12.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1441 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2023

recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo sulle sovvenzioni estere,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del suo articolo 1, il regolamento (UE) 2022/2560 consente di indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni del mercato interno e di porvi rimedio. È necessario stabilire norme e procedure specifiche riguardanti, tra l’altro, la presentazione delle notifiche a norma degli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2022/2560, lo svolgimento delle audizioni e la fornitura di dichiarazioni orali a norma degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la proposta di impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560, nonché i dettagli relativi alla divulgazione delle informazioni e ai diritti di difesa dell’impresa oggetto di indagine a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560, le persone e le imprese sono tenute a notificare determinate concentrazioni di grande portata che comportano ingenti contributi finanziari esteri prima della realizzazione della concentrazione. L’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560 impone di notificare, prima dell’aggiudicazione del contratto, i contributi finanziari esteri al di sopra di determinate soglie ricevuti nell’ambito di procedure di appalto pubblico. Il mancato rispetto dell’obbligo di notifica rende, tra l’altro, dette persone e imprese passibili di ammende e penalità di mora. È pertanto necessario definire con precisione le parti che sono tenute a presentare le notifiche e il contenuto delle informazioni da fornire nelle notifiche.

(3)

Spetta alle persone o alle imprese di cui all’articolo 21, paragrafo 3 e all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 comunicare alla Commissione in modo completo e accurato i fatti e le circostanze pertinenti ai fini dell’adozione di una decisione sulle concentrazioni o sui contributi finanziari esteri notificati nell’ambito di procedure di appalto pubblico.

(4)

Al fine di semplificare le notifiche e la valutazione della Commissione, è opportuno utilizzare i moduli standardizzati che figurano in allegato al presente regolamento. Essi possono essere sostituiti da moduli elettronici contenenti le stesse richieste di informazione.

(5)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, nei casi in cui, a seguito dell’esame preliminare, la Commissione disponga di indicazioni sufficienti del fatto che a un’impresa è stata concessa una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione dovrebbe avviare una procedura di indagine approfondita che le permetta di raccogliere ulteriori informazioni per valutare l’esistenza della sovvenzione estera e i suoi effetti distorsivi effettivi o potenziali. È necessario stabilire le norme sui termini entro i quali l’impresa oggetto di indagine e le altre persone, compresi gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera, possono presentare le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare un’indagine approfondita ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, per condurre le proprie indagini, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine. Per garantire l’equità e la trasparenza giuridiche, prima di procedere alle audizioni con le persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la Commissione dovrebbe informare tali persone in merito alla base giuridica dell’audizione. Le persone sentite dovrebbero inoltre essere informate dello scopo dell’audizione e dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle tracce documentarie relative all’audizione. La Commissione dovrebbe fissare un termine entro il quale le persone sentite possono comunicarle le eventuali osservazioni in merito.

(7)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, quando procede ad ispezioni all’interno o all’esterno dell’Unione, può chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e può conservare una traccia documentaria delle risposte. La documentazione che riguarda le dichiarazioni orali dovrebbero essere messe a disposizione dei rappresentanti autorizzati dell’impresa o dell’associazione di imprese. In caso di spiegazioni fornite da un membro del personale non autorizzato, l’impresa o l’associazione di imprese dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle relative tracce documentarie.

(8)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini previste dal medesimo regolamento. Per garantire che tutte queste informazioni siano a disposizione della Commissione nell’ambito di procedure di appalto pubblico, tale obbligo dovrebbe valere anche per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico.

(9)

Per permettere alla Commissione di effettuare una valutazione adeguata in vista dell’adozione di una decisione con impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine, al fine di porre rimedio a una distorsione nel mercato interno, è opportuno stabilire la procedura per proporre tali impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 nonché i termini per proporre tali impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.

(10)

Al fine di garantire la trasparenza, la Commissione può, se opportuno, imporre, nel quadro delle decisioni di chiusura delle indagini approfondite a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2560, obblighi di comunicazione e trasparenza, a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2560. Detti obblighi dovrebbero consentire alla Commissione di individuare potenziali distorsioni del mercato interno o di monitorare l’attuazione delle sue decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2022/2560. È pertanto necessario chiarire la forma, il contenuto e le modalità procedurali di tali obblighi.

(11)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, in ottemperanza al principio del rispetto dei diritti di difesa, alle imprese oggetto di indagine dovrebbe essere data la possibilità di presentare, prima che la Commissione adotti una decisione ai sensi degli articoli 11, 12, 17 e 18, dell’articolo 25, paragrafo 3, e degli articoli 26, 31 o 33 dello stesso regolamento, le proprie osservazioni su tutti i motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la sua decisione. A norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, è necessario stabilire norme sulla misura in cui un’impresa oggetto di indagine dovrebbe ottenere l’accesso al fascicolo della Commissione. Mentre l’impresa oggetto dell’indagine dovrebbe sempre avere il diritto di ottenere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti menzionati nei motivi, l’accesso a tutti i documenti del fascicolo della Commissione, senza espunzioni, dovrebbe essere fornito a un numero limitato di consulenti giuridici o economici esterni o di esperti tecnici esterni designati, che agiscono per conto dell’impresa oggetto dell’indagine, alle condizioni da definire in una decisione della Commissione. In determinate situazioni, tale accesso dovrebbe essere limitato, ad esempio se la divulgazione di determinati documenti danneggerebbe il loro fornitore o se prevalgono altri interessi.

(12)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, nel concedere l’accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate che consentano alla Commissione di chiedere alle persone e alle imprese che presentano o hanno presentato informazioni, compresi documenti, di segnalare i segreti aziendali o le informazioni riservate nelle loro comunicazioni o per quanto riguarda le informazioni contenute nelle sintesi o nelle decisioni, e di decidere in merito al trattamento di determinate informazioni in caso di disaccordo in materia di riservatezza.

(13)

Poiché i termini legali di cui al regolamento (UE) 2022/2560 decorrono dalla data delle notifiche, è inoltre necessario stabilire le condizioni relative alla fissazione di tali termini e delle date in cui le notifiche prendono effetto. In particolare, è opportuno definire la data di decorrenza e di conclusione dei termini, così come le circostanze che ne determinano la sospensione.

(14)

La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione dovrebbe avvenire, in linea di principio, per via digitale, tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dei benefici ambientali di tale modalità di trasmissione. In particolare, a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e h), del regolamento (UE) 2022/2560, ciò dovrebbe applicarsi alle notifiche, alle risposte alle richieste di informazioni, alle osservazioni sui motivi per i quali la Commissione intende adottare le decisioni indirizzate alle imprese oggetto di indagine, nonché agli impegni offerti dalle parti notificanti.

(15)

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate per quanto riguarda:

(1)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni;

(2)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione relativa all’assenza di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico;

(3)

i dettagli procedurali delle dichiarazioni orali a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560;

(4)

norme dettagliate in materia di divulgazione, accesso al fascicolo e informazioni riservate, a norma dell’articolo 42 e dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2560;

(5)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;

(6)

norme dettagliate per il calcolo dei termini;

(7)

i dettagli procedurali e i termini per proporre impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«parti notificanti» ai fini della notifica delle concentrazioni: le persone o le imprese tenute a presentare una notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560;

(2)

«altre persone coinvolte» ai fini della notifica delle concentrazioni: persone coinvolte nella concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, quali il venditore e l’impresa o parte dell’impresa oggetto della concentrazione;

(3)

«parti notificanti» ai fini delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri negli appalti pubblici: tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560;

(4)

«giorni lavorativi»: qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO II

NOTIFICHE

Articolo 3

Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni

1.   Le notifiche delle concentrazioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate dalle parti notificanti di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Ciascuna parte notificante è responsabile della correttezza delle informazioni che fornisce.

2.   Le notifiche e le dichiarazioni relative a procedure di appalto pubblico sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dall’operatore economico o, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, di subappaltatori principali e di fornitori principali, dall’appaltatore principale o dal concessionario principale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, per proprio conto e per conto di tutte le parti notificanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Ciascuna parte notificante è responsabile unicamente della correttezza delle informazioni relative ai contributi finanziari esteri che le sono stati concessi.

3.   Se le notifiche o le dichiarazioni sono firmate dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

Articolo 4

Notifica preventiva delle concentrazioni

1.   Le notifiche delle concentrazioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate utilizzando il modulo di notifica delle concentrazioni di cui all’allegato I. Le notifiche presentate congiuntamente a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sono trasmesse utilizzando un unico modulo.

2.   Il modulo di notifica delle concentrazioni e tutti i documenti giustificativi sono presentati alla Commissione conformemente all’articolo 25.

3.   Le notifiche sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa concentrazione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.

4.   La Commissione può, se riceve una richiesta scritta in proposito, dispensare una parte notificante dall’obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all’allegato I, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.

5.   La Commissione conferma senza indugio per iscritto alle parti l’avvenuto ricevimento delle notifiche e delle eventuali risposte alle lettere inviate dalla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Notifiche e dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   Le notifiche dei contributi finanziari esteri nell’ambito di procedure di appalto pubblico sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico tramite il modulo di cui all’allegato II, inserendo in un unico modulo le informazioni relative ad un’offerta o ad una domanda di partecipazione riguardanti tutte le parti notificanti, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.

2.   Se, nelle procedure di appalto pubblico che raggiungono le soglie di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti non hanno ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica da parte di un paese terzo negli ultimi tre anni, esse devono presentare, al posto di una notifica, una dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto pubblico secondo le modalità indicate al punto 7 dell’introduzione e alla sezione 7 dell’allegato II, su un solo modulo. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere riportati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale per paese terzo è inferiore all’importo degli aiuti «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel corso dei tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore trasmettono alla Commissione la notifica, e i relativi documenti giustificativi, o la dichiarazione conformemente all’articolo 26.

4.   Le notifiche e le dichiarazioni sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica e della dichiarazione è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa procedura di appalto pubblico. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.

5.   La Commissione può, su richiesta scritta delle parti notificanti, e informando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, dispensare una parte notificante dall’obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all’allegato II, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.

6.   La Commissione conferma per iscritto e senza indugio il ricevimento della notifica o della dichiarazione e dell’eventuale risposta alla lettera da essa inviata a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, inviando copia dell’avviso di ricevimento alle parti notificanti o ai loro rappresentanti esterni autorizzati.

Articolo 6

Data di efficacia delle notifiche relative alle concentrazioni

1.   A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la data alla quale prende effetto una notifica è la data in cui la Commissione riceve la notifica completa.

2.   Se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

3.   Dopo la notifica, le parti notificanti comunicano alla Commissione senza indugio tutte le informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti sostanziali dei fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della notifica. Se tali informazioni possono avere un’incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, della concentrazione notificata, la Commissione può ritenere che la notifica prenda effetto soltanto a partire dalla data in cui riceve le informazioni in questione. In tal caso, essa ne informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti o i loro rappresentanti.

4.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

Articolo 7

Data di efficacia delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   Nelle procedure di appalto pubblico aperte a norma dell’articolo 27 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le notifiche e le dichiarazioni prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Nelle procedure di appalto pubblico in più fasi, le notifiche o le dichiarazioni presentata nella fase di presentazione della domanda di partecipazione, così come le notifiche aggiornate o le dichiarazioni aggiornate presentate nella fase di presentazione dell’offerta definitiva a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) 2022/2560, prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Tuttavia, se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica o nella dichiarazione pervenute sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica o la dichiarazione prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete, conformemente all’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2560.

