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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1818 |
10.8.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/1818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2026
relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli animali vivi, compresi i cani e i gatti, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione, e il loro benessere dovrebbe essere tutelato. Nell'Unione esiste un mercato dei cani e dei gatti, i quali sono oggetto di consistenti scambi transfrontalieri. Gli Stati membri sono impegnati nella protezione degli animali da compagnia e sono, per la maggior parte, firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, che comprende disposizioni relative all'allevamento, alla detenzione e al commercio degli animali da compagnia. Vi sono ampie prove del funzionamento non ottimale del mercato dei cani e dei gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione, e della loro importazione nell'Unione in condizioni che pregiudicano il loro benessere. Pertanto, considerando che gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare emozioni e dolore e di interagire socialmente, è necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la loro tracciabilità. |
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(2) |
Il numero di cani e gatti detenuti come animali da compagnia nell'Unione è aumentato notevolmente negli ultimi anni, il che riflette il forte attaccamento dei cittadini dell'Unione a tali animali. Il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 TFUE, in virtù del quale, poiché gli animali sono esseri senzienti, l'Unione e i suoi Stati membri devono tenere pienamente conto del loro benessere. |
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(3) |
I cani e i gatti, che hanno esigenze biologiche e comportamentali specifiche, sono commercializzati e detenuti nell'Unione. L'assenza di disposizioni dell'Unione in materia di benessere per quanto riguarda il loro allevamento, la loro detenzione e la loro immissione sul mercato e le differenze tra le norme nazionali, laddove presenti, hanno a volte fatto sì che tali animali nascessero, fossero allevati, venduti o adottati gratuitamente in circostanze potenzialmente molto dannose per il loro benessere. Non vi sono condizioni di parità per gli allevatori commerciali di cani e gatti nei diversi Stati membri. Le norme in materia di benessere degli animali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Tali norme costituiscono uno degli elementi principali che determinano la competitività di tali operatori. Di conseguenza la concorrenza è falsata. Gli allevatori e i detentori che rispettano norme di livello elevato non riescono a ottenere un equo ritorno per i propri investimenti nel benessere degli animali quando effettuano scambi transfrontalieri, in quanto devono confrontarsi con operatori che traggono vantaggio da condizioni di benessere degli animali inferiori alla norma, esercitando pressione concorrenziale, facendo scendere i prezzi e abbassando gli standard. |
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(4) |
Inoltre i consumatori non godono di sufficienti tutele quando acquisiscono un cane o un gatto. Spesso si trovano ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere negli stabilimenti in cui il cane o il gatto è stato allevato e detenuto. Tali conseguenze negative comprendono problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici presenti nel cane o nel gatto acquisito. |
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(5) |
È pertanto opportuno stabilire prescrizioni minime in materia di benessere degli animali per gli stabilimenti che si occupano dell'allevamento, della detenzione e dell'immissione sul mercato di cani e gatti. Tali prescrizioni minime dovrebbero garantire lo sviluppo razionale del settore, offrendo condizioni eque di concorrenza e un'adeguata tutela dei consumatori e garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali. |
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(6) |
La rete per gli animali da compagnia (Pet Animal Network – PAN) nell'ambito della rete di assistenza e cooperazione amministrativa (Administrative Assistance and Cooperation – AAC) facilita la cooperazione tra gli Stati membri, aiutandoli a individuare gli stabilimenti illegali, a smantellare le reti associate e a garantire l'efficace applicazione delle norme applicabili. Conformemente al titolo IV del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i casi di inosservanza del presente regolamento devono essere comunicati tramite la PAN. Ciò contribuisce a rafforzare la collaborazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni, che è essenziale per affrontare la natura transnazionale di talune attività illegali e per proteggere il benessere degli animali e gli interessi dei consumatori in tutta l'Unione. |
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Nell'ultimo decennio la domanda di cani e gatti come animali da compagnia è aumentata in modo significativo. Di conseguenza si è registrato un aumento sostanziale dell'allevamento di cani e gatti nell'Unione e dei loro scambi nel mercato dell'Unione, comprese le vendite e le adozioni, nonché le importazioni da paesi terzi. L'assenza di prescrizioni dell'Unione in materia di benessere di tali animali e le disparità tra le prescrizioni applicabili nei diversi Stati membri hanno dato luogo a un significativo commercio illegale e a pratiche commerciali fuorvianti o ingannevoli, nel cui ambito cani e gatti sono detenuti in condizioni estremamente dannose per il loro benessere. |
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(8) |
La tracciabilità è importante per garantire il corretto funzionamento del mercato di cani e gatti nell'Unione con un elevato livello di benessere degli animali, in quanto il commercio illegale distorce la concorrenza e consente la diffusione di condizioni negative in materia di benessere degli animali a causa della mancanza di controllo e della volontà di massimizzare i profitti. Sono inoltre necessarie prescrizioni in materia di tracciabilità per consentire di stabilire l'origine dei cani e dei gatti e per determinare chi sia responsabile, in particolare in caso di problemi legati al benessere individuati in relazione a un determinato animale. |
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A seguito dell’aumento della domanda di cani e gatti da parte dei consumatori, agevolata dagli acquisti online, si sono sviluppate pratiche commerciali inaccettabili o illegali, in parte a causa dell'incapacità di risalire allo stabilimento di origine degli animali. A loro volta, tali pratiche commerciali inaccettabili o illegali comportano sofferenze per i cani e i gatti derivanti da pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni eque di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda l'immissione sul mercato di cani e gatti in assenza di mezzi affidabili per risalire all'origine di tali animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri e che integri le informazioni registrate in caso di trasferimento della proprietà di un determinato animale o della relativa responsabilità. |
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Vi sono prove del fatto che alcuni operatori commerciali illegali spesso portano avanti il loro commercio fingendosi proprietari di animali da compagnia. Ad esempio, l'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti realizzata nel 2022 e nel 2023 dimostra che i movimenti di cani e gatti a fini commerciali sono comunemente dissimulati come movimenti a carattere non commerciale. Anche le indagini sulla pubblicizzazione online di cani e gatti in vendita nell'Unione hanno dimostrato che gli operatori commerciali illegali spesso si fingono proprietari di animali da compagnia. La rete di allarme e collaborazione dell'Unione riceve un numero considerevole di notifiche relative al commercio illegale di cani e gatti, che vengono pubblicizzati come animali da compagnia da operatori commerciali che si fingono proprietari di animali da compagnia o che vengono spostati nell'Unione da operatori commerciali che si fingono proprietari di animali da compagnia. È necessario contrastare il modello di attività fraudolente che traggono profitto da condizioni di scarso benessere, sono ingannevoli per i consumatori e comportano rischi per la sanità pubblica e la salute degli animali. Alcuni Stati membri impongono già a tutti i proprietari, compresi i proprietari di animali da compagnia, di identificare e registrare tutti i cani e i gatti di loro proprietà, indipendentemente dal fatto che intendano immettere cani o gatti sul mercato. Le differenze tra i sistemi nazionali di tracciabilità di cani e gatti lasciano inevitabilmente spazio ai modelli di commercio illegale che il presente regolamento mira a contrastare. È pertanto necessario estendere gli obblighi di identificazione e registrazione a tutti i proprietari di cani e gatti nell'Unione. Tali misure garantirebbero condizioni di parità per tutti i soggetti coinvolti nell'immissione sul mercato di cani e gatti. Un sistema armonizzato di tracciabilità impedirebbe inoltre l'elusione delle norme in materia di benessere degli animali e contrasterebbe le pratiche fuorvianti e ingannevoli sul mercato, rafforzando la lotta al commercio illegale di cani e gatti. |
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L'importazione illegale di cani e gatti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'Unione sui movimenti di cani e gatti all’interno dell’Unione e sul loro ingresso nell'Unione, come il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale e i relativi problemi di benessere degli animali. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare le pratiche fraudolente e il commercio illegale di cani e gatti. |
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Le disposizioni in materia di tracciabilità del presente regolamento contribuiscono anche alla protezione della sanità pubblica migliorando il benessere degli animali e la salute degli animali nonché i controlli sull’eventuale trasmissione di malattie animali, alcune delle quali sono zoonotiche, conformemente all'approccio «One Health». |
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(13) |
Sulla base di prove scientifiche è stato sviluppato il concetto dei «cinque domini» (nutrizione, ambiente fisico, salute, interazioni comportamentali e stato mentale) per descrivere le varie dimensioni del benessere degli animali. Si concentra sull'assenza di esperienze negative per l'animale, ma tratta anche le esperienze positive. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sul concetto dei «cinque domini». |
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Il regolamento (UE) 2016/429 disciplina le malattie animali trasmissibili al fine di evitare la loro diffusione nell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 non riguarda pertanto direttamente il benessere degli animali. Tuttavia, la diffusione delle malattie ha chiaramente un effetto sulla salute degli animali, che rappresenta uno dei cinque domini. Sebbene non si occupi delle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429, il presente regolamento riguarda il benessere degli animali. Esso tratta lo stato di salute dei cani e dei gatti quale influenzato dalle malattie non trasmissibili, comprese le lesioni, come i traumi, dai morsi causati da attacchi su animali o esseri umani o dalle malattie non presenti nell'elenco, come quelle causate dai parassiti, quali Giardia e Leishmania, dalle infezioni batteriche da Leptospira e dalle infezioni cutanee come la dermatofitosi e la scabbia (scabbia sarcoptica). Cani e gatti possono inoltre essere portatori di agenti quali batteri resistenti che potrebbero causare infezioni negli esseri umani. Poiché l'obbligo di tracciabilità persegue due finalità, vale a dire contrastare le pratiche fraudolente e il commercio illegale, oltre che proteggere la sanità pubblica, è opportuno estenderlo a tutti i proprietari di cani e gatti, compresi gli operatori, le persone che immettono cani e gatti sul mercato e i proprietari di animali da compagnia. |
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(15) |
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che cani e gatti siano identificati mediante un trasponditore, ma solo se sono spostati tra Stati membri o se sono introdotti nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Le norme del presente regolamento sono pertanto intese a integrare quelle del regolamento (UE) 2016/429 e non creano una duplicazione né una sovrapposizione. |
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(16) |
Il presente regolamento si concentra su due elementi. Disciplina le prescrizioni in materia di benessere nell'allevamento o nella detenzione di cani e gatti destinati all'immissione sul mercato. Tali prescrizioni dovrebbero essere rivolte agli operatori degli stabilimenti di allevamento, degli stabilimenti di vendita e dei rifugi, nonché agli operatori che collocano cani o gatti in case affidatarie e che in tali case ne sono responsabili. Le persone non considerate come operatori non dovrebbero essere soggette a tali prescrizioni. Il presente regolamento stabilisce inoltre prescrizioni relative alla tracciabilità di cani e gatti. Tutti i proprietari di cani o gatti, compresi gli operatori, i proprietari di animali da compagnia e altre persone fisiche o giuridiche dovrebbero essere tenuti a identificare i loro cani e gatti e a registrarli in banche dati nazionali interoperabili istituite a tal fine. Gli operatori o le altre persone fisiche o giuridiche che immettono cani e gatti sul mercato dovrebbero essere tenuti a fornire tali informazioni sul cane o sul gatto al momento dell'immissione sul mercato. |
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(17) |
Lo sviluppo e l'uso di strumenti digitali nel settore della salute e del benessere degli animali offrono numerosi vantaggi, quali una maggiore efficienza operativa, una raccolta di dati più accessibile e affidabile, una maggiore tracciabilità e un migliore controllo normativo. Il presente regolamento comprende molteplici soluzioni digitali concepite per migliorare la tracciabilità di cani e gatti in tutta l'Unione. L'obiettivo di tali misure è facilitare l'aggregazione e la trasmissione dei dati pertinenti alle autorità competenti, garantendo in tal modo l'applicazione coerente del presente regolamento. Le misure aiuteranno inoltre le autorità a raccogliere nuove informazioni, a coordinarsi meglio e a combattere più efficacemente le frodi. Aiuteranno inoltre gli interessati a prendere decisioni informate al momento dell'acquisizione di un cane o di un gatto. |
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(18) |
L'immissione sul mercato di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di cani e gatti oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione di cani e gatti negli stabilimenti di allevamento, negli stabilimenti di vendita, nei rifugi e nelle case affidatarie. |
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(19) |
Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato di cani e gatti e di contribuire allo sviluppo razionale del settore degli animali da compagnia nel suo complesso, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti. Tali attività sono associate all'offerta regolare di beni e servizi sul mercato, a titolo oneroso o gratuito. L'intenzione di realizzare un profitto e lo status giuridico o economico dell'operatore non sono determinanti. Ciò che conta è il contesto professionale o imprenditoriale in cui tali attività sono svolte. La situazione è diversa nel caso dei servizi militari, di polizia o doganali che allevano o detengono cani per uso ufficiale, in quanto non esercitano tali attività al fine di immetterli sul mercato. I proprietari di animali da compagnia che, occasionalmente e a intervalli irregolari, donano un cane o un gatto senza pubblicizzarlo online non dovrebbero essere considerati come soggetti che immettono tali animali sul mercato. Ciò significa, ad esempio, che ai fini del presente regolamento la donazione di un massimo di una cucciolata ogni 24 mesi tra familiari o vicini di casa non dovrebbe essere intesa come immissione sul mercato. |
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(20) |
La detenzione di cani e gatti per conto dei proprietari, come ad esempio nelle pensioni per animali da compagnia, è un'attività a breve termine e locale che non ha un impatto significativo sul mercato. Poiché tali attività non comportano l'immissione sul mercato, non è necessario disciplinarle nel presente regolamento. Analogamente, i canili e i gattili sanitari non detengono cani o gatti allo scopo di immetterli sul mercato. A differenza dei rifugi, i canili e i gattili sanitari forniscono un alloggiamento di emergenza per cani o gatti smarriti e li custodiscono per un breve periodo per consentire al proprietario di recuperarli. |
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(21) |
La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) disciplina le sperimentazioni cliniche per i medicinali veterinari che prevedono l'utilizzo di animali, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati o utilizzati a fini scientifici e cani e gatti utilizzati in sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. I gatti randagi che vagano liberamente all'interno e nei dintorni delle aziende agricole spesso svolgono un ruolo utile, controllando le popolazioni di roditori nell'azienda agricola. Analogamente, gli agricoltori che forniscono cibo e rifugio a tali gatti ai fini del controllo degli animali nocivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, a condizione che non siano operatori e non immettano tali gatti sul mercato. |
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(22) |
