9.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1134 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2023

relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), h) e i), e l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Spodoptera frugiperda (Smith) («organismo nocivo specificato») è elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) come organismo nocivo di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione (4) istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo in questione.

(3)

Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 l’organismo nocivo specificato ha continuato a diffondersi rapidamente in tutto il mondo e verso il territorio dell’Unione. Nel gennaio 2023 ne è stata ufficialmente confermata la presenza a Cipro.

(4)

Inoltre, il numero di casi di inosservanza della legislazione dell’Unione per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle merci importate è rimasto elevato e il numero di specie vegetali sulle quali l’organismo nocivo specificato è intercettato è in aumento.

(5)

In considerazione della continua diffusione dell’organismo nocivo specificato, dei recenti ritrovamenti nel territorio dell’Unione e dei casi di inosservanza della legislazione dell’Unione negli scambi commerciali di determinate piante, sono necessarie misure per proteggere l’Unione da tale organismo nocivo.

(6)

Alcune piante («piante specificate») dovrebbero pertanto essere elencate nel presente regolamento ed essere soggette a prescrizioni specifiche. L’elenco delle piante specificate dovrebbe includere le specie vegetali la cui introduzione nell’Unione è connessa all’inosservanza della legislazione dell’Unione per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo specificato.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, utilizzando un approccio basato sul rischio in linea con le più recenti informazioni scientifiche e tecniche e sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria su Spodoptera frugiperda (5) pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Per permettere di disporre di un quadro più completo della presenza dell’organismo nocivo specificato, l’allegato I del presente regolamento elenca le piante ospiti dell’organismo nocivo specificato che dovrebbero essere sottoposte a indagine.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per l’organismo nocivo specificato conformemente al regolamento (UE) 2016/2031. Per conseguire un approccio armonizzato tra gli Stati membri è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 di tale regolamento in relazione ai piani di emergenza per l’organismo nocivo specificato, in modo da garantire che il piano contenga tutti gli elementi necessari in caso di nuovi ritrovamenti dell’organismo nocivo specificato.

(9)

Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. La zona cuscinetto dovrebbe avere un’ampiezza minima di 5 km e massima di 100 km, poiché questo vasto spettro è adeguato in considerazione della capacità migratoria dell’organismo nocivo specificato, della presenza di piante ospiti e delle caratteristiche geografiche dell’area.

(10)

Tuttavia, in caso di ritrovamenti isolati dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato da tali piante e se vi sono prove del fatto che queste piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona o che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà all’insediamento dell’organismo nocivo specificato, o di un ritrovamento in un sito di produzione fisicamente isolato contro l’organismo nocivo specificato o in una serra in zone in cui l’organismo nocivo non può insediarsi all’aperto. Questo è l’approccio più proporzionato se le indagini svolte nella zona interessata confermano l’assenza dell’organismo nocivo specificato.

(11)

Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, le indagini sulle zone cuscinetto dovrebbero essere svolte annualmente al momento più appropriato dell’anno e con un’intensità sufficiente. La revoca della delimitazione dovrebbe avvenire dopo che le indagini hanno confermato per un periodo di tempo sufficiente l’assenza dell’organismo nocivo specificato.

(12)

Le autorità competenti dovrebbero adottare misure specifiche di eradicazione nelle zone infestate per eradicare l’organismo nocivo specificato, tra cui misure di controllo relative all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato e allo spostamento del suolo dalla zona infetta.

(13)

Poiché l’organismo nocivo specificato è stato rilevato nel territorio dell’Unione, è giustificato stabilire prescrizioni speciali per lo spostamento delle piante specificate al di fuori delle aree delimitate.

(14)

Dovrebbero essere incluse nel presente regolamento le prescrizioni speciali per l’importazione nell’Unione di frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L. e piante di Zea mays L. e le prescrizioni relative agli obblighi di indagine degli Stati membri di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/638. Ciò è necessario per migliorare la chiarezza e la certezza giuridica per quanto riguarda l’applicazione di tutte le prescrizioni temporali relative all’organismo nocivo specificato. Per lo stesso motivo detta decisione di esecuzione dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento.

