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26.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 139/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1028 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi, ai fini del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(2) |
A norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 entro il 12 settembre 2023. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per introdurre la definizione di «aeromobile complesso a motore». |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (4) ha modificato l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 748/2012 per aggiornare i riferimenti all’allegato I del medesimo. Con l’articolo 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 748/2012. Si sarebbero in effetti dovuti sostituire i paragrafi 2 e 3 di tale articolo. È ora opportuno sostituire l’intero articolo 3 del regolamento (UE) n. 748/2012 per evitare confusione. |
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(4) |
Con l’articolo 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 748/2012. Di fatto l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 748/2012 è ritenuto importante per il corretto funzionamento del regolamento (UE) n. 748/2012 e sarebbe stato opportuno mantenerlo. È pertanto opportuno reintrodurre l’articolo 8, paragrafo 3, originario come nuovo paragrafo 6. |
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(5) |
Con l’articolo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 748/2012. Di fatto tali disposizioni sono ritenute importanti per il corretto funzionamento del regolamento (UE) n. 748/2012 e sarebbe stato opportuno mantenerle. È ora opportuno sostituire l’intero articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 per evitare confusione. |
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(6) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 è aggiunta la lettera h bis) seguente:
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«h bis) |
“aeromobile complesso a motore”:
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Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:
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1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità 1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:
4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.433, lettera a), dell’allegato I (parte 21). 5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità a un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.» |
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2) |
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6. Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.» |
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(3) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Imprese di produzione 1. Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti o pertinenze che sono fabbricate da un’impresa e la cui installazione, in conformità alle disposizioni dell’allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo 1 AESA). 2. In deroga al paragrafo 1, il fabbricante, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:
3. Le approvazioni dell’impresa di produzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento. 4. In deroga al paragrafo 1, l’impresa di produzione può richiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139. 5. In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (*1). Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte. 6. In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all’allegato I (parte 21) non è tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201. 7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). 8. La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l’impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7).»." |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7).