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31.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 307/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 6 luglio 2023
che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario
(CERS/2023/4)
(2023/C 307/01)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’allegato IX,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (4), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,
vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), e in particolare gli articoli 18 e 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario. |
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(2) |
La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri. |
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(3) |
La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (7) raccomanda all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando richiede il riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. |
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(4) |
Sin dal 31 dicembre 2018 gli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari sono tenuti ad applicare un requisito mimino del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da immobili, a norma dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa misura nazionale più restrittiva si applica fino al 31 dicembre 2023 e il consiglio generale del CERS ha deciso, il 15 gennaio 2019 (8), di includere tale misura nazionale più restrittiva nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2. |
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(5) |
Dal 30 settembre 2023 gli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari sono tenuti ad applicare un requisito minimo del 35 % specifico per ente creditizio alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio di talune esposizioni verso imprese in Svezia garantite da immobili non residenziali e a un requisito minimo del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio di talune esposizioni verso imprese in Svezia garantite da immobili residenziali, a norma dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013. La misura nazionale più restrittiva dovrebbe applicarsi per un periodo di due anni, con la possibilità di essere prorogata o (se anteriore) fino al venir meno dei rischi macroprudenziali o sistemici. |
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(6) |
Il 12 maggio 2023 l’autorità di vigilanza finanziaria svedese (Finansinspektionen) ha richiesto al CERS di raccomandare il riconoscimento della sopra citata misura di politica macroprudenziale ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. Al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale applicata in Svezia a norma dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2. |
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(7) |
Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di raccomandare una soglia di rilevanza massima specifica per ente di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte dello Stato membro di riconoscimento. |
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(8) |
La presente modifica alla raccomandazione CERS/2015/2 non pregiudica la continuità della raccomandazione per il riconoscimento delle misure macroprudenziali nazionali attivate dalle autorità svedesi il 31 dicembre 2018 e il cui riconoscimento è raccomandato dal CERS nella raccomandazione CERS/2019/1. |
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(9) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
MODIFICHE
La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:
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1. |
La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:
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2. |
L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 luglio 2023
Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO
(1) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(4) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(5) GU C 58 24.2.2011, pag. 4.
(6) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
(7) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).
(8) Raccomandazione CERS/2019/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 gennaio 2019, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 106 del 20.3.2019, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Belgio
Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio;
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura belga, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % sulle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia esposizioni non in stato di default che esposizioni in stato di default). |
II. Riconoscimento
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2. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola alle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche, garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default). In alternativa, la misura può essere riconosciuta utilizzando il seguente ambito della segnalazione COREP: esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB nei confronti di persone fisiche garantite da immobili residenziali situati in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default). |
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3. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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4. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico purché le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 2 miliardi di euro. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente. |
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5. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Germania
Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su i) tutte le esposizioni secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali situati in Germania, e ii) tutte le esposizioni basate sul metodo standardizzato pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali, a norma dell’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, situati in Germania;
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura tedesca, applicata a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su tutte le esposizioni (ossia esposizioni al dettaglio e non al dettaglio) verso persone fisiche e giuridiche garantite da immobili residenziali situati in Germania. La misura si applicherà i) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo IRB per calcolare i loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Germania e ii) agli enti creditizi autorizzati in Germania che utilizzano il metodo standardizzato per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio per esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono situati in Germania. |
II. Riconoscimento
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2. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura tedesca applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale. |
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3. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. |
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4. |
Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che la misura di riconoscimento venga applicata e rispettata a partire dal 1o febbraio 2023. |
III. Soglia di rilevanza
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5. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico purché le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 10 miliardi di euro. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente. |
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6. |
Le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 10 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Francia
Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 % del capitale di classe 1, applicabile in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura francese, applicata ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 % del capitale di classe 1, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia. |
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2. |
Una società non finanziaria è definita quale persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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3. |
La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:
Le società non finanziarie che non hanno sede in Francia e che non sono una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né sono controllate direttamente o indirettamente da una tale società, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione della misura. In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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4. |
Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di euro. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all'articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (2). |
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5. |
Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 % e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:
I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile. |
II. Riconoscimento
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6. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario. |
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7. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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8. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura, che si compone di:
Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno. Il valore dell’esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
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9. |
In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII e gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell'applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia. |
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10. |
In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie così come la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia. |
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11. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Lituania
Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania garantite da immobili residenziali.
