|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/720 |
24.3.2026 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/720 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2026
sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La comunicazione della Commissione «Bussola per la competitività dell’UE» (1) ricorda che l’innovazione è un motore fondamentale della competitività e della crescita dell’Unione. |
|
(2) |
Per guidare la crescita economica futura serve un nuovo modello di competitività che si basi su una produttività trainata dall’innovazione. Le imprese, start-up e scale-up innovative, in particolare nel settore deep tech, svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative, il che le pone al centro di modelli economici basati sull’innovazione. |
|
(3) |
Nella sua comunicazione «La strategia dell’UE per le start-up e le scale-up» (2), la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto una definizione di imprese, start-up e scale-up innovative. |
|
(4) |
Le imprese nel settore deep tech, tra cui quelle delle tecnologie strategiche come le tecnologie digitali, le biotecnologie e le tecnologie pulite, sono particolarmente importanti per l’innovazione perché traducono progressi pionieristici in ambito scientifico e tecnologico in prodotti e industrie scalabili, spesso generando soluzioni trasformative che hanno un forte impatto sociale ed economico a lungo termine. Le definizioni dovrebbero pertanto tenere conto delle specifiche caratteristiche delle imprese deep tech, in quanto i loro cicli di sviluppo sono generalmente più lunghi e a più alta intensità di capitale a causa delle complesse attività di ricerca e sviluppo (R&S), della convalida normativa e della maturità tecnologica. |
|
(5) |
Diversi Stati membri hanno adottato definizioni giuridiche diverse di imprese, start-up e scale-up innovative, mentre il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (3) e il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabiliscono anche definizioni a livello dell’Unione per le rispettive finalità. |
|
(6) |
A livello sia nazionale che unionale sono elaborate misure strategiche in materia di innovazione per sostenere le imprese innovative, le start-up innovative o le scale-up innovative. In mancanza di definizioni comuni, è possibile che la loro applicazione sia incoerente tra gli Stati membri e tra l’Unione e gli Stati membri. Imprese classificate come imprese, start-up o scale-up innovative in uno Stato membro potrebbero quindi non essere ammissibili a regimi di sostegno comparabili in un altro Stato membro, limitando in tal modo le attività transfrontaliere e l’espansione all’interno del mercato unico. L’incertezza giuridica può essere uno dei numerosi motivi che scoraggiano le imprese in questione dall’operare o dal trasferirsi in altri Stati membri. Seguendo la logica di un mercato unico dell’UE senza frontiere interne e volendo garantire che le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri possano basarsi su un riferimento coerente, l’uso di definizioni comuni di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative contribuirebbe a garantire condizioni di parità nel trattamento delle imprese in tutta l’Unione. |
|
(7) |
Definizioni comuni sono necessarie anche in considerazione dell’ampia interazione tra le misure nazionali e dell’Unione a sostegno di imprese, start-up e scale-up innovative. Inoltre l’applicazione di una stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) migliorerebbe l’allineamento, la coerenza e l’efficacia delle politiche rivolte a imprese, start-up e scale-up innovative, limitando così il rischio di distorsione della concorrenza connesso alla disparità di accesso al sostegno pubblico (5). |
|
(8) |
La Commissione ha già stabilito definizioni che consentono la classificazione delle imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese. Le definizioni di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative non dovrebbero in alcun modo mettere in discussione tali classificazioni consolidate. Se del caso, le nuove definizioni dovrebbero basarsi sui criteri stabiliti per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, comprese le soglie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
|
(9) |
Per garantire che siano funzionali agli scopi previsti, le definizioni dovrebbero rispecchiare le caratteristiche distintive di un gruppo di imprese molto specifico, vale a dire le imprese innovative, le start-up innovative e le scale-up innovative, e basarsi su criteri e soglie oggettivi. È pertanto necessario che le definizioni si basino su criteri facilmente applicabili, quali gli investimenti in attività di innovazione, l’età, le dimensioni o la crescita. |
|
(10) |
Conformemente a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, l’«innovazione» dovrebbe essere definita come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. |