2.   Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati esercitano i loro diritti a norma dell’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE (3), per chiedere chiarimenti in merito alle notifiche, alle dichiarazioni, alle notifiche aggiornate o alle dichiarazioni aggiornate a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, e dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, e decidono di respingere l’offerta o la domanda di partecipazione per mancanza di chiarimenti, se questi non sono stati debitamente forniti, le notifiche o le dichiarazioni si considerano come non redatte e non trasmesse alla Commissione.

3.   Dopo la trasmissione di notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate, le parti notificanti comunicano senza indugio alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti, compresi cambiamenti relativi ai fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della comunicazione di notifiche o dichiarazioni complete o di notifiche o dichiarazioni aggiornate. Qualora tali informazioni potessero avere un’incidenza significativa sulla valutazione da parte della Commissione, quest’ultima può ritenere che le notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate prendano effetto soltanto a partire dalla data in cui essa riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti delle notifiche nell’ambito di procedure di appalto pubblico o i loro rappresentanti esterni, così come l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati della data di efficacia.

4.   Ai fini del presente articolo e fatti salvi gli articoli 17, 29 e 33 del regolamento (UE) 2022/2560, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

CAPO III

INDAGINI CONDOTTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8

Termine per la presentazione delle osservazioni a seguito dell’avvio di un’indagine approfondita

1.   Se la Commissione avvia un’indagine approfondita a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine entro il quale l’impresa oggetto di indagine, eventuali altre persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera possono presentare le loro osservazioni per iscritto è stabilito dalla Commissione e non supera di norma il periodo di un mese dalla data in cui l’impresa oggetto di indagine è stata informata in merito alla decisione o dalla data di pubblicazione della sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutti gli altri casi. Le osservazioni sono presentate conformemente agli articoli 25 e 26.

2.   In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 1.

3.   Se le informazioni trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

Articolo 9

Audizioni

1.   Quando sente una persona a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, all’inizio dell’audizione, indica la base giuridica e lo scopo dell’audizione ed informa la persona sentita che verrà elaborata una traccia documentaria dell’audizione.

2.   Le audizioni realizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, possono essere registrate in qualsiasi forma.

3.   Una copia di tale documentazione è messa a disposizione della persona sentita affinché possa formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

Articolo 10

Dichiarazioni orali durante le ispezioni

1.   Se i funzionari o le altre persone autorizzate dalla Commissione che li accompagnano chiedono ai rappresentanti esterni o ai membri del personale autorizzati di un’impresa o associazione di imprese spiegazioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, tali spiegazioni possono essere redatte in qualsiasi forma.

2.   Successivamente all’ispezione, una copia dei documenti redatti ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell’impresa o dell’associazione di imprese interessata.

3.   Se la Commissione riceve chiarimenti da parte di un membro del personale di un’impresa o di un’associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l’impresa o l’associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal suddetto membro del personale. Le modifiche vengono integrate nei chiarimenti redatti a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

Informazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico

1.   L’obbligo per gli Stati membri, previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, di fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini a norma del regolamento (UE) 2022/2560 riguarda, in particolare, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico che detengono informazioni pertinenti per l’indagine.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasferiscono alla Commissione, unitamente alla notifica, le copie dei documenti utilizzati per la preparazione dei documenti di gara, comprese, se disponibili, eventuali ricerche e il bilancio interno relativo all’appalto, nonché le copie tutti gli altri documenti che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ritengono essenziali per l’indagine. Se le parti notificanti forniscono informazioni ai sensi della sezione 4 dell’allegato II, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasmettono inoltre le copie di tutte le offerte presentate relative alla procedura di appalto pubblico in questione. Se le offerte non sono ancora state presentate o non sono ancora disponibili al momento della notifica, le copie delle offerte vengono trasferite alla Commissione non appena disponibili. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non trasferiscono o non sono in grado di trasferire alla Commissione le copie di tutti i documenti pertinenti per l’indagine, la Commissione chiede loro di trasferire le copie degli specifici documenti pertinenti per l’indagine della Commissione.

Articolo 12

Presentazione di informazioni relative ad offerte indebitamente vantaggiose

1.   Nella misura in cui non siano già state fornite dalle parti notificanti nel quadro della notifica che esse hanno presentato ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560, le giustificazioni e la relativa documentazione probante elencate nel modulo di cui all’allegato II che riguardano la valutazione del carattere indebitamente vantaggioso di un’offerta sono presentate alla Commissione rispettando i termini e il formato specificati all’articolo 8 e possono essere presentate durante l’esame preliminare.

2.   Se le parti notificanti decidono di avvalersi della possibilità di presentare giustificazioni, esse, a sostegno delle loro argomentazioni, allegano a tale comunicazione tutta la relativa documentazione probante elencata nel modulo di cui all’allegato II.

3.   Nel fornire la documentazione giustificativa, l’impresa oggetto di indagine segnala tutte le informazioni che ritiene riservate, giustifica opportunamente la richiesta di riservatezza e fornisce una versione distinta non riservata.

CAPO IV

IMPEGNI, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Articolo 13

Termini per la presentazione degli impegni nell’ambito di concentrazioni notificate

1.   Per quanto riguarda le concentrazioni notificate alla Commissione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti ai fini dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi dalla data di apertura dell’indagine approfondita a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

2.   Qualora, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine per l’adozione di una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione degli impegni è automaticamente prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

3.   In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione gli impegni anche se sono stati proposti dopo la scadenza del relativo termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

Articolo 14

Termini per la presentazione degli impegni nelle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico

1.   Per quanto riguarda i contributi finanziari esteri notificati alla Commissione nell’ambito di procedure di appalto pubblico a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti dagli operatori economici interessati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono presentati alla Commissione entro e non oltre 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio dell’indagine approfondita. In funzione della loro portata e previa consultazione con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, il ricevimento degli impegni da parte della Commissione può essere considerato un caso eccezionale debitamente giustificato per prorogare il termine per l’adozione di una decisione di chiusura dell’indagine approfondita ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560.

2.   In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

Articolo 15

Procedura di presentazione degli impegni

1.   Gli impegni proposti dall’impresa oggetto di indagine sono presentati alla Commissione conformemente all’articolo 25 per le decisioni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 e conformemente all’articolo 26 per le decisioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

2.   Quando offre gli impegni, l’impresa oggetto di indagine segnala nel contempo tutte le informazioni che ritiene riservate, motiva debitamente la richiesta di riservatezza e fornisce separatamente una versione non riservata degli impegni.

3.   Nel quadro delle procedure di cui ai capi 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni sono firmati dalle parti notificanti e da tutte le altre persone interessate alle quali gli impegni impongono obblighi.

Articolo 16

Trasparenza e comunicazione

Se opportuno, la Commissione può, mediante decisione adottata a seguito di un’indagine approfondita a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2560, imporre alle imprese obblighi di trasparenza e comunicazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2560. Tali obblighi possono riguardare la fornitura di informazioni riguardanti le seguenti situazioni:

a)

i contributi finanziari esteri ricevuti durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;

b)

la partecipazione a concentrazioni o a procedure di appalti pubblici (se l’impresa oggetto dell’indagine presenta un’offerta in una procedura aperta o una domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico in più fasi) durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;

c)

l’attuazione di una decisione con impegni adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione con misure di riparazione adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione che vieta una concentrazione adottata a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2560 o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto adottata a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

CAPO V

COMUNICAZIONE DI OSSERVAZIONI

Articolo 17

Comunicazione di osservazioni

1.   Se la Commissione, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, informa l’impresa oggetto di indagine dei motivi in base ai quali intende adottare la sua decisione, essa fissa un termine non inferiore ai dieci giorni lavorativi entro il quale tale impresa può comunicare osservazioni per iscritto. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito.

2.   L’impresa oggetto di indagine comunica alla Commissione le osservazioni per iscritto, trasmettendo gli eventuali documenti che attestino i fatti esposti in tali osservazioni a norma dell’articolo 25 e dell’articolo 26.

3.   Se la Commissione, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, adotta una decisione provvisoria sulle misure provvisorie, essa fissa un termine entro il quale l’impresa oggetto di indagine può comunicare le proprie osservazioni relative alla decisione per iscritto. Dopo che l’impresa oggetto di indagine ha comunicato le proprie osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva sulle misure provvisorie che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se l’impresa oggetto di indagine non comunica osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione, la decisione provvisoria diventa definitiva allo scadere di tale termine.

4.   Se del caso e su richiesta motivata dell’impresa oggetto di indagine, prima della scadenza del termine iniziale la Commissione può prorogare i termini fissati a norma dei paragrafi 1 e 3.

CAPO VI

USO DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Articolo 18

Uso delle informazioni da parte della Commissione

1.   A norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, un fornitore di informazioni può accordare alla Commissione il diritto di utilizzare le informazioni acquisite a norma dello stesso regolamento per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state inizialmente acquisite dalla Commissione.

2.   Se accorda alla Commissione suddetto diritto, a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il fornitore di informazioni indica di quali specifiche informazioni consente l’utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state acquisite e fornisce i motivi per cui tali informazioni sarebbero pertinenti per tali scopi diversi, anche nel quadro dell’esecuzione di altri atti dell’Unione.

3.   Se la Commissione chiede al fornitore delle informazioni di accordarle il suddetto diritto a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione specifica le informazioni oggetto di tale richiesta e le finalità per le quali intende utilizzarle. L’uso di tali informazioni da parte della Commissione non va al di là delle finalità indicate dalla Commissione e approvate dal fornitore.

Articolo 19

Individuazione e protezione delle informazioni riservate

1.   Salvo diversamente disposto dall’articolo 20 del presente regolamento e dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560 e fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione non divulga informazioni, documentazione compresa, né dà accesso a tali informazioni se queste contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.

2.   Quando chiede informazioni a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560, sente una persona a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560 o chiede chiarimenti orali durante le ispezioni a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione informa le persone, le imprese o le associazioni di imprese che, fornendo alla Commissione informazioni, esse accettano il fatto che a queste ultime possa essere accordato l’accesso a norma dell’articolo 20. Se dai fornitori di informazioni riceve informazioni anche per altre vie, la Commissione informa i fornitori che alle informazioni da essi fornite può essere accordato l’accesso a norma dell’articolo 20.

3.   Fatti salvi gli articoli 8 e 15, la Commissione può chiedere, entro un termine specifico, ai fornitori di informazioni che trasmettono documenti o altre informazioni a norma del regolamento (UE) 2022/2560:

a)

di segnalare i documenti o le parti di documenti o altre informazioni che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate;

b)

di indicare le persone nei confronti delle quali detti documenti o altre informazioni sono considerati riservati;

c)

di motivare, per ogni documento o parte di documento o per altre informazioni, le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;

d)

di fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti, parti di documenti o di altre informazioni, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;

e)

di fornire una descrizione concisa, non riservata e chiara di ogni informazione espunta.

4.   La Commissione chiede all’impresa oggetto di indagine di segnalare, entro un termine specifico, le parti delle sintesi a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2560 o delle decisioni a norma dell’articolo 11, dell’articolo 25 e dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2560, che ritiene contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate, prima della pubblicazione delle sintesi o delle decisioni. Se segnala la presenza di segreti aziendali o altre informazioni riservate, l’impresa oggetto di indagine deve spiegarne i motivi entro il termine stabilito dalla Commissione.

5.   Se un fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine non segnalano le informazioni che considerano riservate conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che le informazioni in questione non contengano informazioni riservate.

