23.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 159/330


REGOLAMENTO (UE) 2023/1215 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) dà attuazione alle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1218 (3), che ha modificato la decisione 2014/145/PESC introducendo, in reazione alla guerra dell'informazione condotta dalla Russia strumentalmente alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, un ulteriore criterio applicabile ai fini dell’inserimento nell’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi soggetti al congelamento dei beni e ai fini del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La stessa decisione ha altresì modificato uno dei vigenti criteri di inserimento, alla luce della valutazione del Consiglio secondo cui eludere le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, o vanificare in altro modo tali misure restrittive da parte di operatori di paesi terzi non vincolati da tali misure che in tale modo contribuiscono alla capacità bellica della Russia, possa compromettere la finalità e l'efficacia di tali misure restrittive. Gli indicatori di casi che vanificano le misure restrittive dell’Unione possono includere, fra l'altro, il fatto che l'attività principale di un operatore di un paese terzo consista nell'acquisto di beni soggetti a restrizioni nell'Unione che raggiungono la Russia; il coinvolgimento di persone o entità russe in qualsiasi fase; la recente costituzione di una società per scopi connessi a far giungere beni soggetti a restrizioni in Russia, o un incremento repentino del fatturato di un operatore di un paese terzo coinvolto in tali attività.

(3)

La decisione (PESC) 2023/1218 ha inoltre introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità presenti nell'elenco, così da consentire il disinvestimento da società russe e la cessione di determinati tipi di titoli detenuti in specifiche entità presente nell'elenco. Ha altresì introdotto una deroga che consente l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera volta a eliminare il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco posseduta o controllata dalla persona inserita in elenco e a garantire che quest'ultima non ne tragga alcun beneficio, consentendo in tale modo a detta entità di proseguire le sue attività commerciali. Al fine di salvaguardare la sicurezza marittima, la decisione (PESC) 2023/1218 ha inoltre introdotto un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, così da consentire la prestazione di servizi di pilotaggio in circostanze specifiche.

(4)

La decisione (PESC) 2023/1218 ha inoltre esteso a taluni istituti finanziari di nuovo inserimento nell'elenco la deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche applicabili agli istituti finanziari d'inserimento precedente.

(5)

È inoltre opportuno chiarire che taluni obblighi di comunicazione si applicano coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e precisare ulteriormente le modalità di trattamento e scambio delle informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(6)

Le modifiche che la decisione (PESC) 2023/1218 ha apportato alla decisione 2014/145/PESC rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:

i)

che agevolanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento, o dei regolamenti (UE) n. 692/2014 (*1), (UE) n. 833/2014 (*2) o (UE) 2022/263 (*3) del Consiglio ovvero delle decisioni 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) o (PESC) 2022/266 (*7) del Consiglio; o

ii)

o altrimenti vanificano significativamente tali disposizioni; o

(*1)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77)."

(*4)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16)."

(*5)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)."

(*6)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)."

(*7)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).»;"

b)

è inserita la lettera seguente:

«i)

le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza di “armi e attrezzature militari” rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio.»

;

2)

l'articolo 6 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 5 bis è sostituito dal paragrafo seguente:

«5 bis.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che:

a)

tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell’elenco alla rubrica “Entità” dell'allegato I;

b)

tale cessione o trasferimento è completato entro il 31 dicembre 2023; e

c)

tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con le entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, prima del 3 giugno 2022.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis bis.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la conversione entro il 25 dicembre 2023, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un'entità stabilita nell'Unione, di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso l'entità di cui alla voce 101 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato I ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:

a)

la ricevuta di un depositario era emessa prima del 3 giugno 2022;

b)

la relativa richiesta di autorizzazione è presentata entro il 25 settembre 2023;

c)

il titolare della ricevuta di un depositario è in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante;

d)

la vendita del titolo sottostante è compatibile coi divieti imposti dal regolamento (UE) n. 833/2014, compresi gli articoli 5 e 5 septies; e

e)

nessun fondo sarà messo a disposizione di qualsiasi altra entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 quater.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui voce 695 sotto la rubrica “Persone” dell'allegato I o la messa a disposizione di tale persona fisica o di un'entità di sua proprietà di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o l'entità di sua proprietà prima del 28 febbraio 2022.»

;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 quinquies.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a)

elimini il controllo da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b)

garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo presente nell'elenco.»

;

3)

all'articolo 6 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 e 215sotto la rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.»

;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 septies

L'articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.»

;

5)

l'articolo 8, è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.

(*8)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)."

(*9)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Cfr. pagina 526 della presente Gazzetta ufficiale).