12.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/934 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e in corso e misure in vigore

(1)

Misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sono state istituite inizialmente dal regolamento (UE) n. 1105/2010 (2) («misure iniziali»).

(2)

Le misure iniziali istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che varia tra il 5,1 % e il 9,8 %.

(3)

Le misure iniziali si applicavano a tutte le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, fatta eccezione per le importazioni di tali filati prodotti dai produttori esportatori cinesi Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. («Hailide») e Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd. («Huachun»). Nei confronti di tali società non è stato istituito alcun dazio (regolamento (UE) n. 1105/2010), in quanto non sono state accertate pratiche di dumping in relazione ad esse.

(4)

In seguito al primo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (3) («regolamento di base»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione (4), modificato in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione (5), quest’ultima ha mantenuto in vigore le misure iniziali. In linea con la relazione dell’organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella causa Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice (6) («relazione dell’organo d’appello dell’OMC»), Hailide e Huachun non sono state esaminate nel contesto di tale riesame in previsione della scadenza.

(5)

Il 30 giugno 2022 la Commissione ha inoltre aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base relativa alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati ed esportati nell’Unione da Hailide («inchiesta parallela a norma dell’articolo 5») (7). Le importazioni da parte di Hailide non sono oggetto delle presenti inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio. Huachun, l’altro produttore esportatore che non era stato assoggettato a dazi nel contesto dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping iniziali, ha cessato di esistere nel 2021. Di conseguenza Huachun non è più considerata un produttore esportatore di filati di poliestere ad alta tenacità.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio parziale

(6)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, il 24 novembre 2021 è stata presentata alla Commissione una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (in appresso: «riesame in previsione della scadenza»).

(7)

Il 1o aprile 2022 è stata inoltre presentata una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (in appresso: «riesame intermedio parziale»). La portata della domanda era limitata al dumping. Di conseguenza l’analisi del pregiudizio di cui al presente regolamento riguarda esclusivamente il riesame in previsione della scadenza.

(8)

Entrambe le domande sono state presentate dal comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione dei filati di poliestere ad alta tenacità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(9)

La domanda di riesame in previsione della scadenza era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

(10)

La domanda di riesame intermedio parziale si basava su elementi di prova sufficienti addotti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda il dumping, le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale

(11)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato gli avvisi di apertura di tali riesami nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9) rispettivamente il 23 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022.

(12)

Un’associazione di utilizzatori ha presentato osservazioni in merito all’apertura di entrambe le procedure, sottolineando l’importanza della stabilità dell’approvvigionamento per gli utilizzatori. Ha inoltre affermato che i produttori europei hanno aumentato le loro esportazioni di filati di poliestere ad alta tenacità in Cina e non possono allo stesso tempo sostenere di essere danneggiati dalle importazioni cinesi. L’associazione di utilizzatori sostiene inoltre che il danno cagionato ai produttori europei non è stato dimostrato. La Commissione ha esaminato tutte le argomentazioni relative all’interesse dell’Unione nella sezione 3.10. L’argomentazione generale secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato dimostrato nella domanda di riesame non è stata suffragata da elementi di prova ed è stata pertanto respinta.

(13)

La Commissione ha deciso di pronunciarsi in merito alle due inchieste distinte nel presente atto giuridico, stabilendo (nell’ordine in cui le inchieste sono state aperte) innanzitutto la valutazione nel contesto dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, seguita dalle risultanze dell’inchiesta di riesame intermedio parziale.

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta di riesame intermedio parziale

(14)

L’esame del dumping e il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(15)

L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio parziale

(16)

Il prodotto oggetto dei riesami è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato), attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402200010) («prodotto oggetto del riesame»). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

(17)

I filati di poliestere ad alta tenacità sono utilizzati in una serie di diverse applicazioni, come il rafforzamento di pneumatici, tessuti larghi, cinture di sicurezza, airbag, corde, reti e varie applicazioni industriali.

2.2.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame nel contesto delle inchieste del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio parziale è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina.

2.3.   Prodotto simile

(19)

Dalle inchieste è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(20)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   INCHIESTA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

3.1.   Parti interessate e campionamento

(21)

Nell’avviso di apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori della Cina, gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare all’inchiesta.

(22)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(23)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

3.1.1.    Campionamento dei produttori dell’Unione

(24)

Nell’avviso di apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite, tenendo conto della rispettiva ubicazione geografica. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 50 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite dell’UE del prodotto simile. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito al campione provvisorio, che è stato confermato come campione definitivo. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

3.1.2.    Campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti

(25)

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti dell’Unione, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Cina presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all’inchiesta. Nessun produttore esportatore si è manifestato. Un importatore indipendente si è manifestato come parte interessata, ma non ha fornito le informazioni richieste per il campionamento. Di conseguenza il campionamento non si è reso necessario né per i produttori esportatori né per gli importatori indipendenti. Poiché è mancata una collaborazione da parte dei produttori cinesi, le conclusioni relative alle importazioni dalla Cina in relazione al riesame in previsione della scadenza sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

3.2.    Risposte al questionario e visite di verifica

(26)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(27)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(28)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e da due utilizzatori.

(29)

Ai fini dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società elencate di seguito.

