21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/48 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1193 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2023
che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 9, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’elaborare i piani di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione si assicurino di tenere conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettere da a) a s), del regolamento (UE) 2021/23. Le norme relative al contenuto dei piani di risoluzione dovrebbero essere sufficientemente particolareggiate per garantire che i piani di risoluzione siano mirati e utili ai fini dell’attuazione delle strategie di risoluzione, offrendo nel contempo una flessibilità sufficiente per tenere conto del quadro giuridico nazionale in materia di diritto fallimentare, nonché della natura e della complessità dell’attività di compensazione della CCP. |
(2) |
Sebbene tutti gli elementi che precisano il contenuto dei piani di risoluzione, disciplinati dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, debbano essere inclusi nel piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe far sì che tali elementi si riflettano nel piano di risoluzione in modo adeguato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della controparte centrale (CCP), quali la natura e la complessità dell’attività di compensazione da essa esercitata. |
(3) |
È opportuno che la sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 sia succinta e mirata, ma nel contempo contenga spiegazioni sufficienti in merito agli elementi fondamentali del piano che devono essere comunicati alla CCP. La sintesi dovrebbe informare le CCP sulle azioni principali che dovrebbero essere in grado di eseguire e sui dati che dovrebbero essere in grado di presentare. È opportuno che la sintesi riservi una particolare attenzione agli aspetti del piano che possono influire in misura sostanziale sulla pianificazione del risanamento e della gestione della crisi della CCP e chiarisca ciò che ci si attende dalla CCP per quanto riguarda la cooperazione nella fase di risoluzione e le misure che possono incidere sulle sue funzioni. |
(4) |
Al fine di garantire l’adeguatezza e la proporzionalità generali del piano di risoluzione, è opportuno che esso contenga scenari e strategie di risoluzione. L’autorità di risoluzione dovrebbe disporre degli strumenti, sotto forma di diversi tipi di scenari possibili, comprese le relative combinazioni, per creare scenari pertinenti e adeguati per la CCP, nonché di un elenco degli aspetti principali da prendere in considerazione in sede di definizione delle strategie di risoluzione per gli scenari di risoluzione. |
(5) |
Al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche del quadro giuridico nazionale applicabile in materia di diritto fallimentare, è opportuno che le autorità di risoluzione dispongano della flessibilità necessaria per considerare attentamente alcuni aspetti della pianificazione della risoluzione, quali il meccanismo di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/23, e le eventuali differenze tra la gerarchia dei creditori prevista dalle procedure nazionali di insolvenza e l’ordine di assorbimento delle perdite stabilito a norma del regolamento (UE) 2021/23. Tale flessibilità complessiva è rimarcata dal presente regolamento, che stabilisce gli elementi da integrare nel piano di risoluzione, senza pregiudicare la flessibilità prevista dal regolamento (UE) 2021/23. Inoltre gli elementi specificati nel presente regolamento non impediscono all’autorità di risoluzione di determinare altri aspetti da integrare nel piano di risoluzione. |
(6) |
Per agevolare e garantire l’efficace attuazione del piano di risoluzione, qualora l’autorità di risoluzione abbia valutato taluni aspetti della CCP in modo diverso rispetto alla valutazione effettuata dalla CCP stessa nell’ambito del piano di risanamento, è essenziale che tali differenze siano prese in considerazione alla luce del possibile impatto sulla rapida attuazione del piano di risoluzione. Pertanto, qualora siano individuate differenze, l’autorità di risoluzione dovrebbe tenerne conto nel piano di risoluzione e valutarle per comprenderne l’eventuale effetto sull’attuazione del piano di risoluzione. |
(7) |
Per garantire che i piani di risoluzione, ove necessario, possano essere attuati in modo efficace e nei tempi previsti, è essenziale che le autorità di risoluzione abbiano «collaudato», per quanto possibile, l’applicazione del piano di risoluzione previsto, sottoponendo a prove approfondite i processi e le procedure. Tali prove dovrebbero includere l’invio di messaggi di posta elettronica e di informazioni al fine di garantire che qualsiasi azione prevista riguardante le modalità e la tempistica con cui intraprendere determinate fasi e raccogliere determinate informazioni sia praticabile in condizioni di stress e che gli eventuali impedimenti riscontrati siano superati per far sì che, per quanto possibile, i tempi stimati possano essere verosimilmente rispettati. |
(8) |
Per garantire la permanenza dei dipendenti chiave nella CCP durante la fase di risoluzione, è opportuno che l’autorità di risoluzione cerchi sia di valutare e prevedere le strutture di incentivazione da utilizzare, possibilmente non collegate solo agli utili futuri della CCP ma anche alle remunerazioni dirette, sia di trovare il modo per garantire che il personale sia sufficiente, prendendo in considerazione assunzioni a breve termine, scambi, assegnazioni temporanee di dipendenti o accordi di consulenza con dipendenti, se del caso, affinché la CCP disponga delle competenze di cui necessita. |
(9) |
Al fine di garantire una cooperazione rapida ed efficiente con le autorità i cui settori di competenza sarebbero interessati dal dissesto di una CCP, e che sono rappresentate nel collegio di risoluzione quale definito all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23, è opportuno che l’autorità di risoluzione predisponga e sottoponga regolarmente a prove le modalità di notificazione al collegio di risoluzione e di comunicazione di tutte le informazioni pertinenti. |
(10) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico. |
(11) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Valutazione quantitativa
L’autorità di risoluzione valuta in che modo i diversi aspetti del piano di risoluzione sono o possono essere quantificati in sede di elaborazione del piano di risoluzione e fornisce spiegazioni sulle modalità e la portata della valutazione quantitativa effettuata per un determinato aspetto del piano di risoluzione. Qualora l’autorità di risoluzione giunga alla conclusione che, in relazione a un aspetto specifico del piano di risoluzione, una valutazione quantitativa non è appropriata o non è possibile, ciò dovrebbe essere indicato nel piano di risoluzione.
