23.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 159/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1214 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/2017 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
(3) |
Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1217, che ha modificato la decisione 2014/512/PESC. |
(4) |
Le attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti stabiliti dal regolamento (UE) n. 833/2014 compromettono la finalità e l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione. |
(5) |
Per ridurre il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2023/1217 vieta il transito nel territorio russo di beni e tecnologie esportati dall'Unione che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, di beni e tecnologie esportati dall'Unione adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale nonché di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione. |
(6) |
In quanto membri della comunità internazionale, l'Unione e i paesi terzi difendono i principi del diritto internazionale sanciti nella Carta delle Nazioni Unite così come difendono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
(7) |
L'Unione riconosce gli sforzi profusi dalle autorità nazionali di molti paesi terzi per arginare il flusso dei beni, delle tecnologie e dei servizi contemplati dalle misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. È opportuno che l'Unione continui a sostenere i paesi terzi impegnati in tale sforzo con tutti i mezzi disponibili. |
(8) |
Per affrontare il fenomeno dell'elusione delle misure restrittive dell'Unione per il tramite di giurisdizioni di paesi terzi, l'Unione dovrebbe rapidamente potenziare la cooperazione bilaterale e multilaterale mediante i rapporti diplomatici con i paesi terzi in questione e la prestazione di maggiore assistenza tecnica agli stessi. Allo scopo di sviluppare, insieme agli Stati membri, un approccio pienamente coordinato a tal fine, la Commissione informerà periodicamente il Consiglio. |
(9) |
È opportuno rafforzare rapidamente l'azione laddove le iniziative di cooperazione bilaterale o multilaterale dell'Unione non producano il risultato auspicato di evitare che persone o entità di paesi terzi eludano le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Tale azione rafforzata dovrebbe essere mirata, proporzionata e volta unicamente a privare la Russia delle risorse che le consentono di proseguire la guerra di aggressione contro l'Ucraina. |
(10) |
L'Unione dovrebbe adottare le opportune misure individuali in risposta al coinvolgimento di operatori di paesi terzi nell'agevolazione dell'elusione. Tali misure possono comprendere singole designazioni a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (4) o altre misure a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, ad esempio l'aggiunta di entità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014, anche sulla base delle informazioni e dei suggerimenti ricevuti dagli Stati membri. |
(11) |
L'Unione riavvierà un dialogo costruttivo con il paese terzo in questione a seguito dell'adozione di tali misure individuali, al fine di garantire la messa in atto di misure correttive volte a dissuadere altri operatori dall'adottare comportamenti analoghi. Il Consiglio sarà informato in merito a tale riavvio e ai relativi risultati. |
(12) |
Qualora, a seguito dell’adozione di misure individuali e di un ulteriore dialogo con il paese terzo, risulti evidente, dati il volume, il tipo o il carattere sistemico dell’elusione in corso, che tali passi sono insufficienti o inadeguati per prevenire tale elusione nel paese terzo interessato o attraverso quest’ultimo, l’Unione dovrebbe poter adottare ulteriori misure. |
(13) |
A tal fine, la decisione (PESC) 2023/1217 ha introdotto la possibilità di adottare eccezionali misure di ultima istanza che limitino la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie sensibili a duplice uso o dei beni e delle tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza in modo da rafforzarne la capacità bellica, e di cui il regolamento (UE) n. 833/2014 vieta l'esportazione in Russia ai paesi terzi la cui giurisdizione si è dimostrata essere a rischio persistente e particolarmente elevato di sfruttamento ai fini di elusione. |
(14) |
Prima di presentare al Consiglio una proposta per procedere con tali misure di ultima istanza, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione informerà il Consiglio in merito ai dettagli tecnici, alle azioni di informazione intraprese e alle misure di applicazione. |
(15) |
La discriminante per decidere di includere un dato paese terzo e un dato bene o tecnologia nell’ambito di applicazione di tale misura dovrebbe essere l’inclusione da parte del Consiglio, deliberando all’unanimità, del paese e del bene o tecnologia in questione nell’allegato XIV della decisione 2014/512/PESC. |
(16) |
Per decidere se includere specifici beni e tecnologie e paesi terzi interessati da tali misure di ultima istanza sulla base di tale proposta, il Consiglio dovrebbe tenere conto di un'analisi tecnica approfondita della Commissione sulle questioni relative all'elusione in oggetto, compresi i dati commerciali disponibili, che dimostrino che le misure alternative adottate sono state inefficaci, nonché le informazioni sulle iniziative avviate dall'Unione per affrontare la questione con il paese terzo interessato e l'indicazione chiara del fatto che tali iniziative si sono rivelate vane. |
(17) |
È opportuno che, prima di includere un dato paese terzo nell'elenco dei paesi interessati da tale misura, l'Unione informi il governo di tale paese terzo e gli chieda attivamente di esprimersi sulla scorta dei risultati preliminari di cui all'analisi tecnica della Commissione e del provvedimento correttivo dell’Unione prospettato. Il Consiglio sarà informato in merito a tutte le fasi di tali contatti e ai relativi risultati. Il Consiglio adotterà tale decisione solo una volta conclusi gli ultimi contatti con il paese terzo in questione. |
(18) |
Il Consiglio dovrebbe riesaminare periodicamente il contenuto dell’allegato XXXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 in base ad approfondita informazione tecnica da parte della Commissione. Tale riesame deve tenere conto degli obiettivi della misura e dei risultati del dialogo costante con i paesi terzi interessati, comprese le misure proposte dai paesi terzi su come contrastare l'elusione. |
(19) |
La decisione (PESC) 2023/1217 aggiunge 87 entità nuove all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l’elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, nei confronti delle quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. In particolare, tenuto conto del collegamento diretto esistente tra i costruttori iraniani di aeromobili militari senza equipaggio e il complesso militare e industriale russo, dovrebbero essere aggiunte a tale elenco quattro entità di paesi terzi che intervengono nella fabbricazione di aeromobili senza equipaggio e nella loro fornitura alla Russia. In considerazione del ruolo fondamentale di attivatore che i componenti elettronici destinati all’impiego da parte del complesso militare e industriale della Russia svolgono come ausilio alla guerra di aggressione contro l’Ucraina, è altresì opportuno includere in tale elenco talune altre entità di paesi terzi che intervengono nell’elusione delle restrizioni commerciali e talune entità russe che intervengono nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici al complesso militare e industriale russo. |
(20) |
La decisione (PESC) 2023/1217 amplia l’elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi prodotti usati dalla Russia per la guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo. La decisione (PESC) 2023/1217 amplia inoltre l'elenco di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni soggette a restrizioni, e aggiunge altri tipi di armi. |
(21) |
La decisione (PESC) 2023/1217 impone ulteriori restrizioni all'esportazione di beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe. |
(22) |
La decisione (PESC) 2023/1217 vieta la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come vieta il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione a persona, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia. |
(23) |
La decisione (PESC) 2023/1217 proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione di cinque organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa e il divieto di diffonderne i contenuti. |
(24) |
Da tempo la Russia attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri. |
(25) |
Nell'intento di giustificare e sostenere la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, la Russia lancia iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà. |
(26) |
Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione contro l’Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi. |
(27) |
Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione contro l’Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Russia e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri. |
(28) |
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. |
(29) |
A fini di coerenza con la procedura di sospensione delle licenze di radiodiffusione prevista dalla decisione 2014/512/PESC, è opportuno che il Consiglio eserciti le competenze di esecuzione per decidere, esaminati i singoli casi, se, alla data indicata nel regolamento (UE) n. 833/2014, debbano applicarsi le misure restrittive nei confronti di varie entità elencate nell'allegato XV del medesimo regolamento. |
(30) |
La decisione (PESC) 2023/1217 estende il divieto di trasporto di merci su strada nell'Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia. |
(31) |
I tentativi di eludere le misure restrittive dell'Unione hanno determinato un forte aumento delle pratiche ingannevoli messe in atto da navi che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Di conseguenza, la decisione (PESC) 2023/1217 vieta l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una nave violi il divieto di importare via mare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi nell'Unione o stia trasportando petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati a un prezzo superiore al tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale divieto si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera di registrazione, e a tutti i trasbordi da nave a nave effettuati in qualsiasi momento durante il viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro. In ogni caso, alle navi sarà vietato l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione qualora non comunichino all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno di specifiche zone geografiche. Inoltre tale divieto rafforzerà ulteriormente i divieti adottati dagli Stati membri per proteggere le loro coste da potenziali incidenti ambientali causati dai trasbordi da nave a nave. |
(32) |
La decisione (PESC) 2023/1217 vieta inoltre l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per sospettare che, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, esse manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente i sistemi di identificazione automatica (AIS) di bordo quando trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Tale divieto non si applica nelle situazioni in cui è lecito spegnere gli AIS di bordo in conformità di accordi, regole o norme internazionali a tutela delle informazioni relative alla navigazione, ad esempio in caso di navigazione in acque ad alto rischio per la sicurezza. Tale divieto si applica anche a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera di registrazione, e a tutte le manomissioni illecite del sistema di navigazione effettuate in qualsiasi momento durante il viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro. |
(33) |
La valutazione svolta dalle autorità competenti nel contesto di tali divieti di accesso ai porti dovrebbe essere effettuata sulla base di un'analisi dei rischi che consenta all'autorità competente di valutare se vi siano circostanze di fatto sufficienti per sospettare una violazione. Ad esempio, l'analisi dei rischi dovrebbe considerare se le navi abbiano rispettato gli eventuali obblighi di notifica preventiva dei trasbordi da nave a nave e altri pertinenti obblighi giuridici o se abbiano comunicato le informazioni relative al trasporto di merci pericolose o di merci inquinanti, vale a dire petrolio greggio e prodotti petroliferi (5). La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare avvisi sui comportamenti a rischio di sanzioni marittime per sostenere l'analisi dei rischi delle autorità competenti, anche servendosi degli strumenti informatici appropriati. |
(34) |
La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), dovrebbe sostenere le autorità competenti tra l'altro attraverso il monitoraggio e la notifica dei trasbordi da nave a nave sospetti e dei casi di manomissione, disattivazione o disabilitazione illecita in altro modo dei sistemi di identificazione automatica (AIS) di bordo, e agevolando lo scambio di informazioni sulla base del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, che consente la ricezione, l'archiviazione, il recupero e lo scambio di informazioni ai fini della sicurezza portuale e marittima, della protezione dell'ambiente marino e dell'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. Le autorità nazionali competenti ai sensi della direttiva 2014/100/UE della Commissione (6) dovrebbero fornire senza indugio alle loro autorità portuali, qualora siano diverse, l'accesso a tale sistema. Utilizzando il SafeSeaNet, la Commissione, con l'assistenza dell'EMSA, dovrebbe sostenere le autorità nazionali competenti nel monitoraggio di tutte le navi di interesse, in particolare di quelle che navigano entro il limite delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri, con tutti i mezzi disponibili. |
(35) |
Per attenuare il rischio di scelte opportunistiche della sede di presentazione della domanda, le autorità competenti di uno Stato membro che negano l'accesso a una nave dovrebbero immediatamente scambiare informazioni su tale diniego con le altre autorità competenti degli Stati membri, attraverso le piattaforme esistenti a loro disposizione. La Commissione dovrebbe collaborare strettamente con l'EMSA per facilitare immediatamente eventuali adeguamenti tecnici del SafeSeaNet sulla base delle notifiche delle autorità competenti. |
(36) |
I divieti di accesso al porto si applicano a qualsiasi nave ormeggiata in un porto o ancorata nella giurisdizione di un porto di uno Stato membro. Nel caso del Golfo di Finlandia, tali divieti riguardano qualsiasi nave ormeggiata in un porto o ancorata che si trovi nelle acque territoriali o nelle acque interne di uno Stato membro. |
(37) |
Sono previste eccezioni e deroghe idonee per consentire a siffatte navi di accedere ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione per motivi di sicurezza marittima, considerazioni ambientali comprese, per il salvataggio di vite umane in mare e per scopi umanitari. |
(38) |