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura lituana, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali. |
II. Riconoscimento
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2. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura lituana applicandola alle succursali situate in Lituania di banche autorizzate a livello nazionale e alle esposizioni transfrontaliere dirette verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali. Una quota significativa del totale delle posizioni ipotecarie è detenuta da succursali di banche estere che operano in Lituania; pertanto, il riconoscimento della misura da parte di altri Stati membri contribuirebbe a promuovere condizioni di parità e a garantire che tutti gli operatori del mercato significativi tengano conto dell'aumento del rischio immobiliare residenziale in Lituania e aumentino la loro resilienza. |
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3. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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4. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 50 milioni di euro, corrispondenti approssimativamente allo 0,5 % delle esposizioni rilevanti del totale del settore degli enti creditizi in Lituania. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente. |
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5. |
Giustificazione di tale soglia:
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6. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 50 milioni di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Lussemburgo
Limiti alla copertura del finanziamento (loan-to-value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari:
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(a) |
un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale; |
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(b) |
un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %; |
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(c) |
un limite all’LTV dell’80 % per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi). |
I. Descrizione della misura
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1. |
Le autorità del Lussemburgo hanno attivato limiti all’LTV giuridicamente vincolanti per i nuovi mutui ipotecari sugli immobili residenziali situati in Lussemburgo. A seguito della raccomandazione del Comité du Risque Systémique (Comitato per il rischio sistemico) (3), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di sorveglianza del settore finanziario) (4), agendo di concerto con la Banque centrale du Luxembourg, ha attivato limiti all’LTV che sono diversi per tre categorie di mutuatari. I limiti all’LTV per ciascuna delle tre categorie sono:
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2. |
L’LTV è il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o delle tranches di prestiti garantiti da parte del mutuatario con immobili residenziali al momento della concessione del prestito e il valore dell’immobile nello stesso momento. |
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3. |
I limiti all’LTV si applicano indipendentemente dalla tipologia di proprietà (per esempio piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà). |
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4. |
La misura si applica a qualsiasi mutuatario privato che contrae un mutuo ipotecario per acquistare un immobile residenziale in Lussemburgo a fini non commerciali. La misura si applica altresì se il mutuatario utilizza una struttura giuridica come una società di investimento immobiliare per completare l’operazione, e in caso di domande congiunte. Gli “immobili residenziali” includono i terreni edificabili, indipendentemente dal fatto che i lavori di costruzione avvengano immediatamente a seguito dell'acquisto o anni dopo. La misura si applica altresì se un prestito è concesso a un mutuatario per acquistare una proprietà con un contratto di locazione a lungo termine. La proprietà immobiliare può essere destinata all’uso del proprietario o acquistata a fini locativi. |
II. Riconoscimento
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5. |
Si raccomanda agli Stati membri i cui enti creditizi, imprese di assicurazione e professionisti che esercitano attività di prestito (erogatori di mutui ipotecari) hanno significative e rilevanti esposizioni creditizie in Lussemburgo tramite crediti diretti transfrontalieri di riconoscere la misura del Lussemburgo nella loro giurisdizione. Se la stessa misura non fosse disponibile nella loro giurisdizione per tutte le rilevanti esposizioni transfrontaliere, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure disponibili che abbiano un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata. |
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6. |
Gli Stati membri dovrebbero notificare al CERS il riconoscimento della misura del Lussemburgo oppure utilizzare le esenzioni de minimis in conformità alla raccomandazione D della raccomandazione CERS/2015/2. La notifica dovrebbe essere inviata non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento, utilizzando il rispettivo modello pubblicato sul sito Internet del CERS. Il CERS pubblicherà le notifiche sul sito Internet del CERS, comunicando le decisioni nazionali di riconoscimento al pubblico. Tale pubblicazione includerà qualsiasi esenzione effettuata dagli Stati membri di riconoscimento, nonché il loro impegno a monitorare le propagazioni e ad agire ove necessario. |
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7. |
Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere una misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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8. |
La misura è integrata da due soglie di rilevanza per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento: una soglia di rilevanza nazionale e una soglia di rilevanza specifica per ente. La soglia di rilevanza nazionale per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 350 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente all’1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale nazionali nel dicembre 2020. La soglia di rilevanza specifica per ente per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 35 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente allo 0,1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale in Lussemburgo nel dicembre 2020. Il riconoscimento è richiesto esclusivamente ove sia la soglia nazionale che la soglia specifica per ente siano superate. |
Paesi Bassi
Un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato dagli enti creditizi che utilizzano il metodo IRB in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell'ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell'immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti.