Articolo 2
Sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione
Nell’elaborare una sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
gli elementi fondamentali delle strategie di risoluzione stabilite e i principali scenari sottostanti contemplati nel piano di risoluzione, operando una distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e una combinazione di entrambi; |
b) |
una breve sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione in relazione a ciascuna delle lettere da b) a s) di cui all’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23, incentrata sugli aspetti d’interesse per la CCP:
|
Articolo 3
Sintesi delle modifiche sostanziali
Nell’elaborare una sintesi delle modifiche sostanziali del piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda le modifiche sostanziali riguardanti almeno gli elementi seguenti:
a) |
i mercati in cui opera la CCP, le attività d’impresa considerate principali per la CCP e i servizi di compensazione da questa offerti; |
b) |
gli accordi di interoperabilità della CCP o le interdipendenze della CCP, inclusi i prestatori di servizi della CCP; |
c) |
il capitale e la struttura di capitale della CCP, compresi gli importi delle risorse proprie dedicate prefinanziate; |
d) |
i requisiti prudenziali della CCP, comprese le modifiche delle metodologie relative al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei quadri di gestione dei margini e del rischio di liquidità, delle politiche d’investimento, delle politiche in materia di garanzie reali e del regolamento; |
e) |
i requisiti non prudenziali della CCP, compresi gli aspetti organizzativi quali la struttura organizzativa, la continuità operativa e l’esternalizzazione, e le modifiche sostanziali delle norme relative alla condotta negli affari della CCP, compresa la composizione della partecipazione alla CCP e le modifiche in materia di segregazione e portabilità; |
f) |
l’assetto proprietario della CCP e le strutture degli incentivi dei dirigenti; |
g) |
gli scenari e le strategie di risoluzione. |
Articolo 4
Funzioni essenziali
Nell’elaborare una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali della CCP possono essere separate sul piano giuridico ed economico a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione delle funzioni considerate essenziali dall’autorità di risoluzione; |
b) |
se esistono differenze sostanziali rispetto all’elenco delle funzioni essenziali del piano di risanamento, una descrizione particolareggiata dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato le funzioni essenziali in modo diverso, degli effetti sostanziali di tale diversa valutazione e del modo in cui ciò potrebbe incidere sulla risolvibilità della CCP; |
c) |
una descrizione delle principali dipendenze tra funzioni essenziali e interdipendenze critiche e dei principali dispositivi e processi interni ed esterni, comprese le operazioni, le procedure informatiche, l’elenco del personale chiave e dei principali prestatori di servizi necessari per consentire alla CCP di continuare a svolgere le funzioni essenziali, o qualsiasi altro aspetto che potrebbe essere necessario considerare in vista di un possibile trasferimento di alcune o di tutte le operazioni della CCP a un’altra infrastruttura del mercato finanziario o a una CCP-ponte, se ciò rientra nella strategia di risoluzione proposta; |
d) |
una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali potrebbero essere separate dalle funzioni non essenziali in termini economici, operativi e giuridici e informazioni dettagliate sul modo in cui l’autorità di risoluzione ha valutato gli effetti sostanziali di tale separazione sui portatori di interessi, comprendenti:
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e) |
una sintesi del modo in cui l’approccio proposto dalla CCP per separare o meno le funzioni essenziali della CCP dalle altre funzioni può influire sulla valutazione della risolvibilità della CCP; |
f) |
una mappatura delle funzioni essenziali con riferimento ai soggetti giuridici identificati e alle attività d’impresa principali della CCP. |
Articolo 5
Tempi di attuazione
1. Nell’elaborare una stima dei tempi necessari per l’attuazione del piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
un elenco delle azioni che l’autorità di risoluzione prevede di intraprendere e, ove opportuno, se tali azioni derivano dall’applicazione del piano di risanamento; |
b) |
un elenco dei provvedimenti che l’autorità di risoluzione prevede di adottare ai fini dell’attuazione di ciascun aspetto sostanziale del piano di risoluzione, indicando i tempi stabiliti e specificando le misure corrispondenti per tale attuazione, compreso un calendario indicativo per la valutazione di ciascuna delle strategie di risoluzione e la loro applicabilità; |
c) |
una descrizione delle modalità di ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP previste nell’ambito del piano di risoluzione, anche se derivanti dal piano di risanamento, e una stima dei tempi per le diverse misure di ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP. |
2. L’autorità di risoluzione provvede affinché i tempi di cui al paragrafo 1 siano:
a) |
adeguati e pertinenti, sulla base di una descrizione delle modalità con cui l’autorità di risoluzione ha valutato la fattibilità e la credibilità dei provvedimenti previsti e dei tempi stabiliti nel piano di risoluzione; |
b) |
sottoposti a prove periodiche, almeno al momento dell’elaborazione del piano di risoluzione e, successivamente, a seguito di eventuali modifiche sostanziali; |
c) |