In virtù dell'applicazione del presente regolamento, per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, in alcuni casi, ciò potrebbe comportare costi significativi per gli operatori. Il potenziale rischio di problemi per il benessere aumenta in parallelo al numero di cani o gatti allevati o detenuti in uno stabilimento. È quindi opportuno, ai fini della proporzionalità, tenere conto di questo fatto distinguendo tra stabilimenti di dimensioni diverse. A prescindere dal numero di cucciolate allevate o dal numero di cani o gatti detenuti, tutti gli stabilimenti dovrebbero essere soggetti ai principi generali in materia di benessere e a determinate prescrizioni specifiche in materia. Solo gli stabilimenti che detengono o immettono sul mercato un certo numero di cani o gatti dovrebbero essere soggetti a prescrizioni in materia di benessere più complete e dettagliate. Tale approccio tiene conto dell'onere finanziario derivante dalla conformità alle prescrizioni in materia di benessere più complete e dettagliate, come ad esempio costosi investimenti strutturali. |
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(23) |
Il presente regolamento dovrebbe stabilire le soglie a partire dalle quali gli stabilimenti di allevamento, i rifugi e le case affidatarie devono essere soggetti a prescrizioni dettagliate in materia di benessere degli animali. Anche se le attività di allevamento sono svolte all'interno di abitazioni, come spesso avviene per diversi tipi di allevatori commerciali, una volta raggiunte tali soglie dovrebbero applicarsi tutte le prescrizioni in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento. Data la natura esclusivamente commerciale degli stabilimenti di vendita, non è necessario fissare soglie, e le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a tutti gli stabilimenti di vendita, indipendentemente dal numero di cani o gatti detenuti. |
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(24) |
Attualmente alcuni tipi di stabilimenti di vendita non offrono condizioni materiali adeguate per garantire il benessere dei cani e dei gatti ivi detenuti. È il caso di alcuni negozi di animali da compagnia, in cui cani o gatti sono tenuti in contenitori trasparenti sui lati e in uno spazio limitato e, nel caso dei cani, senza un adeguato accesso a spazi all'aperto. Cani e gatti in tali stabilimenti sono esposti al pubblico, il che crea un ambiente stressante per gli animali e aumenta nel contempo il rischio di acquisti impulsivi da parte di alcuni potenziali consumatori. Il presente regolamento mira a migliorare la protezione dei cani e dei gatti detenuti negli stabilimenti di vendita, aggiornando le norme in materia di benessere a essi applicabili, in particolare vietando la detenzione di cani e gatti in contenitori, imponendo l'accesso a spazi all'aperto per i cani e introducendo prescrizioni sullo spazio minimo disponibile e obblighi per consentire a cani e gatti di socializzare con animali della stessa specie e con esseri umani. L'obiettivo è garantire che, una volta applicate le prescrizioni, tutti gli stabilimenti di vendita dispongano di strutture e pratiche che garantiscano l'elevato livello di benessere degli animali richiesto. |
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(25) |
Sebbene alcuni stabilimenti di allevamento siano gestiti da allevatori autorizzati con buone norme di gestione degli animali, un numero significativo di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione proviene da allevatori del mercato grigio e da allevatori che adottano condizioni inferiori alla norma, che non garantiscono un livello sufficiente di benessere degli animali per i cani e i gatti da loro allevati. Ciò crea una concorrenza sleale per gli allevatori che applicano standard elevati in materia di benessere degli animali. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate in materia di benessere degli animali per gli operatori di tutti gli stabilimenti di allevamento. |
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Sul mercato dell'Unione vari tipi di operatori svolgono diversi tipi di attività per quanto riguarda l'immissione sul mercato di cani e gatti. Oltre agli allevatori commerciali esistono alcuni stabilimenti di vendita che solitamente riuniscono o detengono cani e gatti nati e allevati in altri stabilimenti a fini di vendita o raccolta. In alcuni casi, la protezione di cani e gatti non è ottimale e attualmente non esistono norme comuni in materia di benessere degli animali che si applichino a tali stabilimenti. Dato che gli stabilimenti di vendita sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è necessario applicare loro le prescrizioni del presente regolamento. |
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Gli operatori dei rifugi sono imprese private o pubbliche oppure organizzazioni senza scopo di lucro che accolgono e detengono cani e gatti indesiderati o randagi o che in precedenza avevano un proprietario ma sono stati smarriti, confiscati o abbandonati. Talvolta, una riproduzione incontrollata o una riproduzione eccessiva determina la proliferazione di cani e gatti randagi che finiscono nei rifugi. A seconda del loro contesto di provenienza, tali cani e gatti potrebbero essere di razza pura o meticci e potrebbero includere la prole di cani o gatti che si sono riprodotti all'interno del rifugio. I rifugi possono detenere un gran numero di cani e gatti e potrebbero venderli oppure offrirli in adozione o provvedere al loro reinserimento, talvolta gratuitamente o dietro pagamento dei costi ragionevoli sostenuti. |
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Nonostante le differenze nelle attività svolte, tutti gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti di vendita, da un lato, e i rifugi e le case affidatarie, dall'altro, immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione. Si osserva una certa sovrapposizione, soprattutto a livello di domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto da un allevatore, direttamente o tramite uno stabilimento di vendita, o l'adozione da un rifugio o una casa affidataria. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito da eventuali problemi comportamentali o di altro tipo che l’animale presenti per il fatto di essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che potrebbero ridurne l’idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento o di vendita o in un rifugio o in una casa affidataria. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, è possibile che prima di acquisire un cane o un gatto i consumatori non sappiano se l'animale proviene da un rifugio, da una casa affidataria, da un allevatore o da uno stabilimento di vendita. Tali informazioni potrebbero aiutare i consumatori a compiere scelte informate e responsabili. Vi sono prove del fatto che un significativo numero di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che in alcuni Stati membri cani e gatti provenienti da rifugi sono trasferiti a proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di cani o gatti, indipendentemente dal fatto che essi li immettano sul mercato dell'Unione a titolo oneroso, gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi e delle case affidatarie differiscono da quelle di altri operatori e svolgono una funzione di interesse pubblico, alcune prescrizioni del presente regolamento, tra cui prescrizioni specifiche sullo spazio minimo disponibile, non dovrebbero applicarsi ai rifugi e alle case affidatarie. |
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(29) |
Gli Stati membri hanno osservato il crescente ricorso alle case affidatarie da parte degli operatori responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati. Dato che il numero di cani e gatti tenuti nelle case affidatarie potrebbe avere un impatto sul mercato degli stessi, è opportuno che tali case rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli operatori che collocano cani o gatti in case affidatarie dovrebbero essere responsabili di garantire che queste siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Ciò potrebbe essere realizzato, tra l'altro, attraverso la definizione di un rapporto contrattuale tra l'operatore e la famiglia affidataria. |
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(30) |
Poiché per loro natura le case affidatarie sono abitazioni con una capacità limitata di sistemazione di cani e gatti, gli operatori non dovrebbero collocarvi un gran numero di animali. È pertanto opportuno fissare il numero massimo di cani e gatti che possono essere affidati a un'unica casa. Questo è anche il motivo per cui le case affidatarie dovrebbero essere soggette soltanto ai principi e alle prescrizioni generali in materia di benessere ed esclusivamente ad alcune delle prescrizioni specifiche in materia di benessere. |
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(31) |
Poiché il regolamento (UE) 2017/625 si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alle norme riguardanti le prescrizioni in materia di benessere degli animali che comprendono prescrizioni in materia di benessere per cani e gatti, come quelle stabilite nel presente regolamento, è opportuno utilizzare nel presente regolamento la definizione di autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625 al fine di garantire la coerenza con l'applicazione delle norme sui controlli ufficiali in materia di benessere degli animali. |
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(32) |
Poiché il presente regolamento è un esempio di legislazione dell'Unione nell'ambito delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/625 in aggiunta a quelle stabilite nel presente regolamento. In particolare, gli Stati membri hanno degli obblighi a norma del regolamento (UE) 2017/625, tra cui quello di presentare una relazione annuale sui controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente. Tale obbligo dovrebbe riguardare i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità per quanto riguarda i cani e i gatti. Il modello standard di formulario che gli Stati membri devono utilizzare per tali relazioni, stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione (7), dovrebbe essere aggiornato per tenere conto del presente regolamento. |
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(33) |
L'approccio «One Health» potrebbe costituire una guida utile per gli operatori nell'attuazione delle prescrizioni in materia di benessere di cui al presente regolamento. Il regolamento (UE) 2019/6 contiene un insieme esaustivo di requisiti per garantire l'impiego prudente degli antimicrobici negli animali. Al fine di affrontare i rischi della resistenza agli antimicrobici pur garantendo standard elevati di salute e benessere degli animali, tali prescrizioni si applicano anche ai cani e ai gatti detenuti negli stabilimenti di allevamento e di vendita e nei rifugi. È essenziale che i veterinari tengano conto di tali elementi durante le visite di consulenza sul benessere. |
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(34) |
Vi sono prove del fatto che nel territorio dell'Unione si svolgono attività, talvolta con un elemento transfrontaliero, che sottopongono cani e gatti a sofferenze fisiche e mentali che in alcuni casi possono provocarne la morte. I combattimenti tra cani sono un esempio degno di nota. Il presente regolamento dovrebbe vietare agli operatori di intraprendere qualsiasi attività che comporti la sofferenza di cani e gatti affidati alla loro cura. |
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(35) |
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare quali stabilimenti sono soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani o gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti e che queste ultime tengano un registro aggiornato degli stabilimenti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero utilizzare a tal fine le informazioni o i dati figuranti nel pertinente registro degli stabilimenti a norma del regolamento (UE) 2016/429. |
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(36) |
La presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali negli stabilimenti. Al personale è richiesta la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare di infliggere sofferenze fisiche e mentali a cani e gatti, gli addetti alla cura degli animali dovrebbero avere le conoscenze e le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e ai cani e gatti di cui si occupano. Per cani e gatti, una manipolazione efficace comporta tecniche quali il condizionamento operante e il rinforzo positivo, che promuovono un ambiente privo di stress. Le competenze in materia di benessere degli animali dovrebbero essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. Poiché i rifugi dipendono spesso dal lavoro dei volontari e poiché i tirocinanti ricevono spesso la loro formazione pratica in tali stabilimenti, i volontari e i tirocinanti nei rifugi non dovrebbero essere tenuti ad avere un'istruzione formale, una formazione o un'esperienza professionale, purché siano supervisionati da un addetto alla cura degli animali competente. |
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(37) |
Inoltre, al fine di garantire il benessere di cani e gatti in uno stabilimento, almeno uno degli addetti alla cura degli animali dovrebbe ricevere una formazione sulle prescrizioni del presente regolamento e, se del caso, sulle prescrizioni nazionali supplementari e dovrebbe conoscere le raccomandazioni scientifiche e tecniche aggiornate. L'operatore dovrebbe garantire che l'addetto alla cura che ha seguito la formazione diffonda le conoscenze acquisite agli altri addetti alla cura dello stabilimento. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione al fine di definire i requisiti minimi di tale formazione. La Commissione ha la possibilità di istituire un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere di cani e gatti a norma dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625 al fine di fornire consulenza tecnica e scientifica alle autorità competenti nel contesto dei loro controlli ufficiali per l'applicazione del presente regolamento. Il centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere di cani e gatti potrebbe pubblicare, previo coordinamento con la Commissione, raccomandazioni ed esempi di materiale di formazione, in linea con le prescrizioni minime stabilite negli atti di esecuzione e tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate. |
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(38) |
Le autorità competenti responsabili di garantire che i corsi di formazione siano disponibili e di qualità sufficiente potrebbero collaborare con altre autorità pertinenti, associazioni veterinarie e istituti di istruzione per sviluppare programmi di formazione di alta qualità e basati su dati scientifici. |
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(39) |
Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. Gli stabilimenti che detengono un numero di cani e gatti superiore a una determinata soglia dovrebbero pertanto ricevere una visita volta a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario entro il primo anno di applicazione del presente regolamento o entro il primo anno dalla notifica di un nuovo stabilimento. |
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(40) |
Per motivi di benessere, le azioni per porre fine alla vita di cani e gatti dovrebbero sempre essere effettuate in modo da causare dolore e angoscia minimi al cane o al gatto in questione. I veterinari sono formati per valutare le condizioni dell'animale e a eseguire l'eutanasia, se necessario. Gli operatori dovrebbero cercare di consultare un veterinario e quest'ultimo dovrebbe eseguire l'eutanasia sul cane o sul gatto, in linea di principio, previo consenso dell'operatore. In caso di emergenze o incidenti, qualora l'assistenza veterinaria non sia accessibile, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire che sia una persona competente formata a porre fine alla vita del cane o del gatto, a condizione che il metodo utilizzato sia istantaneo. |
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Alcune strategie di riproduzione comportano problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, possono anche comparire tratti che sono indesiderabili dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti. In particolare, le strategie di riproduzione motivate da obiettivi commerciali possono far sì che alcune razze di cani e gatti sviluppino «tratti conformazionali eccessivi». Dal momento che tali tratti conformazionali eccessivi possono portare a problemi di salute significativi per i cani e i gatti interessati, gli allevatori dovrebbero escluderli dai programmi di riproduzione. |
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Le mostre, le esposizioni e i concorsi di bellezza hanno un impatto sulle opportunità di mercato e sul prezzo di cani e gatti. Le mutilazioni e alcune strategie di riproduzione che comportano lo sviluppo di tratti conformazionali eccessivi nei cani o nei gatti possono essere vantaggiose per gli allevatori che partecipano a mostre, esposizioni e concorsi di bellezza. L'organizzazione di mostre, esposizioni e concorsi e la partecipazione agli stessi può essere determinata da fattori diversi dal benessere degli animali, come gli standard estetici, e può avere l'obiettivo di pubblicizzare determinate razze e caratteristiche fisiche. Al fine di garantire che gli allevatori diano priorità al benessere dei cani e dei gatti che producono e non sviluppino tratti conformazionali eccessivi negli animali o effettuino mutilazioni per conseguire standard estetici malsani, gli operatori degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti di vendita e gli organizzatori di tali mostre, esposizioni e concorsi non dovrebbero utilizzarvi o includervi cani o gatti con tratti conformazionali eccessivi o cani o gatti che sono stati mutilati. |
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Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha un effetto negativo significativo sul benessere degli animali. È opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti tra genitori e relativa prole, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette il corretto funzionamento del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sul benessere di cani e gatti. La riproduzione in consanguineità potrebbe tuttavia essere necessaria per preservare le razze locali con un pool genetico limitato. Pertanto, l'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di autorizzarla in tali casi. |