(15)

Il rischio fitosanitario dell’organismo nocivo specificato non è ancora pienamente valutato, in quanto la gamma delle relative piante specificate resta incerta. La valutazione deve essere completata a seguito dell’attuale ritrovamento nel territorio dell’Unione e della diffusione e dell’insediamento in paesi terzi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2025 per consentire di valutare e riesaminare ulteriormente la gamma delle piante specificate, i casi di inosservanza della legislazione dell’Unione in relazione all’organismo nocivo specificato e l’efficacia delle misure adottate nel territorio dell’Unione.

(16)

Le piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi, dovrebbero essere inserite nell’elenco di cui all’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciò è necessario per ottemperare all’articolo 72, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/2031, che stabilisce l’elenco delle piante soggette alle disposizioni di cui a tali lettere.

(17)

Al fine di affrontare il prima possibile il rischio presentato dall’organismo nocivo specificato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disposizione relativa ai piani di emergenza dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2023.

(18)

Le prescrizioni relative all’introduzione delle piante specificate nell’Unione e al loro spostamento al di fuori delle aree delimitate verso il resto del territorio dell’Unione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023, al fine di concedere alle autorità competenti, agli operatori del settore e ai paesi terzi il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni derivanti da tali disposizioni.

(19)

Le prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione di piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2023. Ciò è necessario per concedere alle autorità competenti dei paesi terzi il tempo sufficiente per condurre le rispettive indagini sulla presenza dell’organismo nocivo specificato su tali piante.

(20)

Di conseguenza, gli articoli 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 relativi all’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di evitare un eventuale vuoto giuridico e garantire che l’introduzione nell’Unione delle piante in questione rimanga soggetta a prescrizioni adeguate contro la presenza dell’organismo nocivo specificato.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure per prevenire l’introduzione nel territorio dell’Unione, nonché l’insediamento e la diffusione in tale territorio, di Spodoptera frugiperda (Smith).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«organismo nocivo specificato»: Spodoptera frugiperda (Smith);

2)

«piante specificate»:

a)

frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L.;

b)

piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi;

c)

piante di Zea mays L., ad esclusione di polline vivo, colture di tessuti vegetali, sementi e semi;

d)

piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., ad esclusione delle sementi;

3)

«piante ospiti»: le piante elencate nell’allegato I.

Articolo 3

Indagini sul territorio dell’Unione

1.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante ospiti, in periodi appropriati dell’anno, sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche di cui alla scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità su Spodoptera frugiperda.

2.   Dette indagini sono effettuate in particolare:

a)

sulla base del livello del corrispondente rischio fitosanitario;

b)

nelle zone vicine alle regioni in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo;

c)

nelle zone in cui le piante ospiti entrano nel territorio dell’Unione, in cui sono manipolate e reimballate e in cui i loro rifiuti sono smaltiti;

d)

negli aeroporti e nei porti marittimi;

e)

nei vivai, nei centri per il giardinaggio e nei negozi al dettaglio, a seconda del caso;

f)

nei siti di produzione fisicamente isolati contro l’organismo nocivo specificato e nelle serre, sulla base di ispezioni visive.

3.   Le indagini consistono in particolare:

a)

nell’uso di trappole, quali quelle a feromoni o luminose e, in caso di sospetto di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato, nel prelievo di campioni e nell’identificazione;

b)

nell’esame visivo, ove appropriato.

Articolo 4

Piani di emergenza

1.   Oltre agli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro include nel proprio piano di emergenza le azioni da intraprendere nel proprio territorio per quanto riguarda:

a)

le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da distruggere, per l’accesso alle proprietà private e per la notifica dell’ordine di distruzione;

b)

le procedure per la mobilitazione del sostegno finanziario necessario all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato;

c)

ove appropriato, le informazioni sui regimi eolici nel territorio degli Stati membri che faciliterebbero la migrazione dell’organismo nocivo specificato;

d)

l’elenco degli opportuni metodi di controllo dell’organismo nocivo, aggiornato in base alle più recenti informazioni scientifiche e tecniche.

