15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/199


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1776 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di esecuzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 (2), misure antidumping definitive sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 (3), la Commissione ha nuovamente istituito misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)

Le misure attualmente in vigore contemplano un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni provenienti dalla RPC, fatta eccezione per tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, le cui esportazioni sono soggette a un prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/tonnellata.

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata il 31 marzo 2022 da Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA («i richiedenti») per conto dell’industria della melamina dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1o luglio 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.4.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.

1.5.   Osservazioni relative all’apertura

(10)

La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») ha presentato osservazioni in seguito alla domanda di riesame in previsione della scadenza o su aspetti concernenti l’apertura della presente inchiesta, come disposto al punto 5.2 dell’avviso di apertura.

(11)

La CCCMC ha presentato osservazioni concernenti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’esistenza di distorsioni significative nella RPC e la selezione di un paese rappresentativo appropriato. Tali osservazioni sono trattate nelle sezioni 3.2.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2.

(12)

La CCCMC ha affermato inoltre che il margine di dumping indicato nella domanda non era calcolato correttamente. A tale proposito, la CCCMC ha sostenuto che, pur calcolando il valore normale per due diverse tecnologie di produzione utilizzate nella RPC, i richiedenti non hanno tenuto conto dei diversi processi di produzione (ad esempio produttori di melamina completamente integrati rispetto a produttori che utilizzano urea acquistata) e delle diverse materie prime (melamina prodotta da gas naturale o carbone come due potenziali materie prime di base). Per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, secondo la CCCMC i richiedenti hanno sbagliato a utilizzare i prezzi della melamina originaria della RPC esportata in paesi terzi, poiché tali prezzi erano influenzati dalla situazione dei rispettivi mercati locali e pertanto non erano rappresentativi delle decisioni di prezzo per le esportazioni nell’Unione.

(13)

La Commissione ha rilevato che la CCCMC non ha individuato errori effettivi nel calcolo del margine di dumping. Essa si è limitata ad affermare che le informazioni utilizzate per la determinazione del valore normale erano insufficienti, poiché non coprivano tutti i potenziali processi di produzione e le possibili materie prime utilizzate per la produzione. A tale proposito, la Commissione ha esaminato la domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed è giunta alla conclusione che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza erano soddisfatte, ossia che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare il procedimento. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, per analogia una domanda deve contenere tutte le informazioni di cui i richiedenti possono disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova necessari per l’apertura di un’inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario per accertare in via preliminare o definitiva l’esistenza del dumping. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping possono comunque essere sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta (6).

(14)

Per quanto riguarda inoltre il prezzo all’esportazione, la Commissione ha osservato che, alla luce delle considerazioni di cui al considerando 13, i richiedenti non hanno sbagliato a basarsi sui prezzi all’esportazione verso paesi terzi per la determinazione della reiterazione del dumping in una situazione in cui il prezzo all’esportazione nell’Unione è soggetto a un prezzo minimo all’importazione.

(15)

La Commissione ha quindi respinto l’affermazione della CCCMC secondo cui il margine di dumping non è stato calcolato correttamente nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(16)

La CCCMC ha sostenuto altresì che le asserzioni relative al rischio di reiterazione del dumping nella domanda di riesame in previsione della scadenza erano prive di fondamento. La CCCMC ha fatto riferimento in particolare all’esistenza di capacità inutilizzata nella RPC e al livello dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi.

(17)

A tale proposito, la CCCMC ha sostenuto che i richiedenti hanno ipotizzato erroneamente che in caso di scadenza della misura i produttori cinesi mobiliterebbero la loro notevole capacità inutilizzata. Secondo la CCCMC, occorrerebbe un periodo transitorio di anni per consentire a ulteriori produttori di conformarsi ai requisiti tecnici richiesti dai clienti dell’Unione e acquisire esperienza con le prassi commerciali dell’Unione. La CCCMC ha affermato altresì che una delle società cinesi indicate nella domanda stava costruendo un nuovo stabilimento al solo scopo di sostituire gli impianti di produzione esistenti. La CCCMC ha chiesto pertanto alla Commissione di verificare l’esattezza, l’attendibilità e la probabilità dei previsti aumenti della capacità produttiva indicati nella domanda (7).

(18)

La CCCMC ha criticato anche l’ipotesi dei richiedenti secondo cui in caso di scadenza delle misure i produttori cinesi riorienterebbero le loro esportazioni a basso prezzo dai paesi terzi al mercato dell’Unione allo stesso prezzo. Secondo la CCCMC, i richiedenti non hanno spiegato per quale motivo i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi fossero un indicatore attendibile di futuri prezzi all’esportazione verso l’Unione. L’associazione ha affermato inoltre che i produttori cinesi esporterebbero nell’Unione all’attuale prezzo elevato anche in caso di revoca delle misure e che non abbandonerebbero i mercati di esportazione dei paesi terzi, già sviluppati e affidabili.

(19)

La Commissione ha osservato che la CCCMC non ha fornito elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni relative alla capacità inutilizzata e al prezzo all’esportazione nei paesi terzi. Al contrario, l’evoluzione delle importazioni originarie della RPC nel periodo 2018-2021, come dimostrato dalla tabella 9 della domanda, ha evidenziato che i produttori cinesi sono sicuramente in grado e desiderosi di mobilitare le capacità inutilizzate o di riorientare le esportazioni dai paesi terzi verso l’Unione, a seconda del prezzo sul mercato dell’Unione. La Commissione ha osservato infine che l’analisi fornita dai richiedenti nella domanda deve essere esaminata anche alla luce dei requisiti relativi agli elementi di prova sufficienti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. In seguito all’esame della domanda, la Commissione ha concluso che l’analisi della capacità inutilizzata nella RPC e dei prezzi all’esportazione in paesi terzi costituiva un elemento di prova sufficiente del rischio di reiterazione del dumping ai fini della domanda di riesame in previsione della scadenza.

(20)

La Commissione ha quindi respinto le obiezioni della CCCMC in merito all’analisi del rischio di reiterazione del dumping contenuta nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(21)

La CCCMC ha presentato osservazioni anche riguardo al rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito la CCCMC ha fatto riferimento alle argomentazioni presentate dai richiedenti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In primo luogo la CCCMC ha cercato di confutare la rilevanza di un aumento delle quote di mercato delle importazioni cinesi dal 5 % al 6 % tra il 2018 e il 2021, come sintetizzato nella tabella 14 della domanda. In secondo luogo la CCCMC ha affermato che eventuali differenze tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi delle importazioni cinesi erano dovute a una differenza nei costi di produzione sostenuti. In terzo luogo, la CCCMC ha contestato il fatto che i tassi di profitto dei produttori dell’industria dell’Unione potrebbero risultare negativi se i prezzi dell’industria dell’Unione scendessero agli stessi livelli dei prezzi delle importazioni cinesi.

(22)

La Commissione ha osservato che i richiedenti si sono limitati a rilevare che le importazioni dalla Cina erano aumentate, come in effetti è stato dal 2018 al 2021, senza enfatizzare la rilevanza di tale aumento. La Commissione ha anche osservato tuttavia che dalla stessa tabella risultava un aumento notevolmente più pronunciato prendendo come punto di partenza il 2019 o il 2020. L’argomentazione della CCCMC è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda l’affermazione sulla differenza tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi delle importazioni cinesi, la Commissione ha rilevato innanzi tutto che l’argomentazione della CCCMC non era corroborata da elementi di prova relativi al costo di produzione sostenuto dai produttori esportatori cinesi e in secondo luogo che il costo di produzione della melamina dipende principalmente dal costo dell’urea, che a sua volta è determinato principalmente dal costo del gas naturale. Sia l’urea che il gas naturale sono prodotti di base i cui prezzi, in assenza di distorsioni statali, sono ampiamente allineati sui mercati mondiali. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda la terza obiezione, la Commissione ha osservato che poiché i costi di produzione dei produttori dell’Unione erano all’incirca dello stesso livello o superiori ai prezzi delle importazioni cinesi, i tassi di profitto dei produttori dell’Unione effettivamente potrebbero risultare negativi, o al massimo in pareggio, se i prezzi dell’industria dell’Unione scendessero allo stesso livello dei prezzi delle importazioni cinesi.

1.6.   Campionamento

(23)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(24)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione ubicati in tre diversi Stati membri. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 indicato dai produttori dell’Unione nel contesto della valutazione preliminare della legittimazione ad agire. Il campione rappresentava l’82 % della produzione stimata nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(25)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Solo un importatore indipendente, segnatamente Borghi SpA, Grandate, Italia, si è manifestato. La Commissione ha pertanto deciso che non era necessario ricorrere al campionamento e ha invitato Borghi SpA a compilare il questionario per gli importatori indipendenti. Borghi SpA tuttavia non ha fornito alcuna risposta al questionario.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(26)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(27)

Un produttore del paese interessato, la società Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. («Xinjiang XLX»), ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Il produttore rappresentava meno del 3 % delle importazioni totali di melamina originaria della RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(28)

Alla luce dello scarso livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare l’articolo 18 del regolamento di base ai produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato ed elaborare le proprie conclusioni sul rischio della persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio su scala nazionale in base ai dati disponibili.

(29)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alle considerazioni della Commissione. Quest’ultima inoltre ha comunicato a Xinjiang XLX che, per motivi di economia amministrativa, la Commissione potrebbe non condurre il processo di richiesta di maggiori informazioni e verifica della risposta al questionario. Eventuali informazioni fornite dalla società tuttavia potrebbero essere utilizzate come dati disponibili, se del caso. Non sono state espresse osservazioni.

1.7.   Risposte al questionario

(30)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(31)

La Commissione ha inviato questionari al produttore esportatore che ha collaborato, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, all’importatore indipendente che si è manifestato nel corso della procedura di campionamento e a tutti gli utilizzatori noti di melamina. Tutti i questionari applicabili sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio (8) il giorno dell’apertura. Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai richiedenti per ottenere i dati macroeconomici dell’industria dell’Unione.

(32)

Sono pervenute risposte ai questionari dal produttore esportatore che ha collaborato, dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dai richiedenti, da un importatore indipendente e da tre utilizzatori.

1.8.   Verifica

(33)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione.

(34)

Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:

produttori dell’Unione:

Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Austria;

Grupa Azoty Zaklady Azotowe, Pulawy, Polonia;

OCI Nitrogen BV, Geleen, Paesi Bassi.

(35)

Controlli incrociati a distanza delle informazioni utilizzate nella domanda di riesame in previsione della scadenza per la determinazione del valore normale sono stati effettuati online con il produttore dell’Unione di seguito indicato:

OCI Nitrogen BV, Geleen, Paesi Bassi.

1.9.   Procedura successiva

(36)

Il 14 giugno 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato indicato un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere un’audizione.

(37)

Sono pervenute osservazioni da Xinjiang XLX e dalla CCCMC. Tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno accolto con favore la conclusione della Commissione e non hanno presentato ulteriori osservazioni. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(38)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da melamina («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00.

(39)

La melamina è una polvere cristallina bianca prodotta prevalentemente a partire dall’urea e impiegata principalmente per la produzione di laminati, resine, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta/tessuti.

2.2.   Prodotto in esame

(40)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame (cfr. considerando 38) originario della Cina.

2.3.   Prodotto simile

(41)

Come è emerso dall’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore (9), i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato (Cina); e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(42)

Nel periodo in esame le importazioni di melamina dalla RPC sono continuate. Nella prima metà del periodo in esame i relativi volumi erano inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009). Nella seconda metà del periodo in esame tuttavia i volumi delle importazioni sono aumentati notevolmente, superando di gran lunga i volumi registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di melamina dalla RPC erano quasi quadruplicate rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Nel contempo erano aumentate di otto volte rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame del precedente riesame in previsione della scadenza.

(43)

Secondo Eurostat (banca dati Comext) nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di melamina dalla RPC rappresentavano circa il 15 % del mercato dell’Unione (cfr. tabella 3), rispetto alla quota di mercato del 6,5 % durante l’inchiesta iniziale e del 2 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, il volume delle importazioni di melamina originaria della RPC è dapprima diminuito da 17 434 tonnellate nel periodo dell’inchiesta iniziale a 7 938 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame del primo riesame in previsione della scadenza, per poi salire nuovamente a 64 673 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame dell’attuale riesame in previsione della scadenza.

(44)

Come indicato al considerando 27, all’inchiesta ha collaborato un solo produttore della RPC che rappresentava meno del 3 % delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, dato il livello molto limitato di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(45)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili, in particolare le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, le informazioni prontamente disponibili di produttori turchi di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, le informazioni provenienti dall’Istituto di statistica turco, dalla direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli e dal Global Trade Atlas.

3.2.   Persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di melamina originaria della RPC

(46)

Poiché all’apertura dell’inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(47)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro opinioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(48)

Le osservazioni presentate dalla CCCMC sono trattate nella sezione 3.2.2.1.

(49)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre specificato che un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC nel caso di specie era la Turchia, ma che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(50)

Il 24 febbraio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti»).

(51)

Nella nota sulle fonti la Commissione ha informato le parti interessate che, in assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione intendeva pertanto utilizzare le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazione ritenute appropriate in base ai criteri pertinenti indicati nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base.

(52)

Con la nota sulle fonti, la Commissione ha anche informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e ha comunicato le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Turchia come paese rappresentativo.

(53)

Sempre nella nota sulle fonti, la Commissione ha informato le parti interessate che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe basato gli altri costi diretti e le spese generali di produzione sulle informazioni concernenti l’industria dell’Unione fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(54)

La Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili di tre produttori turchi di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, segnatamente Ege Gübre Sanayii A.Ş., Tekfen Holding A.Ş., e Bagfaş Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ş.

(55)

Con la nota sulle fonti la Commissione ha infine invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti.

(56)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCMC. L’associazione ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare la risposta al questionario fornita da Xinjiang XLX come dato disponibile, tenendo conto dei vari processi di produzione e delle materia prime per la determinazione del valore normale, e ha criticato i valori esenti da distorsioni di determinati fattori produttivi, SGAV e profitti. Tali osservazioni sono affrontate nelle sezioni 3.2.2.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, e 3.2.2.3.5 del presente regolamento.

3.2.2.   Valore normale

(57)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(58)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni»e«comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» («spese generali, amministrative e di vendita» in appresso denominate «SGAV»).

(59)

Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e della scarsa collaborazione dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

(60)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno calcolato il valore normale per due tecnologie di produzione, la tecnologia Tsinghua, utilizzata esclusivamente nella RPC, e la tecnologia Eurotecnica, utilizzata nella RPC ma anche dai produttori dell’Unione. Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha limitato le proprie risultanze alla tecnologia Eurotecnica, per la quale è stato possibile effettuare adeguati controlli incrociati dell’elenco di fattori produttivi e dei relativi quantitativi di consumo con i richiedenti che hanno fornito le informazioni per la domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha ritenuto che un valore normale costruito sulla base di quantitativi di consumo medi, ricavati da un opuscolo del fabbricante dell’attrezzatura utilizzata nel processo di produzione, come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza, fosse più rappresentativo in termini di tassi di utilizzo ai fini delle risultanze su scala nazionale rispetto ai singoli consumi dell’unico produttore esportatore che ha collaborato realizzati nelle sue specifiche condizioni operative.

3.2.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.2.1.1.   Introduzione

(61)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(62)

Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l’esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(63)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(64)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC («la relazione») (10), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva anche taluni elementi di prova pertinenti a complemento della relazione.