A norma della decisione (PESC) 2022/884 (7) e del regolamento (UE) 2022/879 (8) del Consiglio, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in modo da garantire che tali importazioni siano soggette quanto prima a divieto. In linea con tale obiettivo è opportuno revocare la deroga temporanea concessa alla Germania e alla Polonia affinché potessero rifornirsi, tramite la sezione settentrionale dell'oleodotto Druzhba, di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia. L'importazione di petrolio originario del Kazakistan o di un altro paese terzo che transita attraverso la Russia mediante l'oleodotto Druzhba non è vietata. |
(39) |
Il meccanismo del tetto sui prezzi prevede che determinati progetti che sono fondamentali per la sicurezza energetica di alcuni paesi terzi possano essere esentati dal tetto in questione. La deroga accordata per il progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2), ubicato in Russia, dovrebbe essere prorogata fino al 31 marzo 2024 in considerazione dei bisogni di sicurezza energetica del Giappone. |
(40) |
Al fine di non compromettere le forniture energetiche critiche dell'Unione la cui importazione nell'Unione in provenienza da paesi terzi non sia altrimenti vietata, è opportuno provvedere alla manutenzione e all'esercizio adeguati dell'infrastruttura del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (Caspian Pipeline Consortium – CPC) che consente l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan e per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia. La decisione PESC 2023/1217 ha introdotto, nel rispetto di rigorose condizioni per evitare il rischio di elusione, le deroghe strettamente necessarie ai divieti di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, determinati beni o tecnologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di fornire i relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ovvero di prestare servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi di prova e di analisi tecnica. |
(41) |
Per evitare l'elusione del divieto di fornire valori mobiliari a persone in Russia, la decisione (PESC) 2023/1217 ha esteso tale divieto agli strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta. |
(42) |
La decisione (PESC) 2023/1217 ha inoltre introdotto una deroga al divieto di fornire a entità russe determinati servizi necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che elimini il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco che la persona inserita in elenco possiede o controlla, e assicurare che quest'ultima non tragga alcun vantaggio, in modo da consentire a tale entità di proseguire le sue attività. |
(43) |
La decisione (PESC) 2023/1217 riporta precisazioni circa le autorità competenti che ricevono le comunicazioni relative ai voli non di linea tra la Russia e l'Unione. |
(44) |
La decisione (PESC) 2023/1217 ha introdotto una deroga al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest. |
(45) |
La decisione (PESC) 2023/1217 ha introdotto precisazioni circa le autorità che ricevono le comunicazioni relative ai voli non di linea tra la Russia e l'Unione. |
(46) |
La decisione (PESC) 2023/1217 ha prorogato il termine per l'applicazione di una deroga temporanea al divieto di fornire determinati servizi, al fine di agevolare ulteriormente il disinvestimento dal mercato russo da parte degli operatori dell'Unione. Al fine di accelerare il disinvestimento degli operatori russi dal mercato dell'Unione, la decisione (PESC) 2023/…+ introduce una deroga temporanea al divieto di prestare servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, dei servizi legali che, ai sensi della normativa nazionale dello Stato membro, sono obbligatori per il perfezionamento del disinvestimento. |
(47) |
Ai fini dell'attuazione integrale e uniforme delle misure restrittive, è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione negata a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 e condivida le informazioni sulle domande di autorizzazione che intende accettare, nel caso in cui un altro Stato membro abbia già comunicato il diniego, così da evitare qualsiasi scelta opportunistica della sede di presentazione della domanda. |
(48) |
È opportuno intensificare lo scambio di informazioni sull'applicazione e sull'osservanza delle restrizioni all'esportazione di prodotti sensibili che possono essere impiegati come ausilio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, quali i beni a duplice uso e i beni elencati all'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, al fine di parare il rischio di elusione da parte di persone o entità che, in violazione dello stesso regolamento, intervengono nell'acquisizione per un uso in Russia di beni dell'Unione vietati o nella prestazione di servizi vietati. |
(49) |
È opportuno precisare le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le diverse autorità di uno Stato membro e con le autorità degli altri Stati membri e la Commissione. |
(50) |
La decisione (PESC) 2023/1217 amplia l’elenco dei paesi partner che applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al regolamento (UE) n. 833/2014. |
(51) |
La decisione (PESC) 2023/1217 apporta correzioni tecniche all’articolato e agli allegati, anche sopprimendo i riferimenti a periodi transitori scaduti nonché riorganizzando la struttura di taluni allegati. All’operazione consegue che, nel regolamento (UE) n. 833/2014, il divieto di importazione di carbone è ora contemplato all’articolo 3 decies e nell’allegato XXI; l’articolo 3 undecies e l’allegato XXII, ormai superflui, sono pertanto soppressi. La soppressione dei riferimenti ai periodi transitori scaduti non produce effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull’applicabilità di tali periodi transitori. |
(52) |
Poiché le presenti misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(53) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all’ articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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2) |
l’articolo 2 bis è così modificato:
|
3) |
l’articolo 2 bis bis è così modificato:
|
4) |
all’articolo 2 quinquies, il paragrafo 1 è così modificato: «1. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull’applicazione degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate, nel caso di sospette scelte oportunistiche o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sul controllo dell’osservanza degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese le relative violazioni e sanzioni, così come sulle migliori prassi delle autorità nazionali di contrasto e sull’individuazione e il perseguimento delle esportazioni non autorizzate. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.» |
5) |
all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
|
6) |
all’articolo 3 ter, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
|
7) |
l’articolo 3 quater è così modificato:
|
8) |
all’articolo 3 quinquies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l’Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano prima dell’esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione.» |
9) |
all’articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, la lettera e) è soppressa; |
10) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 sexies ter 1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l’autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4. 2. Un'autorità competente non dà l'accesso a una nave che omette di comunicare all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari. 5. In caso di rifiuto dell'accesso in porto a norma dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. 6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Articolo 3 sexies quater 1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto del un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3 quindecies, paragrafi 1 e 4. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari. 4. In caso di rifiuto dello scalo in porto chiesto a norma del paragrafo 1, le autorità competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. 5. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (*2) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).»;" |
11) |
all'articolo 3 septies, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
|
12) |
l'articolo 3 octies è così modificato:
|
13) |
l'articolo 3 nonies è così modificato:
|
14) |
l'articolo 3 decies è così modificato:
|
15) |
l'articolo 3 undecies è soppresso; |
16) |
l'articolo 3 duodecies è così modificato:
|
17) |
l'articolo 3 terdecies è così modificato:
|
(18) |
all'articolo 3 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. La deroga di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Germania e alla Polonia il 23 giugno 2023.» |
19) |
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(*3) Ultima versione pubblicata in GU C 85 del 13.3.2020, pag. 147.»;" |
20) |
all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa; |
21) |
all'articolo 5 septies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023 o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.» |
22) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
23) |
l'articolo 5 quindecies è così modificato:
|
24) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 octodecies 1. In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 septies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria, ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:
2. In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi di prova e di analisi tecnica ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del CPC e della relativa infrastruttura necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio. 4. Nel concedere un'autorizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2, l'autorità competente richiede la presentazione di un certificato di destinazione finale e di relazioni periodiche dettagliate che indicano che durante i lavori nessuno di tali beni, tecnologie o servizi è stato usato per scopi diversi da quello previsto. Può imporre condizioni supplementari, conformemente al paragrafo 1.» |
25) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
26) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis 1. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni negate a norma degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies e 12 ter entro due settimane dal diniego. 2. Prima che uno Stato membro rilasci l'autorizzazione a norma degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies e 12 ter per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego che sia ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare tale decisione. Articolo 6 ter 1. Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie,le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
2. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni pertinenti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali. 3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 4. Le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.» |
(27) |
all'articolo 12 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Ai fini del presente regolamento, la Commissione è designata "titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1. 3. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.; (*4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)." (*5) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag 73).»;" |
28) |
l'articolo 12 ter è così modificato:
|
29) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 septies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell'allegato XXXIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individutato in tale allegato. 2. È vietato:
3. Sono compresi nell'allegato XXXIII solo i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi del presente regolamento e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall'Unione. L'allegato XXXIII specifica, per ciascun bene o ciascuna tecnologia elencati, i paesi terzi verso i quali sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione. Sono compresi nell'allegato XXXIII solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati in tale 'allegato ed esportati dall'Unione, nonostante le precedenti azioni di informazione e assistenza dell'Unione al paese in questione. 4. Se, in virtù di una deroga, il presente regolamento non vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell’allegato XXXIII a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, non sono vietati neppure la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato, purché siano rispettate le stesse condizioni applicabili a norma del presente regolamento per l'esportazione in Russia o per l'uso in Russia. 5. Se, in conformità del presente regolamento, le autorità competenti hanno facoltà di autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell'allegato XXXIII a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, la stessa facoltà può essere esercitata dalle autorità competenti per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in nel paese terzo individuato, alle stesse condizioni applicabili alle deroghe relative all'esportazione in Russia o all'uso in Russia.» |
30) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
31) |
l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
32) |
l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
33) |
l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento. Il presente punto si applica a una o più entità di cui all'allegato IV del presente regolamento a decorrere dal 1o ottobre 2023 se il Consiglio, esaminati i singoli casi, decide in tal senso mediante atto di esecuzione; |
34) |
l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
35) |
l'allegato XVIII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento; |
36) |
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; |
37) |
l'allegato XXII è soppresso; |
38) |
l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; |
39) |
l'allegato XXIX è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento; |
40) |
è aggiunto l'allegato XXXIII conformemente all'allegato X del presente regolamento; |
41) |
è aggiunto l'allegato XXXV conformemente all'allegato XI del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Cfr. pagina 451 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(5) Allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), regola 42, direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).
(6) Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82).
(7) Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128).
(8) Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53).
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO IV
Il presente allegato elenca le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare-industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza della Russia o lo sostengono in altro modo. Tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza. Comprendono le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di paesi terzi diversi dalla Russia. La loro inclusione nel presente allegato non comporta alcuna attribuzione di responsabilità per le loro azioni alla giurisdizione in cui operano.