 

Produttori dell’Unione:

Glanzstoff Longlaville, Longlaville, Francia;

PHP Fibers GmbH, Obernburg, Germania;

Brilen Tech SA, Saragozza, Spagna.

 

Utilizzatori:

Industrias Ponsa SA, Manresa, Barcellona, Spagna;

AMOHR Technische Textilien GmbH, Wuppertal, Germania.

3.3.   Fase successiva della procedura

(30)

Il 20 febbraio 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(31)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione.

3.4.   Dumping

3.4.1.    Osservazioni preliminari

(32)

Come indicato al considerando 25, nessuno degli esportatori/produttori ha collaborato all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Cina.

(33)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili.

3.4.2.    Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(34)

Gli elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza indicavano l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno aprire l’inchiesta tenendo conto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(35)

Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità. Nel contesto dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza non sono state fornite informazioni pertinenti.

(36)

La Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del corrispondente avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(37)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, in base alle informazioni disponibili in tale fase, il paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base era la Turchia.

(38)

La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(39)

Il 19 luglio 2022 la Commissione ha emesso una prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («prima nota») con la quale ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale.

(40)

In tale prima nota la Commissione ha fornito un elenco preliminare di tutti i fattori produttivi noti, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella fabbricazione di filati di poliestere ad alta tenacità. La Commissione ha inoltre individuato Turchia, Brasile e Thailandia come possibili paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione sono pervenute osservazioni dal richiedente a sostegno della Turchia quale paese rappresentativo.

(41)

A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la scelta della Turchia come paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.4.4.2.

3.4.3.    Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(42)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.

3.4.4.    Valore normale

(43)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(44)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia «qualora sia accertato, […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»).

(45)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.4.4.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.4.4.1.1.   Introduzione

(46)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(47)

Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l’esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(48)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(49)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla Cina (in appresso «relazione») (10), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura.

(50)

Più specificamente la domanda di riesame intermedio sosteneva che i fattori produttivi, comprese le principali materie prime e l’energia per la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità, sarebbero fortemente distorti. La domanda faceva riferimento alla relazione e alle distorsioni ivi individuate per quanto concerne il settore chimico, compreso il settore del glicole monoetilenico («MEG») e dell’acido tereftalico purificato («PTA»). Inoltre, con riferimento alla relazione, la domanda evidenziava le distorsioni esistenti per quanto concerne i costi dell’energia. La domanda ha rilevato altresì che le autorità cinesi sostengono l’attuazione di politiche fiscali e finanziarie preferenziali per l’industria chimica, non da ultimo in linea con il parere sulla tredicesima direttiva quinquennale per il settore delle fibre chimiche. La domanda ha sottolineato inoltre l’interferenza dello Stato per quanto concerne il mercato del lavoro e i diritti d’uso dei terreni.

(51)

Come indicato al considerando 42, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o contraddire gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(52)

La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti pubblicamente disponibili. L’analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative in Cina.

3.4.4.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi sul mercato interno della Cina

(53)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (11). Di conseguenza l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (12).

(54)

Secondo il diritto cinese, inoltre, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (13). Ciò illustra il controllo indiscusso e in continua crescita del PCC sul sistema economico cinese. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(55)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (14). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(56)

Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.4.4.1.5) (15).

(57)

In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi con gli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare essenzialmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.4.4.1.8) (16). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (17).

(58)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (18). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (19).

(59)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (20).

3.4.4.1.3.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(60)

In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(61)

Sebbene nel settore dei filati di poliestere ad alta tenacità il grado di proprietà statale non sembri essere significativo, il governo della RPC mantiene una partecipazione azionaria in numerosi produttori, come ad esempio una partecipazione superiore al 12 % nel gruppo Unifull (21). Inoltre le società si impegnano a cooperare con le autorità governative con l’aspettativa di compiere progressi in relazione alle loro prospettive commerciali, come si evince ad esempio dalla relazione annuale 2021 di Zhejiang Unifull Industrial Fibre (22), secondo la quale: «[l]a società continuerà a rafforzare la cooperazione e gli scambi con le parti interessate esterne, quali le amministrazioni locali a tutti i livelli, gli istituti finanziari esterni, i clienti e i fornitori, al fine di conseguire una situazione vantaggiosa per gli interessi tanto delle parti interessate esterne quanto degli azionisti». Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private (23), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, dato che le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme in Cina.

(62)

Ciò è evidente anche a livello della China Chemical Fiber Association (Associazione cinese per le fibre chimiche, in appresso: «CCFA») (24), l’associazione di categoria di settore, di cui, ad esempio, Guxiandao è membro, e in seno alla quale il direttore generale di Guxiandao funge da vicepresidente dell’associazione. Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto della CCFA, l’obiettivo dell’organizzazione è, tra l’altro, quello di «attuare la politica industriale del paese». L’articolo 3 conferma la subordinazione della CCFA al PCC stabilendo che «[l]’associazione aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, istituisce organizzazioni del partito comunista cinese, sviluppa attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese».

(63)

Di conseguenza, neanche i produttori privati del settore dei filati di poliestere ad alta tenacità possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette agli orientamenti e alla supervisione strategica, come indicato nella sezione 3.4.4.1.5.

3.4.4.1.4.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(64)

Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà (25), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (26)) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Risulta che in passato tale requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (27), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (28). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (29). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di filati di poliestere ad alta tenacità e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(65)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era («orientamenti») (30)", che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle società e in altre entità del settore privato (31).

