30.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 166/98


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1331 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

1.   PREMESSA

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (3) l’Unione applica una misura di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio. La misura assume la forma di un contingente tariffario con importazioni autorizzate in franchigia doganale entro i limiti di un contingente basato sui flussi commerciali storici. Il contingente in franchigia doganale è applicabile alle importazioni nel territorio dell’Unione. Alle importazioni effettuate oltre il contingente previsto si applica un dazio di salvaguardia del 25 %.

(2)

Il regolamento (UE) 2023/1321 (4) ha modificato il regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione.

(3)

A seguito di tale modifica, le categorie di prodotti di acciaio 7 (Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati) (6) e 17 (Profilati di ferro o di acciai non legati) (7) della misura di salvaguardia, elencate nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2020/2170, originarie del Regno Unito e trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono ammissibili al trattamento in base ai pertinenti contingenti tariffari dell’Unione se tali merci sono immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord.

2.   PROCEDURA

(4)

Il 30 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in cui spiega che, a seguito della modifica del regolamento (UE) 2020/2170, la Commissione doveva modificare il regolamento di salvaguardia dell’UE creando un nuovo contingente tariffario limitato ai trasferimenti verso l’Irlanda del Nord delle categorie di prodotti incluse nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1321 originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito. In questo modo i trasferimenti di prodotti che rientrano in queste categorie di prodotti originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito potrebbero entrare nell’Irlanda del Nord in franchigia doganale fino ad esaurimento del contingente assegnato. Al di fuori di tale contingente si applicherebbe un dazio di salvaguardia del 25 %. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sul contenuto dell’avviso.

(5)

Per calcolare il volume adeguato dei contingenti tariffari che garantirebbe, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1321, la sostenibilità economica di tali trasferimenti diretti verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, in considerazione delle circostanze specifiche in Irlanda del Nord, la Commissione ha analizzato le statistiche disponibili (8) per calcolare il volume dei trasferimenti verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

(6)

I contingenti tariffari istituiti dal presente regolamento devono essere utilizzati esclusivamente per le merci originarie del Regno Unito, elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1321, trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord. Questi nuovi contingenti tariffari non hanno pertanto nessuna incidenza sull’assegnazione o sui volumi dei contingenti tariffari esistenti per le importazioni di paesi terzi nel territorio dell’Unione.

Osservazioni presentate dalle parti interessate

(7)

L’avviso di apertura prevedeva la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni entro un termine stabilito. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni alla Commissione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella IV.1, «Volumi dei contingenti tariffari», dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159, le parti 7 e 17 sono sostituite dalle seguenti:

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

Codici NC

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Anno 5

Anno 6

Aliquota del dazio supplementare

Numeri d’ordine

Dall’1.7.2022 al 30.9.2022

Dall’1.10.2022 al 31.12.2022

Dall’1.1.2023 al 31.3.2023

Dall’1.4.2023 al 30.6.2023

Dall’1.7.2023 al 30.9.2023

Dall’1.10.2023 al 31.12.2023

Dall’1.1.2024 al 31.3.2024

Dall’1.4.2024 al 30.6.2024

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

«7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ucraina

270 017,57

270 017,57

264 147,62

267 082,59

280 051,01

280 051,01

277 006,97

277 006,97

25  %

09.8836

Altri paesi

554 571,27

554 571,27

542 515,37

548 543,32

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

25  %

(9)

Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

-

-

-

-

5 231,58

5 231,58

5 174,72

5 174,72

25  %

09.8498»

«17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ucraina

30 113,25

30 113,25

29 458,61

29 785,93

31 232,21

31 232,21

30 892,73

30 892,73

25  %

09.8891

Altri paesi

64 947,85

64 947,85

63 535,94

64 241,90

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

25  %

(18)

Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

-

-

-

-

14 061,23

14 061,23

13 908,39

13 908,39

25  %

09.8499»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16) («regolamento di salvaguardia dell’UE»).

(2)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento (UE) 2023/1321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1).

(6)  Codici NC (solo a titolo informativo): 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00.

(7)  Codici NC (solo a titolo informativo): 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90.

(8)  Dati disponibili nel sistema elettronico istituito a norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).