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
1. |
JSC Sirius (Russia) |
2. |
OJSC Stankoinstrument (Russia) |
3. |
OAO JSC Chemcomposite (Russia) |
4. |
JSC Kalashnikov (Russia) |
5. |
JSC Tula Arms Plant (Russia) |
6. |
NPK Technologii Maschinostrojenija (Russia) |
7. |
OAO Wysokototschnye Kompleksi (Russia) |
8. |
OAO Almaz Antey (Russia) |
9. |
OAO NPO Bazalt (Russia) |
10. |
Admiralty Shipyard JSC (Russia) |
11. |
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Russia) |
12. |
Argut OOO (Russia) |
13. |
Communication center of the Ministry of Defense (Russia) |
14. |
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Russia) |
15. |
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Russia) |
16. |
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Russia) |
17. |
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Russia) |
18. |
Foreign Intelligence Service (SVR) (Russia) |
19. |
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Russia) |
20. |
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Russia) |
21. |
Irkut Corporation (Russia) |
22. |
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Russia) |
23. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Russia) |
24. |
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Russia) |
25. |
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Russia) |
26. |
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Repubblica autonoma di Crimea, annessa illegalmente dalla Russia) |
27. |
JSC Rocket and Space Centre – Progress (Russia) |
28. |
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Russia) |
29. |
Kazan Helicopter Plant PJSC (Russia) |
30. |
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Russia) |
31. |
Ministry of Defence RF (Russia) |
32. |
Moscow Institute of Physics and Technology (Russia) |
33. |
NPO High Precision Systems JSC (Russia) |
34. |
NPO Splav JSC (Russia) |
35. |
OPK Oboronprom (Russia) |
36. |
PJSC Beriev Aircraft Company (Russia) |
37. |
PJSC Irkut Corporation (Russia) |
38. |
PJSC Kazan Helicopters (Russia) |
39. |
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Russia) |
40. |
Promtech-Dubna, JSC (Russia) |
41. |
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Russia) |
42. |
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Russia) |
43. |
Rapart Services LLC (Russia) |
44. |
Rosoboronexport OJSC (ROE) (Russia) |
45. |
Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Russia) |
46. |
Rostekh – Azimuth (Russia) |
47. |
Russian Aircraft Corporation MiG (Russia) |
48. |
Russian Helicopters JSC (Russia) |
49. |
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Russia) |
50. |
Sukhoi Aviation JSC (Russia) |
51. |
Sukhoi Civil Aircraft (Russia) |
52. |
Tactical Missiles Corporation JSC (Russia) |
53. |
Tupolev JSC (Russia) |
54. |
UEC-Saturn (Russia) |
55. |
United Aircraft Corporation (Russia) |
56. |
JSC AeroKompozit (Russia) |
57. |
United Engine Corporation (Russia) |
58. |
UEC-Aviadvigatel JSC (Russia) |
59. |
United Instrument Manufacturing Corporation (Russia) |
60. |
United Shipbuilding Corporation (Russia) |
61. |
JSC PO Sevmash (Russia) |
62. |
Krasnoye Sormovo Shipyard (Russia) |
63. |
Severnaya Shipyard (Russia) |
64. |
Shipyard Yantar (Russia) |
65. |
UralVagonZavod (Russia) |
66. |
Baikal Electronics (Russia) |
67. |
Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Russia) |
68. |
Central Research and Development Institute Tsiklon (Russia) |
69. |
Crocus Nano Electronics (Russia) |
70. |
Dalzavod Ship-Repair Center (Russia) |
71. |
Elara (Russia) |
72. |
Electronic Computing and Information Systems (Russia) |
73. |
ELPROM (Russia) |
74. |
Engineering Center Ltd. (Russia) |
75. |
Forss Technology Ltd. (Russia) |
76. |
Integral SPB (Russia) |
77. |
JSC Element (Russia) |
78. |
JSC Pella-Mash (Russia) |
79. |
JSC Shipyard Vympel (Russia) |
80. |
Kranark LLC (Russia) |
81. |
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Russia) |
82. |
LLC Center (Russia) |
83. |
MCST Lebedev (Russia) |
84. |
Miass Machine-Building Factory (Russia) |
85. |
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Russia) |
86. |
MPI VOLNA (Russia) |
87. |
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Russia) |
88. |
Nerpa Shipyard (Russia) |
89. |
NM-Tekh (Russia) |
90. |
Novorossiysk Shipyard JSC (Russia) |
91. |
NPO Electronic Systems (Russia) |
92. |
NPP Istok (Russia) |
93. |
NTC Metrotek (Russia) |
94. |
OAO GosNIIkhimanalit (Russia) |
95. |
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Russia) |
96. |
OJSC TSRY (Russia) |
97. |
OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Russia) |
98. |
OOO Planar (Russia) |
99. |
OOO Sertal (Russia) |
100. |
Photon Pro LLC (Russia) |
101. |
PJSC Zvezda (Russia) |
102. |
Amur Shipbuilding Factory PJSC (Russia) |
103. |
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Russia) |
104. |
AO Kronshtadt (Russia) |
105. |
Avant Space LLC (Russia) |
106. |
Production Association Strela (Russia) |
107. |
Radioavtomatika (Russia) |
108. |
Research Center Module (Russia) |
109. |
Robin Trade Limited (Russia) |
110. |
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Russia) |
111. |
Rubin Sever Design Bureau (Russia) |
112. |
Russian Space Systems (Russia) |
113. |
Rybinsk Shipyard Engineering (Russia) |
114. |
Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Russia) |
115. |
Scientific-Research Institute of Electronics (Russia) |
116. |
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Russia) |
117. |
Scientific Research Institute NII Submikron (Russia) |
118. |
Sergey IONOV (Russia) |
119. |
Serniya Engineering (Russia) |
120. |
Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Russia) |
121. |
Ship Maintenance Center Zvezdochka (Russia) |
122. |
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Russia) |
123. |
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Russia) |
124. |
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Russia) |
125. |
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Russia) |
126. |
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Russia) |
127. |
UAB Pella-Fjord (Russia) |
128. |
United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard" (Russia) |
129. |
United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard" (Russia) |
130. |
United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau" (Russia) |
131. |
United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory" (Russia) |
132. |
United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC" (Russia) |
133. |
United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka" (Russia) |
134. |
United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar" (Russia) |
135. |
United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega" (Russia) |
136. |
United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard" (Russia) |
137. |
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Russia) |
138. |
Urals Project Design Bureau Detal (Russia) |
139. |
Vega Pilot Plant (Russia) |
140. |
Vertikal LLC(Russia) |
141. |
Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Russia) |
142. |
VTK Ltd (Russia) |
143. |
Yaroslavl Shipbuilding Factory (Russia) |
144. |
ZAO Elmiks-VS (Russia) |
145. |
ZAO Sparta (Russia) |
146. |
ZAO Svyaz Inzhiniring (Russia) |
147. |
46th TSNII Central Scientific Research Institute (Russia) |
148. |
Alagir Resistor Factory (Russia) |
149. |
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Russia) |
150. |
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Russia) |
151. |
Almaz JSC (Russia) |
152. |
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Russia) |
153. |
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Russia) |
154. |
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Russia) |
155. |
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Russia) |
156. |
Electrosignal JSC (Russia) |
157. |
Energiya JSC (Russia) |
158. |
Engineering Center Moselectronproekt (Russia) |
159. |
Etalon Scientific and Production Association (Russia) |
160. |
Evgeny Krayushin (Russia) |
161. |
Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Russia) |
162. |
Ineko LLC (Russia) |
163. |
Informakustika JSC (Russia) |
164. |
Institute of High Energy Physics (Russia) |
165. |
Institute of Theoretical and Experimental Physics (Russia) |
166. |
Inteltech PJSC (Russia) |
167. |
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Russia) |
168. |
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Russia) |
169. |
Kulon Scientific-Research Institute JSC (Russia) |
170. |
Lutch Design Office JSC (Russia) |
171. |
Meteor Plant JSC (Russia) |
172. |
Moscow Communications Research Institute JSC (Russia) |
173. |
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Russia) |
174. |
NPO Elektromechaniki JSC (Russia) |
175. |
Omsk Production Union Irtysh JSC (Russia) |
176. |
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Russia) |
177. |
Optron, JSC (Russia) |
178. |
Pella Shipyard OJSC (Russia) |
179. |
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Russia) |
180. |
Pskov Distance Communications Equipment Plant (Russia) |
181. |
Radiozavod JSC (Russia) |
182. |
Razryad JSC (Russia) |
183. |
Research Production Association Mars (Russia) |
184. |
Ryazan Radio-Plant (Russia) |
185. |
Scientific Production Center Vigstar JSC (Russia) |
186. |
Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz' (Russia) |
187. |
Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Russia) |
188. |
Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Russia) |
189. |
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Russia) |
190. |
Scientific-Production Enterprise "Kant" (Russia) |
191. |
Scientific-Production Enterprise "Svyaz" (Russia) |
192. |
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Russia) |
193. |
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Russia) |
194. |
Scientific-Production Enterprise Volna (Russia) |
195. |
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Russia) |
196. |
Scientific-Research Institute "Argon" (Russia) |
197. |
Scientific-Research Institute and Factory Platan (Russia) |
198. |
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Russia) |
199. |
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Russia) |
200. |
Special Design Bureau Salute JSC (Russia) |
201. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute" (Russia) |
202. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov" (Russia) |
203. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT" (Russia) |
204. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel" (Russia) |
205. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Russia) |
206. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Russia) |
207. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Russia) |
208. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Russia) |
209. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Russia) |
210. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Russia) |
211. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Russia) |
212. |
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design" (Russia) |
213. |
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Russia) |
214. |
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Russia) |
215. |
Tactical Missile Company, NPO Lightning (Russia) |
216. |
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot" (Russia) |
217. |
Tactical Missile Company, PJSC "MBDB "ISKRA"" (Russia) |
218. |
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Russia) |
219. |
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Russia) |
220. |
Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation" (Russia) |
221. |
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Russia) |
222. |
Tactical Missile Corporation, AO GNPP "Region" (Russia) |
223. |
Tactical Missile Corporation, AO TMKB "Soyuz" (Russia) |
224. |
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Russia) |
225. |
Tactical Missile Corporation, Concern "MPO – Gidropribor" (Russia) |
226. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS" (Russia) |
227. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Russia) |
228. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Russia) |
229. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Russia) |
230. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Russia) |
231. |
Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Russia) |
232. |
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Russia) |
233. |
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Russia) |
234. |
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal" (Russia) |
235. |
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Russia) |
236. |
Tambov Plant (TZ) "October" (Russia) |
237. |
United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (Russia) |
238. |
United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard" (Russia) |
239. |
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Russia) |
240. |
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Russia) |
241. |
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Russia) |
242. |
Rosatomflot (Russia) |
243. |
Lyulki Experimental-Design Bureau (Russia) |
244. |
Lyulki Science and Technology Center (Russia) |
245. |
AO Aviaagregat (Russia) |
246. |
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Russia) |
247. |
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Russia) |
248. |
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Russia) |
249. |
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Russia) |
250. |
Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS) (Russia) |
251. |
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Russia) |
252. |
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Russia) |
253. |
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Russia) |
254. |
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Russia) |
255. |
Joint Stock Company 766 UPTK (Russia) |
256. |
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Russia) |
257. |
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Russia) |
258. |
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Russia) |
259. |
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Russia) |
260. |
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Russia) |
261. |
JSC NII Steel (Russia) |
262. |
Joint Stock Company Remdizel (Russia) |
263. |
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Russia) |
264. |
Joint Stock Company STAR (Russia) |
265. |
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Russia) |
266. |
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Russia) |
267. |
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Russia) |
268. |
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Russia) |
269. |
Lytkarino Machine-Building Plant (Russia) |
270. |
Moscow Aviation Institute (Russia) |
271. |
Moscow Institute of Thermal Technology (Russia) |
272. |
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Russia) |
273. |
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Russia) |
274. |
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Russia) |
275. |
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Russia) |
276. |
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Russia) |
277. |
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Russia) |
278. |
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Russia) |
279. |
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Russia) |
280. |
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Russia) |
281. |
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Russia) |
282. |
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Russia) |
283. |
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Russia) |
284. |
Salute Gas Turbine Research and Production Center (Russia) |
285. |
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Russia) |
286. |
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Russia) |
287. |
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Russia) |
288. |
Software Research Institute (Russia) |
289. |
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (città di Sebastopoli, annessa illegalmente dalla Russia) |
290. |
Tula Arms Plant (Russia) |
291. |
Russian Institute of Radio Navigation and Time (Russia) |
292. |
Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Russia) |
293. |
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Russia) |
294. |
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Russia) |
295. |
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Russia) |
296. |
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Russia) |
297. |
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Russia) |
298. |
UEC-Perm Engines, JSC (Russia) |
299. |
Ural Works of Civil Aviation, JSC (Russia) |
300. |
Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC (Russia) |
301. |
"Aeropribor-Voskhod", JSC (Russia) |
302. |
Aerospace Equipment Corporation, JSC (Russia) |
303. |
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Russia) |
304. |
Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Russia) |
305. |
Afanasyev Technomac, JSC (Russia) |
306. |
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Russia) |
307. |
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Russia) |
308. |
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Russia) |
309. |
Joint Stock Company Eleron (Russia) |
310. |
AO Rubin (Russia) |
311. |
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Russia) |
312. |
Branch of PAO II – Aviastar (Russia) |
313. |
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Russia) |
314. |
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Russia) |
315. |
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Russia) |
316. |
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Russia) |
317. |
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Russia) |
318. |
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Russia) |
319. |
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Russia) |
320. |
Joint Stok Company Microtechnology (Russia) |
321. |
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Russia) |
322. |
Joint Stock Company Radiopribor (Russia) |
323. |
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Russia) |
324. |
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Russia) |
325. |
Joint Stock Company Rychag (Russia) |
326. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Russia) |
327. |
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Russia) |
328. |
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Russia) |
329. |
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Russia) |
330. |
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Russia) |
331. |
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Russia) |
332. |
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Russia) |
333. |
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Russia) |
334. |
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Russia) |
335. |
Public Joint Stock Company Techpribor (Russia) |
336. |
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Russia) |
337. |
V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Russia) |
338. |
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Russia) |
339. |
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Russia) |
340. |
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Russia) |
341. |
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia) |
342. |
Irkutsk Aviation Plant (Russia) |
343. |
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Russia) |
344. |
Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Russia) |
345. |
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Russia) |
346. |
Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor (Russia) |
347. |
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Russia) |
348. |
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Russia) |
349. |
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Russia) |
350. |
Joint Stock Company SPMDB Malachite (Russia) |
351. |
Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Russia) |
352. |
Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Russia) |
353. |
Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Russia) |
354. |
NPP Start (Russia) |
355. |
OAO Radiofizika (Russia) |
356. |
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Russia) |
357. |
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Russia) |
358. |
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Russia) |
359. |
Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Russia) |
360. |
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Russia) |
361. |
Shvabe JSC (Russia) |
362. |
Special Technological Center LLC (Russia) |
363. |
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Russia) |
364. |
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Russia) |
365. |
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Russia) |
366. |
Strategic Control Posts Corporation (Russia) |
367. |
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Russia) |
368. |
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Russia) |
369. |
Voentelecom JSC (Russia) |
370. |
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Russia) |
371. |
Ak Bars Holding (Russia) |
372. |
Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia) |
373. |
Systems of Biological Synthesis LLC (Russia) |
374. |
Borisfen, JSC (Russia) |
375. |
Barnaul cartridge plant, JSC (Russia) |
376. |
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Russia) |
377. |
Bryansk Automobile Plant, JSC (Russia) |
378. |
Burevestnik Central Research Institute, JSC (Russia) |
379. |
Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Russia) |
380. |
Arsenal Machine-building plant, OJSC (Russia) |
381. |
Central Design Bureau of Automatics, JSC (Russia) |
382. |
Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Russia) |
383. |
Zavod Elecon, JSC (Russia) |
384. |
VMP "Avitec", JSC (Russia) |
385. |
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Russia) |
386. |
Tulatochmash, JSC (Russia) |
387. |
PJSC "I.S. Brook" INEUM (Russia) |
388. |
SPE "Krasnoznamenets", JSC (Russia) |
389. |
SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Russia) |
390. |
SPA "Impuls", JSC (Russia) |
391. |
RusBITech (Russia) |
392. |
ROTOR 43 (Russia) |
393. |
Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Russia) |
394. |
RATEP, JSC (Russia) |
395. |