|
(11) |
Le attività di innovazione possono essere evidenziate dagli sforzi di R&S, che corrispondono ad attività organizzate e deliberate volte a generare nuove conoscenze e a sviluppare prodotti, servizi e processi nuovi o migliorati. Le attività di R&S dovrebbero essere definite conformemente alle classificazioni internazionali ampiamente utilizzate (6) e alle norme dell’Unione. L’impegno strategico di un’impresa nella R&S può essere dimostrato dalle risorse investite in tali attività in termini di percentuale dei costi operativi o percentuale dei ricavi (ossia l’intensità di R&S). |
|
(12) |
Un’impresa può essere innovativa anche se non investe in attività di R&S. Un’impresa dovrebbe pertanto essere considerata innovativa anche se può dimostrare che negli ultimi tre anni ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi aziendali in vista della loro commercializzazione, che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. |
|
(13) |
Le start-up e scale-up innovative dovrebbero essere definite come un sottoinsieme delle imprese innovative, in quanto l’innovazione è la caratteristica distintiva fondamentale che può giustificare un trattamento strategico differenziato, un sostegno pubblico mirato e l’agevolazione normativa, distinguendole dalle imprese nuove o in rapida crescita ordinarie che si espandono senza generare nuovi prodotti, servizi, tecnologie o modelli aziendali. |
|
(14) |
Le start-up innovative dovrebbero essere definite ricorrendo a criteri che ne riflettano la natura innovativa, combinati con limiti di dimensione e di età. Per garantire la massima coerenza possibile con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (7), per la definizione di start-up innovativa dovrebbero applicarsi i criteri relativi al totale di bilancio e al fatturato per le piccole imprese ivi stabiliti. Tuttavia, in termini di personale, è più opportuno fissare a 99 il numero massimo di persone occupate, in quanto ciò può consentire a molte start-up innovative, in particolare nei settori deep tech e ad alta intensità di scala, di costituire gruppi multidisciplinari più ampi nella fase iniziale di crescita. Un limite di età di dieci anni per le start-up innovative è appropriato per includere anche quelle, in particolare nel settore deep tech, che possono richiedere cicli di R&S più lunghi, fasi di sviluppo ad alta intensità di capitale, processi di convalida normativa e ritardi nella generazione di entrate. |
|
(15) |
Le scale-up innovative dovrebbero essere definite ricorrendo a criteri che ne riflettano la natura innovativa, combinati con criteri relativi alle dimensioni e alle dinamiche di crescita, sulla base della logica soggiacente alla definizione quantitativa di «scaler» (particolari PMI in forte crescita) stabilita dall’OCSE in classificazioni ampiamente utilizzate. Per consentire di distinguere le scale-up innovative dalle imprese più consolidate, è opportuno specificare una dimensione massima per le società quotate in borsa, sulla base della soglia stabilita per le piccole imprese a media capitalizzazione nella raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione (8). Inoltre, per garantire che la definizione di scale-up innovative comprenda le imprese con un grado sufficiente di maturità e non si sovrapponga alla definizione di start-up innovative, è necessario applicare un valore minimo per il fatturato o il totale di bilancio sulla base delle soglie pertinenti stabilite per le medie imprese nella raccomandazione 2003/361/CE, |
RACCOMANDA:
|
1. |
La presente raccomandazione riguarda la definizione di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative utilizzata nelle politiche dell’Unione applicate all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo. |
|
2. |
Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di:
|
|
3. |
Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione. |
|
4. |
Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono invitati a comunicare alla Commissione le misure adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2026
Per la Commissione
Ekaterina ZAHARIEVA
Membro della Commissione
(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Bussola per la competitività dell’UE», COM(2025) 30 final del 29 gennaio 2025.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La strategia dell’UE per le start-up e le scale-up», COM(2025) 270 final del 28 maggio 2025.
(3) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).
(4) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).
(5) Ciò lascia impregiudicati i requisiti aggiuntivi o diversi che possono essere imposti per conseguire gli obiettivi di future iniziative politiche.
(6) Cfr., ad esempio, OCSE, Frascati Manual 2015, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.
(7) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(8) Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).
