8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1122 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato» o «Cina») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 31,3 % (3). Le aliquote del dazio sono state stabilite sulla base del margine di pregiudizio in conformità della regola del dazio inferiore, di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

La domanda di riesame («la domanda») è stata presentata il 4 gennaio 2022 da Eurofer (European Steel Association) («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(4)

La China Iron and Steel Association («CISA») ha affermato che nella domanda di riesame Eurofer ha fatto un ricorso eccessivo al trattamento riservato, tale da impedire alle parti interessate di presentare osservazioni adeguate, e che pertanto la domanda avrebbe dovuto essere respinta. Secondo la CISA, il deliberato ricorso eccessivo al trattamento riservato le ha impedito di acquisire un’adeguata comprensione della situazione durante il periodo dell’inchiesta. Con riferimento in particolare al modello dei costi dei produttori dell’Unione, la CISA ha sostenuto che l’accordo antidumping dell’OMC («ADA»), in particolare l’articolo 6.5.1, nonché il regolamento di base, in particolare l’articolo 19, presentano una formulazione analoga in merito all’obbligo delle parti interessate di divulgare le informazioni non riservate.

(5)

L’articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Le informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della domanda rientrano in tali categorie. In particolare per quanto riguarda gli indici di consumo specifici dei produttori dell’Unione dei fattori produttivi necessari per fabbricare il prodotto oggetto del riesame forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha osservato che tali dati contengono informazioni commerciali segrete e non si prestano ad essere riassunti. Gli indici di consumo dei fattori produttivi sono stati utilizzati dal richiedente per costruire il valore normale. Nel contempo, la versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva sufficienti elementi di prova in merito ai fattori produttivi effettivamente utilizzati per la determinazione del valore normale. Analogamente, nel corso dell’inchiesta i produttori esportatori che hanno collaborato non sono tenuti a divulgare né a sintetizzare determinate informazioni riservate, quali l’effettiva composizione dei loro tipi di prodotto contenente gli indici di consumo dei fattori produttivi. La Commissione ha quindi ritenuto che la versione della domanda consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e che le informazioni fornite nella versione non riservata della denuncia fossero sufficienti per consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 aprile 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

(7)

La CISA ha affermato che i livelli di redditività dell’industria dell’Unione indicati nella domanda avrebbero dovuto indurre la Commissione a respingerla e che la domanda non dimostrava che la scadenza delle misure potesse ragionevolmente determinare la persistenza del pregiudizio. Secondo la CISA, la situazione dell’industria dell’Unione non è fragile come affermato da Eurofer. Essa ha sostenuto che in tutto il periodo in esame non un solo indicatore di pregiudizio era sceso a un livello inferiore all’indice di contrazione dei consumi e che l’industria dell’Unione era riuscita, in certa misura, a riprendersi nel periodo in cui godeva della protezione delle misure in vigore. La CISA ha rilevato infine che l’istituzione delle misure sarebbe contraria all’interesse dell’Unione a causa dell’impatto delle sanzioni UE, nonché delle perturbazioni interconnesse nelle catene di approvvigionamento e della ripresa post COVID-19.

(8)

La Commissione ha ricordato che la domanda era motivata dal rischio di reiterazione del pregiudizio e non di persistenza del pregiudizio. Le cifre relative alla redditività indicate nella domanda di riesame, quindi, non precludevano l’apertura di un’inchiesta di riesame, che è in prospettiva. In ogni caso la redditività è solo uno dei vari indicatori utilizzati per l’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione. Contrariamente al parere della CISA, dall’analisi della domanda effettuata dalla Commissione è emerso che nella fase di apertura il richiedente aveva fornito elementi di prova sufficienti ad indicare la presenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping applicabili sulle importazioni dalla RPC. A tale proposito la Commissione ha ricordato che non esiste un obbligo giuridico di considerare l’interesse dell’Unione nel valutare nel merito una domanda di riesame in previsione della scadenza. L’apertura dell’inchiesta di riesame era pertanto giustificata.

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(9)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(10)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Repubblica popolare cinese e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare.

(11)

Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.    Campionamento dei produttori dell’Unione

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 29 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, la Commissione ha confermato il campione selezionato in via provvisoria. Tale campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(14)

Pur non avendo presentato osservazioni durante la procedura di selezione del campione, in una successiva comunicazione la CISA ha sostenuto che il livello di rappresentatività era basso, soprattutto rispetto al campione selezionato nell’inchiesta iniziale, che rappresentava il 45 % della produzione dell’Unione. La CISA ha invitato la Commissione a verificare nel dettaglio se la cifra bassa non incida sul livello di rappresentatività dell’industria nazionale.

(15)

La Commissione ha ricordato innanzitutto che le differenze nel campione tra l’inchiesta iniziale e l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza non invalidano la rappresentatività del campione. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che la CISA non ha presentato elementi sostanziali, oltre al confronto con il campione nell’inchiesta iniziale, per dimostrare che il campione non era rappresentativo. Poiché il campione è stato selezionato a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, sulla base dei volumi di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonché della rappresentatività geografica, ed era limitato a un numero di produttori dell’Unione che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, la Commissione ha ribadito che il campione era considerato rappresentativo.

1.6.2.    Campionamento degli importatori

(16)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(17)

Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.

1.6.3.    Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(18)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti della Repubblica popolare cinese di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità cinesi di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(19)

All’atto dell’apertura la Commissione ha reso disponibile una copia dei questionari nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio. (6)

(20)

Nessun produttore cinese ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

(21)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le risultanze relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, in particolare utilizzando statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») (7) e domanda di riesame in previsione della scadenza).

(22)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») (8) un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta. La Commissione ha quindi informato la missione della RPC presso l’Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

1.7.   Risposte e verifiche

(23)

I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

(24)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:

produttori dell’Unione:

Arcelor Mittal Poland (Dąbrowa Górnicza, Polonia);

Tata Steel Ijmuiden (Ijmuiden, Paesi Bassi);

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) e la società collegata ThyssenKrupp Material Processing (Krefeld, Germania).

1.8.   Divulgazione delle informazioni

(25)

Il 4 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(26)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. Su sua richiesta, la CISA è stata sentita dai servizi della Commissione il 12 aprile 2023.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(27)

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («prodotti piatti laminati a caldo» o «prodotto oggetto del riesame»).

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

i)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;

ii)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;

iii)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e

iv)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l’eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

(28)

I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante laminazione a caldo. Si tratta di un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso una o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore, con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.

Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. In primo luogo, costituiscono il materiale primario per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e rivestiti. In secondo luogo, sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.

2.2.   Prodotto in esame

(29)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde al prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese.

2.3.   Prodotto simile

(30)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(31)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(32)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC, sebbene a livelli inferiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015). Secondo i dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati dalla RPC rappresentavano meno dello 0,1 % del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del 4,32 % (9) durante il periodo dell’inchiesta iniziale. In termini assoluti, nel periodo dell’inchiesta di riesame la Cina ha esportato nell’Unione circa 28 743 tonnellate, un calo notevole rispetto al quantitativo di circa 1 519 304 tonnellate (10) esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(33)

Come indicato al considerando 20, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni, né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(34)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC si sono pertanto basate sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat, GTA) (11).

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(35)

Poiché all’apertura dell’inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(36)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(37)

Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Messico come paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(38)

Il 29 agosto 2022 con una nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Messico come paese rappresentativo. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella fabbricazione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati. Inoltre, ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Ternium SA, un produttore del paese rappresentativo.

(39)

La CISA ha presentato le sue osservazioni il 16 settembre 2022. La CISA ha sostenuto che i dati GTA sulle importazioni non riflettono i prezzi praticati sul mercato interno, bensì i prezzi all’importazione, che di norma sono influenzati da molti fattori, tra cui la quantità delle importazioni di un particolare prodotto, la disponibilità di tale prodotto e la distanza tra i paesi esportatori e importatori. La Commissione ha riconosciuto che i dati GTA sulle importazioni riflettono di fatto i prezzi all’importazione. Il fascicolo tuttavia non conteneva indicazioni che tali prezzi non riflettessero i prezzi praticati sul mercato interno nel paese rappresentativo, o che la qualità o la quantità dei dati sulle importazioni utilizzati li renderebbe inadeguati per la determinazione del valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(40)

La CISA ha anche espresso dubbi sul fatto che l’uso della media ponderata dei prezzi unitari sarebbe in grado di riflettere un costo unitario significativo di materie prime quali le ferroleghe, poiché il prezzo unitario presentava differenze significative a seconda della qualità delle materie prime e/o del paese d’origine. Poiché i produttori della RPC hanno scelto di non collaborare nell’inchiesta, la Commissione non è stata in grado di individuare la qualità delle ferroleghe utilizzate nello specifico per la fabbricazione di prodotti piatti laminati a caldo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato pertanto determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni di tutte le qualità da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(41)

La CISA ha inoltre sollevato la questione dell’esattezza del prezzo unitario cif dazio corrisposto di ciascun fattore, poiché i dati GTA sulle importazioni indicati dal Messico sono a livello fob anziché a livello cif. Nell’ambito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione non è obbligata a calcolare un margine di dumping preciso, bensì a stabilire se esiste il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping. Poiché, come spiegato al considerando 118, le risultanze in base alle quali la differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione nel resto del mondo era superiore al 100 %, anche utilizzando un altro coefficiente di conversione basato sull’origine effettiva delle merci importate, non avrebbero cambiato le conclusioni della Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.   Valore normale

(42)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(43)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»).

