7.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 174/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1421 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2023

che approva il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2013 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di approvazione del biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), quale descritto nell'allegato V di detto regolamento. La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Germania («autorità di valutazione competente»).

(2)

Il 22 gennaio 2018 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione della domanda e le conclusioni della sua valutazione. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.

(3)

In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 settembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (2), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In tale parere l'Agenzia conclude che i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(5)

Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve determinate condizioni.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere del comitato sui biocidi relativi alla domanda di approvazione del principio attivo biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio; tipo di prodotto 9; ECHA/BPC/355/2022, adottato il 26 settembre 2022.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Data di scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio

Denominazione IUPAC: disolfito di disodio

N. CE: 231-673-0

Numero CAS: 7681-57-4

Purezza minima del metabisolfito di sodio: 95 % p/p

1o agosto 2023

31 luglio 2033

9

L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

2)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

ai bambini nella prima infanzia.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.