2.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 143/105 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1071 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2023
recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c). |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le zone in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e per approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione. |
(4) |
Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l’infezione da virus della rabbia (RABV), la leucosi bovina enzootica (LEB), la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), la diarrea virale bovina (BVD) e l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Diversi Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da RABV e di infezione da BTV che devono anch’essi riflettersi in alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
(5) |
Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l’Italia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Matera della regione Basilicata e nei distretti di Santarem e Setúbal. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini. |
(6) |
Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, la Francia e l’Italia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nelle regioni d’oltremare della Guyana, della Guadalupa, della Martinica, di Mayotte e della Riunione e nelle province di Napoli e Salerno della regione Campania. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini. |
(7) |
Per l’infezione da MTBC, l’Italia e la Spagna hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Catanzaro della regione Calabria, nella provincia di Napoli della regione Campania, nelle province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Lecce della regione Puglia, nella provincia del Nord-Est Sardegna della regione Sardegna e nelle province di Burgos, León e Valladolid nella Comunità autonoma di Castiglia e León. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC. |
(8) |
Per la LEB, il Portogallo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la LEB stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per il distretto di Porto. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la LEB. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto avente lo status di indenne da malattia per la LEB. |
(9) |
Per l’IBR/IPV, la Slovacchia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per una zona comprendente le regioni di Bratislava, Košice, Prešov, Trnava e Žilina. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione per l’IBR/IPV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’IBR/IPV. |
(10) |
Per l’infezione da ADV, la Polonia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per tutte le regioni attualmente elencate nell’allegato VI, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ADV. |
(11) |
Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle regioni di Augsburg e Ostallgäu del Regierungsbezirk Schwaben, nel Land della Baviera. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD. |
(12) |
Per la BVD, la Germania ha inoltre informato la Commissione che è opportuno aggiornare le zone del Regierungsbezirk Oberfranken, del Regierungsbezirk Oberpfalz, del Regierungsbezirk Mittelfranken e del Regierungsbezirk Unterfranken nel Land della Baviera, elencate nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD. L’intero territorio di tali zone è indenne da BVD, a differenza del Regierungsbezirk Niederbayern, in cui la BVD è ancora presente in alcune parti del territorio. Non è pertanto necessario menzionare le entità territoriali inferiori, come le città e i Landkreis, elencate nelle voci relative al Regierungsbezirk Oberfranken, al Regierungsbezirk Oberpfalz, al Regierungsbezirk Mittelfranken e al Regierungsbezirk Unterfranken, che dovrebbero essere soppresse. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
(13) |
La Slovacchia ha notificato alla Commissione diversi focolai di infezione da RABV che interessano le regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik e Vranov nad Topl’ou nel kraj di Prešov e le regioni di Michalovce, Sobrance e Trebišov nel kraj di Košice. Poiché l’intero territorio della Slovacchia ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da RABV ed è elencato nell’allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per dette regioni e modificare di conseguenza la voce relativa alla Slovacchia in tale elenco. |
(14) |
Per l’infezione da RABV, la Slovacchia ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per una zona comprendente le regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik e Vranov nad Topl’ou del kraj di Prešov e le regioni di Michalovce, Sobrance e Trebišov del kraj di Košice. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione per l’infezione da RABV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da RABV. |
(15) |
Per l’infezione da BTV, il Belgio e la Germania hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV sono soddisfatte rispettivamente per l’intero territorio del Belgio e per i distretti di Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier, Trier-Saarburg e Vulkaneifel nel Land della Renania-Palatinato. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV. Il Belgio dovrebbe pertanto essere elencato, e detta zona del Land della Renania-Palatinato aggiunta al territorio della Germania già elencato come indenne da infezione da BTV, nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV. |
(16) |
La Spagna ha notificato alla Commissione focolai di infezione da BTV sierotipo 4 nelle province di Ourense e Pontevedra della Comunità autonoma di Galizia, che interessano anche i distretti circostanti di Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga della provincia di Lugo e i distretti di Alcañices e Puebla de Sanabria della provincia di Zamora, nella Comunità autonoma di Castiglia e León. Poiché tali aree hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco. |
(17) |
Per l’infezione da BTV, la Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione già approvato per la zona elencata nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 aggiungendo una zona comprendente le province di Ourense e Pontevedra, diversi distretti della provincia di Lugo nella Comunità autonoma di Galizia, diversi distretti nella provincia di Toledo nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, la provincia di Salamanca, diversi distretti delle province di Avila e Zamora nella Comunità autonoma di Castiglia e León e diversi distretti della Comunità autonoma di Madrid. Pertanto tale zona dovrebbe essere aggiunta alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV. |
(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).
ALLEGATO
Gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:
(1) |
l’allegato I è così modificato:
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(2) |
l’allegato II è così modificato:
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(3) |
l’allegato III è così modificato:
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(4) |
nell’allegato IV, parte I, la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:
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(5) |
nell’allegato V, parte II, la seguente voce relativa alla Slovacchia è inserita dopo la voce relativa al Lussemburgo:
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(6) |
l’allegato VI è così modificato:
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(7) |
l’allegato VII è così modificato:
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(8) |
l’allegato VIII è così modificato:
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