2.   Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Definizione di aree delimitate

1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da:

a)

una zona infestata, comprendente il punto in cui si trovano le piante infestate e tutte le piante che potrebbero diventare infestate entro un raggio di 100 m intorno al luogo di ritrovamento dell’organismo nocivo specificato; e

b)

una zona cuscinetto, con un’ampiezza minima di 5 km e massima di 100 km, oltre i confini della zona infestata.

La zona cuscinetto può essere estesa a più di 100 km se lo Stato membro lo ritiene necessario per proteggere il proprio territorio dall’organismo nocivo specificato.

2.   La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, compresi i dati sulla capacità migratoria, del livello di infestazione, delle caratteristiche geografiche della zona, della particolare distribuzione delle piante ospiti nella zona interessata e delle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato.

3.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse assicurano che il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.

Articolo 6

Deroghe alla definizione di aree delimitate

1.   In deroga all’articolo 5, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se almeno una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a)

vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato, che queste piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione e che l’organismo nocivo specificato non si è moltiplicato;

b)

vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà all’insediamento dell’organismo nocivo specificato;

c)

l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in un sito di produzione fisicamente isolato contro di esso;

d)

l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in una serra e vi sono prove del fatto che non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali al di fuori di tale serra.

2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

a)

adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;

b)

aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona;

c)

intensifica gli esami visivi, comprese le ricognizioni nei siti di produzione;

d)

effettua un’indagine mediante trappole in una zona di almeno 5 km di ampiezza intorno alle piante infestate o al sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare e intensiva per almeno due anni. Nelle zone in cui l’organismo nocivo specificato non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali, il periodo di indagine può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali;

e)

sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e

f)

adotta qualsiasi altra misura appropriata per eradicare l’organismo nocivo specificato.

Articolo 7

Indagini nelle aree delimitate

Le indagini svolte nelle aree delimitate comprendono, oltre alle prescrizioni specificate per le indagini di cui all’articolo 3, le misure seguenti:

a)

un aumento del numero di trappole e della frequenza con cui le trappole sono controllate;

b)

ricognizioni nei siti di produzione in cui sono coltivate piante ospiti; e

c)

un piano dell’indagine e uno schema di campionamento usati nelle indagini di rilevamento in grado di individuare un tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

Articolo 8

Revoca della delimitazione

La delimitazione può essere revocata se, sulla base delle indagini di cui all’articolo 7, l’organismo nocivo specificato non è individuato nell’area delimitata per almeno due anni consecutivi.

Nelle zone in cui l’organismo nocivo specificato non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali, tale periodo può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali.

Articolo 9

Misure di eradicazione

Nelle zone infestate le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti per eradicare l’organismo nocivo specificato:

a)

trattamenti adeguati contro l’organismo nocivo specificato, in tutte le fasi del suo sviluppo, che tengano conto della natura migratoria degli organismi nocivi adulti, della distribuzione delle piante ospiti e delle abitudini alimentari delle sue larve;

b)

divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e dei substrati di coltivazione usati, a meno che gli operatori professionali interessati non abbiano soddisfatto una delle condizioni seguenti, sotto la supervisione delle autorità competenti:

i)

il suolo o il substrato di coltivazione è stato sottoposto a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato ed è stato trasportato all’interno di veicoli chiusi che garantiscono che l’organismo nocivo non possa diffondersi;

ii)

il suolo o il substrato di coltivazione è trasportato in veicoli chiusi che garantiscono che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi, ed è interrato in profondità in una discarica.

Articolo 10

Introduzione nell’Unione delle piante specificate

1.   Le piante specificate, ad esclusione delle piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., possono essere introdotte nell’Unione solo se soddisfano una delle prescrizioni seguenti:

a)

sono originarie di un paese in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo;

b)

sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) ha riconosciuto come indenne dall’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4; il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d’origine»;

c)

prima dell’esportazione sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti:

i)

è registrato e controllato dall’NPPO nel paese di origine;

ii)

sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti l’esportazione e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate;

iii)

è fisicamente isolato contro l’introduzione dell’organismo nocivo specificato;

iv)

durante lo spostamento prima dell’esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate;

d)

prima dell’esportazione sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti:

i)

è registrato e controllato dall’NPPO nel paese di origine;

ii)

sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti l’esportazione e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate;

iii)

le piante specificate sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato;

iv)

durante lo spostamento prima dell’esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate;

e)

dopo la raccolta sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato e tale trattamento è indicato nel certificato fitosanitario.