(65)

Più specificamente, con riferimento alla relazione la domanda ha indicato che le distorsioni strutturali presenti in molti settori industriali cinesi hanno contribuito al costo particolarmente basso del gas naturale e all’interferenza dello Stato nel mercato dell’urea, uno dei principali componenti della melamina. Il prezzo basso del gas naturale ha consentito ai produttori di melamina di fabbricare il prodotto oggetto del riesame ad un prezzo artificiosamente basso. La domanda descrive inoltre vari tipi di intervento statale nel mercato dell’urea, come l’esistenza di rigidi contingenti di importazione per l’urea, l’importo elevato di tasse all’esportazione durante la stagione di punta, l’esenzione dall’IVA della vendita interna di urea e l’accumulo di scorte strategiche di urea da parte del governo cinese mediante il sistema dei fertilizzanti statali. La domanda inoltre indica diverse risultanze degli Stati Uniti in merito agli interventi del governo della RPC a favore dell’industria cinese della melamina, quali prestiti agevolati, regimi di tassazione del reddito, regimi fiscali di esenzioni tariffarie, sconti IVA, esenzioni da oneri amministrativi, conferimenti governativi e varie sovvenzioni, nonché programmi di sovvenzioni all’esportazione per il mercato della melamina individuate dalle autorità statunitensi. La domanda ha rilevato inoltre che politiche del governo della RPC come quelle descritte in dettaglio nel quattordicesimo piano quinquennale hanno confermato il costante coinvolgimento dello Stato nel settore petrolchimico e chimico, indicato come «un pilastro industriale dell’economia nazionale», e anche in precedenti piani quinquennali, come i pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità del settore petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, che fanno riferimento all’economia di mercato socialista come principio e obiettivo generale, inteso a creare campioni nazionali cinesi. Tornando alla relazione, la domanda ha rilevato distorsioni significative dovute all’applicazione inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale, nonché nell’accesso al capitale attraverso il sistema finanziario. Secondo la domanda tali politiche possono esercitare un effetto distorsivo sull’industria della melamina.

(66)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

3.2.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(67)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (11). L’assetto generale dell’economia cinese dunque non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (12).

(68)

Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (13). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(69)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (14). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(70)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2..1.5) (15).

(71)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.1.8) (16). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (17).

(72)

In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (18). Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (19).

(73)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (20).

3.2.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(74)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(75)

Da un’analisi dei maggiori produttori cinesi di melamina, ossia Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd. (21), Henan Haohua Junhua Co., Ltd. (22), Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. (23) e Xinjiang Xinlianxin Chemical Energy Co., Ltd. (24), emergono notevoli interferenze statali. Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd. è un’impresa di proprietà dello Stato interamente controllata dal gruppo Henan Energy and Chemical Industry (un’impresa di proprietà dello Stato sotto il controllo della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC (25)), mentre il governo della RPC detiene una partecipazione del 35 % in Henan Haohua Junhua Co., Ltd., (26) di proprietà di Sinochem Holding, un’impresa di proprietà dello Stato sotto il controllo della SASAC, attraverso la sua controllata Haohua Chemical Co. Sinochem Holding (27). Al di là della proprietà formale, le autorità statali possono controllare e supervisionare le società attraverso canali informali, come illustrato dalla società produttrice di melamina Sichuan Golden-Elephant Sincerity Co., Ltd. (28), di proprietà privata, che secondo fonti pubbliche ha ricevuto sostegno finanziario mediante un prestito agevolato dall’amministrazione per la supervisione del mercato della città di Meishan e dalla filiale centrale di Meishan della Banca popolare cinese (29)«al fine di promuovere lo sviluppo qualitativo, stabilizzare l’economia e stabilizzare gli operatori del mercato» (30). Anche il produttore esportatore che ha collaborato, Xinjiang XLX (31), sottolinea sul proprio sito web che «sotto la guida politica e con il forte sostegno della regione autonoma, dello Stato, del comitato di partito di contea e del governo, Xinlianxin Company ha compiuto un balzo in avanti conseguendo importanti risultati in termini di sviluppo nel nostro distretto […] sotto la solida leadership del comitato centrale del partito con il camerata Xi Jinping al suo centro e con il pieno sostegno della regione autonoma, del distretto, del comitato di contea e del governo» (32). Dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo inoltre sono diventati la norma anche nelle società private (33), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito nella RPC.

(76)

Tale situazione è evidente anche a livello della China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), l’associazione di categoria di settore. Secondo l’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» (34).

(77)

Neanche i produttori privati nel settore del prodotto oggetto del riesame quindi possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità, come indicato anche nella sezione 3.2.2.1.5.

3.2.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(78)

Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti (35), le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) (36) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (37), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (38). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (39). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(79)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era («gli orientamenti») (40), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti quindi sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (41).

(80)

L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e le funzioni di membro del PCC/partito sono comuni nel settore della melamina. In effetti i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione di Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd., Henan Haohua Junhua Co., Ltd., Sichuan Golden Elephant Sincerity Co., Ltd. e Xinjiang Xin Lian Xin Chemical Energy Co., Ltd. sono anche segretari dei comitati di partito nelle rispettive società.

(81)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (42). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore della melamina e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(82)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (43).

(83)

Le autorità cinesi hanno promulgato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto oggetto del riesame.

(84)

Per cominciare, il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime (44) spiega che «sarà migliorato in misura significativa lo sviluppo intensivo dei parchi industriali chimici, per dare origine a una base industriale petrolchimica» (45). Il piano inoltre sollecita l’industria a «controllare rigorosamente la nuova capacità produttiva di urea», uno dei principali componenti della melamina, e ad «innalzare gli standard per eliminare la capacità produttiva obsoleta, applicando standard generali per promuovere l’abbandono della capacità produttiva obsoleta a norma di leggi e regolamenti» (46). Inoltre «tutte le località devono rafforzare la conformità al presente piano e integrare i suoi contenuti e progetti principali nelle rispettive attività locali. I settori petrolchimico e chimico, […] formulano pareri specifici sull’attuazione concentrandosi sugli obiettivi e sui compiti indicati nel piano e tenendo conto delle effettive condizioni prevalenti nei settori di cui sopra” (47). Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo industriale verde (48) stabilisce inoltre che «la nuova capacità dovrebbe essere rigorosamente controllata in settori come quello dell’urea» (49). Quanto precede è in linea con il repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 (50), che elenca gli impianti di produzione dell’urea tra le strutture «da eliminare» e pertanto da tenere sotto controllo (51). A livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica (52) descrive l’intenzione delle autorità locali di «continuare a controllare la nuova capacità produttiva nei settori eccedenti quali raffinazione del petrolio, urea, fosfato di ammonio, soda caustica, cloruro di polivinile, carbonato di sodio, carburo di calcio e fosforo giallo» (53). Il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica (54) specifica di «migliorare il valore aggiunto e il perfezionamento dei prodotti e accelerare la formazione di un sistema industriale chimico basato sul carbone suddiviso in tre categorie principali: prodotti chimici a base di carbone contenenti ossigeno, intermedi chimici a base di carbone e nuovi materiali a base di carbone» e di «concentrarsi sullo sviluppo della catena industriale dei prodotti chimici fini a base di carbone» (55).

(85)

Il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale (56) inoltre quantifica ulteriori parametri dello sviluppo pianificato del settore: «entro il 2025, i settori petrolchimico e chimico formeranno sostanzialmente un modello di sviluppo di alta qualità con forti capacità di innovazione locale, un assetto strutturale adeguato e uno sviluppo verde, sicuro e a basse emissioni di carbonio. Le relative capacità inoltre saranno ampiamente migliorate per garantire prodotti di alta gamma, rafforzare in misura significativa la competitività di base e compiere decisi progressi verso l’autonomia e l’automiglioramento di alto livello» (57) e il conseguimento di vari obiettivi per il settore chimico: «[i]l livello di concentrazione della produzione di sostanze chimiche di base sarà ulteriormente aumentato e il tasso di utilizzo della capacità supererà l’80 % […] saranno istituiti circa 70 parchi industriali chimici con vantaggi competitivi» (58). Il piano inoltre sottolinea la necessità di: «rafforzare il coordinamento delle politiche industriali con le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di import-export, nonché in materia di energia, ecologia e ambiente, prezzi e altro»e di «[c]onsentire alla piattaforma nazionale comune di cooperazione tra industria e finanza di svolgere appieno il suo ruolo e promuovere collegamenti tra banche e imprese e la cooperazione tra industria e finanza» (59).

(86)

La comunicazione sull’operato positivo nella stipulazione e nell’esecuzione di contratti a medio e lungo termine relativi al carbone nel 2021 (60) della commissione per lo sviluppo nazionale e le riforme richiede altresì che i pertinenti operatori del mercato: «rafforzino la costruzione dell’autodisciplina del settore. Tutte le associazioni industriali pertinenti dovrebbero guidare le imprese verso il rafforzamento dell’autodisciplina e l’esecuzione degli obblighi dei contratti a medio e lungo termine e non possono stipulare contratti iniqui, traendo vantaggio dalla situazione della domanda e dell’offerta sul mercato e dalla posizione dominante del settore. Le grandi imprese dovrebbero svolgere un ruolo esemplare e regolamentare consapevolmente le proprie decisioni in merito alla firma dei contratti» (61). Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e i fattori produttivi a monte.

(87)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore della melamina. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(88)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (62).

(89)

Nella RPC inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (63). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (64). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (65).

(90)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto oggetto del riesame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore della melamina. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(91)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto oggetto del riesame.

3.2.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(92)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (66). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (67). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (68). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(93)

Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore della melamina non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(94)

L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(95)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (69), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (70) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (71). A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (72).

(96)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(97)

Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione a questioni operative e gestionali (73). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (74).

(98)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (75).

(99)

A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (76). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(100)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(101)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (77). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» (78). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(102)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha optato per evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure per trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(103)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(104)

Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(105)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti nelle sezioni da 3.2.2.1.2 a 3.2.2.1.5 e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi contenuta nelle sezioni da 3.2.2.1.6 a 3.2.2.1.8 e nella parte II della relazione.

(106)

La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori di melamina acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(107)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(108)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni della CCCMC, che rappresenta i tre produttori cinesi di melamina Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemicals Co., Ltd, Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd e Henan Junhua Development Ltd (79).

(109)

In primo luogo, la CCCME ha osservato che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC («ADA») non riconosce il concetto di distorsioni significative. Inoltre, anche se il concetto di distorsioni significative rientrasse nell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, diversamente da quanto ritenuto dalla CCCMC, il calcolo del valore normale costruito effettuato dall’UE dovrebbe comunque essere conforme all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alla sua interpretazione dell’organo d’appello, fornita nel caso UE – Biodiesel (Argentina) (DS473). Secondo la CCCMC il calcolo del valore normale quindi sarebbe permesso solo in assenza di vendite del prodotto simile effettuate «nel corso delle normali operazioni commerciali» o nel caso di una «particolare situazione di mercato». Le presunte distorsioni significative nel paese esportatore dovrebbero pertanto rientrare in una di queste categorie affinché la Commissione possa procedere con il riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Secondo il parere della CCCMC non è questo il caso, poiché il metodo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente il calcolo del valore normale se si riscontrano distorsioni significative, anziché in linea con i concetti di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping. La CCCMC ha affermato inoltre che nessun articolo dell’accordo antidumping consente, ai fini della determinazione del valore normale, l’uso di dati provenienti da un paese terzo che non riflettano adeguatamente il livello di costo o di prezzo nel paese d’origine. Nelle inchieste antidumping il valore normale deve essere determinato sulla base di costi o prezzi di vendita delle società nel paese d’origine o almeno sulla base di costi o prezzi che possano riflettere il livello di costo o di prezzo nel paese d’origine. A tale proposito, la CCCMC ha fatto riferimento in particolare alla relazione del panel dell’OMC nel caso UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (DS494) come esempio di successo di una contestazione legale della compatibilità del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le disposizioni dell’OMC. Per tutti i motivi di cui sopra la CCCME ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base fosse incoerente con l’accordo antidumping e non dovesse essere applicato nel caso di specie.

(110)

Per quanto riguarda le argomentazioni della CCCMC in merito alla compatibilità del metodo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le disposizioni dell’OMC, la Commissione ritiene che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC e alla giurisprudenza citata dalla CCCMC. La Commissione rileva anzitutto che l’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La relazione dell’OMC sul caso UE-Biodiesel non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione fornita dall’organo d’appello dell’OMC nel caso UE-Biodiesel, consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. Per quanto riguarda inoltre la controversia UE - Metodologie di adeguamento dei costi II, la relazione del panel ha ritenuto espressamente che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa. La Commissione ricorda altresì che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC, non essendo state avallate dall’organo di conciliazione con una decisione dei membri dell’OMC. Le argomentazioni della CCCMC quindi non hanno potuto essere accolte.

(111)

In secondo luogo, per quanto concerne gli elementi di prova a dimostrazione dell’esistenza di distorsioni significative, la CCCMC ha asserito che i richiedenti hanno fornito elementi di prova inadeguati per giustificare qualsiasi constatazione di «distorsioni significative» nell’industria cinese della melamina e che l’analisi condotta dalla Commissione nel corso dell’inchiesta richiederebbe pertanto di essere maggiormente corroborata da prove, non da ultimo a integrazione dell’asserzione dell’esistenza di distorsioni da parte dell’industria dell’Unione, che secondo la CCCMC non ha potuto essere verificata a causa della sua natura generale senza un’indicazione adeguata delle fonti sottostanti. A titolo di esempio, la CCCMC cita il fatto che, riferendosi al quattordicesimo piano quinquennale, l’industria dell’Unione si limita ad affermare che è «inteso creare campioni nazionali cinesi». Analogamente la CCCMC critica il riferimento dell’industria dell’Unione ai pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale. Secondo la CCCMC i pareri orientativi sono un documento di indirizzo che non stabilisce norme vincolanti, ma che indica anche una serie di obiettivi non menzionati dall’industria dell’Unione, tra cui gli obiettivi di «consentire pienamente lo svolgimento del ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse, migliorando il ruolo del governo» e «creare un contesto imprenditoriale orientato al mercato, legalizzato e internazionale[…], promuovere un’efficiente allocazione globale delle risorse e rafforzare il coordinamento della catena industriale a monte e a valle e lo sviluppo combinato di industrie correlate». In tale contesto la CCCMC ha tracciato un parallelo tra i pareri orientativi e le attuali iniziative di politica industriale dell’UE.

(112)

A tale proposito la CCCMC ha anche sottolineato che la relazione non è più aggiornata, in particolare considerando gli sviluppi economici sostanziali registrati nell’UE e in Cina dalla sua pubblicazione. La CCCMC ha rilevato l’obbligo della Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, di aggiornare periodicamente la relazione e ha affermato che i riferimenti ripetuti e pedissequi alla relazione da parte dell’industria dell’UE o nelle decisioni della Commissione non sarebbero adeguati. La CCCME ha fatto riferimento a tale proposito alla sentenza dell’organo d’appello dell’OMC nel caso USA – Misure compensative (DS437), secondo cui l’esistenza di distorsioni dei prezzi deve essere riscontrata caso per caso, nonché stabilita e spiegata adeguatamente nella relazione dell’autorità incaricata dell’inchiesta.

(113)

Per quanto riguarda le argomentazioni della CCCMC relative all’analisi dell’esistenza di elementi di prova sufficienti, la Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, per quanto concerne la presunta inadeguatezza degli elementi di prova contenuti nella comunicazione dell’industria dell’Unione, nel corso della presente inchiesta la Commissione di fatto ha raccolto ulteriori informazioni a complemento delle fonti disponibili, tra cui la domanda e la relazione, al fine di verificare le asserzioni iniziali e in ultima analisi stabilire se nel settore della melamina siano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. I risultati dell’inchiesta della Commissione sono contenuti nei considerando da 67 a 104 e le parti interessate hanno l’opportunità di presentare ulteriori osservazioni al riguardo. In ogni caso per quanto concerne l’esistenza di elementi di prova sufficienti nella fase iniziale, la Commissione ricorda che il punto 4.1 dell’avviso di apertura indicava una serie di elementi nel mercato cinese della melamina a dimostrazione della presenza di distorsioni nel mercato. La Commissione ritiene che gli elementi di prova riportati nell’avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In effetti, benché la determinazione dell’effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente utilizzo del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avvengano solo al momento della divulgazione definitiva delle informazioni, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione di tale metodo quando l’inchiesta è stata avviata su tale base. Nel caso di specie la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati nella domanda fossero sufficienti per aprire l’inchiesta su tale base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel corso dell’inchiesta.