(44)

Come ulteriormente illustrato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.4.   Esistenza di distorsioni significative

(45)

Nell’ambito di recenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC (13), la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(46)

In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (14). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di proprietà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (15), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (16). La Commissione ha inoltre constatato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (17). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (18). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (19), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (20).

(47)

Come in inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (21) («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(48)

Secondo quanto asserito nella domanda, l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. A sostegno della sua posizione, la domanda ha fatto riferimento alle recenti inchieste della Commissione relative al settore siderurgico cinese (22) o alle conclusioni del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio sotto l’egida del G20 (23).

(49)

Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e della sua influenza sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, come il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale (24), l’ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.

(50)

La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alle precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico, alla relazione, nonché a ulteriori fonti, il richiedente ha osservato in particolare quanto segue:

lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori di acciaio privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In quanto tale il mercato cinese dell’acciaio è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e la supervisione strategica delle autorità cinesi;

lo Stato cinese non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese statali, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese statali e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nell’economia cinese. Tale status comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso privilegiato a fattori produttivi rilevanti, compresi i finanziamenti.

L’industria siderurgica è considerata un settore fondamentale dell’economia cinese e un pilastro nazionale (25) dal governo cinese, e in quanto tale gode di un sostegno particolare (26). L’attuale problema della sovraccapacità (27) è probabilmente l’esempio più lampante delle implicazioni delle politiche del governo cinese per il settore e delle distorsioni che ne derivano;

il sistema fallimentare cinese non sembra in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori;

il governo cinese controlla i prezzi delle materie prime poiché i volumi delle esportazioni sono limitati da contingenti all’esportazione e gli esportatori devono richiedere una licenza specifica. In un’inchiesta precedente (28) la Commissione ha riscontrato che «il coke (insieme al minerale di ferro, la principale materia prima per la produzione dell’acciaio) è soggetto a restrizioni quantitative alle esportazioni e a un dazio all’esportazione».

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato (29).

I diritti di organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati e la mobilità è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma di servizi di sicurezza sociale e ad altre prestazioni. Questo comporta una distorsione dei costi salariali, che non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra imprese e forza lavoro.

Il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Norme prudenziali quali la necessità di esaminare la solvibilità del mutuatario possono anche esistere formalmente, ma prove schiaccianti, comprese le risultanze di inchieste di difesa commerciale, indicano che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

Le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato. Gli oneri finanziari inoltre sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti, che ha determinato un eccesso di investimenti di capitali, con un calo costante dell’utile sul capitale investito.

(51)

Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(52)

In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra produttori privati e di proprietà dello Stato. L’inchiesta ha confermato tuttavia che i due maggiori produttori del settore siderurgico, ossia Angang Steel Group («Ansteel») e China Baowu Steel Group («Baowu»), sono interamente di proprietà dello Stato o quest’ultimo vi detiene una partecipazione di controllo. In ogni caso, anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta di un sottosettore dell’industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

(53)

Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore siderurgico sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l’importanza attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal progetto di parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (30), dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (31) o anche dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami dell’acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del quattordicesimo piano quinquennale» (32).

(54)

Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nella provincia di Hebei, che prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sul risanamento delle imprese private del settore siderurgico e dell’acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell’acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami dell’acciaio» (33). Il piano di Hebei nel settore siderurgico inoltre comprende diversi riferimenti specifici ai prodotti di acciaio laminati a caldo: «incoraggiare le imprese di produzione di lamiera ad accelerare l’attuazione e la trasformazione di laminatoi a caldo […] e adoperarsi per garantire che entro il 2022 le lamiere primarie laminate a caldo rappresentino più del 30 % delle attività di trasformazione (34)». Inoltre: «consolidare i vantaggi per il mercato di fili e barre. Incoraggiare i produttori di fili e barre a svolgere attività di R&S e la produzione di barre di acciaio nervate laminate a caldo oltre 500 MPa, e promuovere miglioramenti del prodotto. Sostenere imprese particolari nel settore siderurgico per combinare la trasformazione e il potenziamento tecnologico e dei macchinari e sviluppare acciaio portante, acciaio per ingranaggi e altri prodotti speciali di acciaio».

(55)

Analogamente, il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica nel corso del quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione dei sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou ecc., e l’aumento delle dimensioni, dell’intensificazione e della specializzazione del settore. Entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate» (35). Il piano di attuazione dell’Henan comprende anche riferimenti specifici ai prodotti laminati a caldo: «sostenere imprese di laminazione a caldo indipendenti nella partecipazione a operazioni di fusione e riorganizzazione delle imprese siderurgiche e migliorare la resilienza e la concentrazione della catena industriale (36)». Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu (37), lo Shandong (38), lo Shanxi (39), o lo Zhejiang (40) o comuni come il Liaoning Dalian (41).

(56)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché tuttavia il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell’industria siderurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame.

(57)

Il presidente di Ansteel, ad esempio, svolge anche le funzioni di segretario del comitato di partito. Analogamente, il direttore esecutivo di Ansteel ricopre la posizione di vicesegretario del comitato di partito (42). Nel caso di Baowu, il presidente di Baosteel (una società interamente controllata da Baowu) è anche segretario del comitato di partito, mentre l’amministratore delegato funge anche da vicesegretario del comitato di partito e il vicedirettore generale è anche un membro del comitato permanente del comitato di partito (43).

(58)

Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Come descritto al considerando 54 per quanto concerne il piano d’azione di Hebei e al considerando 55 per quanto concerne il piano d’azione di Henan, l’inchiesta ha individuato alcuni documenti specifici di orientamento per lo sviluppo del sottosettore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. L’inchiesta ha individuato anche altri documenti che dimostrano che l’industria beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.

(59)

L’industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC (44). Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021 il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione e potenziamento, nonché di ottimizzazione e adeguamento strutturale (45). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale (46).

(60)

L’importante materia prima utilizzata per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l’attività di prospezione del minerale di ferro […], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» (47). In province come l’Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche per il passaggio a nuove industrie, mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» (48). In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(61)

Dalla presente inchiesta sono emersi alcuni elementi comprovanti l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. I documenti riguardano in particolare la fabbrica Chaoyang Iron & Steel, in perdita per cinque anni consecutivi (dal 2010 al 2015) e sull’orlo del fallimento. È stata anche individuata come «impresa zombie» dalla commissione per la supervisione delle proprietà dello Stato (49).

(62)

Il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è interessato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 46. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi), sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (50).

(63)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 46. L’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(64)

La Commissione ha infine rammentato che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi pagati (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Inoltre, sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(65)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(66)

Il 19 maggio 2022 (51) e il 16 settembre 2022 (52) la CISA ha presentato una serie di argomentazioni concernenti le asserzioni di distorsioni significative. In primo luogo, la CISA ha affermato che la relazione su cui si è basata la Commissione non rispettava i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio, considerato in particolare il fatto che era stata redatta dalla Commissione con lo specifico intento di agevolare il deposito di denunce per le industrie dell’Unione nel settore delle misure commerciali. La CISA ha affermato inoltre che, essendo stata pubblicata nel 2017, la relazione non poteva riflettere le presunte distorsioni del periodo dell’inchiesta che riguardava l’anno civile 2021.

(67)

La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un’ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. Analogamente, in merito all’argomentazione secondo cui la relazione era obsoleta, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano perlopiù ancora pertinenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che nessuna delle parti ha dimostrato il contrario. La Cina ha iniziato a pubblicare i nuovi piani quinquennali soltanto nel corso del 2021 e molti di tali piani sono stati resi pubblici soltanto nella seconda metà dell’anno. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla ricerca specifica condotta dalla Commissione, come sintetizzato sopra.

(68)

In secondo luogo, la CISA ha osservato che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative. Tale disposizione consente invece la costruzione del valore normale in un numero limitato di condizioni specifiche, tra cui non figurano le distorsioni significative. La CISA ha sostenuto inoltre che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC consente soltanto di utilizzare il costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, mentre l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente l’utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato, ed è pertanto incoerente con le disposizioni dell’OMC. La CISA ha sostenuto altresì che il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC e all’interpretazione fornita dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE — Biodiesel (DS 473) nonché a quella fornita dal panel dell’OMC nella controversia UE — Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (DS 494), che non menzionano il concetto di distorsioni significative né la possibilità di ignorare i dati della società esportatrice.

(69)

La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CISA. La Commissione è anche del parere che, conformemente alla decisione del panel dell’OMC e dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia DS473, le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, come l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. In relazione alla controversia DS 494, la Commissione ha rammentato che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC, non essendo state avallate dall’organo di conciliazione con una decisione dei membri dell’OMC. In ogni caso nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(70)

In terzo luogo, la CISA ha affermato che la consuetudine di fare riferimento a inchieste precedenti come «elemento di prova» di determinate asserzioni, come è stato fatto dal richiedente nella domanda riguardante la presente inchiesta, non sarebbe conforme all’approccio dell’organo d’appello dell’OMC in merito all’onere della prova, come affermato nella decisione dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia Stati Uniti — Dazi antidumping e compensativi definitivi su determinati prodotti (Cina) (DS 379). La CISA ha fatto riferimento in particolare alle risultanze della Commissione nell’inchiesta antisovvenzioni concernente i prodotti piatti laminati a caldo (53).