6.   Se la Commissione ritiene che alcune informazioni che un fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine ritiene riservate possono essere divulgate, perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, essa informa il fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine in merito alla sua intenzione di divulgarle. Se il fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine sollevano obiezioni entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui sono stati informati delle intenzioni della Commissione, la Commissione può adottare una decisione in cui indica la data a decorrere dalla quale le informazioni saranno divulgate o, nei casi di cui al paragrafo 4, pubblicate nella sintesi o nella decisione. Tale data non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione della Commissione. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.

7.   Il presente articolo non impedisce alla Commissione di utilizzare e divulgare, nella misura necessaria, informazioni che dimostrino l’esistenza di sovvenzioni estere distorsive.

CAPO VII

ACCESSO AL FASCICOLO

Articolo 20

Accesso al fascicolo della Commissione e uso dei documenti

1.   Dopo che la Commissione ha informato l’impresa oggetto di indagine in merito ai motivi per i quali intende adottare una decisione, l’impresa oggetto di indagine può chiedere l’accesso al fascicolo della Commissione a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560.

2.   Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si applica a:

a)

documenti interni della Commissione;

b)

documenti interni delle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;

c)

la corrispondenza tra la Commissione e le autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;

d)

la corrispondenza tra le autorità degli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi.

3.   Nel dare accesso al fascicolo, la Commissione trasmette all’impresa oggetto di indagine una versione non riservata di tutti i documenti menzionati nei motivi in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 5, la Commissione dà inoltre l’accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni applicate a fini di riservatezza, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione viene determinata in base ai seguenti criteri:

a)

l’accesso ai documenti di cui al presente paragrafo è concesso esclusivamente ad un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dall’impresa oggetto di indagine designati, i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati alla Commissione;

b)

i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati devono essere imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un’impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione;

c)

le persone che figurano nell’elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici esterni designati non possono, alla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere con l’impresa oggetto di indagine un rapporto di lavoro o fare parte della sua amministrazione o trovarsi in una situazione analoga a quella di un suo dipendente o dirigente. Se successivamente esse stringono con l’impresa oggetto di indagine un tale rapporto di lavoro nel corso dell’indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell’indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni o gli esperti tecnici esterni designati e l’impresa oggetto di indagine informano senza indugio la Commissione in merito ai termini di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati confermano inoltre alla Commissione di non avere più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi del presente paragrafo, e che la Commissione non aveva messo a disposizione dell’impresa oggetto di indagine. Essi confermano inoltre alla Commissione che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alle lettere d) ed e) del presente paragrafo;

d)

i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non divulgano i documenti forniti o il loro contenuto a persone fisiche o giuridiche che non sono vincolate dalla procedura di divulgazione;

e)

i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non utilizzano i documenti forniti o il loro contenuto, se non ai fini di cui al paragrafo 10;

5.   nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione ai consulenti giuridici ed economici e agli esperti tecnici designati può avvenire per via elettronica o (per una parte o la totalità dei documenti) solo presso i locali della Commissione. In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l’accesso a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 4 a determinati documenti o di concedere l’accesso a documenti parzialmente espunti, se ritiene che il danno che il fornitore di informazioni in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sia maggiore dell’importanza della divulgazione ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione procede ad un’analoga valutazione dell’importanza della divulgazione quando considera l’opportunità di divulgare o di divulgare parzialmente la corrispondenza tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi e altri tipi di documenti sensibili forniti dalle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi. Prima di divulgare la corrispondenza o i documenti in questione, la Commissione consulta le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi.

6.   I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati di cui al paragrafo 4, lettera a) possono, entro una settimana dal ricevimento dell’accesso al fascicolo a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito all’impresa oggetto di indagine a norma del paragrafo 3, al fine di mettere tali documenti a disposizione dell’impresa oggetto di indagine, o possono presentare una richiesta motivata di estensione della procedura di divulgazione ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni designati. L’accesso supplementare alla versione non riservata di documenti o l’estensione della procedura di divulgazione ad altre persone possono essere concessi solo in via eccezionale e a condizione che sia dimostrato che siano essenziali per il corretto esercizio dei diritti di difesa dell’impresa oggetto dell’indagine.

7.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 5 o 6, la Commissione può chiedere che il fornitore delle informazioni che ha presentato i documenti in questione fornisca una versione non riservata dei documenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 3.

8.   Se ritiene che una delle richieste di cui al paragrafo 6 sia fondata, tenuto conto della necessità di garantire che l’impresa oggetto di indagine sia in grado di esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa, la Commissione mette a disposizione dell’impresa oggetto di indagine una versione non riservata dei documenti oppure adotta una decisione che estende la procedura di divulgazione per quanto riguarda i documenti in questione.

9.   In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell’accesso al fascicolo di cui al paragrafo 4, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l’accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.

10.   Le informazioni ottenute attraverso l’accesso al fascicolo sono utilizzate soltanto ai fini delle pertinenti procedure di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

CAPO VIII

TERMINI

Articolo 21

Termini

1.   I termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560 o dal presente regolamento o fissati dalla Commissione a norma dei suddetti regolamenti sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4) e alle norme specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 22. In caso di conflitto, prevalgono le disposizioni di cui al presente regolamento.

2.   I termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2022/2560 o del presente regolamento.

Articolo 22

Scadenza dei termini

1.   Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell’ultimo giorno lavorativo in esso compreso.

2.   Un termine fissato dalla Commissione sotto forma di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

Articolo 23

Sospensione dei termini nell’ambito di concentrazioni

1.   La Commissione può sospendere i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, dello stesso regolamento, per uno dei seguenti motivi:

a)

le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560 alle parti notificanti o a qualsiasi altra persona interessata non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;

b)

le informazioni richieste dalla Commissione ad altre imprese o associazioni di imprese, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione, a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o ad altre persone interessate;

c)

una delle parti notificanti o altre persone interessate hanno rifiutato di sottoporsi a un’ispezione della Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e disposta mediante decisione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dello stesso regolamento, o di cooperare allo svolgimento dell’ispezione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

d)

le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti del tipo descritto all’articolo 6, paragrafo 3.

2.   Se la Commissione sospende, a norma del paragrafo 1, un termine di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, il termine è sospeso nei casi di cui:

a)

al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

b)

al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il tentativo non riuscito di procedere all’ispezione e l’effettiva conclusione dell’ispezione disposta mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o le altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, l’ispezione disposta non è più necessaria;

c)

al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente fra il momento in cui alla Commissione avrebbero dovuto essere segnalate le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni riguardanti i cambiamenti relativi ai fatti, e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni non sono più necessarie.

3.   La sospensione dei termini decorre dal giorno lavorativo successivo alla data in cui si è verificato l’evento che l’ha causata. La sospensione dei termini cessa il giorno in cui viene meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

4.   La Commissione tratta entro un tempo ragionevole tutti i dati ricevuti nel quadro dell’indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l’ispezione disposta non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 24

Sospensione dei termini durante i riesami preliminari nell’ambito di procedure di appalto pubblico

Se la Commissione sospende il termine relativo all’esame preliminare a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, la sospensione ha inizio il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di 20 giorni lavorativi e cessa allo scadere del giorno in cui la notifica completa aggiornata è stata presentata alla Commissione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

CAPO IX

TRASMISSIONE E FIRMA DI DOCUMENTI

Articolo 25

Trasmissione e firma di documenti nell’ambito di concentrazioni

1.   La trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all’uso delle modalità di cui ai paragrafi 6 e 7.

2.   Se è richiesta una firma, ai documenti presentati alla Commissione per via digitale è apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

3.   Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rese disponibili sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

4.   Ad eccezione del modulo di cui all’allegato I, tutti documenti trasmessi per via digitale alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell’invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. Il modulo di cui all’allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considera ricevuto il giorno dell’invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che è stato ricevuto il giorno precedente o durante l’orario di apertura indicato nel sito Internet della DG Concorrenza. Il modulo di cui all’allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l’orario di apertura indicato sul sito Internet della DG Concorrenza si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.

5.   I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti di questi:

a)

sono inaccessibili o inutilizzabili (corrotti);

b)

contengono virus, malware o altre minacce;

c)

contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.

La Commissione informa senza indugio il mittente se si verifica una delle circostanze di cui alle lettere a), b) o c).

6.   I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

7.   I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

Articolo 26

Trasmissione e firma di documenti nell’ambito di procedure di appalto pubblico (notifiche e procedure d’ufficio)

1.   Nell’ambito di procedure di appalto pubblico, la trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all’uso delle modalità di cui ai paragrafi 5 e 6.

2.   Nelle procedure riguardanti le sovvenzioni estere nell’ambito di procedure di appalto pubblico, l’uso della firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 non è obbligatorio. Le notifiche o le dichiarazioni sono firmate da tutte le parti notificanti soggette all’obbligo di notifica nel contesto delle notifiche relative agli appalti pubblici.

3.   Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rese disponibili sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione.

4.   Per quanto riguarda la firma dei documenti e la loro trasmissione alla Commissione nell’ambito di procedure di appalto pubblico, si applicano per analogia le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafi 4 e 5.

5.   I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione.

6.   I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(3)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).


ALLEGATO I

Modulo FS-CO relativo alla notifica di una concentrazione a norma del regolamento (UE) 2022/2560

Sommario

1.

Scopo del modulo FS-CO 18

2.

Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-CO 18

3.

Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre 19

4.

Informazioni non necessarie ai fini dell’esame del caso a cura della Commissione 19

5.

Contatti pre-notifica e richieste di dispensa 20

6.

Obbligo di notifica corretta e completa 20

7.

Modalità di notifica 21

8.

Riservatezza e dati personali 21

9.

Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente FS-CO 22

SEZIONE 1:

Descrizione della concentrazione 22

SEZIONE 2:

Informazioni sulle parti 22

SEZIONE 3:

Informazioni dettagliate sulla concentrazione, sull’assetto proprietario e sul controllo 23

SEZIONE 4:

Soglie di notifica 24

SEZIONE 5:

Contributi finanziari esteri 25

SEZIONE 6:

Impatto sul mercato interno dei contributi finanziari esteri concessi nell’ambito della concentrazione 27

SEZIONE 7:

Possibili effetti positivi 28

SEZIONE 8:

Documenti giustificativi 28

SEZIONE 9:

Attestato 29

INTRODUZIONE

1.   Scopo del modulo FS-CO

1)

Il presente modulo FS-CO specifica le informazioni che devono essere trasmesse dalle parti notificanti quando presentano alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione nel quadro del sistema di controllo delle sovvenzioni estere dell’Unione. Questo sistema è stabilito nel regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno («regolamento di esecuzione») (2), al quale è allegato il presente modulo FS-CO.

2.   Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-CO

2)

Nel modulo FS-CO vanno inserite le seguenti informazioni:

a)

informazioni di base che sono di norma necessarie per la valutazione di tutte le concentrazioni (sezioni da 1 a 4);

b)

informazioni sui contributi finanziari esteri ricevuti dalle parti a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 (sezione 5). In particolare, nella sezione 5 del modulo FS-CO sono richieste informazioni dettagliate su ciascuno dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo che possono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560. Per quanto riguarda gli altri contributi finanziari esteri, il formulario FS-CO richiede una panoramica dei vari tipi di contributi finanziari pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo conformemente alle istruzioni fornite nella tabella 1. La Commissione può chiedere, caso per caso, informazioni più dettagliate su qualsiasi tipo di contributo finanziario di cui nelle domande della sezione 5 e nella tabella 1, o su qualsiasi altro contributo finanziario estero ricevuto dalle parti della concentrazione. In ogni caso, tutti i contributi finanziari esteri concessi alle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo devono essere presi in considerazione per determinare se la soglia di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2022/2560 è soddisfatta, indipendentemente dal fatto che siano richieste informazioni al riguardo nella sezione 5;

c)

informazioni necessarie per valutare se i contributi finanziari esteri concessi nell’ambito della concentrazione possano provocare distorsioni sul mercato interno ai sensi degli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) 2022/2560 (sia in relazione al processo di acquisizione che alle attività che le parti della concentrazione svolgeranno) (sezione 6);

d)

informazioni sui possibili effetti positivi delle sovvenzioni estere (sezione 7);

e)

documenti giustificativi (sezione 8).