(66)

L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e le funzioni di membro del PCC/partito sono comuni nel settore delle fibre chimiche. Ad esempio il direttore generale di Unifull riveste in parallelo la funzione di segretario della sezione del partito (32) mentre in Guxiandao il direttore esecutivo funge anche da segretario del comitato del partito (33).

(67)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.4.4.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (34). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore dei filati di poliestere ad alta tenacità e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.4.4.1.5.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(68)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (35).

(69)

L’industria delle fibre chimiche è considerata un settore fondamentale dal governo della RPC. Ciò è evidente dai pareri orientativi del 2022 sullo sviluppo di qualità elevata del settore delle fibre chimiche («pareri orientativi») pubblicati dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione (36), secondo cui «[i]l settore delle fibre chimiche costituisce un pilastro essenziale dello sviluppo stabile e dell’innovazione continua della catena dell’industria tessile, un’industria che gode di un vantaggio competitivo a livello internazionale e costituisce una parte importante della nuova industria dei materiali». L’articolo I.2. dei pareri orientativi esprime esplicitamente l’intenzione del governo della RPC di determinare la struttura geografica e societaria del settore, nonché i parametri essenziali di produzione (37). L’intervento del governo può assumere la forma di delocalizzazioni di siti di produzione («attuare la strategia di sviluppo regionale, nell’ottica del rispetto delle politiche dell’industria, dell’energia, della tutela dell’ambiente e di altre politiche, incoraggiare le imprese leader a costruire basi integrate per l’intera catena industriale del settore tessile delle fibre chimiche a Guangxi, Guizhou, Xinjiang e in altre regioni centrali e occidentali, e creare sistemi di catene di approvvigionamento efficienti e collaborative con i paesi e le regioni vicini»), di fusioni volte a creare campioni industriali («incoraggiare le imprese a ottimizzare l’allocazione dei fattori produttivi attraverso fusioni e ristrutturazioni, nonché accelerare la reingegnerizzazione dei processi aziendali e il potenziamento tecnologico; sostenere le imprese leader nella raccolta di risorse di qualità elevata quali tecnologia, marchi, canali e talenti»), della designazione di società come ammissibili a beneficiare di un sostegno speciale attraverso programmi governativi dedicati («promuovere l’integrazione e lo sviluppo di grandi, medie e piccole imprese, coltivare nuove imprese ‘piccoli gigantì specializzate e specifiche e imprese ‘campioni unicì») ecc. (38).

(70)

Tale strategia del governo centrale è confermata da numerosi documenti di pianificazione incentrati sul settore delle fibre chimiche pubblicati a livello provinciale e comunale.

(71)

Le province di Zhejiang, Jiangsu, Fujian e Shandong e il comune di Chongqing costituiscono buoni esempi.

(72)

Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica (39) di Jiangsu non contiene soltanto disposizioni dettagliate sugli obiettivi di sviluppo per un’ampia serie di sottosettori del settore chimico (40), ma rispecchia anche le politiche summenzionate di cui ai pareri orientativi in materia di struttura industriale:

 

Attraverso il consolidamento delle risorse, accelerare la costruzione di una serie di grandi imprese e di gruppi di imprese con ruoli di primo piano, aumentare il livello di concentrazione dell’industria e formare un certo numero di imprese di livello mondiale e di«campioni unici» (41).[…].

 

La configurazione dell’industria chimica nella provincia rispetta le prescrizioni di cui ai piani industriali di programmazione e configurazione a livello nazionale e provinciale, nel contesto dei quali i parchi chimici costituiscono importanti vettori di sviluppo, fondamentali anche per guidare lo sviluppo dell’industria chimica in ciascun distretto e in ciascuna città. L’orientamento allo sviluppo industriale rispetta le prescrizioni di cui alle pertinenti politiche industriali dello Stato e della provincia di Jiangsu, definisce il concetto di sviluppo guidato dai settori incoraggiati e attua il potenziamento delle industrie chimiche tradizionali nonché lo sviluppo coordinato di industrie in settori nuovi (42).

nonché di distribuzione geografica della produzione:

 

Il piano di configurazione generale si basa sull’intera provincia, secondo le caratteristiche dello sviluppo industriale di ciascuna città, evidenziando i vantaggi dello sviluppo industriale, migliorando ulteriormente il livello di sviluppo delle industrie caratteristiche ed espandendo le industrie che soddisfano le esigenze di sviluppo regionale tenendo conto delle industrie e delle condizioni del mercato locale pertinenti di ciascuna città, garantendo lo sviluppo differenziato dell’industria chimica in ciascuna città della provincia e formando un sistema industriale completo che apporti vantaggi complementari a ciascuna città (43).