(114)

In secondo luogo, per quanto concerne l’argomentazione in merito ai documenti strategici della Cina, la Commissione rileva che l’economia cinese è governata da una complessa rete di piani quinquennali che guidano le decisioni delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CCCMC, la Commissione considera i piani quinquennali come documenti vincolanti, in quanto il quattordicesimo piano quinquennale ad esempio dedica un’intera sezione al «miglioramento del meccanismo di pianificazione e attuazione», affermando quanto segue: «per quanto riguarda gli indicatori vincolanti, i principali progetti di ingegneria e le attività in materia di servizi pubblici, protezione ambientale, sicurezza e altri ambiti indicati nel presente piano, occorre chiarire le responsabilità e programmare i requisiti, assegnare le risorse pubbliche, guidare e controllare le risorse sociali e garantire il completamento come previsto. Per quanto riguarda gli indicatori attesi e le attività negli ambiti dello sviluppo industriale e dell’adeguamento strutturale indicati nel presente piano, occorre basarsi principalmente sul ruolo degli operatori di mercato per conseguire tali risultati. Le amministrazioni a tutti i livelli devono creare un ambiente favorevole in termini politici, istituzionali e giuridici» (80) . I pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale indicano anche un concreto intervento pubblico, oltre all’argomentazione addotta nella domanda, spiegando che le imprese cinesi devono «accelerare la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie tradizionali, e sviluppare in modo vigoroso nuovi materiali chimici e sostanze chimiche fini; accelerare la trasformazione digitale dell’industria, migliorare il livello di sicurezza intrinseca e produzione pulita, accelerare la qualità, l’efficienza e la trasformazione energetica dell’industria petrolchimica e promuovere il progresso della Cina da paese petrolchimico di grandi dimensioni a paese petrolchimico forte» (81).

(115)

In terzo luogo, per quanto riguarda le asserite analogie tra le attuali politiche industriali dell’UE e le politiche della Cina, la Commissione non è riuscita a percepire la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(116)

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomentazione sul carattere obsoleto degli elementi di prova contenuti nella relazione, la Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti indipendenti affidabili. Poiché è stata resa pubblica già nel dicembre 2017, qualsiasi parte interessata ha avuto ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti e le informazioni incluse nella relazione.

(117)

In quinto luogo, per quanto concerne il caso USA – Misure compensative (Cina), la Commissione rammenta che non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tale controversia riguardava una situazione fattuale diversa, concernente l’interpretazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC.

(118)

La Commissione ha ricordato infine che il governo della RPC ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni sulle presunte distorsioni descritte nella relazione e nel riesame in previsione della scadenza, fornendo elementi di prova contrari a quanto asserito. Come spiegato al considerando 47, il governo della RPC non ha fornito risposte al rispettivo questionario e pertanto la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni in merito all’esistenza di distorsioni significative sul mercato cinese in base ai dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(119)

All’atto della divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha ribadito le proprie argomentazioni, facendo esplicito riferimento alla comunicazione precedente. Xinjiang XLX inoltre ha presentato argomentazioni identiche a quelle della CCCMC.

(120)

In primo luogo la CCCMC e Xinjiang XLX hanno insistito sul fatto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con il diritto dell’OMC e nello specifico con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping e hanno criticato la Commissione per non aver spiegato in che modo la prassi adottata nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia in accordo con il ragionamento esposto in numerose decisioni coerenti dell’organo d’appello dell’OMC, secondo cui metodi analoghi adottati dall’UE e da altri membri per il calcolo del valore normale non sono compatibili con gli obblighi di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping. La CCCMC e Xinjiang XLX inoltre hanno invitato la Commissione a non limitarsi a respingere l’argomentazione affermando che l’OMC consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, ma piuttosto di spiegare in che modo la Commissione ha effettuato l’adeguamento richiesto dall’articolo 2.2 dell’accordo antidumping per arrivare al costo di produzione «nel paese d’origine». A tale proposito la CCCMC e Xinjiang XLX hanno fatto riferimento alle risultanze dell’organo d’appello nelle controversie UE – Biodiesel (Argentina) (DS473) e Ucraina – Misure antidumping sul nitrato di ammonio (DS493). Di conseguenza, nella misura in cui la Commissione ha calcolato il valore normale sulla base del costo di produzione della Turchia senza adeguamenti né spiegazioni su come tali dati siano stati adattati per rispecchiare il costo di produzione nel paese d’origine (Cina), la CCCMC e Xinjiang XLX hanno sostenuto che il metodo applicato dalla Commissione nella presente inchiesta è incompatibile con gli obblighi dell’UE a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping. Secondo la CCCMC e Xinjiang XLX, spetta pertanto alla Commissione rivedere sostanzialmente il suo metodo di calcolo del valore normale e le relative conclusioni.

(121)

Tali argomentazioni non possono essere accolte. Come già ricordato dalla Commissione al considerando 110, la giurisprudenza dell’organo d’appello invocata dalla CCCMC e da Xinjiang XLX non si riferisce all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L’argomento secondo cui il metodo adottato dalla Commissione per il calcolo del valore normale a norma di tale articolo non sarebbe compatibile con il diritto dell’OMC alla luce del ragionamento dell’organo d’appello è pertanto fuori luogo. A tale proposito, la Commissione non si limita a respingere le argomentazioni delle parti, bensì esprime il proprio parere legale secondo cui le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, sono pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC. La Commissione non può quindi concordare con la richiesta della CCCMC e di Xinjiang XLX di rivedere il metodo previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(122)

In secondo luogo, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno ritenuto inadeguato il ragionamento della Commissione concernente le distorsioni significative e i relativi elementi di prova presentati dalla Commissione. Più specificamente, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno espresso le proprie riserve sul fatto che la Commissione continui a basarsi sostanzialmente sulla relazione che, essendo stata pubblicata nel dicembre 2017, ora è piuttosto datata rispetto all’economia mondiale, comprese in particolare le economie dell’UE e della Cina, che hanno vissuto una sostanziale rivoluzione e hanno già attuato importanti cambiamenti politici e strutturali nell’intento di adeguarsi alle nuove circostanze a livello nazionale e mondiale. A tale proposito la CCCMC e Xinjiang XLX hanno rilevato che la strategia industriale dell’UE, adottata a marzo 2020, ha dovuto essere aggiornata già a maggio 2021 per tenere conto della nuova situazione di «crisi». La CCCMC e Xinjiang XLX hanno pertanto ritenuto che gli elementi descritti nella relazione come pertinenti per la constatazione dell’esistenza di distorsioni significative ora debbano essere riesaminati e aggiornati con nuove conclusioni specifiche in merito alla loro attuale validità. A tale proposito la CCCMC e Xinjiang XLX hanno fatto riferimento anche all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, che prevede, tra l’altro, l’obbligo della Commissione di aggiornare periodicamente la relazione.

(123)

Per quanto riguarda i «pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale», la CCCMC e Xinjiang XLX hanno affermato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i) si tratta di un documento di orientamento e non di un regolamento vincolante che definisce obblighi o norme dettagliati per i settori interessati, e che ii) comprende finalità o obiettivi, quali «consentire pienamente lo svolgimento del ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse, migliorando il ruolo del governo» o «creare un contesto imprenditoriale orientato al mercato, legalizzato e internazionale» che sono in contrasto con le conclusioni della Commissione in merito alle distorsioni. Analogamente, per quanto riguarda i piani quinquennali citati dalla Commissione, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno contestato l’interpretazione della Commissione del sistema di pianificazione cinese, precisando che tali piani quinquennali non dimostrano che le autorità pubbliche determinerebbero decisioni vincolanti, ma piuttosto che i piani quinquennali intendono chiarire le rispettive parti responsabili, mentre il ruolo specificato distintamente per il governo è quello di «creare un ambiente favorevole in termini politici, istituzionali e giuridici», ossia il ruolo di qualsiasi governo, anche nell’UE. Allo stesso modo, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno ribadito l’argomentazione che i pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale consentono alle imprese cinesi di intraprendere azioni appropriate per trasformare e migliorare il settore in modo analogo alle politiche industriali dell’UE. La CCCMC e Xinjiang XLX hanno affermato inoltre che la Commissione non ha affrontato l’argomento sollevato in precedenza, ossia che secondo le risultanze dell’organo d’appello nel caso USA – Misure compensative, l’esistenza di distorsioni relative ai prezzi dovute all’intervento pubblico deve essere stabilita e spiegata adeguatamente dall’autorità incaricata dell’inchiesta nella sua relazione. Secondo la CCCMC e Xinjiang XLX la Commissione è tenuta a presentare dati fattuali correnti e un’analisi dettagliata del presunto intervento del governo cinese che comporta effetti conseguenti sul mercato e influenza il comportamento al livello dei produttori. La CCCMC e Xinjiang XLX infine hanno sottolineato che a loro parere la Commissione ha l’obbligo di produrre elementi di prova dell’esercizio specifico da parte del governo di presunti poteri di intervento nel mercato della melamina, con il risultato di una distorsione effettiva e dimostrabile dei prezzi praticati dai produttori di melamina, e che i riferimenti della Commissione ai piani del governo cinese, ai pareri orientativi o ad altre iniziative politiche del governo cinese non possono essere equiparati a un effettivo intervento pubblico.

(124)

Queste osservazioni non hanno potuto essere accolte. Per quanto riguarda il fatto di basarsi sulla relazione pubblicata nel 2017, la Commissione ribadisce la propria posizione, illustrata al considerando 116. La Commissione ricorda altresì che la constatazione della presenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è subordinata all’esistenza della relazione, e tanto meno alla data della sua pubblicazione. La Commissione osserva inoltre che gli assiomi di base dell’economia cinese, quali il paradigma di economia di mercato socialista, il sistema di pianificazione o la leadership del PCC sull’economia, combinati con la presenza del partito presso i singoli operatori del mercato che comporta il potere di interferire nelle decisioni manageriali, non sono cambiati dalla pubblicazione della relazione, se non per il fatto che probabilmente sono ancora più evidenti. Le risultanze della relazione restano quindi ampiamente valide, ma in ogni caso nella presente inchiesta la Commissione le ha integrate con ulteriori elementi di prova, come descritto in dettaglio ad esempio ai considerando 76, 77, 79, 80 e da 84 a 86. Alla luce di quanto precede, anche l’argomentazione della CCCMC e di Xinjiang XLX concernente l’obbligo della Commissione di aggiornare la relazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base è priva di fondamento, poiché la Commissione di fatto ha esaminato le circostanze pertinenti in merito alla presenza di distorsioni significative espressamente ai fini della presente inchiesta, tenendo conto dei più recenti elementi di prova disponibili (82).

(125)

Quanto al parallelo tracciato da CCCMC e Xinjiang XLX tra i documenti politici cinesi e le strategie industriali dell’UE, la Commissione osserva che le parti non adducono ulteriori argomenti, salvo insistere sulla presunta rilevanza delle politiche industriali dell’UE nella valutazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ribadisce pertanto la posizione già espressa al considerando 115.

(126)

Per quanto concerne la serie di argomentazioni concernenti la misura in cui i documenti strategici cinesi indicati dalla Commissione, come quelli citati ai considerando da 84 a 86, si possano considerare documenti orientativi, la misura in cui la natura del sistema di pianificazione e dell’assetto dell’economia cinese si traduca in decisioni vincolanti delle amministrazioni pubbliche e in cui i documenti strategici pertinenti consentano alle singole imprese di intraprendere azioni appropriate, la Commissione osserva che la CCCMC e Xinjiang XLX non tengono conto dei requisiti inequivocabili contenuti nei pertinenti documenti strategici della Cina che devono essere attuati dalle autorità destinatarie, come descritto ad esempio al considerando 84. Considerando anche l’esistenza di specifici obiettivi numerici su come si dovrebbe sviluppare un settore (83), risulta ampiamente irrilevante se i singoli operatori del mercato, per conseguire gli obiettivi politici e di sviluppo stabiliti possono scegliere i metodi operativi e quindi perseguire tali obiettivi politici in una maniera efficiente e «basata sul mercato». La Commissione ricorda inoltre le strutture presenti in Cina che determinano un contesto generale di intervento pubblico nell’economia, descritto esaurientemente nelle sezioni da 3.2.2.1.1 a 3.2.2.1.9. In tale contesto singoli operatori del mercato quali Xinjiang XLX, nonché associazioni industriali, giurano fedeltà al PCC e agli obiettivi di sviluppo stabiliti dal partito/Stato (84) e in cambio possono attendersi un sostegno nella loro attività commerciale, anche attraverso politiche fiscali, finanziarie, di investimento, di zonizzazione e altre politiche di autorità governative, banche a controllo statale ecc. Le autorità governative esercitano quindi il loro potere per modellare il mercato della melamina, anche all’interno dei singoli operatori economici. Questa conclusione resta valida a prescindere dalla specifica natura giuridica di singoli documenti strategici, quali i pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale.

(127)

Quanto al riferimento della CCCMC e di Xinjiang XLX alle risultanze dell’organo d’appello nel caso USA – Misure compensative, la Commissione rileva che tale argomento è già stato affrontato al considerando 117.

(128)

Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni di CCCMC e Xinjiang XLX sono state respinte.

3.2.2.1.10.   Conclusioni

(129)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.1.2 a 3.2.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del prodotto oggetto del riesame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(130)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva.

3.2.2.2.   Paese rappresentativo

(131)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (85);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (86);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(132)

Come spiegato al considerando 50, la Commissione ha emesso una nota sulle fonti, che descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti, e ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(133)

Nella nota sulle fonti la Commissione ha spiegato che, data l’assenza di una collaborazione significativa, si sarebbe basata sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui statistiche sulle importazioni, statistiche nazionali del paese rappresentativo, fonti di informazioni di mercato, tariffe applicate dai fornitori di servizi di pubblica utilità nel paese rappresentativo e informazioni finanziarie di produttori nel paese rappresentativo.

(134)

Per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno esaminato sette paesi (India, Iran, Giappone, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America) che producevano melamina (87).

(135)

Per quanto attiene al livello di sviluppo economico, solo la Russia si qualificava come paese con un livello di sviluppo analogo a quello della RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, in considerazione dei recenti sviluppi geopolitici ed economici in Russia e delle sanzioni in vigore, nonché del fatto che la Russia ha deciso di non pubblicare dati dettagliati su importazioni ed esportazioni a partire da aprile 2022, la Commissione ha ritenuto che la Russia non costituisse un paese rappresentativo appropriato.

(136)

A tale proposito, i richiedenti hanno individuato la Turchia come paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC che fabbricava prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, segnatamente prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, nei quali rientra anche la melamina (88).

(137)

Per quanto riguarda la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, secondo la domanda di riesame in Turchia erano già prontamente disponibili dati concernenti importanti fattori produttivi. Erano pubblicamente disponibili anche dati pertinenti su SGAV e profitti per la stessa categoria generale di prodotti. I richiedenti hanno individuato un produttore nella stessa categoria generale di prodotti, la società Ege Gübre Sanayii A.Ş. («Ege Gübre»). Nella nota sulle fonti la Commissione ha individuato altri due produttori nella stessa categoria generale di prodotti, le società Tekfen Holding A.Ş. («Tekfen») e Bagfaş Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ş. («Bagfaş»). Tutte le tre le società erano produttori di fertilizzanti azotati (89), disponevano di informazioni finanziarie pubblicamente disponibili per il periodo dell’inchiesta di riesame ed erano redditizie nello stesso periodo.