3)

Perché la notifica sia considerata completa devono essere fornite, in linea di principio, le informazioni di cui alle sezioni da 1 a 6 e 8. Spetta invece alle parti notificanti decidere se fornire le informazioni richieste nella sezione 7, che riguarda informazioni sui possibili effetti positivi delle sovvenzioni estere sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata nel mercato interno, nonché altri effetti positivi in relazione ai pertinenti obiettivi politici.

4)

Tutte le informazioni richieste nel modulo FS-CO non pregiudicano la possibilità per la Commissione di chiedere ulteriori informazioni inviando una richiesta di informazioni.

3.   Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre

5)

Qualora non dispongano, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni specifiche richieste nel presente modulo FS-CO, le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall’obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito relativo a tali informazioni indicato nel modulo. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui ai punti da (9) a (11) della presente introduzione.

4.   Informazioni non necessarie ai fini dell’esame del caso a cura della Commissione

6)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall’obbligo di fornire con la notifica determinate informazioni o documenti o di conformarsi ad altri requisiti di cui nel modulo FS-CO relativi a tali informazioni, qualora ritenga che l’osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l’esame del caso.

7)

Le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall’obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel modulo FS-CO in relazione a tali informazioni. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni per le richieste di dispensa di cui ai punti da (9) a (11) della presente introduzione.

5.   Contatti pre-notifica e richieste di dispensa

8)

Le parti notificanti sono invitate ad avviare discussioni in tempo utile prima della notifica, preferibilmente sulla base di un progetto di notifica. La possibilità di avviare contatti pre-notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare l’esame preliminare di una sovvenzione estera nell’ambito di una concentrazione. I contatti pre-notifica, seppure non obbligatori, possono essere estremamente utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni richieste nella notifica, in particolare per quanto riguarda le informazioni da trasmettere nella sezione 5 e nella tabella 1, e per far sì che la notifica sia completa. Inoltre, i contatti pre-notifica possono comportare una riduzione delle informazioni richieste.

9)

Nel corso di questi contatti le parti notificanti possono chiedere la dispensa dall’obbligo di presentare determinate informazioni richieste nel presente modulo. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non si può ragionevolmente disporre delle informazioni pertinenti. Se del caso e nella misura del possibile, le parti notificanti dovrebbero fornire le migliori stime per i dati mancanti, identificandone le fonti, o indicare la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni non disponibili;

b)

le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell’esame del caso.

10)

Le richieste di dispensa devono essere formulate durante la fase di pre-notifica per iscritto, preferibilmente nel progetto di notifica stesso (all’inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa durante la fase di pre-notifica nel contesto dell’esame del progetto di notifica.

11)

Il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente modulo FS-CO possano essere omesse da una notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

6.   Obbligo di notifica corretta e completa

12)

Come spiegato ai punti da (2) a (4) della presente introduzione, perché la notifica sia considerata completa devono essere fornite, in linea di principio, le informazioni di cui alle sezioni da 1 a 6 e 8. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella relativa sezione e devono essere corrette e complete.

13)

In particolare, si fa presente quanto segue:

a)

il termine di 25 giorni lavorativi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560 decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560;

b)

le parti notificanti dovrebbero verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, in particolare gli indirizzi e-mail, trasmessi alla Commissione siano esatti, pertinenti e aggiornati;

c)

i dati di contatto richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione («DG Concorrenza») nel suo sito Internet. Ai fini di un esame corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. Al riguardo occorre indicare indirizzi e-mail personali, corrispondenti a referenti specifici, e non caselle postali generiche dell’impresa (ad esempio, info@, hello@). Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta;

d)

i documenti giustificativi di cui alla sezione 8 devono essere forniti insieme a una tabella riassuntiva nel formato prescritto dalla DG Concorrenza sul suo sito Internet;

e)

a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, a seguito di informazioni inesatte o fuorvianti comunicate nella notifica o insieme ad essa, la notifica viene considerata incompleta ai fini della determinazione della data effettiva della notifica;

f)

a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, l’impresa che, intenzionalmente o per negligenza, fornisce informazioni inesatte o fuorvianti può essere soggetta ad ammende fino all’1 % del suo fatturato totale. Inoltre, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, la Commissione può revocare la sua decisione su una concentrazione se è stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

7.   Modalità di notifica

14)

Le notifiche sono trasmesse in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Anche i nomi delle parti notificanti sono indicati nella loro lingua originale. Le informazioni richieste con il presente modulo FS-CO devono essere presentate utilizzando le sezioni e sottosezioni e, se del caso, allegando i documenti giustificativi. La notifica presentata deve comprendere un attestato firmato di cui nella sezione 9. Qualora le informazioni richieste in due sezioni diverse coincidano in parte (o interamente), possono essere inclusi riferimenti incrociati.

15)

La notifica deve essere firmata dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti autorizzati delle parti notificanti. Alla notifica devono essere allegate le corrispondenti procure (o la prova scritta che queste persone hanno poteri di rappresentanza). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche (comprese le firme) sono disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza.

16)

Per compilare le sezioni 5, 6 e 7 del presente modulo FS-CO, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia opportuno presentare queste sezioni in ordine numerico o se possano essere raggruppate per ogni singolo contributo finanziario estero (o gruppi di contributi finanziari esteri).

17)

Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo della notifica. Gli allegati devono essere utilizzati solo per integrare le informazioni fornite nel corpo della notifica stessa, nel quale bisogna indicare chiaramente se un allegato contiene informazioni supplementari.

18)

La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell’Unione, è necessario allegare una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione).

8.   Riservatezza e dati personali

19)

Conformemente all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, i suoi funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma di detto regolamento. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti notificanti.

20)

Se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «riservato». Esse dovrebbero inoltre specificare perché reputano che tali informazioni non debbano essere divulgate o pubblicate.

21)

Nel caso di fusioni o acquisizioni del controllo congiunto, o negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.

22)

Al trattamento dei dati personali comunicati nella notifica o insieme ad essa si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

9.   Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente FS-CO

23)

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

«parti notificanti»: ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, in caso di concentrazione questo termine si riferisce a tutte le parti della concentrazione o, in caso di acquisizione del controllo, a tutte le imprese o a tutte le persone che acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto dell’insieme o di parti di una o più imprese;

b)

«imprese oggetto della concentrazione»: tutte le imprese o parti di imprese nelle quali è in corso l’acquisizione di una partecipazione di controllo, compresa un’impresa comune, o che sono oggetto di un’offerta pubblica di acquisto. Questo termine non comprende i venditori;

c)

«parti della concentrazione»: le parti notificanti di cui alla lettera a) e l’impresa oggetto della concentrazione di cui alla lettera b).

24)

Salvo indicazione contraria:

a)

il termine «parti notificanti» comprende i) tutte le imprese che sono controllate, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, dalle «parti notificanti» ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560, ii) tutte le imprese e le persone fisiche che controllano, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, le «parti notificanti» e iii) le imprese controllate dalle imprese di cui al punto ii);

b)

il termine «imprese oggetto della concentrazione» comprende tutte le entità che sono controllate, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, dalle «imprese oggetto della concentrazione» conformemente all’articolo 20, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560. Per contro, questo termine non comprende le imprese e le persone fisiche che non controlleranno più, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, l’«impresa oggetto della concentrazione» una volta che la concentrazione è stata realizzata (ad esempio, i venditori in caso di acquisizione del controllo).

25)

I dati di carattere finanziario richiesti devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

SEZIONE 1

Descrizione della concentrazione

1.1.

Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti vi concorrono, il processo di acquisizione (es. se le parti notificanti sono state selezionate sulla base di una procedura competitiva), la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione del controllo esclusivo o congiunto o creazione di un’impresa comune), le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione e le attività svolte delle parti della concentrazione.

SEZIONE 2

Informazioni sulle parti

2.1.

Informazioni sulle parti della concentrazione.

Per ciascuna parte indicare:

2.1.1.

Il nome dell’impresa (anche il nome dell’impresa è indicato nella lingua originale).

2.1.2.

Il suo ruolo nella concentrazione (impresa partecipante alla concentrazione/impresa acquirente/impresa oggetto della concentrazione/impresa comune di nuova costituzione).

2.1.3.

Il nominativo, l’indirizzo, il telefono e l’e-mail della persona di contatto e le sue funzioni; l’indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche.

2.1.4.

Se l’impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali possono essere notificati i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali.

2.1.4.1.

Il nominativo, l’indirizzo, il telefono e l’e-mail di ciascun rappresentante e le sue funzioni.

2.1.4.2.

Un documento scritto attestante che ciascun rappresentante è autorizzato ad agire per la parte della concentrazione in questione (basato sul modello di delega disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza).

2.2.

Natura dell’attività di ciascuna delle parti.

Per ciascuna delle parti della concentrazione, descrivere la natura dell’attività dell’impresa.

SEZIONE 3

Informazioni dettagliate sulla concentrazione, sull’assetto proprietario e sul controllo

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell’assetto proprietario e del controllo dei partecipanti alla concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione.

3.1.

Descrivere la natura della concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento (UE) 2022/2560:

3.1.1.

Identificare le imprese o le persone che in ultima istanza detengono, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto delle parti notificanti e descrivere la struttura dell’assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima del completamento dell’operazione di concentrazione.

3.1.2.

Precisare se la concentrazione proposta è:

i)

una fusione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560,

ii)

un’acquisizione del controllo esclusivo o congiunto ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560, o

iii)

la creazione di un’impresa comune ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

3.1.3.

Spiegare in che modo l’operazione di concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un’offerta pubblica ecc.).

3.1.4.

Con riferimento all’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

i)

la conclusione di un accordo;

ii)

l’acquisizione di una partecipazione di controllo;

iii)

la comunicazione del lancio di un’offerta pubblica o dell’intenzione di lanciarla; o

iv)

la dimostrazione, a cura delle parti notificanti e (a seconda dei casi) dei venditori, dell’intenzione in buona fede di concludere un accordo.

3.1.5.

Indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione.

3.1.6.

Spiegare la struttura dell’assetto proprietario e del controllo dell’impresa risultante dalla concentrazione.

3.2.

Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.

3.3.

Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell’attivo interessati, a seconda del caso); specificare se il pagamento avviene sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi. Indicare anche il valore dell’impresa oggetto della concentrazione e spiegare come tale valore è stato calcolato (4).

3.4.

Elencare tutte le fonti di finanziamento (debito, capitale proprio, liquidità, attivi ecc.) utilizzate per finanziare l’operazione.

3.5.

Se l’acquisizione è finanziata in tutto o in parte mediante debito:

3.5.1.

Indicare il prestatore per ciascuno strumento di debito.

3.5.2.

Indicare tutte le garanzie associate a ciascuno strumento di debito.

3.6.

Se l’acquisizione è finanziata in tutto o in parte mediante capitale proprio:

3.6.1.

Indicare l’identità delle imprese che sottoscrivono/acquistano le azioni.

3.6.2.