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L'ibridazione con specie selvatiche non dovrebbe essere incoraggiata, in quanto gli ibridi non sono domestici come cani e gatti. Data la notevole difficoltà di soddisfare le esigenze comportamentali specifiche di tali ibridi e il disagio o le sofferenze che ne derivano, è opportuno vietare la riproduzione volta a produrre tali ibridi. |
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(45) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha fornito assistenza tecnica e scientifica su diverse questioni relative all'alloggiamento, alla salute e alle procedure dolorose riguardanti cani e gatti detenuti negli stabilimenti di allevamento. Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni dell'EFSA sul tipo di alloggiamento e di esercizio, sulla temperatura e la luce degli alloggiamenti e sulla salute e sugli interventi chirurgici dolorosi. |
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Le prove scientifiche evidenziano l'importanza dell'alimentazione, dell'abbeveraggio, dell'alloggiamento, delle cure sanitarie, della soddisfazione delle esigenze comportamentali e della prevenzione di pratiche dolorose per il benessere di cani e gatti. È pertanto essenziale che tali aspetti relativi alla detenzione di cani e gatti siano disciplinati in modo dettagliato. |
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Esistono prove scientifiche che indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in particolare se sono tenuti in contenitori. È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in contenitori, a meno che ciò non sia necessario per il trasporto degli animali o per l'isolamento temporaneo di breve durata di singoli cani e gatti, durante la loro partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi, o per cuccioli di cane o di gatto con ridotta capacità di termoregolazione o per cuccioli di cane o di gatto accompagnati dalle loro madri, a condizione che il livello di stress sia ridotto al minimo, siano evitate sofferenze dovute alle temperature estreme e che l’animale possa alzarsi, girarsi e sdraiarsi in posizione naturale. |
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Cani e gatti dovrebbero disporre di un apposito luogo di riposo con la possibilità di ritirarsi, riposare e sentirsi al sicuro. Il luogo di riposo dovrebbe essere pulito e asciutto e dovrebbe, ad esempio, essere ricoperto da materiali morbidi, come un tappetino, una coperta o altri materiali idonei a fornire comfort e un buon supporto corporeo. Il luogo di riposo dovrebbe essere sufficientemente ampio perché possano alzarsi, girarsi e sdraiarsi in posizione naturale. Tutti i cani o gatti che condividono lo stesso spazio dovrebbero poter riposare contemporaneamente. |
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(49) |
L'accoppiamento, in cui l'esemplare maschile e quello femminile interagiscono naturalmente, è influenzato da diversi fattori, tra cui i cicli ormonali, il comportamento e la tempistica. Limitare fisicamente i movimenti di cani o gatti durante l'accoppiamento è pertanto contrario al loro comportamento naturale e incide quindi negativamente sul loro benessere. Gli operatori non dovrebbero trattenere fisicamente cani o gatti durante l'accoppiamento. Gli operatori dovrebbero invece cercare di trovare altri mezzi per influenzare il successo dell'accoppiamento, ad esempio ottimizzandone i tempi. |
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(50) |
L'operatore, sulla base di una consulenza veterinaria e tenendo conto della particolare situazione del cane o del gatto, può scegliere che la riproduzione sia controllata con mezzi chirurgici o non chirurgici. Al fine di evitare dolore, qualsiasi sterilizzazione chirurgica dovrebbe essere effettuata da un veterinario o, nel caso dei gatti maschi, qualora lo Stato membro lo consenta, da un infermiere veterinario abilitato, utilizzando anestesia e analgesia prolungata. |
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(51) |
Dovrebbe essere vietato tenere gli animali alla catena per lunghi periodi, in quanto può sollevare importanti preoccupazioni relative al loro benessere. Tale pratica può essere associata a una maggiore incidenza di disturbi di locomozione e all'incapacità di sdraiarsi o riposarsi comodamente e di assumere comportamenti normali. |
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(52) |
Fornire spazio sufficiente a cani e gatti per esprimere comportamenti innati è di fondamentale importanza. Per lo stesso motivo, i contenitori dovrebbero essere utilizzati soltanto in circostanze eccezionali, quali la necessità di porre un cane o un gatto aggressivo in isolamento di breve durata o il trasporto di cani e gatti per recarsi da un veterinario. Al fine di facilitare i ritmi circadiani naturali di cani e gatti, anche la loro sistemazione dovrebbe consentire l’accesso alla luce naturale, sebbene possa essere integrata, ove necessario, da un'illuminazione artificiale. Per sostenere meglio il loro sviluppo, i cuccioli a partire dall'età di cinque settimane possono essere introdotti in uno spazio all'aperto sicuro per determinati periodi, tenendo conto delle loro esigenze individuali e delle condizioni meteorologiche. Per rispondere alla loro necessità di fare esercizio fisico, socializzare ed esprimere altri comportamenti innati, i cani di età superiore a otto settimane dovrebbero avere accesso a spazi all'aperto. Per un periodo complessivo minimo di un'ora, tali cani dovrebbero avere un accesso quotidiano sicuro agli spazi all'aperto o essere portati a passeggio. |
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Per evitare che il loro benessere sia compromesso, in particolare per evitare complicazioni durante la gravidanza, le cagne e le gatte non dovrebbero essere utilizzate a fini riproduttivi prima del raggiungimento della maturità. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, alle cagne e gatte fattrici dovrebbero essere consentito di riprodursi nuovamente solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze in un periodo di due anni, seguite da un adeguato periodo di recupero, che dovrebbe essere almeno di un anno per le cagne e gatte fattrici che hanno partorito tre cucciolate, comprese le cucciolate di nati morti, nell'arco di un periodo di due anni. La riproduzione dovrebbe cessare in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età, così come in cagne e gatte fattrici che hanno avuto due parti cesarei, dal momento che non è possibile escludere che un'ulteriore gravidanza abbia un effetto negativo sul loro benessere. |
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Il cambiamento delle pratiche relative al ciclo di riproduzione richiesto dal presente regolamento in alcuni casi potrebbe avere un impatto negativo sulle entrate degli allevatori di cani e gatti a causa della diminuzione del numero di cucciolate prodotte all'anno. È pertanto necessario concedere agli allevatori più tempo per adeguare i propri modelli aziendali. |
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(55) |
È essenziale che cani e gatti non costituiscano una minaccia per la sicurezza umana. Per ridurre il rischio di aggressioni nei confronti dell'uomo, ai cani e ai gatti nati o detenuti negli stabilimenti dovrebbe essere consentito di socializzare adeguatamente con membri della stessa specie, con gli esseri umani e, se possibile, con altri animali. Dovrebbero essere detenuti in un ambiente stimolante e privo di minacce, dotato di strumenti di arricchimento, ad esempio giocattoli, che offrano loro la possibilità di giocare e di esprimere altri comportamenti innati. La separazione di cani e gatti dalle madri non dovrebbe avvenire a un'età troppo giovane, in quanto ciò può causare a tali animali un grave stress legato alla separazione e problemi comportamentali associati. Dovrebbe pertanto essere vietata, tranne nei casi in cui vi siano ragioni mediche per la separazione. |
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(56) |
Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde o pliche vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul loro benessere. Tali procedure causano dolore e impediscono a cani e gatti di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure dovrebbero essere consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici. L'esecuzione di interventi profilattici non dovrebbe essere consentita, a meno che il veterinario individui un'indicazione medica che giustifichi tale intervento. |
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(57) |
I cani utilizzati nei servizi militari, di polizia e doganali svolgono un ruolo centrale nella sicurezza nazionale. Al fine di soddisfare le esigenze specifiche dei servizi militari, di polizia e doganali e degli operatori che allevano e addestrano cani per tali autorità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere esenzioni per quanto riguarda le pratiche di manipolazione dolorose e la pratica di tenere i cani alla catena, in quanto potrebbero essere necessarie durante l'addestramento. Nonostante tali esenzioni, è importante che il personale addetto all'addestramento dei cani per i servizi militari o per i servizi di polizia e doganali negli stabilimenti riceva una formazione regolare per acquisire le competenze adeguate, in modo da applicare metodi di manipolazione e addestramento adeguati e ridurre al minimo il dolore per i cani affidati alle loro cure. |
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I cani da guardiania sono allevati per fare la guardia al bestiame e proteggerlo dai predatori in contesti agricoli o pastorali. Tali cani spesso trascorrono lunghi periodi all'aperto senza la presenza di un essere umano. A causa del modo in cui sono utilizzati e del suo effetto determinante sulle loro condizioni di vita, nutrire e ispezionare regolarmente tali animali è talvolta problematico. Spesso è difficile rispettare le prescrizioni del presente regolamento volte a garantire che siano soddisfatte le esigenze di alloggiamento e socializzazione di tali animali. Inoltre, i cani utilizzati per dirigere il movimento di una mandria sono cani da pastore che accompagnano la persona responsabile. Sono necessarie esenzioni da talune prescrizioni del presente regolamento in materia di alloggiamento e socializzazione per tali cani durante la transumanza stagionale delle mandrie. |
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Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano allevati, detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato, in particolare a causa delle ripercussioni che le condizioni di scarso benessere degli animali possono avere su cani e gatti in tenera età. È pertanto importante che gli stabilimenti di allevamento che hanno una capacità di produzione significativa siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. L'ispezione preliminare degli stabilimenti da parte di veterinari ufficiali o, nel caso in cui il compito di controllo ufficiale sia stato delegato, da altri professionisti e il loro conseguente riconoscimento sono un modo efficace per garantire che questi si conformino alle prescrizioni del presente regolamento. Tuttavia, dal momento che le ispezioni dovrebbero concentrarsi sugli stabilimenti che rappresentano un rischio più elevato dal punto di vista della conformità alle norme sul benessere degli animali e data la limitata disponibilità di veterinari ufficiali negli Stati membri, non risulterebbe proporzionato richiedere ispezioni preliminari in loco e riconoscimenti per tutti gli stabilimenti. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali acquirenti di verificare lo status degli stabilimenti di allevamento, rafforzando quindi il controllo pubblico di tali stabilimenti e la consapevolezza dei cittadini. Poiché gli stabilimenti di allevamento hanno bisogno di tempo per attuare le prescrizioni in materia di alloggiamenti e le autorità competenti hanno bisogno di tempo per effettuare ispezioni in loco degli stabilimenti di allevamento esistenti, l'obbligo per gli stabilimenti di allevamento di ottenere un riconoscimento dovrebbe iniziare ad applicarsi alla stessa data delle prescrizioni in materia di stabulazione. |
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Alcuni operatori che immettono sul mercato cani o gatti incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un cane o gatto comporta. Altri operatori insistono sulle responsabilità connesse alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita ovviamente la loro capacità di immettere cani o gatti sul mercato dell'Unione. La differenza tra questi due approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquisiscono un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti gli operatori che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora l'immissione sul mercato di un cane o di un gatto da parte di un operatore sia agevolata dalla pubblicità online, questa dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio relativo alla proprietà responsabile. È importante promuovere la proprietà responsabile degli animali da compagnia per il buon funzionamento del mercato e la tutela dei consumatori e per evitare che cani e gatti siano abbandonati perché i proprietari non erano a conoscenza, prima dell'acquisizione dell’animale, delle responsabilità che tale proprietà comporta. Pertanto, l'obbligo di mostrare un'avvertenza sulla proprietà responsabile nella pubblicità online relativa alla vendita, alla donazione o a qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà dovrebbe applicarsi anche alle persone fisiche o giuridiche diverse dagli operatori. L'obbligo di esporre l'avvertenza relativa alla proprietà responsabile si applica direttamente alle persone che immettono cani e gatti sul mercato ai fini del presente regolamento. Non è inteso a interferire con la libertà di stampa e la libertà di espressione né con le norme nazionali vigenti in materia di responsabilità editoriale che non sono armonizzate a livello dell'Unione. |
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Il traffico illecito e le pratiche fraudolente relative all'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti sono agevolati dall'incapacità di rintracciare tali animali. Tale mancanza di tracciabilità è il risultato di prescrizioni in materia di identificazione incomplete e della mancanza di prescrizioni in materia di registrazione per tali animali. Inoltre, possono essere agevolate le pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché l'infrastruttura tecnica non è interoperabile. Sia il piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti del 2018 sia l'azione esecutiva dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti condotta nel periodo 2022-2023 hanno rivelato pratiche fraudolente diffuse nell'immissione sul mercato di cani e gatti nell'Unione e problemi in materia di benessere degli animali correlati a tali pratiche. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e registrazione di cani e gatti. L'introduzione di un ampio obbligo di identificazione e registrazione di cani e gatti evita lacune nel sistema di tracciabilità che altrimenti rischierebbero di essere sfruttate dagli autori di frodi. Le persone fisiche o giuridiche che immettono cani o gatti sul mercato dell'Unione dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri. Ogni trasferimento successivo di proprietà o di responsabilità di un determinato cane o gatto dovrebbe essere registrato in una delle banche dati. Tenendo presente il ruolo centrale dei cani utilizzati nei servizi militari, di polizia e doganali per la sicurezza nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere esenzioni relative alla loro registrazione al fine di evitare che si possa risalire a tali servizi. |
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(62) |
Le persone fisiche o giuridiche che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione dovrebbero fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nel cane o nel gatto, nonché la prova della registrazione dell’animale in una banca dati ufficiale. In tal modo sarà possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità. |
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(63) |
Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o donata mediante pubblicità online, la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema accessibile al pubblico e gratuito che consenta agli acquirenti di verificare l'autenticità dell'identificazione, della registrazione e della proprietà del cane o del gatto pubblicizzato. A tal fine, la persona fisica o giuridica che pubblicizza il cane o il gatto online dovrebbe essere tenuta a utilizzare il sistema di verifica e a esporre il codice generato da tale sistema nella pubblicità. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti immessi nel mercato dell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. I fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per l'immissione di cani e gatti sul mercato dell'Unione. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), le piattaforme online che consentono la pubblicizzazione di cani e gatti allo scopo di immetterli sul mercato dovrebbero essere tenute a progettare e organizzare la loro interfaccia online in modo da consentire alle persone fisiche o giuridiche che pubblicizzano cani e gatti di esporre il codice e di informare gli acquirenti in merito al sistema di verifica. Ciò non dovrebbe comportare per le piattaforme online un obbligo generale di sorveglianza delle pubblicità proposte tramite la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta. |
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(64) |
Dato che il livello di consapevolezza in merito al benessere degli animali di cui dispongono gli addetti alla cura degli animali ha un impatto diretto sul benessere dei cani e dei gatti sotto le loro cure, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di una formazione sufficiente, in termini sia quantitativi che qualitativi, per consentire agli addetti alla cura degli animali di soddisfare le prescrizioni in materia di formazione di cui al presente regolamento. |
