19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/86


REGOLAMENTO (Euratom) 2023/1479 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2023

recante le modalità d’esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, l’articolo 47, quarto comma, lettera b), e l’articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 dicembre 2020 la Commissione ha concluso, a nome della Comunità europea dell’energia atomica («Comunità»), l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021. L’accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità, ossia l’associazione al programma di ricerca e formazione della Comunità e all’impresa comune europea per il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) e lo sviluppo dell’energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell’accordo medesimo (Partecipazione ai programmi dell’Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie).

(2)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permette a ciascuna parte di adottare misure unilaterali, in particolare per la sospensione di taluni obblighi derivanti da tale accordo, nei casi specifici ivi stabiliti e fatte salve le condizioni e procedure ivi stabilite. Per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»), la Comunità può adottare misure unilaterali nei casi e alle condizioni previsti agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali misure unilaterali riguardano la sospensione parziale o totale della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione e la sua cessazione parziale o totale.

(3)

Qualora emergesse la necessità di tutelare i propri diritti ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Comunità dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre coinvolgendo pienamente gli Stati membri. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all’adozione di misure unilaterali nell’esercizio dei diritti della Comunità in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4)

Le misure unilaterali dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per conseguire lo scopo che si prefiggono, tenuto conto del danno effettivo o potenziale agli interessi della Comunità che la situazione comporta. Dovrebbero soddisfare le condizioni fissate agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(5)

Le modalità e procedure stabilite nel presente regolamento dovrebbero prevalere su qualsiasi disposizione del diritto della Comunità che disciplini la stessa materia.

(6)

Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro tre anni dall’entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni tratte dal riesame. Il riesame dovrebbe essere corredato, se del caso, di proposte legislative pertinenti.

(7)

La procedura per l’adozione di misure autonome conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a norma del presente regolamento non pregiudica l’esercizio costante e permanente da parte del Consiglio delle funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conferitegli dai trattati per quanto riguarda l’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito.

(8)

Per dare attuazione ai poteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 101 del trattato Euratom, il processo decisionale interno in relazione all’attuazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si riflette nelle decisioni (UE) 2020/135 (3) e (UE) 2021/689 (4) del Consiglio. Per essere in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali a tale riguardo, il Consiglio dovrebbe essere tenuto costantemente informato, in modo permanente e regolare, circa l’attuazione di tali accordi, comprese tutte le difficoltà che possano sorgere, in particolare le eventuali violazioni di tali accordi o altre situazioni che possano dar luogo a misure adottate a norma del presente regolamento. A tale riguardo il Consiglio dovrebbe essere debitamente informato in modo tempestivo delle possibili risposte a disposizione della Comunità per garantire una piena e corretta attuazione di tali accordi, nonché del seguito dato alle misure eventualmente adottate.

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare al fine di assicurare l’esercizio celere, efficace e flessibile dei corrispondenti diritti della Comunità previsti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di misure unilaterali e per la relativa attuazione secondo quanto necessario ai fini dell’ordinamento giuridico interno della Comunità. Tali competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Poiché le misure previste comportano l’adozione di atti di portata generale, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili ai fini di un’adeguata tutela degli interessi della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità e procedure che permettono l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»).

2.   Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dalla Comunità a in conformità degli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione:

a)

la sospensione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o a parti di essi;

b)

la cessazione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o a parti di essi.

Articolo 2

Esercizio dei diritti della Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni del diritto della Comunità adottate in virtù degli articoli 7, 47 e 48 del trattato Euratom, è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e di attuarle, mediante atti di esecuzione.

2.   Le misure adottate a norma del presente regolamento sono proporzionate agli obiettivi perseguiti ed efficaci nel mantenere l’equilibrio dei diritti e degli obblighi alla base della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione, come previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Esse rispettano i criteri specifici stabiliti in tale accordo.

3.   È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione.

4.   Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o ai programmi della Comunità interessati, conformemente al paragrafo 1. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 3

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato «Regno Unito». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 4

Riesame

Entro il 9 agosto 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte legislative pertinenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).