20.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1492 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2023

che modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname in determinate forme originario del Canada e degli Stati Uniti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. in determinate forme, originario della Bielorussia, del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan, dell’Ucraina e degli Stati Uniti, può essere introdotto nel territorio dell’Unione solo se soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2).

(2)

Tali prescrizioni mirano a proteggere l’Unione dall’Agrilus planipennis Fairmaire («organismo nocivo specificato»).

(3)

In deroga all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di Fraxinus L. («legno di frassino») può essere introdotto nel territorio dell’Unione dal Canada conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione (3). Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (4) per lo stesso legno avente la medesima origine. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023.

(4)

In deroga all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legno di frassino può essere introdotto nel territorio dell’Unione dagli Stati Uniti conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione (5). Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione (6) per lo stesso legno avente la medesima origine. Anche detto regolamento scade il 30 giugno 2023.

(5)

Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci, durante l’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l’applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.

(6)

Sulla base degli elementi di prova raccolti, si conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è ridotto a un livello accettabile e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.

(7)

Le prescrizioni particolari di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002 risultano essere misure di attenuazione adeguate. È pertanto opportuno includerle nell’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)

L’allegato VII dovrebbe stabilire che per l’introduzione nel territorio dell’Unione di legno di frassino deve essere soddisfatta una delle seguenti prescrizioni particolari: il legno di frassino dovrebbe essere trattato con radiazioni ionizzanti, o essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o essere sottoposto a scortecciatura, segatura, trattamento termico ed essiccazione, a condizioni specifiche e in combinazione con prescrizioni specifiche relative agli impianti in cui il legno è prodotto, manipolato o immagazzinato. In quest’ultima opzione, e al fine di garantire controlli efficaci e trasparenza, ciascun fascio del legno dovrebbe recare in modo visibile sia un numero sia un’etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated — Kiln Dried».

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione (7) prevede che, in deroga all’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. («legno specificato»), originario del Canada e degli Stati Uniti, possa essere introdotto nel territorio dell’Unione se accompagnato dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e b) di detto punto 87. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023. Esso prevede le due opzioni seguenti quali prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione: il legno specificato deve essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o deve essere trattato con radiazioni ionizzanti a condizioni specifiche.

(10)

Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci durante l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l’applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.

(11)

Si conclude pertanto che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è interamente valutato e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.

(12)

È pertanto opportuno includere nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 le prescrizioni particolari previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti.

(13)

Il Canada e gli Stati Uniti dovrebbero quindi essere rimossi dalla quarta colonna dell’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e a tale allegato dovrebbe essere aggiunto un nuovo punto che preveda le stesse due opzioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1o luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 209 del 2.7.2020, pag. 14).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d’America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione (GU L 217 del 27.8.2018, pag. 7).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 6).


ALLEGATO

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1.

al punto 87, colonna «Origine», l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:

«Bielorussia, Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Russia, Corea del Sud, Taiwan e Ucraina»;

2.

dopo il punto 87 sono aggiunti i punti 87.1 e 87.2 seguenti:

«87.1

Legname di Fraxinus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore,

oppure

b)

il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d’origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo,

oppure

c)

 

i)

il legname è stato sottoposto a tutte le fasi seguenti:

scortecciatura, vale a dire che il legno viene completamente scortecciato oppure che contiene solo pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti. Ciascun pezzo ha una larghezza inferiore a 3 cm oppure, se la larghezza è superiore a 3 cm, ha una superficie inferiore a 50 cm2,

segatura,

trattamento termico, vale a dire che il legno è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un’agenzia da essa approvata, e

essiccazione, vale a dire che il legno viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, e il contenuto di umidità finale del legno non supera il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca,

e

ii)

il legno è stato prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

è ufficialmente approvato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un’agenzia da essa approvata, in conformità al suo programma di certificazione per l’Agrilus planipennis Fairmaire,

è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo,

è sottoposto a un audit dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, o di un’agenzia da essa approvata, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente punto dell’allegato. Qualora tale audit sia stato eseguito da un’agenzia diversa dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, quest’ultima ha effettuato audit almeno semestrali di tali attività. Tali audit comprendevano la verifica delle procedure e della documentazione dell’agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati,

dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature,

tiene un registro delle proprie procedure a fini di verifica da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese o di un’agenzia da essa approvata, contenente dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all’esportazione,

e

iii)

ciascun fascio del legno reca in modo visibile sia un numero sia un’etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated – Kiln Dried». Tale etichetta è stata rilasciata da un responsabile designato dell’impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto i) e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto ii),

e

il legno destinato all’Unione è stato ispezionato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese, o da un’agenzia ufficialmente approvata da tale autorità, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti i) e iii) della presente lettera. Il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato e il nome dell’impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) nel paese di origine sono indicati sul certificato fitosanitario di cui alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.

87.2

Legname di Chionanthus virginicus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d’origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo,

oppure

b)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.».