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura olandese applicata a norma dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone un fattore di ponderazione del rischio medio minimo per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB nei confronti di persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari sono esentati dalla misura. |
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2. |
Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo è calcolato come segue:
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3. |
Questa misura non sostituisce i requisiti patrimoniali esistenti stabiliti e derivanti dal regolamento (UE) n. 575/2013. Le banche cui si applica la misura devono calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio della parte del portafoglio ipotecario che rientra nell'ambito di applicazione di tale misura sulla base sia delle normali disposizioni applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013 sia del metodo stabilito nella misura. Nel calcolare i loro requisiti patrimoniali, devono successivamente applicare il valore più elevato tra i due fattori medi di ponderazione del rischio. |
II. Riconoscimento
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4. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura olandese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che hanno esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi, in quanto il loro settore bancario può, attraverso le loro succursali, essere o diventare esposto, direttamente o indirettamente, al rischio sistemico nel mercato immobiliare olandese. |
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5. |
In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata nei Paesi Bassi dall'autorità competente all'attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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6. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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7. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal fattore di ponderazione del rischio medio minimo per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB verso persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi se tale valore non supera i 5 miliardi di euro. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari non saranno calcolati ai fini della soglia di rilevanza. |
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8. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Norvegia
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Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia, applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) (di seguito “CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022”); |
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— |
un requisito minimo del 20 % applicato ai fattori medi di ponderazione del rischio (ponderati per l’esposizione) per le esposizioni verso gli immobili residenziali situati in Norvegia, applicato conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022, agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SEE (di seguito “CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022”),; |
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un requisito minimo del 35 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio (ponderati per l’esposizione) per le esposizioni verso gli immobili non residenziali situati in Norvegia applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022. |
I. Descrizione delle misure
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1. |
Dal 31 dicembre 2020, il Ministero norvegese delle finanze (Finansdepartementet) ha introdotto tre misure di natura macroprudenziale, ovvero i) una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni situate in Norvegia, ai sensi dell'articolo 133 della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022, ii) un requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni verso immobili residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022; e iii) un requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni verso immobili non residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia dal 31 dicembre 2022. |
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2. |
Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è fissato al 4,5 % e si applica alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia. Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono del metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è fissato al 3 % fino al 30 dicembre 2023; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è fissato al 4,5 %. |
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3. |
La misura relativa al requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali è un requisito minimo applicato ai fattori medi di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili riguarda la media ponderata per l’esposizione del fattore di ponderazione del rischio nel portafoglio immobiliare residenziale. Per esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi si intendono le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili in Norvegia. |
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4. |
La misura relativa al requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali è un requisito minimo applicato ai fattori medi di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il requisito minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili riguarda la media ponderata per l’esposizione del fattore di ponderazione del rischio nel portafoglio immobiliare non residenziale. Per esposizioni relative a immobili non residenziali norvegesi si intendono le esposizioni verso imprese garantite da immobili in Norvegia. |
II. Riconoscimento
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5 bis. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure norvegesi per le esposizioni situate in Norvegia, a norma rispettivamente dell'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I requisiti minimi applicati al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali e non residenziali in Norvegia dovrebbero essere riconosciuti entro il normale periodo di transizione di tre mesi successivo alla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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5 ter. |
Poiché l'abbassamento della soglia di rilevanza di cui alla raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6) potrebbe richiedere a un'autorità competente di adottare una nuova misura nazionale di riconoscimento o di modificare le misure nazionali esistenti che riconoscono la misura relativa alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico della Norvegia, per l'attuazione delle misure di riconoscimento si applica il normale periodo di transizione di tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2023/1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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6. |
Qualora le stesse misure di politica macroprudenziale non siano disponibili nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, le misure di politica macroprudenziale utilizzabili nella loro giurisdizione che conseguano l’effetto il più possibile equivalente alle predette misure di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare le misure equivalenti per il riconoscimento, rispettivamente, dei requisiti minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali entro 12 mesi e per il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2021/3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nella misura in cui l'abbassamento della soglia di rilevanza richieda a un'autorità competente di adottare una nuova misura nazionale di riconoscimento come descritto nel presente comma o di modificare le misure nazionali esistenti che riconoscono la misura norvegese della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per l'attuazione di riconoscimento si applica il normale periodo di transizione di tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione CERS/2023/1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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[7. |
