16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1173 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi, modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’obbligo per la Commissione di adottare un regolamento per il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali nessuna richiesta conforme all’articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni, o per i quali è stata presentata una richiesta successivamente ritirata. |
(3) |
È pertanto opportuno ritirare dal mercato gli additivi per mangimi figuranti nell’elenco dell’allegato. |
(4) |
Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate. |
(5) |
A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi figuranti nell’elenco, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione (3) e abrogare i regolamenti (CE) n. 1453/2004 (4), (CE) n. 2148/2004 (5) e (CE) n. 943/2005 (6) della Commissione. |
(6) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale possano esaurirsi le scorte esistenti degli additivi in questione, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con detti additivi, al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi al ritiro di tali prodotti dal mercato. |
(7) |
Il ritiro dal mercato dei prodotti figuranti nell’elenco dell’allegato non osta a che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ritiro dal mercato
Gli additivi per mangimi di cui all’allegato sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali indicate in detto allegato.
Articolo 2
Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato
1. Le scorte esistenti degli additivi figuranti nell’elenco dell’allegato possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 luglio 2024.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 ottobre 2024.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 6 luglio 2025.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 1810/2005
Il regolamento (CE) n. 1810/2005 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è soppresso; |
2) |
l’allegato III è soppresso. |
Articolo 4
Abrogazioni
Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all’autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).
(4) Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l’autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l’autorizzazione permanente e l’autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell’alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).
(6) Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).
ALLEGATO
Additivi per mangimi da ritirare dal mercato in conformità all’articolo 1
PARTE 1
Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per tutte le specie animali e categorie di animali
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie o categoria di animali |
Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti |
||
E 433 |
Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano |
Tutte le specie |
E 413 |
Gomma adragante |
Tutte le specie |
Leganti, antiagglomeranti e coagulanti |
||
E 561 |
Vermiculite |
Tutte le specie |
E 599 |
Perlite |
Tutte le specie |
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
||
|
Vitamina B12 o cianocobalamina. Tutte le forme ad eccezione del preparato di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina, in forma solida [3a835] (1). |
Tutte le specie |
Additivi per l’insilaggio |
||
Microrganismi |
||
|
Lactobacillus casei NBRC 3425 (ATCC 7469) |
Tutte le specie |
|
Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 (IFO 0203) |
Tutte le specie |
Enzimi |
||
|
ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 da Aspergillus oryzae CBS 585.94 |
Tutte le specie |
Coloranti compresi i pigmenti |
||
Altri coloranti |
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E 150b, E 150c ed E 150d |
Colori caramello quali sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari |
Tutte le specie |
Prodotti naturali - definiti su base botanica |
||
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito |
||
|
Abies alba Mill., A. sibirica Ledeb.: olio di pino mugo CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 EINECS 294-351-9 |
Tutte le specie |
|
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) = Acanthopanax s. Harms: estratto di eleuterococco (a base di solventi) |
Tutte le specie |
|
Helianthus annuus L.: assoluto di girasole comune/olio di girasole comune/tintura di girasole comune |
Tutte le specie |
|
Origanum heracleoticum L.: estratto di origano greco/oleoresina/olio di origano greco |
Tutte le specie |
|
Origanum heracleoticum L.: olio di origano |
Tutte le specie |
|
Petroselinum sativum Hoffm. = P. crispum Mill. = P. hortense L.: olio di foglie di prezzemolo CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 EINECS 281-677-1/olio di semi di prezzemolo CAS 8000-68-8 CoE 326 EINECS 281-677-1 |
Tutte le specie |
|
Trachyspermum ammi (L.) Sprag. et Turr.: olio di ajowan |
Tutte le specie |
|
Bupleurum rotundifolium L.: tintura di Buplerum rotundifolium |
Tutte le specie |
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Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: tintura di Boswelia serrata |
Tutte le specie |
|
Bambusa sp.: tintura |
Tutte le specie |
|
Pimenta dioica L. Merr. = P. officinalis Lind L.: olio di pimento CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 EINECS 284-540-4 |
Tutte le specie |
Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti |
||
|
n. CAS: 13678-67-6/solfuro di difurfurile/n. Flavis: 13.056 |
Tutte le specie |
|
n. CAS: 29606-79-9/isopulegone/n. Flavis: 07.067 |
Tutte le specie |
|
n. CAS: 43052-87-5/α-damascone/n. Flavis: 07.134 |
Tutte le specie |
|
n. CAS: 4437-22-3/etere di difurfurile/n. Flavis: 13.061 |
Tutte le specie |
|
n. CAS: 623-15-4/4-(2-furil)-but-3-en-2-one/n. Flavis: 13.044 |
Tutte le specie |
PARTE 2
Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per determinate specie o categorie di animali
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie e categoria di animali |
Conservanti |
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E 250 |
Nitrito di sodio |
Cani; gatti |
Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti |
||
E 406 |
Agar |
Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti |
Leganti, antiagglomeranti e coagulanti |
||
E 567 |
Clinoptilolite di origine vulcanica |
Suini, pollame |
Additivi per l’insilaggio |
||
Sostanze |
||
|
Esametilentetramina |
Bovini; ovini; suini; pollame; conigli; equini; caprini |
Enzimi |
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E 1613 |
Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) |
Galline ovaiole; tacchini da ingrasso; polli da ingrasso |
Coloranti compresi i pigmenti |
||
Altri coloranti |
||
E 127 |
Eritrosina quale sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari |
Rettili; gatti |
E 127 |
Eritrosina [gruppo funzionale 2 a) iii)] |
Pesci ornamentali |
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito |
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Prodotti naturali - definiti su base botanica |
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Humulus lupulus L. flos: estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta |
Tutte le specie animali ad eccezione dei suinetti svezzati, dei suini da ingrasso e delle specie suine minori svezzate e da ingrasso |
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Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti |
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n. CAS 3188-00-9/4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.042 |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia |
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n. CAS 3658-77-3/4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.010 |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia |
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n. CAS 4180-23-8/1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene/n. Flavis 04.010 |
Pollame e pesci |
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n. CAS 97-53-0/eugenolo/n. Flavis: 04.003 |
Pollame |
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
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Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali (come acido ottadecadienoico) |
Scrofe da riproduzione; scrofe, a beneficio dei suinetti; vacche da riproduzione |
(1) Questa forma di vitamina B12 o cianocobalamina è stata autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 della Commissione, del 19 luglio 2022, relativo all’autorizzazione della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 10).