ALLEGATO
DEFINIZIONI DI IMPRESA INNOVATIVA, START-UP INNOVATIVA E SCALE-UP INNOVATIVA
1. Introduzione
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«costi operativi»: costi sostenuti dall’impresa nello svolgimento della sua normale attività commerciale, che comprendono tutti i costi necessari per la produzione di beni e la prestazione di servizi durante il periodo contabile, inclusi, tra l’altro, i costi per il personale, i materiali, i servizi appaltati, le comunicazioni, l’energia, la manutenzione, l’affitto e l’amministrazione, ma escluse le voci finanziarie e fiscali; |
|
b) |
«vendite nette»: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; |
|
c) |
«ricerca e sviluppo»: qualsiasi attività che rientri nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, rispettivamente ai punti 84), 85) e 86); |
|
d) |
«impresa»: qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica; sono incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. |
2. Impresa innovativa
|
2.1. |
Per «impresa innovativa» si intende un’impresa che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
|
|
2.2. |
Per determinare l’importo dei costi di ricerca e sviluppo di cui al punto 2.1, lettera a), tali costi dovrebbero tenere conto di:
|
3. Start-up innovative
Per «start-up innovativa» si intende un’impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
|
a) |
è un’impresa innovativa ai sensi del punto 2; |
|
b) |
è un’impresa autonoma ai sensi del punto 5.1; |
|
c) |
occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR; |
|
d) |
è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione. |
4. Scale-up innovative
Per «scale-up innovativa» si intende un’impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
|
a) |
è un’impresa innovativa ai sensi del punto 2; |
|
b) |
è un’impresa autonoma ai sensi del punto 5.1; |
|
c) |
ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR; |
|
d) |
nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20 %; |
|
e) |
soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti:
|
5. Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
|
5.1. |
Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del punto 5.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 5.5. |
|
5.2. |
Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del punto 5.4 nel caso in cui un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o congiuntamente a una o più imprese collegate ai sensi del punto 5.5, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle). |
|
5.3. |
Salvo nei casi contemplati al punto 5.4, un’impresa non è considerata una start-up innovativa o una scale-up innovativa se almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici. |
|
5.4. |
In deroga al punto 5.2, un’impresa può essere definita autonoma, e dunque priva di imprese associate, anche se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto dagli investitori elencati di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 5.5 con l’impresa in questione:
|
|
5.5. |
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
Sussiste la presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 5.4 non siano coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. |
|
5.5.1. |
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una o più altre imprese, o investitori di cui al punto 5.4, sono anch’esse considerate imprese collegate. |
|
5.5.2. |
Le imprese fra le quali sussiste una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono congiuntamente sono anch’esse considerate imprese collegate se esercitano le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Ai fini del presente punto per «mercato contiguo» si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui ai punti 2, 3 e 4. |
|
5.5.3. |
Se un fondo di investimento alternativo, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha investito in un’impresa, i casi seguenti non sono considerati «imprese collegate» ai fini del punto 5.5 del presente allegato:
Il primo comma si applica purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l’individuazione esatta dei suoi detentori: in questo caso l’impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta almeno per il 25 % da una sola impresa o congiuntamente da più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell’Unione. |
6. Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
|
6.1. |
I dati da impiegare per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altri diritti o imposte indirette. |
|
6.2. |
Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di impresa innovativa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi. |
|
6.3. |
Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede nel corso dell’esercizio. |
7. Calcolo degli effettivi
|
7.1. |
Gli effettivi corrispondono al numero di persone che hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno durante tutto l’anno in questione («unità lavorative-anno»). Il lavoro del personale che non ha lavorato tutto l’anno oppure che ha lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, e il lavoro dei lavoratori stagionali è contabilizzato in frazioni di unità lavorative-anno. Il personale è composto da:
|
|
7.2. |
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. |
8. Determinazione dei dati dell’impresa
|
8.1. |
Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell’impresa stessa. |
|
8.2. |
Per un’impresa con imprese associate o collegate di cui al punto 5, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. |
|
8.3. |
Ai fini dell’applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese associate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
Ai fini dell’applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese collegate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 8.2, secondo comma. |
|
8.4. |
Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l’impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. |
(1) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj) .
ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/720/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)