Indicare le eventuali condizioni cui è subordinato il finanziamento tramite capitale proprio.

3.7.

Confermare se le parti notificanti hanno effettuato acquisizioni di controllo negli ultimi tre anni che sono state notificate alla Commissione europea a norma del regolamento (UE) 2022/2560 o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (5).

3.8.

Fornire un elenco delle acquisizioni di controllo effettuate negli ultimi tre anni dalle parti notificanti che sono state notificate a un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’Unione conformemente alle norme sul controllo delle concentrazioni.

SEZIONE 4

Soglie di notifica

4.1.

Indicare il fatturato realizzato nell’Unione nel precedente esercizio finanziario (6) per ciascuna delle imprese di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560, a seconda dei casi (7):

4.1.1.

Nel caso di fusione, per ciascuna impresa oggetto della fusione.

4.1.2.

Nel caso di acquisizione del controllo: l’impresa oggetto dell’operazione, compresa l’impresa comune in caso di acquisizione del controllo congiunto.

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l’apposita tabella della Commissione disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza.

I dati sul fatturato dovrebbero essere calcolati a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560. Conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, dello stesso regolamento, quando la concentrazione ha luogo con l’acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, del fatturato del venditore viene computato solo il fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

4.2.

Le imprese di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a 50 milioni di EUR da paesi terzi nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo (8), l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo?

no

SEZIONE 5

Contributi finanziari esteri

5.1.

Indicare se ciascuna delle parti notificanti o l’impresa oggetto della concentrazione hanno ricevuto, individualmente, nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo, eventuali contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR che possono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560:

5.1.1.

Al fine di stabilire se sia stato concesso un contributo finanziario estero a un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del regolamento (UE) 2022/2560, indicare se in un qualsiasi momento è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo:

5.1.1.1.

L’impresa è una società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate?

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.1.1.2.

L’impresa è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società nel caso in cui questa abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.1.1.3.

L’impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.1.1.4.

Nel caso in cui l’impresa in questione non sia una PMI (9):

5.1.1.4.1.

Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni?

e

5.1.1.4.2.

Il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) (10) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.1.1.5.

Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti della concentrazione, indicare se durante tale periodo in cui era in difficoltà, l’impresa ha ricevuto contributi finanziari esteri che possono aver contribuito a ripristinarne la redditività a lungo termine (compreso un eventuale sostegno alla liquidità volto a sostenere il ripristino della redditività) o a mantenere tale impresa in vita per il breve periodo di tempo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.1.1.6.

Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti della concentrazione, indicare se esiste un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale parte e se tale piano di ristrutturazione comprende un contributo proprio significativo della parte notificante, dell’impresa oggetto della concentrazione o di qualsiasi altra parte della concentrazione, fornendo informazioni dettagliate su tale piano.

5.1.1.7.

Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa, si prega di motivarla, facendo riferimento ai documenti giustificativi forniti negli allegati (i quali possono includere, tra l’altro, gli ultimi estratti del conto profitti e perdite della parte notificante o dell’impresa oggetto della concentrazione corredati di bilanci, o le decisioni di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti dell’impresa o la prova che sono soddisfatti i criteri per avviare una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei creditori ai sensi del diritto societario nazionale).

5.1.2.

Un contributo finanziario estero sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell’impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia [articolo 5, paragrafo 1, lettera b)].

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.1.3.

Una misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico [articolo 5, paragrafo 1, lettera c)]:

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.1.4.

Un contributo finanziario estero che facilita direttamente una concentrazione [articolo 5, paragrafo 1, lettera d)]:

Parti notificanti

no

Impresa oggetto della concentrazione

no

5.2.

Per ciascun contributo finanziario estero pari o superiore a 1 milione di EUR, concesso individualmente a ciascuna delle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo, che può rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560, fornire le seguenti informazioni e i documenti giustificativi:

5.2.1.

Forma del contributo finanziario (ad esempio prestito, esenzione fiscale, conferimento di capitale, incentivo fiscale, conferimenti in natura ecc.).

5.2.2.

Paese terzo che concede il contributo finanziario. Specificare anche l’autorità pubblica o l’ente pubblico che concede l’aiuto.

5.2.3.

Importo di ciascun contributo finanziario.

5.2.4.

Scopo e logica economica della concessione del contributo finanziario alla parte.

5.2.5.

I contributi finanziari e il loro utilizzo sono subordinati a condizioni?

5.2.6.

Descrivere i principali elementi e le principali caratteristiche di tali contributi finanziari (ad esempio, tassi di interesse e durata, nel caso di un prestito).

5.2.7.

Spiegare se il contributo finanziario conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560 all’impresa alla quale è stato concesso il contributo finanziario estero o a qualsiasi altra parte della concentrazione (11). Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 8.

5.2.8.

Spiegare se il contributo finanziario è limitato in linea di diritto o di fatto, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560, a talune imprese o settori (12) . Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 8.

5.3.

Trasmettere una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati nella tabella 1.

SEZIONE 6

Impatto sul mercato interno dei contributi finanziari esteri concessi nell’ambito della concentrazione

6.1.

La concentrazione avviene nel contesto di una procedura di gara strutturata? In caso di risposta affermativa:

6.1.1.

Fornire una descrizione dettagliata della procedura di gara.

6.1.2.

Fornire una descrizione del profilo di ciascuno degli altri candidati di cui si è a conoscenza (ad esempio se si tratta di società di private equity o di imprese industriali).

6.2.

Spiegare quali sono i diversi settori di intervento o le diverse attività dell’impresa oggetto della concentrazione, spiegando le categorie di prodotti e/o servizi offerti in ciascuno di essi e la relativa clientela. Spiegare se le parti notificanti operano negli stessi o in simili settori di intervento o attività e descriverli.

6.3.

Per ciascuno dei settori di intervento o attività di cui alla sezione 6.2, indicare, per l’impresa oggetto della concentrazione e per le parti notificanti:

6.3.1.

Il fatturato realizzato a livello mondiale e a livello dell’Unione per tale settore di intervento o attività.

6.3.2.

La percentuale rappresentata dal fatturato realizzato nell’Unione rispetto al fatturato complessivo dell’impresa per tale settore di intervento o attività.

6.4.

Per ciascuno dei contributi finanziari per i quali sono state fornite informazioni supplementari ai sensi della sezione 5.2, spiegare se e in che modo il contributo finanziario può migliorare la posizione concorrenziale nel mercato interno delle parti della concentrazione. Nel rispondere a questa sezione, fare riferimento alla natura, all’importo e all’uso o finalità del contributo finanziario.

6.5.

Indicare se la concentrazione ha determinato l’avvio di una procedura di notifica delle concentrazioni nell’Unione (a livello di Unione o nazionale) e, in caso affermativo, indicare lo stato di ciascuna di queste procedure al momento di questa notifica.

6.6.

Indicare se la concentrazione ha determinato l’avvio di altre procedure di regolamentazione nell’Unione (quali procedure di controllo degli investimenti esteri diretti a livello nazionale) e, in caso affermativo, indicare lo stato di ciascuna di queste procedure al momento della notifica.

Dati di contatto

6.7.

Fornire i dati di contatto dei cinque maggiori concorrenti dell’impresa oggetto della concentrazione che operano nell’Unione.

6.8.

Se la concentrazione ha determinato l’avvio di procedure di controllo delle concentrazioni nell’Unione (a livello dell’Unione o nazionale), comunicare tutti i dati di contatto dei concorrenti indicati nel contesto di tali procedure di controllo delle concentrazioni.

SEZIONE 7

Possibili effetti positivi

7.1.

Se del caso, elencare e dimostrare i possibili effetti positivi sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione nel mercato interno. Elencare inoltre e motivare eventuali altri effetti positivi della sovvenzione estera, quali effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi strategici, in particolare quelli dell’Unione, e specificare quando e in quali ambiti si prevede che tali effetti si verifichino. Fornire una descrizione di ciascuno di tali effetti positivi.

SEZIONE 8

Documenti giustificativi

Fornire la seguente documentazione per ciascuna parte della concentrazione:

8.1.

Copie di tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi finanziari che possono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560 come stabilito nella sezione 5.1.

8.2.

Copie dei seguenti documenti redatti da o per uno o più membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione o del consiglio di vigilanza o da essi ricevuti:

a)

analisi, relazioni, indagini, studi, presentazioni ed eventuali documenti comparabili che analizzino lo scopo, l’uso e la logica economica dei contributi finanziari esteri che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560. Fornire, nella misura in cui sono in Suo possesso o pubblicamente disponibili, gli stessi documenti redatti da o per l’entità che concede il contributo finanziario estero o da essa ricevuti;

b)

analisi, relazioni, studi, indagini, presentazioni e qualsiasi altro documento analogo che permetta di valutare o esaminare la concentrazione riguardo alla sua logica (inclusi i documenti in cui l’operazione è discussa in relazione ad altre potenziali acquisizioni);

c)

nel caso in cui consulenti esterni abbiano assistito la parte notificante in una procedura di due diligence effettuata riguardo all’impresa oggetto della concentrazione, presentare sintesi, conclusioni o relazioni da essi elaborate nell’ambito di tale procedura, nonché qualsiasi documento in cui il valore dell’operazione sia valutato o discusso.

8.3.

Indicazione del sito Internet, se del caso, in cui sono pubblicati i conti e le relazioni annuali più recenti delle parti della concentrazione oppure, se questo non fosse disponibile, copie dei conti e delle relazioni annuali più recenti delle parti della concentrazione.

SEZIONE 9

Attestato

La notifica deve concludersi con il seguente attestato, sottoscritto da tutte le parti notificanti o in loro nome:

«Le parti notificanti confermano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel modulo FS-CO, che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle ammende e penalità di mora.»

Data:

[firmatario 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

[firmatario 2, se del caso]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

Tabella 1

Istruzioni per la trasmissione di informazioni sui contributi finanziari esteri che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) (sezione 5.3)

1.

Fornire una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi da ciascun paese terzo alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati di seguito.

A.   Informazioni da includere nella tabella

2.

Raggruppare i diversi contributi finanziari esteri per paese terzo e per tipologia, quale sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia, strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributi forniti per le attività non economiche di un’impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) 2022/2560] o altro.

3.

Includere solo i paesi in cui l’importo aggregato stimato di tutti i contributi finanziari concessi nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo [calcolato conformemente al punto (5)] è pari o superiore a 45 milioni di EUR.

4.

Per ciascun tipo di contributo finanziario, fornire una breve descrizione della finalità dei contributi finanziari e delle entità che concedono i contributi.

5.

Quantificare l’importo aggregato stimato dei contributi finanziari concessi da ciascun paese terzo nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo sotto forma di intervalli, come specificato nelle note alla tabella seguente. Ai fini del calcolo di tale importo, sono pertinenti le seguenti considerazioni:

a)

tenere conto dei contributi finanziari esteri che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e sui quali sono state fornite le informazioni di cui alle sezioni 5.1 e 5.2;

b)

non tenere conto dei contributi finanziari esteri esclusi in base ai seguenti punti 6 e 7 seguenti.

B.   Eccezioni

6.

Non è necessario includere nella tabella informazioni sui seguenti contributi finanziari esteri:

a)

differimenti del pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali, condoni ed esenzioni fiscali e regole normali di ammortamento e di riporto delle perdite di applicazione generale. Se tali misure sono limitate, ad esempio, a determinati settori, regioni o (tipi di) imprese, devono essere comunicate;

b)

applicazione di sgravi fiscali per evitare la doppia imposizione in linea con le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali volti a evitare la doppia imposizione nonché di sgravi fiscali unilaterali per evitare la doppia imposizione applicati ai sensi della legislazione fiscale nazionale nella misura in cui seguono la stessa logica e le stesse condizioni delle disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali;

c)

fornitura/acquisto di beni/servizi (esclusi i servizi finanziari) a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali, ad esempio fornitura/acquisto di beni o servizi effettuati a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria;

d)

contributi finanziari esteri inferiori all’importo individuale di 1 milione di EUR.