PLAZ (Russia) |
396. |
OKB "Technika" (Russia) |
397. |
Ocean Chips (Russia) |
398. |
Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Russia) |
399. |
Angstrem JSC (Russia) |
400. |
NPCAP (Russia) |
401. |
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Russia) |
402. |
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Russia) |
403. |
Novator DB (Russia) |
404. |
NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Russia) |
405. |
NII Stali JSC (Russia) |
406. |
Nevskoe Design Bureau, JSC (Russia) |
407. |
Neva Electronica JSC (Russia) |
408. |
ENICS (Russia) |
409. |
The JSC Makeyev Design Bureau (Russia) |
410. |
KURGANPRIBOR, JSC (Russia) |
411. |
Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Russia) |
412. |
Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Russia) |
413. |
Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Russia) |
414. |
Videoglaz Project (Russia) |
415. |
Innovative Underwater Technologies, LLC (Russia) |
416. |
Ulyanovsk Mechanical Plant (Russia) |
417. |
All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Russia) |
418. |
PJSC "Scientific and Production Association "Almaz" named after Academician A.A. Raspletin" (Russia) |
419. |
Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Russia) |
420. |
Concern Oceanpribor, JSC (Russia) |
421. |
JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Russia) |
422. |
JSC Elektronstandart Pribor (Russia) |
423. |
JSC "Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov" (Russia) |
424. |
Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Russia) |
425. |
Special Technology Centre Limited Liability Company (Russia) |
426. |
Vest Ost Limited Liability (Russia) |
427. |
Trade-Component LLC (Russia) |
428. |
Radiant Electronic Components JSC (Russia) |
429. |
JSC ICC Milandr (Russia) |
430. |
SMT iLogic LLC (Russia) |
431. |
Device Consulting (Russia) |
432. |
Concern Radio-Electronic Technologies (Russia) |
433. |
Technodinamika, JSC (Russia) |
434. |
OOO "UNITEK" (Russia) |
435. |
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Russia) |
436. |
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Russia) |
437. |
Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran) |
438. |
Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran) |
439. |
Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran) |
440. |
Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran) |
441. |
Paravar Pars Company (Iran) |
442. |
Qods Aviation Industries (Iran) |
443. |
Shahed Aviation Industries (Iran) |
444. |
Concern Morinformsystem–Agat (Russia) |
445. |
AO Papilon (Russia) |
446. |
IT-Papillon OOO (Russia) |
447. |
OOO Adis (Russia) |
448. |
Papilon Systems Limited Liability Company (Russia) |
449. |
Advanced Research Foundation (Russia) |
450. |
Federal Service for Military-Technical Cooperation (Russia) |
451. |
Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Russia) |
452. |
Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Russia) |
453. |
Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Russia) |
454. |
Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Russia) |
455. |
Joint Stock Company Concern Avtomatika (Russia) |
456. |
Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Russia) |
457. |
Joint Stock Company Design Center Soyuz (Russia) |
458. |
Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Russia) |
459. |
Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Russia) |
460. |
Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Russia) |
461. |
Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Russia) |
462. |
Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Russia) |
463. |
Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Russia) |
464. |
Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Russia) |
465. |
Joint Stock Company Production Association Sever (Russia) |
466. |
Joint Stock Company Research Center ELINS (Russia) |
467. |
Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Russia) |
468. |
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Russia) |
469. |
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Russia) |
470. |
Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Russia) |
471. |
Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Russia) |
472. |
Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Russia) |
473. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Russia) |
474. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Russia) |
475. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Russia) |
476. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Russia) |
477. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Russia) |
478. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Russia) |
479. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Russia) |
480. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Russia) |
481. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Russia) |
482. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Russia) |
483. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Russia) |
484. |
Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Russia) |
485. |
Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Russia) |
486. |
Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Russia) |
487. |
Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Russia) |
488. |
Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Russia) |
489. |
Joint Stock Company Tekhnodinamika (Russia) |
490. |
Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Russia) |
491. |
KAMAZ Publicly Traded Company (Russia) |
492. |
Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Russia) |
493. |
Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Russia) |
494. |
Limited Liability Company RSBGroup (Russia) |
495. |
Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Russia) |
496. |
Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Russia) |
497. |
Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Russia) |
498. |
Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Russia) |
499. |
Public Joint Stock Company Megafon (Russia) |
500. |
Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Russia) |
501. |
Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Russia) |
502. |
RT-Inform Limited Liability Company (Russia) |
503. |
Skolkovo Foundation (Russia) |
504. |
Skolkovo Institute of Science and Technology (Russia) |
505. |
State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Russia) |
506. |
Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Russia) |
507. |
VMK Limited Liability Company (Russia) |
508. |
TESTKOMPLEKT LLC (Russia) |
509. |
Radiopriborsnab LLC (Russia) |
510. |
CJSC Radiotekhkomplekt (Russia) |
511. |
Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Cina) |
512. |
Tordan Industry Limited (Hong Kong, Cina) |
513. |
Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Cina) |
514. |
JSC NICEVT (Russia) |
515. |
A-CONTRAKT (Russia) |
516. |
JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Russia) |
517. |
Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Russia) |
518. |
Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Russia) |
519. |
Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Russia) |
520. |
LLC Rezonit (Russia) |
521. |
ZAO Promelektronika (Russia) |
522. |
TD Promelektronika LLC (Russia) |
523. |
Tako LLC (Armenia) |
524. |
Art Logistics LLC (Russia) |
525. |
GFK Logistics LLC (Russia) |
526. |
Novastream Limited (Russia) |
527. |
SKS Elektron Broker (Russia) |
528. |
Trust Logistics (Russia) |
529. |
Trust Logistics LLC (Russia) |
530. |
Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan) |
531. |
GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan) |
532. |
I Jet Global DMCC (Siria) |
533. |
I Jet Global DMCC (Emirati arabi uniti) |
534. |
Success Aviation Services FZC (Emirati arabi uniti) |
535. |
LLC CST (Zala Aero Group) (Russia) |
536. |
Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran) |
537. |
Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Russia) |
538. |
Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Russia) |
539. |
Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Russia) |
540. |
Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Russia) |
541. |
Informtest Firm Limited Liability Company (Russia) |
542. |
Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Russia) |
543. |
Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Russia) |
544. |
Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Russia) |
545. |
Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Russia) |
546. |
Joint Stock Company Dux (Russia) |
547. |
Joint Stock Company Eastern Shipyard (Russia) |
548. |
Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Russia) |
549. |
Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Russia) |
550. |
Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Russia) |
551. |
Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Russia) |
552. |
Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Russia) |
553. |
Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Russia) |
554. |
Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Russia) |
555. |
Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Russia) |
556. |
Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Russia) |
557. |
Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Russia) |
558. |
Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Russia) |
559. |
Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Russia) |
560. |
Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Russia) |
561. |
Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Russia) |
562. |
Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Russia) |
563. |
Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Russia) |
564. |
Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Russia) |
565. |
Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Russia) |
566. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Russia) |
567. |
Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Russia) |
568. |
Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Russia) |
569. |
Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Russia) |
570. |
Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Russia) |
571. |
Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Russia) |
572. |
Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Russia) |
573. |
Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Russia) |
574. |
Joint Stock Company Vodtranspribor (Russia) |
575. |
Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Russia) |
576. |
Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Russia) |
577. |
Machine Building Group Limited Liability Company (Russia) |
578. |
Military Industrial Company Limited Liability Company (Russia) |
579. |
Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Russia) |
580. |
Promtekhnologiya Limited Liability Company (Russia) |
581. |
Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Russia) |
582. |
Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Russia) |
583. |
Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Russia) |
584. |
Public Joint Stock Company Rostvertol (Russia) |
585. |
Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Russia) |
586. |
Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Russia) |
587. |
United Machine Building Group Limited Liability Company (Russia) |
588. |
Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Russia) |
589. |
VXI-Systems Limited Liability Company (Russia) |
590. |
LLC Yadro (Russia) |
591. |
Perm Powder Plant (Russia) |
592. |
RPA Kazan Machine Building Plant (Russia) |
593. |
Proton JSC (Russia) |
ALLEGATO II
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Parte A
Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della parte I, "Note generali, acronimi e abbreviazioni, definizioni", note generali all'allegato I, punto 2.
Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).
Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.
Categoria I – Materiali elettronici
X.A.I.001 |
Dispositivi elettronici e componenti.
|
X.A.I.002 |
"Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.
|
X.A.I.003 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.B.I.001 |
Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
|
X.B.I.002 |
Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.
|
X.B.I.003 |
Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:
|
X.B.I.004 |
Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità:
|
X.C.I.001 |
Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm. |
X.C.I.002 |
Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:
|
X.D.I.001 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002; oppure "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h (8). |
X.D.I.002 |
"Software" appositamente progettato per il collaudo, lo "sviluppo" o la "produzione" di circuiti stampati (PCB). |
X.E.I.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001. |
X.E.I.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di circuiti stampati. |
Categoria II - Calcolatori
Nota : La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
X.A.II.001 |
Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 (9) e loro componenti appositamente progettati.
Nota : La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:
|
X.D.II.001 |
"Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.
|
X.D.II.002 |
"Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 (11) appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A1011. |
X.E.II.001 |
"Tecnologia": per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o di "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002. |
X.E.II.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il "trattamento di flussi multipli di dati".
Nota tecnica : Ai fini di X.E.II.002, per "trattamento di flussi multipli di dati" si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:
|
Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni
Nota : La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
X.A.III.101 |
Apparecchiature di telecomunicazione
|
X.B.III.101 |
Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.C.III.101 |
Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101. |
X.D.III.101 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e "software" per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
|
X.E.III.101 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:
|
Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione
Nota : la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.
X.A.III.201 |
Apparecchiature come segue:
|
X.D.III.201 |
"Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue:
Nota : questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.
|
X.E.III.201 |
"Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:
|
Categoria IV – Sensori e laser
X.A.IV.001 |
Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.IV.002 |
Sensori ottici, come segue:
|
X.A.IV.003 |
Apparecchi da ripresa, come segue:
|
X.A.IV.004 |
Apparecchiature ottiche, come segue:
Nota : X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.
|
X.A.IV.005 |
"Laser", come segue:
|
X.A.IV.006 |
"Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.007 |
Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.A.IV.008 |
Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.009 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:
|
X.B.IV.001 |
Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:
|
X.C.IV.001 |
Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una "lunghezza di battimento" inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b (16) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per "frazione molare".
Nota tecnica : Ai fini di X.C.IV.001:
|
X.C.IV.002 |
Materiali ottici, come segue:
|
X.D.IV.001 |
"Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 1 , X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008. |
X.D.IV.002 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005. |
X.D.IV.003 |
Altro "software", come segue:
|
X.E.IV.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c. |
X.E.IV.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003. |
X.E.IV.003 |
Altre "tecnologie", come segue:
|
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
X.A.V.001 |
Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni. Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche. |
X.B.V.001 |
Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazione. |
X.D.V.001 |
"Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
X.E.V.001 |
"Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
Categoria VI — materiale navale
X.A.VI.001 |
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:
|
X.D.VI.001 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
X.D.VI.002 |
"Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas. |
X.E.VI.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
X.A.VII.001 |
Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
|
X.A.VII.002 |
Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
|
X.A.VII.003 |
Motori per aeromobili, diversi da quelli specificati in X.A.VII.002, nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.B.VII.001 |
Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota : X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo "sviluppo" o la "produzione". Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni. |
X.B.VII.002 |
Apparecchiature, utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:
|
X.D.VII.001 |
"Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.D.VII.002 |
"Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.001 |
"Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.E.VII.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.003 |
Altra "tecnologia", non descritta in 9E003 (19), come segue:
|
Categoria VIII – Varie
X.A.VIII.001 |
Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:
|
X.A.VIII.002 |
Apparecchiature, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.
Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement. Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi. |
X.A.VIII.003 |
Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:
|
X.A.VIII.004 |
Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini. |
X.A.VIII.005 |
Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:
|
X.A.VIII.006 |
Apparecchiature per la "produzione" di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC). |
X.A.VIII.007 |
Apparecchiature per la "produzione" di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione. |
X.A.VIII.008 |
Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %). |
X.A.VIII.009 |
Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:
|
X.A.VIII.010 |
'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:
|
X.A.VIII.011 |
Apparecchiature di "decapsulamento" per dispositivi semiconduttori.
Nota : Per "decapsulamento" si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package. |
X.A.VIII.012 |
Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm. |
X.AVIII.013 |
Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm. |
X.A.VIII.014 |
Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.
Nota : X.A.VIII.014 I sistemi di cannoni ad acqua includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l'operatore da una sommossa all'esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti. |
X.A.VIII.015 |
Armi contundenti in dotazione alle forze dell'ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo. |
X.A.VIII.016 |
Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.VIII.017 |
Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell'ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota : X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all'interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini. |
X.A.VIII.018 |
Apparecchiature, "software" e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.A.VIII.019 |
Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.A.VIII.020 |
Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:
|
X.A.VIII.021 |
Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:
|
X.A.VIII.022 |
Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:
|
X.A.VIII.023 |
Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento, appositamente progettati per la mimetizzazione. |
X.B.VIII.001 |
Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.VIII.001 |
Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a. |
X.C.VIII.002 |
Materiali avanzati, come segue:
|
X.C.VIII.003 |
Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica. |
X.C.VIII.004 |
Materiali energetici, come segue, e loro miscele:
|
X.D.VIII.001 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013. |
X.D.VIII.002 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature, degli "assiemi elettronici" o dei componenti specificati in X.A.VIII.002. |
X.D.VIII.003 |
"Software" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva. |
X.D.VIII.004 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014. |
X.D.VIII.005 |
"Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.E.VIII.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013. |
X.E.VIII.002 |
"Tecnologia": per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003. |
X.E.VIII.003 |
"Tecnologia" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il "software" specificato in X.D.VIII.003. |
X.E.VIII.004 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" del "software" specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002. |
X.E.VIII.005 |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014. |
X.E.VIII.006 |
"Tecnologia" destinata esclusivamente allo "sviluppo" o alla "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017. |
Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
X.A.IX.001 |
Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all'1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all'1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante; nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.IX.002 |
Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali. |
X.A.IX.003 |
Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351 (20), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:
|
X.A.IX.004 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.B.IX.001 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.001 |
Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:
|
X.C.IX.002 |
Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.