efficaci, prendendo in considerazione i processi e le procedure, compresa l’applicazione di modelli. |
Articolo 6
Valutazione della risolvibilità
Nell’elaborare una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità da includere nel piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
le conclusioni della valutazione della risolvibilità, in cui sia indicato almeno se la CCP sia considerata o meno risolvibile sulla base delle considerazioni dell’autorità di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23; |
b) |
una descrizione del modo in cui l’autorità di risoluzione ha valutato in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure di finanziamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23; |
c) |
una descrizione delle motivazioni per cui l’autorità di risoluzione ritiene possibile applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione; |
d) |
una descrizione delle valutazioni dell’autorità di risoluzione in merito alle informazioni ricevute dalla CCP a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23, che indichi se l’autorità di risoluzione concorda con la valutazione della CCP in merito all’assenza di impedimenti; |
e) |
una descrizione dettagliata dei tempi e delle modalità con cui è stata condotta l’ultima valutazione della risolvibilità da parte dell’autorità di risoluzione; |
f) |
una descrizione della disponibilità delle attività e dei diritti previsti per la CCP e se tali attività sarebbero disponibili per essere utilizzate nell’ambito della risoluzione o se l’utilizzo o la cessione di tali attività potrebbero essere ostacolati o impediti da interessi residui dei partecipanti diretti e indiretti rispetto a tali attività o da vincoli giuridici, quali il meccanismo giuridico con cui è fornita la garanzia, in particolare se è fornita a titolo di garanzia reale, pegno o mediante trasferimento del titolo di proprietà; |
g) |
una descrizione di ciascuno degli aspetti indicati nella sezione C dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 che l’autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la risolvibilità di una CCP. |
Articolo 7
Impedimenti alla risolvibilità
Nell’elaborare una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/23, per superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità da includere nel piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
qualora sia stato individuato un impedimento sostanziale, una sintesi descrittiva dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/23, per individuare le modifiche necessarie alla struttura, alle operazioni o ai quadri di gestione dei rischi e alle risorse finanziarie della CCP, o qualsiasi provvedimento volto a migliorare la risolvibilità della CCP, e il calendario per il completamento delle modifiche necessarie; |
b) |
una descrizione degli impedimenti superati o eliminati a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/23 nei due anni precedenti l’attuale riesame degli impedimenti a norma dell’articolo 15 di tale regolamento. |
Articolo 8
Determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività
Nell’elaborare una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività da includere nel piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione del metodo per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività, quali le attività d’impresa principali, le operazioni e le attività della CCP, riservando una particolare attenzione agli aspetti che potrebbero influire sulla valutazione, quali la volatilità del mercato, l’inaccessibilità e/o l’incertezza della quotazione di mercato, i vincoli temporali e le questioni giuridiche; |
b) |
se il metodo di cui alla lettera a) si discosta sostanzialmente dalla metodologia di valutazione applicata nell’ambito del piano di risanamento, una descrizione delle principali ragioni per cui l’autorità di risoluzione ha valutato diversamente tale metodologia e gli eventuali effetti sostanziali di tale differenza. |
Articolo 9
Obblighi informativi
Nell’elaborare una descrizione degli obblighi informativi di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione degli accordi tra l’autorità di risoluzione e la CCP volti a garantire l’accesso alle informazioni e la loro condivisione e delle modalità con cui la CCP manterrà i sistemi informatici e i controlli in grado di produrre e mettere tempestivamente a disposizione dell’autorità di risoluzione i dati e le informazioni pertinenti; tali accordi comprendono le procedure per datare le informazioni e fornire aggiornamenti standardizzati in caso di modifiche sostanziali; |
b) |
un elenco delle informazioni richieste a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/23 e una descrizione delle modalità previste dalla CCP per mantenerle aggiornate e a disposizione dell’autorità di risoluzione in qualsiasi momento. |
Articolo 10
Modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione
Nell’elaborare una spiegazione relativa al finanziamento delle azioni di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera i), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione delle risorse finanziarie che si prevede siano necessarie nell’ambito del piano di risoluzione, separando chiaramente le esigenze di finanziamento della solvibilità dalle esigenze di finanziamento della liquidità, contemplando le descrizioni generali delle possibili risorse finanziarie che potrebbero essere necessarie per l’attuazione della strategia di risoluzione, compreso ogni pertinente scenario di risoluzione; |
b) |