(138)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto dei vari processi di produzione e delle materie prime utilizzate per la produzione di melamina. La CCCMC ha sostenuto inoltre che la Commissione dovrebbe utilizzare la risposta al questionario fornita da Xinjiang XLX come dati disponibili.

(139)

La Commissione ha rilevato che in assenza di collaborazione dei produttori cinesi di melamina che utilizzano i vari processi di produzione e le materie prime indicate dalla CCCMC, le sue conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Come spiegato al considerando 60, nel caso di specie la Commissione ha ritenuto più opportuno basare le sue conclusioni sulle informazioni contenute nella domanda piuttosto che sui dati di una singola società cinese. La Commissione inoltre ha effettivamente utilizzato determinati elementi della risposta al questionario del produttore cinese come dati disponibili. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.2.3.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni e fonti utilizzate per stabilirli

(140)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, e in seguito all’analisi delle osservazioni presentate dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi, le rispettive fonti e i valori esenti da distorsioni, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi della melamina

Fattore produttivo

Codice delle merci in Turchia

Valore esente da distorsioni (CNY)

Unità di misura

Fonte di informazione

Materie prime

Urea

310210

4,41

kg

Global Trade Atlas («GTA») (90)

Ammoniaca

281410

5,91

kg

GTA

Energia/Servizi

Energia elettrica

n/d

0,56

kWh

Istituto di statistica turco

Gas naturale

n/d

53,58

GJ

Istituto di statistica turco

Vapore

n/d

199,04

tonnellate

Domanda di riesame in previsione della scadenza

Acqua

n/d

9,78

m3

Direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli

Lavoro (manodopera)

Manodopera qualificata e non qualificata

n/d

35,53

ore

Istituto di statistica turco

Sottoprodotto

Ammoniaca

281410

5,89

kg

GTA

3.2.2.3.1.   Materie prime

(141)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle principali materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione (91) e i costi di trasporto (92). Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC («paesi non OMC») elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (93).

(142)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.2.2.1 che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC e dai paesi non OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(143)

La Commissione ha esaminato se i fattori produttivi per i quali sono state utilizzate le statistiche sulle importazioni come fonte di costi esenti da distorsioni, fossero soggetti in Turchia a restrizioni all’esportazione che potrebbero falsare i prezzi sul mercato interno e quindi anche i prezzi all’importazione (94). La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame la Turchia non applicava restrizioni all’esportazione di urea e ammoniaca.

(144)

La Commissione ha esaminato inoltre se i prezzi all’importazione avrebbero potuto essere falsati dalle importazioni provenienti dalla RPC e da paesi non OMC (95). La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame meno del 14,5 % delle importazioni di urea proveniva dalla RPC e da paesi non OMC. Per quanto riguarda l’ammoniaca, nel periodo dell’inchiesta di riesame la quota di importazioni originarie della RPC e di paesi non OMC non superava lo 0,01 %. La Commissione ha pertanto concluso che era improbabile che i prezzi all’importazione fossero influenzati da importazioni originarie della RPC e di paesi non OMC.

(145)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato che la Commissione non dovrebbe utilizzare i prezzi all’importazione per stabilire il costo esente da distorsioni delle materie prime in Turchia, poiché tali prezzi erano influenzati da vari fattori, quali quantitativi importati e distanza dal paese d’origine, e pertanto non rispecchiavano i prezzi delle materie prime sul mercato interno della Turchia.

(146)

La Commissione ha espresso disaccordo. Sul mercato turco le materie prime importate competono in termini di prezzi con le materie prime di origine interna. La Commissione ha pertanto ritenuto che la media ponderata dei prezzi all’importazione rispecchiasse in misura sufficiente il prezzo sul mercato interno delle materie prime in Turchia.

(147)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato inoltre che, continuando a utilizzare i prezzi all’importazione come approssimazione dei prezzi delle materie prime sul mercato interno del paese rappresentativo, la Commissione dovrebbe dedurre dal loro valore le spese di nolo marittimo e assicurazione incluse nelle statistiche sulle importazioni registrate a livello cif.

(148)

La Commissione ha espresso disaccordo. Come stabilito al considerando 146, i prezzi delle importazioni rispecchiano il livello dei prezzi prevalente sul mercato interno del paese rappresentativo. Il costo totale delle materie prime a carico di un produttore nel paese rappresentativo comprende comunque tutti i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime e il loro trasporto all’ingresso dello stabilimento. Si tratta anche del punto su cui competono i prezzi delle materie prime importate e di origine interna. Il prezzo all’importazione delle materie prime a livello cif è stato pertanto maggiorato del dazio all’importazione applicabile e del costo di trasporto nel paese rappresentativo come indicato al considerando 141.

(149)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato infine che la media ponderata del prezzo all’importazione dell’urea non era un valore di riferimento appropriato e pertanto doveva essere adeguata per i tre motivi che seguono:

la media ponderata del prezzo all’importazione dell’urea in Turchia è più che raddoppiata nel periodo in esame a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata (da 264 USD/tonnellata nel 2019 a 568 USD/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame (96));

le importazioni dagli Stati Uniti d’America («USA») esercitavano un effetto distorsivo sul prezzo medio all’importazione con un prezzo unitario eccessivamente elevato, pari a circa 1 500 CNY/kg. Le importazioni dagli USA quindi dovrebbero essere escluse (97);

le importazioni dal Qatar esercitavano un effetto distorsivo sul prezzo medio all’importazione in quanto erano soggette a misure antidumping istituite dall’India. Come per il punto precedente, anche le importazioni dal Qatar dovrebbero essere escluse (98).

(150)

Per quanto riguarda l’andamento del prezzo all’importazione dell’urea in Turchia, la Commissione ha riscontrato che seguiva perfettamente l’andamento del prezzo all’importazione dell’urea nei cinque maggiori mercati importatori di urea (India, Brasile, USA, Unione, Australia) che rappresentano il 60 % delle importazioni mondiali di urea (99). Il prezzo all’importazione dell’urea in quei cinque mercati è dapprima calato leggermente nel 2020, per poi aumentare costantemente nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. In tale periodo è più che raddoppiato rispetto al valore del 2019.

(151)

La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo all’importazione dell’urea in Turchia non era soggetto a distorsioni. Piuttosto, seguiva le tendenze dei prezzi dell’urea a livello mondiale.

(152)

Per quanto riguarda il prezzo all’importazione dell’urea originaria degli USA, la Commissione ha osservato che il prezzo unitario eccessivamente elevato riguardava solo 8 kg dei quasi 2 milioni di tonnellate di urea importate in Turchia nel periodo dell’inchiesta di riesame. Non ha pertanto esercitato alcun effetto sulla media ponderata del prezzo all’importazione utilizzata come valore di riferimento per il valore esente da distorsioni dell’urea.

(153)

Per quanto riguarda le importazioni originarie del Qatar soggette a dazi antidumping in India, la Commissione ha osservato che in primo luogo la CCCMC non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che le constatazioni dell’esistenza del dumping effettuate dalle autorità indiane si estenderebbero alle esportazioni del Qatar verso la Turchia. In secondo luogo, le misure istituite dall’India riguardavano la melamina e non l’urea, ossia la materia prima in questione.

(154)

Tenuto conto delle considerazioni di cui ai considerando da 150 a 153, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCMC descritte al considerando 149.

(155)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha ribadito che le importazioni dal Qatar dovrebbero essere escluse dal calcolo del costo esente da distorsioni dell’urea, poiché le esportazioni del Qatar erano soggette a misure antidumping in India. La parte ha fatto riferimento al riesame in previsione della scadenza di misure antidumping concernenti le importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della RPC, in cui la Commissione ha respinto la Malaysia come potenziale paese rappresentativo sulla base del fatto che gli USA avevano istituito misure antidumping sulle importazioni di tali accessori originarie della Malaysia (100).

(156)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che ogni inchiesta deve essere valutata in base alle sue specificità e una decisione adottata in un’inchiesta non crea un precedente universalmente valido per qualsiasi altra inchiesta successiva. In secondo luogo, nel caso a cui ha fatto riferimento la CCCMC, la Malaysia era considerata uno dei potenziali paesi rappresentativi. Le risultanze di un’altra giurisdizione in merito all’esistenza di pratiche di dumping erano pertinenti, poiché la decisioni di prezzo dei produttori di accessori in Malaysia, influenzate da tali pratiche di dumping, avrebbero potuto falsare le SGAV e i livelli di redditività. Nel caso di specie, il Qatar non era utilizzato come fonte di informazioni finanziarie, ossia SGAV e profitti esenti da distorsioni. Si trattava semplicemente di uno dei paesi di origine dell’urea importata in Turchia e contribuiva in quanto tale al valore del costo esente da distorsioni dell’urea. Ne consegue che le due situazioni erano completamente prive di analogie. Non esistevano indicazioni (né argomenti addotti dai denuncianti in proposito) del fatto che le presunte pratiche di dumping in un mercato terzo avrebbero un effetto distorsivo sui prezzi delle esportazioni di urea dal Qatar alla Turchia. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(157)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha inoltre ribadito che la Commissione dovrebbe dedurre le spese di nolo marittimo e assicurazione dal prezzo all’importazione delle materie prime. Secondo la CCCMC, la Commissione non ha chiarito il motivo per cui i prezzi all’importazione riflettevano il livello di prezzo presente sul mercato interno del paese rappresentativo. A tale proposito la CCCMC ha affermato che i costi sostenuti da una società nel paese rappresentativo comprendevano solo il costo delle materie prime e del trasporto interno.

(158)

La Commissione ha espresso disaccordo. Quando valuta se acquistare una materia prima da un fornitore interno o estero, un produttore del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo mette a confronto il costo totale della materia prima all’ingresso dello stabilimento. Per una materia prima acquistata da un fornitore interno nel paese rappresentativo, il costo totale di norma comprende il prezzo della materia prima e del trasporto interno. Se la materia prima è acquistata da un fornitore estero, il costo totale di norma comprende prezzo della materia prima, trasporto interno nel paese esportatore, movimentazione e carico (ossia il prezzo a livello fob), nolo marittimo e assicurazione (ossia prezzo a livello cif, disponibile nelle statistiche sulle importazioni), dazio all’importazione (ossia prezzo allo sbarco) e trasporto interno. Un produttore del paese rappresentativo in generale decide di approvvigionarsi all’estero solo se il prezzo all’importazione all’ingresso dello stabilimento è competitivo rispetto al prezzo di un fornitore nazionale. La Commissione ha dunque ritenuto che i prezzi all’importazione a livello cif, ossia comprensivi di nolo marittimo e assicurazione, delle materie prime fossero un’approssimazione adeguata dei prezzi sul mercato interno (a livello franco fabbrica) di tali materie prime nel paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.2.2.3.2.   Energia/Servizi

(159)

La Commissione intendeva utilizzare i prezzi medi dell’energia elettrica applicabili alle utenze industriali nel secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 2022 pubblicati dall’istituto di statistica turco (101). La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili alla fascia di consumo da 70 000 a 150 000 MWh. Per determinare la fascia di consumo applicabile, la Commissione ha utilizzato come dato disponibile il consumo di energia elettrica indicato da Xinjiang XLX.

(160)

I prezzi dell’energia elettrica indicati dall’istituto di statistica turco erano comprensivi di tutte le imposte. La Commissione ha pertanto dedotto l’IVA del 18 % dal prezzo dell’energia elettrica indicato nelle statistiche nazionali.

(161)

La Commissione intendeva utilizzare i prezzi medi del gas naturale applicabili alle utenze industriali nel secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 2022 pubblicati dall’istituto di statistica turco (102). La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili alla fascia di consumo da 26 100 000 a 104 000 000 m3. Per determinare la fascia di consumo applicabile, la Commissione ha utilizzato come dato disponibile il consumo di gas naturale indicato da Xinjiang XLX.

(162)

L’unità di misura utilizzata nelle statistiche turche era il metro cubo. Il consumo indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza tuttavia era misurato in gigajoule (GJ). La Commissione ha utilizzato il fattore di conversione di 0,0373 GJ/m3 per determinare il costo esente da distorsioni di un gigajoule in Turchia.

(163)

I prezzi del gas naturale indicati dall’istituto di statistica turco erano comprensivi di tutte le imposte. La Commissione ha pertanto dedotto l’IVA del 18 % dal prezzo del gas naturale indicato nelle statistiche nazionali.

(164)

Per stabilire il costo esente da distorsioni del vapore, la Commissione ha adottato l’approccio utilizzato nella domanda di riesame in previsione della scadenza. I richiedenti hanno stabilito il costo esente da distorsioni del vapore moltiplicando il costo esente da distorsioni del gas naturale per un fattore basato sulla relazione empirica tra il costo del gas naturale e il costo del vapore osservati dai richiedenti.

(165)

La Commissione ha utilizzato i prezzi dell’acqua applicati in Turchia alle utenze industriali dalla direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli (103), responsabile dell’approvvigionamento idrico e dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico nella provincia di Kocaeli. I prezzi applicabili erano prontamente disponibili sul sito web dell’autorità turca.

(166)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha sostenuto che il costo dell’energia elettrica e del gas naturale in Turchia erano oggetto di distorsioni poiché erano aumentati notevolmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La CCCMC ha affermato che i rincari dei prezzi dell’energia erano provocati dalla pressione sul prezzo del gas naturale dovuta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata citando la relazione sulla melamina (Europa) pubblicata da Independent Commodity Intelligence Services («ICIS») (104) il 23 marzo 2022.

(167)

La Commissione ha rilevato innanzi tutto che la relazione citata dalla CCCMC non forniva un’analisi completa dell’andamento dei prezzi dell’energia in Europa, in particolare rispetto alla RPC. La relazione si limitava a menzionare l’aumento dei prezzi del gas naturale nel contesto dei negoziati sul prezzo della melamina per il secondo trimestre del 2022, ossia l’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta di riesame.

(168)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina inoltre ha perturbato i mercati dell’energia a livello mondiale (105). Era dunque pressoché impossibile considerare la tendenza al rialzo dei prezzi dell’energia in Turchia come un evento isolato applicabile esclusivamente al mercato turco.

(169)

Benché il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale stabilito inizialmente rappresentasse solo il 5 % del valore normale costruito, il costo esente da distorsioni del vapore era collegato al costo del gas naturale e ammontava al 15 % del valore normale costruito.

(170)

La Commissione ha quindi esaminato ulteriormente l’andamento dei prezzi dell’energia pagati dalle utenze industriali in Turchia. Il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica era stabilito inizialmente a 0,65 CNY/kWh e quello del gas naturale a 80,91 CNY/GJ.

(171)

La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi dell’energia e del gas naturale sono aumentati a un ritmo di gran lunga superiore al tasso di inflazione già elevato (78,6 % (106)) della Turchia. I prezzi dell’energia sono aumentati in particolare nel primo semestre del 2022, con un rincaro del costo dell’energia elettrica e del gas naturale rispettivamente di 3,5 volte e di sei volte rispetto al primo semestre del 2021.

(172)

Tenendo conto della percentuale significativa rappresentata da energia elettrica, gas naturale e vapore nel valore normale costruito, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno adeguare il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale stabilito inizialmente. La Commissione ha utilizzato come punto di partenza il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale applicabile alle utenze industriali turche nel secondo semestre del 2021 e ha aumentato tali tariffe in linea con la crescita del prezzo dell’energia riscontrata presso Xinjiang XLX (107) per stabilire il valore di riferimento per il primo semestre del 2022. Successivamente la Commissione ha calcolato il costo medio esente da distorsioni dell’energia elettrica, del gas e del vapore utilizzando i prezzi effettivi applicabili in Turchia nel secondo semestre del 2021 e i valori adeguati per il primo semestre del 2022. In seguito a tali adeguamenti, la percentuale rappresentata da energia elettrica, gas naturale e vapore nel valore normale costruito è scesa al 15 %.