Nota : X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale. |
X.C.IX.003 |
Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:
|
X.C.IX.004 |
Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210 (21), destinati all'uso in strutture "composite", con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più. |
X.C.IX.005 |
"Vaccini", "immunotossine", 'prodotti medici', 'kit diagnostici e per test alimentari', come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.006 |
Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.007 |
Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 (22) contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.008 |
Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008 (23), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.009 |
Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.010 |
poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione)
|
X.C.IX.011 |
Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.012 |
Metalli delle terre rare e loro composti, in forma organica o inorganica, comprese le miscele, anche miscelati o in lega fra loro.
Nota 1 : I metalli delle terre rare e i loro composti comprendono scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio. Nota 2 : I minerali contenenti metalli delle terre rare sono esclusi dal controllo previsto al paragrafo X.C.IX.012; Nota 3 : X.C.IX.012 non sottopone ad autorizzazione le miscele nelle quali nessun metallo o composto ivi specificato costituisce più del 5 % in peso della miscela. |
X.C.IX.013 |
Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 o 1C226 (24), contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.
Nota 1 : Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi i fili. Nota 2 : Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici. |
X.D.IX.001 |
"Software" specifico, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.E.IX.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010. |
X.E.IX.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011. |
Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali
X.A.X.001 |
Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
|
X.A.X.002 |
Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
Nota : Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza. Nota tecnica: La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz. |
X.A.X.003 |
Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.A.X.004 |
Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:
|
X.A.X.005 |
Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.
Note:
|
X.A.X.006 |
"Generatori elettrici portatili" e componenti appositamente progettati.
Nota tecnica: "Generatori elettrici portatili" – I generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali). |
X.A.X.007 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.B.X.001 |
"Reattori a flusso continuo" e loro "componenti modulari".
Note tecniche:
|
X.B.X.002 |
Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi. |
X.B.X.003 |
Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata. |
X.B.X.004 |
Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili "a controllo numerico", diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.B.X.005 |
Macchine utensili non "a controllo numerico" per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:
|
X.B.X.006 |
Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11. |
X.B.X.007 |
Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.B.X.008 |
"Robot" non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell'elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma. |
X.B.X.009 |
Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:
|
X.B.X.010 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.B.X.011 |
Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. |
X.B.X.012 |
Cabine di sicurezza biologica di classe II e camere a guanti. |
X.B.X.013 |
Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabili con materiali biologici. |
X.B.X.014 |
Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 litri, utilizzabili con materiali biologici. |
X.B.X.015 |
Contenitori per reazioni, reattori, agitatori, scambiatori di calore, condensatori, pompe (comprese le pompe dotate di tenuta singola), valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatori di accumulo e colonne di distillazione o torri di assorbimento che soddisfano i parametri di prestazione per l'autorizzazione in 2B350 (27), indipendentemente dai materiali di costruzione.
Nota : ai fini dell'autorizzazione di cui a X.B.X.015 sono escluse le valvole idrauliche e i serbatoi di stoccaggio di volume totale interno (geometrico) inferiore a 1 m3 (1 000 litri) progettati per impianti domestici per l'acqua o il gas. |
X.B.X.016 |
Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). |
X.B.X.017 |
Pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (in condizioni di temperatura e pressione standard), e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con materiali sottoposti ad autorizzazione. |
X.B.X.018 |
Apparecchiature di laboratorio, comprese loro parti e accessori, per l'analisi o il rilevamento, distruttivi o non distruttivi, di sostanze chimiche. |
X.B.X.019 |
Celle di elettrolisi cloro-alcali intere – mercurio, diaframma e membrana. |
X.B.X.020 |
Elettrodi di titanio (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.021 |
Elettrodi di nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.022 |
Elettrodi di titanio bipolare (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.023 |
Diaframmi di amianto appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.024 |
Diaframmi fluoropolimerici appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.025 |
Membrane scambiatrici di ioni fluoropolimeriche appositamente progettate per essere utilizzate in celle cloro-alcali. |
X.B.X.026 |
Compressori appositamente progettati per comprimere cloro umido o secco, indipendentemente dal materiale di costruzione. |
X.B.X.027 |
Reattori a microonde – Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento. |
X.D.X.001 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001. |
X.D.X.002 |
"Software""necessario" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002. |
X.D.X.003 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009. |
X.D.X.004 |
"Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.D.X.005 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.
Nota : Cfr. 2E001 ("sviluppo") per la "tecnologia" destinata al "software" sottoposto ad autorizzazione in questa voce. |
X.D.X.006 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006. |
X.E.X.001 |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o "necessaria" per lo "sviluppo" di "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.
Nota : Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e "software" correlati. |
X.E.X.002 |
"Tecnologia" per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008. |
X.E.X.003 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005. |
X.E.X.004 |
"Tecnologia" per l'"utilizzazione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006. |
Parte B
1. Dispositivi a semiconduttore
Codice NC |
Descrizione |
8541 10 |
Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED) |
8541 21 |
Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W |
8541 29 |
Altri transistor, diversi dai fototransistor |
8541 30 |
Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore) |
8541 49 |
Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche) |
8541 51 |
Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore |
8541 59 |
Altri dispositivi a semiconduttore |
8541 60 |
Cristalli piezoelettrici montati |
8541 90 |
Dispositivi a semiconduttore: parti |
2. Circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo
Codice NC |
Descrizione |
3818 00 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
8486 10 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette |
8486 20 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici |
8486 40 |
Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo |
8534 00 |
Circuiti stampati |
8537 10 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 , per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
8542 31 |
Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti |
8542 32 |
Memorie |
8542 33 |
Amplificatori |
8542 39 |
Altri circuiti integrati elettronici |
8542 90 |
Circuiti integrati elettronici: parti |
8543 20 |
Generatori di segnali |
9027 50 |
Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) |
9030 20 |
Oscilloscopi ed oscillografi |
9030 32 |
Multimetri, con dispositivo registratore |
9030 39 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore |
9030 82 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore |
3. Apparecchi fotografici e componenti ottici
Codice NC |
Descrizione |
8525 89 |
Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8529 90 |
Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 |
9006 30 |
Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia; per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria |
9013 10 |
Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI |
9013 80 |
Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica |
9025 19 |
Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti |
4. Altri componenti elettrici/magnetici
Codice NC |
Descrizione |
8505 11 |
Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; di metallo |
8529 10 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8532 21 |
Altri condensatori fissi di tantalio |
8532 24 |
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati |
8536 41 |
Relè, per una tensione inferiore o uguale a 60 V |
8536 50 |
Altri interruttori, sezionatori e commutatori |
8536 69 |
Spine e prese di corrente |
8536 90 |
Altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8548 00 |
Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85 |
5. Macchine per la fabbricazione additiva
Codice NC |
Descrizione |
8485 20 |
Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma |
8485 30 |
Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro |
8485 90 |
Parti di macchine per la fabbricazione additiva |
6. Materiali energetici e precursori
Codice NC |
Descrizione |
4706 10 |
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone |
7. Dispositivi, moduli e assiemi elettronici
Codice NC |
Descrizione |
8471 50 |
Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49 , che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita |
8471 80 |
Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria) |
8471 70 98 |
Altre unità di memoria |
8517 62 |
Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
8517 69 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo |
8526 91 |
Apparecchi di radionavigazione |
9014 20 |
Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) |
9014 80 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
(1) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(3) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(4) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(5) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(6) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(7) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(8) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(9) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(10) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(11) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(12) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(13) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(14) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(15) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(16) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(17) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(18) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(19) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(20) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(21) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(22) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(23) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(24) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(25) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(26) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(27) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
ALLEGATO III
Nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto il paese partner seguente:
“SVIZZERA”
ALLEGATO IV
All'allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:
|
"RT Balkan |
|
Oriental Review |
|
Tsargrad |
|
New Eastern Outlook |
|
Katehon" |
ALLEGATO V
L'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO XVII
Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 octies
Codice NC |
Descrizione |
7206 |
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 ) |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7211 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti |
7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7213 |
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati |
7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate) |
7215 |
Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. |
7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a. |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7218 |
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili |
7219 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7220 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7221 |
Vergella o bordione di acciai inossidabili |
7222 |
Barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a. |
7223 |
Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7224 |
Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili |
7225 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7226 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7227 |
Vergella o bordione di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili |
7228 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 |
Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7301 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
7303 |
Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa |
7304 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7305 |
Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi" |
7306 |
Tubi, tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm) |
7307 |
Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni, "p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate", di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) |
7309 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia "escl. i gas compressi o liquefatti", di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia "escl. gas compressi o liquefatti", di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7311 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7312 |
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti) |
7313 |
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7314 |
Tele metalliche, incl. tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi) |
7315 |
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni) |
7316 |
Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7317 |
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette) |
7318 |
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla, ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati) |
7319 |
Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, n.n.a. |
7320 |
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologeria, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17) |
7321 |
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali) |
7322 |
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7323 |
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 ; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215 ; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta) |
7324 |
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 , armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori) |
7325 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a. |
7326 |
Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma) |
ALLEGATO VI
L'allegato XVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO XVIII
Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 3 nonies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
1) Cavalli
ex |
0101 21 00 |
Riproduttori di razza pura |
ex |
0101 29 90 |
Altri |
2) Caviale e suoi succedanei
ex |
1604 31 00 |
Caviale |
ex |
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
3) Tartufi e relative preparazioni
ex |
0709 56 00 |
Tartufi |
ex |
0710 80 69 |
Altri |
ex |
0711 59 00 |
Altri |
ex |
0712 39 00 |
Altri |
ex |
2001 90 97 |
Altri |
ex |
2003 90 10 |
Tartufi |
ex |
2103 90 90 |
Altri |
ex |
2104 10 00 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
ex |
2104 20 00 |
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
ex |
2106 00 00 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex |
2203 00 00 |
Birra di malto |
ex |
2204 10 11 |
Champagne |
ex |
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Altri |
ex |
2204 10 94 |
Vini a indicazione geografica protetta (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Altri vini varietali |
ex |
2204 10 98 |
Altri |
ex |
2204 21 00 |
In recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
ex |
2204 29 00 |
Altri |
ex |
2205 00 00 |
Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
ex |
2206 00 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
ex |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
ex |
2208 00 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5) Sigari e sigaretti
ex |
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
ex |
2402 90 00 |
Altri |
6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco
ex |
3303 |
Profumi e acque da toletta |
ex |
3304 00 00 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
ex |
3305 00 00 |
Preparazioni per capelli |
ex |
3307 00 00 |
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
ex |
6704 00 00 |
Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove |
7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità
ex |
4201 00 00 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |
ex |
4202 00 00 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
ex |
4205 00 90 |
Altri |
ex |
9605 00 00 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
8) Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)
ex |
4203 00 00 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
ex |
4303 00 00 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
ex |
6101 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6104 00 00 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
ex |
6105 00 00 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6106 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6107 00 00 |
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6108 00 00 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6109 00 00 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia |
ex |
6110 00 00 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
ex |
6111 00 00 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) |
ex |
6112 11 00 |
di cotone |
ex |
6112 12 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 19 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6112 20 00 |
Tute da sci e completi da sci |
ex |
6112 31 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6112 41 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6113 00 10 |
di tessuti a maglia della voce 5906 |
ex |
6113 00 90 |
Altri |
ex |
6114 00 00 |
Altri indumenti, a maglia |
ex |
6115 00 00 |
Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
ex |
6116 00 00 |
Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia |
ex |
6117 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
ex |
6201 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli della voce 6203 |
ex |
6202 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per donna o ragazza, diversi da quelli della voce 6204 |
ex |
6203 00 00 |
Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
ex |
6204 00 00 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
ex |
6205 00 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
ex |
6206 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
ex |
6207 00 00 |
Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
ex |
6208 00 00 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
ex |
6209 00 00 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) |
ex |
6210 10 00 |
con prodotti delle voci 5602 o 5603 |
ex |
6210 20 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 |
ex |
6210 30 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
ex |
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
ex |
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
ex |
6211 20 00 |
Tute da sci e completi da sci |
ex |
6211 32 00 |
di cotone |
ex |
6211 33 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6211 42 00 |
di cotone |
ex |
6211 43 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6212 00 00 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
ex |
6213 00 00 |
Fazzoletti da naso e da taschino |
ex |
6214 00 00 |
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili |
ex |
6215 00 00 |
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6217 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
ex |
6402 20 00 |
Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
ex |
6402 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6402 99 00 |
Altre |
ex |
6403 19 00 |
Altre |
ex |
6403 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce |
ex |
6403 40 00 |
Altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
ex |
6403 51 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 59 00 |
Altre |
ex |
6403 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 99 00 |
Altre |
ex |
6404 19 10 |
Pantofole e altre calzature da camera |
ex |
6404 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
ex |
6405 00 00 |
Altre calzature |
ex |
6504 00 00 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