7.

Nel caso di un’acquisizione del controllo o della creazione di joint venture da parte di un fondo di investimento o di un’entità giuridica controllata da o tramite un fondo di investimento, non è necessario includere i contributi finanziari esteri concessi ad altri fondi di investimento gestiti dalla stessa società di investimento ma con una maggioranza di investitori diversi misurata in base al loro diritto agli utili (o concessi a società di portafoglio controllate da questi altri fondi), a condizione che sia possibile dimostrare che sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il fondo che controlla l’entità acquirente deve essere soggetto alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui gestori di fondi di investimento alternativi (13) o alla legislazione equivalente di un paese terzo in termini di norme prudenziali, organizzative e di condotta, compresi i requisiti volti a tutelare gli investitori; e

b)

le operazioni economiche e commerciali tra il fondo che controlla l’entità acquirente e gli altri fondi di investimento (e le società controllate da tali fondi) gestiti dalla stessa società di investimento sono inesistenti o limitate. A tale riguardo, si prega di fornire alla Commissione la prova di tutte le eventuali operazioni economiche e commerciali di questo tipo che possono aver avuto luogo nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo. Le operazioni economiche e commerciali possono comprendere, tra l’altro, la vendita di attivi, compresa la proprietà di società, prestiti, linee di credito o garanzie.

Parte X

Paese terzo

Tipo di contributo finanziario (*1)

Breve descrizione della finalità del contributo finanziario e dell’entità che concede l’aiuto (*2)

Paese A

Tipo 1

 

Tipo 2

 

Tipo 3

 

Tipo 4

 

 

Stima dei contributi finanziari aggregati concessi da A: EUR […] (*3)

Paese B

Tipo 1

 

Tipo 2

 

Tipo 3

 

Tipo 4

 

 

Stima dei contributi finanziari aggregati concessi da B: EUR […] (*3)

Paese C

 

 

 

 

 

 

 

Nota:

fornire una tabella separata per ciascuna delle parti notificanti. I paesi terzi e, ove possibile, i tipi di contributi dovrebbero essere ordinati in base all’importo totale del contributo finanziario estero, dal più alto al più basso.

C.   Ulteriori informazioni

8.

I contributi finanziari esteri che possono essere pertinenti per la valutazione di ciascuna concentrazione possono dipendere da una serie di fattori quali i settori o le attività interessati, il tipo di contributi finanziari o altre specificità del caso. Alla luce di tali specificità, la Commissione può chiedere informazioni supplementari qualora le ritenga necessarie per la sua valutazione.

(1)  GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

(2)  GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Cfr. anche l’informativa sulla protezione dei dati personali relativa alle indagini in materia di concorrenza disponibile all’indirizzo:https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

(4)  Ai fini del presente modulo FS-CO, il valore dell’impresa misura il valore totale di una società e deve includere nel suo calcolo la capitalizzazione di mercato dell’impresa oggetto della concentrazione, ma anche il debito a breve e lungo termine ed eventuali disponibilità liquide o equivalenti nello stato patrimoniale di tale impresa.

(5)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(6)  Per il calcolo del fatturato, cfr. articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2560.

(7)  A norma dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 è necessario che almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l’impresa acquisita o l’impresa comune sia «stabilita nell’Unione». Il termine «stabilita nell’Unione» deve essere inteso conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e comprende la costituzione di una controllata nell’Unione, nonché una stabile organizzazione nell’Unione (cfr. sentenze nelle cause C-230/14, Weltimmo, EU:C:2015:639, punti 29 e 30; C-39/13, C-40/13 e C-41/13, SCA Group Holding e altri, punti 24, 25, 26, 27; e C-196/87, Steymann, EU:C:1988:475, punto 16).

(8)  Un contributo finanziario estero si dovrebbe considerare concesso a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a riceverlo. L’erogazione effettiva del contributo finanziario estero non è una condizione necessaria per far rientrare il contributo finanziario estero nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

(9)  Le piccole e medie imprese o PMI sono definite all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(10)  Utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.

(11)  Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un’impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. Per maggiori dettagli su come valutare l’esistenza di un vantaggio, cfr. il considerando 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

(12)  Il vantaggio dovrebbe essere conferito a una o più imprese o a uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera potrebbe essere stabilita di diritto o di fatto.

(13)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

(*1)  Indicare i contributi finanziari raggruppandoli per tipo, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributo fornito per le attività non economiche di un’impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) 2022/2560] o altro.

(*2)  Descrizione generale della finalità dei contributi finanziari inclusi in ciascun tipo e delle entità che concedono l’aiuto. Ad esempio, «esenzione fiscale per la produzione del prodotto A e per le attività di ricerca e sviluppo»; «vari prestiti presso banche statali per la finalità X»; «varie misure di finanziamento presso agenzie di investimento statali per coprire le spese di esercizio/per attività di ricerca e sviluppo; «conferimento di capitale pubblico nella società X».»

(*3)  Utilizzare i seguenti intervalli: «45-100 milioni di EUR», «> 100-500 milioni di EUR», «> 500-1 000 milioni di EUR», «oltre 1 000 milioni di EUR».


ALLEGATO II

Modulo FS-PP relativo alla notifica dei contributi finanziari nel contesto delle procedure di appalto pubblico a norma del regolamento (UE) 2022/2560

Sommario

1.

Scopo del modulo FS-PP 32

2.

Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente modulo FS-PP 32

3.

Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-PP 33

4.

Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre 34

5.

Informazioni non necessarie ai fini dell’esame del caso a cura della Commissione 34

6.

Contatti pre-notifica e richieste di dispensa 34

7.

Obbligo di notifica o dichiarazione corretta e completa 35

8.

Modalità di notifica? 36

9.

Riservatezza e dati personali 36

SEZIONE 1:

Descrizione dell’appalto pubblico 37

SEZIONE 2:

Informazioni sulle parti notificanti 37

SEZIONE 3:

Contributi finanziari esteri 38

SEZIONE 4:

Elementi che dimostrano che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa 40

SEZIONE 5:

Possibili effetti positivi 41

SEZIONE 6:

Documenti giustificativi 41

SEZIONE 7:

Dichiarazione 41

SEZIONE 8:

Attestato 42

INTRODUZIONE

1.   Scopo del modulo FS-PP

(1)

Il presente modulo FS-PP specifica le informazioni che devono essere trasmesse dalle parti notificanti quando presentano alla Commissione una notifica o dichiarazione relativa a contributi finanziari esteri nel contesto di una procedura di appalto pubblico disciplinata dal sistema di controllo delle sovvenzioni estere dell’Unione. Questo sistema è stabilito nel regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno («regolamento di esecuzione») (2), al quale è allegato il presente modulo FS-PP.

2.   Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente modulo FS-PP

(2)

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

«parti notificanti»: ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti a obbligo di notifica a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560;

b)

«contraente principale» ai sensi delle direttive 2014/24/UE (3) e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o «concessionario principale» ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5): operatore economico che presenta la notifica o la dichiarazione per conto di tutte le parti notificanti.

(3)

Salvo diversa indicazione, il termine «parti notificanti» comprende tutte le loro imprese figlie senza autonomia commerciale e tutte le loro società di partecipazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560.

(4)

I dati di carattere finanziario richiesti devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

3.   Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-PP

(5)

Se anche solo una delle parti notificanti ha ricevuto un contributo finanziario estero soggetto a obbligo di notifica in conformità dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la parte o le parti notificanti presentano solo una notifica. La notifica è presentata in un unico modulo sulla base degli elementi indicati di seguito.

(6)

Se invece nessuna delle parti notificanti ha ricevuto un contributo finanziario estero soggetto a obbligo di notifica in conformità dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la parte o le parti notificanti presentano solo una dichiarazione. La dichiarazione è presentata in un unico modulo, sulla base degli elementi indicati di seguito.

(7)

La Commissione può chiedere, caso per caso, informazioni più dettagliate su qualsiasi tipo di contributo finanziario di cui alle domande della sezione 3 e della tabella 1, o su qualsiasi altro contributo finanziario estero ricevuto dalle parti notificanti. In ogni caso, tutti i contributi finanziari esteri concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica devono essere presi in considerazione per determinare se le soglie di notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 sono soddisfatte, indipendentemente dal fatto che siano richieste informazioni al riguardo nella sezione 3.

(8)

Nel modulo FS-PP vanno inserite le seguenti informazioni:

a)

NOTIFICHE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI

i)

In caso di notifica di contributi finanziari esteri a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2022/2560, devono essere compilate in linea di principio tutte le sezioni e i relativi campi, ad eccezione della sezione 7 (Dichiarazione).

ii)

La sezione 1 deve contenere una descrizione sintetica della procedura di appalto pubblico.

iii)

La sezione 2 deve contenere informazioni sulle parti notificanti.

iv)

La sezione 3 deve contenere informazioni dettagliate sui contributi finanziari esteri. In particolare, a norma della sezione 3, sono richieste informazioni dettagliate su ciascuno dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR che sono concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica che possono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560. In relazione agli altri contributi finanziari esteri, il modulo FS-PP impone alle parti notificanti di fornire una panoramica dei vari tipi di contributi finanziari concessi alle parti notificanti conformemente alle istruzioni fornite nella tabella 1.

v)

La sezione 4 può contenere una spiegazione dei motivi per cui l’offerta non risulta indebitamente vantaggiosa.

vi)

La sezione 5 può, se del caso, elencare e dimostrare gli eventuali effetti positivi delle sovvenzioni sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata, nonché altri effetti positivi in relazione ai pertinenti obiettivi politici.

vii)

La sezione 6 contiene tutti i documenti giustificativi.

viii)

La sezione 8 deve contenere un attestato firmato in cui si dichiara che le informazioni fornite sono veritiere, esatte e complete e che le parti notificanti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di ammende.

b)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI SOGGETTI A OBBLIGO DI NOTIFICA

i)

Se negli ultimi tre anni alle parti notificanti non sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, devono essere compilate solo le sezioni 1, 2 e 8 del modulo FS-PP e la specifica sezione 7, mentre le restanti sezioni devono essere lasciate vuote.

ii)

Tutte le informazioni richieste nel modulo FS-PP non pregiudicano la possibilità per la Commissione di chiedere ulteriori informazioni inviando una richiesta in tal senso.

4.   Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre

(9)

Qualora non dispongano, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni specifiche richieste nel presente modulo FS-PP, le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall’obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito relativo a tali informazioni indicato nel modulo. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui ai punti da (13) a (15) della presente introduzione.

5.   Informazioni non necessarie ai fini dell’esame del caso a cura della Commissione

(10)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall’obbligo di fornire con la notifica determinate informazioni o documenti o di conformarsi ad altri requisiti di cui nel modulo FS-PP relativi a tali informazioni, qualora ritenga che l’osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l’esame del caso.

(11)

Le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall’obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel modulo FS-PP in relazione a tali informazioni. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni per le richieste di dispensa di cui ai punti da (13) a (15) dell’introduzione del presente modulo FS-PP.