qualora prima dell’avvio della risoluzione della CCP non siano stati eseguiti tutti gli obblighi contrattuali e altre disposizioni, una valutazione preliminare dei possibili problemi riguardanti l’esecuzione di tali obblighi e disposizioni in relazione alle risorse per il finanziamento delle azioni di risoluzione e dell’eventualità che i problemi individuati possano incidere negativamente sulla possibilità di conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione; |
c) |
una descrizione delle potenziali fonti di finanziamento della risoluzione, comprese le principali condizioni di finanziamento, i presupposti sostanziali per il loro utilizzo, la tempistica della loro disponibilità e gli eventuali requisiti in materia di garanzie reali nella misura in cui sono disponibili ex ante; |
d) |
una descrizione e un’analisi delle modalità e della tempistica con cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, conformemente alla disposizione secondo cui i piani di risoluzione non dovrebbero presupporre l’accesso a tali strumenti a condizioni non standard; |
e) |
una descrizione e un’identificazione delle attività che potrebbero essere utilizzate e se si prevede che siano ammissibili come garanzie reali, e in che modo tale aspettativa di utilizzo delle attività potrebbe creare vincoli, principalmente per quanto riguarda il valore e l’uso di tali attività. |
Articolo 11
Strategie e scenari di risoluzione
Nell’elaborare una descrizione particolareggiata delle strategie e degli scenari di risoluzione conformemente all’articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
almeno nove scenari elaborati per il piano di risoluzione basati sulla matrice per la definizione degli scenari del piano di risoluzione di cui all’allegato, o un elenco di scenari del piano di risoluzione che contempli tutti i «tipi di scenari» di cui all’allegato, se pertinenti per la CCP, i quali possono essere concepiti in modo diverso; |
b) |
una descrizione degli scenari di risoluzione scelti sulla base della valutazione dell’autorità di risoluzione in considerazione delle caratteristiche specifiche e del livello di complessità della CCP, nonché di eventuali ulteriori scenari previsti nel piano di risoluzione; |
c) |
l’autorità di risoluzione deve includere strumenti di valutazione quantitativa per ciascun tipo di scenario, ove possibile in funzione dell’accesso ai dati, da utilizzare per quantificare gli impatti degli scenari di risoluzione; se i dati non sono disponibili e non possono essere generati compiendo ogni ragionevole sforzo, l’autorità di risoluzione deve effettuare, e integrare nel piano, una valutazione qualitativa degli strumenti per quanto possibile, indicando anche in che misura è stata effettuata una valutazione quantitativa per un determinato scenario; |
d) |
una descrizione delle strategie di risoluzione prescelte per gli scenari di risoluzione, specificando i punti seguenti:
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Articolo 12
Interdipendenze critiche
Nell’elaborare una descrizione delle interdipendenze critiche di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera k), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione, nell’ambito del piano di risoluzione, di tutte le interdipendenze critiche individuate; |
b) |
se le interdipendenze individuate di cui alla lettera a) comportano differenze sostanziali rispetto all’elenco delle interdipendenze critiche del piano di risanamento, una descrizione particolareggiata dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche e di qualsiasi conseguenza rilevante per l’applicazione del piano di risoluzione dovuta alle diverse valutazioni delle interdipendenze critiche, nonché del modo in cui ciò può incidere sulla risolvibilità della CCP; |
c) |
una descrizione dei diversi tipi di soggetti che presentano interdipendenze con la CCP, compreso un elenco contenente tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui anche i partecipanti diretti e indiretti della CCP, ove sia possibile identificarli, i proprietari, i prestatori di servizi finanziari quali fornitori di liquidità, banche o agenti di regolamento, piattaforme, agenti collocatori, banche, custodi e altri prestatori di servizi, compresi i fornitori di servizi informatici e di dati, nonché le infrastrutture del mercato finanziario collegate, e la rispettiva rilevanza ai fini della procedura di risoluzione; |
d) |
una descrizione della valutazione dei soggetti di cui alla lettera c), che presentano un’interdipendenza con la CCP, anche per quanto riguarda la loro importanza per la CCP, in particolare i motivi per cui sarebbero o non sarebbero considerati critici e se la capacità della CCP di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali dipende da tali soggetti; |
e) |
una descrizione degli accordi di esternalizzazione con prestatori di servizi essenziali che coprono parte dell’attività principale della CCP, anche nel caso in cui un altro soggetto effettui la determinazione del prezzo e fornisca sistemi per la compensazione, il calcolo dei margini o altre parti essenziali dell’attività della CCP; |
f) |
una descrizione del modo in cui sono stati valutati i soggetti per i quali è stata riscontrata un’interdipendenza critica con la CCP di cui alla lettera a) e del modo in cui i rischi individuati sono stati attenuati e affrontati, compresi l’applicabilità giuridica e i vincoli normativi di accordi quali quelli di compensazione e di netting, al fine di garantire la continuità operativa nell’ambito della risoluzione; |
g) |
