14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 179/90 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1453 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2023
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), c) e f),
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Dal momento che tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (3) ha imposto condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. Tale regolamento di esecuzione è stato abrogato e successivamente sostituito dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 961/2011 (4), (UE) n. 284/2012 (5), (UE) n. 996/2012 (6), (UE) n. 322/2014 (7), (UE) 2016/6 (8) e (UE) 2021/1533 (9) della Commissione. |
(2) |
Le condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima sono state progressivamente attenuate da tali successivi riesami. Le condizioni speciali di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 stabiliscono rigorosi livelli massimi di radionuclidi per i prodotti elencati provenienti dalle prefetture interessate e prevedono che tali prodotti siano sottoposti a test di radioattività prima dell’esportazione nell’Unione e che le autorità certifichino la conformità ai rigorosi livelli massimi di radionuclidi. |
(3) |
Dal giugno 2011 nelle importazioni all’ingresso dell’Unione non è stata rilevata alcuna mancata conformità a tali livelli massimi di radionuclidi, a dimostrazione dell’efficacia del sistema di controllo istituito e dei controlli effettuati dalle autorità giapponesi. Inoltre, i prodotti originari di specifiche prefetture per i quali il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 stabilisce condizioni speciali per l’importazione sono commercializzati nell’Unione solo in quantità ridotte, e il loro contributo all’esposizione della popolazione dell’Unione ai radionuclidi è trascurabile. |
(4) |
Le autorità competenti giapponesi si sono impegnate a mantenere un ampio e adeguato sistema di controllo per rilevare la presenza di radionuclidi negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari e a rendere pubblici tutti i risultati del monitoraggio pubblicandoli periodicamente sul sito web del ministero della Salute, del lavoro e delle politiche sociali del Giappone. |
(5) |
Pertanto, anche se la Commissione continuerà a monitorare i livelli di radionuclidi negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari del Giappone per garantire un’elevata protezione della sicurezza dei consumatori, non è più necessario mantenere in vigore le misure previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 per garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica e degli animali. |
(6) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 72).