ex |
6505 00 10 |
di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Berretti con visiera, chepì e simili copricapo |
ex |
6505 00 90 |
Altri |
ex |
6506 99 00 |
di altre materie |
ex |
6601 91 00 |
Con asta telescopica |
ex |
6601 99 00 |
Altri |
ex |
6602 00 00 |
Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
ex |
9619 00 81 |
Pannolini per bambini piccoli (bebè) |
9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano
ex |
5701 00 00 |
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
ex |
5702 10 00 |
Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano |
ex |
5702 20 00 |
Rivestimenti del suolo di cocco |
ex |
5702 31 80 |
Altri |
ex |
5702 32 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5702 41 90 |
Altri |
ex |
5702 42 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 50 00 |
altri, non vellutati, né confezionati |
ex |
5702 91 00 |
di lana o di peli fini |
ex |
5702 92 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 99 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5703 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati |
ex |
5704 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati |
ex |
5705 00 00 |
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
ex |
5805 00 00 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
ex |
7101 00 00 |
Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
ex |
7102 00 00 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale |
ex |
7103 00 00 |
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
ex |
7104 91 00 |
Diamanti, escluso per impiego industriale |
ex |
7105 00 00 |
Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche |
ex |
7106 00 00 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
ex |
7107 00 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
ex |
7108 00 00 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
ex |
7109 00 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
ex |
7110 11 00 |
Platino, greggio o in polvere |
ex |
7110 19 00 |
Platino, diverso dal platino greggio o in polvere |
ex |
7110 21 00 |
Palladio, greggio o in polvere |
ex |
7110 29 00 |
Palladio, diverso dal palladio greggio o in polvere |
ex |
7110 31 00 |
Rodio, greggio o in polvere |
ex |
7110 39 00 |
Rodio, diverso dal rodio greggio o in polvere |
ex |
7110 41 00 |
Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere |
ex |
7110 49 00 |
Iridio, osmio e rutenio, diversi dall'iridio, dall'osmio e dal rutenio greggi o in polvere |
ex |
7111 00 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
ex |
7113 00 00 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7116 00 00 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
11) Monete e banconote non aventi corso legale
ex |
4907 00 30 |
Biglietti di banca |
ex |
7118 10 00 |
Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro |
ex |
7118 90 00 |
Altre |
12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
ex |
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
8214 00 00 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
ex |
8215 00 00 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
ex |
9307 00 00 |
Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia
ex |
6911 00 00 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
ex |
6912 00 23 |
di gres |
ex |
6912 00 25 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6912 00 83 |
di gres |
ex |
6912 00 85 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6914 10 00 |
di porcellana |
ex |
6914 90 00 |
Altri |
14) Articoli di cristallo al piombo
ex |
7009 91 00 |
non incorniciati |
ex |
7009 92 00 |
incorniciati |
ex |
7010 00 00 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
ex |
7013 22 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 33 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 41 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 91 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7018 10 00 |
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili |
ex |
7018 90 00 |
altri |
ex |
7020 00 80 |
Altri |
ex |
9405 50 00 |
Apparecchi per l'illuminazione non elettrici |
ex |
9405 91 00 |
di vetro |
15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR
ex |
8414 51 |
Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Altri |
ex |
8414 60 00 |
Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
del tipo per pareti o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati) |
ex |
8418 10 00 |
Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati |
ex |
8418 21 00 |
a compressione |
ex |
8418 29 00 |
Altri |
ex |
8418 30 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l |
ex |
8419 81 00 |
per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti |
ex |
8422 11 00 |
di tipo familiare |
ex |
8423 10 00 |
Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo |
ex |
8443 12 00 |
Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato |
ex |
8443 31 00 |
Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
ex |
8443 32 00 |
Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
ex |
8443 39 00 |
Altre |
ex |
8450 11 00 |
Macchine completamente automatiche |
ex |
8450 12 00 |
Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
ex |
8450 19 00 |
Altre |
ex |
8451 21 00 |
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Macchine per cucire di tipo domestico |
ex |
8470 10 00 |
Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni |
ex |
8470 21 00 |
con dispositivo stampante |
ex |
8470 29 00 |
Altre |
ex |
8470 30 00 |
Altre macchine calcolatrici |
ex |
8472 90 80 |
Altre |
ex |
8479 60 00 |
Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria |
ex |
8508 11 00 |
di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Altri |
ex |
8508 60 00 |
Altri aspirapolvere |
ex |
8509 80 00 |
Altri apparecchi |
ex |
8516 31 00 |
Asciugacapelli |
ex |
8516 50 00 |
Forni a microonde |
ex |
8516 60 10 |
Cucine |
ex |
8516 71 00 |
Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
ex |
8516 72 00 |
Tostapane |
ex |
8516 79 00 |
Altri |
ex |
8517 11 00 |
Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» |
ex |
8517 13 00 |
Smartphone |
ex |
8517 18 00 |
Altri |
ex |
8529 10 65 |
Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate |
ex |
8529 10 69 |
Altre |
ex |
8531 10 00 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili |
ex |
8543 70 10 |
Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario |
ex |
8543 70 30 |
Amplificatori d'antenne |
ex |
8543 70 50 |
Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura |
ex |
8543 70 90 |
Altri |
ex |
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Altri |
16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR
ex |
8519 00 00 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
ex |
8521 00 00 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
ex |
8527 00 00 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
ex |
8528 71 00 |
non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video |
ex |
8528 72 00 |
Altri, a colori |
ex |
9006 00 00 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
17) Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio
ex |
4011 10 00 |
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "station wagon" e auto da corsa) |
ex |
4011 40 00 |
dei tipi utilizzati per motocicli |
ex |
4011 90 00 |
Altri |
ex |
7009 10 00 |
Specchi retrovisivi per veicoli |
ex |
8407 00 00 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
ex |
8409 00 00 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
ex |
8428 60 00 |
Teleferiche (comprese seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
ex |
8512 30 10 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli |
ex |
8512 30 90 |
Altri |
ex |
8512 40 00 |
Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti |
ex |
8603 00 00 |
Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
ex |
8605 00 00 |
Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
ex |
8702 00 00 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente |
ex |
8706 00 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore |
ex |
8707 00 00 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine |
ex |
8708 00 00 |
Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar") |
ex |
8712 00 00 |
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
ex |
8714 00 00 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte |
ex |
8716 40 00 |
Altri rimorchi e semirimorchi |
ex |
8901 10 00 |
Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
ex |
8901 90 00 |
Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
18) Orologi e loro parti
ex |
9101 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
9102 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 |
ex |
9103 00 00 |
Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104 |
ex |
9104 00 00 |
Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli |
ex |
9105 00 00 |
Altri orologi |
ex |
9108 00 00 |
Movimenti di orologi tascabili, completi e montati |
ex |
9109 00 00 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
ex |
9110 00 00 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
ex |
9111 00 00 |
Casse per orologi e loro parti |
ex |
9112 00 00 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
ex |
9113 00 00 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
ex |
9114 00 00 |
Altre forniture d'orologeria |
19) Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR
ex |
9201 00 00 |
Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera |
ex |
9202 00 00 |
Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe) |
ex |
9205 00 00 |
Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia |
ex |
9206 00 00 |
Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas) |
ex |
9207 00 00 |
Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) |
20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
ex |
9700 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici
ex |
4015 19 00 |
Altri |
ex |
4015 90 00 |
Altri |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
ex |
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
ex |
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
ex |
6211 20 00 |
Tute da sci e completi da sci |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6402 12 00 |
Calzature da sci e da snowboard |
ex |
6402 19 00 |
altri |
ex |
6403 12 00 |
Calzature da sci e da snowboard |
ex |
6403 19 00 |
Altre |
ex |
6404 11 00 |
Calzature per lo sport; calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
ex |
6404 19 90 |
Altre |
ex |
9004 90 00 |
Altri |
ex |
9020 00 00 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
ex |
9506 11 00 |
Sci |
ex |
9506 12 00 |
Attacchi per sci |
ex |
9506 19 00 |
Altri |
ex |
9506 21 00 |
Tavole a vela |
ex |
9506 29 00 |
Altri |
ex |
9506 31 00 |
Bastoni completi |
ex |
9506 32 00 |
Palle da golf |
ex |
9506 39 00 |
Altri |
ex |
9506 40 00 |
Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo |
ex |
9506 51 00 |
Racchette da tennis, anche senza corde |
ex |
9506 59 00 |
Altre |
ex |
9506 61 00 |
Palle da tennis |
ex |
9506 69 10 |
Palle da cricket e da polo |
ex |
9506 69 90 |
Altri |
ex |
9506 70 |
Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini |
ex |
9506 91 |
Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica |
ex |
9506 99 10 |
Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle |
ex |
9506 99 90 |
Altri |
ex |
9507 00 00 |
Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia |
22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote
ex |
9504 20 00 |
Biliardi di ogni tipo e loro accessori |
ex |
9504 30 00 |
Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) |
ex |
9504 40 00 |
Carte da gioco |
ex |
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Altri |
23) Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore
ex |
9004 90 90 |
Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica |
ex |
9013 80 90 |
Mirini a punto rosso detti "red dot" |
ALLEGATO VII
L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO XXI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies
Codice NC |
Nome del prodotto |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
1604 31 00 |
Caviale |
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
2523 |
Cementi idraulici, compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers", anche colorati |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 |
Torba, compresa la torba per lettiera, anche agglomerata |
2704 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 |
Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 |
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2712 |
Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
2715 |
Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale |
2803 |
Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
2811 |
Acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno "acido cloridrico", acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici) |
2818 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
ex 2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00 |
2834 |
Nitriti; nitrati |
ex 2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00 |
2836 |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
ex 2901 |
Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00 |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
2931 |
Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio) |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
3104 20 |
Cloruro di potassio |
3105 20 |
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
3105 60 |
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
ex 3105 90 20 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
ex 3105 90 80 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
3301 |
Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
3304 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (esclusi i medicamenti); preparazioni per manicure o pedicure |
3305 |
Preparazioni per capelli |
3306 |
Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti "fili interdentali", in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
3307 |
Preparazioni da barba, compresi i prodotti prebarba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta o preparazioni cosmetiche n.n.a.; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
3401 |
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
3402 |
Agenti organici di superficie (escl. i saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, comprese le preparazioni ausiliarie per lavare, e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone (escl. quelle della voce 3401 ) |
3404 |
Cere artificiali e cere preparate |
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3812 |
Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
3817 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
3819 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a. |
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
3907 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
3908 |
Poliammidi, in forme primarie |
3916 |
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale > 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
3917 |
Tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e raccordi, di materie plastiche |
3919 |
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918 ) |
3920 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3921 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3923 |
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
3925 |
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, n.n.a. |
3926 |
Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , n.n.a. |
4002 |
Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4011 |
Pneumatici nuovi, di gomma |
4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e "cuoi e pelli pergamenati", di bovini "compresi i bufali" o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
4301 |
Pelli da pellicceria gregge, comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria (escl. pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 ) |
44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna |
4703 |
Paste chimiche, di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4801 |
Carta da giornali, come definita nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 28 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803 ) |
4803 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 ) |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a. |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra patinatura o spalmatura) |
4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810 ) |
4818 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, n.n.a.; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4823 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. |
5402 |
Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici < 67 dtex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto) |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte fibre tessili di lunghezza <= 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.) |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate n.n.a. |
6204 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (escl. quelli a maglia, giacche antivento e articoli simili, sottovesti o sottabiti, sottogonne e mutandine, tute sportive, tute da sci e completi da sci e costumi da bagno), per donna o ragazza |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta |
6403 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo) |
6806 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici) |
6807 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile |
6808 |
Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili) |
6810 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6814 |
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale) |
6815 |
Lavori di pietre o di altre materie minerali, comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba, n.n.a. |
6902 |
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, (escl. quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili) |
6907 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe) |
7005 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
7019 |
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) |
7104 |
Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7112 |
Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili) |
7115 |
Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi n.n.a. |
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7801 |
Piombo greggio |
8207 |
Utensili, intercambiabili, per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
8212 |
Rasoi non elettrici e loro lame, incl. gli sbozzi in nastri, di metalli comuni |
8302 |
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8309 |
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio); |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione "motori diesel o semi-diesel" |
8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408 |
ex 8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turbopropulsori col codice NC 8411 91 00 |
8412 |
Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti |
8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti |
8414 |
Pompe per aria o per vuoto (escl. correttori della miscela "emulsionatori", elevatori e trasportatori pneumatici); compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti |
8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore; loro parti (escl. macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 ) |
8419 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione loro parti |
8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali) |
8422 |
Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande; loro parti |
8424 |
Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti, n.n.a. |
8426 |
Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins) (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru |
8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8450 |
Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti |
8455 |
Laminatoi per metalli e loro cilindri; parti di laminatoi per metalli |
8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti |
8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a. |
8474 |
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti |
8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. in questo capitolo; loro parti |
8479 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti |
8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici) |
8481 |
Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; loro parti |
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi "a rullini" (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti |
8483 |
Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 84 (non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti od altre caratteristiche elettriche) |
8501 |
Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni) |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a. |
8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, p. es. raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti |
8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti |
8516 |
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 ; loro parti |
8517 |
Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo [come una rete locale o estesa]; loro parti (escl. apparecchi per la trasmissione o la ricezione delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 ) |
8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (escl. i prodotti del capitolo 37) |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, p.es. suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio (escl. quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti |
8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione > 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 ) |
8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 ) |
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, incl. quelli incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (escl. apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia su filo) |
