1.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 216/93


REGOLAMENTO (UE) 2023/1678 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 agosto 2023

che modifica il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

(BCE/2023/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l’articolo 10.

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 140 e l’articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Per l’esercizio dei compiti della Banca centrale europea (BCE) in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, la decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea (3) precisa le modalità con le quali le autorità nazionali competenti (ANC) trasmettono alla BCE talune informazioni ricevute dai soggetti vigilati e la tempistica di tale trasmissione.

(2)

La decisione BCE/2014/29 è abrogata e sostituita dalla decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (4).

(3)

Al fine di allineare la trasmissione alla BCE da parte delle ANC di informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle disposizioni della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18), è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue:

1)

all’articolo 8, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Una volta ricevute da enti creditizi significativi e da succursali significative le informazioni di cui agli articoli 6 e 7 e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.

5.   Gli enti creditizi significativi e le succursali significative segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle ANC entro le date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 o entro una scadenza anteriore stabilita dall’ANC.»

;

2)

all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Una volta ricevute da enti creditizi significativi informazioni riguardanti filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come precisato all’articolo 9, e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.

3.   Le ANC stabiliscono la data entro la quale gli enti creditizi devono segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui all’articolo 9. Tale data non può essere successiva al venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»

;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 11 entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per i seguenti enti:

a)

enti creditizi meno significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante e che effettuano le segnalazioni al più alto livello di consolidamento;

b)

enti creditizi meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata, diversi da quelli di cui alla lettera a).»;

4)

all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui agli articoli 13 e 14 riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le filiazioni meno significative entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451:

a)

per gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per le filiazioni meno significative;

b)

per gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo.»;

5.

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE. A tal fine, le ANC si attengono alle specifiche relative ai controlli della qualità dei dati e alle informazioni qualitative di cui agli articoli 4 e 5 della decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (*1).

(*1)  Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea, del 17 agosto 2023, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (GU L 216 del 1.9.2023, pag. 105).»;"

6.

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE

Le ANC trasmettono le informazioni precisate nel presente regolamento secondo la pertinente tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati. A tali fini, le ANC si attengono alle specifiche stabilite all’articolo 6 della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).».

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 agosto 2023

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214, 19.7.2014, pag. 34).

(4)  Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea, del 17 agosto 2023, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE2023/18) (cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).