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31.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 192/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1569 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2023
che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (2). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2022/2309 attua la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio (3) e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite perché sono responsabili o coinvolte nelle violenze delle bande, in attività criminali o in violazioni dei diritti umani, oppure le sostengono, o compromettono in altro modo la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione. |
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(3) |
La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce criteri complementari sulla cui base l’Unione può applicare autonomamente le restrizioni di viaggio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere risorse a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi («misure complementari»). |
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(4) |
La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce inoltre che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza si deve applicare anche alle misure complementari. |
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(5) |
È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2023/1574, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(6) |
Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato II della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 sia esercitato dal Consiglio. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2309, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2022/2309 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 È vietato:
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2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis.» |
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3) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis 1. Nell’allegato I bis figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio che:
2. Nell’allegato I bis sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità ivi menzionate. 3. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il sesso; l’indirizzo, se noto; e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni; la data e il luogo di registrazione; il numero di registrazione; e la sede di attività.» |
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4) |
Nell’articolo 5, la lettera f è sostituita dal seguente:
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5) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
2. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché:
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.» |
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6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis 1. Fatto salvo l’articolo 5, in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio. Articolo 6 ter 1. In deroga all’articolo 3 e con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.» |
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7) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis a condizione che:
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8) |
l’articolo 8 è così modificato:
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9) |
all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
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10) |
l’articolo 11 è così modificato:
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11) |
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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12) |
all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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13) |
l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, e abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. 1 bis. Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’allegato I bis. 1 ter. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni. 2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato. 3. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.» |
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14) |
all’articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I e dell’allegato I bis.» |
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15) |
il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato I bis. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 17).
(3) Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).
ALLEGATO
« ALLEGATO I BIS
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 4 bis