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(65) |
Per garantire la loro tracciabilità, i cani e i gatti dovrebbero essere identificati individualmente con un identificatore unico sotto forma di un trasponditore e la loro identificazione dovrebbe essere registrata in una banca dati. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili per l'istituzione e la gestione di banche dati di cani e gatti nell'Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità delle banche dati. Ciò renderà più facile l'accesso alle informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali. Al fine di agevolare l'interoperabilità tra le banche dati nazionali, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati indicizzata. |
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(66) |
Per valutare i progressi compiuti in termini di tracciabilità e di condizioni di benessere degli animali di cui godono i cani e i gatti detenuti negli stabilimenti, è necessario che gli Stati membri raccolgano, riferiscano e analizzino gli indicatori strategici fondamentali. Tali indicatori strategici fondamentali dovrebbero essere armonizzati a norma del presente regolamento per garantirne la comparabilità a livello dell'Unione e consentire il monitoraggio a livello dell'Unione dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici del presente regolamento. |
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(67) |
Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione dei dati. |
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(68) |
Ai fini del presente regolamento, i nomi delle persone fisiche e i relativi recapiti dovrebbero figurare nei documenti trattati dalla Commissione e dagli Stati membri nel corso dell'attuazione del presente regolamento, vale a dire la notifica e il riconoscimento degli stabilimenti, la registrazione di cani e gatti, la verifica della registrazione di cani e gatti e le importazioni di cani e gatti. Il trattamento di tali dati personali è giustificato dall'interesse pubblico di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere di cani e gatti, compresa l'esecuzione di controlli ufficiali, di assicurare la tracciabilità, di evitare l'elusione di tali prescrizioni in materia di benessere e di contrastare il commercio illegale di cani e gatti sia tra gli Stati membri che nel caso delle importazioni da paesi terzi. |
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(69) |
Il periodo di conservazione dei dati personali nel registro degli stabilimenti e nell'elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti dovrebbe essere di 10 anni dalla data di cessazione dell'attività dello stabilimento, poiché, quando ricevono una nuova notifica di attività o una nuova richiesta di riconoscimento, le autorità competenti devono avere accesso alla storia delle attività svolte da un operatore in relazione all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti, nonché essere a conoscenza di precedenti inadempienze alle norme in materia di benessere degli animali. |
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(70) |
Il periodo di conservazione dei dati personali dei proprietari attuali e passati di cani o gatti nelle banche dati nazionali e nella banca dati indicizzata dovrebbe essere di cinque anni dalla registrazione del decesso del cane o del gatto nelle banche dati o di 25 anni dalla data della prima registrazione del cane o del gatto nelle banche dati. Tale periodo di conservazione è concepito per coprire l'aspettativa di vita di cani e gatti, garantire l'esistenza di un solido sistema di tracciabilità per tutti i cani e i gatti oggetto di scambi nell'Unione e fornire dati, anche dopo la morte di un determinato cane o gatto, per i controlli ufficiali relativi a problemi di benessere degli animali come nel caso di tassi di mortalità anormalmente elevati, che richiedono l'analisi dei dati. |
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(71) |
Il periodo di conservazione dei dati relativi ai proprietari e alle persone autorizzate che entrano nell'Unione con cani o gatti nell'ambito di movimenti a carattere non commerciale notificati preventivamente nella banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio dovrebbe essere di cinque anni dalla notifica preventiva da parte del proprietario, al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare analisi dei dati, individuare movimenti sospetti e istituire controlli ufficiali basati sul rischio per individuare i potenziali autori di frodi. |
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(72) |
Il periodo di conservazione dei dati nel sistema di verifica dell'Unione relativi alle persone fisiche o giuridiche che pubblicizzano un cane o un gatto ai fini della sua immissione sul mercato e che utilizzano il sistema di verifica per generare il codice richiesto dovrebbe essere di 18 mesi dalla generazione del codice, al fine di consentire al sistema di confermare l'autenticità dell'identificazione, della registrazione e della proprietà del cane o del gatto pubblicizzato a un acquirente che utilizza tale sistema durante il tempo massimo previsto per la pubblicazione della pubblicità online. |
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(73) |
È possibile che cani e gatti importati nell'Unione siano stati allevati o detenuti in paesi terzi in condizioni dannose per il loro benessere. Ciò solleva preoccupazioni di morale pubblica e presenta rischi per la sicurezza, la salute degli animali e la sanità pubblica nell'Unione. I cittadini dell'Unione ritengono che un elevato livello di benessere di cani e gatti sia una questione di responsabilità morale, come dimostrano i risultati dell'indagine Eurobarometro del 2023 sul benessere degli animali, la voluminosa corrispondenza e le molteplici petizioni ricevute dal Parlamento europeo in materia, le numerose interrogazioni parlamentari presentate e la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia, nonché il divieto dell'Unione di commercializzazione e importazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Inoltre, i problemi relativi alla vita o alla salute degli animali fanno parte dei problemi in materia di benessere degli animali. Ad esempio, l'esaurimento, la cachessia e la suscettibilità alle malattie infettive possono derivare da un utilizzo eccessivamente intensivo di cagne o gatte fattrici per la riproduzione che non rispetta le esigenze di benessere di tali animali. Infine, condizioni di scarso benessere possono comportare rischi per la sanità pubblica, tra cui un aumento dell'incidenza di agenti zoonotici come la dermatofitosi o i parassiti interni, nonché un rischio indiretto maggiore di sviluppo di resistenza agli antimicrobici a causa della necessità di utilizzare volumi elevati di antimicrobici nello stabilimento di origine. Cani e gatti allevati in condizioni di scarso benessere possono inoltre rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica, in quanto è possibile che reagiscano sviluppando comportamenti aggressivi. Alla luce di tali preoccupazioni di morale pubblica e dei rischi per la sicurezza, la salute degli animali e la sanità pubblica, e al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è importante che gli operatori coinvolti nell’importazione di cani e gatti da paesi terzi rispettino norme in materia di benessere identiche o equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e offrano le stesse garanzie per quanto riguarda la tracciabilità degli animali. Dato che ciò obbligherà gli operatori di paesi terzi coinvolti nelle esportazioni di cani e gatti nell'Unione ad apportare cambiamenti, è necessario prevedere un periodo transitorio della stessa durata di quello applicabile agli operatori dell'Unione. |
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(74) |
Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in materia di importazione, la Commissione dovrebbe redigere un elenco di paesi terzi autorizzati a immettere cani e gatti sul mercato dell'Unione sulla base della sua valutazione circa l'affidabilità dei controlli ufficiali in tali paesi terzi intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o riconosciute dall'Unione come norme equivalenti, quali applicate negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che esportano o intendono esportare cani e gatti nel mercato dell'Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e agevolare i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, utilizzando un approccio basato sul rischio, dovrebbe realizzare audit dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma del presente regolamento nonché di quei paesi terzi che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento. La conformità alle norme del presente regolamento o alle norme riconosciute dall'Unione come norme equivalenti dovrebbe essere certificata nel certificato sanitario utilizzato per tali esportazioni. A tal fine, la Commissione dovrebbe adoperarsi per modificare il modello di certificato ufficiale così da includere il corrispondente attestato relativo al benessere degli animali. |
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(75) |
Al fine di migliorare la tutela dei consumatori e garantire un'adeguata tracciabilità dei cani e dei gatti importati nell'Unione, è opportuno esigere nel presente regolamento che gli animali siano identificati prima del loro ingresso nell’Unione e che i loro importatori garantiscano la registrazione degli animali in una delle banche dati degli Stati membri. Ciò determinerà una maggiore supervisione dei movimenti degli animali. Inoltre, l'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti condotta nel 2022 e nel 2023 ha dimostrato che una delle pratiche fraudolente comuni associate al commercio di cani e gatti consiste nell'importare nell'Unione cani e gatti a fini commerciali, sostenendo nel contempo che tali movimenti sono movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità animale, ossia movimenti di cani e gatti che accompagnano i loro proprietari o una persona autorizzata dagli stessi senza l'intenzione di un trasferimento di proprietà. Al fine di fornire agli Stati membri gli strumenti per effettuare controlli basati sul rischio incentrati su tale pratica fraudolenta, è essenziale che l'ingresso nell’Unione di cani e gatti a carattere non commerciale, indipendentemente dal numero degli animali, sia notificato preventivamente attraverso un'apposita banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio. Tale banca dati dovrebbe raccogliere le notifiche di ingresso nell'Unione di tutti questi animali, indipendentemente dal punto di ingresso, affinché gli Stati membri abbiano la necessaria visione d'insieme e per contribuire a individuare i movimenti sospetti. Per questo motivo è opportuno che la Commissione istituisca e gestisca tale banca dati, in modo che gli Stati membri abbiano accesso a tutte le informazioni disponibili per le attività di controllo. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte nella banca dati e, se del caso, effettuare controlli mirati dei movimenti sospetti, compresi, se necessario, controlli in loco. |
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(76) |
Al fine di attuare efficacemente il presente regolamento, gli Stati membri sono incoraggiati a realizzare campagne di sensibilizzazione in merito agli obblighi da esso stabiliti, comprese campagne rivolte alle persone fisiche o giuridiche proprietarie di cani o gatti e ai potenziali acquirenti di cani o gatti. Tali campagne potrebbero riguardare l'obbligo di identificare e registrare cani e gatti conformemente al presente regolamento, le prescrizioni relative al contenuto delle pubblicità per la vendita o il trasferimento di proprietà o di responsabilità di cani o gatti, nonché i motivi alla base del sistema di verifica dell'autenticità delle pubblicità online, le relative caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo. Le campagne potrebbero riguardare le ragioni che giustificano l'avvertenza relativa alla proprietà responsabile e spiegare il concetto di proprietà responsabile, compresa l'importanza di non abbandonare cani o gatti. La Commissione dovrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche relative a tali attività di sensibilizzazione. Diversi Stati membri dispongono di programmi di sterilizzazione di cani e gatti al fine di limitare la riproduzione non controllata di cani e gatti randagi. Essi realizzano campagne di sensibilizzazione relative a tali programmi. Programmi di sterilizzazione inefficaci possono portare a un aumento degli abbandoni. Se, inoltre, le popolazioni di animali randagi non sono gestite in modo adeguato, ciò può comportare l'immissione sul mercato dell'Unione di un maggior numero di cani e gatti. Le campagne nazionali sui programmi di sterilizzazione potrebbero essere integrate nella campagna di sensibilizzazione sugli obblighi stabiliti nel presente regolamento al fine di incoraggiare la proprietà responsabile e ridurre la pressione sul mercato di cani e gatti. |
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Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, in particolare dei pareri dell'EFSA, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento mediante la definizione di indicatori relativi al comportamento e all'aspetto fisico di cani e gatti specificando le caratteristiche dei genotipi e i tratti conformazionali eccessivi che dovrebbero portare a escludere un cane o un gatto dalla riproduzione, in modo che le strategie riproduttive non comportino effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti. Nel contesto delle mostre, delle esposizioni e dei concorsi di bellezza, dopo aver preso in considerazione sia il parere scientifico dell'EFSA sia le circostanze sociali ed economiche specifiche del settore, tali atti delegati dovrebbero prevedere un approccio progressivo ed equilibrato, al fine di garantire un'attuazione proporzionata e realizzabile nella pratica. |
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(78) |
Al fine di stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere degli animali e tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione dell'articolo 10 del presente regolamento e alla modifica dei suoi allegati per quanto riguarda le prescrizioni relative all'allevamento, alla detenzione e all'identificazione di cani e gatti, nonché gli indicatori per monitorare gli obiettivi strategici del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(79) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per:
È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
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(80) |
L'atteggiamento dei cittadini nei confronti del benessere di cani e gatti varia da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati membri hanno pertanto già adottato una serie completa di norme sul benessere di tali animali. Poiché il presente regolamento stabilisce prescrizioni minime, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o adottare norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione di cani e gatti rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento, a condizione che non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno. |
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(81) |
Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione eventuali norme nazionali più rigorose di quelle previste dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe portare tali norme all'attenzione degli altri Stati membri. Laddove rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), le norme nazionali dovrebbero essere notificate alla Commissione conformemente a detta direttiva. |
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(82) |
È essenziale che il diritto dell'Unione sia soggetto a monitoraggio e valutazione periodici in modo che, se necessario, possa essere aggiornato affinché continui a conseguire i suoi obiettivi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione. |
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(83) |
Per garantire la piena applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento che contemplino tutti gli obblighi applicabili agli operatori, compreso il divieto di abbandonare cani e gatti, e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, in caso di violazioni gravi o ripetute, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni che siano finanziariamente dissuasive, tenendo conto del fatturato dell'operatore, e che includano la possibilità di vietare a un operatore di esercitare la sua attività. |
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(84) |
Considerando i costi di gestione di un rifugio e i benefici pubblici di tale attività, quando i rifugi soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento per quanto riguarda il benessere di cani e gatti indesiderati, abbandonati o randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione l'adozione di misure volte a garantire che i rifugi e le organizzazioni responsabili di tali animali siano adeguatamente finanziati conformemente al diritto nazionale. |
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(85) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire prescrizioni minime che garantiscano il corretto funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo un elevato livello di benessere di cani e gatti e la loro tracciabilità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(86) |
Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 18 novembre 2024, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce prescrizioni minime in materia di:
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a) |
benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione; |
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b) |
tracciabilità di cani e gatti. |
Articolo 2
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione, al tracciamento, all'immissione sul mercato e all'ingresso nell'Unione di cani e gatti.