(71)

La Commissione contesta tale argomentazione. Da un lato, la domanda non si è basata solo sul dazio compensativo applicato ai prodotti piatti laminati a caldo, ma anche su ulteriori fonti per comprovare l’affermazione concernente le distorsioni nel mercato di tali prodotti (54). Dall’altro, le conclusioni della Commissione sull’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, non si basano sulla domanda, bensì su tutti gli elementi di prova disponibili, raccolti nel corso dell’inchiesta e presentati integralmente nella presente sezione.

(72)

In quarto luogo, la CISA ha sollevato la questione del quattordicesimo piano quinquennale, osservando che, da un lato, il quattordicesimo piano quinquennale effettivamente fa riferimento al settore siderurgico ma solo in un contesto generale, nel rilevare l’importanza della trasformazione e del potenziamento generale delle industrie tradizionali e, dall’altro, il piano non dovrebbe essere considerato una norma vincolante, bensì un documento di indirizzo generale che esprime una visione strategica per il futuro. La CISA ha osservato inoltre che piani di questo tipo esistono anche nell’UE, con la pubblicazione di «libri bianchi», «libri verdi» ecc. della Commissione.

(73)

Tale argomentazione non è stata accolta. Prima di tutto, i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all’analisi dettagliata dei piani nel capitolo 4 della relazione, la cui sezione 4.3.1 è specificamente dedicata al carattere vincolante dei piani. Il quattordicesimo piano quinquennale ricorda esplicitamente a tutte le autorità di attuare con diligenza i piani: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione quali cataloghi ed elenchi, raccolte e archivi, come pure l’allineamento e il coordinamento; svilupperemo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del quattordicesimo quinquennio, promuoveremo l’archiviazione dei piani avvalendoci della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale e porteremo i diversi piani nell’ambito di una gestione unificata. Istituiremo e miglioreremo l’allineamento della pianificazione e i meccanismi di coordinamento, allineeremo i piani approvati dal comitato centrale del PCC e i piani di sviluppo provinciali e del consiglio di Stato con questo piano, prima della presentazione ai fini dell’approvazione, ci assicureremo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, regionale e gli altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente piano in termini di obiettivi principali, orientamenti di sviluppo, struttura generale, principali strategie, grandi progetti, nonché controllo e prevenzione dei rischi» (55). Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce inoltre che «è necessario che tutti i siti attuino un miglioramento attraverso questo piano, e che ne inseriscano i contenuti principali e i grandi progetti tra i propri compiti primari a livello locale», mentre «quello siderurgico e altri settori chiave devono formulare pareri specifici di attuazione basati sugli obiettivi e i compiti del presente piano» (56).

(74)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(75)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha ribadito ulteriormente che la relazione non rispetta i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio. In relazione a quanto precede, la CISA ha inoltre fatto riferimento ai vari «piani quinquennali» che, secondo la CISA, dovrebbero essere visti come un documento politico generale che stabilisce diverse priorità in termini di investimenti pubblici e non come una legge vincolante.

(76)

Come spiegato ai considerando 67 e 73, tali argomentazioni sono state respinte e, non essendo stati presentati ulteriori elementi di prova o argomentazioni al momento della divulgazione delle informazioni, la decisione della Commissione è rimasta invariata.

(77)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

3.4.1.    Paese rappresentativo

3.4.1.1.   Osservazioni generali

(78)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC, secondo la banca dati della Banca mondiale (57);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (58);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(79)

Come indicato al considerando 38, il 29 agosto 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale (la «nota sui fattori produttivi»). La nota descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare il Messico un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(80)

In linea con i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Messico quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Il Messico è classificato dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio alto» in termini di reddito nazionale lordo. Il Messico è stato anche individuato come un paese nel quale è effettuata la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti.

(81)

Infine, data la mancanza di collaborazione e avendo stabilito che il Messico era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.4.1.2.   Conclusioni

(82)

In mancanza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Messico soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto il Messico come paese rappresentativo appropriato.

3.4.2.    Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(83)

Nella nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha spiegato che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che per stabilire i costi esenti da distorsioni dell’energia si sarebbe avvalsa delle fonti di informazioni seguenti: per l’energia elettrica, gli ultimi dati disponibili sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale applicabili in Messico, pubblicati da Globalpetrolprices.com (59), e per il gas, il prezzo pubblicato da Indices de Referencia de Precios de Gas Natural (IPGN) (60). La Commissione ha dichiarato altresì che per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni avrebbe utilizzato gli ultimi dati pubblicamente disponibili del dipartimento di statistica dell’Organizzazione internazionale del lavoro («Ilostat») (61) per determinare il livello dei salari in Messico.

(84)

La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione sulla base dei dati sui produttori dell’Unione trasmessi dal richiedente, che ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo.

(85)

Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che per il paese individuato come produttore del prodotto oggetto del riesame, ossia il Messico, è stata selezionata la società Ternium SA come produttore del prodotto oggetto del riesame, in quanto i dati finanziari pubblici recenti indicavano un profitto e un importo congruo di SGAV per stabilire il valore normale esente da distorsioni.

(86)

Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che il Messico poteva essere utilizzato come paese rappresentativo appropriato, in quanto le sue importazioni dei principali fattori produttivi non erano materialmente influenzate dalle importazioni dalla RPC o da uno dei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 (62).

(87)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato e la società Ternium SA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(88)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Messico come paese rappresentativo e di Ternium SA come produttore nel paese rappresentativo.

(89)

Nelle sue osservazioni la CISA ha sostenuto che, tra i vari paesi rappresentativi scelti recentemente dalla Commissione, il Messico è l’unico che non è in grado di indicare i prezzi all’importazione a livello cif e ha contestato l’approccio adottato dalla Commissione di aggiungere un 5 % al prezzo fob per convertirlo in prezzo cif. La Commissione ha osservato che, anche senza applicare tale coefficiente di conversione, sarebbe stata significativa la differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione nel resto del mondo stabilita al considerando 118. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(90)

La CISA ha sostenuto inoltre che il valore di riferimento per le ferroleghe non era affidabile, perché i codici SA utilizzati comprendevano numerose leghe diverse con prezzi unitari molto diversi. La Commissione ha osservato che la CISA ha omesso di indicare quali tipi di leghe avrebbero dovuto essere eliminati dai dati aggregati per tale prezzo di riferimento. La Commissione inoltre ha ritenuto che tale affermazione fosse priva di fondamento, perché anche se non fosse stabilito un prezzo di riferimento per questo fattore produttivo, come spiegato al considerando 118, resterebbe significativa la differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione nel resto del mondo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(91)

La CISA ha anche contestato l’adeguatezza dei risultati finanziari di Ternium SA, poiché sono indicati in forma consolidata e comprendono diversi paesi e altri prodotti.

(92)

La Commissione ha ritenuto che nel caso di specie l’uso dei dati consolidati di Ternium SA fosse appropriato, in assenza di dati più dettagliati limitati a Ternium Mexico e al prodotto oggetto del riesame. La società inoltre produce prevalentemente prodotti di acciaio. I suoi dati sono stati quindi ritenuti rappresentativi per il settore dell’acciaio e il prodotto oggetto del riesame. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base l’importo per le SGAV e per i profitti incluso nel valore normale costruito deve essere esente da distorsioni e congruo. La CISA non ha sostenuto, né comprovato l’argomentazione che l’importo utilizzato fosse soggetto a distorsioni o non congruo. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(93)

La CISA ha asserito che l’uso dei dati finanziari di Ternium SA del 2020 era incompatibile con il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia il 2021. La Commissione ha ritenuto congrue le cifre fornite da Ternium SA, in quanto la società era redditizia nel periodo dell’inchiesta di riesame, i suoi rendiconti finanziari erano prontamente disponibili e il Messico rappresenta il 52 % delle sue vendite consolidate. La Commissione ha ritenuto inoltre che, nel contesto della presente inchiesta, l’uso del 2020 come esercizio di riferimento è giustificato poiché si tratta dell’anno più recente nel quale Ternium SA è risultata redditizia ed ha evidenziato un livello congruo di SGAV e profitti. Come spiegato nella nota sui fattori produttivi, nell’esercizio finanziario 2021 i profitti sono stati eccezionalmente elevati, pari al 58,25 %, riflettendo probabilmente la ripresa post COVID-19. La Commissione ha quindi ritenuto che l’utilizzo dei dati per il 2020 fosse più appropriato e ha respinto l’argomentazione.

(94)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha sostenuto che la Commissione non ha divulgato i «parametri di riferimento utilizzati ai fini della determinazione del valore normale» che, secondo la CISA, possono comportare un’imminente violazione del principio fondamentale del diritto e della procedura antidumping, in particolare dell’articolo 20 del regolamento di base e dei diritti di difesa della CISA per quanto riguarda gli aspetti essenziali dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Inoltre, la CISA ha affermato che la messa a disposizione dei prezzi di riferimento dettagliati (e dei calcoli) ai fini della determinazione del valore normale è prassi comune della Commissione, sia nelle inchieste iniziali che nei riesami in previsione della scadenza, e chiede pertanto alla Commissione di allineare la sua prassi in procedimenti simili.

