28.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1310 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2023

che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e di alcune specie di Pinus L., originarie della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, e l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/499/CE della Commissione (2) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3), riguardo ai divieti di cui all’allegato III, parte A, punto 1, della medesima direttiva, per l’introduzione nel territorio dell’Unione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e di Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea.

(2)

Il 17 gennaio 2019 la Repubblica di Corea ha presentato una richiesta di proroga del periodo di applicazione della decisione 2002/499/CE, ma tale proroga non è stata concessa prima della scadenza di tale decisione il 31 dicembre 2020.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/2031 ha sostituito la direttiva 2000/29/CE, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione in provenienza da alcuni paesi terzi. In conformità all’allegato VI, punto 1, di detto regolamento, l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., esclusi i frutti e le sementi, è vietata.

(5)

Fino al 31 dicembre 2020 l’introduzione nell’Unione delle piante specificate, soggette alle prescrizioni della decisione 2002/499/CE, come effettivamente applicata dalla Repubblica di Corea, non ha comportato alcun rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione. Dalla data di applicazione di tale decisione inoltre, nessun elemento scientifico o tecnico ha evidenziato la comparsa di nuovi rischi in relazione a tali piante. È pertanto opportuno concedere nuovamente tale deroga.

(6)

La deroga dovrebbe essere soggetta alle stesse prescrizioni che erano state stabilite dalla decisione 2002/499/CE. Tali prescrizioni dovrebbero applicarsi fatto salvo l’allegato VII, punto 30, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, escluse le sementi.

(7)

Allo stesso tempo l’elenco degli organismi nocivi rilevanti dovrebbe essere aggiornato in relazione al corrispondente elenco di cui alla decisione 2002/499/CE al fine di tenere conto di nuove informazioni scientifiche recenti.

(8)

Diversi organismi nocivi ospitati dalle piante specificate, in particolare gli organismi nocivi Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f., Crisicoccus pini (Kuwana), Dendrolimus spectabilis (Butler), Dendrolimus superans Butler, e Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, non figurano ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione in quanto il loro rischio fitosanitario non è stato pienamente valutato. Pertanto, poiché il presente regolamento affronta un particolare rischio fitosanitario che non è ancora pienamente valutato, le prescrizioni che stabilisce devono avere carattere temporaneo, conformemente all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«piante specificate»: le piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie della Repubblica di Corea, delle seguenti specie:

a)

Chamaecyparis sp. Spach;

b)

Juniperus sp. L.;

c)

Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr);

d)

Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originari della Repubblica di Corea;

2)

«organismo nocivo rilevante»:

a)

per tutte le piante specificate: qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione;

b)

per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr): gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e gli organismi nocivi seguenti:

i)

Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.;

ii)

Crisicoccus pini (Kuwana);

iii)

Dendrolimus spectabilis (Butler);

iv)

Dendrolimus superans Butler;

v)

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye.

Articolo 2

Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate

1.   In deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate è consentita a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica alle piante specificate introdotte nel territorio dell’Unione nei periodi seguenti:

a)

per Chamaecyparis: dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2028;

b)

per Juniperus: dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2028;

c)

per Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) e Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originari della Repubblica di Corea: dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2028.

Articolo 3

Presenza confermata di un organismo nocivo rilevante durante o dopo il periodo di blocco successivo all’ingresso

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi organismo nocivo rilevante la cui presenza è stata confermata durante o dopo il periodo di blocco successivo all’ingresso di cui al punto 9 dell’allegato.

In tal caso nessuna delle piante specificate provenienti dal vivaio da cui ha origine la pianta specificata infetta/infestata è autorizzata a essere introdotta nel territorio dell’Unione fino al rinnovo della registrazione del vivaio di cui al punto 11 dell’allegato.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53).

(3)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate di cui all’articolo 2

1.   

Qualora le piante specificate appartengano alla specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, il portainnesto non deve presentare germogli.

2.   

Il numero complessivo di piante specificate importate non deve superare i quantitativi stabiliti per ciascun anno e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri dallo Stato membro importatore, tenendo conto delle strutture di confinamento o delle stazioni di quarantena disponibili.

3.   