3.2.2.3.3.   Lavoro (manodopera)

(173)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno utilizzato informazioni sui salari della manodopera qualificata (tecnici nel settore industriale) e non qualificata (operai) in Turchia pubblicati dall’istituto di ricerca economica (108). Le informazioni disponibili tuttavia non sono servite a confermare il periodo coperto dai dati, sia nella versione consultabile della domanda di riesame in previsione della scadenza, sia nel rispettivo sito web. Il valore di riferimento utilizzato dai richiedenti inoltre comprendeva solo le retribuzioni senza costi salariali aggiuntivi, quali ad esempio i contributi sociali.

(174)

La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare le informazioni sul costo del lavoro nel settore industriale pertinente messe a disposizione dall’istituto di statistica turco (109). La Commissione ha utilizzato il costo orario del lavoro più recente (110) registrato nella divisione 20 – Fabbricazione di prodotti chimici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2) (111). Poiché i dati più recenti riguardavano solo l’anno 2020, la Commissione ha adeguato il costo del lavoro utilizzando l’indice del costo del lavoro applicabile all’attività manifatturiera nel terzo e quarto trimestre del 2021 e nel primo e secondo trimestre del 2022 (112) pubblicato dall’istituto di statistica turco.

3.2.2.3.4.   Sottoprodotti

(175)

Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nella produzione di melamina si ottiene un unico sottoprodotto, l’ammoniaca. Per stabilirne il prezzo esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto al prezzo medio all’importazione in Turchia anche i dazi all’importazione e i costi di trasporto interno, applicando lo stesso metodo utilizzato per le materie prime.

(176)

L’ammoniaca ottenuta come sottoprodotto è reintrodotta nel processo produttivo utilizzandola nell’impianto per l’urea. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, l’efficienza di tale ammoniaca ottenuta come sottoprodotto è inferiore all’efficienza dell’ammoniaca prodotta originariamente per l’utilizzo nell’impianto per l’urea. I richiedenti hanno pertanto ridotto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto di una percentuale basata su precedenti esperienze. La Commissione ha applicato lo stesso coefficiente di adeguamento.

3.2.2.3.5.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(177)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(178)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno stimato i costi fissi sulla base di quelli sostenuti da uno dei richiedenti per la produzione di una tonnellata di melamina. I costi fissi stimati sono stati adeguati al ribasso per rispecchiare la differenza nel livello di sviluppo tra la Turchia e lo Stato membro dov’è ubicato il richiedente.

(179)

La Commissione ha incluso tali costi fissi nel calcolo del costo di produzione esente da distorsioni come spese generali di produzione, seguendo il metodo applicato dai richiedenti. Il valore effettivo dei costi fissi è stato aggiornato sulla base della risposta al questionario verificata presentata dal richiedente di cui al considerando 178 e adeguato per tenere conto della differenza nel livello di sviluppo economico.

(180)

Come spiegato al considerando 137, in Turchia non erano presenti produttori di melamina. Le SGAV e i profitti sono stati pertanto stabiliti sulla base delle informazioni finanziarie di tre produttori turchi di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Nella presente inchiesta si fa riferimento a produttori di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, nei quali rientra anche la melamina, in particolare fertilizzanti azotati.

(181)

La Commissione ha utilizzato le informazioni finanziarie riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame pubblicate dalle società Ege Gübre (113), Tekfen (114), e Bagfaş (115) nei rispettivi siti web o tramite una piattaforma di divulgazione pubblica online. La Commissione si è basata sui dati indicati per il segmento più vicino al prodotto oggetto del riesame, ove disponibili. Non si è tenuto conto dei redditi e delle spese derivanti da attività di investimento.

(182)

Tutte e tre le società disponevano di informazioni finanziarie per il periodo dell’inchiesta di riesame. Tutte e tre le società inoltre erano redditizie nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha quindi calcolato una media ponderata di SGAV e profitti per determinare SGAV e profitti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo.

(183)

La media ponderata applicabile di SGAV e profitti è stata stabilita come percentuale del costo delle vendite rispettivamente al 16,5 % e al 21,6 %.

(184)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha sostenuto che i fertilizzanti azotati rappresentano un prodotto con caratteristiche fisiche e chimiche diverse dalla melamina, un uso finale diverso e clienti mirati. Sarebbe quindi opportuno utilizzare i dati finanziari di produttori di melamina in Turchia. Se tali dati non sono disponibili, la Commissione dovrebbe ricorrere ai dati relativi a SGAV e profitti dei richiedenti in quanto effettivi produttori di melamina. Infine, qualora insista nell’utilizzare le informazioni finanziarie delle società turche, la Commissione dovrebbe tenere conto solo delle SGAV e dei profitti di Tekfen, poiché le altre due società non disponevano di informazioni finanziarie sottoposte a audit.

(185)

La Commissione ha osservato che i fertilizzanti azotati prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca si potevano sicuramente considerare appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti. SGAV e profitti dei produttori dell’Unione non potevano essere utilizzati nel caso di specie considerando il diverso livello di sviluppo economico tra la RPC e l’Unione. Né la Commissione né la CCCMC infine potevano stabilire se le informazioni finanziarie di Ege Gübre e Bagfaş fossero o meno soggetto di audit. Poiché nella presente inchiesta la Commissione si è basata sulle informazioni finanziarie di società che non producevano effettivamente il prodotto oggetto del riesame, si è ritenuta più appropriata e rappresentativa una media ponderata dei tre produttori.

(186)

La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della CCCMC concernenti SGAV e profitti esenti da distorsioni.

(187)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno ribadito che la Commissione dovrebbe escludere Ege Gübre e Bagfaş dalla determinazione di SGAV e profitti, poiché non era chiaro se i rendiconti finanziari delle due società fossero oggetto di audit.

(188)

A tale proposito, la Commissione ha condotto ulteriori ricerche e ha potuto confermare che le informazioni finanziarie di entrambe le società, Ege Gübre (116) e Bagfaş (117), sono state sottoposte a audit nei periodi di riferimento per stabilire SGAV e profitti. L’argomentazione è quindi respinta.

3.2.2.4.   Calcolo del valore normale

(189)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(190)

Poiché la melamina è un prodotto di base che non presenta ulteriori tipi di prodotto, il valore normale è stato calcolato per un unico (tipo di) prodotto.

(191)

La Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In mancanza di una collaborazione significativa da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in previsione della scadenza in merito all’utilizzo di ciascun fattore necessario per la produzione di melamina utilizzando la tecnologia Eurotecnica.

(192)

Dal costo di produzione esente da distorsioni è stato dedotto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto adeguato al ribasso per la perdita di efficienza (cfr. considerando 175 e 176).

(193)

La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni, per ottenere un costo di produzione esente da distorsioni. I richiedenti hanno indicato le spese generali di produzione come costi fissi nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Il valore dei costi fissi è stato aggiornato in base alla risposta fornita dal rispettivo richiedente al questionario relativo al pregiudizio e adeguato al ribasso per tenere conto della differenza nel livello di sviluppo economico.

(194)

La Commissione ha aggiunto inoltre al costo di produzione esente da distorsioni le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, rispettivamente al 16,5 % e al 21,6 % (cfr. considerando da 180 a 183).

(195)

La Commissione ha riscontrato infine che nella RPC l’imposta sul valore aggiunto («IVA») applicata alle esportazioni di melamina (13 %) era rimborsata solo parzialmente (10 %). A causa della differenza tra l’IVA versata o dovuta e il rimborso, il costo sostenuto dai produttori della RPC per la produzione di melamina per l’esportazione risultava più elevato. La Commissione ha pertanto aggiunto un ulteriore 3 % al valore esente da distorsioni della melamina stabilito conformemente ai considerando da 191 a 194.

(196)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.3.   Prezzo all’esportazione

(197)

In assenza di una collaborazione significativa da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione per tutte le importazioni di melamina è stato determinato sulla base dei dati sulle importazioni di Eurostat, registrati a livello cif e adeguati a livello franco fabbrica detraendo i costi di nolo marittimo e assicurazione e i costi del trasporto interno nella RPC.

(198)

Il costo medio di nolo marittimo e assicurazione si basava sull’analisi delle statistiche sulle importazioni disponibili nel GTA (118). La Commissione ha stabilito il valore del nolo marittimo e dell’assicurazione come differenza tra il prezzo unitario all’importazione nell’Unione della melamina originaria della RPC (registrato a livello cif) e il prezzo unitario all’esportazione della melamina esportata dalla RPC nell’Unione (registrato a livello fob) nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(199)

Il costo del trasporto interno nella RPC era basato sulla relazione per paese relativa alla Cina di Doing Business (119)

3.2.4.   Confronto e margini di dumping

(200)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito, stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come indicato sopra. Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 40 %.

(201)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.   Rischio di persistenza del dumping

(202)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC e attrattiva del mercato dell’Unione.

3.3.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(203)

In assenza di collaborazione, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza (120). La capacità produttiva annuale è stata stimata sulla base della capacità produttiva nel 2020 e dei progetti di espansione della capacità in atto nel 2021 come indicato dai richiedenti (121). La Commissione inoltre ha individuato altri progetti di espansione della capacità (non inclusi nella relazione CEH) sulla base delle informazioni pubblicate da Eurotecnica (122). La capacità produttiva annuale già disponibile nel periodo dell’inchiesta di riesame, pari a [2 600 000 – 2 800 000] tonnellate dovrebbe pertanto aumentare a [3 000 000 – 3 200 000] tonnellate nei prossimi anni.

(204)

L’utilizzo degli impianti è stato stimato al livello del [40 – 45] % nel periodo dell’inchiesta di riesame e dovrebbe aumentare al [45 – 55] % fino al 2025 (123). Il volume di produzione quindi ammontava a [1 040 000 – 1 260 000] tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame e dovrebbe aumentare a [1 350 000 – 1 760 000] tonnellate fino al 2025.

(205)

La capacità inutilizzata nella RPC ammontava quindi a più di 1 500 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame e potrebbe oscillare tra 1 400 000 e 1 600 000 tonnellate nel prossimo futuro. Questa cifra è quasi quattro volte tanto il consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(206)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di una significativa capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere mobilitata per le esportazioni nell’Unione, con il forte rischio di un aumento delle esportazioni a prezzo di dumping.

3.3.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(207)

Per determinare l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha esaminato i prezzi all’esportazione nell’Unione rispetto ai prezzi all’esportazione nei mercati di paesi terzi, le dimensioni del mercato dell’Unione e le misure vigenti istituite da paesi terzi per chiudere i rispettivi mercati alla melamina cinese.

(208)

In assenza di una collaborazione significativa, la Commissione si è avvalsa delle statistiche GTA (124) per le esportazioni cinesi alla sottovoce SA 2933 61 (Melamina) per confrontare i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione con quelli praticati ai mercati terzi, nonché con il prezzo di vendita medio dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(209)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, i produttori cinesi hanno esportato 588 000 tonnellate di melamina, ossia quasi la metà della loro produzione stimata. I principali mercati terzi di esportazione sono stati India (14 %), Turchia (12 %), Russia (8 %), Brasile (8 %), Vietnam (6 %) e Thailandia (6 %).

(210)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame la media ponderata del prezzo all’esportazione cinese (a livello fob) verso l’Unione superava del 10 % la media ponderata del prezzo all’esportazione verso le sei principali destinazioni di esportazione indicate al considerando 209. Il prezzo delle esportazioni nell’Unione inoltre superava del 12 % il prezzo delle esportazioni verso l’India, il secondo maggiore mercato di esportazione (che segue l’Unione con una quota del 15 %).

(211)

La Commissione ha ulteriormente adeguato i prezzi delle esportazioni cinesi nei mercati terzi di cui al considerando 209 (a livello fob) al livello cif franco frontiera dell’Unione aggiungendo il costo medio di nolo marittimo e assicurazione dalla RPC verso l’Unione (cfr. considerando 198). Tali prezzi delle esportazioni nei paesi terzi erano inferiori del 27 % rispetto al prezzo di vendita medio dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. In caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi sarebbero incentivati a esportare nell’Unione a prezzi superiori a quelli praticati ai clienti nei paesi terzi, ma comunque inferiori al prezzo di vendita dei produttori dell’Unione, esercitando pertanto un’ulteriore pressione sui prezzi nell’Unione.

(212)

Il consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame inoltre ammontava a circa 430 000 tonnellate, corrispondenti al [35 – 40] % della produzione stimata di melamina nella RPC.

(213)

Le importazioni originarie della RPC detenevano una quota di mercato significativa sul mercato dell’Unione nella seconda metà del periodo in esame. La quota di mercato è aumentata nel 2021 (6,4 %) e in particolare nel periodo dell’inchiesta di riesame (14,9 %). Questa evoluzione, correlata con l’impennata del prezzo della melamina sul mercato dell’Unione, dimostra che la combinazione delle dimensioni del mercato dell’Unione e dei relativi prezzi attrae un afflusso di melamina cinese, le cui esportazioni sono risultate a prezzi di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(214)

Due mercati di paesi terzi, ossia gli USA e l’Unione economica eurasiatica («UEE»), infine hanno mantenuto in essere misure di difesa commerciale che chiudono in tutto o in parte i rispettivi mercati alle importazioni dalla RPC. Gli USA hanno istituito misure antidumping e compensative sulle importazioni di melamina originaria della RPC nel 2015, prorogandone l’applicazione di altri cinque anni nel 2021 (125). Le esportazioni cinesi di melamina negli USA sono soggette a un dazio antidumping su scala nazionale del 363,31 % e a un dazio antisovvenzioni residuo del 154,58 %. Nell’aprile 2022, l’UEE ha istituito dazi antidumping definitivi sulla melamina originaria della Cina compresi tra il 15,22 % e il 19,08 % (126).

(215)

Gli USA e la Russia (in quanto maggiore membro dell’UEE) nel 2020 rappresentavano rispettivamente il [3-5] % del consumo mondiale di melamina (127). Considerando il livello elevato delle misure, i produttori cinesi di melamina hanno cessato quasi completamente le esportazioni negli USA; nel periodo dell’inchiesta di riesame le esportazioni sono ammontate solo a 80 tonnellate e negli anni precedenti del periodo in esame anche a meno di 50 tonnellate. In seguito all’istituzione delle misure da parte dell’UEE, il volume mensile medio di esportazioni cinesi di melamina nella regione è sceso da 3 900 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame (3 360 tonnellate nel 2021, 2 200 tonnellate nel 2020, 2 950 tonnellate nel 2019) a circa 230 tonnellate nel secondo semestre del 2022.

(216)

Come dimostrato ai considerando 214 e 215, gli strumenti di difesa commerciale hanno avuto un effetto deterrente sulle esportazioni cinesi di melamina verso gli USA e la Russia. È probabile che i produttori cinesi tentino di compensare la perdita dei due mercati di esportazione cercando nuove opportunità di esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure oggetto del riesame.

(217)

La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell’Unione attirerebbe maggiori volumi di importazioni oggetto di dumping di melamina originaria della RPC per i motivi seguenti:

i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione erano superiori ai prezzi delle esportazioni verso paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame;

se le esportazioni verso paesi terzi fossero riorientate verso l’Unione, i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di applicare prezzi superiori pur restando al di sotto dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione, creando così un’ulteriore pressione sui prezzi;

il mercato dell’Unione è interessante in termini di dimensioni, assorbendo all’incirca il [35 – 40] % della produzione cinese di melamina e rappresentando la principale destinazione delle esportazioni nel periodo dell’inchiesta di riesame;

i produttori cinesi sono alla ricerca di opportunità alternative di esportazione in seguito alla chiusura di due mercati di esportazioni dopo che gli USA e l’UEE hanno introdotto misure di difesa commerciale sulle importazioni di melamina originaria della RPC.