(73)

Analogamente, il piano speciale per lo sviluppo di industrie strategiche emergenti nella provincia di Fujian durante il quattordicesimo piano quinquennale (44) prevede un mandato per le autorità provinciali affinché sostengano il settore delle fibre chimiche e ne guidino lo sviluppo:

 

Accelerare lo sviluppo di nuovi materiali tessili e intensificare la ricerca e lo sviluppo di fibre funzionali differenziate, miscele di fibre a prestazioni elevate, filati ad alto conteggio e di qualità elevata e tessuti corrispondenti, nuove fibre composite termolegate (fibre ES) per uso sanitario e fibre metalliche a prestazioni elevate (45). […]

 

Sostenere la costruzione dei nuovi cluster dell’industria dei materiali funzionali di Fuzhou (materiali a membrana, prodotti tessili avanzati, materiali metallici a prestazioni elevate, materiali compositi a prestazioni elevate ecc.), dei nuovi cluster dell’industria dei materiali funzionali di Xiamen […], del nuovo polo industriale dei materiali funzionali di Putian (nuove fibre chimiche e nuovi materiali tessili funzionali ecc.) e del polo dell’industria biomedica di Xiamen […].

(74)

L’interferenza delle autorità di Fujian nello sviluppo del settore delle fibre chimiche risulta ulteriormente evidente dal quattordicesimo piano quinquennale provinciale per lo sviluppo di un’industria manifatturiera di alta qualità, che fornisce le seguenti istruzioni alle parti interessate:

 

Promuovere la costruzione di un progetto per filati industriali di poliestere a Baihong e sviluppare materiali speciali in fibra chimica utilizzati nel settore automobilistico, nell’ingegneria marittima, nei materiali militari, nella sanità e in altri settori. Accelerare la ricerca relativa a tecnologie all’avanguardia in materia di fibre, concentrarsi sui progressi nelle tecnologie chiave delle fibre, quali le nanofibre, le fibre intelligenti e le fibre biomediche, e adoperarsi per compiere progressi in relazione alle fibre di alto livello quali le fibre di carbonio, le fibre aramidiche, il polifenilensulfide e il polietilene ad altissimo peso molecolare (46).

(75)

Anche il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria chimica (47) di Shandong sottolinea la necessità di «[c]oncentrarsi sullo sviluppo di poliolefine a base di etilene e di resine sintetiche come prodotti d’uso finale, di propilene-polipropilene, altre plastiche ingegnerizzate nonché materiali modificati, di materiali sintetici e in gomma costituiti da butene e molecole a quattro atomi di carbonio (C4), di prodotti finali realizzati con poliuretano ad alte prestazioni, isocianato e toluene, di materiali, materiali tessili e materiali ingegnerizzati nuovi a base di nylon, benzene e poliammide, nonché di PX, PTA e poliestere e di altre sei importanti catene industriali» (48), con una formulazione simile presente anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali (49) di Zhejiang: «[n]el settore dei materiali di base avanzati, attuare una serie di progetti di trasformazione digitale e verde e progetti di espansione della produzione per prodotti di fascia alta e rari; nei settori dei materiali strategici fondamentali quali i materiali semiconduttori avanzati, i nuovi materiali per schermi, i materiali biomedici, le fibre a prestazioni elevate e i materiali compositi, attuare una serie di progetti di industrializzazione e di espansione delle applicazioni» (50) oppure nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera (51) di Chongqing: «[u]tilizzare le basi di materie prime per incoraggiare le imprese pertinenti a ricercare, sviluppare e fabbricare fibre funzionali costituite da PVA (alcoli polivinilici) a prestazioni elevate, spandex differenziato, fibre speciali in poliestere, fibre di poliammide, microfibre di PU (poliuretano) e altri prodotti» (52).

(76)

Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla quindi praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(77)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione dei filati di poliestere ad alta tenacità. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.4.4.1.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(78)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Inoltre lo Stato mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (53).

(79)

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina (54). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (55). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (56).

(80)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i fabbricanti di filati di poliestere ad alta tenacità sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore delle fibre chimiche. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(81)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle fibre chimiche, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.4.4.1.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(82)

In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (57). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (58). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (59). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.

(83)

Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore delle fibre chimiche, compresi i produttori di filati di poliestere ad alta tenacità, non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese appena descritto. Il settore delle fibre chimiche subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).

3.4.4.1.8.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(84)

L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(85)

Innanzitutto, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (60), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (61) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (62). A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (63).

(86)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(87)

Ad esempio il governo della RPC ha chiarito che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione (64). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (65).

(88)

Nello specifico nel settore delle fibre chimiche, l’assegnazione della priorità ai settori in base a criteri relativi alle politiche industriali piuttosto che all’affidabilità creditizia di un dato progetto emerge da una serie di documenti strategici, quali il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria chimica della provincia di Shandong, che prevede quanto segue in relazione a tale settore (66):

 

Aumentare il sostegno finanziario. Rafforzare gli incentivi di politica fiscale, garantire il coinvolgimento complessivo di fondi speciali, sostenere le imprese chimiche al fine di accelerare la trasformazione tecnologica, la trasformazione intelligente, il trasferimento industriale, la delocalizzazione in parchi, l’eliminazione di capacità obsolete ecc., nonché attuare politiche quali l’esenzione fiscale per le principali attrezzature tecniche importate, i crediti e i rimborsi relativi all’imposta sul valore aggiunto, detrazioni supplementari delle spese di ricerca e sviluppo e la compensazione assicurativa per le prime attrezzature tecniche (o per la prima serie di tali attrezzature). Orientare attivamente tutti i tipi di istituti finanziari e di capitale sociale affinché investano nell’industria chimica, sfruttare i vantaggi dei finanziamenti basati sulle politiche, dei finanziamenti allo sviluppo e dei finanziamenti commerciali, nonché aumentare il sostegno finanziario ai settori chiave dell’industria chimica e della tecnologia (67).

