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14.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1629 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari nei settori dello zucchero e del pollame a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, lettere da a) ad e),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche. |
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(2) |
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio (3), modifica i quantitativi di prodotti da importare nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti a favore del Brasile. Le modifiche riguardano i contingenti tariffari nel settore del pollame recanti i seguenti numeri d’ordine: 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 e il contingente tariffario 09.4318 nel settore dello zucchero, nonché la creazione di due contingenti tariffari supplementari nel settore dello zucchero. |
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(3) |
Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate nei rispettivi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: nell’allegato IV sui contingenti tariffari nel settore dello zucchero e nell’allegato XII sui contingenti tariffari nel settore del pollame. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. |
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(5) |
Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. È necessario chiarire che gli operatori possono chiedere la differenza tra i nuovi quantitativi e i quantitativi già assegnati durante il periodo contingentale in corso a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande che inizia dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420, che sono divisi in sottoperiodi, la differenza tra i nuovi quantitativi assegnati ai sottoperiodi già scaduti e i quantitativi effettivamente assegnati durante tali sottoperiodi dovrebbe essere messa a disposizione a decorrere dal periodo di assegnazione che inizia dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Gli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Se il periodo contingentale è già iniziato il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione per le domande presentate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il nuovo quantitativo per i contingenti tariffari 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420 segue le norme in materia di distribuzione tra sottoperiodi previste nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La differenza tra i quantitativi assegnati e il nuovo quantitativo rimasto inutilizzato nei sottoperiodi scaduti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è attribuita a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
(3) Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 142 dell’1.6.2023, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
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1) |
l’allegato IV è così modificato:
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2) |
l’allegato XII è così modificato:
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