6.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/15


REGOLAMENTO (UE) 2023/1092 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 maggio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (BCE/2023/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 19.1 e 34.3,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le sanzioni irrogate dalla Banca centrale europea (BCE) per violazione degli obblighi derivanti da regolamenti o decisioni della BCE dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Al fine di accrescere ulteriormente l’efficacia e l’effetto dissuasivo dei propri poteri sanzionatori, e per ragioni di coerenza e certezza del diritto, la pubblicazione da parte della BCE di una decisione di irrogare una sanzione o delle informazioni ad essa relative dovrebbe divenire la norma. Ciò garantisce che l’esercizio del potere sanzionatorio della BCE sia più efficace nel dissuadere le imprese che sono tenute a rispettare gli obblighi derivanti da regolamenti o da decisioni della BCE, accrescendo l’effetto dissuasivo di una sanzione pecuniaria.

(2)

La pubblicazione delle sanzioni rafforza la trasparenza del processo decisionale nonché la responsabilità della BCE quando le irroga, consentendo altresì il raffronto tra le sanzioni irrogate a diverse imprese. Pertanto, la pubblicazione delle sanzioni favorisce le imprese tenute a rispettare gli obblighi derivanti da regolamenti o decisioni della BCE, promuovendo un trattamento giusto ed equo. La pubblicazione dell’importo garantisce inoltre la possibilità di verificare che le sanzioni non divergano tra loro senza motivo, rafforzando il principio di non discriminazione e garantendo condizioni di parità.

(3)

La pubblicazione delle sanzioni irrogate dalla BCE nell’ambito dei propri compiti di banca centrale è coerente con il regime applicabile alle sanzioni irrogate nel settore della vigilanza, in cui tutte le sanzioni sono pubblicate (2), fatte salve eccezioni specifiche. Considerazioni riguardanti il principio di coerenza spronano alla pubblicazione delle sanzioni in relazione a tutti i compiti della BCE, in quanto si applica una logica analoga per la pubblicazione. La pubblicazione delle sanzioni serve, da un lato, a fornire un segnale al mercato e, in taluni casi, alle potenziali controparti del soggetto sanzionato. Dall’altro, la pubblicità accresce l’effetto dissuasivo della sanzione.

(4)

La pubblicazione delle sanzioni rafforza la visibilità di un’applicazione efficace, promuovendo la fiducia del pubblico nella BCE e nelle istituzioni dell’Unione in generale.

(5)

In considerazione delle caratteristiche specifiche dei mercati finanziari, la pubblicazione dei dettagli di una sanzione dovrebbe essere soggetta a eccezioni attentamente definite, al fine di tenere conto di interessi giustificati del mercato, della sicurezza e delle imprese. In particolare, qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario o un’indagine penale in corso o arrechi un danno sproporzionato all’impresa interessata, la pubblicazione dei dettagli di una sanzione dovrebbe avvenire in forma anonima o differita qualora tali circostanze possano venire meno entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò riflette il principio di proporzionalità di applicazione generale. Infine, è opportuno prevedere un’eccezione laddove la pubblicazione comporti la pubblicazione di informazioni riservate e la BCE ritenga che il rischio cui siano esposti legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza non possa essere attenuato. Ciò è particolarmente importante nel settore delle banconote e nella sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica.

(6)

In linea con la competenza generale di decidere se irrogare una sanzione, il Comitato esecutivo decide anche se si applichi o meno un’eccezione alla pubblicazione. A tale riguardo, il Comitato esecutivo prende atto delle motivazioni addotte dall’unità investigativa o dalla banca centrale nazionale competente. Qualora decida che si applichi un’eccezione, è opportuno che ciò sia indicato nella sua decisione di irrogare la sanzione, in caso contrario la sanzione sarà pubblicata.

(7)

In ogni caso, nel determinare la sanzione appropriata e se si debba applicare un’eccezione alla pubblicazione di determinate informazioni, la BCE si ispira al principio di proporzionalità.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:

1)

l’articolo7 bis è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il seguente periodo:

«Se l’unità di indagine o la banca centrale nazionale competente ritiene che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo precisa nella sua proposta.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

«7 bis   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che debba essere irrogata una sanzione, ma che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, decide se e in quale misura la sanzione debba essere pubblicata.»

;

2)

all’articolo 8, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

modificare la decisione del Comitato esecutivo apportando modifiche a uno dei seguenti elementi:

i)

l’importo della sanzione da irrogare;

ii)

i motivi che hanno dato luogo a un’infrazione;

iii)

se e in quale misura la sanzione è pubblicata;»;

3)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   La BCE pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le decisioni che impongono sanzioni in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE, una volta che la decisione sia divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2532/98.

La pubblicazione comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità dell’impresa interessata, nonché l’importo e la natura della sanzione, a meno che il Comitato esecutivo stabilisca che tale pubblicazione:

a)

sia suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario, ovvero un’indagine penale in corso;

b)

cagioni, nella misura in cui possa essere accertato, un danno sproporzionato all’impresa interessata; ovvero

c)

comporti la pubblicazione di informazioni riservate, che metterebbero a rischio legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza, quali la sicurezza e la protezione dell’integrità delle banconote in euro, o la gestione sicura dei rischi informatici o operativi per i sistemi di pagamento di importanza sistemica.

Nei casi di cui al secondo comma, lettere da a) a c), le decisioni relative alle sanzioni sono pubblicate in forma anonima. In alternativa, se è probabile che tali circostanze vengano meno entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente.

Ai fini del secondo comma, lettera c), la BCE può decidere di non pubblicare una decisione che irroga una sanzione se ritiene che il rischio per legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza non possa essere attenuato pubblicando le decisioni pertinenti in forma anonima o rinviandone la pubblicazione, come indicato al comma precedente.

Qualora la decisione che irroga una sanzione sia oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la BCE senza indebito ritardo pubblica anche sul proprio sito Internet ufficiale informazioni sullo stato del ricorso in questione e sul relativo esito.

Le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo rimangono sul sito Internet ufficiale della BCE per almeno cinque anni.»

;

4)

all’articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 7:

«7.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 4, primo trattino, e al paragrafo 5, la BCE pubblica la sanzione irrogata conformemente all’articolo 9, paragrafo 1. Se il Comitato esecutivo accetta una proposta presentata dalla banca centrale nazionale competente in cui si stabilisce che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, può decidere di pubblicare tale decisione in forma anonima o di rinviare tale pubblicazione. Qualora si applichi l’eccezione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), il Comitato esecutivo può decidere di non pubblicare la sanzione imposta.»

.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 maggio 2023

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63) e articolo 132 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).