8538 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 8535 , 8536 o 8537 n.n.a. |
8539 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti |
8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce "LED"; cristalli piezoelettrici montati; loro parti |
8542 |
Circuiti integrati elettronici; loro parti |
8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 e loro parti |
8544 |
Fili, cavi, compresi i cavi coassiali, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8603 |
Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 ) |
8606 |
Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali) |
8701 |
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ) |
8703 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa (escl. autoveicoli della voce 8702 ) |
8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, incl. telai con motore e cabine |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a. |
8802 |
Veicoli aerei a motore "ad esempio elicotteri e aeroplani"; veicoli spaziali, compresi i satelliti, e veicoli di lancio suborbitali e spaziali |
8901 |
Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
8903 |
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
8904 |
Rimorchiatori e spintori |
8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ); materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, comprese le lenti oftalmiche a contatto, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (escl. elementi di vetro non lavorato otticamente) |
9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (escl. le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 ) |
9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser (escl. diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati altrove nel capitolo 90 |
9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione) |
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, p. es. misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore (escl. gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 ) |
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche, p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (escl. i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili |
9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. gli oggetti di rubinetteria della voce 8481 ) |
9401 |
Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti, n.n.a. (escl. quelli per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 ) |
9403 |
Altri mobili e loro parti |
9404 |
Sommier (escl. con molle metalliche per sedili); oggetti letterecci ed oggetti simili, p. es. materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (escl. materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto) |
9405 |
Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, n.n.a.; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, n.n.a |
9406 |
Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate |
ALLEGATO VIII
L'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO XXIII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies
Codice NC |
Descrizione |
0601 |
Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
0602 30 |
Rododendri e azalee, anche innestati |
0602 40 |
Rose, anche innestate |
0602 90 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri |
0604 20 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi |
2508 |
Argille, andalusite, cianite e sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse) |
2509 |
Creta |
2512 |
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate |
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2518 20 |
Dolomite calcinata o sinterizzata |
2519 10 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
2520 10 |
Pietra da gesso; anidrite |
2521 |
Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento |
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 |
2525 |
Mica, compresa la mica sfaldata in fogli o lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica |
2526 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
2530 20 |
Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2707 30 |
Xilolo (xileni) |
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi) preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2715 |
Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri |
ex 2804 |
Idrogeno ed altri elementi non metallici (escl. gas rari) |
2806 |
Cloruro di idrogeno "acido cloridrico"; acido clorosolforico |
2811 29 |
Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri |
2813 10 |
Disolfuro di carbonio |
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
2815 12 |
Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) |
2818 30 |
Idrossido di alluminio |
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
2820 |
Ossidi di manganese |
2827 31 |
Altri cloruri – di magnesio |
2827 35 |
Altri cloruri – di nichel |
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
2829 11 |
Clorati – di sodio |
2832 20 |
Solfiti (escl. sodio) |
2833 24 |
Solfati di nichel |
2833 30 |
Allumi |
2834 10 |
Nitriti |
2836 30 |
Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio |
2836 50 |
Carbonato di calcio |
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
2840 30 |
Perossoborati (perborati) |
2841 50 |
Altri cromati e dicromati; perossocromati |
2841 80 |
Tungstati (volframati) |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
2847 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
2901 |
Idrocarburi aciclici |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
2905 13 |
Butan-1-olo (alcole n-butilico) |
2905 16 |
Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri |
2905 19 |
Monoalcoli saturi – altri |
2905 41 |
2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) |
2905 59 |
Altri polialcoli – altri |
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2911 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide |
2914 11 |
Acetone |
2914 61 |
Antrachinone |
2915 13 |
Esteri dell'acido formico |
2915 90 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri |
2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 33 |
Ortoftalati di dinonile o di didecile |
2920 11 |
Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) |
2921 22 |
Esametilendiammina e suoi sali |
2921 41 |
Anilina e suoi sali |
2922 11 |
Monoetanolammina e suoi sali |
2922 43 |
Acido antranilico e suoi sali |
2923 20 |
Lecitine e altri fosfoamminolipidi |
2930 40 |
Metionina |
2933 54 |
Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti |
2933 71 |
6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) |
3201 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
3202 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia |
3203 |
Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre |
3204 90 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita |
3205 |
Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 41 |
Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 49 |
Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti") – altre |
3207 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
3208 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi) |
3209 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
3210 |
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio; |
3212 90 |
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri |
3214 |
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura |
3215 11 |
Inchiostri da stampa – neri |
3215 19 |
Inchiostri da stampa – altri |
3403 |
Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) |
3505 10 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati |
3506 99 |
Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg – altri |
3701 20 |
Pellicole a sviluppo e stampa istantanei |
3701 91 |
Per la fotografia a colori (policromia) |
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
3703 |
Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati |
3705 |
Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso) |
3706 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono |
3801 20 |
Grafite colloidale o semicolloidale |
3806 20 |
Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie) |
3807 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina) |
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a. |
3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3812 20 |
Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a. |
3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme) |
3814 |
Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti) |
3815 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione") |
3816 00 10 |
Pigiata di dolomite |
3817 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
3819 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali) |
3823 13 |
Acidi grassi del tallolio, industriali |
3827 90 |
Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00) |
3824 81 |
Miscugli e preparati contenenti ossirano "ossido di etilene" |
3824 84 |
Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO) |
3824 99 |
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a. |
3825 90 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti) |
3826 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3901 40 |
Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie |
3902 20 |
Poliisobutilene, in forme primarie |
3902 30 |
Copolimeri di propilene, in forme primarie |
3902 90 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene) |
3903 19 |
Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile) |
3903 90 |
Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile "SAN" e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene "ABS") |
3904 10 |
Poli"cloruro di vinile", in forme primarie, non miscelato con altre sostanze |
3904 50 |
Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie |
3905 |
Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie |
3906 |
Polimeri acrilici, in forme primarie |
3907 21 |
Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10 ) |
3907 40 |
Policarbonati, in forme primarie |
3907 70 |
Acido polilattico, in forme primarie |
3907 91 |
Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli"etilene tereftalato" e acido polilattico) |
3908 |
Poliammidi in forme primarie |
3909 20 |
Resine melamminiche, in forme primarie |
3909 39 |
Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI) |
3909 40 |
Resine fenoliche, in forme primarie |
3909 50 |
Poliuretani, in forme primarie |
3912 11 |
Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie |
3912 90 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa) |
3915 20 |
Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene |
3917 10 |
Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche |
3917 23 |
Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile |
3917 31 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa |
3917 32 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori |
3917 33 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
3920 10 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 61 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli"metacrilato di metile", nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 69 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 73 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 91 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol"butirrale di vinile" non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3921 19 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30) |
3922 90 |
Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) |
3925 20 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche |
4002 |
Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4006 10 |
Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture |
4008 21 |
Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare |
4009 12 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
4009 41 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori |
4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
4011 20 |
Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri |
4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma |
4016 93 |
Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare) |
4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4408 10 |
Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm |
4411 13 |
Pannelli di fibre di legno a media densità (detti "MDF"), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm |
4411 94 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità (detti "MDF"); pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili) |
4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
4416 |
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
4418 40 |
Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato) |
4418 60 |
Pali e travi, di legno |
4418 79 |
Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico) |
4503 |
Lavori di sughero naturale |
4504 |
Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato |
4701 |
Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente |
4703 |
Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 |
Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4706 |
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche |
4707 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) |
4802 20 |
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4802 40 |
Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata |
4802 58 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a. |
4802 61 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a. |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 ) |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato > 36 cm e con l'altro lato > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a. |
4806 |
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4807 |
Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4808 |
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803 ) |
4809 |
Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altro carta o cartone patinato) |
4811 10 |
Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4811 51 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, con imbianchimento, di peso > 150 g/m2 (escl. quelli adesivi) |
4811 59 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. con imbianchimento, di peso > 150 g/m2 e quelli adesivi) |
4811 60 |
Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti della voce 4803 , 4809 o 4818 ) |
4811 90 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811.10 a 4811.60) |
4814 90 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata) |
4819 20 |
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato |
4822 |
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti |
4823 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza <= 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. |
4906 |
Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra |
5105 |
Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la "lana pettinata alla rinfusa") |
5106 |
Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5107 |
Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5112 |
Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911 ) |
5205 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5206 42 |
Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5209 11 |
Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi |
5211 |
Tessuti di cotone, contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m2 |
5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
5402 63 |
Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati) |
5403 |
Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto) |
5404 |
Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm |
5407 30 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura |
5501 |
Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 |
5502 |
Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55 |
5503 |
Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
5504 90 |
Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa) |
5506 |
Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5507 |
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5512 21 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti |
5512 99 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri) |
5516 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
5601 29 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.) |
5601 30 |
Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate) |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria) |
5607 41 |
Spago per legare, di polietilene o di polipropilene |
5801 27 |
Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5803 |
Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5806 40 |
Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica) |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro) |
5910 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma) |
5911 10 |
Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi |
5911 31 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2 |
5911 32 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso >= 650 g/m2 |
5911 40 |
Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli |
6001 99 |
Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi) |
6003 |
Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6005 36 |
Stoffe a maglia di catena, "incl. quelle ottenute su telai per galloni", di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6005 44 |
Stoffe a maglia di catena, "incl. quelle ottenute su telai per galloni", di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6006 10 |
Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, "incl. quelle ottenute su telai per galloni", stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6309 |
Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) |
6802 92 |
Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi) |
6804 23 |
Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari) |
6806 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69 |
6807 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile |
6809 19 |
Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico) |
6810 91 |
Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 |
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
6813 |
Materiali di attrito e loro lavori (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati) |
6814 90 |
Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto) |
6901 |
Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili |
6904 10 |
Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 ) |
6905 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia |
6906 00 |
Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici) |
6907 22 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5 % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura) |
6907 40 |
Ceramica di finitura |
6909 90 |
Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa) |
7002 |
Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato |
7003 |
Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7004 |
Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7005 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 11 |
Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli |
7007 29 |
Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple) |
7011 10 |
Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica |
7202 92 |
Ferro-vanadio |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7211 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti |
7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7213 |
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati |
7215 50 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici) |
7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7218 |
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua); semiprodotti di acciai inossidabili |
7219 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7220 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7222 30 |
Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate |
7224 |
Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7225 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7226 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7228 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 90 |
Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese) |
7301 20 |
Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7304 24 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili |
7305 39 |
Tubi a sezione circolare, con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 50 |
Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7307 22 |
Gomiti, curve e manicotti, filettati |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni, "p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate", di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) |
7309 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia "escl. gas compressi o liquefatti", di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7311 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto) |
7314 12 |
Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile |
7318 24 |
Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio |
7320 20 |
Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17) |
7322 90 |
Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7324 29 |
Vasche da bagno di lamiera di acciaio |
7407 |
Barre e profilati di rame |
7408 |
Fili di rame |
7409 |
Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm |
7411 29 |
Tubi e condotte di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco "ottone", di rame-nichel "cupronichel" e di rame-nichel-zinco "argentone") |
7415 21 |
Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame |
7505 |
Barre, aste, profilati e fili, di nichel |
7506 |
Lamiere, nastri e fogli, di nichel |
7507 |
Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti, "p. es. raccordi, gomiti, manicotti", di nichel |
7508 |
Altri lavori di nichel |
7605 |
Fili di alluminio |
7606 92 |
Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare) |