una descrizione del modo in cui nel piano di risoluzione sono stati attenuati eventuali problemi sostanziali dovuti alla potenziale inosservanza degli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione da parte del prestatore nell’ambito di accordi su servizi esternalizzati critici; |
h) |
una descrizione del modo in cui il piano di risoluzione ha rispecchiato il potenziale impatto dell’applicazione degli strumenti di risoluzione su qualsiasi CCP interoperabile, compresa la trasmissione delle richieste di liquidità per la risoluzione o degli scarti di garanzia applicati ai margini di variazione positivi mediante un accordo di interoperabilità; |
i) |
una descrizione dei possibili impatti su altre infrastrutture del mercato finanziario collegate alla CCP, anche valutando l’importanza del ruolo della CCP presso tali soggetti, compresa l’eventualità che la risoluzione della CCP possa determinare il contagio attraverso le infrastrutture del mercato finanziario mediante l’attivazione delle procedure in caso di inadempimento nelle infrastrutture del mercato finanziario o lasciando altre imprese prive di accesso alle infrastrutture del mercato finanziario. |
Articolo 13
Interdipendenze critiche infragruppo
Nell’elaborare una descrizione delle interdipendenze critiche infragruppo a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera l), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione del gruppo cui appartiene la CCP e un elenco dei componenti del gruppo con cui la CCP ha collegamenti, una valutazione in merito a quali componenti del gruppo sono da considerarsi interdipendenze infragruppo critiche e una descrizione delle dipendenze infragruppo individuate nell’ambito del piano di risoluzione; |
b) |
qualora, a causa delle interdipendenze individuate, si ravvisino differenze sostanziali rispetto all’elenco delle interdipendenze critiche infragruppo del piano di risanamento e se tali differenze sono presenti, una descrizione particolareggiata delle principali ragioni per le quali l’autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche infragruppo e degli eventuali effetti sostanziali, se presenti, dovuti alla diversa valutazione nonché del modo in cui ciò può incidere sull’eventuale risolvibilità della CCP; |
c) |
una descrizione dell’impatto delle azioni di risoluzione su altre attività di impresa delle entità infragruppo e dei soggetti giuridici critici, indicando anche se le misure di risoluzione inciderebbero sulla continuità operativa di un altro soggetto; |
d) |
una descrizione del modo in cui le pertinenti entità infragruppo sarebbero in grado di fornire sostegno finanziario su base prestabilita o volontaria; |
e) |
una descrizione dell’applicabilità giuridica o dei vincoli normativi che potrebbero incidere sulle interdipendenze infragruppo; |
f) |
una descrizione delle misure di attenuazione connesse alle interdipendenze critiche infragruppo che garantiranno la continuità operativa nell’ambito della risoluzione, se necessario per mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP. |
Articolo 14
La garanzia di determinate funzioni della CCP
Nell’elaborare una descrizione del modo in cui sono assicurate talune funzioni della CCP a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a) |
ciascuna delle operazioni e dei sistemi essenziali e una descrizione delle modalità di valutazione e mantenimento di tali operazioni e sistemi essenziali, indicando le opzioni individuate volte ad assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture, ai processi e ai meccanismi operativi al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23 e i principali esiti della valutazione; |
b) |
le opzioni individuate al fine di mantenere la resilienza finanziaria; |
c) |
le opzioni individuate al fine di garantire che gli accordi contrattuali siano mantenuti, comprese clausole di resilienza contrattuale, clausole a prova di risoluzione e limitazioni dei meccanismi terminativi nell’ambito della risoluzione; |
d) |
le opzioni individuate al fine di garantire che gli accordi interni possano essere mantenuti durante la fase di risoluzione, comprese le strutture di determinazione dei prezzi di mercato e la continuità dell’accesso alle attività operative; |
e) |
i diversi accordi già conclusi nell’ambito del piano di risoluzione volti a garantire la continuità del funzionamento dei processi operativi, elencati all’articolo 12, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23, durante la risoluzione; |
f) |
in che modo il piano di risoluzione consentirebbe alla CCP, utilizzando le opzioni individuate, di continuare a prestare senza interruzioni i servizi critici di compensazione, anche ricorrendo a soluzioni provvisorie, come ad esempio un acquirente o un ente-ponte utilizzando il personale e le infrastrutture esistenti o, qualora non sia possibile mettere a punto tali soluzioni in anticipo, un elenco delle opzioni che possono essere applicate in caso di risoluzione e un elenco delle informazioni necessarie per predisporre tali dispositivi e accordi con breve preavviso. |
Articolo 15
Modalità per l’ottenimento delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione
Nell’elaborare una descrizione delle modalità per ottenere le informazioni necessarie per effettuare la valutazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera n), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a) |
le modalità con cui si prevede che l’autorità di risoluzione e il valutatore indipendente otterranno le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/23; |
b) |