2.   Le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario che riporta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», un riferimento al presente regolamento, un riferimento alla lettera del paragrafo 1 cui si conformano e il testo completo della pertinente opzione di cui a tale paragrafo.

Articolo 11

Spostamento all’interno del territorio dell’Unione delle piante specificate

1.   Le piante specificate, ad esclusione delle piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., che hanno trascorso parte del loro ciclo di vita in aree delimitate istituite a norma dell’articolo 5 possono essere spostate al di fuori delle aree delimitate solo se soddisfano una delle prescrizioni seguenti e sono accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato previo accertamento del rispetto di una delle prescrizioni seguenti:

a)

prima dello spostamento sono state sottoposte a un’ispezione e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti:

i)

è registrato ai fini del controllo delle prescrizioni del presente regolamento;

ii)

sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti lo spostamento e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate;

iii)

è fisicamente isolato contro l’introduzione dell’organismo nocivo specificato;

iv)

prima dello spostamento al di fuori delle aree delimitate è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate;

b)

prima dello spostamento sono state sottoposte a un’ispezione e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti:

i)

è registrato ai fini del controllo delle prescrizioni del presente regolamento;

ii)

sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti lo spostamento e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate;

iii)

le piante specificate sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato;

iv)

prima dello spostamento al di fuori delle aree delimitate è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate;

c)

dopo la raccolta sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato.

2.   Le piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., ad esclusione delle sementi, che sono originarie di aree delimitate istituite a norma dell’articolo 5 possono essere spostate al di fuori delle aree delimitate solo se soddisfano una delle prescrizioni seguenti e sono accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato previo accertamento del rispetto di una delle prescrizioni seguenti:

a)

dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo non è stato rilevato alcun segno dell’organismo nocivo specificato nel luogo di produzione;

b)

le piante sono state sottoposte a un trattamento adeguato, atto a proteggerle dall’organismo nocivo specificato.

Articolo 12

Comunicazione

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)

i risultati delle indagini svolte a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, al di fuori delle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando i modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (6);

b)

una relazione sulle misure adottate nell’anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 5 a 9;

c)

i risultati delle indagini svolte a norma dell’articolo 7 nelle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II.

Articolo 13

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Nell’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è aggiunto il seguente punto 13:

«13.

Piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

Asparagus

ex 0709 20 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera».

Articolo 14

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/638

La decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è abrogata.

Gli articoli 3 e 4 di tale decisione si applicano fino al 30 giugno 2023.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 4 si applica a decorrere dal 1o agosto 2023.

Gli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2023.

L’articolo 10 si applica tuttavia a decorrere dal 1o settembre 2023 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31).

(5)  Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Spodoptera frugiperda. Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2020:EN-1895. 29 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle piante ospiti

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Acalypha L.

Agrostis gigantea Roth

Agrostis stolonifera L.

Alcea rosea L.

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Amaranthus quitensis Kunth

Amaranthus spinosus L.

Andropogon virginicus L.

Arachis hypogaea L.

Asclepias L.

Asparagus officinalis L.

Asplenium nidus L.

Atropa belladonna L.

Avena sativa L.

Avena strigosa Schreb.

Beta vulgaris L.

Brassica napus L.

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Cajanus cajan (L.) Huth

Capsicum L.

Carduus L.

Carex L.

Carica papaya L.

Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch

Cenchrus incertus M.A.Curtis

Chenopodium album L.

Chenopodium quinoa Willd.

Chloris gayana Kunth

Chrysanthemum L.

Cicer arietinum L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Citrus aurantium L.

Citrus limon (L.) Osbeck

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Codiaeum variegatum (L.) A.Juss.

Coffea arabica L.