(218)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno rilevato che la constatazione che i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione fossero superiori rispetto ai prezzi praticati a paesi terzi era di fatto corretta, ma non specifica per le esportazioni di melamina. Le due parti hanno sostenuto che i prezzi superiori delle esportazioni nell’Unione rispecchiavano i prezzi di vendita generalmente superiori nell’Unione a causa dei maggiori costi di produzione derivanti dai costi della manodopera, dell’energia e ambientali. Lo sviluppo economico inferiore dei paesi terzi inoltre non consentirebbe un prezzo all’esportazione più elevato.

(219)

La Commissione ha osservato che, qualunque fosse il motivo del prezzo più elevato delle esportazioni nell’Unione, restava il fatto che i produttori cinesi di melamina erano in grado di applicare un prezzo superiore sul mercato dell’Unione rispetto ad altri importanti mercati di esportazione, ottenendo così una maggiore redditività delle vendite. La Commissione ha concluso che le parti non hanno presentato argomentazioni che confuterebbero la sua constatazione che i prezzi più elevati delle esportazioni cinesi verso l’Unione erano un indicatore dell’attrattiva del mercato dell’Unione. Le osservazioni delle parti in effetti hanno confermato le risultanze della Commissione a tale proposito.

(220)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato inoltre che i produttori cinesi di melamina non erano interessati a riorientare le loro esportazioni dai paesi terzi verso l’Unione. Secondo le parti. nel corso degli anni i produttori cinesi hanno sviluppato solidi mercati di esportazione in una serie di paesi terzi e non abbandonerebbero i clienti esistenti in tali mercati, tra l’altro ai fini della diversificazione del rischio. Anche se alcune delle esportazioni fossero riorientate verso l’Unione, i produttori non sarebbero motivati a diminuire i prezzi delle esportazioni nell’Unione.

(221)

La Commissione ha osservato che le parti non hanno fornito elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni. A suo parere, puntare a un mercato caratterizzato da prezzi più elevati sarebbe una decisione commerciale valida. I produttori cinesi sarebbero effettivamente in grado di aumentare i loro prezzi all’esportazione (rispetto ai prezzi applicati a paesi terzi) pur mantenendoli al di sotto dei prezzi praticati nell’Unione, acquisendo in tal modo un vantaggio competitivo. La Commissione ha respinto l’argomentazione.

(222)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno inoltre confermato che per i produttori cinesi di melamina il mercato dell’Unione era interessante in termini di dimensioni.

(223)

La parti infine non erano d’accordo sul fatto che la chiusura dei mercati degli USA e dell’UEE/Russia in seguito all’istituzione di misure antidumping nelle rispettive giurisdizioni determinerebbe un aumento delle esportazioni verso l’Unione. Le parti hanno osservato che dopo l’adozione delle misure da parte degli USA nel 2015 i volumi delle esportazioni cinesi nell’Unione si sono mantenuti piuttosto bassi.

(224)

La Commissione ha rilevato che al momento dell’introduzione delle misure negli USA il mercato dell’Unione era già protetto dal prezzo minimo all’importazione e/o dal dazio residuo fisso. I prezzi internazionali della melamina vigenti in quel periodo (128) inoltre non offrivano ai produttori cinesi un’opportunità di penetrare nel mercato dell’Unione per compensare la perdita del mercato statunitense. Non appena il prezzo della melamina a livello internazionale è aumentato ben al di sopra del prezzo minimo all’importazione (2021 e periodo dell’inchiesta di riesame), le esportazioni cinesi di melamina verso l’Unione hanno registrato un’impennata. Il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame simulano efficacemente una situazione di assenza di misure antidumping sulle importazioni di melamina originaria della RPC per i tre principali produttori esportatori soggetti al prezzo minimo all’importazione.

(225)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione delle misure negli USA non ha determinato un aumento immediato delle esportazioni verso l’Unione a causa del prezzo basso della melamina a livello internazionale in tale periodo, che ha reso possibile la protezione del mercato dell’Unione tramite il prezzo minimo all’importazione e/o il dazio residuale fisso. La Commissione ha quindi confermato le sue risultanze in merito all’attrattiva del mercato dell’Unione in seguito alla chiusura dei mercati degli USA e dell’UEE/Russia.

3.3.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(226)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame come stabilito al considerando 201 e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato ai considerando da 202 a 217, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(227)

Sulla base delle informazioni disponibili nella domanda, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato dai tre richiedenti e altri due produttori. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli altri due produttori dell’Unione, BASF AG, Ludwigshafen/Germania e S.C. Azomures SA, Targu Mures/Romania, non si sono manifestati.

(228)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a 382 186 tonnellate. La cifra è stata calcolata sulla base delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e della risposta al questionario sui macroindicatori fornita dai richiedenti.

(229)

Come indicato al considerando 24, per determinare l’eventuale persistenza del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. I produttori dell’Unione selezionati nel campione rappresentavano all’incirca l’82 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile. I tre produttori inclusi nel campione sono i richiedenti.

4.2.   Consumo dell’Unione

(230)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati dei richiedenti concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, parzialmente sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate nella banca dati Comext (Eurostat).

(231)

Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (tonnellate)

 

2019

2020

2021

PIR

Consumo totale dell’Unione

390 729

364 168

427 309

432 773

Indice (2019 = 100)

100

93

109

111

Fonte: Eurostat, richiedenti.

(232)

Dal riesame è emerso che nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 %. Il consumo dell’Unione ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19 nel 2020, ma si è nettamente ripreso nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(233)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dal paese interessato sulla base delle statistiche di Eurostat, come debitamente spiegato al considerando 229. La quota di mercato cinese è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

(234)

Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2019

2020

2021

PIR

Volume delle importazioni dalla RPC (tonnellate)

6 704

1 222

27 270

64 673

Indice (2019 = 100)

100

18

407

965

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)

1,7

0,3

6,4

14,9

Indice (2019 = 100)

100

20

372

871

Fonte: Eurostat.

(235)

Il calo significativo, pari all’82 %, del volume delle importazioni dalla Cina dal 2019 al 2020 si può spiegare con le interruzioni della produzione in Cina in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 e il netto calo del consumo dell’Unione. Il volume delle importazioni cinesi si è ripreso in misura esponenziale nel 2021, con quantitativi superiori al quadruplo dei quantitativi importati nel 2019. Il volume delle importazioni ha registrato nuovamente un aumento significativo nel periodo dell’inchiesta di riesame, con quantitativi superiori al doppio dei quantitativi importati nel 2021.

(236)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato che l’aumento delle importazioni cinesi nell’Unione era dovuto a carenze nell’offerta al livello dell’industria dell’Unione, combinate con la forte domanda degli utilizzatori dopo la pandemia di COVID-19, ossia nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché l’industria dell’Unione non era in grado di soddisfare tale domanda, gli utilizzatori hanno dovuto ricorrere alle importazioni dalla Cina. Xinjiang XLX ha aggiunto che nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione erano aumentati notevolmente e che pertanto gli utilizzatori avevano dovuto cercare fonti di approvvigionamento alternative.

(237)

La Commissione ha osservato che le capacità inutilizzate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ammontavano almeno a 80 000 tonnellate per ciascun anno del periodo in esame (cfr. tabella 6) superando chiaramente il volume totale delle importazioni cinesi nell’Unione (cfr. tabella 3). Ne consegue che l’industria dell’Unione era certamente in grado di sostituire le importazioni totali osservate dalla Cina e successivamente di soddisfare nella stessa misura la domanda sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame. Per quanto riguarda i prezzi applicati dall’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che gli aumenti di prezzo applicati dall’industria dell’Unione erano perfettamente in linea con i segnali di mercato in un contesto di forte domanda e notevoli aumenti dei costi osservati nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi

4.3.2.1.   Prezzi

(238)

La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche di Eurostat.

(239)

La media ponderata del prezzo delle importazioni dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2019

2020

2021

PIR

Cina

1 155

958

1 627

2 224

Indice (2019 = 100)

100

83

141

193

Fonte Eurostat.

(240)

I prezzi medi delle importazioni di melamina dalla Cina sono aumentati del 93 % durante il periodo in esame, a dimostrazione del fatto che i produttori cinesi in parte hanno seguito la tendenza generalmente positiva dei prezzi sul mercato dell’Unione, come evidenziato dalla tabella 8.

4.3.2.2.   Undercutting dei prezzi

(241)

Dato che i prezzi all’esportazione dell’unico produttore esportatore che ha collaborato non si potevano considerare rappresentativi, in quanto i quantitativi esportati rappresentavano meno del 3 % delle esportazioni totali dalla Cina nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. considerando 27), la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi confrontando a) la media statistica ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come spiegato al considerando 196, stabilita su base cif, con opportuni adeguamenti per tenere conto dell’aliquota convenzionale dei dazi doganali, del dazio antidumping (129) e dei costi successivi all’importazione; e b) la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai tre produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica. Il margine di undercutting così calcolato ammontava al 12,6 %.

4.4.   Volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi

(242)

La Commissione ha stabilito i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. la sezione 4.3.1).

(243)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2019

2020

2021

PIR

Qatar

Volume delle importazioni (in tonnellate)

33 941

26 256

35 622

31 725

 

Indice (2019 = 100)

100

77

105

93

 

Quota di mercato (%)

8,7

7,2

8,3

7,3

 

Indice (2019 = 100)

100

83

96

84

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 011

824

1 548

2 479

 

Indice (2019 = 100)

100

81

153

245

Trinidad e Tobago

Volume delle importazioni (in tonnellate)

13 719

8 370

14 112

12 507

 

Indice (2019 = 100)

100

61

103

91

 

Quota di mercato (%)

3,5

2,3

3,3

3,0

 

Indice (2019 = 100)

100

65

94

84

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 091

850

1 572

2 485

 

Indice (2019 = 100)

100

78

144

227

Giappone

Volume delle importazioni (in tonnellate)

13 699

9 195

9 499

7 576

 

Indice (2019 = 100)

100

67

69

55

 

Quota di mercato (%)

3,5

2,5

2,2

1,8

 

Indice (2019 = 100)

100

72

63

50

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 076

912

1 295

2 046

 

Indice (2019 = 100)

100

85

120

190

Altri paesi terzi

Volume delle importazioni (in tonnellate)

37 825

28 238

22 673

21 480

 

Indice (2019 = 100)

100

75

60

57

 

Quota di mercato (%)

9,7

7,8

5,3

5,0

 

Indice (2019 = 100)

100

80

55

51

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

940

816

1 671

2 447

 

Indice (2019 = 100)

100

87

178

260

Importazioni totali esclusa la Cina

Volume delle importazioni (in tonnellate)

99 183

72 059

81 907

73 288

 

Indice (2019 = 100)

100

73

83

74

 

Quota di mercato (%)

25,4

19,8

19,2

17,0

 

Indice (2019 = 100)

100

78

76

67

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 004

835

1 557

2 427

 

Indice (2019 = 100)

100

83

155

242

Fonte: Eurostat.

(244)

Le principali fonti di importazioni al di fuori della Cina comprendevano Qatar, Trinidad e Tobago e Giappone. Le importazioni da ciascuno di questi paesi sono diminuite durante il periodo in esame, almeno del 7 % e fino al 45 %, mentre le importazioni totali da paesi terzi, esclusa la Cina, sono diminuite del 26 %.

(245)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi medi delle importazioni dai due paesi diversi dalla Cina, ciascuno con una quota di mercato superiore al 2 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia Qatar (7,3 %) e Trinidad e Tobago (3 %), superavano di 200 EUR per tonnellata i prezzi medi delle importazioni dalla RPC.

(246)

Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato che dalla tabella di cui sopra risulta che la Commissione non aveva valutato il ruolo delle importazioni di melamina dalla Russia nell’Unione. Le importazioni dalla Russia sono state significative fino alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata, e successivamente, secondo quanto affermato da Xinjiang XLX e dalla CCCMC, le importazioni russe sono state sostituite dalle importazioni dalla Cina, un fattore che spiegherebbe anche l’aumento delle importazioni cinesi da quel momento.

(247)

La Commissione ha espresso disaccordo. Le importazioni dalla Russia sono state sicuramente valutate singolarmente nell’ambito delle importazioni effettuate da «altri paesi terzi» (cfr. la tabella 5). Le importazioni dalla Russia tuttavia non sono indicate singolarmente nella tabella di cui sopra poiché Qatar, Trinidad e Tobago e Giappone erano i tre paesi esportatori con i massimi volumi di esportazioni nell’Unione al di fuori del paese interessato durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Russia deteneva una quota di mercato dell’1,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame e nel 2020 ha raggiunto una quota di mercato del 4,3 %, il suo livello massimo nel periodo in esame. La perdita di mercato della Russia dopo tale picco (meno 2,9 punti percentuali) è stata pertanto superata dall’aumento della quota di mercato della Cina (più 14,6 punti percentuali). L’affermazione che la perdita di mercato delle importazioni russe abbia contribuito in misura significativa all’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi è stata quindi respinta.

(248)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno osservato che i prezzi medi delle importazioni cinesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano a livelli superiori ai prezzi corrispondenti delle importazioni dal Giappone e dalla Russia e che tutti i paesi esportatori hanno seguito ampiamente la tendenza al rialzo dei prezzi nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(249)

La Commissione ha convenuto che secondo i dati Eurostat i prezzi medi delle importazioni dal Giappone e dalla Russia di fatto erano inferiori ai prezzi medi delle importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame. La relativa quota di mercato combinata del 3,2 % tuttavia era molto inferiore a quella delle importazioni dalla Cina. La Commissione ha osservato inoltre che le parti in questione non hanno presentato contestazioni in relazione a questi dati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(250)

Sulla base di questo precede, ossia l’andamento dei volumi delle importazioni dai paesi terzi e i prezzi delle importazioni dalle principali fonti diverse dalla Cina, la Commissione ha concluso che le importazioni da paesi terzi non esercitavano un effetto pregiudizievole sull’industria dell’Unione.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(251)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(252)

Ai fini della valutazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella risposta al questionario dei richiedenti, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione, e delle statistiche Eurostat. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(253)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(254)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi di vendita unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(255)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2019

2020

2021

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

403 513

401 780

396 575

382 187

Indice (2019 = 100)

100

100

98

95

Capacità produttiva (in tonnellate)

480 383

480 578

477 621

472 494

Indice (2019 = 100)

100

100

99

98

Utilizzo degli impianti (%)

84,0

83,6

83,0

80,9

Indice (2019 = 100)

100

100

99

96

Fonte: richiedenti.

(256)

Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 5 %. Sempre nel periodo in esame la capacità produttiva dell’Unione si è mantenuta pressoché stabile, con un lieve calo del 2 %. Di conseguenza l’utilizzo degli impianti è diminuito del 4 %.

4.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(257)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2019

2020

2021

PIR

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione – acquirenti indipendenti

284 842

290 888

318 133

294 513

Indice (2019 = 100)

100

102

112

103

Quota di mercato (%)

72,9

79,9

74,5

68,1

Indice (2019 = 100)

100

110

102

93

Fonte: Eurostat, richiedenti.

(258)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato del 12 % dal 2019 al 2021, ma è sceso di 9 punti percentuali tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame, fino al 3 % sopra il livello del 2019.