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o all'ingresso nell'Unione di cani o gatti destinati o utilizzati a fini scientifici o di sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari.
Articolo 3
Ambito di applicazione personale
1. Il capo II si applica a tutti gli operatori.
2. Il capo III si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di cani o gatti nell'Unione.
3. Il capo V si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che introducono cani o gatti nell'Unione.
4. Il presente regolamento non si applica agli agricoltori che offrono rifugio nella loro azienda a gatti randagi liberi di vagare che sono utili per il controllo degli animali nocivi, qualora tali agricoltori non siano operatori e non immettano tali gatti sul mercato.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
«cane»: un animale della specie Canis lupus familiaris; |
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b) |
«gatto»: un animale della specie Felis silvestris catus; |
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c) |
«benessere di cani e gatti»: lo stato fisico e mentale di un cane o di un gatto che riceve una nutrizione adeguata, è detenuto in un ambiente adeguato, è tenuto in buona salute, manifesta un comportamento adeguato e ha nel complesso un'esperienza mentale positiva della vita; |
|
d) |
«ibrido»: qualsiasi progenie dalla prima alla quarta generazione dopo l'incrocio tra una specie selvatica e un cane o un gatto domestico, nonché i suoi discendenti incrociati con specie selvatiche, cani o gatti domestici o altri ibridi; |
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e) |
«allevamento»: la detenzione di cani o gatti in stabilimenti di allevamento a fini di riproduzione; |
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f) |
«detenzione»: qualsiasi attività durante la quale cani o gatti sono tenuti, alloggiati o manipolati o in uno stabilimento o sotto la responsabilità di un operatore, o entrambi i casi; |
|
g) |
«immissione sul mercato»: la vendita, la messa in vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani e gatti, a titolo oneroso o gratuito, nonché la pubblicizzazione di cani e gatti per tali finalità, escluse le donazioni occasionali a intervalli irregolari da parte di persone fisiche diverse dagli operatori senza pubblicizzazione online; |
|
h) |
«pubblicizzazione»: qualsiasi forma di comunicazione con il pubblico o una parte di esso che abbia l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un cane o un gatto, una o più delle sue caratteristiche fisiche oppure una razza, al fine di suscitare interesse, provocare coinvolgimento o attirare vendite; |
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i) |
«piattaforma online»: una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato di cani o gatti; |
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j) |
«cagna fattrice»: una cagna dal momento in cui si accoppia o è sottoposta a inseminazione per la prima volta fino allo svezzamento della sua cucciolata finale; |
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k) |
«gatta fattrice»: una gatta dal momento in cui si accoppia o è sottoposta a inseminazione per la prima volta fino allo svezzamento della sua cucciolata finale; |
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l) |
«cane da guardiania»: un cane detenuto o addestrato principalmente per proteggere il bestiame dai predatori in contesti agricoli o pastorali; |
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m) |
«cane da conduzione»: un cane detenuto o addestrato principalmente per guidare, spostare o gestire altrimenti il bestiame in contesti agricoli o pastorali, anche in aziende agricole, in aree di pascolo o durante la transumanza; |
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n) |
«stabilimento»: uno stabilimento di allevamento, uno stabilimento di vendita, un rifugio o una casa affidataria; |
|
o) |
«stabilimento di allevamento»: qualsiasi locale o struttura, comprese le abitazioni, in cui sono detenuti cani o gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie; |
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p) |
«agricoltore»: un agricoltore quale definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); |
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q) |
«stabilimento di vendita»: qualsiasi locale o struttura in cui cani o gatti che non vi sono nati sono detenuti per essere venduti, compresi i negozi di animali da compagnia o le abitazioni, nonché i locali o le strutture adibiti a operazioni di raccolta, in cui cani o gatti sono riuniti da più di uno stabilimento; |
|
r) |
«rifugio»: qualsiasi locale o struttura, comprese le abitazioni, in cui cani o gatti indesiderati, abbandonati, smarriti, confiscati o ex-randagi sono detenuti a fini di immissione sul mercato; |
|
s) |
«casa affidataria»: un'abitazione in cui sono detenuti cani o gatti per conto di un operatore responsabile di cani o gatti indesiderati, abbandonati, smarriti, confiscati o ex-randagi; |
|
t) |
«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato cani o gatti e che è responsabile di uno stabilimento di allevamento, di uno stabilimento di vendita o di un rifugio e dei cani o dei gatti ivi detenuti, o che colloca cani o gatti in una casa affidataria e che è responsabile dei cani o dei gatti ivi detenuti; |
|
u) |
«autorità competenti»: autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625; |
|
v) |
«strategia riproduttiva»: una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di cani o gatti da riproduzione e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto della strategia; |
|
w) |
«eutanasia»: l'atto di indurre la morte utilizzando un metodo che provoca una perdita di coscienza rapida e irreversibile e comporta dolore e angoscia minimi, ponendo fine alla vita del cane o del gatto; |
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x) |
«mutilazione»: un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, fatta eccezione per la sterilizzazione o per l'impianto di un trasponditore, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea di un cane o di un gatto; |
|
y) |
«sterilizzazione»: il processo mediante il quale ai cani o ai gatti è impedita chirurgicamente e irreversibilmente la riproduzione; |
|
z) |
«sofferenza»: stato fisico o mentale sgradevole e indesiderato, causato dall'esposizione di un cane o di un gatto a stimoli nocivi o dall'assenza continua di importanti stimoli positivi; |
|
aa) |
«alloggiamento»: edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani o gatti, in modo temporaneo o permanente; |
|
bb) |
«canile»: struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di cani; |
|
cc) |
«gattile»: struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di gatti; |
|
dd) |
«addetto alla cura degli animali»: persona che si occupa dei cani o dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento, compresi i volontari, i tirocinanti e i lavoratori a tempo parziale, sotto la responsabilità di un operatore; |
|
ee) |
«arricchimenti»: materiali o strutture che si trovano nell'ambiente in cui vive un cane o un gatto, presentano proprietà occupazionali o nutrizionali e sono in grado di suscitare e soddisfare la curiosità o i comportamenti appetitivi di un cane o di un gatto, o di motivarlo fisicamente; |
|
ff) |
«tenere alla catena»: consiste nel legare un cane o un gatto a un punto di ancoraggio o a un oggetto al fine di trattenerlo nell'area desiderata o di limitarne i movimenti; |
|
gg) |
«contenitore»: qualsiasi cassa, box, gabbia, alloggiamento o struttura amovibile usati per tenere cani o gatti in uno spazio circoscritto; |
|
hh) |
«proprietà responsabile»: una serie di comportamenti da parte del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto coerenti con l’impegno a svolgere vari compiti per soddisfare le esigenze di salute, comportamentali, ambientali e fisiche del cane o del gatto e a ridurre al minimo i rischi che il cane o il gatto potrebbero comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente; |
|
ii) |
«proprietario di animali da compagnia»: una persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un cane o un gatto come animale da compagnia; |
|
jj) |
«animale da compagnia»: un cane o un gatto di cui si ha la proprietà per piacere personale o affinché faccia compagnia agli esseri umani; |
|
kk) |
«sistema di allarme rapido» (iRASFF): il sistema elettronico che attua, rispettivamente, il sistema di allarme rapido di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e le procedure per l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri di cui agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625; |
|
ll) |
«rete AAC»: la rete composta dalla Commissione e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti; |
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mm) |
«movimento a carattere non commerciale»: movimento a carattere non commerciale, quale definito all'articolo 4, punto 14), del regolamento (UE) 2016/429, in cui l'animale da compagnia in oggetto è un cane o un gatto. |
CAPO II
Obblighi per gli operatori degli stabilimenti
Articolo 5
Esenzioni dagli obblighi di cui al presente capo
1. Uno stabilimento di allevamento in cui per anno civile si producano non più di due cucciolate per l'immissione sul mercato è soggetto unicamente agli obblighi di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 8, 9 e 11, all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 8, all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 17, paragrafi 2, 3, 5 e 7, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'allegato I, punti 3 e 4.3.
2. Un rifugio in cui, in qualsiasi momento, sia detenuto un totale complessivo non superiore a 15 cani o gatti e le case affidatarie sono soggetti unicamente agli obblighi di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 8, all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), all'articolo 17, paragrafi 2, 3, 5 e 7, all'articolo 18 e all'allegato I, punto 4.3.
Articolo 6
Principi generali in materia di benessere
Gli operatori applicano i principi generali in materia di benessere seguenti per quanto riguarda i cani o i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:
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a) |
cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro un'adeguata nutrizione e idratazione; |
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b) |
cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico adeguato e regolarmente pulito, sicuro e confortevole, in particolare in termini di spazio, qualità dell'aria, temperatura, luce e protezione dalle condizioni climatiche avverse, e sufficientemente grande da prevenire il sovraffollamento e garantire loro facilità di movimento; |
|
c) |
cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute, e sono prevenute malattie ed evitati lesioni e dolore dovuti, in particolare, alla gestione, alle pratiche di manipolazione e alle pratiche di allevamento; |
|
d) |
cani e gatti sono tenuti in un ambiente che consenta loro di manifestare comportamenti sociali non dannosi e specifici della specie, nonché di instaurare relazioni positive con gli esseri umani; |
|
e) |
cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo gli stimoli negativi in termini di durata e intensità, nonché massimizzando le opportunità di stimoli positivi in termini di durata e intensità, prevenendo lo sviluppo di comportamenti anomali ripetitivi o di altri comportamenti indicativi di condizioni negative di benessere degli animali e tenendo in considerazione le esigenze del singolo animale negli ambiti di cui alle lettere da a) a d). |
Articolo 7
Obblighi generali in materia di benessere
1. Gli operatori sono responsabili del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti sotto la loro responsabilità e il loro controllo e sono responsabili della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.
2. Nel caso delle case affidatarie la responsabilità incombe all'operatore per conto del quale sono detenuti i cani o i gatti. Tali operatori, in un qualsiasi momento, non collocano in una casa affidataria un totale complessivo superiore a cinque cani o gatti oppure una cucciolata con o senza madre, forniscono alla famiglia affidataria informazioni adeguate sugli obblighi in materia di benessere degli animali nonché sulle esigenze individuali dei cani o dei gatti e provvedono affinché nella casa affidataria siano rispettati i pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.
Lo Stato membro in cui è situata la casa affidataria può consentire che un numero maggiore di cani, gatti o cucciolate sia collocato nella casa affidataria, a condizione che i locali dispongano di spazio sufficiente, anche all'aperto, e che il numero di addetti alla cura degli animali sia sufficiente a garantire il benessere dei cani o dei gatti.
3. Gli operatori non sottopongono cani o gatti da essi allevati o detenuti a crudeltà, abusi o maltrattamenti, in particolare facendoli partecipare ad attività che possono comportare crudeltà, abusi o maltrattamenti.
4. Gli operatori non abbandonano i cani o i gatti da essi allevati o detenuti.
5. Prima di cessare le attività in uno stabilimento, gli operatori provvedono affinché i cani o i gatti ivi detenuti siano reinseriti, divenendo essi stessi proprietari degli animali da compagnia oppure trasferendone la responsabilità o la proprietà ad altri operatori o acquirenti.
6. Gli operatori garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero di addetti alla cura degli animali sufficiente a soddisfare le esigenze in materia di benessere dei cani o dei gatti detenuti nei loro stabilimenti e che tali addetti possiedano le competenze di cui all'articolo 12.
7. Gli operatori garantiscono il benessere dei cani o dei gatti di cui sono responsabili monitorando gli indicatori basati sugli animali riguardanti il comportamento e l'aspetto fisico, nonché adottando misure sulla base dei risultati di tale monitoraggio.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 che integrino il presente regolamento stabilendo gli indicatori basati sugli animali riguardanti il comportamento e l'aspetto fisico che gli operatori sono tenuti a utilizzare per il monitoraggio, a norma del paragrafo 7 del presente articolo, nonché i metodi con i quali gli operatori sono tenuti a misurarli.
Articolo 8
Obblighi in materia di strategie di riproduzione
1. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le loro strategie di riproduzione riducano al minimo il rischio di produrre cani o gatti con genotipi associati a effetti nocivi sulla loro salute e sul loro benessere.
2. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali animali o della loro prole. Prima di selezionare un cane o un gatto che potrebbe avere un tratto conformazionale eccessivo per la riproduzione, l'operatore consulta un veterinario o una persona qualificata indipendente che agisce sotto la responsabilità di un veterinario. Il veterinario o la persona qualificata indipendente valuta la presenza di un tratto conformazionale eccessivo nel cane o nel gatto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento mediante:
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a) |
la definizione delle caratteristiche dei genotipi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che devono essere esclusi dalla riproduzione, i metodi per la loro valutazione e gli obblighi di conservazione della documentazione; |
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b) |
la definizione dei tratti conformazionali eccessivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che devono essere esclusi dalla riproduzione, i metodi per la loro valutazione e gli obblighi di conservazione della documentazione. |
Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority — EFSA), nonché del loro eventuale impatto socioeconomico.
Gli atti delegati relativi ai tratti conformazionali eccessivi sono adottati entro il 30 giugno 2030. Gli atti delegati relativi ai genotipi sono adottati entro il 30 giugno 2036.
