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23.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 135/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/989 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, comprese le qualifiche e le licenze del personale autorizzato alla riammissione in servizio di prodotti dopo la manutenzione. |
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(2) |
Il termine «aeromobili a motore complessi» era stato definito all’articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 1321/2014 deve essere adeguato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di tale termine. |
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(3) |
Al fine di migliorare l’efficienza del sistema di licenze di manutenzione e di formazione sulla manutenzione, è necessario introdurre modifiche ai requisiti relativi alle licenze di manutenzione e alle imprese che erogano servizi di formazione di cui all’allegato III (parte 66) e all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
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(4) |
In particolare, è necessario agevolare l’approvazione dell’abilitazione per tipo di aeromobile sulle licenze di manutenzione qualora non vi siano imprese approvate conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014 che erogano servizi di formazione per tipo su tali aeromobili, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e condizioni di parità. È altresì necessario aggiornare il programma di formazione di base del personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione degli aeromobili, migliorare l’efficienza della «formazione sul posto di lavoro» richiesta per l’approvazione della prima abilitazione per tipo nella categoria della licenza di manutenzione e introdurre nuovi metodi di formazione e tecnologie didattiche e altri miglioramenti nell’ambito del regolare aggiornamento delle norme contenute in tale allegato. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
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(6) |
Le modifiche si basano sul parere n. 07/2022 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(7) |
È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente al fine di garantire che le imprese che erogano servizi di formazione sulla manutenzione e le autorità preposte al rilascio delle licenze si conformino alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
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(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere i riferimenti alle informazioni e ai dati utilizzati per il mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti in conformità al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (6). |
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(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha inavvertitamente soppresso il punto 3) dell’allegato I (parte M), punto M.A.302, lettera d), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e i punti da 3) a 9) dell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, lettera c), del medesimo regolamento, che avrebbero dovuto essere mantenuti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha altresì aggiunto inavvertitamente un’altra lettera e), all’allegato I (parte M), punto M.A.502, del regolamento (UE) n. 1321/2014 anziché sostituirla. |
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(10) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
l’articolo 6 è così modificato:
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3) |
l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
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4) |
l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
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1) |
l’allegato I (parte M) è rettificato in conformità all’allegato III del presente regolamento; |
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2) |
l’allegato V ter (parte ML) è rettificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2024.
Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 12 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione, del 28 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 115).
(6) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
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1) |
l’indice è così modificato:
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2) |
il punto 66.A.5 è così modificato:
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3) |
al punto 66.A.10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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4) |
al punto 66.A.20, lettera a), punto 7), è aggiunto il paragrafo seguente: «La licenza di manutenzione aeronautica di categoria C rilasciata per aeromobili a motore complessi include le attribuzioni della licenza di manutenzione aeronautica di categoria C anche con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi.»; |
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5) |
il punto 66.A.25 è sostituito dal seguente:
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6) |
il punto 66.A.30 è così modificato:
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7) |
al punto 66.A.40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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8) |
al punto 66.A.45, la lettera d) è così modificata:
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9) |
al punto 66.A.45, lettera h), punto ii).3, il terzo comma è soppresso; |
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10) |
è inserito il seguente punto 66.B.2:
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11) |
il punto 66.B.105 è così modificato:
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12) |
al punto 66.B.110, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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13) |
al punto 66.B.130 è aggiunta la seguente lettera c):
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14) |
è aggiunto il seguente punto 66.B.135:
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15) |
il punto 66.B.200 è così modificato:
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16) |
al capitolo E, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d’esame di cui al punto 66.A.25, lettera d).»; |
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17) |
al punto 66.B.400 è aggiunta la seguente lettera d):
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18) |