(95)

La Commissione ha osservato di aver messo a disposizione i prezzi di riferimento, ossia i valori unitari dei principali fattori produttivi nella nota FOP del 29 agosto 2022, nonché le relative fonti. La CISA, in quanto parte interessata, è stata informata dell’inserimento della nota FOP nel fascicolo e ne aveva accesso. Nessuno dei parametri di riferimento citati in tale nota era stato successivamente modificato. La Commissione ha inoltre utilizzato lo stesso metodo di calcolo del valore normale utilizzato nella domanda, che è stato messo a disposizione di tutte le parti interessate. Infine, la Commissione ha ricordato che, data la mancata collaborazione da parte dei produttori della RPC, non è stata effettuata alcuna comunicazione specifica per società. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.2.1.   Conclusioni

(96)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Messico ha soddisfatto i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

3.4.3.    Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.4.3.1.   Fattori produttivi

(97)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e in seguito all’analisi delle osservazioni delle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Cascami di acciaio

72041001 ; 72042101 ; 72042999 ; 72044101 ; 72044999

3 135,04

Tonnellata

Minerale di ferro

26011101 ; 260112

3 364,05

Tonnellata

Carbone

270119 ; 27011201

757,98

Tonnellata

Coke

27040003 ; 27131101

1 249,21

Tonnellata

Ferroleghe

72022102 ; 72022199 ; 72022999 ; 72023001 ; 72024101 ; 72024999 ; 72027001 ; 72029104 ; 72029202 ; 72029301 ; 72029999

18 560,08

Tonnellata

Bramme

720712 ; 72072002 ; 72241006 ; 722490

4 980,54

Tonnellata

Sottoprodotti:

Crediti e sottoprodotti valutati come cascami

72041001 ; 72042101 ; 72042999 ; 72044101 ; 72044999

3 135,04

Tonnellata

Manodopera

Manodopera

 

13,00

per ora lavorativa

Energia

Energia elettrica

 

1 058,69

MWH

Gas naturale

 

34,42

GJ

Ossigeno

280440

514,52

Km3

3.4.3.2.   Materie prime

(98)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata dei prezzi all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso al considerando 77 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidessero sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni nel paese rappresentativo dalla RPC e dai paesi che non sono membri dell’OMC, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(99)

Di norma tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione della risultanza di cui alla sezione 3.4, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

3.4.3.3.   Manodopera

(100)

Ilostat pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Messico. Per determinare il costo medio del lavoro e il numero medio di ore di lavoro settimanali in Messico la Commissione si è avvalsa delle statistiche disponibili più recenti relative al 2021.

3.4.3.4.   Energia elettrica

(101)

Il prezzo dell’energia elettrica applicato alle società (utilizzatori industriali) in Messico è pubblicato da Globalpetrolprices.com. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale relativi a settembre 2021.

3.4.3.5.   Gas naturale

(102)

La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas in Messico nel periodo dell’inchiesta di riesame pubblicato dalla Companhia de Gás de Minas Gerais (IPGN) (63), che consente di determinare il prezzo del gas naturale fornito a utilizzatori industriali.

3.4.3.6.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(103)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(104)

La Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore nel paese rappresentativo Ternium S.A, di cui al considerando 85.

(105)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi totali della produzione e del lavoro sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione nella domanda di riesame. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto.

3.4.4.    Calcolo del valore normale

(106)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(107)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e manodopera) necessario per la produzione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

(108)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai rendiconti finanziari di Ternium S.A per l’esercizio 2020 riportati nei bilanci certificati della società (64). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente l’11,30 % dei costi diretti di produzione;

SGAV e altri costi, che rappresentavano il 10,74 % del costo delle merci vendute («COGS») di Ternium SA; e

profitti realizzati da Ternium SA, pari al 16,33 % del costo delle merci vendute, applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.

(109)

Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale così stabilito è pari a 1 381,50 EUR/tonnellata.

(110)

Dopo la divulgazione delle informazioni la CISA ha dato il suo assenso all’utilizzo da parte della Commissione dei dati finanziari del 2020 anziché del 2021, pur sostenendo che l’utile del 16,33 % di Ternium S.A nel 2020 non era considerato basso per l’industria siderurgica.

(111)

Dopo la divulgazione delle informazioni la CISA ha contestato il valore normale stabilito dalla Commissione. Come indicato al considerando 94, la CISA ha sostenuto di non essere stata in grado di verificare l’esattezza del valore normale stabilito dalla Commissione e, secondo la CISA, era potenzialmente errato tale valore stabilito durante l’inchiesta. Ciò è dovuto al fatto che, sebbene generalmente coincidessero i periodi utilizzati nella domanda e nel riesame in previsione della scadenza, nel riesame in previsione della scadenza la Commissione ha riscontrato un valore normale superiore di oltre l’80 % a quello indicato nella domanda, anche se è stato applicato lo stesso metodo di calcolo e lo stesso paese è stato utilizzato come paese rappresentativo.

(112)

Nella nota FOP del 29 agosto 2022 la Commissione ha indicato i valori unitari dei principali «fattori produttivi». In base a tali valori è emerso chiaramente che il prezzo di riferimento del minerale di ferro, uno dei fattori produttivi più importanti della produzione del prodotto oggetto del riesame, è aumentato in modo significativo, ossia del 186 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, non sono pervenute osservazioni al momento dell’inserimento della nota FOP nel fascicolo riguardante le differenze tra i prezzi dei fattori produttivi nel periodo intercorso tra la nota FOP e la richiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.5.    Persistenza del dumping

(113)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all’esportazione la Commissione ha cercato di utilizzare le informazioni statistiche disponibili di Eurostat.

(114)

Secondo Eurostat però durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state importate dalla RPC solo 28 743 tonnellate di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, pari allo 0,1 % del consumo del mercato libero. Per tale motivo la Commissione ha concluso che questi volumi modesti non sono sufficienti a giustificare un’analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha quindi concentrato l’inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.4.6.    Rischio di reiterazione del dumping

(115)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 113 e 114, la Commissione ha valutato ulteriormente se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tal fine sono stati analizzati gli elementi seguenti: il prezzo all’esportazione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati nel resto del mondo, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.4.6.1.   Confronto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e il valore normale

(116)

La Commissione ha analizzato l’andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi nei paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo ha consultato informazioni pubblicamente disponibili quali le statistiche sulle esportazioni cinesi riportate nel Global Trade Atlas («GTA») e ha ricavato i quantitativi e i valori delle esportazioni di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo per il periodo dell’inchiesta di riesame.

(117)

Le statistiche GTA sulle esportazioni cinesi indicavano un prezzo all’esportazione medio fob dalla Cina verso altri paesi di 660 EUR/tonnellata, adeguato al prezzo franco fabbrica (a seguito di adeguamenti per il nolo marittimo e il trasporto interno e le spese di scarico) di 626 EUR/tonnellata.

(118)

Il prezzo medio all’esportazione riscontrato durante il periodo dell’inchiesta di riesame era inferiore di oltre il 100 % al valore normale stabilito nella sezione 3.4.4. Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure attuali, probabilmente i produttori esportatori cinesi comincerebbero a vendere nell’Unione a prezzi inferiori al valore normale riscontrato.

3.4.6.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(119)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha basato le sue risultanze in merito alla capacità degli altri produttori esportatori sui dati disponibili e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti disponibili.

(120)

Nel 2020 la Cina ha fornito il 56,5 % della produzione mondiale di acciaio grezzo, contro il 53,3 % nel 2019 (65). Nel settembre 2020, in una dichiarazione dell’88a sessione del comitato acciaio dell’OCSE si osservava che «malgrado lo shock della domanda negativa a livello mondiale, la produzione e le scorte in Cina sono aumentate in misura significativa rispetto ai livelli di un anno fa». Il comitato acciaio inoltre ha rilevato «con preoccupazione l’andamento divergente rispetto alla tendenza mondiale registrato in Cina, dove la produzione di acciaio ha raggiunto volumi record nel primo semestre del 2020 e dove le scorte hanno raggiunto livelli storicamente elevati. Questi sviluppi pongono un rischio di eccesso di offerta in Cina, aggravando gli squilibri a livello mondiale derivante dagli shock della domanda a causa della pandemia di COVID-19». La tendenza alla costante espansione della capacità produttiva di acciaio in Cina è stata ulteriormente sostenuta da un «enorme allentamento delle condizioni di credito», combinato con l’aumento degli investimenti di grandi produttori di acciaio, mentre gli operatori più piccoli restano esclusi dal sistema di controllo della capacità. Un recente rapporto dell’OCSE del febbraio 2021 ha inoltre rilevato una crescente sovraccapacità della produzione di acciaio a livello mondiale, determinata in particolare dai paesi asiatici, compresa la Cina (66).