4. Nella gestione della riproduzione di cani e gatti sono vietate le pratiche seguenti:
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a) |
l'accoppiamento tra genitori e relativa prole, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti, a meno che ciò non sia approvato dall'autorità competente sulla base dell'esigenza specifica di preservare razze locali con un patrimonio genetico limitato; |
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b) |
l'accoppiamento finalizzato alla produzione di ibridi. |
Articolo 9
Notifica e registrazione degli stabilimenti
1. Gli operatori notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo per ciascuno stabilimento di riproduzione almeno le informazioni seguenti:
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a) |
il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'operatore; |
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b) |
l'ubicazione dello stabilimento; |
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c) |
il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, stabilimento di vendita, rifugio o casa affidataria; |
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d) |
la specie e, per gli stabilimenti di allevamento, la razza dei cani o gatti detenuti nello stabilimento; |
|
e) |
la capacità dello stabilimento, espressa come il numero massimo di cani e gatti che possono essere detenuti nello stabilimento; |
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f) |
per gli stabilimenti di allevamento, il numero stimato di cucciolate da immettere sul mercato all'anno. |
2. Gli operatori notificano all'autorità competente:
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a) |
eventuali cambiamenti in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1; |
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b) |
se del caso, la data prevista per la cessazione delle attività, al più tardi cinque giorni lavorativi prima di tale data. |
3. Gli Stati membri usano le informazioni fornite conformemente all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429. Gli operatori non sono tenuti a notificare nuovamente le informazioni già trasmesse conformemente a tale articolo.
4. L'autorità competente tiene un registro degli stabilimenti. L'autorità competente può utilizzare a tal fine il registro istituito a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 10
Obbligo di ottenere il riconoscimento di determinati stabilimenti di allevamento
1. Gli operatori di stabilimenti di allevamento che producono o intendono produrre più di cinque cucciolate per anno civile o che, in un qualsiasi momento, detengono un totale complessivo superiore a cinque cagne o gatte fattrici immettono sul mercato cani o gatti solo una volta che il loro stabilimento di allevamento abbia ottenuto il riconoscimento da parte dell'autorità competente.
2. L'autorità competente effettua ispezioni in loco per verificare che lo stabilimento di allevamento rispetti le prescrizioni del presente regolamento. Gli Stati membri possono consentire lo svolgimento di tali ispezioni a distanza, a condizione che i mezzi di comunicazione a distanza utilizzati forniscano prove sufficienti affinché l'autorità competente effettui ispezioni affidabili. L'autorità competente rilascia certificati di riconoscimento solo agli stabilimenti di allevamento che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.
3. L'autorità competente tiene un elenco accessibile al pubblico che comprende, per ciascuno stabilimento di allevamento riconosciuto, le informazioni seguenti:
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a) |
il nome, i recapiti e, ove disponibile, l'URL del sito web dello stabilimento; |
|
b) |
l'indirizzo dello stabilimento; |
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c) |
il nome dell'operatore; |
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d) |
le specie e, se del caso, le razze connesse alle attività riconosciute dello stabilimento; |
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e) |
il numero di riconoscimento unico assegnato allo stabilimento dall'autorità competente e la data di riconoscimento e di cessazione delle attività. |
Articolo 11
Obbligo di informazione sulla proprietà responsabile
1. Gli operatori comunicano all'acquirente di un cane o di un gatto le informazioni scritte necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile e sulle esigenze specifiche dell'animale in termini di alimentazione, cura, salute e alloggiamento, nonché le informazioni sulle sue esigenze comportamentali e la sua anamnesi.
2. Le informazioni scritte sull’anamnesi del cane o del gatto di cui al paragrafo 1 comprendono almeno le informazioni seguenti:
|
a) |
lo stato vaccinale dell'animale; |
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b) |
qualsiasi patologia o predisposizione a malattie, comprese le allergie, di cui l'operatore sia a conoscenza e qualsiasi esito di test diagnostici relativi al cane o al gatto che sia disponibile all'operatore. |
Se le informazioni sull’anamnesi del cane o del gatto figurano in un documento richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/429, l'operatore trasmette tale documento all'acquirente.
Articolo 12
Competenze in materia di benessere degli animali da parte degli addetti alla cura degli animali
1. Gli addetti alla cura degli animali, diversi dai volontari nei rifugi e dai tirocinanti che agiscono sotto la responsabilità di un addetto alla cura degli animali competente, dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:
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a) |
conoscenza del comportamento biologico degli animali e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche; |
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b) |
capacità di riconoscere le espressioni degli animali, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare e adottare le opportune misure di attenuazione in tali casi; |
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c) |
capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, tra cui il condizionamento operante e il rinforzo positivo, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per i cani o i gatti affidati alle loro cure e di ridurre al minimo i rischi per il benessere di tali animali, impedendone la sofferenza; |
|
d) |
conoscenza degli obblighi degli addetti ai sensi del presente regolamento. |
2. Le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. Nel determinare se un addetto alla cura degli animali disponga di tali competenze sono tenute in considerazione solo l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale documentate.
3. Gli operatori provvedono affinché almeno un addetto alla cura degli animali presso lo stabilimento, che non sia un volontario o un tirocinante, abbia completato i corsi di formazione di cui all'articolo 22. Gli operatori provvedono affinché l’addetto alla cura degli animali trasferisca le proprie conoscenze agli altri addetti alla cura degli animali dello stabilimento.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni minime relative all'istruzione formale, alla formazione o all'esperienza professionale di cui al paragrafo 2 necessarie per determinare se un addetto alla cura degli animali disponga delle competenze di cui al paragrafo 1 e ai corsi di formazione di cui al paragrafo 3.
L'atto di esecuzione riguardante i corsi di formazione di cui al paragrafo 3 è adottato entro il 31 agosto 2029.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.
Articolo 13
Visite di consulenza sul benessere
1. Gli operatori:
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a) |
provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita un veterinario al fine di individuare e valutare qualsiasi fattore di rischio per il benessere dei cani e dei gatti e di fornire all'operatore consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare tali rischi, inizialmente entro il 31 agosto 2029 o un anno dopo la notifica di un nuovo stabilimento e, successivamente, quando opportuno, sulla base di un'analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti, oppure a cadenza annuale se così disposto dal diritto nazionale degli Stati membri; |
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b) |
conservano i dati relativi alle risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e alle relative azioni di follow-up per almeno quattro anni dal giorno della visita e li mettono a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta, come pure a disposizione dei veterinari che effettuano le visite di consulenza successive. |
2. Entro il 31 agosto 2028, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente articolo stabilendo i criteri minimi da sottoporre a valutazione da parte del veterinario durante le visite di consulenza sul benessere.
Articolo 14
Alimentazione e abbeveraggio
1. Gli operatori garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.
2. Gli operatori garantiscono inoltre che cani o gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:
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a) |
acqua fresca e pulita, ad libitum; |
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b) |
mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività, allo stato di salute e allo stato riproduttivo dei cani o dei gatti, con l'obiettivo generale di far loro conseguire e mantenere un buono stato di salute; |
|
c) |
mangimi privi di sostanze che potrebbero causare sofferenze; |
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d) |
mangimi in modo da evitare bruschi cambiamenti e garantire il buon funzionamento del sistema gastrointestinale, in particolare durante la fase di svezzamento. |
3. Gli operatori provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano tenute pulite e siano costruite e installate in modo da:
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a) |
garantire parità di accesso a quantità adeguate di mangimi e acqua per tutti i cani o i gatti e ridurre al minimo la concorrenza tra loro; |
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b) |
ridurre al minimo le fuoriuscite e impedire la contaminazione dei mangimi e dell'acqua con contaminanti fisici, chimici o biologici nocivi; |
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c) |
prevenire lesioni, annegamenti o altri danni a cani o gatti; |
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d) |
poter essere agevolmente pulite e disinfettate per prevenire la diffusione di malattie. |
4. Su parere scritto di un veterinario, gli operatori possono adeguare le frequenze di alimentazione e abbeveraggio per un singolo cane o gatto. Gli operatori conservano il parere scritto per l'intera durata delle disposizioni in questione.
Articolo 15
Alloggiamento
1. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti di vendita garantiscono che cani e gatti siano alloggiati conformemente all'allegato I, punto 2. Gli operatori dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano alloggiati conformemente all'allegato I, punto 2.2.
2. Gli operatori provvedono affinché:
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a) |
gli stabilimenti in cui sono detenuti i cani o i gatti e le attrezzature utilizzate al loro interno siano adatti ai tipi e al numero di cani o gatti e rendano possibili l'accesso necessario e l'ispezione approfondita di tutti i cani o gatti; |
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b) |
tutti gli elementi edilizi dello stabilimento, compresi i pavimenti e il tetto, e le suddivisioni dello spazio, nonché le attrezzature utilizzate per cani o gatti, siano costruiti e mantenuti correttamente, per garantire che non comportino rischi per il benessere dei cani o dei gatti; |
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c) |
tutti gli elementi edilizi dello stabilimento, compresi i pavimenti, e le suddivisioni dello spazio, nonché le attrezzature utilizzate per cani o gatti, siano tenuti puliti, per garantire che non comportino rischi per il benessere dei cani o dei gatti; |
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d) |
negli stabilimenti di allevamento e negli stabilimenti di vendita in cui i cani o i gatti sono tenuti all'interno, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas non siano nocivi per cani o gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento; |
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e) |
cani o gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze, con la possibilità di stare in disparte e di riposare; |
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f) |
cani o gatti dispongano di aree adibite al riposo pulite, confortevoli e asciutte, sufficientemente ampie e numerose da garantire che tutti possano sdraiarsi e riposare contemporaneamente in una posizione naturale; |
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g) |
siano state predisposte strutture e misure adeguate per i cani o i gatti che sono tenuti all'aperto in modo da proteggerli da condizioni climatiche avverse, anche per prevenire stress termico, scottature solari e lesioni da congelamento. |
3. Gli operatori non tengono cani o gatti all'interno di contenitori.
Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati per il trasporto, per l'isolamento a breve termine di singoli cani o gatti, durante la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi, per cuccioli di cane o di gatto con ridotta capacità di termoregolazione e per cuccioli di cane o di gatto accompagnati dalle loro madri, a condizione che, per i cani o gatti interessati, lo stress sia ridotto al minimo e si evitino sofferenze e che gli animali siano in grado di alzarsi, girarsi e sdraiarsi in una posizione naturale.
4. Gli operatori non tengono cani di età superiore a otto settimane esclusivamente all'interno. Tali cani hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno o sono portati a passeggio quotidianamente in modo da consentire loro di fare esercizio fisico, di esplorare e di socializzare. La durata minima combinata di tale accesso o passeggiata giornalieri è di un'ora in totale. L'operatore può discostarsi da tali prescrizioni solo sulla base del parere scritto di un veterinario.
5. Quando i gatti sono tenuti all'interno di gattili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai gatti di muoversi liberamente e di manifestare il loro comportamento naturale.
6. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti di vendita provvedono affinché negli spazi all'interno in cui sono tenuti cani e gatti sia mantenuta una zona termoneutrale adeguata che tenga conto del tipo di mantello, dell'età, delle dimensioni, della razza e dello stato di salute.
7. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti di vendita utilizzano, ove necessario, sistemi di riscaldamento o raffrescamento negli stabulari all'interno dei loro stabilimenti per mantenere una buona qualità dell'aria e una temperatura adeguata e per rimuovere l'umidità eccessiva.
8. Gli operatori provvedono affinché cani o gatti siano esposti alla luce e possano rimanere al buio per periodi sufficienti e ininterrotti al fine di mantenere un normale ritmo circadiano.
Ai fini del primo comma, per «luce» si intende la luce naturale, integrata da luce artificiale se necessario a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro.
9. Il paragrafo 2, lettere a), b), c), f) e g), e i paragrafi 6, 7 e 8 non si applicano né ai cani da guardiania né ai cani da conduzione durante i periodi in cui sono utilizzati per la guardiania o la conduzione nel contesto della transumanza stagionale a piedi. Il paragrafo 2, lettera f), non si applica ai cani da guardiania durante i periodi in cui sono utilizzati a fini di addestramento.
Articolo 16
Salute
1. Gli operatori provvedono affinché:
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a) |
cani o gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla cura degli animali e che i cani e i gatti vulnerabili, come quelli appena nati, malati o feriti e le cagne e le gatte fattrici a fine gravidanza, siano sottoposti a ispezioni più frequenti; |
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b) |
cani o gatti il cui benessere sia compromesso siano trasferiti, se necessario, senza indebito ritardo in un'area separata e, se necessario, ricevano un trattamento adeguato; |
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c) |
qualora il recupero di un cane o di un gatto il cui benessere sia compromesso non sia realizzabile e il cane o il gatto subisca dolori o sofferenze gravi, è consultato senza indebito ritardo un veterinario per decidere se il cane o il gatto debba essere sottoposto a eutanasia per porre fine alla sua sofferenza e, in tal caso, per eseguire l'eutanasia mediante anestesia e analgesia; |
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d) |
siano adottate misure per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni e siano effettuate vaccinazioni per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti; |
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e) |
gli arricchimenti che vengono usati non causino a cani e gatti rischi significativi di lesioni o di contaminazione biologica o chimica o altri rischi per la salute. |
La lettera a) del primo comma non si applica ai cani da guardiania tenuti negli stabilimenti di allevamento durante i periodi in cui sono utilizzati a fini di guardiania o addestramento.
Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalla lettera c) del primo comma in casi di emergenza, qualora non sia possibile contattare un veterinario senza indebito ritardo, a condizione che siano predisposte norme nazionali per garantire che:
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i) |
qualsiasi azione immediata che ponga fine alla vita del cane o del gatto con dolore e sofferenze minimi utilizzando un metodo che induce la morte istantanea sia intrapresa da una persona competente formata; |
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ii) |
ai fini dei controlli ufficiali a norma del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore tenga un registro del ricorso alla deroga. |
2. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché:
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a) |
siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani o gatti conformemente all'allegato I, punto 3; |
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b) |
le cagne o le gatte fattrici siano utilizzate a fini riproduttivi solo se hanno raggiunto l'età minima e la maturità scheletrica conformemente all'allegato I, punto 3, e solo se non presentano malattie diagnosticate, segni clinici di malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere; |
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c) |
le gravidanze di cagne o gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima conforme all'allegato I, punto 3; |
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d) |
le gatte fattrici in allattamento non si accoppino o non siano sottoposte a inseminazione; |
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e) |
i cani e i gatti che non sono più utilizzati per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, siano tenuti o venduti, donati o reinseriti, e non siano abbattuti o abbandonati. |
Articolo 17
Esigenze comportamentali
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 4.