6.   Contatti pre-notifica e richieste di dispensa

(12)

Le parti notificanti sono incoraggiate ad avviare discussioni in tempo utile prima della notifica, preferibilmente sulla base di un progetto di modulo FS-PP. La possibilità di avviare contatti pre-notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare l’esame preliminare delle sovvenzioni estere nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. I contatti pre-notifica, seppure non obbligatori, possono essere utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni richieste nella notifica, in particolare per quanto riguarda le informazioni da trasmettere nella sezione 3 e nella tabella 1, e per far sì che la notifica sia completa. Inoltre, i contatti pre-notifica possono comportare una riduzione significativa delle informazioni richieste. Qualora vi sia più di una parte notificante (in quanto unico operatore economico) o più di un gruppo di parti notificanti (in quanto membri di uno stesso consorzio), e ciascuna parte o gruppo notificante intenda presentare un’offerta diversa nel quadro della stessa procedura di appalto pubblico, le discussioni pre-notifica devono svolgersi con ciascuna parte notificante o ciascun gruppo di parti notificanti separatamente e in piena riservatezza, al fine di garantire una concorrenza leale nella procedura di appalto pubblico in questione.

(13)

Nel corso di questi contatti le parti notificanti possono chiedere la dispensa dall’obbligo di presentare determinate informazioni richieste nel presente modulo. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non si può ragionevolmente disporre delle informazioni pertinenti. Se del caso e nella misura del possibile, le parti notificanti dovrebbero fornire le migliori stime per i dati mancanti, identificandone le fonti, o indicare la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni non disponibili;

b)

le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell’esame del caso.

(14)

Le richieste di dispensa devono essere formulate durante la fase di pre-notifica per iscritto, preferibilmente nel progetto di notifica stesso (all’inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa durante la fase di pre-notifica nel contesto dell’esame del progetto di notifica.

(15)

Il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente modulo FS-PP possano essere omesse da una notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

7.   Obbligo di notifica o dichiarazione corretta e completa

(16)

Le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 3, 6 e 8 devono essere fornite in caso di notifica di contributi finanziari esteri e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nelle sezioni opportune del presente modulo FS-PP e devono essere esatte e complete.

(17)

Nel caso di una dichiarazione attestante che non sono stati ricevuti contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, devono essere fornite le informazioni richieste nelle sezioni 1, 2, 7 e 8 che sono pertanto obbligatorie ai fini di una dichiarazione completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella sezione opportuna del modulo FS-PP e devono essere esatte e complete.

(18)

Occorre in particolare sottolineare che:

a)

il termine di 20 giorni lavorativi di cui all’articolo 30, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560 decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare i contributi finanziari esteri entro i rigorosi termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560.

b)

Le parti notificanti devono verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, in particolare gli indirizzi e-mail, trasmessi alla Commissione siano esatti, pertinenti e aggiornati.

c)

Una dichiarazione può essere presentata solo se tutte le parti notificanti dichiarano di non aver ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica negli ultimi tre anni. Se anche solo una delle parti notificanti ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, la presentazione della dichiarazione è considerata una notifica ai fini del presente regolamento di esecuzione.

d)

I dati di contatto delle parti notificanti richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) della Commissione sul suo sito Internet (6). Ai fini di un esame corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, non bisognerebbe utilizzare indirizzi e-mail personali e attribuiti a persone di contatto specifiche ma caselle funzionali del gruppo incaricato della notifica. Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta.

e)

I documenti giustificativi di cui alla sezione 6 devono essere forniti insieme a una tabella riassuntiva nel formato prescritto dalla DG GROW sul suo sito Internet.

f)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, a seguito di informazioni inesatte o fuorvianti comunicate nella notifica o insieme ad essa, la notifica viene considerata incompleta ai fini della determinazione della data effettiva della notifica.

g)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, se una notifica che accompagna un’offerta o una domanda di partecipazione rimane incompleta nonostante la richiesta della Commissione di completarla, la Commissione dovrebbe adottare una decisione in cui chiede all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di adottare una decisione di rigetto di tale offerta o domanda di partecipazione irregolare.

h)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, gli operatori economici interessati che, intenzionalmente o per negligenza, forniscono informazioni inesatte o fuorvianti possono essere soggetti ad ammende fino all’1 % del loro fatturato totale. Inoltre, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, la Commissione può revocare la sua decisione se era basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

8.   Modalità di notifica?

(19)

Le notifiche sono trasmesse in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Anche i nomi delle parti notificanti sono indicati nella loro lingua originale. Le informazioni richieste con il presente modulo FS-PP devono essere presentate utilizzando le sezioni e sottosezioni e, se del caso, allegando i documenti giustificativi. La notifica presentata deve comprendere l’attestato di cui alla sezione 8. Qualora le informazioni fornite in due sezioni diverse si sovrappongano parzialmente (o interamente), possono essere utilizzati riferimenti incrociati.

(20)

La notifica deve essere firmata dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti autorizzati delle parti notificanti. Alla notifica devono essere allegate le corrispondenti procure (o la prova scritta che queste persone hanno poteri di rappresentanza). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche sono disponibili sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione della Commissione.

(21)

Per compilare la sezione 3 del presente modulo FS-PP, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia opportuno presentare le informazioni in quella sezione in ordine numerico oppure se le informazioni possano essere raggruppate per ogni singolo contributo finanziario estero (o gruppi di contributi finanziari esteri).

(22)

Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo della notifica. Gli allegati presentati devono essere utilizzati solo per integrare le informazioni fornite nel corpo della notifica stessa nel quale bisogna indicare chiaramente se un allegato contiene informazioni supplementari.

(23)

La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell’Unione, è necessario allegare una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione).

9.   Riservatezza e dati personali

(24)

Conformemente all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, i suoi funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma del presente regolamento. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza tra parti notificanti.

(25)

Se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti, compreso ad altri operatori economici con i quali presentano la notifica e all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore interessati, di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore interessati in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «riservato». A tal fine, si può presentare un archivio criptato separato di documenti e la chiave può essere comunicata separatamente alla Commissione. Esse dovrebbero inoltre specificare perché reputano che tali informazioni non debbano essere divulgate o pubblicate.

(26)

Nei casi in cui la notifica è compilata da più di una parte notificante, è possibile presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.

(27)

Al trattamento dei dati personali comunicati nella notifica o insieme ad essa si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

SEZIONE 1

Descrizione dell’appalto pubblico

1.1.

Fornire un link al bando di gara pubblicato nell’ambito della presente procedura su Tenders Electronic Daily (TED) e su qualsiasi altra piattaforma e una sintesi della procedura di appalto pubblico.

1.2.

Se le parti notificanti utilizzano il documento di gara unico europeo (DGUE), è opportuno soddisfare l’obbligo di fornire una sintesi della procedura di appalto pubblico compilando l’allegato 2, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (8).

1.3.

Se le parti notificanti trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la sezione 1 del presente modulo FS-PP dovrebbe essere importata direttamente dal DGUE nel modulo FS-PP utilizzando un servizio digitale fornito dalla Commissione. In assenza di tale servizio, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dovrebbe trasmettere alla Commissione la notifica unitamente alla parte I compilata dell’allegato 2 del DGUE.

1.4.

Se le parti notificanti non trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la presente sezione deve essere compilata con le informazioni richieste nella parte I dell’allegato 2 del DGUE.

1.5.

Se le parti notificanti trasmettono solo parzialmente le loro informazioni tramite il DGUE, gli elementi mancanti di cui alla parte I dell’allegato 2 del DGUE devono essere fornite in questa sezione.

SEZIONE 2

Informazioni sulle parti notificanti

2.1.

Se le parti notificanti utilizzano il DGUE, l’obbligo di fornire le informazioni che le riguardano può essere soddisfatto compilando la parte II dell’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7, che stabilisce il modello di modulo per il DGUE. Il DGUE è compilato per tutti gli operatori economici che partecipano all’offerta o che chiedono di parteciparvi e per i subappaltatori sulle cui capacità si fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione. I subappaltatori che non sono «subappaltatori principali» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 non devono compilare questa sezione del modulo. I subappaltatori che sono «subappaltatori principali» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 ma sulle cui capacità non si fa affidamento conformemente all’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 79 della direttiva 2014/25/UE devono compilare questa sezione manualmente.

2.2.

Se le parti notificanti trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, questa parte del modulo FS-PP è importata direttamente dal DGUE nel presente modulo FS-PP utilizzando un servizio digitale fornito dalla Commissione. In assenza di tale servizio, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore devono trasmettere alla Commissione la presente notifica unitamente alla parte II compilata dell’allegato 2 del DGUE.

2.3.

Se le parti notificanti non trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la presente sezione deve essere compilata con le informazioni richieste nella parte II dell’allegato 2 del DGUE.

2.4.

Se le parti notificanti trasmettono solo parzialmente le loro informazioni tramite il DGUE, gli elementi mancanti di cui alla parte II dell’allegato 2 del DGUE devono essere fornite in questa sezione

2.5.

Inserire l’e-mail o l’identificativo unico utilizzati per l’account EU Login che servirà per la comunicazione.

SEZIONE 3

Contributi finanziari esteri

3.1.

Per valutare se sussiste una distorsione causata da sovvenzioni estere nell’ambito di una procedura di appalto pubblico si esaminano gli indicatori di distorsione (9) e si valuta se l’offerta è indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione (10). Nella presente sezione, le parti notificanti dovrebbero segnalare soltanto i contributi finanziari esteri che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560, ossia quelli che hanno maggiori probabilità di creare distorsioni sul mercato interno. Per i contributi finanziari esteri che non rientrano in queste categorie, si rimanda al punto 3.3 della presente sezione e alla tabella 1. Per le procedure di appalto pubblico che rientrano nelle soglie di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nelle quali alle parti notificanti sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento nei tre anni precedenti la notifica, indicare se ciascuna parte notificante ha individualmente ricevuto (11) contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR nei tre anni precedenti la notifica e che potrebbero rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e) del regolamento (UE) 2022/2560:

3.1.1.

Al fine di stabilire se sia stato concesso un contributo finanziario estero a un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del regolamento (UE) 2022/2560, indicare se in un qualsiasi momento è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni nei tre anni precedenti la notifica:

3.1.1.1.

La parte notificante è una società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate?

no

3.1.1.2.

La parte notificante è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società nel caso questa abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

no

3.1.1.3.

La parte notificante è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

no

3.1.1.4.

Nel caso in cui la parte notificante in questione non sia una PMI (12):

3.1.1.4.1.

il rapporto debito/patrimonio netto contabile della parte notificante è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni

e

3.1.1.4.2.

il quoziente di copertura degli interessi della parte notificante (EBITDA/interessi) (13) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?

no

3.1.1.5.

Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti notificanti, indicare se durante tale periodo in cui era in difficoltà, l’impresa ha ricevuto contributi finanziari esteri che possono aver contribuito a ripristinarne la redditività a lungo termine (compreso un eventuale sostegno alla liquidità volto a sostenere il ripristino della redditività) o a mantenere tale impresa in vita nel breve periodo di tempo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Parti notificanti

no

3.1.1.6.

Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti notificanti, indicare se esiste un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale parte e se tale piano di ristrutturazione comprende un contributo proprio significativo della parte notificante, fornendo informazioni dettagliate su tale piano.

3.1.1.7.

Se la risposta a una delle domande di cui ai punti da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa, si prega di motivarla, facendo riferimento alle prove o ai documenti giustificativi forniti negli allegati (i quali possono includere, tra l’altro, gli ultimi estratti del conto profitti e perdite della parte notificante corredati di bilanci, o la decisione di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti dell’impresa o documenti comprovanti che sono soddisfatti i criteri per avviare una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei creditori ai sensi del diritto societario nazionale).