le informazioni e i processi atti a garantire la disponibilità nei tempi e nei modi adeguati delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, in particolare a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/23, e della commerciabilità, in particolare in applicazione dei requisiti di commercializzazione riguardo allo strumento della vendita dell’attività d’impresa e allo strumento della CCP-ponte; |
c) |
le modalità con cui i dati di mercato pertinenti sono raccolti, conservati, strutturati, organizzati e aggiornati dalla CCP e le modalità atte a predisporre e convalidare i dati di mercato pertinenti per il piano di risoluzione quanto più possibile in prossimità della data di valutazione; |
d) |
le modalità con cui i bilanci e le segnalazioni regolamentari sono redatti dalla CCP e regolarmente aggiornati, nonché le modalità atte a predisporre, riportare in dettaglio e convalidare tali informazioni finanziarie quanto più possibile in prossimità della data di valutazione, e da cui risulti che le valutazioni delle attività e delle passività sono complete; |
e) |
il modo in cui si prevede che il livello di dettaglio delle informazioni sia sufficiente per consentire all’autorità di risoluzione e al valutatore indipendente di intervenire nell’ambito del piano di risoluzione, stabilendo requisiti relativi al livello di granularità necessario per la valutazione, compreso il caso in cui le informazioni debbano includere dettagli relativi a posizioni, operazioni e garanzie reali linea per linea o portafoglio per portafoglio, nonché al capitale proprio della CCP; |
f) |
le norme, le metodologie principali, le ipotesi e le valutazioni utilizzate dalla CCP per redigere i bilanci e le segnalazioni regolamentari; |
g) |
le modalità con cui le informazioni sono organizzate, etichettate e strutturate e come possono essere utilizzate e analizzate dall’autorità di risoluzione e dal valutatore indipendente in modo efficace e sicuro per garantire che l’autorità di risoluzione disponga delle informazioni necessarie per intraprendere azioni nell’ambito del piano di risoluzione. |
Articolo 16
Valutazione d’impatto sui dipendenti
Nell’elaborare la valutazione dell’impatto sui dipendenti a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera o), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione trovino riscontro almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione dei diversi tipi di dipendenti e categorizzazione del modo in cui i diversi tipi di dipendenti devono essere informati e gestiti nel contesto di una situazione di risoluzione e dell’impatto stimato del piano sui diversi tipi di dipendenti della CCP; |
b) |
una descrizione delle modalità per limitare la perdita di dipendenti chiave prima della risoluzione e delle modalità per creare incentivi efficaci nell’ambito di una risoluzione per mantenere i dipendenti chiave individuati in base al loro valore e alla loro pertinenza durante la fase della risoluzione; tra gli aspetti da tenere presenti figurano: i) le procedure di regolamentazione da seguire nel quadro della risoluzione, ii) le valutazioni riguardanti l’efficacia prevista delle strutture di incentivazione, iii) la possibilità di modificare i contratti, le condizioni e l’organizzazione del lavoro durante la fase della risoluzione e iv) una stima di eventuali costi associati al mantenimento dei dipendenti chiave o all’assunzione, compresa una valutazione degli eventuali costi associati, tenendo conto delle pertinenti norme nazionali in materia di retribuzioni e rimborsi durante la risoluzione; |
c) |
una descrizione del piano di comunicazione con i dipendenti, compresa una descrizione delle previste procedure di consultazione dei dipendenti durante la procedura di risoluzione, tenendo conto di eventuali norme e sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali, i dirigenti, i proprietari e i sindacati del personale. |
Articolo 17
Piano di comunicazione
Nell’elaborare una descrizione del piano di comunicazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera p), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a) |
il piano di comunicazione, che specifica quanto segue:
|
b) |
le modalità e le procedure operative del piano di comunicazione, i criteri di applicazione della strategia di comunicazione, l’adeguatezza del piano di comunicazione e in che modo il piano realizza lo scopo di garantire che il piano di comunicazione e informazione della CCP riesca a conseguire l’obiettivo di agire in modo trasparente; |
c) |
gli elementi che differenziano le notificazioni formali prescritte per legge e le comunicazioni effettuate su base volontaria, con una descrizione del modo in cui il piano di risoluzione ha tenuto conto dei diversi obblighi normativi in materia di comunicazione delle informazioni, in particolare nei casi in cui tali informazioni potrebbero incidere su servizi essenziali del mercato finanziario e se la CCP è una società quotata o è di proprietà di una società quotata; |
d) |
il modo in cui il piano di risoluzione ha valutato le possibili sostanziali reazioni negative del mercato alla risoluzione della CCP e il modo in cui si prevede di attenuare tali reazioni potenzialmente negative del mercato al momento della comunicazione delle informazioni. |
Articolo 18
Operazioni e sistemi essenziali
Nell’elaborare una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali conformemente all’articolo 12, paragrafo 7, lettera q), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a) |
le operazioni e i sistemi essenziali individuati nell’ambito del piano di risoluzione; |
b) |