2. Inoltre, gli operatori non detengono cani o gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione per i casi in cui si applica l'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, o per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:
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a) |
esami fisici; |
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b) |
identificazione individuale di cani o gatti o lettura delle informazioni di identificazione; |
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c) |
prelievo di campioni e vaccinazioni; |
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d) |
procedure a fini di toelettatura, igienici, sanitari o riproduttivi diversi dall'accoppiamento; |
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e) |
cure mediche, compresi trattamenti chirurgici o di riabilitazione prescritta. |
3. Tenere cani o gatti alla catena per più di un'ora è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico o per la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi.
4. Gli Stati membri possono concedere esenzioni dal paragrafo 3 per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali che sono detenuti in stabilimenti di allevamento o di vendita.
5. Gli operatori provvedono affinché i cani o i gatti siano detenuti in condizioni che consentano loro di manifestare comportamenti sociali non dannosi e comportamenti specifici della specie e di provare emozioni positive.
6. Gli operatori provvedono affinché i cani o i gatti possano socializzare conformemente all'allegato I, punto 4. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento devono disporre di una strategia documentata per tale socializzazione.
In deroga al primo comma, le prescrizioni in materia di socializzazione non si applicano ai cani da guardiania detenuti negli stabilimenti di allevamento durante i periodi in cui sono utilizzati a fini di guardiania o addestramento, o ai cani da conduzione durante la transumanza stagionale.
7. Gli operatori provvedono affinché siano forniti e siano accessibili a tutti i cani o i gatti degli arricchimenti che offrano un ambiente stimolante, permettano loro di sviluppare e manifestare il comportamento specifico della specie e riducano il loro senso di frustrazione.
Articolo 18
Pratiche dolorose
1. Gli operatori garantiscono che le mutilazioni, fra cui il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli o altra amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde o pliche vocali, non siano effettuate, a meno che ciò non sia giustificato da un'indicazione medica. L'indicazione medica può essere a fini di profilassi, al solo scopo di preservare o migliorare la salute di cani o gatti o prevenirne le lesioni. In tali casi, la procedura è eseguita solo sotto anestesia e in analgesia prolungata ed esclusivamente da un veterinario.
2. L'indicazione medica che giustifica la mutilazione e i dettagli della procedura effettuata sono documentati da un veterinario. Tale documento è conservato dall'operatore e accompagna il cane o il gatto in caso di suo trasferimento presso un altro stabilimento o proprietario. L'operatore conserva una copia del documento per i primi tre anni successivi al trasferimento.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell'ambito di un programma di cattura-sterilizzazione-rilascio (trap-neuter-return).
4. Gli operatori garantiscono che la sterilizzazione sia eseguita solo sotto anestesia e in analgesia prolungata ed esclusivamente da un veterinario. Gli Stati membri possono tuttavia permettere che la sterilizzazione dei gatti maschi sia eseguita da un infermiere veterinario abilitato.
5. Gli operatori provvedono affinché non siano eseguite pratiche di manipolazione che causino dolore o sofferenze, tra cui:
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a) |
legare parti del corpo, a meno che ciò non sia necessario per motivi medici e limitatamente al tempo minimo necessario; |
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b) |
calciare, colpire, trascinare, lanciare o schiacciare cani o gatti; |
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c) |
sottoporre cani o gatti a corrente elettrica, a meno che ciò non avvenga per motivi medici; |
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d) |
usare museruole, a meno che ciò non sia necessario per motivi medici o di sicurezza animale o umana, limitatamente al tempo minimo necessario e durante il quale il cane o il gatto è sorvegliato; |
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e) |
usare collari a strozzo con punte; |
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f) |
usare collari a strozzo senza fermo di sicurezza; |
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g) |
sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, le orecchie, la coda o i peli, o sollevare cani o gatti adulti afferrandone la pelle. |
Gli Stati membri possono concedere esenzioni dal primo comma per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali.
Articolo 19
Mostre, esposizioni e concorsi di bellezza
1. Alle mostre, alle esposizioni e ai concorsi di bellezza per cani e gatti, gli operatori degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti di vendita non concorrono con cani o gatti che presentano tratti conformazionali eccessivi o che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche.
2. Nell'organizzare mostre, esposizioni e concorsi di bellezza per cani e gatti, gli organizzatori escludono cani e gatti che presentano tratti conformazionali eccessivi o che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche.
Capo III
Identificazione e registrazione di cani e gatti e prescrizioni in materia di pubblicizzazione online e immissione sul mercato
Articolo 20
Identificazione e registrazione di cani e gatti
1. Tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti, immessi sul mercato o appartenenti a proprietari di animali da compagnia o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica sono identificati individualmente mediante un singolo trasponditore iniettabile contenente un microchip leggibile che soddisfa i requisiti indicati all'allegato II.
2. Gli operatori provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano identificati individualmente entro tre mesi dalla nascita e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato.
Gli operatori degli stabilimenti di vendita e dei rifugi e gli operatori che collocano cani e gatti in case affidatarie e ne sono responsabili provvedono affinché i cani e i gatti che sono introdotti nei loro stabilimenti o che sono sotto la loro responsabilità siano identificati individualmente entro 30 giorni dal loro arrivo e, in ogni caso, prima della data della loro immissione sul mercato.
I proprietari di animali da compagnia e qualsiasi altra persona fisica o giuridica, diversa dagli operatori, che sia proprietaria di cani o gatti provvedono affinché ogni cane o gatto sia identificato individualmente al più tardi quando raggiunge l'età di tre mesi o, se il cane o il gatto è immesso sul mercato, prima della data dell'immissione sul mercato.
L'impianto del trasponditore è eseguito da un veterinario. Gli Stati membri possono autorizzare l'impianto di trasponditori da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che adottino norme nazionali che ne stabiliscano le qualifiche minime richieste.
Ove i cani e i gatti siano stati identificati individualmente mediante un trasponditore iniettabile contenente un microchip conformemente al diritto dell'Unione o nazionale prima del 31 agosto 2028, si considerano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 e al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo, a condizione che il microchip sia ancora leggibile.
3. Entro due giorni lavorativi dalla loro identificazione, i cani e i gatti sono registrati da un veterinario all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Gli Stati membri possono autorizzare la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che abbiano predisposto misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni che tali persone inseriscono nella banca dati. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti, la registrazione è effettuata a nome dell'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti appartenenti a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, la registrazione è effettuata a nome di tale persona.
Gli Stati membri possono concedere esenzioni dal primo comma del presente paragrafo per i cani utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali.
4. Se cani o gatti sono immessi sul mercato o donati occasionalmente a intervalli irregolari da persone fisiche senza ricorrere a pubblicizzazione online, la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà o la responsabilità del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 23 entro due settimane dalla data del trasferimento, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro responsabile della banca dati.
5. In caso di decesso di un cane o di un gatto, l'operatore, il proprietario dell'animale da compagnia o la persona fisica o giuridica a cui appartiene il cane o il gatto provvede affinché il decesso sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 23, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro responsabile di tale banca dati.
6. Se un trasponditore è o diventa illeggibile, l'operatore o la persona fisica o giuridica responsabile del cane o del gatto provvede affinché sia iniettato un nuovo trasponditore e la registrazione nella banca dati sia aggiornata con il numero di identificazione del nuovo trasponditore.
7. Gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al presente articolo si applicano come segue:
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a) |
agli operatori e alle persone fisiche o giuridiche che immettono cani e gatti sul mercato, a decorrere dal 31 agosto 2030; |
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b) |
ai proprietari di animali da compagnia e ad altre persone fisiche o giuridiche, diverse dagli operatori, che non immettono cani sul mercato, a decorrere dal 31 agosto 2036; |
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c) |
ai proprietari di animali da compagnia e ad altre persone fisiche o giuridiche, diverse dagli operatori, che non immettono gatti sul mercato, a decorrere dal 31 agosto 2041. |
Articolo 21
Prescrizioni in materia di pubblicizzazione online e immissione sul mercato
1. Quando pubblicizzano online un cane o un gatto al fine di immetterlo sul mercato dell'Unione, gli operatori provvedono affinché la pubblicità includa, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:
«Un animale non è un giocattolo. Prenderne uno è una decisione che cambia la vita. Sei responsabile della sua salute e del suo benessere e non devi abbandonarlo.».
2. Quando pubblicizzano online un cane o un gatto al fine di immetterlo sul mercato dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche diverse dagli operatori provvedono affinché la pubblicità includa un'avvertenza sulla proprietà responsabile che utilizzi la formulazione di cui al paragrafo 1 o una formulazione diversa con lo stesso significato.
3. Quando immette sul mercato dell'Unione un cane o un gatto, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o il gatto fornisce all'acquirente dell'animale:
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a) |
la prova dell'identificazione e della registrazione del cane o del gatto conformemente all'articolo 20; |
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b) |
le informazioni seguenti sul cane o sul gatto:
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La persona fisica o giuridica che pubblicizzi online un cane o un gatto in vista della sua immissione sul mercato dell'Unione utilizza il sistema di cui al paragrafo 5 per generare un codice di verifica unico, che include nella pubblicità, unitamente a un link al sistema di cui al paragrafo 5.
Il sistema di cui al paragrafo 5 deve consentire agli acquirenti di verificare l'autenticità dell'identificazione, della registrazione e della proprietà di cani o gatti pubblicizzati online.
4. In linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da agevolare gli operatori o le altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato cani o gatti nell'adempimento degli obblighi a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l’autenticità dell'identificazione, della registrazione e della proprietà del cane o del gatto attraverso un link al sistema di verifica online di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
La persona fisica o giuridica che immette sul mercato cani o gatti è l'unica responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065.
5. La Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico online un sistema di verifica per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione, della registrazione e della proprietà di cani o gatti pubblicizzati online, mediante la banca dati di cui all'articolo 23, e che tale sistema generi il codice di verifica unico di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Tale entità indipendente è scelta per svolgere tale compito a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Il sistema garantisce:
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a) |
la verifica affidabile dell'autenticità dell'identificazione, della registrazione e della proprietà del cane o del gatto mediante le banche dati nazionali di cui all'articolo 23 del presente regolamento; |
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b) |
il rispetto della protezione dei dati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. |
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
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a) |
le informazioni che le persone fisiche e giuridiche che immettono cani o gatti sul mercato devono fornire come prova dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti conformemente al paragrafo 3, lettera a); |
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b) |
le informazioni che le persone fisiche e giuridiche che pubblicizzano cani o gatti devono fornire al sistema di verifica di cui al paragrafo 5 al fine di dimostrare l'autenticità dell'identificazione, della registrazione e della proprietà del cane o del gatto pubblicizzato; |
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c) |
le caratteristiche seguenti del sistema di cui al paragrafo 5:
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Gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) sono adottati entro il 31 agosto 2028 e l'atto di esecuzione di cui alle lettere b) e c) è adottato entro il 31 agosto 2029.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.
CAPO IV
Autorità competenti
Articolo 22
Formazione
1. Ai fini dell'articolo 12, le autorità competenti sono responsabili:
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a) |
di garantire la disponibilità di corsi di formazione per gli addetti alla cura degli animali; |
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b) |
di approvare il contenuto dei corsi di formazione di cui alla lettera a), conformemente alle prescrizioni minime stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4; |
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c) |
di certificare gli addetti alla cura degli animali che hanno completato con successo i corsi di formazione di cui alla lettera a). |
Le autorità competenti possono delegare il compito di cui alla lettera c) del primo comma agli erogatori di corsi di formazione.
2. Un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali designato conformemente all'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625 può elaborare modelli di materiali di formazione e raccomandazioni per le autorità competenti o altri erogatori di corsi di formazione.
Articolo 23
Banche dati di cani e gatti
1. Gli Stati membri sono responsabili della creazione e della gestione di banche dati per la registrazione di cani e gatti identificati conformemente all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma.
2. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare banche dati gestite da un altro Stato membro, sulla base di appositi accordi tra tali Stati membri.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano conformi alle prescrizioni dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), al fine di garantirne l'interoperabilità.
4. La Commissione istituisce e gestisce una banca dati indicizzata contenente la serie minima di campi stabilita negli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera b). La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale banca dati indicizzata a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:
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a) |
il contenuto minimo delle banche dati di cui al paragrafo 1; |
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b) |
l'interoperabilità tra le banche dati degli Stati membri e la banca dati indicizzata, compresa la serie minima di campi da trasmettere alla banca dati indicizzata e gli intervalli di trasmissione; |
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c) |
la possibilità di fornire prova dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a); |
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d) |
il registro in cui gli Stati membri dichiareranno le proprie banche dati e i parametri necessari per collegarle tra loro conformemente alle disposizioni stabilite a norma della lettera b); |
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e) |
l'interconnessione tra le banche dati degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la banca dati dell’Unione per animali da compagnia in viaggio di cui all'articolo 26, paragrafo 4, e il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), se del caso. |
La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al secondo comma, lettere a) e c), entro il 31 agosto 2028. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al secondo comma, lettere b), d) ed f), entro il 31 agosto 2029.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.
Articolo 24
Raccolta di dati sul benessere degli animali e relazioni
1. Le autorità competenti raccolgono, analizzano e pubblicano i dati sul benessere degli animali di cui all'allegato III.
2. Entro il 31 agosto, ogni tre anni, le autorità competenti redigono e trasmettono alla Commissione una relazione in formato elettronico sui dati sul benessere degli animali indicati all'allegato III. La prima di tali relazioni è redatta e trasmessa alla Commissione entro il 31 agosto 2032. Ciascuna relazione sintetizza i dati raccolti nel corso dei tre anni precedenti.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono una metodologia armonizzata per la raccolta dei dati sul benessere degli animali indicati all'allegato III e stabiliscono il modello per la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.