Il paragrafo 7 è stato soppresso dalla raccomandazione CERS/2023/1.] |
III. Soglia di rilevanza
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8. |
Le misure sono integrate da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Norvegia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, come segue:
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9. |
In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale con esposizioni non significative in Norvegia. Le esposizioni sono considerate non rilevanti se sono inferiori alle soglie di rilevanza specifiche per ente stabilite al paragrafo 8. Nell’applicazione delle soglie di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse l’applicazione delle misure norvegesi ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 siano superate. |
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10. |
In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, si raccomandano le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 come livelli di soglia massima. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare le soglie raccomandate, stabilirne di inferiori, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere le misure senza alcuna soglia di rilevanza. |
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11. |
Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Norvegia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure norvegesi. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse di riconoscere le misure norvegesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza. |
Svezia
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Un requisito minimo del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da immobili imposto a norma dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari. |
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— |
un requisito minimo del 35 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni verso imprese garantite da ipoteche su immobili non residenziali (immobili situati in Svezia posseduti a fini commerciali per generare redditi da locazione) e un requisito minimo del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni verso imprese garantite da ipoteche su immobili residenziali (immobili residenziali situati in Svezia di proprietà a fini commerciali per generare redditi da locazione, in cui il numero di residenze nell'immobile è superiore a tre), applicato ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari. |
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura svedese applicabile ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB consiste in un requisito mimino del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso i debitori residenti in Svezia garantite da immobili. La media ponderata per l'esposizione è la media dei fattori di ponderazione del rischio delle singole esposizioni calcolata a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione. |
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2. |
La misura svedese applicabile ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB consiste in un requisito mimino specifico per ente creditizio ponderato per l’esposizione del fattore di ponderazione del rischio del 35 % per talune esposizioni verso imprese in Svezia garantite da ipoteche su immobili non residenziali e in un requisito minimo specifico per ente creditizio ponderato per l’esposizione del fattore di ponderazione del rischio del 25 % per talune esposizioni verso imprese in Svezia garantite da ipoteche su immobili residenziali. La media ponderata per l'esposizione è la media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata a norma dell'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione. La presente misura non riguarda le esposizioni verso imprese garantite da: i) fondi agricoli; ii) immobili direttamente posseduti da comuni, stati o regioni; iii) immobili di cui oltre il 50 % è destinato ad attività proprie; e iv) condomini la cui destinazione d’uso non ha fini commerciali (ad esempio associazioni edilizie di cui sono titolari i residenti, senza scopo di lucro) o il cui numero di abitazioni è inferiore a quattro. |
II. Riconoscimento
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3. |
In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere le misure svedesi applicandole alle succursali situate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale secondo il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere le misure svedesi applicandole agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari che hanno esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da ipoteche su immobili e/o esposizioni verso imprese in Svezia garantite da ipoteche su immobili non residenziali o residenziali. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare le stesse misure applicate in Svezia dall'autorità competente all’attivazione entro tre mesi dalla pubblicazione della raccomandazione corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7). |
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4. |
Qualora le stesse misure di politica macroprudenziale non siano disponibili nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, le misure di politica macroprudenziale utilizzabili nella loro giurisdizione che conseguano l'effetto il più possibile equivalente alle predette misure di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare le misure equivalenti entro e non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della raccomandazione corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8). |
III. Soglia di rilevanza
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5. |
Le misure sono integrate da una soglia di rilevanza specifica per ente di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) per ciascuna delle misure descritte rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura. |
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6. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK per le misure di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2. Nell'applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse l'applicazione delle misure svedesi rilevanti agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK sia superata. |
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7. |
In assenza di enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio, come descritto al paragrafo 1, superiori a 5 miliardi di SEK, attraverso succursali situate in Svezia e/o attività transfrontaliere dirette, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese di cui al paragrafo 1 laddove un ente creditizio autorizzato a livello nazionale che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK. |
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8. |
In assenza di enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni verso imprese, come descritto al paragrafo 2, superiori a 5 miliardi di SEK, attraverso succursali situate in Svezia e/o attività transfrontaliere dirette, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura di cui al paragrafo 2 laddove un ente creditizio autorizzato a livello nazionale che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK. |
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9. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).
(4) CSSF Régulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg
(5) Raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 aprile 2021, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 222 del 11.6.2021, pag. 1).
(6) Raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 marzo 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 158, 4.5.2023, pag. 1).
(7) Cfr. raccomandazione CERS/2019/1 per la misura di politica macroprudenziale attivata il 31 dicembre 2018.
(8) Cfr. raccomandazione CERS/2019/1 per le misure di politica macroprudenziale attivate il 31 dicembre 2018.