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4.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1595 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2023
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
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(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («regolamento iniziale») (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
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(2) |
Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
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(3) |
Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4). |
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(4) |
Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
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(5) |
Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 l’allegato 1 del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
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B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(7) |
La società Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. (Jingmei o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). |
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(8) |
Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha innanzitutto inviato un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. |
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(9) |
Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. |
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(10) |
La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario e alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, ha consultato varie banche dati online fra cui Orbis (5), D&B (6), Qichacha, Aiqicha, Baidu (7), il sito web della società Alibaba come pure altre fonti pubblicamente disponibili. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha formulato osservazioni che sono state prese in considerazione. |
C. ANALISI DELLA RICHIESTA
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(11) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo in questione. |
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(12) |
Il richiedente, una società costituita nel 1993, è risultato aver esportato nell’Unione il prodotto in esame una sola volta, in occasione di una vendita indiretta nell’UE nel 2012, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, quando il richiedente aveva venduto il prodotto a un operatore commerciale australiano ma lo aveva inviato direttamente al cliente finale irlandese (Dublino, Irlanda) di tale operatore commerciale australiano. Tale vendita indiretta è stata confermata dai documenti di trasporto e da altri documenti presentati. Dato che tale operatore commerciale australiano era un cliente importante del richiedente e che la Commissione voleva escludere la possibilità di un’eventuale altra vendita indiretta realizzata durante il periodo dell’inchiesta iniziale tramite tale operatore commerciale australiano, ha chiesto la presentazione della documentazione completa di tutte le transazioni di Jingmei con tale operatore australiano avvenute nel 2011. Tra tali operazioni non è stato riscontrato alcun elemento di prova di una vendita indiretta nell’UE. |
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(13) |
La Commissione ha anche verificato tutti i registri contabili pertinenti del richiedente per il periodo dell’inchiesta iniziale, compresi i conti economici, le dichiarazioni IVA, i libri mastri vendite, i registri delle vendite, i partitari delle principali entrate commerciali, il libro mastro dei debiti dell’operatore australiano e tutti i documenti riguardanti il Golden Tax System. Tutte queste verifiche sono state effettuate mediante file video, screenshot, fotografie di libri contabili fisici ed estrazioni dirette da sistemi informatici, svolgendo controlli incrociati con i dati comunicati. Da questi controlli non è risultata nessuna vendita all’esportazione nell’Unione nel corso del 2011. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente aveva dimostrato, fornendo tutte le informazioni molto dettagliate richieste, che sono state ritenute coerenti, complete e chiare, di non aver esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale. |
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(14) |
La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
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(15) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a un produttore esportatore che abbia esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che Jingmei non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Durante il periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente aveva tre azionisti, tra cui due persone fisiche. Nessuna delle persone fisiche risultava essere collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Non è risultato che il terzo azionista, una persona giuridica, commercializzi il prodotto in esame o sia collegato ad una società cinese soggetta alle misure antidumping. Nel 2017 si è verificata una modifica nella partecipazione azionaria del richiedente, quando la summenzionata entità giuridica e una delle due persone fisiche hanno venduto le loro azioni ad un nuovo azionista, che ha assunto la direzione generale del richiedente. Tale partecipazione azionaria è rimasta ad oggi invariata, con due persone fisiche come azionisti. Il nuovo azionista è anche direttore di una holding denominata Guangdong Green Sunshine Tourism Co. Ltd., di cui detiene il 6,87 % delle azioni. Questa holding non è coinvolta nel prodotto in esame. Tuttavia, secondo Qichacha, uno dei suoi azionisti che detiene lo 0,41 % delle azioni, è al contempo azionista e direttore di Chaozhou Chenhui Ceramics, un produttore cinese soggetto alle misure antidumping attualmente in vigore. Poiché tale legame è molto indiretto e di gran lunga inferiore alla soglia del 5 % (solo lo 0,41 %), la Commissione non ha individuato alcun legame tra gli attuali azionisti quali definiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (8). Il richiedente soddisfaceva pertanto il secondo criterio. |
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(16) |
La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
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(17) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente aveva effettuato una volta un’esportazione nell’Unione (Irlanda) nel 2012 dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Si trattava di una vendita indiretta all’Unione, in quanto il richiedente aveva venduto il prodotto a un operatore australiano ma lo aveva inviato direttamente al cliente finale di tale operatore australiano a Dublino (Irlanda). È stata fornita la documentazione completa di tale operazione, compresi l’ordine di acquisto, la fattura, i documenti di trasporto e i pagamenti bancari, e le informazioni sono state sottoposte a un controllo incrociato con quelle contenute in altri documenti della domanda. Il richiedente soddisfaceva pertanto il terzo criterio. |
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(18) |
La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
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(19) |
La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(20) |
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
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(21) |
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(22) |
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:
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Società |
Codice addizionale TARIC |
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«Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. |
C933». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139).
(5) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.
(6) Dun and Bradstreet (D&B) Software fornisce alle società dati commerciali, analisi e informazioni riguardo a società private e strutture societarie.
(7) Qichacha, Aiqicha e Baidu sono banche dati privati a scopo di lucro di proprietà cinese che forniscono ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.
(8) L’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) (codice doganale dell’UE) dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.