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Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 21 marzo 1972, relativa all'applicazione della risoluzione del 22 marzo 1971 concernente la realizzazione, per tappe, dell'unione economica e monetaria nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. C 038 del 18/04/1972 pag. 0003 - 0004
edizione speciale danese: serie II tomo IX pag. 0067
edizione speciale inglese: serie II tomo IX pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0042


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

desiderosi, dopo la fissazione di nuovi rapporti di cambio all'interno della Comunità, di proseguire l'applicazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione, per tappe, dell'unione economica e monetaria nella Comunità (1), nel rispetto del parallelismo tra lo sviluppo dell'unificazione monetaria, da un lato, e la convergenza delle politiche economiche e l'attuazione di azioni comuni nei settori regionale, strutturale e sociale, dall'altro,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio in data 12 gennaio 1972,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I

Allo scopo di potenziare l'efficacia della decisione del Consiglio, del 22 marzo 1971, relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri (2), sono adottate le disposizioni seguenti:

1. In tutti i casi in cui uno Stato membro progetti misure o decisioni che si allontanano dagli orientamenti di politica economica definiti dal Consiglio, in seno al gruppo di coordinamento di cui al paragrafo 2 avrà luogo una consultazione preliminare all'adozione di tali misure o decisioni. Qualora tali misure o decisioni sollevino gravi riserve, ogni Stato membro o la Commissione possono chiedere che tale consultazione abbia luogo in seno al Consiglio, che si riunisce entro un termine di otto giorni.

2. Per assicurare la reciproca e permanente informazione degli Stati membri sulle loro politiche economiche e finanziarie a breve termine e il coordinamento di queste politiche nell'ambito degli orientamenti di politica economica definiti dal Consiglio, è istituito presso il Consiglio un gruppo composto di un solo rappresentante speciale del o dei ministri competenti in ciascuno Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Alle riunioni di tale gruppo assistono, eventualmente, i presidenti del Comitato di politica congiunturale, del Comitato monetario e del Comitato di politica di bilancio.

Il gruppo collabora strettamento con il Comitato dei rappresentanti permanenti in particolare per la preparazione delle tre sessioni del Consiglio dedicate al coordinamento delle politiche economiche, nonché delle sessioni del Consiglio dedicate alle consultazioni preliminari di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione presenta al più presto possibile, al Consiglio, previa consultazione dei Comitati competenti, una proposta di direttiva intesa a promuovere la stabilità, lo sviluppo e il pieno impiego nella Comunità.

II

Allo scopo di intraprendere senza indugio nel settore regionale e strutturale le azioni necessarie alla realizzazione finale dell'unione economica e monetaria, il Consiglio esprime il proprio accordo di massima affinché:

1. il FEAOG possa essere utilizzato sin dal 1972 per azioni di sviluppo regionale;

2. sia istituito un Fondo si sviluppo regionale oppure sia attuato ogni altro sistema di risorse comunitarie appropriate da dedicare allo sviluppo regionale.

Il Consiglio invita la Commissione a presentargli proposte conformemente al punto III, paragrafo 4, della risoluzione del 22 marzo 1971. Esso adotterà le decisioni necessarie sulle proposte della Commissione prima del 1o ottobre 1972.

III

1. Per compiere un primo passo verso la formazione di una zona monetaria individualizzata nell'ambito del sistema internazionale, il Consiglio invita le banche centrali degli Stati membri a ridurre progressivamente, pur utilizzando pienamente i margini di fluttuazione ammessi dal Fondo monetario internazionale sul piano mondiale, lo scarto istantaneo tra il corso della moneta comunitaria più apprezzata ed il corso di quella meno apprezzata.

A tal fine, per una prima fase durante la quale le procedure saranno sperimentate, le banche centrali sono invitate ad intervenire sui rispettivi mercati di cambio secondo i seguenti principi:

a) a decorrere da una data che sarà fissata dai governatori delle banche centrali, gli interventi saranno effettuati in monete comunitarie, sulla base dei margini costatati sui mercati a questa data;

b) man mano che i limiti si ravvicineranno, i margini di cui alla lettera a) saranno ristretti e non saranno più ampliati;

c) entro il 1 luglio 1972 lo scarto istantaneo tra le monete di due stati membri non potrà superare il 2,25%.

Conformemente alla risoluzione del 22 marzo 1971, l'obiettivo a più lungo termine rimane l'eliminazione di ogni margine di fluttuazione tra le monete della Comunità.

2. A tal fine, le banche centrali sono invitate ad intervenire sui mercati valutari dei rispettivi paesi secondo i seguenti principi:

- in monete comunitarie, se i corsi di queste monete raggiungono sul mercato valutario interessato il limite di fluttuazione massimo autorizzato secondo il paragrafo 1,

- in dollari USA, se il corso del dollaro raggiunge sul mercato valutario interessato il limite di fluttuazione massimo autorizzato in virtù delle regole del Fondo monetario internazionale,

- all'interno di tali limiti di fluttuazione, soltanto previa decisione concertata delle banche centrali.

3. Le banche centrali sono invitate a regolare i saldi risultanti da interventi in monete comunitarie entro il termine di un mese, salvo eccezioni da convenire in seno al Comitato dei governatori delle banche centrali. Le modalità del regolamento dei saldi saranno fissate dalle banche centrali, tenendo conto che il modo di tale regolamento dovrà orientarsi in funzione della struttura delle riserve monetarie del paese debitore.

4. Nelle circostanze attuali, il Consiglio attribuisce importanza al fatto che il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle banche centrali possano presentare, al più tardi per il 30 giugno 1972, un rapporto sull'organizzazione, sulle funzioni e sullo statuto di un Fondo europeo di cooperazione monetaria, conformemente al punto III, paragrafo 8, della risoluzione del 22 marzo 1971.

Il Consiglio delibererà sulle conclusioni di tale rapporto entro la fine del 1972.

5. Per poter scoraggiare gli afflussi eccessivi di capitali e neutralizzare i loro effetti negativi sulla liquidità interna, il Consiglio adotta la direttiva per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna, proposta dalla Commissione il 23 giugno 1971.

IV

Il Consiglio ha convenuto che le proposte presentate dalla Commissione a titolo della realizzazione della prima tappa dell'unione economica e monetaria, e in particolare quelle relative all'armonizzazione fiscale e allo sviluppo progressivo di un mercato europeo dei capitali, vengano iscritte in via prioritaria nell'ordine del giorno del Consiglio; quest'ultimo deliberarà su tali proposte nel termine di sei mesi dalla data di iscrizione delle medesime nel proprio ordine del giorno.

(1) GU n. C 28 del 27. 3. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 12.