3.1.2.

Un contributo finanziario estero sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell’impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia (articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]:

no

3.1.3.

Una misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (articolo 5, paragrafo 1, lettera c)]:

no

3.1.4.

Un contributo finanziario estero che consente a un’impresa di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in base alla quale l’impresa potrebbe aggiudicarsi l’appalto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e)]:

no

3.2.

Per ciascun contributo finanziario estero pari o superiore a 1 milione di EUR, concesso alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica, che può rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560, fornire le seguenti informazioni e i documenti giustificativi:

3.2.1.

forma del contributo finanziario (ad esempio prestito, esenzione fiscale, conferimento di capitale, incentivo fiscale, conferimenti in natura ecc.).

3.2.2.

Paese terzo che concede il contributo finanziario. Specificare anche l’autorità pubblica o l’ente pubblico che concede l’aiuto.

3.2.3.

Importo di ciascun contributo finanziario.

3.2.4.

Scopo e logica economica della concessione del contributo finanziario alla parte.

3.2.5.

I contributi finanziari e il loro utilizzo sono subordinati a condizioni?

3.2.6.

Descrivere i principali elementi e le principali caratteristiche di tali contributi finanziari (ad esempio, tassi di interesse e durata, nel caso di un prestito).

3.2.7.

Spiegare se il contributo finanziario conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560 all’impresa alla quale è stato concesso. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 6.

3.2.8.

Spiegare se il contributo finanziario è limitato in linea di diritto o di fatto, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560, a talune imprese o settori (14). Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 6.

3.2.9.

Spiegare se il contributo finanziario è concesso solo per i costi di esercizio (15) esclusivamente connessi all’appalto pubblico in questione.

3.3.

Trasmettere una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati nella tabella 1.

SEZIONE 4

Elementi che dimostrano che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa

4.1.

Per ciascuna delle sovvenzioni finanziare estere che consentono a un’impresa di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in base alla quale l’impresa potrebbe aggiudicarsi l’appalto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2560), esistono elementi che possono essere addotti per dimostrare che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa, direttamente o indirettamente, a causa dei contributi finanziari ricevuti, inclusi gli elementi di cui all’articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE?

4.2.

Tali elementi possono riguardare in particolare:

4.2.1.

gli aspetti economici del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

4.2.2.

le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

4.2.3.

l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;

4.2.4.

il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;

4.2.5.

il rispetto degli obblighi in materia di subappalti.

SEZIONE 5

Possibili effetti positivi

5.1.

Se del caso, elencare e dimostrare i possibili effetti positivi sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione nel mercato interno. Elencare e dimostrare eventuali altri effetti positivi delle sovvenzioni estere, ad esempio gli effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi strategici, in particolare quelli dell’Unione, e specificare quando e dove si prevede che tali effetti si verifichino. Fornire una descrizione di ciascuno di tali effetti positivi.

SEZIONE 6

Documenti giustificativi

Fornire la seguente documentazione per ciascuna parte notificante:

6.1.

copie di tutti i documenti ufficiali giustificativi relativi ai contributi finanziari che possono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560 conformemente alla sezione 3.1;

6.2.

copie dei seguenti documenti redatti da o per uno o più membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione o del consiglio di vigilanza o da essi ricevuti: analisi, relazioni, indagini, studi, presentazioni ed eventuali documenti comparabili che analizzino lo scopo, l’uso e la logica economica dei contributi finanziari esteri che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560. Fornire, nella misura in cui sono in Suo possesso o pubblicamente disponibili, gli stessi documenti redatti da o per l’entità che concede il contributo finanziario estero o da essa ricevuti;

6.3.

indicazione del sito Internet, se del caso, in cui sono pubblicati i conti o le relazioni annuali più recenti delle parti notificanti oppure, se questo non fosse disponibile, copie dei conti e delle relazioni annuali più recenti.

6.4.

Qualora forniscano elementi che dimostrano che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa compilando la sezione 4 del presente modulo, le parti notificanti devono anche fornire elementi di prova relativi ai tre anni precedenti la notifica. Tali documenti possono comprendere, se del caso:

a)

dichiarazioni dei redditi per il periodo in esame, comprese copie delle dichiarazioni dei redditi delle società e delle dichiarazioni IVA,

b)

piani aziendali e ricerche di mercato alla base della decisione di partecipare alla procedura di appalto pubblico.

SEZIONE 7

Dichiarazione

7.1.

Conformemente a quanto stabilito nell’introduzione, al considerando 6, per le procedure di appalto pubblico che soddisfano le soglie di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nelle quali alle parti notificanti non sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento negli ultimi tre anni, bisogna compilare le sezioni 1, 2 e 8 del presente modulo, così come la presente sezione, e allegare la seguente dichiarazione:

«Nessuna delle parti notificanti ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2022/2560».

7.2.

Conformemente all’obbligo di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti devono elencare tutti i contributi finanziari esteri ricevuti. Tale obbligo riguarda tutti i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 ricevuti negli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione.

7.3.

Tuttavia, i contributi finanziari esteri non soggetti a notifica di valore inferiore a 1 milione di EUR ma superiore al valore indicato nella sezione 7.4 negli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione possono essere dichiarati in modo aggregato senza indicarne i singoli valori, utilizzando la tabella 2. Su richiesta della Commissione, tali contributi finanziari esteri devono essere comunicati individualmente.

7.4.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere comunicati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale è inferiore all’importo degli aiuti «de minimis» quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013della Commissione (16) nell’arco di tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione.

SEZIONE 8

Attestato

8.1.

La notifica deve concludersi con il seguente attestato sottoscritto da tutte le parti notificanti:

8.2.

«Le parti notificanti confermano che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel modulo FS-PP e che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

8.3.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle ammende e penalità di mora.»

Data:

[firmatario 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

[firmatario 2 - ripetere ogni volta per ciascuna parte notificante]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

Tabella 1

Istruzioni per la trasmissione di informazioni sui contributi finanziari esteri che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) (sezione 3.3)

1.

Questa tabella è utilizzata per fornire una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi da ciascun paese terzo alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati di seguito. Il punto A chiarisce le informazioni che devono essere incluse nella tabella e il punto B quelle che non devono essere incluse.

A.   Informazioni da includere nella tabella

2.

Raggruppare i diversi contributi finanziari esteri per paese terzo e per tipologia, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia, strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributi forniti per le attività non economiche di un’impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) n. 2022/2560] o altro.

3.

Includere solo i paesi in cui l’importo aggregato stimato di tutti i contributi finanziari per paese concessi nei tre anni precedenti la notifica (calcolato conformemente al punto 5) è pari o superiore a 4 milioni di EUR.

4.

Per ciascun tipo di contributo finanziario, fornire una breve descrizione della sua finalità e delle entità che lo hanno concesso.

5.

Quantificare l’importo aggregato stimato dei contributi finanziari concessi da ciascun paese terzo nei tre anni precedenti la notifica sotto forma di intervalli, come specificato nelle note alla tabella seguente. Per calcolare tale importo valgono le seguenti considerazioni:

a)

tenere conto dei contributi finanziari esteri che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e sui quali sono state fornite le informazioni di cui alle sezioni 3.1 e 3.2;

b)

non tenere conto dei contributi finanziari esteri esclusi in base ai seguenti punti 6 e 7.

B.   Eccezioni

6.

Non è necessario includere nella tabella una descrizione dei seguenti contributi finanziari esteri:

a)

differimenti del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali, condoni ed esenzioni fiscali e regole normali di ammortamento e di riporto delle perdite di applicazione generale. Se sono limitate, ad esempio, a determinati settori, regioni o (tipi di) imprese, tali misure devono essere comunicate.

b)

Applicazione di sgravi fiscali per evitare la doppia imposizione in linea con le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali volti a evitare la doppia imposizione nonché di sgravi fiscali unilaterali per evitare la doppia imposizione applicati ai sensi della legislazione fiscale nazionale nella misura in cui seguono la stessa logica delle disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali.

c)

Fornitura/acquisto di beni/servizi (esclusi i servizi finanziari) a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali, ad esempio fornitura/acquisto di beni o servizi effettuati a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria.

d)

Contributi finanziari esteri inferiori all’importo individuale di 1 milione di EUR.

Paese terzo

Tipo di contributo finanziario (*1)

Breve descrizione della finalità del contributo finanziario e dell’entità che concede l’aiuto (*2)

Paese A

Tipo 1

 

Tipo 2

 

Tipo 3

 

Tipo 4

 

 

Stima totale dei contributi finanziari concessi da A: EUR […] (*3)

Paese B

Tipo 1

 

Tipo 2

 

Tipo 3

 

Tipo 4

 

 

Stima totale dei contributi finanziari concessi da B: EUR […] (*3)

Paese C

 

 

 

 

 

 

 

Nota:

fornire una tabella separata per ciascuna delle parti notificanti. I paesi terzi e, ove possibile, i tipi di contributi dovrebbero essere ordinati in base all’importo totale del contributo finanziario estero, dal più alto al più basso.

C.   Ulteriori informazioni

7.

I contributi finanziari esteri che possono essere pertinenti per la valutazione di ciascun appalto pubblico possono dipendere da una serie di fattori quali i settori o le attività interessati, il tipo di contributi finanziari o altre specificità del caso. Alla luce di tali specificità, la Commissione può chiedere informazioni supplementari qualora le ritenga necessarie per la sua valutazione.

Tabella 2

Per la comunicazione dei contributi finanziari esteri di valore inferiore a 1 milione di EUR e superiore al valore indicato nella sezione 7.4

Paese terzo

Breve descrizione dei contributi finanziari

Paese A

 

Paese B

 

Paese C

 

 

 

 


(1)  GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

(2)  GU L 177 del12.7.2023, pag. 1.

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(6)  Si prega di consultare il sito https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation e di seguire le istruzioni ivi contenute.

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Cfr. anche l’informativa sulla protezione dei dati personali relativa alle indagini in materia di concorrenza disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di modulo per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16).

(9)  Articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2560

(10)  Articolo 27 del regolamento (UE) 2022/2560

(11)  Un contributo finanziario si dovrebbe considerare concesso a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto legale a riceverlo. L’erogazione effettiva del contributo finanziario non è una condizione necessaria per far rientrare detto contributo nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

(12)  Le piccole e medie imprese o PMI sono definite all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(13)  Utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti. Questo quoziente è calcolato come EBITDA/interessi.

(14)  Il vantaggio dovrebbe essere conferito a una o più imprese o a uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera può essere stabilita di diritto o di fatto.

(15)  A titolo di esempio, costi per il personale, i materiali, l’energia, la manutenzione, l’affitto, l’amministrazione.

(16)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(*1)  Indicare i contributi finanziari raggruppandoli per tipo, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributo fornito per le attività non economiche di un’impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) 2022/2560] o altro.

(*2)  Descrizione generale della finalità dei contributi finanziari inclusi in ciascun tipo e delle entità che concedono l’aiuto. Ad esempio, «esenzione fiscale per la produzione del prodotto A e per le attività di ricerca e sviluppo»; «vari prestiti presso banche statali per la finalità X»; «varie misure di finanziamento presso agenzie di investimento statali per coprire le spese di esercizio/per attività di ricerca e sviluppo»; «conferimento di capitale pubblico nella società X».

(*3)  Utilizzare i seguenti intervalli: «45-100 milioni di EUR», «> 100-500 milioni di EUR», «> 500-1 000 milioni di EUR», «oltre 1 000 milioni di EUR».