(259)

Dal 2019 al 2020, l’industria dell’Unione ha potuto aumentare del 10 % la propria quota di mercato, colmando il vuoto lasciato dai minori quantitativi importati dalla Cina in seguito alla pandemia di COVID-19 (cfr. considerando 234 e tabella 3). Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha perso una quota di mercato consistente, vicina a 12 punti percentuali, e rispetto al 2019 l’industria dell’Unione ha perso 4,8 punti percentuali di quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.5.4.   Crescita

(260)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 % (cfr. tabella 2), mentre il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato dell’8 % (cfr. tabella 7). L’industria dell’Unione quindi è cresciuta in termini assoluti, ma ha subito una contrazione in termini relativi. In altre parole, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare della crescita del mercato nella stessa misura delle importazioni dalla Cina.

4.5.5.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(261)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione

 

2019

2020

2021

PIR

MEDIA ponderata dei prezzi di vendita unitari nell’Unione

1 149

928

1 863

2 811

MEDIA ponderata dei prezzi di vendita unitari nell’Unione (Indice 2019 = 100)

100

81

162

245

Costo unitario di produzione

980

906

1 611

2 250

Costo unitario di produzione (Indice 2019 = 100)

100

92

164

230

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(262)

Dopo un calo dell’8 % dal 2019 al 2020, il costo unitario di produzione è aumentato in misura esponenziale a un livello che nel periodo dell’inchiesta di riesame superava del 130 % il livello del 2019. Questo drastico aumento del costo di produzione è stato provocato dal forte rialzo dei prezzi del gas a partire dal 2021.

(263)

I prezzi di vendita hanno seguito un andamento analogo. Dal 2019 al 2020 i prezzi di vendita unitari sono scesi del 19 %, in seguito alla crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19. Dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia i prezzi di vendita unitari si sono triplicati.

4.5.6.   Occupazione e produttività

(264)

Nel periodo in esame l’occupazione, la produttività e il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2019

2020

2021

PIR

Numero di dipendenti

647

632

642

641

Indice (2019 = 100)

100

98

99

99

Produttività del lavoro (tonnellate/dipendente)

515

524

508

498

Indice (2019 = 100)

100

102

99

97

Costo medio del lavoro per dipendente

71 772

73 491

77 431

76 913

Costo medio del lavoro per dipendente (Indice 2019 = 100)

100

102

108

107

Fonte: richiedenti, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(265)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 7 %. Sempre nel periodo in esame il numero di dipendenti e la produttività del lavoro si sono mantenuti stabili. L’industria dell’Unione occupava circa 650 addetti nel periodo in esame, con una produzione per dipendente di circa 500 tonnellate.

4.5.7.   Scorte

(266)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2019

2020

2021

PIR

Scorte finali

20 615

12 151

5 372

24 530

Indice (2019 = 100)

100

59

26

119

Scorte finali in percentuale della produzione

5,2

3,1

1,4

6,3

Indice (2019 = 100)

100

59

26

121

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(267)

Nel periodo in esame il livello delle scorte è variato in misura significativa. Nel periodo dell’inchiesta di riesame superava del 19 % il livello del 2019. Si tratta di un ulteriore indicatore del fatto che verso la fine del periodo in esame l’industria dell’Unione ha incontrato crescenti difficoltà a vendere la propria produzione, a fronte dell’aumento significativo delle importazioni dalla Cina.

4.5.8.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(268)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2019

2020

2021

PIR

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (%)

8,0

-4,1

12,3

17,3

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (Indice 2019 = 100)

100

-51

154

216

Flusso di cassa

46 403 891

12 158 042

95 868 270

118 352 455

Flusso di cassa (Indice 2019 = 100)

100

26

207

255

Investimenti

42 800 119

25 704 881

32 880 347

33 110 890

Investimenti (Indice 2019 = 100)

100

60

77

77

Utile sul capitale investito (%)

14,5

-10,2

46,2

88,4

Utile sul capitale investito (Indice 2019 = 100)

100

-70

319

610

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(269)

La Commissione ha stabilito i profitti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite di melamina ad acquirenti indipendenti dell’Unione, in percentuale del fatturato delle vendite sottostanti. La redditività così stabilita è aumentata dall’8 % nel 2019 al 17,3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel 2020, a causa della crisi economica provocata dalla pandemia di COVID-19 l’industria dell’Unione ha subito pesanti perdite, ma in seguito si è ripresa rapidamente e nettamente.

(270)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame l’andamento del flusso di cassa è stato positivo, con un aumento del 155 % del flusso di cassa generato dalle proprie attività durante il periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2019.

(271)

Nel periodo in esame il livello degli investimenti dell’industria dell’Unione ha registrato un andamento decrescente (-13 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame). Come riscontrato con riferimento all’utilizzo degli impianti (tabella 6), l’industria dell’Unione non ha una necessità immediata di investire in nuova capacità produttiva.

(272)

L’utile sul capitale investito, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha registrato un andamento analogo a quello dei tassi di redditività esaminati.

(273)

I produttori dell’Unione inclusi nel campione non hanno segnalato difficoltà nella capacità di ottenere capitale. Come risulta dalla tabella 11, il flusso di cassa disponibile ha superato gli investimenti effettuati finora, con l’unica eccezione rappresentata dall’esercizio 2020.

4.5.9.   Conclusioni sulla situazione dell’industria dell’Unione

(274)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato in un contesto di crescita del consumo. L’industria dell’Unione tuttavia ha perso consistenti quote di mercato a vantaggio della RPC nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, e di conseguenza alla fine del periodo in esame la sua quota di mercato era scesa di quasi 5 punti percentuali rispetto all’inizio dello stesso periodo. In effetti alla luce delle condizioni straordinariamente favorevoli sul mercato dell’Unione, grazie all’effetto di recupero dopo il rallentamento della domanda dovuto alla pandemia di COVID-19 nel 2020, i prezzi nell’Unione erano notevolmente superiori ai prezzi minimi all’importazione ai quali sono soggetti i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale. Questo ha comportato un immediato ritorno a volumi elevati di importazioni da tali produttori esportatori. Queste importazioni sono effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(275)

L’industria dell’Unione quindi ha perso notevoli quote di mercato a vantaggio della Cina, ma i suoi indicatori finanziari non hanno risentito di questa impennata delle importazioni cinesi in quanto è stato ancora possibile prezzi eccezionalmente buoni nel 2021 e nel primo semestre del 2022. I profitti dell’industria dell’Unione si sono mantenuti a livelli positivi, raggiungendo un picco nel periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che i produttori dell’Unione erano in grado di trasferire gli aumenti dei costi nei prezzi di vendita. In tali circostanze le misure in vigore hanno fornito un livello minimo quando i prezzi erano ancora inferiori (nel 2019 e 2020) garantendo così condizioni di parità sul mercato della melamina dell’Unione. Quando i prezzi successivamente hanno raggiunto livelli elevati senza precedenti, non osservati dall’inchiesta iniziale, l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato significative ma ha continuato a godere di buoni profitti. In effetti, in particolare quando i prezzi erano in forte rialzo, le misure non hanno escluso dal mercato dell’Unione i produttori cinesi, che quindi hanno continuato ad essere presenti e a beneficiare della crescita del consumo.

(276)

Nel complesso, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio, quali produzione, vendite, occupazione, redditività e flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo e/o di livello soddisfacente. Alcuni indicatori tuttavia evidenziano una situazione meno favorevole dell’industria dell’Unione. In particolare l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato a vantaggio delle importazioni cinesi. Analogamente, la produzione totale e i tassi di utilizzo degli impianti sono diminuiti nel periodo in esame, mentre i livelli delle scorte sono aumentati.

(277)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo in esame, nel complesso l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(278)

Essendo giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. considerando 276), la Commissione ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato inizialmente dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(279)

A tale proposito, la Commissione si è basata sulle informazioni rese disponibili dalle parti che hanno collaborato e su eventuali altre informazioni contenute nel fascicolo relative alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata in Cina, per esaminare l’attrattiva del mercato dell’Unione e la probabile incidenza delle importazioni dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(280)

Come concluso ai considerando 204 e 205, le capacità inutilizzate della Cina sono significative e rappresentano circa il quadruplo del consumo annuale dell’Unione. Come concluso inoltre al considerando 216, il mercato dell’Unione è interessante per i produttori cinesi alla luce dei suoi prezzi e delle sue dimensioni. Su questa base, è molto probabile che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni cinesi nell’Unione.

(281)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato che la Commissione non ha analizzato la probabile portata di un eventuale aumento delle esportazioni cinesi nell’Unione, né il probabile arco temporale nel quale tale aumento si verificherebbe, benché entrambi i fattori abbiano un’incidenza diretta sull’entità di un eventuale pregiudizio conseguente.

(282)

La Commissione ha ricordato che a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, non è necessario stabilire l’entità del pregiudizio persistente o ricorrente. È sufficiente stabilire che su tali basi esiste il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio.

(283)

La CCCMC ha aggiunto che la Commissione non ha considerato le osservazioni presentate in precedenza dalla stessa CCCMC, incentrate sull’assenza di probabilità che i produttori cinesi siano in grado di sfruttare rapidamente o agevolmente la capacità produttiva nuova o aumentata e di cominciare a esportare nel mercato dell’Unione. La CCCMC ha fatto riferimento anche alle sue osservazioni in merito al rischio di reiterazione del dumping, che a suo parere smentirebbero anch’esse le preoccupazioni concernenti l’afflusso di nuove importazioni dalla Cina dovuto al loro riorientamento da altri mercati di esportazione esistenti o alla chiusura di altri mercati a causa dell’istituzione di misure antidumping.

(284)

La Commissione ha chiarito di avere esaminato tutte le osservazioni presentate. Le osservazioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e reiterazione del pregiudizio sono state affrontate nella sezione 3.3. e valevano mutatis mutandis per la reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalla CCCMC all’atto dell’apertura, la Commissione fa riferimento alle confutazioni di cui al considerando 22.

(285)

Ciononostante la Commissione ha confermato che il totale delle capacità inutilizzate in Cina di cui ai considerando da 202 a 204 è di entità tale da rendere probabile la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

(286)

Per quanto concerne l’argomentazione della CCCMC intesa a smentire le preoccupazioni in merito all’afflusso di nuove importazioni dalla Cina, la Commissione ha fatto riferimento alla sua confutazione di cui alla sezione 3.3., considerando 220.

(287)

La Commissione ha analizzato i probabili effetti di un tale aumento delle importazioni esaminando i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda la Cina, il livello dei prezzi delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame fosse una base ragionevole, poiché le importazioni cinesi detenevano una quota di mercato significativa del 14,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Su questa base, e come spiegato al considerando 240, la Commissione ha calcolato un undercutting significativo dei prezzi dell’industria dell’Unione, pari al 12,6 %. Tale undercutting sarebbe anche superiore, fino al 15,6 %, in assenza del dazio antidumping applicabile al prezzo all’esportazione.

(288)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sul livello di undercutting calcolato per il periodo in esame per giustificare il rischio della reiterazione del pregiudizio, poiché dal 2021 i prezzi dell’industria dell’Unione erano eccezionalmente elevati, per cui anche l’undercutting risultava superiore rispetto a una situazione che non presentava un livello di prezzi così elevato.

(289)

La Commissione ha ricordato che il concetto di undercutting, utilizzato costantemente nelle inchieste antidumping a norma del regolamento di base, è di natura oggettiva e implica un semplice confronto tra i prezzi effettivi dell’industria dell’Unione e i prezzi all’esportazione del paese interessato, debitamente adeguati ove opportuno. L’affermazione di Xinjiang XLX inoltre non era nemmeno ulteriormente comprovata né quantificata, e pertanto è stata respinta.

(290)

Per quanto riguarda il volume e i prezzi delle importazioni dalla Cina, la Commissione ha osservato altresì che secondo i dati statistici più recenti di Eurostat, i volumi delle importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare fortemente, mentre i relativi prezzi hanno cominciato a scendere in misura significativa (130). Nei nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame, ossia dal 1o luglio 2022 al 31 marzo 2023, i volumi delle esportazioni cinesi nell’Unione hanno raggiunto un livello di 93 345 tonnellate, che estrapolato sui 12 mesi è superiore del 92,4 % rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame (131), a un prezzo medio di 1 585 EUR, inferiore del 28,8 % rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame.

(291)

La Commissione inoltre ha analizzato anche l’andamento delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina nello stesso periodo. Nei nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni da paesi diversi dalla Cina sono ammontate a 61 668 tonnellate, che estrapolate su 12 mesi corrispondono a un aumento del 12,2 % rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame (132). I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi sono scesi del 20,4 %, a 1 931 EUR/tonnellata, rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame, comunque notevolmente superiori al prezzo medio cinese.

(292)

Nei nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame quindi le importazioni dalla RPC sono fortemente aumentate e i relativi prezzi sono scesi notevolmente, in misura molto maggiore rispetto alle importazioni da paesi terzi.

(293)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX ha affermato che l’analisi della Commissione sui fattori successivi al periodo in esame era carente, in quanto non ha tenuto conto dell’impatto della persistente crisi energetica nell’Unione e degli effetti sul mercato della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata.

(294)

La Commissione ha ricordato che in primo luogo non è obbligata a effettuare un’analisi dei fattori di pregiudizio che si presentano dopo il periodo in esame. Nella presente inchiesta ha scelto di farlo per quanto riguarda i volumi e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, al fine di integrare le conclusioni tratte nell’analisi di tutti i fattori di pregiudizio pertinenti nel periodo in esame. La Commissione ha comunque osservato che le fonti energetiche sono prodotti di base scambiati ai livelli di prezzo del mercato mondiale. I prezzi dell’energia, nella misura in cui i produttori di melamina paghino prezzi di mercato esenti da distorsioni applicati a livello mondiale, quindi inciderebbero ugualmente su tali produttori a livello mondiale.

(295)

Il 23 maggio 2023 i richiedenti hanno fornito delle precisazioni concernenti l’andamento degli indicatori di pregiudizio dopo il periodo dell’inchiesta di riesame (133). I dati forniti hanno evidenziato l’immediato impatto negativo notevole esercitato sulla situazione dell’industria dell’Unione dall’ulteriore forte aumento delle importazioni dalla RPC e della relativa quota di mercato, a prezzi in rapido calo. Dai dati è emerso in particolare che tale situazione ha comportato un calo molto pronunciato dei volumi di vendita e una forte diminuzione dei prezzi, con la conseguente perdita di quote di mercato e di redditività dell’industria dell’Unione.

(296)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un ulteriore aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Introduzione

(297)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, in particolare quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(298)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(299)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

6.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(300)

Come concluso al considerando 276, l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Come concluso al considerando 295, l’industria dell’Unione tuttavia non potrebbe far fronte alla revoca delle misure, che probabilmente comporterebbe un forte aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. L’abrogazione delle misure quindi metterebbe a rischio la sostenibilità finanziaria a lungo termine dell’industria. Il mantenimento delle misure è pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione.

6.3.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(301)

Tutti gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti sono stati informati dell’apertura del riesame.

(302)

Un importatore indipendente in Italia ha compilato il modulo di campionamento, ma non ha fornito una risposta completa al questionario.

(303)

Tre utilizzatori hanno risposto al questionario. Gli acquisti complessivi di questi utilizzatori, compresi gli acquisti dai produttori dell’Unione, le importazioni dalla Cina e le importazioni da altri paesi, rappresentavano soltanto il 3 % circa del consumo totale. Solo uno degli utilizzatori interessati ha acquistato melamina dalla Cina e nel periodo dell’inchiesta di riesame tali importazioni rappresentavano solo l’1 % - 4 % (indicazione di un intervallo di valori per motivi di riservatezza) delle importazioni totali dell’Unione dalla RPC. Sulla base di questi volumi di acquisto, la collaborazione degli utilizzatori non ha potuto essere considerata rappresentativa di tutti gli utilizzatori.