Prima dell’esportazione nell’Unione, le piante specificate devono essere state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai autorizzati soggetti a un regime di lotta dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante della Repubblica di Corea («NPPO») e specificamente autorizzati per l’esportazione nell’Unione. Gli elenchi annuali dei vivai ufficialmente autorizzati devono essere messi a disposizione della Commissione entro il 30 settembre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante coltivate in ciascuno di tali vivai, nella misura in cui esse siano ritenute adatte all’introduzione nel territorio dell’Unione.

4.   

Nel caso delle piante di Juniperus, le piante dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., coltivate nei due anni precedenti l’importazione nei vivai autorizzati di cui al punto 3 e nelle loro immediate vicinanze, devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi rilevanti per le rispettive piante. Nel caso delle piante di Chamaecyparis e Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. coltivate nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente e nelle loro immediate vicinanze, devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno a intervalli opportuni per accertare la presenza dei rispettivi organismi nocivi rilevanti.

5.   

Nelle suddette ispezioni le piante specificate devono essere risultate indenni dagli organismi nocivi rilevanti.

Le piante infestate devono essere rimosse dall’NPPO o dagli organismi nazionali competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’NPPO. Le restanti piante specificate devono essere efficacemente trattate e devono essere tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l’indennità da tali organismi nocivi.

L’eventuale presenza degli organismi nocivi rilevanti, accertata nel corso delle ispezioni effettuate in conformità al punto 4, deve essere ufficialmente registrata e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta.

L’accertamento della presenza di uno qualsiasi di tali organismi nocivi rilevanti implica per il vivaio l’esclusione dall’elenco dei vivai autorizzati. L’NPPO della Repubblica di Corea deve informare immediatamente la Commissione ed escludere il vivaio dall’elenco dei vivai autorizzati di cui al punto 3. L’NPPO non può rinnovare la registrazione di tale vivaio prima dell’anno successivo.

6.   

Le piante specificate destinate all’esportazione nell’Unione devono, almeno durante il periodo di due anni consecutivi di cui al punto 3:

a)

essere state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

b)

essere risultate indenni, nelle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi rilevanti;

c)

essere contrassegnate con un marchio o un codice di tracciabilità, esclusivo per ciascuna pianta e notificato all’NPPO, che consenta di identificare il vivaio ufficialmente autorizzato e l’anno di invasatura; e

d)

qualora appartengano al genere Pinus L. e nel caso di innesto su un portainnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., avere un portainnesto ottenuto da fonti ufficialmente riconosciute come sane.

7.   

Le piante specificate devono essere tracciabili, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l’esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

8.   

Le piante specificate e il substrato colturale aderente o associato alle piante («materiale») devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dall’NPPO che ne attesti la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 7 del presente allegato e all’allegato VII, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2072.

Sul certificato devono figurare:

a)

il nome o i nomi del vivaio o dei vivai autorizzati;

b)

i marchi o i codici di tracciabilità di cui al punto 6, lettera c), nella misura in cui consentono di identificare il vivaio autorizzato e l’anno di invasatura;

c)

l’indicazione dell’ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d)

alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dicitura «La presente partita è conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1310».

9.   

Prima di essere immesse in commercio, le piante specificate sono sottoposte a blocco ufficiale successivo all’ingresso in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena per un periodo non inferiore a tre mesi di crescita attiva.

Nel caso delle piante di Juniperus, il periodo di blocco deve coprire il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno.

Durante e dopo tale periodo di blocco il materiale deve inoltre risultare indenne da qualsiasi organismo nocivo rilevante. L’autorità competente o gli operatori professionali devono prestare particolare attenzione affinché ciascuna pianta conservi il marchio o il codice di tracciabilità di cui al punto 6, lettera c).

10.   

I lotti contenenti materiale che, durante il periodo di blocco successivo all’ingresso di cui al punto 9, non è risultato indenne dagli organismi nocivi rilevanti devono essere immediatamente distrutti dall’autorità competente o dall’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente.

11.   

In tal caso l’NPPO deve escludere il vivaio interessato della Repubblica di Corea dall’elenco dei vivai autorizzati di cui al punto 3.

L’NPPO non può rinnovare la registrazione di tale vivaio prima dell’anno successivo.