(89)

Analogamente, nel contesto del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica (68) della provincia di Jiangsu, le autorità locali sono tenute a «[s]volgere appieno il ruolo guida dei fondi di investimento pubblici, ampliare in modo flessibile i canali di finanziamento e orientare gli investimenti in capitale sociale (69)".

(90)

Tali politiche di sostegno finanziario alle industrie strategiche sono quindi attuate a livello di società, come dimostra ad esempio l’accordo tra Bank of China e Guxiandao sulle attività di edificazione del partito. Come spiegato sulla pagina web della società, l’accordo relativo alle attività di edificazione del partito, ai sensi del quale Guxiandao e la filiale locale della Bank of China dovrebbero «approfondire ulteriormente la cooperazione e realizzare la profonda integrazione del lavoro di edificazione del partito con lo sviluppo delle imprese» rappresenterebbe soltanto una prima fase, seguita da un’ulteriore fase nella quale Bank of China dovrebbe «incrementare ulteriormente la concessione di credito a [Guxiandao] tenendo conto delle reali esigenze dell’impresa […], in maniera tale da aumentare ulteriormente il volume dei regolamenti internazionali» che a loro volta «[…] garantiranno lo sviluppo di nuove imprese nel contesto delle attività di costruzione della leadership del partito» (70).

(91)

Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (71).

(92)

A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (72). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(93)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(94)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (73). I media ufficiali cinesi hanno recentemente riferito la notizia secondo cui il PCC ha chiesto di «orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» (74). Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(95)

La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha optato per evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure per trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(96)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Pertanto, l’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.4.4.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(97)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.4.4.1.1 a 3.4.4.1.5 e alla parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi figurante nelle sezioni da 3.4.4.1.6 a 3.4.4.1.8 e nella parte II della relazione.

(98)

La Commissione rammenta che per produrre filati di poliestere ad alta tenacità è necessaria un’ampia serie di fattori produttivi. Quando i produttori di filati di poliestere ad alta tenacità acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(99)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei filati di poliestere ad alta tenacità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione di capitale, terreni, lavoro, energia e materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nell’ambito della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno addotto alcun elemento di prova o argomentazioni a dimostrazione del contrario.

3.4.4.1.10.   Conclusioni

(100)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.4.4.1.2 a 3.4.4.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nell’economia interna in generale e nel settore delle fibre chimiche (compreso il prodotto oggetto del esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno.

(101)

La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione successiva.

3.4.4.2.   Paese rappresentativo

3.4.4.2.1.   Osservazioni generali

(102)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale (75);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (76);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(103)

La valutazione della Commissione sulla selezione di paesi rappresentativi appropriati si può riassumere come segue.

3.4.4.2.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e produzione del prodotto oggetto del riesame

(104)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Banca mondiale ha classificato paesi aventi uno sviluppo economico analogo alla Cina come paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. Nella prima nota è stata constatata l’esistenza di una notevole produzione del prodotto oggetto del riesame soltanto in cinque di questi paesi, ossia Bielorussia, Brasile, Messico, Thailandia e Turchia.

(105)

Tuttavia, in considerazione del fatto che la Bielorussia non è membro dell’OMC e non presenta un’economia di mercato, tale paese non è stato ulteriormente esaminato come potenziale paese rappresentativo.

(106)

La Commissione ha quindi analizzato in modo più approfondito il Brasile, il Messico, la Thailandia e la Turchia come potenziali paesi rappresentativi.

3.4.4.2.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(107)

Per i paesi considerati e menzionati in precedenza, la Commissione ha ulteriormente verificato la disponibilità di dati pubblici, compresi i dati sulle importazioni di fattori produttivi e i dati finanziari dei produttori del prodotto oggetto del riesame nei potenziali paesi rappresentativi.

(108)

Dall’analisi delle importazioni dei principali fattori produttivi è emerso che la Turchia ha importato complessivamente volumi più significativi e rappresentativi non soggetti a distorsioni dei principali fattori produttivi per la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità (PTA, MEG e granuli di polietilene tereftalato (PET)] rispetto a Brasile, Messico o Thailandia.

(109)

Da tale analisi è inoltre emerso che le importazioni turche non sono state sostanzialmente interessate da importazioni dalla Cina o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (CE) 2015/755 (77). Inoltre la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità è significativa in Turchia e nel paese non si rilevano particolari distorsioni degli scambi né in relazione ai fattori produttivi né in relazione ai filati di poliestere ad alta tenacità. Inoltre dati dettagliati e sufficientemente rappresentativi sui prezzi all’importazione dei fattori produttivi rilevanti sono prontamente disponibili nel Global Trade Atlas («GTA») per la Turchia.

(110)

Per quanto concerne i produttori dei paesi rappresentativi e la disponibilità dei loro dati, la Commissione ha individuato un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità, KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. («Kordsa Turchia») per il quale sono disponibili risultati finanziari consolidati per il 2021. Di contro, i dati finanziari per la società brasiliana (KORDSA BRASIL SA), le società messicane (Monosuisse, Performance Fibers Mexico Operations e Akra Polyester SA DE CV) e le società thailandesi (THAI TORAY SYNTHETICS CO LTD e TEIJIN POLYESTER (THAILAND) CO LTD.) che producono filati di poliestere ad alta tenacità non sono prontamente disponibili per l’intero periodo dell’inchiesta e non sono pienamente conformi ai principi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) (per i produttori thailandesi).