(304)

Le loro risposte sono state comunque analizzate. Nella risposta dell’utilizzatore che acquistava anche piccoli volumi dalla Cina non erano forniti i dati essenziali necessari, come i prezzi di acquisto dalla Cina, i prezzi di vendita dei prodotti contenenti melamina e i nomi degli acquirenti. Non è stato pertanto possibile trarre conclusioni significative, oltre al fatto che la società realizzava profitti molto buoni e i suoi acquisti di melamina, dall’Unione (il grosso) e da altri paesi, rappresentavano solo una parte trascurabile dei suoi costi delle materie prime (< 5 %). Le risposte al questionario degli altri due utilizzatori non hanno potuto essere oggetto di un’analisi significativa, poiché hanno presentato solo le tabelle richieste, senza rispondere ad altre domande.

(305)

Uno di questi utilizzatori ha esortato a non prorogare le misure antidumping, perché le capacità produttive dell’Unione erano limitate e i livelli attuali dei prezzi della melamina stavano mettendo a rischio l’industria del truciolato, per cui le importazioni potevano stabilizzare la situazione dei prezzi e garantire le forniture. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Le misure in vigore non sono tali da precludere le importazioni dalla Cina, come dimostrato dalla quota di mercato detenuta dalla Cina nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(306)

La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure.

6.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(307)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento di misure sulle importazioni di melamina originaria della Cina.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(308)

Alla luce delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di persistenza del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili alla melamina originaria della Repubblica popolare cinese.

(309)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei prezzi minimi all’importazione individuali. Le società soggette a prezzi minimi all’importazione devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(310)

Benché la presentazione di detta fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare i prezzi minimi all’importazione, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dei prezzi minimi all’importazione sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(311)

Qualora il volume delle esportazioni di una delle società che fruiscono del prezzo minimo all’importazione dovesse aumentare sensibilmente dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i prezzi minimi all’importazione e la conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(312)

I prezzi minimi all’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(313)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (134). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(314)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(315)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (135), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(316)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Prezzo minimo all’importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Dazio (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Codice addizionale TARIC

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd

1 153

 

A 986

Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd

1 153

 

A 987

Henan Junhua Development Company Ltd

1 153

 

A 988

Tutte le altre società

415

A 999

3.   Per i produttori menzionati singolarmente, l’importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest’ultimo prezzo è inferiore al prezzo minimo all’importazione. Per questi produttori menzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione.

4.   L’applicazione del prezzo minimo all’importazione specificato per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto dichiara che il (volume) di melamina esportato nell’Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

5.   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (136), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

6.   Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 del Consiglio, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 170 dell’1.7.2017, pag. 62).

(4)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 396 del 30.9.2021, pag. 12).

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 252 dell’1.7.2022, pag. 6).

(6)  Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles Ltd/Consiglio dell’Unione europea, T-67/14, ECLI: EU:T:2017:481, punto 98.

(7)  Cfr.il punto 103 e la figura 1 della domanda di riesame in previsione della scadenza.

(8)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2609

(9)  Cfr. la nota 2.

(10)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(11)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6 e 7.

(12)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(13)  Disponibile all’indirizzo: www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml (consultato il 2 maggio 2022).

(14)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21.

(15)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74.

(16)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120 e 121.

(17)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 122 a 135.

(18)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167 e 168.

(19)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169 e 170, 200 e 201.

(20)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione – capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108 e 109.

(21)  Cfr.: http://www.hnzydhjt.com/ (consultato il 2 maggio 2023).

(22)  Cfr.: https://www.sohu.com/a/427199857_120109837 (consultato il 2 maggio 2023).

(23)  Cfr.: http://scaffi.com/news/2492.html (consultato il 2 maggio 2023).

(24)  Cfr.: https://www.hnxlx.com.cn/About/subcompany/cid/155/id/87?btwaf=23932495 (consultato il 2 maggio 2023).

(25)  Cfr.: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_30432795595614 (consultato il 2 maggio 2023).

(26)  Cfr.: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31950371346728 (consultato il 2 maggio 2023).

(27)  Ibidem.

(28)  Cfr.: http://www.jxgf.com/ (consultato il 2 maggio 2023).

(29)  Cfr.: https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202209/58612536.html (consultato il 2 maggio 2023).

(30)  Cfr.: https://www.sohu.com/a/575647079_120952561 (consultato il 2 maggio 2023).

(31)  Cfr.: http://www.xjxlx.com.cn/ (consultato il 2 maggio 2023).

(32)  Cfr.: http://www.xjxlx.com.cn/News/detail/fid/3/cid/470/id/5404.html (consultato il 2 maggio 2023).

(33)  Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era pubblicati dall’Ufficio generale del comitato centrale del PCC (cfr. infra per il riferimento completo).

(34)  Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 2 maggio 2023).

(35)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100 e 101.

(36)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(37)  Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.

(38)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31 e 32.

(39)  Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 2 maggio 2023).

(40)  Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era. Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 15 novembre 2022).

(41)  Financial Times (2020). «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 2 maggio 2023).

(42)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(43)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83.

(44)  Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime. Disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 2 maggio 2023).

(45)  Ibidem, sezione II.3.

(46)  Ibidem, sezione IV.I.

(47)  Ibidem, sezione VIII.1.

(48)  Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo industriale verde. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/03/content_5655701.htm (miit.gov.cn) (consultato il 2 maggio 2023).

(49)  Ibidem, sezione III.2.

(50)  Cfr. sezione I.1.39. e sezione I.1.56. dell’allegato al repertorio di riferimento, disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 2 maggio 2023).

(51)  Sezione III del repertorio di riferimento.

(52)  Quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica. Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210906/1175114.shtml (consultato il 2 maggio 2023).

(53)  Ibidem, sezione 2.2.2.

(54)  Quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica. Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 2 maggio 2023).

(55)  Ibidem, sezione III.4.

(56)  Parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consultato il 2 maggio 2023).

(57)  Ibidem, sezione I.3.

(58)  Ibidem.

(59)  Ibidem, sezione VIII.

(60)  Comunicazione sull’operato positivo nella stipulazione e nell’esecuzione dei contratti a medio e lungo termine relativi al carbone nel 2021. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/09/content_5568450.htm (consultata il 2 maggio 2023).

(61)  Ibidem.

(62)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 138 a 149.

(63)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(64)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 213 a 215.

(65)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 209 a 211.

(66)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 332 a 337.

(67)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(68)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 337 a 341.

(69)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 114 a 117.

(70)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(71)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(72)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135.

(73)  Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: «Piano d’azione triennale per il miglioramento della governance societaria nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)», disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 2 maggio 2023). Il piano indica di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: « renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ».

(74)  Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020. Disponibile all’indirizzohttp://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione il 2 maggio 2023).

(75)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(76)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135.

(77)  Cfr. OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29. Disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 2 maggio 2023).

(78)  Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 2 maggio 2023).

(79)  Henan Haohua Junhua detiene l’81 % di Henan Junhua Development. Cfr. https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31229783116721 (ultima consultazione il 5 giugno 2023).

(80)  Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale e gli obiettivi a lungo termine per il 2035. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultato il 2 maggio 2023).

(81)  Ibidem, sezione 1.1.

(82)  Tale approccio è stato confermato dal Tribunale nella sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T-326/21, EU:T:2023:347, punto 104.

(83)  Cfr. ad esempio il considerando 85.

(84)  Cfr. i considerando 75 e 76.

(85)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto. Disponibili all’indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione 3 luglio 2023).

(86)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(87)  Punti 59 e 60 e tabella 1 della domande di riesame in previsione della scadenza.

(88)  Cfr. il punto 5.2.3 della domanda di riesame in previsione della scadenza.

(89)  Le materie prime di base utilizzate nella produzione di melamina e fertilizzanti azotati sono gas naturale o carbone, utilizzati per produrre ammoniaca. Quest’ultima può essere ulteriormente trasformata in urea o acido nitrico, utilizzato per produrre nitrato di ammonio, un fertilizzante azotato. Quest’ultimo può essere ulteriormente miscelato per produrre altri tipi di fertilizzanti azotati, come ad esempio nitrato di ammoniaca di urea («UAN»: nitrato di ammonio miscelato con urea) o nitrato ammonico in grani («CAN»: nitrato di ammonio miscelato con calcio da calcare). L’urea, con un’aggiunta di ammoniaca, può anche essere utilizzata per produrre melamina. Fertilizzanti azotati, urea e melamina sono spesso prodotti dalle stesse società integrate verticalmente.

(90)  Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(91)  Centro internazionale per il commercio, Market Access Map. Disponibile all’indirizzo https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (ultima consultazione 5 aprile 2023).

(92)  Doing Business 2020. Economy profile Turkey, pag. 51. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf (ultima consultazione 9 febbraio 2023). Trading across Borders methodology. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/en/methodology/trading-across-borders (ultima consultazione 9 febbraio 2023).

(93)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(94)  Global Trade Alert. Disponibile all’indirizzo https://www.globaltradealert.org/data_extraction (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(95)  Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Turkmenistan, Uzbekistan.

(96)  La CCCMC ha utilizzato la banca dati UN Comtrade.

(97)  Cfr. l’allegato III alla nota sulle fonti.

(98)  Cfr. https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-melamine-originating-or-exported (ultima consultazione 5 aprile 2023).

(99)  Statistiche sulle importazioni ricavate dal GTA disponibili all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 4 aprile 2023).

(100)  Considerando 103 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 della Commissione, del 13 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 14.4.2023, pag. 22).

(101)  Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran 2022 (prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, primo semestre: gennaio-giugno 2022), tabella 1. Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-I.-Donem:-Ocak-Haziran-2022-45567 (ultima consultazione 20 gennaio 2023).

(102)  Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran 2022 (prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, primo semestre: gennaio-giugno 2022), tabella 3. Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-I.-Donem:-Ocak-Haziran-2022-45567 (ultima consultazione 20 gennaio 2023).

(103)  Disponibile all’indirizzo https://www.isu.gov.tr/sufiyatlari/ (ultima consultazione 30 gennaio 2023).

(104)  Cfr. https://www.icis.com/explore/commodities/chemicals/melamine/ (ultima consultazione 11 aprile 2023).

(105)  Cfr. ad esempio https://www.weforum.org/agenda/2022/11/russia-ukraine-invasion-global-energy-crisis/ (ultima consultazione 9 giugno 2023); https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/energy-shock-could-sap-global-growth-years (ultima consultazione 9 giugno 2023); https://www.reuters.com/business/energy/year-russia-turbocharged-global-energy-crisis-2022-12-13/ (ultima consultazione 9 giugno 2023).

(106)  Indice dei prezzi al consumo, marzo 2023, tabella 2. Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-March-2023-49652&dil=2 (ultima consultazione 11 aprile 2023).

(107)  La Commissione riconosce che l’andamento dei prezzi dell’energia osservato presso Xinjiang XLX si basava su costi e prezzi oggetto di distorsioni. Poiché il presente riesame in previsione della scadenza non ha lo scopo di calcolare un margine di dumping preciso, bensì di stabilire la persistenza del dumping, la Commissione ha ritenuto accettabile utilizzare l’aumento dei prezzi dell’energia subito da Xinjiang XLX come approssimazione prudente per l’adeguamento del costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale.

(108)  Disponibile all’indirizzo https://www.erieri.com/salary (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(109)  Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(110)  Tabella Monthly average labour cost and components by economic activity, 2020 disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(111)  Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (solo in EN) (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(112)  Tabella Labour COST Indices (2015 = 100) disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(113)  Disponibile all’indirizzo http://www.egegubre.com.tr/mali.html (ultima consultazione 7 febbraio 2023).

(114)  Disponibile all’indirizzo https://www.tekfen.com.tr/en/financial-statements-4-22 (ultima consultazione 7 febbraio 2023).

(115)  Disponibile all’indirizzo https://www.kap.org.tr/en/sirket-finansal-bilgileri/4028e4a240f2ef4701410810f53601c4 (ultima consultazione 7 febbraio 2023).

(116)  Cfr. le relazioni di audit per i periodi 1o gennaio – 31 dicembre 2021 e 1o gennaio –.30 giugno 2022 disponibili all’indirizzo https://www.kap.org.tr/Bildirim/1004178 e https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056023 (ultima consultazione 28 giugno 2023).

(117)  Cfr. le relazioni di audit per i periodi 1o gennaio – 31 dicembre 2021 e 1o gennaio –.30 giugno 2022 disponibili all’indirizzo https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007098 e https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057306 (ultima consultazione 28 giugno 2023).

(118)  Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 22 febbraio 2023).

(119)  Profilo economico della Cina. Doing Business 2020, pagg. 84, 88. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf (ultima consultazione 22 febbraio 2023).

(120)  Sezione 5.3.1, allegati 8.1 e 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Gli allegati 8.1 e 8.2 includono il documento Chemicals Economics Handbook – Melamine 2020 («relazione CEH») e il corrispondente Data Workbook. Poiché la relazione CEH è oggetto di diritti d’autore di terzi, le informazioni contenute nella relazione e nel Data Workbook sono fornite in intervalli di valori.

(121)  Allegato 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Cfr. le tabelle «Cina-Produttori» e «Cina-Capacità aggiuntiva».

(122)  Elenco riferimenti 2023. Disponibile all’indirizzo https://www.eurotecnica.it/images/PDF/reflist.pdf (ultima consultazione 12 aprile 2023).

(123)  Allegato 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Cfr. la tabella «Cina-Domanda di forniture».

(124)  Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 12 aprile 2023).

(125)  Melamine From the People’s Republic of China: Antidumping Duty and Countervailing Duty Orders. Disponibile all’indirizzo https://www.federalregister.gov/documents/2015/12/28/2015-32632/melamine-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-and-countervailing-duty-orders (ultima consultazione 10 maggio 2023).

(126)  Comunicazione del dipartimento per la Difesa del mercato interno della Commissione economica eurasiatica «sull’applicazione di misure antidumping nei confronti della melamina originaria della Repubblica popolare cinese e importata nel territorio doganale dell’Unione economica eurasiatica». Disponibile all’indirizzo http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD34_notice_dated05042022.pdf (ultima consultazione 10 maggio 2023).

(127)  Allegato 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Cfr. le tabelle «Consumo mondiale di melamina per regione» e «Consumo di melamina per paese nell’Europa centrorientale».

(128)  Ad esempio nel 2015 e 2016 i prezzi delle esportazioni cinesi nei sei maggiori mercati di esportazione erano compresi tra circa 750 EUR/tonnellata e circa 850 EUR/tonnellata. Fonte: Global Trade Atlas. Disponibile all’indirizzo https://my.ihs.com/ (ultima consultazione 28 giugno 2023).

(129)  Per quanto riguarda il dazio antidumping aggiunto, le misure sono costituite da prezzi minimi all’importazione per tre produttori esportatori e da un dazio fisso specifico per tutti gli altri produttori esportatori. Le importazioni dalle tre parti soggette ai prezzi minimi all’importazione, se superiori al prezzo minimo, erano esenti da dazio antidumping, mentre i dazi antidumping applicabili sulle importazioni dalle stesse parti al di sotto dei prezzi minimi all’importazione variavano a seconda del valore netto in fattura prima dell’importazione. Ad altre importazioni da altri produttori esportatori si applicava il dazio residuo specifico di 415 EUR per tonnellata. Alla luce di questo quadro variegato, l’importo dei dazi antidumping aggiunti è stato stabilito sulla base dei dati sulle importazioni di melamina indicati dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, poiché le serie di dati comprendevano gli importi pagati.

(130)  Serie di dati completa disponibile in TRON t23.002667.

(131)   93 345/(9/12) = 124 459. 124 459/64 673 = 192,4 %.

(132)   61 668/(9/12) = 82 223. 82 223/73 288 = 112,2 %.

(133)  Riferimento TRON: t23.002400 del 23 maggio 2023.

(134)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(135)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(136)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).