7607 20 |
Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale) |
7610 |
Costruzioni e parti di costruzioni, "p.es. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate", di alluminio (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ); lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
7611 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7612 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia "escl. gas compressi o liquefatti", di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7613 |
Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti |
7616 10 |
Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili |
7804 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
7905 |
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
8001 |
Stagno greggio |
8003 |
Barre, profilati e fili, di stagno |
8007 |
Oggetti di stagno |
8101 10 |
Polveri di tungsteno |
8102 |
Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi |
8105 90 |
Lavori di cobalto |
8109 |
Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi |
8202 20 |
Lame di seghe a nastro, di metalli comuni |
8207 60 |
Utensili per alesare o scanalare |
8208 10 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione dei metalli |
8208 20 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione del legno |
8208 30 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per l'industria alimentare |
8208 90 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - altri |
8301 20 |
Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni |
8301 70 |
Chiavi presentate isolatamente |
8302 30 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli |
8307 |
Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori |
8309 |
Tappi, compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"; loro parti |
8404 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas; condensatori per macchine a vapore; loro parti |
8405 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori; loro parti (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene) |
8406 |
Turbine a vapore; loro parti |
8407 21 |
Motori di tipo fuoribordo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi |
8407 29 |
Motori a pistone alternativo o rotante, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi (escl. motori di tipo fuoribordo) |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 99 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori con accensione per compressione "motori diesel o semi-diesel", n.n.a. |
8410 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori (escl. motori e macchine motrici idraulici della voce 8412 ) |
8412 10 |
Propulsori a reazione diversi dai turboreattori |
8412 21 |
Motori - a movimento rettilineo (cilindri) |
8412 29 |
Motori idraulici - altri |
8412 39 |
Motori pneumatici - altri |
8413 11 |
Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse |
8413 19 |
Pompe per liquidi, aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo (escl. le pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse) |
8413 30 |
Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione |
8413 50 |
Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione e le pompe per calcestruzzo) |
8413 60 |
Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19 e le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione) |
8413 81 |
Pompe per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, le pompe per calcestruzzo, le pompe volumetriche alternative o rotative e le pompe centrifughe di ogni tipo) |
8414 10 |
Pompe per vuoto |
8414 90 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti - parti |
8415 83 |
Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente - senza attrezzatura frigorifera |
8416 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili; loro parti |
8417 20 |
Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici |
8419 19 |
Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato) |
8419 40 |
Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
8419 50 |
Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie) |
8419 89 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri impianti della voce 8514 ) |
8419 90 |
Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a. |
8420 99 |
Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine - altri |
ex 8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. quelli per filtrare o depurare l'acqua e le bevande diverse dall'acqua, e reni artificiali); loro parti |
8424 89 |
Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
8424 90 |
Parti di estintori, pistole a spruzzo ed apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
8425 11 |
Paranchi a motore elettrico |
8425 31 |
Verricelli e argani a motore elettrico |
8426 |
Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru |
8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru) |
8428 20 |
Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici |
8428 31 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei (escl. apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici) |
8428 32 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci - altri, a benna |
8428 33 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci - altri, a nastro o a cinghia |
8428 39 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (escl. quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici) |
8428 70 |
Robot industriali |
8428 90 |
Altre macchine e apparecchi |
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8430 10 |
Battipali e macchine per l'estrazione dei pali |
8430 39 |
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie - altre |
8430 50 |
Macchine o apparecchi per movimento terra, semoventi, n.n.a. |
8430 69 |
Macchine o apparecchi per movimento terra (non semoventi) n.n.a. |
8431 20 |
Parti di carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, n.n.a. |
8431 39 |
Parti di macchine o apparecchi della voce 8428 , n.n.a. |
8431 41 |
Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze, di macchine o apparecchi e strumenti delle voci 8426 , 8429 o 8430 |
8431 49 |
Parti di macchine o apparecchi delle voci 8426 , 8429 o 8430 , n.n.a. |
8439 10 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche |
8439 30 |
Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone |
8440 90 |
Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli - parti |
8441 30 |
Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo |
8442 40 |
Parti di macchine, apparecchi e materiale |
8443 13 |
altre macchine e apparecchi per la stampa in offset |
8443 15 |
Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici) |
8443 16 |
Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici |
8443 17 |
Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici |
8443 19 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice "stencil", macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472 , macchine per la stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche) |
8443 91 |
Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 |
8444 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8451 10 |
Macchine per pulire a secco |
8451 29 |
Macchine per asciugare – altre |
8451 30 |
Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio |
8451 90 |
Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti - parti |
8453 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escl. macchine per asciugare, pistole a spruzzo, macchine per la depilazione dei suini, macchine per cucire e presse di uso generale); loro parti |
8454 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie loro parti |
8455 22 |
Laminatoi a freddo per metalli (escl. laminatoi per tubi) |
8455 30 |
Cilindri di laminatoi per metalli |
8456 20 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con ultrasuoni (escl. apparecchi per pulitura operanti con ultrasuoni e macchine per prove di materiali) |
8456 40 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con procedimenti a getto di plasma |
8457 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 |
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458 , macchine per tagliare della voce 8461 e macchine a mano) |
8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano) |
8461 20 |
Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet |
8461 30 |
Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet |
8461 40 |
Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi |
8461 90 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove - altre |
8462 |
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
8463 |
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano) |
8464 |
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano) |
8465 20 |
Centri di lavorazione |
8465 93 |
Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare |
8465 94 |
Macchine per curvare o montare |
8465 96 |
Macchine per spaccare, tranciare o svolgere il legno (escl. i centri di lavorazione) |
8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8468 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti |
ex 8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove, escluse le altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione con il codice NC 8471 80 e le unità di memoria per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione non comprese altrove corrispondenti al condice NC 8471 70 98 |
8472 10 |
Duplicatori |
8472 30 |
Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli |
8473 |
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472 |
8474 10 |
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare |
8474 31 |
Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento (escl. quelli montati su carri ferroviari o su telai di autocarri) |
8474 39 |
Macchine e apparecchi per mescolare o impastare - altri |
8474 80 |
Macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - (escl. quelle per colare o stampare il vetro) |
8475 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. i forni e gli apparecchi di riscaldamento per la fabbricazione di vetro temperato); loro parti |
8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8479 10 |
Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi |
8479 30 |
Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero |
8479 50 |
Robot industriali, non nominati né compresi altrove |
8479 81 |
Macchine ed apparecchi per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici, n.n.a. (escl. robot industriali, forni, essiccatori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, macchine per pulizia ad alta pressione e altre macchine per pulizia a getto, laminatoi o laminatrici, macchine utensili e macchine per fabbricare corde e cavi) |
8479 82 |
Macchine ed apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare, n.n.a. (escl. robot industriali) |
8479 89 |
Macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a. |
8479 90 |
Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 - parti |
8480 20 |
Piastre di fondo per forme |
8480 30 |
Modelli per forme |
8480 60 |
Forme per materie minerali |
8481 10 |
Valvole di riduzione della pressione |
8481 20 |
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8481 30 |
Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili |
8481 40 |
Valvole di troppo pieno o di sicurezza |
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi "a rullini" (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti |
8483 |
Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti |
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9, lettera c), del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a. |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84 |
8501 20 |
Motori universali di potenza > 37,5 W |
8501 31 |
Motori a corrente continua di potenza > 37,5 W ma ≤ 750 W e generatori a corrente continua di potenza ≤ 750 W |
8501 33 |
Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici - di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW |
8501 53 |
Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 75 kW |
8501 61 |
Generatori a corrente alternata "alternatori", di potenza ≤ 75 kVA |
8501 62 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA |
8501 63 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA |
8501 64 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 32 |
Trasformatori di potenza > 1 kVA ma ≤ 16 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido) |
8504 33 |
Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA |
8504 34 |
Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA |
8505 |
Elettromagneti (escl. magneti per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti |
8506 60 |
Pile e batterie di pile a zinco-aria (escl. quelle esauste) |
8506 90 |
Pile e batterie di pile elettriche – parti |
8507 10 |
Accumulatori elettrici al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone "batterie di avviamento" (escl. fuori uso) |
8507 20 |
Accumulatori elettrici al piombo (escl. fuori uso e batterie di avviamento) |
8507 30 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare - al nichel-cadmio |
8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti |
8512 20 |
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per motocicli o autoveicoli (escl. lampade della voce 8539 ) |
8512 90 |
Parti di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli e autoveicoli, n.n.a. |
ex 8514 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria della voce 8514 19 10 altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
8515 11 |
Ferri e pistole per brasare, elettrici |
8515 19 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura (escl. ferri e pistole per brasare) |
8515 21 |
Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza, interamente o parzialmente automatici |
8515 29 |
Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza, non interamente né parzialmente automatici |
8516 80 |
Resistenze scaldanti, elettriche (escl. quelle di carbone o grafite agglomerati) |
8517 61 |
Stazioni fisse di apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati |
8523 51 |
Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori per la registrazione di dati da fonte esterna (escl. i beni del capitolo 37) |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8527 21 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono |
8528 49 |
Monitor con tubo catodico "crt" (escl. monitor per computer con ricevitore televisivo) |
8530 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ); loro parti |
8532 10 |
Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza) |
8532 29 |
Condensatori elettrici fissi (escl. condensatori di tantalio, elettrolitici all'alluminio, a dielettrico di ceramica, di carta o di materie plastiche e condensatori di potenza) |
8532 30 |
Condensatori elettrici variabili o regolabili |
8532 90 |
Parti di condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, n.n.a. |
8533 29 |
Altre resistenze fisse - altre |
8533 90 |
Parti di resistenze elettriche, compresi i reostati ed i potenziometri, n.n.a. |
8534 |
Circuiti stampati |
8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione > 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 ) |
8538 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 |
8539 29 |
Lampade e tubi a incandescenza, elettrici (escl. lampade e tubi alogeni al tungsteno, lampade e tubi di potenza ≤ 200 W e di tensione > 100 V e lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi) |
8539 39 |
Lampade e tubi a scarica (escl. lampade e tubi fluorescenti a catodo caldo, a vapore di mercurio o di sodio, ad alogenuro metallico e a raggi ultravioletti) |
8539 41 |
Lampade ad arco |
8539 51 |
Moduli con diodi emettitori di luce (LED) |
8539 52 |
Lampade a diodi emettitori di luce (LED) |
8540 |
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere, diversi da quelli della voce 8539 ; loro parti |
8541 30 |
Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore) |
8541 41 |
Diodi emettitori di luce (LED) |
8541 42 |
Cellule fotovoltaiche non montate in moduli o costituite in pannelli |
8541 43 |
Cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli |
8543 10 |
Acceleratori di particelle |
8543 20 |
Generatori di segnali, elettrici |
8543 30 |
Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi |
8544 11 |
Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati |
8544 30 |
Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
8544 49 |
Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. |
8544 60 |
Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, n.n.a. |
8544 70 |
Cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 20 |
Spazzole di carbone per usi elettrici |
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione, p. es. boccole a vite, annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546 ); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8549 |
Cascami e avanzi elettrici ed elettronici |
8602 |
Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender |
8604 |
Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) |
8606 |
Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali) |
8701 21 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) |
8701 22 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 23 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 24 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
8701 30 |
Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori) |
8703 10 |
Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; sui campi da golf e veicoli simili |
ex 8703 23 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) |
ex 8703 24 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) |
ex 8703 32 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) |
ex 8703 33 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) |
8703 40 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili) |
8703 50 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili) |
8703 60 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 70 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 80 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
8703 90 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico |
ex 8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli con i codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900 cm3 |
8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche |
8709 90 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti - parti |
8716 20 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli |
8716 39 |
Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci - altri |
8716 90 |
Parti di rimorchi e semirimorchi e di altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a. |
8903 |
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
9001 10 |
Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ) |
9002 11 |
Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione |
9002 19 |
Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione) |
9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove) |
9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video) |
9010 |
Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni |
9013 10 |
Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti del capitolo 90 o della sezione XVI |
9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti |
9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri |
9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti |
9025 90 |
Parti ed accessori di densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a. |
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
9027 10 |
Analizzatori di gas o di fumi |
9027 81 |
Spettrometri di massa |
9027 89 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche e chimiche, o per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche, n.n.a. (esclusi gli spettrometri di massa) |
9029 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso "contachilometri", pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
9030 32 |
Multimetri, con dispositivo registratore |
9030 39 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza, con dispositivo registratore (escl. multimetri, oscilloscopi e oscillografi) |
9030 40 |
Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione, p. es. ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri |
9030 82 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore |
9030 89 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore, n.n.a. |
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili |
9032 81 |
Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri |
9401 10 |
Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
9401 20 |
Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli |
9403 30 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
9406 |
Costruzioni prefabbricate |
9503 00 75 |
Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore n.n.a. alla voce 9503 |
9503 00 79 |
Giocattoli e modelli, a motore, n.n.a. alla voce 9503 |
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli) |
9608 91 |
Pennini da scrivere e punte per pennini |
9612 20 |
di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine |
ex 98 |
Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici |
ALLEGATO IX
L'allegato XXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO XXIX
Elenco dei progetti di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera c)
Ambito di applicazione dell'esenzione |
Data di applicazione |
Data di scadenza |
Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia |
5 dicembre 2022 |
31 marzo 2024 |
ALLEGATO X
Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato XXXIII:
"ALLEGATO XXXIII
Elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui all'articolo 12 septies
Codice NC |
Descrizione |
Paese |
ALLEGATO XI
Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato XXXV:
"ALLEGATO XXXV
Elenco delle armi da fuoco e di altre armi di cui all'articolo 2 bis bis
Codice NC |
Descrizione |
9303 |
Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere |
ex 9304 |
Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas), escluse quelle della voce 9307 |