(121)

Il governo cinese ha piani ambiziosi per la sua industria siderurgica (67) e mira a eliminare gli impianti obsoleti e le società non competitive con costi eccessivi, concentrandosi sul potenziamento e sulla promozione di produttori di acciaio allineati alle politiche e alle priorità governative. L’idea è quella di ripulire il settore, rafforzando i principali operatori ed eliminando quelli inefficienti e non conformi (o non allineati) alle priorità del governo. L’obiettivo è allevare «una nuova generazione di leader del settore». I mezzi per conseguirlo sono politiche quali sistemi di scambio di capacità e conversioni del debito in azioni, che comportano un notevole potere discrezionale dello Stato sulle attività delle singole imprese. La finalità è l’aumento della capacità di operatori «selezionati», ossia produttori con prestazioni elevate e conformi agli attuali obiettivi del governo per l’industria siderurgica.

(122)

Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la capacità totale cinese per determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati era stimata a più di 345 milioni di tonnellate, mentre la produzione e il consumo in Cina erano entrambi stimati a 314 milioni di tonnellate nel 2020. Su questa base, la capacità inutilizzata in Cina è stata stimata a 31 milioni di tonnellate nel 2020, un valore indicativo per la capacità inutilizzata nel periodo dell’inchiesta di riesame e quasi pari al consumo totale dell’Unione sul mercato libero (circa 35 milioni di tonnellate) nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(123)

Il rallentamento della domanda di acciaio in Cina all’inizio del 2021 è e sarà determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda rischia di aumentare la pressione sui produttori a esportare i loro prodotti. La capacità cinese è sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno dell’economia cinese.

(124)

Inoltre, uno dei mercati principali, ossia quello degli USA, è protetto da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

(125)

Su tale base, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi indirizzino le loro capacità inutilizzate verso il mercato dell’Unione in grandi quantità a prezzi di dumping.

3.4.6.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(126)

Il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i mercati dei principali paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC (68). I livelli dei prezzi nell’Unione (il prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione era di 734 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame) inoltre sono superiori ai prezzi medi praticati dai produttori esportatori cinesi nel resto del mondo (714 EUR/tonnellata a livello cif). Poiché, come spiegato al considerando 200, i prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base molto sensibile al prezzo, in caso di scadenza delle misure gli esportatori cinesi sarebbero fortemente incentivati a indirizzare le loro esportazioni nell’Unione.

(127)

Nella sua domanda il richiedente ha affermato che le sole misure di salvaguardia sull’acciaio istituite dall’Unione, che si applicano al prodotto oggetto del riesame, non sarebbero sufficienti a proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi di dumping. Poiché alla Cina non è stato assegnato un contingente specifico per paese per il prodotto oggetto del riesame, i produttori esportatori cinesi hanno accesso a grandi volumi di contingente residuo nell’ambito dei quali potrebbero indirizzare le loro esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. È quindi probabile che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, i volumi delle esportazioni cinesi aumentino in misura significativa nell’ambito del contingente residuo e inondino il mercato dell’Unione prima che siano applicabili eventuali dazi fuori contingente a norma della misura di salvaguardia.

(128)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato dell’Unione rappresenta una destinazione attraente per la capacità inutilizzata presente nella RPC in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(129)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha sostenuto che, anche se basata sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, è irragionevole un valore normale degli esportatori cinesi che corrisponde a quasi il doppio del costo di produzione dell’industria dell’Unione.

(130)

Come indicato nei considerando 95 e 112, la Commissione ha fornito i valori unitari dei fattori produttivi ed ha spiegato il metodo utilizzato per calcolare il valore normale. Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le risultanze relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, compresi i dati del Global Trade Atlas (GTA), al fine di determinare il costo non distorto della maggior parte dei fattori produttivi, ossia le materie prime. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.6.4.   Conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping

(131)

In considerazione delle risultanze riguardanti le capacità inutilizzate, l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché il fatto che i prezzi praticati dai produttori esportatori della RPC nei paesi terzi sono notevolmente inferiori al valore normale stabilito, la Commissione ha concluso che esiste un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(132)

Secondo il richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 21 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(133)

La produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata a circa 70 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte verificate al questionario e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite da Eurofer. Come indicato al considerando 13, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 29 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.2.   Consumo dell’Unione

(134)

Il prodotto oggetto del riesame è considerato un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo. Dato che l’industria dell’Unione è in prevalenza integrata verticalmente e produce sia il prodotto oggetto del riesame sia i prodotti a valle, il mercato vincolato e il mercato libero sono stati analizzati separatamente, ove opportuno.

(135)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, poiché i prodotti destinati al mercato vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e gli eventuali prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono fissati secondo le condizioni di mercato. Il mercato libero nel suo complesso comprende le vendite dei produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti e le vendite non vincolate a società collegate.

(136)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame circa il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile era destinata al mercato vincolato.

(137)

La Commissione ha determinato il consumo del mercato libero dell’Unione sulla base a) delle vendite sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti nell’Unione, come indicato nella risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori e b) delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi indicate da Eurostat. Il consumo del mercato vincolato dell’Unione è stato stabilito sulla base dell’uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione, come indicato nella risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(138)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo del mercato libero

34 533

32 411

27 899

34 869

Indice

100

94

81

101

Consumo vincolato

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Consumo totale dell’Unione

79 822

74 422

64 888

75 293

Indice

100

93

81

94

Fonte:Eurostat, risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(139)

Il consumo totale dell’Unione è sceso del 7 % nel 2019 e ha subito un ulteriore drastico calo del 12 % nel 2020 a causa del crollo della domanda provocato dalla pandemia di COVID-19. Questa flessione, tuttavia, è stata seguita da un buon recupero, sostenuto dalla ripresa della domanda di acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame, benché ancora inferiore del 6 % rispetto al livello del 2018.

(140)

Il consumo del mercato libero ha seguito un andamento analogo a quello del consumo totale dell’Unione. Dopo un brusco calo del 19 % fino al 2020, ha registrato un forte recupero nel periodo dell’inchiesta di riesame, superando addirittura dell’1 % il livello del 2018.

(141)

Nel mercato vincolato l’andamento del consumo era pressoché identico al consumo totale dell’Unione, con un brusco calo del 18 % fino al 2020, seguito da una ripresa che tuttavia ha raggiunto solo l’89 % del livello del 2018.

(142)

Nel complesso il consumo totale dell’Unione è diminuito del 6 % nel periodo in esame.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.    Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(143)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

(144)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate), quota di mercato e prezzi (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC

1,7

0,5

0,3

28,7

Quota di mercato

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Prezzi all’importazione dalla RPC

1 674

3 177

2 482

664

Indice

100

190

148

40

Fonte:Eurostat, risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(145)

Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, le importazioni dalla Cina sono scese a un livello poco significativo, con una quota di mercato trascurabile dello 0,002 % nel 2018. Nel periodo dal 2018 al 2020 le importazioni sono calate ulteriormente. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, tuttavia, le importazioni dalla RPC hanno evidenziato un picco nell’aprile 2021 rispetto ai livelli bassi dei tre anni precedenti. La quota di mercato è comunque rimasta molto bassa (0,1 %).

(146)

I prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat sono stati eccezionalmente elevati nel 2018, 2019 e 2020, per poi crollare nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il livello eccezionalmente elevato dei prezzi all’importazione dal 2018 al 2020 è probabilmente collegato al fatto che la Cina ha esportato un volume trascurabile nell’Unione, dato che tuttavia non si può considerare affidabile.

(147)

Secondo la Commissione i prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat nel periodo in esame non erano rappresentativi dei prezzi medi dei prodotti piatti laminati a caldo a causa del volume molto basso delle importazioni dalla RPC durante quel periodo e non potevano essere utilizzati per trarre conclusioni significative o pertinenti.

(148)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la RPC

Volume (migliaia di tonnellate)

7 997

7 225

5 879

9 635

 

Indice

100

90

74

120

 

Quota di mercato

23  %

22  %

21  %

28  %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

532

482

428

765

 

Indice

100

90

80

144

Fonte:Eurostat.

(149)

Nel periodo dal 2018 al 2020 il totale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dal paese interessato è diminuito del 26 %, per poi aumentare nettamente nel 2021 fino a raggiungere una quota di mercato del 28 %, superando del 20 % il livello del 2018. Nel complesso, l’Unione importa prodotti piatti laminati a caldo da più di 40 paesi in tutto il mondo. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i cinque maggiori esportatori di prodotti piatti laminati a caldo nell’UE sono stati Russia, India, Turchia, Egitto e Taiwan, e hanno rappresentato il 18 % del mercato libero dell’Unione e il 65 % di tutte le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo. A livello individuale, la Russia era il maggior esportatore con una quota di mercato del 5,8 %, mentre gli altri quattro paesi detenevano una quota di mercato rispettivamente tra il 2 % e il 4 %. Nessun altro paese detiene una quota di mercato superiore al 2 %. Tra i maggiori esportatori, le importazioni dalla Russia (69) e dalla Turchia (70) sono attualmente oggetto di misure antidumping.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.    Osservazioni generali

(150)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(151)

Come indicato al considerando 13, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(152)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(153)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(154)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

(155)

Come spiegato ai considerando 136 e 137, per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. Ove pertinente e possibile, la Commissione ha analizzato separatamente gli indicatori di pregiudizio relativi al mercato libero e vincolato.

