1.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 216/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1674 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere d) e h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei prodotti compositi a lunga conservazione a basso rischio che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) ha stabilito determinate prescrizioni per le partite di prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. I prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri dovevano soddisfare tali prescrizioni. Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento delegato (UE) 2019/625 a decorrere dal 15 dicembre 2022. Poiché il regolamento delegato (UE) 2021/630 fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/625, al fine di garantire la certezza giuridica è necessario sostituire, nel regolamento delegato (UE) 2021/630, il riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625 abrogato con un riferimento all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che stabilisce le prescrizioni relative ai prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. |
(3) |
Poiché i prodotti composti a lunga conservazione di cui ai codici NC 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 e 2103 sotto forma di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, determinati prodotti a base di cereali, determinate preparazioni alimentari a base di riso, determinate chips e determinati snack croccanti, nonché il miso contenente brodo di pesce per minestre e la salsa di soia contenente brodo di pesce per minestre presentano un basso rischio per la salute umana e degli animali, anche tali prodotti dovrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. I cracker sono considerati un prodotto della biscotteria e di conseguenza dovrebbero essere anch’essi esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (5) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(5) |
Poiché in virtù del presente regolamento determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/630, tali prodotti composti dovrebbero essere indicati anche nell’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 come esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Dato che queste ultime modifiche sono una conseguenza diretta delle prime, è opportuno inserirle in un unico atto. |
(6) |
L’elenco dei prodotti esenti di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 si riferisce alle stesse merci che figurano nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630. Poiché in virtù del presente regolamento sono aggiunti nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne, è necessario modificare anche l’allegato III, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 e allineare gli elenchi di prodotti composti esenti nei due regolamenti delegati. Dato che i due elenchi sono sostanzialmente collegati e sono destinati ad essere applicati in parallelo, è opportuno apportare le modifiche a tali elenchi in un unico atto. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:
1. |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).»;" |
2. |
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:
1. |
nell’allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente: « PARTE 2 Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)
|
2. |
nell’allegato III, il punto 7 è sostituito dal seguente:
I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630:
I prodotti composti nella cui composizione sono presenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).
((*)) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
((**)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).
((***)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
((****)) La voce 2006 legge: «Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)».
((*****)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
((******)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
((*******)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3)
In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell’Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Note relative alla tabella:
Colonna (1) — Codice NC In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato» - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l’ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC. Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da «ex», tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest’ultimo è preceduto da «ex». Ad esempio, per quanto riguarda « ex 2001 90 65 », non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna (2). |
Colonna (2) — Spiegazioni In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
|
(1) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).