7.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 220/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1697 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2023

sull’attuazione degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda lo spinarolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») (2). L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)

A norma dell’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i totali ammissibili di catture (TAC) per l’anno successivo per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo. Tali consultazioni possono riguardare anche le ulteriori questioni di cui all’articolo 498, paragrafo 4, dell’accordo, tra cui l’elenco degli stock per i quali è vietata la pesca, la determinazione dei TAC per qualsiasi stock non elencato nell’allegato 35 o nell’allegato 36 e le quote rispettive di tali stock, nonché le misure di gestione della pesca.

(3)

L’Unione conduce le consultazioni annuali in linea con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali (3) e il Mare del Nord (4) e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (5).

(4)

Durante le consultazioni annuali la posizione dell’Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), conformemente all’articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(5)

Il verbale scritto che documenta gli accordi conclusi tra le parti a seguito di tali consultazioni è redatto e firmato dai capi delegazione delle parti conformemente all’obbligo di cui all’articolo 498, paragrafo 6, di tale accordo.

(6)

Il 16 dicembre 2022 l’Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un cospicuo numero di TAC per il 2022 per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto (6), che è stato approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2022 e firmato dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell’Unione, conformemente all’articolo 498, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio.

(7)

Lo spinarolo (Squalus acanthias) è uno stock gestito congiuntamente dall’Unione e dal Regno Unito. Nel corso delle consultazioni annuali l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto che, in considerazione della valutazione sul miglioramento dello stato dello stock di spinarolo, esso non dovrebbe più essere una specie vietata. I pertinenti livelli di TAC fissati in tale verbale scritto sono stati successivamente attuati nel regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (7).

(8)

L’Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che, al fine di proteggere una componente di questo stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, è opportuno scoraggiare le attività di pesca diretta di aggregazioni di femmine mature. A tal fine l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di cattura di 100 cm.

(9)

In attesa dell’adozione di tale taglia massima di cattura nel diritto dell’Unione conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la misura concordata con il Regno Unito è stata stabilita nell’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio. La misura era funzionalmente collegata al TAC per lo spinarolo, in quanto senza tale misura il livello del TAC da solo non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione.

(10)

Il presente regolamento intende escludere gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a 100 cm dall’obbligo di sbarco, garantendo in tal modo che, se catturati accidentalmente, non siano danneggiati e siano immediatamente rilasciati in mare.

(11)

Il regolamento fornisce un quadro giuridico più stabile, data la natura temporanea delle misure adottate dal Consiglio che, a norma dell’articolo 59, lettera k), del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, cesseranno di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.

(12)

Il presente regolamento garantisce il rispetto da parte dell’Unione dei suoi obblighi internazionali e crea certezza del diritto e parità di condizioni per i pescatori dell’Unione.

(13)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno un’incidenza diretta sulla conservazione dello stock, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(14)

Poiché le misure concordate nel verbale scritto tra l’Unione e il Regno Unito scadono il 31 dicembre 2023, anche il presente regolamento dovrebbe cessare di applicarsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce una deroga all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini dell’attuazione degli obblighi internazionali dell’Unione per quanto riguarda gli stock condivisi oggetto delle consultazioni in materia di pesca tenute tra il Regno Unito e l’Unione europea nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Il presente regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell’Unione o da pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 2

Spinarolo ( Squalus acanthias)

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di taglia superiore a 100 cm.

Se catturati accidentalmente, gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a tale misura non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

(6)  Verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l’Unione europea per il 2023: EU-UK for 2023 (europa.eu).

(7)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).