4.4.2.    Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(156)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (migliaia di tonnellate)

75 626

70 920

61 096

69 531

Indice

100

94

81

92

Capacità produttiva (migliaia di tonnellate)

90 923

92 584

91 965

93 249

Indice

100

102

101

103

Utilizzo degli impianti

83  %

77  %

66  %

75  %

Indice

100

92

80

90

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(157)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha seguito un andamento analogo al consumo totale dell’Unione ed è diminuito complessivamente dell’8 % circa nel periodo in esame, con un calo significativo nel 2020 seguito da un recupero dovuto alla ripresa della domanda di acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(158)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato un leggero aumento del 3 % nel periodo in esame, mentre l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento negativo del volume di produzione e del consumo, registrando un calo del 10 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(159)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato libero hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato nel mercato libero (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Vendite sul mercato libero

26 534

25 185

22 020

25 205

Indice

100

95

83

95

Quota di mercato

77 %

78 %

79 %

72 %

Indice

100

101

104

99

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(160)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha seguito l’andamento del consumo. È diminuito tra il 2018 e il 2020 per i motivi illustrati al considerando 139, per poi registrare una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame. La ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame è stata comunque inferiore ai livelli del 2018.

(161)

Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione è leggermente aumentata dal 2018 al 2020, passando dal 77 al 79 %, per poi scendere di sette punti percentuali, al 72 %, tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, questo calo è spiegato dal fatto che la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è aumentata del 7 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il che spiega la perdita di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero.

Tabella 7

Volume vincolato nel mercato dell’Unione e quota di mercato (in migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume vincolato nel mercato dell’Unione

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Produzione totale dell’industria dell’Unione

75 626

70 920

61 096

69 531

% del volume vincolato rispetto alla produzione totale

59,9  %

59,2  %

60,5  %

58,1  %

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(162)

Il volume vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate sul mercato dell’Unione) è diminuito del 18 % dal 2018 al 2020 e ha recuperato 7 punti percentuali nel 2021; in altre parole, nel periodo compreso tra l’inizio e la fine dell’inchiesta di riesame tale volume è passato da circa 45 milioni di tonnellate a 40 milioni di tonnellate, corrispondente a un calo complessivo pari all’11 %. Nel complesso il mercato vincolato e libero hanno seguito lo stesso andamento. La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento del mercato vincolato non ha avuto un’incidenza significativa sui risultati dell’industria dell’Unione nel mercato libero.

(163)

Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale della produzione totale) è rimasta relativamente stabile, oscillando tra il 58,1 % e il 60,5 %.

4.4.2.3.   Crescita

(164)

In un contesto di calo del consumo e della produzione, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato nel mercato libero. In generale l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(165)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

41 161

38 980

36 207

38 470

Indice

100

95

88

93

Produttività (unità/addetto)

1 824

1 819

1 687

1 807

Indice

100

100

93

99

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(166)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il numero di addetti impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame ha seguito l’andamento del volume di produzione dell’Unione, con una netta flessione tra il 2018 e il 2020 e una leggera ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso si è osservata una diminuzione del 7 % nel periodo in esame.

(167)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per addetto, nel complesso si è mantenuta stabile durante il periodo in esame.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(168)

Come spiegato al considerando 114, non è stato possibile accertare l’esistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza non è stato neppure possibile stabilire un margine di dumping. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(169)

Le misure antidumping istituite in seguito all’inchiesta iniziale hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, come dimostrato dai dati relativi al 2018. Questo è stato confermato anche dalle risultanze della Commissione nell’inchiesta antidumping relativa ai prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia (71).

4.4.3.    Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(170)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero

549

509

450

734

Indice

100

93

82

134

Costo unitario di produzione

518

557

534

669

Indice

100

108

103

129

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(171)

I prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 18 % tra il 2018 e il 2020 e sono aumentati drasticamente del 34 % nel 2021 rispetto al 2018. L’andamento dei prezzi di vendita unitari nel periodo in esame è stato influenzato dalle gravi perturbazioni provocate dalla pandemia di COVID-19 e dalla ripresa della domanda nel periodo post-pandemia. Nel 2021 la forte domanda di acciaio, l’offerta limitata e l’aumento dei costi di produzione hanno influenzato l’incremento improvviso e significativo del prezzo di vendita unitario.

(172)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 29 %. Nel 2019 tuttavia il costo di produzione è aumentato, mentre i prezzi di vendita unitari sono diminuiti. L’industria dell’Unione non è stata in grado di rispecchiare l’aumento del costo di produzione nei prezzi di vendita a causa dei grandi volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Turchia, che hanno spinto i prezzi al ribasso. Nel 2020 sono diminuiti sia il costo di produzione che i prezzi di vendita, ma il primo in misura più limitata. La causa è da ricercare nel crollo del mercato durante la pandemia di COVID-19, che ha provocato una notevole riduzione dei prezzi, mentre ha interessato meno il costo di produzione. Nel 2021 il costo unitario di produzione ha registrato un’impennata a causa del forte rialzo dei prezzi dell’energia e dei prodotti di base. Grazie alla ripresa post-COVID, tuttavia, anche la domanda ha registrato un forte incremento, con il risultato di un notevole aumento dei prezzi (più del 50 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame), persino superiore all’aumento dei costi di produzione nello stesso periodo.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(173)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per addetto

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/ETP)

64 164

69 352

69 748

78 444

Indice

100

108

109

122

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(174)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 22 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il numero di dipendenti è sceso rispetto al 2018, mentre il costo medio del lavoro per addetto è aumentato.

4.4.3.3.   Scorte

(175)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

631 608

533 200

390 880

522 405

Indice

100

84

62

83

Scorte finali in percentuale della produzione

5,0  %

4,5  %

3,8  %

4,6  %

Indice

100

90

76

92

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(176)

Nel periodo in esame le scorte di prodotti piatti laminati a caldo dell’industria dell’Unione sono costantemente diminuite, con una drastica flessione nel 2020 dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19 e una ripresa nel 2021. L’industria dei prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione è caratterizzata da contratti quadro (mensili, trimestrali, annuali) tra produttori e acquirenti che fissano le quantità e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze degli acquirenti. L’industria dell’Unione può dunque pianificare la produzione e le scorte. Di conseguenza, e come accertato anche nell’inchiesta iniziale, le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo settore, in quanto la maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(177)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nel mercato libero dell’Unione (in % del fatturato delle vendite)

8,4

-7,2

-18,0

14,1

Indice

100

-86

- 214

168

Flusso di cassa (EUR)

496 319 788

-6 211 922

- 130 468 840

645 183 908

Indice

100

-1,3

-26

130

Investimenti (EUR)

216 927 207

433 154 031

181 406 902

394 535 083

Indice

100

200

84

182

Utile sul capitale investito

9,1  %

-6,0  %

-13,3  %

17,4  %

Indice

100

-66

- 146

191

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(178)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile nel mercato libero nell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(179)

Nel periodo in esame si è registrata un’oscillazione della redditività, che nel complesso è aumentata di 5,7 punti percentuali. Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, l’industria si è ripresa e ha realizzato un utile nel 2018. Tuttavia, nel 2019 sono state registrate perdite e nel 2020, nel pieno della pandemia, la redditività ha toccato il suo livello più basso, ossia -18 %, mentre nel 2021 si è evidenziata una forte ripresa dei profitti pari al 14,1 %. In seguito all’istituzione di misure nei confronti della RPC nel 2017, le importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Turchia sono aumentate rapidamente, il che spiega il crollo della redditività nel 2019. Il calo della redditività è stato aggravato dagli shock provocati dalla pandemia mondiale nel 2020, come le perturbazioni nella catena di approvvigionamento e la diminuzione del consumo di acciaio. L’impennata della domanda di acciaio, combinata con l’aumento dei prezzi di vendita, ha determinato profitti eccezionalmente elevati nel 2021, che ha segnato un anno straordinario per l’industria dell’Unione.

(180)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019-2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(181)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono aumentati dell’82 %. Nel complesso, durante il periodo in esame i flussi di investimento hanno seguito una distribuzione bimodale: un aumento significativo nel 2019, seguito da un calo nel 2020 e da un secondo picco nel 2021. In generale, gli investimenti erano mirati a migliorare la qualità e l’ecosostenibilità della produzione.

(182)

L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Rispetto al 2018, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito è notevolmente migliorato. Di fatto nel periodo in esame il ROI è aumentato di 8,3 punti percentuali. Il suo andamento è stato analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019 e nel 2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(183)

La capacità di raccogliere capitali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è rimasta invariata nel periodo dell’inchiesta di riesame, caratterizzato da una rapida ripresa dalla pandemia.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(184)

In seguito all’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina nel 2017, le importazioni dalla Cina sono diminuite e sono rimaste al di sotto del livello minimo durante il periodo in esame, consentendo quindi all’industria dell’Unione di cominciare a riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e di tornare a una situazione favorevole alla fine del 2018, come confermato dalla Commissione nel regolamento (UE) 2021/1100 della Commissione concernente le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia (72). La tendenza favorevole della situazione economica dell’industria dell’Unione ha subito tuttavia un arresto improvviso e si è invertita nel 2019, quando l’industria dell’Unione ha dovuto competere con ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla Turchia, che l’hanno costretta a fissare prezzi inferiori ai costi per mantenere la propria quota di mercato, con un conseguente pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione (73). Nel luglio 2021 la Commissione ha istituito misure definitive nei confronti della Turchia e, come spiegato al considerando 179, grazie a vari fattori la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata, tornando alla fine del 2021 a una situazione economica simile a quella del 2018. Nel periodo dell’inchiesta di riesame quindi la situazione dell’industria dell’Unione non era più considerata pregiudizievole.