Convolvulus arvensis L.

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita argyrosperma K.Koch

Cucurbita maxima Lam.

Cydonia oblonga Mill.

Cynara cardunculus L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus rotundus L.

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Dahlia pinnata Cav.

Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.

Dianthus L.

Digitaria Haller

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Echinochloa colona (L.) Link

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Elymus repens (L.) Gould

Eremochloa ophiuroides Hack.

Eriochloa punctata (L.) Ham.

Eryngium foetidum L.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus urophylla S.T.Blake

Fagopyrum esculentum Moench

Festuca arundinacea Schreb.

Ficus L.

Fragaria ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rosier

Fragaria chiloensis (L.) Mill.

Fragaria vesca L.

Gladiolus L. e Gladiolus L. hybrids

Glycine max (L.) Merr.

Gossypium herbaceum L.

Gossypium hirsutum L.

Helianthus annuus L.

Hevea brasiliensis (Willd. ex Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus cannabinus L.

Hordeum vulgare L.

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Lactuca sativa L.

Lespedeza bicolor Turcz.

Linum usitatissimum L.

Lolium multiflorum Lam.

Malpighia glabra L.

Malus domestica (Suckow) Borkh.

Mangifera indica L.

Maranta L.

Medicago sativa L.

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs

Melilotus albus Medik.

Miscanthus giganteus J.M.Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize

Momordica L.

Mucuna pruriens (L.) DC

Musa paradisiaca L.

Nicotiana tabacum L.

Oryza sativa L.

Panicum miliaceum L.

Panicum virgatum L.

Paspalum dilatatum Poir.

Paspalum distichum L.

Paspalum fimbriatum Kunth

Paspalum notatum Flüggé

Paspalum urvillei Steud.

Passiflora laurifolia L.

Pelargonium l’Hérit. ex Ait.

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.

Pennisetum glaucum (L.) R.Br.

Phalaris canariensis L.

Phaseolus lunatus L.

Phaseolus vulgaris L.

Phleum pratense L.

Pinus caribaea Morelet

Piper L.

Pisum sativum L.

Platanus occidentalis L.

Plumeria Tourn. ex L.

Plumeria rubra L.

Poa annua L.

Poa pratensis L.

Portulaca oleracea L.

Prunus persica (L.) Batsch

Psidium guajava L.

Pueraria montana (Lour.) Merr.

Pyrus communis L.

Raphanus sativus L.

Ricinus communis L.

Rosa L.

Saccharum officinarum L.

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran

Secale cereale L.

Sesamum indicum L.

Setaria italica (L.) P.Beauv.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

Setaria viridis (L.) P.Beauv.

Solanum aethiopicum L.

Solanum lycopersicum L.

Solanum macrocarpon L.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum caffrorum (Retz.) P.Beauv.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Spinacia oleracea L.

Tanacetum cinerariifolium (Trevis.) Sch.Bip.

Taraxacum officinale F.H.Wigg.

Terminalia catappa L.

Trifolium Tourn. ex L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Triticum aestivum L.

Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen

Urochloa ramosa (L.) T.Q.Nguyen

Urochloa texana (Buchl.) R.D.Webster

Vaccinium corymbosum L.

Vicia faba L.

Vigna unguiculata (L.) Walp.

Viola L.

Vitis vinifera L.

Wisteria sinensis (Sims) DC.

Xanthium strumarium L.

Zea mays L.

Zingiber officinale Roscoe

Zoysia Willd.


ALLEGATO II

Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 7

PARTE A

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali

1.

Descrizione dell’area delimitata (AD)

2.

Dimensioni iniziali dell’AD (ha)

3.

Dimensioni aggiornate dell’AD (ha)

4.

Approccio (eradicazione)

5.

Zona

6.

Siti di indagine

7.

Zone a rischio individuate

8.

Zone a rischio sottoposte a ispezione

9.

Materiale vegetale/merce

10.

Elenco delle specie vegetali ospiti

11.

Calendario

12.

Dati relativi all’indagine

13.

Numero di campioni sintomatici analizzati:

i:

Totale

ii:

Positivi

iii:

Negativi

iv:

Indeterminati

14.