(111)

Si osserva che Kordsa Turchia non produce soltanto filati di poliestere ad alta tenacità, ma circa l’86 % delle sue entrate del 2021 rientrava nel segmento relativo ai filati di poliestere ad alta tenacità (78). La Commissione ha osservato a tale riguardo che, nel caso in cui non siano prontamente disponibili informazioni finanziarie specificamente ed esclusivamente in relazione al prodotto oggetto del riesame (circostanza che si verifica quasi sempre), la Commissione si avvale dell’approssimazione migliore prontamente disponibile, comprese le informazioni consolidate di produttori che operano tra l’altro nel settore di attività relativo al prodotto oggetto del riesame. In tali circostanze le SGAV consolidate e i profitti individuati per Kordsa Turchia sono pertanto considerati sufficientemente rappresentativi da poter essere applicati ai fini delle presenti inchieste.

(112)

Data la disponibilità pubblica della relazione annuale completa ed esaustiva di Kordsa Turchia per il 2021 (79), la Commissione si è pertanto avvalsa delle informazioni ivi contenute.

3.4.4.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(113)

Avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.4.4.2.5.   Conclusioni

(114)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

3.4.5.    Margine di dumping

(115)

In considerazione della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e quindi dell’assenza di informazioni specifiche sui prezzi cinesi, il margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

(116)

Ai fini del calcolo del margine di dumping, la Commissione avrebbe generalmente costruito il valore normale moltiplicando i volumi di consumo di ciascun fattore produttivo (come forniti dal richiedente) per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Turchia, come illustrato nella sezione 4.5.4, applicando quindi ulteriormente le spese generali di produzione ai costi di produzione non soggetti a distorsioni (cfr. sezione 4.5.9) e le SGAV e i profitti stabiliti per la Turchia (cfr. sezione 4.5.8). Inoltre il prezzo all’esportazione sarebbe determinato sulla base di statistiche sulle importazioni pubblicamente disponibili.

(117)

Tuttavia, anziché basarsi sulle informazioni fornite dal richiedente e/o su statistiche sulle importazioni nel caso di specie, alla luce dell’inchiesta di riesame intermedio (che presenta un livello elevato di collaborazione relativo a una parte significativa delle importazioni dell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità) (80), la Commissione si è basata sull’esito pubblicato di tale inchiesta di riesame intermedio e sui margini di dumping ivi stabiliti (cfr. considerando 356).

(118)

Su tale base, la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, rientrava nell’intervallo di valori compreso tra 9,7 % e 23,7 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.5.   Rischio di persistenza del dumping

(119)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato il rischio di persistenza del dumping accertato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base in caso di scadenza delle misure.

(120)

A tale fine sono stati presi in considerazione la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.5.1.    Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

(121)

Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi al riesame in previsione della scadenza, la capacità inutilizzata in Cina è stata stabilita principalmente sulla base di informazioni statistiche pubblicamente disponibili (informazioni ricavate da Eurostat), della domanda di riesame in previsione della scadenza, della domanda di riesame intermedio e di una relazione indipendente di settore pubblicata da una società di ricerca e consulenza mondiale ampiamente riconosciuta (81) (in appresso: «Wood Mac») attiva, tra l’altro, nel settore chimico. L’attendibilità dei dati forniti nella relazione di settore preparata da Wood Mac è stata verificata e la loro esattezza è stata ampiamente confermata dalle risultanze della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa ai filati di poliestere ad alta tenacità (82) («riesame in previsione della scadenza del 2017»).

(122)

La Commissione ha effettuato un calcolo dettagliato della capacità inutilizzata, tenendo conto della capacità produttiva dei produttori cinesi soggetti a misure, dei loro volumi di produzione, delle loro esportazioni in altri paesi e del consumo interno.

(123)

Mentre nel 2018 era pari a circa [2 126 000-2 716 000] tonnellate (in linea con la capacità del 2015, come indicato nel riesame in previsione della scadenza del 2017), nel PIR la capacità produttiva è salita a [2 508 000-3 205 000] tonnellate. In effetti la capacità in termini di filati di poliestere ad alta tenacità dei produttori cinesi soggetti a misure durante il PIR ha superato il consumo mondiale di filati di poliestere ad alta tenacità nello stesso periodo. Tale marcato aumento della capacità produttiva è tuttavia accompagnato da una stagnazione della produzione, che ha oscillato intorno a [1 187 000-1 746 000] tonnellate nel periodo 2018-2021, il cui volume di produzione è paragonabile al periodo dell’inchiesta di riesame successivo al riesame in previsione della scadenza del 2017. Allo stesso tempo, il consumo interno nel periodo 2018-PIR è rimasto stabile, attestandosi a circa [1 048 000-1 566 000] tonnellate, variando all’interno del medesimo intervallo di valori del 2015.

(124)

Per quanto riguarda le esportazioni cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità, alla luce delle statistiche sulle esportazioni cinesi, le esportazioni sono aumentate passando da 458 246 tonnellate nel 2018 a 514 141 tonnellate nel PIR. Rispetto all’aumento della capacità produttiva, tale modesto aumento ha avuto un effetto trascurabile, se non alcun effetto, sulla capacità di assorbire la massiccia capacità produttiva cinese.