Articolo 25
Protezione dei dati
1. Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma degli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento se utilizzati ai fini del controllo ufficiale.
La Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'articolo 23, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 26, paragrafo 4, terzo comma, del presente regolamento quando tali dati sono utilizzati ai fini della conformità all'articolo 108 del regolamento (UE) 2017/625 e degli obblighi di comunicazione di cui al presente regolamento.
È fatto divieto a qualsiasi persona che abbia accesso ai dati personali di cui al primo e al secondo comma di divulgare i dati personali di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per far rispettare tale divieto.
I dati personali raccolti a norma del primo e del secondo comma non possono essere utilizzati per scopi diversi da:
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a) |
controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sulla conformità alle prescrizioni in materia di benessere e tracciabilità di cui al presente regolamento e sulla conformità al regolamento (UE) 2016/429, compresa l'individuazione di pratiche fraudolente; nonché |
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b) |
il rispetto da parte della Commissione degli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2017/625 e degli obblighi che le incombono in materia di presentazione di relazioni a norma del presente regolamento. |
2. I dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conservati per i periodi seguenti:
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a) |
nel caso degli articoli 9 e 10, per dieci anni dalla data di cessazione dell'attività dello stabilimento; |
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b) |
nel caso dell'articolo 21, paragrafo 5, per 18 mesi dopo la generazione del codice di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma; |
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c) |
nel caso dell'articolo 23, paragrafi 1 e 4, per 25 anni dopo la prima registrazione del cane o del gatto nella banca dati di cui a tale articolo o cinque anni dopo la registrazione del decesso del cane o del gatto in tale banca dati; |
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d) |
nel caso dell'articolo 26, paragrafo 4, terzo comma, per cinque anni dalla data di notifica preventiva. |
CAPO V
Ingresso di cani e gatti nell'Unione
Articolo 26
Ingresso di cani e gatti nell'Unione
1. Cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono state soddisfatte le condizioni seguenti:
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a) |
sono stati allevati e detenuti conformemente alle prescrizioni seguenti:
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b) |
provengono da paesi o territori terzi e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625. |
2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, che accompagna cani e gatti introdotti nell'Unione da territori e paesi terzi per essere immessi sul mercato dell'Unione, contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I cani e i gatti introdotti nell'Unione ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione sono identificati prima del loro ingresso nell'Unione da un veterinario mediante un trasponditore iniettabile contenente un microchip leggibile che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.
L'operatore responsabile dell'importazione dei cani o dei gatti nell'Unione provvede affinché siano registrati da un veterinario in una banca dati nazionale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, entro cinque giorni lavorativi dal loro ingresso nell'Unione. Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari purché dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni che tali persone inseriscono nella banca dati.
4. I movimenti a carattere non commerciale di un cane o di un gatto da paesi o territori terzi verso l'Unione sono preventivamente notificati dal loro proprietario alla banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio almeno cinque giorni lavorativi prima che il cane o il gatto attraversi la frontiera dell'Unione, tranne nei casi seguenti:
|
a) |
se il cane o il gatto è introdotto nell'Unione direttamente da territori o paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione (17); e |
|
b) |
se il cane o il gatto è registrato nella banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento. |
Se il cane o il gatto è presente nell'Unione per più di sei mesi, il proprietario provvede a farlo registrare da un veterinario nella banca dati dello Stato membro di residenza di cui all'articolo 23, paragrafo 1, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del sesto mese successivo al suo ingresso nell'Unione. Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari purché dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni che tali persone inseriscono nella banca dati.
La Commissione istituisce e gestisce la banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale banca dati a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. L'accesso a tale banca dati è limitato alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione.
La Commissione garantisce che la banca dati attivi le notifiche iRASFF per i movimenti preventivamente notificati che presentano un rischio di frode. Lo Stato membro che riceve la notifica adotta misure appropriate per darvi seguito conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Entro il 31 agosto 2034 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate per quanto segue:
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i) |
le informazioni che i proprietari sono tenuti a notificare preventivamente a norma del paragrafo 4 del presente articolo nella banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio, tenendo conto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679; |
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ii) |
la procedura mediante la quale è determinato il rischio di frode, che tiene conto delle attività svolte dalla rete AAC. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.
CAPO VI
Disposizioni procedurali
Articolo 27
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell’EFSA, per quanto riguarda:
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a) |
un numero adeguato di addetti alla cura degli animali negli stabilimenti di allevamento e negli stabilimenti di vendita; |
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b) |
le prescrizioni in materia di abbeveraggio e alimentazione e il processo di svezzamento; |
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c) |
gli intervalli di temperatura; |
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d) |
le prescrizioni in materia di illuminazione; |
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e) |
i livelli di ammoniaca e monossido di carbonio; |
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f) |
la progettazione di canili e gattili; |
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g) |
l'alloggiamento collettivo; |
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h) |
gli spazi disponibili per le varie categorie di cani e gatti; |
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i) |
la frequenza delle gravidanze; |
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j) |
l'età minima e massima di cagne e gatte fattrici per la riproduzione; |
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k) |
la socializzazione, la fornitura di strumenti di arricchimento e altre misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti; |
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l) |
le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per identificare cani e gatti individualmente; |
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m) |
i dati da raccogliere per il monitoraggio e la valutazione delle politiche. |
Qualsiasi prescrizione aggiunta negli allegati si basa su prove scientifiche o tecniche aggiornate, in particolare sulle prove concernenti le condizioni specifiche necessarie per garantire il benessere dei cani e dei gatti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se del caso, tali atti delegati tengono conto degli impatti sociali, economici e ambientali e prevedono periodi di transizione sufficienti per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Articolo 28
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 agosto 2026.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, o dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 29
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Capo VII
Norme nazionali più rigorose e disposizioni finali
Articolo 30
Norme nazionali più rigorose
1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti e una loro maggiore tracciabilità, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.
2. Entro il 31 agosto 2028 gli Stati membri informano la Commissione in merito a eventuali norme nazionali più rigorose che intendano mantenere in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Successivamente gli Stati membri informano la Commissione riguardo a norme nazionali più rigorose prima che queste siano adottate, a meno che non abbiano già notificato i progetti di norme nazionali come progetto di regola tecnica a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535. La Commissione porta tali norme all'attenzione degli altri Stati membri.
3. Lo Stato membro che disponga di norme nazionali più rigorose di cui al paragrafo 1 non vieta né ostacola l'immissione sul mercato nel suo territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose.
Articolo 31
Relazioni e valutazione
1. Sulla base delle relazioni ricevute in conformità dell'articolo 24 e di eventuali ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro il 31 agosto 2033 e successivamente ogni tre anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.
2. Entro il 31 agosto 2040 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Nella valutazione e nella relazione la Commissione esamina in particolare:
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a) |
la misura in cui il presente regolamento abbia contribuito a garantire un elevato livello di benessere di cani e gatti, a migliorarne la tracciabilità e a ridurne il commercio illegale; |
|
b) |
l'impatto del presente regolamento sugli operatori degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti di vendita e sui rifugi, nonché sugli operatori che collocano cani e gatti in case affidatarie, tenendo conto, tra l'altro, degli oneri amministrativi e dei costi di conformità. |
3. Ai fini della relazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.
Articolo 32
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento, inclusi casi di violazione derivanti dall'abbandono da parte di operatori che si occupano di cani e gatti, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 33
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 agosto 2028. Tuttavia:
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a) |
l'articolo 16 si applica a decorrere dal 31 agosto 2029; |
|
b) |
l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 31 agosto 2030; |
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c) |
l'articolo 8, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o luglio 2036 e l'articolo 8, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o luglio 2030; |
|
d) |
l'articolo 15, l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafi 4 e 5, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 23, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 31 agosto 2031; |
|
e) |
l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, si applica a decorrere dal 31 agosto 2033; |
|
f) |
l'articolo 10 si applica a decorrere dal 31 agosto 2034; e |
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g) |
l'articolo 26, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 31 agosto 2036. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
La presidente
M. RAOUNA
(1) GU C, C/2024/3388, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3388/oj.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2026.
(3) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).
(4) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
(5) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj).
(6) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/723/oj).
(8) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(11) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj).
(14) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(15) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).
(16) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(17) Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 14 A 17
1. Alimentazione e abbeveraggio
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1.1. |
Cani e gatti sono nutriti almeno due volte al giorno. I cuccioli di cane e gatto sono nutriti con maggiore frequenza.
Tuttavia, tali prescrizioni non si applicano ai cani da guardiania tenuti negli stabilimenti di allevamento durante i periodi in cui sono utilizzati a fini di guardiania o addestramento. |
|
1.2. |
Almeno nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro. Successivamente è nutrito con latte della madre o di una cagna o gatta fattrice in lattazione. Se ciò non è possibile, perché la madre è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole o di fornire latte sufficiente, il cucciolo di cane o gatto è nutrito con un sostituto del latte appositamente formulato per i cuccioli di cane e di gatto. La frequenza di somministrazione è conforme alle istruzioni del produttore o di un veterinario. |
|
1.3. |
Tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati sono nutriti con una quantità di latte, di sostituto del latte o di una loro combinazione sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo. |
|
1.4. |
Lo svezzamento è effettuato mediante l'introduzione graduale di mangimi solidi per un periodo non inferiore a sette giorni ed è completato non prima delle sei settimane di vita, sia per i cuccioli di cane sia per i cuccioli di gatto. |
2. Alloggiamento
2.1. Temperatura
Negli stabilimenti di allevamento la temperatura è mantenuta entro gli intervalli seguenti:
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a) |
tra 22 °C e 28 °C negli spazi dedicati al parto per i primi 10 giorni di vita dei cuccioli di cane; |
|
b) |
tra 18 °C e 27 °C negli spazi dedicati al parto per i primi 21 giorni di vita dei cuccioli di gatto. |
2.2. Illuminazione
|
2.2.1. |
Ai cani e gatti è garantita un'esposizione alla luce per almeno sette ore al giorno. |
|
2.2.2. |
La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo con una frequenza di almeno 80 hertz. |
|
2.2.3. |
Ai cani e ai gatti è garantita la possibilità di restare senza illuminazione artificiale per almeno otto ore al giorno. |
2.3. Spazi disponibili
|
2.3.1. |
Le zone destinate al parto sono concepite in modo da consentire alla madre di allontanarsi dalla prole. |
|
2.3.2. |
Nel caso di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti di vendita si applicano i seguenti spazi minimi disponibili per i cani e i gatti, basati sulla superficie totale permanentemente accessibile per i cani o i gatti:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Salute
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3.1. |
Le gatte devono essere utilizzate a fini riproduttivi solo se hanno raggiunto almeno i 10 mesi di età. |
|
3.2. |
Le cagne non devono essere utilizzate a fini riproduttivi prima del loro secondo estro. |
|
3.3. |
Una cagna o gatta fattrice non deve partorire più di tre cucciolate nell'arco di due anni. |
|
3.4. |
Per le cagne e le gatte fattrici che hanno partorito tre cucciolate, compresi i nati morti, nell'arco di due anni, è prescritto un periodo di recupero di almeno un anno. |
|
3.5. |
Una cagna o gatta fattrice che abbia subìto due tagli cesarei non è più utilizzata per la riproduzione. |
|
3.6. |
Prima di essere utilizzate per la riproduzione, le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni sono sottoposte a un esame clinico da parte di un veterinario che conferma per iscritto che, al momento dell'esame, non sussistono indicazioni mediche contrarie all'utilizzo di tale cagna o gatta per la riproduzione. |
|
3.7. |
L'operatore conserva la conferma scritta di cui al punto 3.6 per un periodo di almeno tre anni. |
4. Esigenze comportamentali
4.1. Socializzazione
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4.1.1. |
A partire dalle tre settimane di vita, ai cani e ai gatti è data gradualmente la possibilità di socializzare quotidianamente con animali della stessa specie e con gli esseri umani e, se possibile, con animali di altre specie. |
|
4.1.2. |
I cani o i gatti che costituiscono una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi o che causano reciprocamente stress o disagio eccessivi sono tenuti separati. |
4.2. Arricchimento
|
4.2.1. |
Ai gatti è fornito un numero sufficiente di tiragraffi, nascondigli e ripiani per garantire che possano arrampicarsi, riposare, osservare e ritirarsi. |
4.3. Separazione
|
4.3.1. |
I cuccioli di cane detenuti in stabilimenti non sono separati in modo permanente dalle madri prima delle otto settimane di vita. |
|
4.3.2. |
I cuccioli di gatto detenuti in rifugi e case affidatarie non sono separati in modo permanente dalle madri prima delle otto settimane di vita. I cuccioli di gatto detenuti in stabilimenti di allevamento non sono separati in modo permanente dalle madri prima delle 12 settimane di vita. |
|
4.3.3. |
Tuttavia, la separazione anticipata dalle madri è possibile per motivi medici sulla base del parere scritto di un veterinario. L'operatore tiene un registro di tali pareri fino all'immissione sul mercato dell'ultimo cucciolo di cane o gatto della cucciolata in questione. |
ALLEGATO II
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI CANI E GATTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 20 E 26
I trasponditori utilizzati per identificare individualmente cani e gatti a norma degli articoli 20 e 26 soddisfano i requisiti seguenti:
|
a) |
il microchip contiene un codice identificativo individuale, non ripetibile e non riprogrammabile; |
|
b) |
il codice identificativo inizia con il codice del paese di identificazione del cane o del gatto, determinato conformemente alla norma ISO 3166; |
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c) |
la struttura dei codici e il concetto tecnico di identificazione a radiofrequenza sono conformi alle norme ISO 11784 e 11785; |
|
d) |
la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 è valutata in base alla norma ISO 24631-1. |
ALLEGATO III
DATI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
1.
Numero annuo di cani e gatti registrati a norma dell'articolo 20 e dell'articolo 26, paragrafo 3.
2.
Numero annuo di stabilimenti di allevamento, stabilimenti di vendita, rifugi e case affidatarie registrati conformemente all'articolo 9.
3.
Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti a norma dell'articolo 10.
4.
Numero annuo di stabilimenti di allevamento il cui riconoscimento è stato sospeso o revocato.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1818/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)