(185)

Inoltre, quasi tutti gli indicatori di pregiudizio, segnatamente produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite e prezzi di vendita, occupazione e produttività, profitti, flusso di cassa e ROI, hanno seguito un andamento analogo nel periodo in esame. Questa tendenza è stata caratterizzata da un calo nel 2019, una diminuzione più accentuata nel 2020 e dal ritorno nel periodo dell’inchiesta di riesame a livelli analoghi a quelli del periodo in esame all’inizio del 2018. Il motivo di questo andamento irregolare risiede ampiamente nella concomitanza di un notevole afflusso di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia con le dinamiche particolari create dalla pandemia di COVID-19. I lockdown e le interruzioni dell’attività industriale hanno comportato livelli di consumo estremamente bassi e una scarsa domanda di acciaio nel 2020, con un’impennata della domanda di acciaio e dei prezzi nel 2021 durante la ripresa post-COVID che hanno determinato, tra l’altro, profitti eccezionalmente elevati per l’industria dell’acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(186)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(187)

L’analisi degli indicatori, tuttavia, non può trascurare le condizioni eccezionalmente favorevoli del mercato dell’acciaio nel 2021. Nel 2020 comunque il rallentamento dell’attività industriale provocato dalla pandemia e la conseguente riduzione della domanda di acciaio hanno determinato un forte calo delle prestazioni dell’industria dell’acciaio e dell’economia mondiale in generale. Nel 2021, sulla spinta della ripresa della domanda, il consumo e i prezzi dell’acciaio sono risaliti notevolmente.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(188)

Come spiegato al considerando 186, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. D’altro canto, come spiegato al considerando 131, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in assenza di misure antidumping. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(189)

A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(190)

Come descritto al considerando 122, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata. Di fatto, la capacità inutilizzata stimata della Cina corrisponde all’89 % del consumo del mercato libero dell’UE. Tale capacità inutilizzata potrebbe servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 123, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare i propri prodotti.

(191)

Uno dei mercati principali, quello degli USA, inoltre è protetto da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame, che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

5.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(192)

Come descritto al considerando 126, il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i principali mercati dei paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC. I livelli dei prezzi nell’Unione inoltre sono superiori ai prezzi medi applicati dagli esportatori cinesi nel resto del mondo. Il mercato dell’Unione, quindi, rappresenta una destinazione attraente per la capacità inutilizzata presente nella RPC in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(193)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha contestato le conclusioni per quanto riguarda l’attrattiva del mercato dell’Unione, sostenendo che l’industria siderurgica cinese dipende dal suo mercato interno e che il consumo interno cinese è dieci volte superiore al segmento di mercato libero nell’UE. Ha inoltre sottolineato che a partire dal 1o agosto 2021 alcuni prodotti siderurgici, tra cui l’acciaio piatto laminato a caldo, non possono più beneficiare delle riduzioni dell’IVA all’esportazione, il che ha un effetto deterrente sulle esportazioni e riorienta la produzione cinese di acciaio verso l’industria nazionale cinese.

(194)

La Commissione ha riconosciuto che il consumo interno cinese di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è molto più importante rispetto a quello del mercato libero dell’UE ma, come spiegato al considerando 190, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata che non sono in grado di utilizzare sul loro mercato interno. Nulla impedisce pertanto ai produttori cinesi di impiegare tale capacità inutilizzata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame destinato all’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 123, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare. Per quanto riguarda la presunta modifica del sistema dell’IVA, la Commissione ha osservato che la CISA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’argomentazione secondo cui la modifica delle riduzioni dell’IVA avrebbe comportato, o comporterà, cambiamenti significativi delle pratiche di esportazione dei produttori cinesi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento.

5.3.   Probabili prezzi delle importazioni cinesi e impatto sull’industria dell’Unione

(195)

In considerazione dei bassi volumi di importazioni dalla RPC nel periodo dal 2018 al 2021, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione indicati in Eurostat non fossero affidabili per stabilire i probabili prezzi delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina in assenza di misure antidumping. La Commissione ha considerato invece come sostituti rappresentativi i prezzi all’esportazione dalla RPC verso tutti i paesi terzi diversi dall’Unione («resto del mondo»).

(196)

Come descritto al considerando 117, la Commissione ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi (fob) nel resto del mondo erano pari, in media, a 660 EUR/tonnellata. La Commissione ha aggiunto il costo di assicurazione e nolo a tale prezzo accertato per stabilire un probabile prezzo delle esportazioni cinesi alla frontiera dell’Unione. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi la Commissione ha fatto ricorso ai costi utilizzati nell’inchiesta iniziale, ossia 52 EUR/tonnellata, o 7,9 % del prezzo/tonnellata, come migliori dati disponibili. La Commissione ha pertanto concluso che, in assenza di misure, il probabile prezzo cif delle esportazioni cinesi di prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione non sarebbe superiore a 712 EUR/tonnellata.

(197)

Poiché in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi sono stati utilizzati dati statistici, è stato possibile stabilire solo un prezzo medio per tonnellata per un’ampia varietà di tipi di prodotto. In assenza di informazioni a livello di tipo di prodotto la Commissione non ha quindi potuto effettuare un calcolo preciso dell’undercutting, ma ha dovuto limitarsi a un confronto tra i prezzi medi per tonnellata.

(198)

Il prezzo delle esportazioni cinesi così determinato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nel mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica.

(199)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale e, in analogia con un metodo per il calcolo preciso dell’undercutting, il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È emerso che in media i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione sarebbero inferiori dell’8 % circa ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.

(200)

I prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base altamente sensibile al prezzo e, come osservato nell’inchiesta iniziale concernente le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina e anche nell’inchiesta sul prodotto identico originario della Turchia, livelli piuttosto modesti di undercutting dei prezzi combinati con grandi volumi possono avere un impatto immediato e significativo sui risultati dell’industria dell’Unione (74). In entrambe le inchieste, margini di undercutting inferiori al 5 % hanno costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i prezzi di vendita (o a perdere quote di mercato) in misura tale da subire un pregiudizio notevole nel breve termine.

(201)

Poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame si era appena ripresa da un periodo turbolento ed economicamente difficile, compresa la pandemia di COVID-19, con perdite accumulate, l’industria dell’Unione è ancora in una situazione di fragilità. È pertanto altamente probabile che la reiterazione di importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Cina, in volumi significativi e a prezzi inferiori a quelli dell’Unione, danneggerebbe gravemente le prestazioni dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto concerne la produzione, i volumi delle vendite e i prezzi, la redditività e gli investimenti, con la conseguente reiterazione del pregiudizio notevole.

(202)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha contestato la scelta del periodo in esame per l’analisi del pregiudizio. Essa ha sostenuto che le importazioni oggetto di dumping di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo in presenza di volumi più ingenti provenienti dalla Turchia nel 2019, il rallentamento economico indotto dalla pandemia di COVID e il boom della ripresa post-pandemia hanno distorto gli elementi di prova su cui si basa l’analisi del dumping e del pregiudizio. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare un periodo diverso e ha suggerito di esaminare un periodo più lungo, che copre uno o due anni prima del periodo in esame (2016-2018) e dopo il PIR (2022).

(203)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Essa ha ricordato che i vari elementi elencati dalla CISA come suscettibili di falsare gli elementi di prova nel periodo in esame erano stati riconosciuti e attentamente esaminati nell’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione. La Commissione ha inoltre osservato che, anche se fosse stato preso in considerazione un periodo più lungo precedente il periodo dell’inchiesta di riesame, come suggerito dalla CISA, gli stessi elementi sarebbero ancora presenti. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha ricordato che in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, «viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione». Secondo la giurisprudenza costante, non compete alla Commissione prendere in considerazione elementi che si riferiscono a un periodo successivo a quello dell’inchiesta, salvo che detti elementi non rivelino nuovi sviluppi da rendere manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping (75). Lo stesso ragionamento dovrebbe applicarsi per analogia alle inchieste di riesame aperte a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La CISA non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame rendessero la reistituzione del dazio manifestamente inadeguata.

5.4.   Conclusioni

(204)

Sulla base di quanto precede, si conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con un conseguente rischio di reiterazione del pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(205)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(206)

L’industria dell’Unione è ubicata in 15 Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Essa impiega oltre 38 000 addetti nel settore del prodotto oggetto del riesame.

(207)

In assenza di misure l’industria dell’Unione non sarà più protetta nei confronti del probabile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, con la conseguenza di un pregiudizio notevole. L’effetto delle misure antidumping sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure aiuteranno l’industria dell’Unione a proseguire nella ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. È pertanto chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure.