(125)

Di conseguenza i livelli stagnanti del consumo interno e della produzione in Cina e la modesta crescita delle esportazioni, unitamente a un forte aumento della capacità produttiva, hanno determinato un aumento delle già enormi capacità inutilizzate dei produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità.

(126)

Più specificamente e in termini di entità, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità oggetto di misure era compresa tra [1,3-1,5] milioni di tonnellate nel PIR, un dato che corrisponde a circa sei volte il consumo di filati di poliestere ad alta tenacità dell’Unione nel 2021 e a circa 12 volte i volumi di produzione dei produttori dell’Unione.

(127)

Inoltre si prevede che la capacità produttiva verrà mantenuta nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, rimanendo a [2 508 000-3 210 000] tonnellate.

(128)

La Commissione ha pertanto concluso che, rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione, i produttori cinesi dispongono di una notevole sovraccapacità, che difficilmente sarà assorbita dal consumo interno o da esportazioni in altri paesi terzi. Se soltanto una parte di tali capacità fosse interamente destinata al mercato dell’Unione, sarebbero esportati volumi consistenti nell’UE.

3.5.2.    Attrattiva del mercato dell’Unione

(129)

Durante il PIR il mercato dell’Unione è stato costantemente considerato dalla Cina tra i mercati di esportazione più attraenti, che rappresentano la prima destinazione di esportazione, indipendentemente dal fatto che si considerino o meno le esportazioni non soggette alle misure attualmente in vigore. Le esportazioni cinesi (soggette a misure) nell’Unione non solo sono state costantemente elevate tra il 2018 e il PIR, rappresentando in totale oltre il 25 % della quota di mercato dell’Unione, esse sono in effetti quasi raddoppiate per quanto concerne le esportazioni cinesi soggette a misure tra il PIR dell’inchiesta iniziale e il 2021. Inoltre, a livello mondiale, anche le vendite all’Unione rappresentavano quasi il 25 % (83) del totale delle esportazioni cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità.

(130)

Considerando singolarmente i prezzi nelle grandi destinazioni di esportazione dei filati di poliestere ad alta tenacità cinesi, i produttori cinesi hanno ridotto i loro prezzi all’esportazione nell’Unione di oltre il 13 % per mantenere stabile il volume delle loro esportazioni nel periodo 2018-PIR. Dalle statistiche risulta inoltre che, mentre il prezzo negli Stati Uniti (secondo maggiore mercato di esportazione durante il PIR) si è mantenuto a un livello analogo a quello dei prezzi dell’Unione, il prezzo sul mercato coreano ha registrato una riduzione di circa il 10 % rispetto ai prezzi all’esportazione nell’Unione. Allo stesso tempo, i quantitativi esportati in Corea sono aumentati di oltre il 50 % nel periodo 2018-2021. Tale comportamento è una manifestazione di politiche aggressive di fissazione dei prezzi sui mercati di esportazione perseguite con l’obiettivo di aumentare l’utilizzo degli impianti.

(131)

Inoltre nel 2018 l’India, che era il quarto maggiore mercato di esportazione per i filati di poliestere ad alta tenacità cinesi durante il PIR, ha istituito un dazio antidumping (ancora in vigore) sulle importazioni di tali filati dalla Cina (84). Tali misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione accrescono ulteriormente l’attrattiva dell’Unione e incentiverebbero i produttori esportatori cinesi a dirigere le loro esportazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping nell’Unione.

(132)

Inoltre due importanti operatori del settore cinese dei filati di poliestere ad alta tenacità (85), le società Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. e Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd., hanno chiesto e ottenuto dal giugno 2022 (86) il trattamento riservato dalla Commissione ai nuovi produttori esportatori, circostanza questa che dimostra ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi.

(133)

È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi continuerebbero a praticare una politica aggressiva di fissazione dei prezzi, al fine di aumentare la loro (già elevata) quota di mercato nell’Unione e a indirizzare il loro considerevole eccesso di capacità verso il mercato dell’Unione.

3.6.   Conclusione sul dumping e sul rischio di persistenza del dumping

(134)

Dall’inchiesta è emerso che i produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità hanno attuato pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(135)

È stato inoltre accertato, coerentemente con il riesame in previsione della scadenza del 2017, che in Cina esiste un’ampia capacità inutilizzata rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione.

(136)

Inoltre, data la stagnazione del consumo sul mercato cinese e l’elevata attrattiva di lunga data del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, è probabile che, in assenza delle misure, i produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità continuerebbero ad entrare nel mercato dell’Unione con quantitativi sempre più elevati di tali filati a prezzi di dumping.

(137)

La Commissione ha pertanto concluso che esiste il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.7.   Pregiudizio

3.7.1.    Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(138)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da sei produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(139)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 117 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, compresi i dati forniti dai produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 24, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

3.7.2.    Consumo dell’Unione

(140)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del volume di vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, con l’aggiunta del volume di tutte importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità. Dato che le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità dalla Cina sono state oggetto di misure durante il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato i dati statistici raccolti conformemente all’articolo 14, paragrafo 6 (87), del regolamento di base («banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6») per stabilire il volume e i prezzi medi delle importazioni da tale paese durante il periodo in esame, in quanto contenevano informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codici TARIC a 10 cifre e codici addizionali TARIC per ciascuna società.

