7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1421 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2023
che approva il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2013 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di approvazione del biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), quale descritto nell'allegato V di detto regolamento. La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Germania («autorità di valutazione competente»). |
(2) |
Il 22 gennaio 2018 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione della domanda e le conclusioni della sua valutazione. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche. |
(3) |
In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 settembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (2), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(4) |
In tale parere l'Agenzia conclude che i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve determinate condizioni. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Parere del comitato sui biocidi relativi alla domanda di approvazione del principio attivo biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio; tipo di prodotto 9; ECHA/BPC/355/2022, adottato il 26 settembre 2022.
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Data di scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||
Biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio |
Denominazione IUPAC: disolfito di disodio N. CE: 231-673-0 Numero CAS: 7681-57-4 |
Purezza minima del metabisolfito di sodio: 95 % p/p |
1o agosto 2023 |
31 luglio 2033 |
9 |
L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.