se le operazioni e i sistemi individuati sono sostanzialmente diversi dalle operazioni e dai sistemi essenziali individuati nell’ambito del piano di risanamento, una descrizione dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato le operazioni e i sistemi essenziali in modo diverso, degli eventuali effetti sostanziali dovuti alla diversa valutazione e del modo in cui ciò può incidere sulla risolvibilità della CCP; |
c) |
le modalità di individuazione di tali operazioni e sistemi essenziali, i criteri applicati e le soglie utilizzate per distinguerli da altre operazioni e sistemi della CCP da non considerarsi operazioni e sistemi essenziali. |
Articolo 19
Notificazione al collegio di risoluzione
Nell’elaborare una descrizione delle modalità di notificazione al collegio di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera r), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a) |
le procedure e i processi da seguire nella notificazione al collegio di risoluzione e, in particolare, le informazioni sugli elenchi di distribuzione, i modelli di documenti e i calendari con l’indicazione delle modalità e della tempistica con cui informare il collegio di risoluzione; |
b) |
le procedure per tenere aggiornati gli elenchi di distribuzione; |
c) |
i dispositivi per testare il processo di notificazione al collegio di risoluzione, comprese le informazioni sulla portata e la frequenza di tali prove e le procedure per affrontare eventuali carenze quali errori, malintesi o ritardi. |
Articolo 20
Misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate
Nell’elaborare una descrizione delle misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera s), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a) |
una valutazione delle possibilità di portabilità delle posizioni e delle attività collegate a un’altra CCP, compresa una valutazione della fattibilità e del probabile esito e una valutazione della situazione in cui la portabilità o il trasferimento non sono in ultima analisi possibili; |
b) |
il modo in cui la CCP conserva i dati pertinenti riguardanti le posizioni nei conti omnibus e separati dei clienti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il modo in cui la CCP è in grado di fornire informazioni dettagliate sulle risorse e sui sistemi in atto per mantenere aggiornate le informazioni che potrebbero essere fornite rapidamente nell’ambito della risoluzione per garantire che le posizioni del cliente, ove sia possibile identificarle, presso la CCP possano essere identificate e potenzialmente cedute con esito positivo; |
c) |
le misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP inadempiente dalla CCP inadempiente a un’altra CCP o a una CCP-ponte. |
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
ALLEGATO
SCENARI DA INCLUDERE NEL PIANO DI RISOLUZIONE DELLA CCP
Tipi di scenari Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j) del regolamento (UE) 2021/23 |
Fattori per descrivere il tipo di scenari Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j) del regolamento (UE) 2021/23 |
Scenario di inadempimento - risanamento non riuscito nel caso in cui la CCP non disponga di risorse e strumenti sufficienti per il buon esito del risanamento |
Stabilire uno scenario in cui la CCP non abbia risolto pienamente il problema delle carenze di liquidità o non abbia stabilito modalità di allocazione delle perdite che risolvano completamente il problema delle perdite su crediti non coperte. Di conseguenza, le risorse e gli strumenti di risanamento sono insufficienti per assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie per soddisfare requisiti normativi minimi. |
Scenario di inadempimento - insuccesso delle modalità di allocazione delle perdite |
Stabilire uno scenario in cui le modalità di allocazione delle perdite della CCP stabilite nel piano di risanamento non funzionano come previsto e, di conseguenza, le risorse o gli strumenti previsti non sono disponibili o non lo sono in misura sufficiente, al momento del risanamento. |
Scenario di inadempimento - più partecipanti diretti non adempiono i loro obblighi nell’ambito delle azioni di risanamento della CCP |
Stabilire uno scenario in cui più partecipanti diretti non adempiono i loro obblighi nell’ambito delle azioni di risanamento della CCP. Se il gruppo di partecipanti diretti inadempienti è sufficientemente ampio o se il mancato adempimento dei loro obblighi comporta una generale perdita di fiducia nella CCP, la CCP può non essere in grado di proseguire l’attività. |
Scenario di inadempimento - tempistica delle azioni di risoluzione |
Stabilire uno scenario in cui le autorità pertinenti stabiliscono che la risoluzione dovrebbe essere avviata prima dell’applicazione di alcuni dei dispositivi o degli strumenti previsti dal piano di risanamento della CCP. In questo scenario le autorità competenti hanno stabilito che l’applicazione dei dispositivi o degli strumenti di risanamento nelle condizioni di mercato prevalenti può minacciare la stabilità finanziaria e/o la continuità delle funzioni essenziali. |
Scenario diverso dall’inadempimento - rischi di investimento |
Stabilire uno scenario in cui potrebbero verificarsi perdite sugli investimenti del margine iniziale o delle attività del fondo di garanzia in caso di inadempimento, ad esempio, in caso di fallimento della controparte di un investimento. La CCP può dover sostenere tali perdite se gli strumenti di allocazione delle perdite previsti dal regolamento della CCP non le coprono in altro modo. Le perdite potrebbero derivare anche dall’investimento di risorse finanziarie proprie di una CCP, compresi il primo e il secondo livello di risorse proprie (SITG, skin in the game e SSITG, second skin in the game). Le perdite sugli investimenti potrebbero concretizzarsi improvvisamente. |