6.1.1.    Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(208)

La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario. Data la mancanza di collaborazione degli utilizzatori e degli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni contrarie, il mantenimento delle misure non è considerato contrario all’interesse di utilizzatori e importatori.

(209)

La Commissione inoltre ha esaminato se le misure nei confronti della Cina avrebbero un effetto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, poiché sono in vigore misure relative ai prodotti piatti laminati a caldo anche nei confronti di Turchia, Brasile, Iran e Russia. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il livello di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era del 75 % e la capacità produttiva totale superava il consumo totale dell’Unione di 18 milioni di tonnellate, secondo i dati del questionario di Eurofer sui macroindicatori. Malgrado le misure istituite contro alcuni dei principali esportatori di prodotti piatti laminati a caldo, quasi 40 paesi esportavano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’istituzione di misure non interferirebbe sulla diversificazione dell’approvvigionamento. Per questi motivi, e in assenza di collaborazione di utilizzatori e importatori, la Commissione ha concluso che non esistevano potenziali rischi al livello dell’approvvigionamento degli utilizzatori a valle.

(210)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha fatto riferimento alla salvaguardia dell’UE sulle importazioni, tra l’altro, di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina, che limita notevolmente la possibilità per i produttori cinesi di esportare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel mercato dell’UE e limita i flussi di libero scambio a scapito dei produttori a valle e degli utilizzatori finali.

(211)

La Commissione ha ricordato che la salvaguardia in questione non può essere considerata di carattere duraturo e che la misura attualmente in vigore (76) non incide sulla valutazione della probabilità di un aumento delle importazioni in assenza di dazi antidumping. Considerata la natura temporanea delle misure di salvaguardia nel settore dell’acciaio, la Commissione ha concluso che esse non possono incidere sulle conclusioni della presente inchiesta. Per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, come indicato al considerando 209, la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione ha superato il consumo totale dell’Unione e diversi altri paesi terzi hanno esportato prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, la misura di salvaguardia viene periodicamente riesaminata e all’occorrenza adeguata per garantire un approvvigionamento sufficiente di acciaio sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, le misure di salvaguardia non costituiscono un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento per gli utilizzatori a valle.

(212)

La CISA ha inoltre sostenuto che l’introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) comprometterebbe l’accesso al mercato dell’UE, dati gli onerosi obblighi di comunicazione e i sovrapprezzi connessi al CBAM.

(213)

La Commissione ha ricordato che il CBAM entrerà in vigore solo nell’ottobre 2023 e che nel periodo transitorio fino al 2026 gli importatori dovranno comunicare solo le emissioni incorporate nelle loro merci senza incorrere in oneri finanziari. Il motivo addotto per questo periodo transitorio è quello di lasciare alle parti il tempo di adeguarsi prima dell’istituzione del sistema definitivo e di ridurre il rischio di perturbazioni degli scambi. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto prematuro effettuare una valutazione del potenziale impatto del CBAM sui futuri flussi commerciali di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e ha respinto l’argomentazione.

6.1.2.    Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(214)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC.

7.   ARGOMENTAZIONI A FAVORE DELLA SOSPENSIONE DELLE MISURE

(215)

La CISA ha affermato che le attuali misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, sostenendo che sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al suddetto articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Secondo quanto affermato dalla CISA, le condizioni di mercato si sono temporaneamente modificate in misura tale da rendere improbabile il persistere o il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. A tale riguardo la CISA ha fatto riferimento alle aspettative di crescita dell’industria a valle dell’Unione e alla prevista ripresa economica nel periodo post-COVID, agli aumenti del prezzo del prodotto in esame, alla prevista diminuzione del volume delle importazioni da Russia e Ucraina e alla decisione di esecuzione che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti sui prodotti laminati piatti di alluminio originari della RPC (77).

(216)

La Commissione ha respinto l’argomentazione della CISA, in quanto generica e non suffragata da elementi di prova. D’altro canto, l’inchiesta di riesame ha stabilito che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio in assenza di misure e mutatis mutandis, anche in caso di una sospensione delle stesse. In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha ribadito tale argomentazione, ma non ha presentato alcun nuovo elemento.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(217)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla reiterazione del dumping e del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o altri acciai legati originari della RPC.

(218)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(219)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(220)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(221)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(222)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (78). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota di dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(223)

Un esportatore o produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo che è stato utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole.

(224)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (79), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(225)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091 e 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Repubblica popolare cinese.

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

i)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

ii)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

iii)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

iv)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

0  %

C157

 

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

10,3  %

C158

 

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch  (80)

10,3  %

C159

 

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch  (81)

10,3  %

C160

 

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

31,3  %

C161

 

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

31,3  %

C162

 

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

0  %

C164

 

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch

0  %

C208

 

Angang Steel Company Limited

10,8  %

C150

 

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

0  %

C151

 

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

0  %

C147

 

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

0  %

C163

 

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

10,8  %

C165

 

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

10,8  %

C166

 

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.

10,8  %

C167

 

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

0  %

C168

 

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

10,8  %

C156

 

Tutte le altre società

0  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, vale a dire lo 0 %.

5.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell’inchiesta di restituzione.

6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(3)  Regolamento (UE) 2017/649 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(4)   GU C 277 del 12.7.2021, pag. 3.

(5)   GU C 150 del 5.4.2022., pag. 3.

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594

(7)  https://www.gtis.com/gta

(8)  Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

(9)  Considerando 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

(10)  Cfr. nota precedente.

(11)  https://www.gtis.com/gta/

(12)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione del 16 febbraio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione del 15 dicembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione del 16 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

(14)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

(15)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.

(16)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(17)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

(18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76 regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

(21)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17); regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(23)  Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale del 20 settembre 2018.

(24)  Assemblea nazionale del popolo, quattordicesimo piano quinquennale, traduzione in inglese del Center for Security and Emerging Technology, 12 marzo 2021.

https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf

(25)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(26)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica del 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 16 febbraio 2013.

(27)  OCSE, «Latest developments in steelmaking capacity», febbraio 2021, pag. 11.

(28)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

(29)  Marketplace, «Industrial Policy: If China does it, why can’t we?», 1o marzo 2021.

https://www.marketplace.org/2021/03/01/industrial-policy-if-china-does-it-why-cant-we/

(30)  Cfr.:https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(31)  Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(32)  Cfr. sezione II, sottosezione 1, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria dei cascami dell’acciaio.

(33)  Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica, capitolo I, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 6 febbraio 2023).

(34)  Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica, capitolo 4, sezione II, punto 12, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml

(35)  Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 6 febbraio 2023).

(36)  Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml

(37)  Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria siderurgica (2019-2025), disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(38)  Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell’industria siderurgica, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(39)  Piano d’azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica per il 2020, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 6 febbraio 2023).

(40)  Piano d’azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «Promuovere le fusioni e il risanamento delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo circa a 10 imprese»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(41)  Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell’industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l’ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(42)  Cfr. sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/ (consultato il 6 febbraio 2023).

(43)  Cfr. sito internet della società, disponibile all’indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 6 febbraio 2023).

(44)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(45)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 6 febbraio 2023).

(46)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(47)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

(48)  Cfr. piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all’indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 6 febbraio 2023).

(49)  Cfr. l’articolo sul sito internet di Ansteel: 鞍钢集团网站 (ansteel.cn) (Fonte: Angang Daily 2021-11-24).

(50)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 aprile 2020 (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3), considerando 143 e 144.

(51)   «Osservazioni sul riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese», presentate dalla CISA il 19 maggio 2022.

(52)   «Osservazioni sulla nota sulle fonti per la determinazione del valore normale nel riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese», presentate dalla CISA il 16 settembre 2022.

(53)   GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17.

(54)  A titolo di esempio, il riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 (punto 80 della domanda) (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

(55)  Cfr. articolo LXIV, sezione 2 del quattordicesimo piano quinquennale.

(56)  Cfr. sezione VIII del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(57)  Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(58)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(59)  https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/

(60)  https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html

(61)  https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/

(62)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione del Kazakhstan dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del suddetto regolamento (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).

(63)  https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html

(64)  https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_financials/quarterly/2021/4Q2021/FS-Ternium-Dec31-2021.pdf

(65)  Worldsteel, 26.1.2021, in ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021, pag. 92.

(66)  OCSE, «Latest developments in steelmaking capacity», febbraio 2021, pag. 11.

(67)  ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021.

(68)  Attualmente sono in vigore misure antidumping nei paesi seguenti: Canada, USA, Turchia, Messico e Regno Unito. Il consiglio di cooperazione del Golfo (paesi del Golfo) ha istituito misure di salvaguardia e negli USA sono in vigore anche misure della sezione 232.

(69)   GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24.

(70)   GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32.

(71)  Considerando 139 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4).

(72)  Considerando 210 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32).

(73)   Ibidem.

(74)  Considerando 98, GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4.

(75)  Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, HEG e Graphite India/Consiglio, T-462/04, ECLI:EU:T:2008:586, punto 67.

(76)  Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, la Commissione ha imposto una misura di salvaguardia riguardante alcuni prodotti siderurgici per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.

(77)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 105).

(78)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(79)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(80)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

(81)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».