41959A0331(02)

Accordo relativo alla fissazione di una tariffa doganale comune per i prodotti che figurano nella lista A 2 dell'allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom)

Gazzetta ufficiale n. 020 del 31/03/1959 pag. 0410 - 0416
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0005


ACCORDO RELATIVO ALLA FISSAZIONE DI UNA TARIFFA DOGANALE COMUNE PER I PRODOTTI CHE FIGURANO NELLA LISTA A 2 DELL'ALLEGATO IV DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)

Gli Stati membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom), qui appresso denominata Comunità;

viste le disposizioni del Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità, qui appresso denominato Trattato, specie quelle dell'articolo 94 b e c;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti fissano, nel quadro e conformemente alle disposizioni della Nomenclatura di Bruxelles (Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali - 1955) una tariffa doganale comune, ripresa nell'Allegato che fa parte del presente accordo per i prodotti di cui alla lista A 2, Allegato IV del Trattato.

Articolo 2

1. L'applicazione dei tassi della tariffa doganale comune che figura nell'Allegato del presente Accordo è sospesa fino al Iº gennaio 1964: a) in totalità per i prodotti, ripresi nelle voci :

84.17 A, 84.18 A, 84.18 B, 84.59 A, 85.22 B;

b) parzialmente, introitando il diritto ai tassi indicati nei confronti di ognuno di essi, per i prodotti ripresi alle voci:

84.14 A : 7 % ; 84.17 B : 7 % ; 84.18 C : 7 % ;

84.44 A : 7 % ; 84.45 A : 7 % ; 84.59 C : 7 % ;

85.11 AI : 7 % ; 85.22 C : 7 %;

e per i prodotti ripresi nella nota legale complementare riguardante le macchine e gli apparecchi per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati da inserire nella sezione XVI della Tariffa : 7 %.

2. L'applicazione dei tassi della tariffa doganale comune che figura nell'Allegato del presente Accordo è sospesa fino al Iº gennaio 1962 in totalità per i prodotti ripresi nelle voci 28.51 A e 84.59 B.

La Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) presenterà agli Stati membri un rapporto che precisi gli elementi nuovi da prendere in considerazione affinché questi possano decidere in tempo utile se e in quale misura la sospensione è mantenuta.

Articolo 3

Dopo il Iº gennaio 1959 il presente Accordo ed il suo Allegato potranno essere modificati secondo una procedura che deve essere fissata ai sensi delle disposizioni del Trattato.

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore delle tariffe doganali basate sulla Nomenclatura di Bruxelles, il Belgio, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi applicheranno la tariffa doganale comune esistente nel quadro delle loro attuali tariffe doganali.

Articolo 5

Gli Stati membri che firmano il presente Accordo, su riserva dell'approvazione parlamentare, notificheranno alla Commissione detta approvazione quanto più presto sarà possibile.

Gli Stati membri che non possono notificare l'approvazione entro il 1º/1/1959, applicheranno, a partire da quella data ed a titolo provvisorio, le disposizioni del presente Accordo a norma delle rispettive disposizioni costituzionali.

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le misure adottate in vista dell'applicazione del presente Accordo.

Articolo 6

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, verrà depositato negli archivi della Commissione che ne fornirà copia conforme e autenticata ad ognuno dei Governi degli Stati firmatari.

In fede di che i plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce al presente accordo. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1958.

Per il Regno del Belgio

J. VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania Unter dem Vorbehalt der Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik Deutschland:

C. F. OPHÜLS

Per la Repubblica Francese

Eric DE CARBONNEL

Per la Repubblica Italiana

Attilio CATTANI

Per il Granducato del Lussemburgo

A. BORSCHETTE

Per il Regno dei Paesi Bassi Sous réserve de l'approbation des États généraux:

WELSING

ALLEGATO

TARIFFA DOGANALE COMUNE

>PIC FILE= "T0001319"> >PIC FILE= "T0001320"> >PIC FILE= "T0001321"> >PIC FILE= "T0001322"> >PIC FILE= "T0001323"> Nota legale complementare concernente le macchine ed apparecchi per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (da inserire nella sezione XVI della tariffa)

Le macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, nel caso in cui non siano espressamente nominati in una qualsiasi voce di sezione, sono assoggettati al dazio di 11 %, qualunque sia la voce dei capitoli 84 e 85 nella quale essi rientrano.