Scenario diverso dall’inadempimento - dissesto di prestatori di servizi |
Stabilire uno scenario in cui, a causa del dissesto di una banca custode, depositaria, di pagamento o di regolamento, di un sistema di pagamento, di un sistema di regolamento titoli o di un altro soggetto che fornisce servizi analoghi, la CCP potrebbe perdere l’accesso tempestivo alle sue attività, non essere più in grado di riscuotere margini o di convertire in liquidità investimenti o garanzie non in contanti. Ciò potrebbe comportare problemi di liquidità e/o solvibilità per la CCP, a seconda della natura o delle conseguenze del dissesto e del tempo necessario per recuperare l’accesso alle attività. |
Scenario diverso dall’inadempimento - eventi di rischio operativo |
Stabilire uno scenario in cui le perdite finanziarie o i problemi di liquidità derivino da una serie di carenze operative, quali errori umani, carenze delle tecnologie informatiche, frodi, incidenti informatici o mancato adempimento da parte di fornitori o di prestatori di servizi. La CCP può subire perdite operative direttamente (perdite primarie) o a causa delle azioni legali avviate da altre parti interessate dall’evento (perdite secondarie). Sebbene gli eventi di rischio operativo possano verificarsi improvvisamente, alcune perdite, in particolare quelle secondarie, possono richiedere anni per concretizzarsi pienamente. |
Scenario diverso dall’inadempimento - perdite finanziarie (modalità integrate di allocazione delle perdite riguardanti le perdite subite dalla CCP in relazione alla custodia o agli investimenti, derivanti dall’attività di compensazione e regolamento) |
Stabilire uno scenario in cui la CCP non disponga di risorse o strumenti finanziari sufficienti per coprire le perdite non dovute a inadempimento (comprese le perdite derivanti da rischi legali, tra cui sanzioni di natura giuridica, regolamentare, esecutiva o contrattuale che potrebbero comportare perdite o incertezza significative per la CCP e che possono richiedere molto tempo per concretizzarsi). In questo scenario le perdite non dovute a inadempimento sarebbero superiori al capitale e alle risorse potenziali della CCP (ad esempio assicurazioni, garanzie dell’impresa madre). In alternativa, in uno scenario in cui anche i partecipanti diretti della CCP sarebbero tenuti a sostenere le perdite, le risorse aggregate disponibili non sarebbero sufficienti a coprire le perdite e/o a ricostituire il capitale al minimo richiesto. |
Stabilire uno scenario in cui i dispositivi della CCP per coprire le (specifiche) perdite non dovute a inadempimento previsti nel piano di risanamento non possano essere utilizzati o non funzionino come previsto. Di conseguenza, le risorse o gli strumenti previsti non sono disponibili, o non lo sono in misura sufficiente, al momento del risanamento. |
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Stabilire uno scenario in cui i partecipanti diretti della CCP non adempiono i loro obblighi nell’ambito delle azioni di risanamento della CCP. In questo scenario, i partecipanti diretti non rispettano gli obblighi di allocazione delle perdite o di ricostituzione applicabili. |
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Stabilire uno scenario in cui gli azionisti della CCP non sostengono le azioni di risanamento della CCP. In questo scenario la società madre della CCP o altri azionisti non coprono le perdite non dovute a inadempimento della CCP che non sono diversamente allocate e/o non sono disposti a ricapitalizzare la CCP, indipendentemente dall’esistenza o meno di un impegno contrattuale, di una garanzia della società madre o di un accordo analogo circa la fornitura di risorse finanziarie. |
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Stabilire uno scenario in cui le autorità pertinenti stabiliscono che la risoluzione dovrebbe essere avviata prima che siano applicati alcuni dei dispositivi o strumenti di risanamento o che la CCP sia liquidata. In questo scenario, benché le disposizioni in materia di risanamento e liquidazione della CCP siano coerenti con i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI), le autorità competenti hanno stabilito che la loro applicazione alle condizioni di mercato prevalenti può minacciare la stabilità finanziaria e/o la continuità delle funzioni essenziali. |
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Evento o eventi che causano contemporaneamente perdite dovute a inadempimento e perdite non dovute a inadempimento - questo scenario riguarda la situazione in cui vi siano perdite concomitanti dovute ad inadempimento e non dovute ad inadempimento a seguito di un unico evento oppure di molteplici eventi verificatisi in un arco di tempo ridotto. |
Stabilire uno scenario in cui vi siano soggetti specifici che sono fonti significative di perdite, sia dovute a inadempimento che non dovute a inadempimento; possono essere pertinenti scenari specifici che analizzano gli effetti degli eventi di inadempimento riguardanti tali soggetti. Considerare se le perdite non dovute a inadempimento sarebbero sostenute dai partecipanti diretti, incidendo sul percorso della propagazione delle perdite, e se vi siano differenze sostanziali tra le diverse combinazioni di eventi di inadempimento ed eventi diversi dall’inadempimento per quanto riguarda gli strumenti disponibili, l’uso degli strumenti, i percorsi delle perdite o l’impatto sui portatori di interessi. |