al punto 66.B.405, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente: «La comparazione dichiara se è stata dimostrata la conformità ai requisiti e per ciascuna dichiarazione contiene le relative motivazioni, nonché le condizioni possibili o le considerazioni supplementari, o entrambe.»; |
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19) |
l’appendice I è così modificata:
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20) |
l’appendice II è così modificata:
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21) |
l’appendice III è così modificata:
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22) |
l’appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV Moduli relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali o moduli parziali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66) A. Requisiti relativi all’esperienza La tabella A seguente mostra i requisiti relativi all’esperienza, espressa in mesi, per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza rilasciata in conformità all’allegato III (parte 66). I requisiti relativi all’esperienza possono essere ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso di formazione di base approvato in conformità alla parte 147, relativo a una sottocategoria specifica. Tabella A
B. Moduli relativi alle competenze fondamentali o moduli parziali richiesti Scopo della tabella è illustrare gli esami necessari per l’inserimento di una nuova categoria/sottocategoria di base in un’AML concessa in conformità al presente allegato. I programmi preparati conformemente alle appendici I e VII richiedono diversi livelli di conoscenza per le varie categorie di licenze nell’ambito di un modulo; vi sono pertanto esami supplementari applicabili a determinati moduli per i titolari di licenze che desiderano estendere un’AML concessa in conformità al presente allegato per inserire un’altra categoria/sottocategoria e deve essere effettuata un’analisi del modulo per stabilire le materie mancanti o superate a un livello inferiore. Tabella B
QS = dipende dalla qualificazione del sistema.
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23) |
il modulo 26 AESA di cui all’appendice VI è sostituito dal seguente:
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24) |
l’appendice VII è sostituita dalla seguente: «Appendice VII Competenze fondamentali per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L Le definizioni dei vari livelli di competenza richiesti contenute nella presente appendice corrispondono a quelle di cui all’appendice I, punto 1. 1. Modularizzazione I moduli richiesti per ciascuna sottocategoria/categoria di licenza aeronautica devono essere conformi alla seguente matrice. I moduli tematici applicabili sono indicati con una “X”, mentre “n.a.” sta ad indicare che il modulo tematico non è né applicabile né richiesto. Le competenze fondamentali per L5 devono essere le stesse di qualsiasi sottocategoria B1 (come indicato nell’appendice I) più altri moduli, come indicato nella matrice.
MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI
MODULO 2L — FATTORI UMANI
MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA
MODULO 4L — STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO
MODULO 5L — STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI
MODULO 6L — STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI
MODULO 7L — CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI
MODULO 8L - GRUPPO MOTOPROPULSORE
MODULO 9L — PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA
MODULI 10L — PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)
MODULO 11L — DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS
MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI
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25) |
L’appendice VIII è così modificata:
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26) |
è aggiunta la seguente appendice IX: «Appendice IX Metodo di valutazione per la didattica multimediale (MBT)
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(*) L’esperienza può essere ridotta del 50 % ma con la concessione di una licenza con limitazioni, vale a dire una licenza approvata con l’esclusione di “interventi di manutenzione complessi di cui all’allegato I (parte M), appendice VII, modifiche standard di cui al punto 21.A.90B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e riparazioni standard di cui al punto 21.A.431B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.”.
(*1) Sono richieste solo le materie applicabili relative alla propulsione del modulo 8L; queste dipendono dalla sottocategoria B1 di provenienza del richiedente.
ALLEGATO II
L’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
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1) |
nell’indice, il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente: «147.A.305 Valutazione per tipo di aeromobile e valutazione per le attività»; |
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2) |
il punto 147.A.100 è così modificato:
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3) |
al punto 147.A.105, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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4) |
il punto 147.A.115 è così modificato:
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5) |
al punto 147.A.120 è aggiunta la seguente lettera c):
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6) |
al punto 147.A.135 è aggiunta la seguente lettera d):
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7) |
al punto 147.A.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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8) |
il punto 147.A.200 è così modificato:
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9) |
il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente:
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10) |
l’appendice III è così modificata:
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ALLEGATO III
L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
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1) |
al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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2) |
il punto M.A.502 è sostituito dal seguente: «M.A.502 Manutenzione dei componenti
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ALLEGATO IV
All’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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«c) |
L’AMP:
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