Numero di campioni asintomatici analizzati:

i:

Totale

ii:

Positivi

iii:

Negativi

iv:

Indeterminati

15.

Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

16.

Osservazioni

A)

Numero di esami visivi

B)

Numero totale di campioni raccolti

C)

Tipo di trappole (o altro metodo alternativo, ad esempio retino entomologico)

D)

Numero di trappole (o altro metodo di cattura)

E)

Numero di siti di cattura, se diverso dai dati riportati alla lettera D)

F)

Tipo di prove (ad esempio identificazione al microscopio, PCR, ELISA ecc.)

G)

Numero totale di prove

H)

Altre misure (ad esempio cani da fiuto, droni, elicotteri, campagne di sensibilizzazione ecc.)

Nome

Data di definizione

Descrizione

Numero

I)

Numero di altre misure

Numero

Data

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

Per la colonna 1:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.

Per la colonna 2:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4:

indicare l’approccio: eradicazione. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione:

1.

All’aperto (zona di produzione):

1.1.

campo (a seminativo, a pascolo);

1.2.

frutteto/vigneto;

1.3.

vivaio;

1.4.

foresta.

2.

All’aperto (altro):

2.1.

giardino privato;

2.2.

siti pubblici;

2.3.

zona di conservazione;

2.4.

piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;

2.5.

altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso:

3.1.

serra;

3.2.

sito privato, diverso da una serra;

3.3.

sito pubblico, diverso da una serra;

3.4.

altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7:

indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio.

Per la colonna 8:

indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.

Per la colonna 9:

indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).

Per la colonna 10:

indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere.

Per la colonna 11:

indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.

Per la colonna 12:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.

Per le colonne 13 e 14:

indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 15:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

PARTE B

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

1.

Descrizione dell’area delimitata (AD)

2.

Dimensioni iniziali dell’AD (ha)

3.

Dimensioni aggiornate dell’AD (ha)

4.

Approccio

5.

Zona

6.

Siti di indagine

7.

Calendario

A.

Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+)

B.

Sforzo di campionamento

C.

Risultati dell’indagine

25.

Osservazioni

8.

Popolazione bersaglio

9.

Unità epidemiologiche

10.

Metodi di rilevazione

11.

Efficacia di campionamento

12.

Sensibilità del metodo

13.

Fattori di rischio (attività, luoghi e zone)

14.

Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione

15.

Numero di esami visivi

16.

Numero di campioni

17.

Numero di trappole

18.

Numero di siti di cattura

19.

Numero di prove

20.

Numero di altre misure

21.

Risultati

22.

Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

23.

Livello di confidenza raggiunto

24.

Prevalenza attesa

Nome

Data di definizione

Descrizione

Numero

Specie ospiti

Superficie (in ha o altre unità più pertinenti)

Unità di ispezione

Descrizione

Unità

Esami visivi

Cattura

Prove

Altri metodi

Fattore di rischio

Livelli di rischio

Numero di luoghi

Rischi relativi

Proporzione della popolazione ospite

Positivi

Negativi

Indeterminati

Numero

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Istruzioni per compilare il modello

Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.

Per la colonna 2:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4:

indicare l’approccio: eradicazione. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione:

1.

All’aperto (zona di produzione):

1.1.

campo (a seminativo, a pascolo);

1.2.

frutteto/vigneto;

1.3.

vivaio;

1.4.

foresta.

2.

All’aperto (altro):

2.1.

giardino privato;

2.2.

siti pubblici;

2.3.

zona di conservazione;

2.4.

piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;

2.5.

altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso:

3.1.

serra;

3.2.

sito privato, diverso da una serra;

3.3.

sito pubblico, diverso da una serra;

3.4.

altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7:

indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 8:

indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

Per la colonna 9:

indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

Per la colonna 10:

indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

Per la colonna 11:

fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

Per la colonna 12:

per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

Per la colonna 13:

indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

Per la colonna B:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».

Per la colonna 18:

indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

Per la colonna 21:

indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 22:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

Per la colonna 23:

indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

Per la colonna 24:

indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.