27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/108


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2060 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2023

che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale.

(2)

In particolare, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento stabilisce che i prodotti della pesca catturati da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito («Stato di bandiera») e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 di tale regolamento solo se lo Stato di bandiera del peschereccio interessato è elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

(3)

Inoltre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che i prodotti della pesca catturati da una nave dello Stato di bandiera e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 di tale regolamento solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del suo diritto nazionale, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), quale definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2) e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento, non siano importati nel Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica sono effettivamente attuate dal Regno Unito («prove scritte»).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e, all'articolo 12, paragrafo 1, vieta l'importazione nell'Unione di prodotti della pesca provenienti da pesca INN. L'articolo 20 di tale regolamento stabilisce inoltre norme per la notifica alla Commissione da parte degli Stati terzi di bandiera ai fini dell'accettazione dei certificati di cattura convalidati da tali Stati di bandiera, per garantire, tra l'altro, che le partite di prodotti della pesca che entrano nell'Unione da paesi terzi rispettino tale divieto.

(5)

La decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (3) stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti per prevenire la pesca INN a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(6)

L'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che, se ha ricevuto le prove scritte, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che elenca gli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord.

(7)

Con lettera del 4 settembre 2023 il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

(8)

Poiché il Regno Unito ha fornito le prove scritte necessarie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, è opportuno stabilire l'elenco degli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio dopo essere stati importati in altre parti del Regno Unito. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti stabilito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE.

(9)

Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe prendere effetto con urgenza.

(10)

L'obbligo di apporre una marcatura sulle merci al dettaglio conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2023/1231 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2023, al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto e di evitare inutili perturbazioni degli scambi.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce l'elenco dei paesi terzi diversi dal Regno Unito che sono Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 dopo essere stati importati in altre parti del Regno Unito («elenco degli Stati di bandiera»).

Articolo 2

Elenco degli Stati di bandiera

L'elenco degli Stati di bandiera figura nell'allegato.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1° ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

(2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).


ALLEGATO

ALBANIA

ALGERIA

ANGOLA

ANTIGUA E BARBUDA

ARGENTINA

AUSTRALIA

BAHAMAS

BANGLADESH

BELIZE

BENIN

BRASILE

CANADA

CABO VERDE

CILE

CINA

COLOMBIA

COSTA RICA

COSTA D'AVORIO

CUBA

CURAÇAO

ECUADOR

EGITTO

EL SALVADOR

ERITREA

ISOLE FALKLAND

FÆR ØER

FIGI

POLINESIA FRANCESE

TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI

GABON

GHANA

GROENLANDIA

GRENADA

GUATEMALA

GUINEA

GUYANA

ISLANDA

INDIA

INDONESIA

GIAMAICA

GIAPPONE

KENYA

KIRIBATI

MADAGASCAR

MALAYSIA

MALDIVE

MAURITANIA

MAURIZIO

MESSICO

MONTENEGRO

MAROCCO

MOZAMBICO

MYANMAR/BIRMANIA

NAMIBIA

NUOVA CALEDONIA

NUOVA ZELANDA

NICARAGUA

NIGERIA

NORVEGIA

OMAN

PAKISTAN

PANAMA

PAPUA NUOVA GUINEA

PERÙ

FILIPPINE

RUSSIA

SANT'ELENA

SAINT PIERRE E MIQUELON

SENEGAL

SEYCHELLES

ISOLE SALOMONE

SUD AFRICA

COREA DEL SUD

SRI LANKA

SURINAME

TAIWAN

TANZANIA

THAILANDIA

GAMBIA

TRISTAN DA CUNHA

TUNISIA

TURCHIA

UCRAINA

EMIRATI ARABI UNITI

STATI UNITI D'AMERICA

URUGUAY

VENEZUELA

VIETNAM

WALLIS E FUTUNA

YEMEN