(141)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

244 112

228 168

208 516

253 039

Indice

100

93

85

104

Mercato vincolato

16 046

13 911

16 563

22 322

Indice

100

87

103

139

Mercato libero

228 065

214 256

191 953

230 717

Indice

100

94

84

101

Fonte:

dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, Eurostat e banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(142)

Il consumo del mercato libero dell’Unione nel periodo in esame è dapprima diminuito di 6 punti percentuali dal 2018 al 2019, e poi drasticamente calato, di 10 punti percentuali, a causa della COVID-19 nel 2020. Tuttavia il consumo si è poi ripreso e nel PIR è stato di un punto percentuale superiore a quello del 2018.

3.7.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(143)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e la quota di mercato delle importazioni sulla base delle statistiche sulle importazioni dal paese interessato della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, che fornisce dati per codice TARIC a 10 cifre e per produttore esportatore (codice addizionale TARIC).

(144)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento per gli esportatori attualmente soggetti a dazi:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni da esportatori attualmente soggetti a dazi (tonnellate)

[58 000 -63 000 ] (88)

[59 000 -64 000 ]

[58 000 -63 000 ]

[69 000 -74 000 ]

Indice

100

101

99

117

Quota di mercato

[25  %-30  %]

[27  %-32  %]

[30  %-35  %]

[29  %-34  %]

Indice

100

107

118

115

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(145)

Gli esportatori cinesi attualmente soggetti ai dazi oggetto di riesame hanno aumentato del 17 % il volume delle loro esportazioni durante il periodo in esame. Il calo temporaneo del volume delle esportazioni nel 2020 è legato al calo dei consumi registrato in tale anno. Ciò nonostante, nel periodo in esame, tali esportatori sono stati in grado di ampliare ulteriormente di quattro punti percentuali la loro quota di mercato. Il lieve calo della quota di mercato tra il 2020 e il PIR può essere spiegato dalla carenza di container di trasporto per le spedizioni dalla Cina e dal conseguente repentino aumento dei costi di trasporto per tali spedizioni.

3.7.2.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi

(146)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori al riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle statistiche sulle importazioni desunte dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito confrontando i dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, con i prezzi verificati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(147)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento per gli esportatori attualmente soggetti a dazi e in totale per tutti gli esportatori:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina (esportatori attualmente soggetti a dazi)

1 655

1 531

1 195

1 440

Indice

100

92

72

87

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(148)

Il prezzo all’importazione degli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi ha mostrato un andamento volatile, essendo diminuito del 28 % fino a raggiungere un prezzo di 1 195 EUR/tonnellata nel 2020, per poi aumentare di 15 punti percentuali durante il PIR. Nonostante la ripresa dei prezzi durante il PIR fino a 1 440 EUR/tonnellata, tale dato evidenzia comunque un calo complessivo del 13 % nel corso dell’intero periodo in esame. Sebbene la tendenza generale al ribasso dei prezzi sia legata alla strategia di conquistare quote di mercato, l’aumento durante il PIR è stato causato dall’aumento dei costi di trasporto e da una domanda elevata durante il PIR.

(149)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il PIR confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

b)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni cinesi. Dato che durante il riesame in previsione della scadenza non vi è stata alcuna collaborazione, la Commissione ha utilizzato i migliori dati disponibili. Poiché nel riesame intermedio condotto in parallelo vi è stata collaborazione, i prezzi praticati dai produttori cinesi inclusi nel campione nel contesto di tale procedura al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti su base cif (COST, Insurance, Freight - costo, assicurazione, nolo), compreso il dazio antidumping, apportando gli opportuni adeguamenti al fine di tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione, sono stati considerati costituire dati disponibili;

c)

il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Da tale confronto è emerso un margine di undercutting medio ponderato del 26 % per le importazioni dal paese interessato effettuate sul mercato dell’Unione da esportatori attualmente soggetti a dazi. Non considerando i dazi antidumping, l’undercutting ammontava al 29 %.

(150)

Inoltre l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi al di sopra del livello del suo costo di produzione a causa della pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori cinesi, i cui prezzi sono rimasti al di sotto del costo di produzione dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame.

3.7.3.    Situazione economica dell’industria dell’Unione

3.7.3.1.   Osservazioni generali

(151)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria nel periodo in esame.

(152)

Come indicato al considerando 24, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(153)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(154)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(155)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

3.7.3.2.   Indicatori macroeconomici

3.7.3.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(156)

Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

104 834

100 373

90 470

116 803

Indice

100

96

86

111

Capacità produttiva (in tonnellate)

128 826

133 544

134 426

133 517

Indice

100

104

104

104

Utilizzo degli impianti

81  %

75  %

67  %

87  %

Indice

100

92

83

108

Fonte:

dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(157)

Il volume di produzione è dapprima diminuito del 14 % tra il 2018 e il 2020 ed è poi aumentato di 25 punti percentuali nel periodo dal 2020 al PIR, con un aumento complessivo dell’11 % nel periodo in esame. L’utilizzo degli impianti è diminuito del 17 % dal 2018 al 2020, ma è aumentato complessivamente dell’8 % nel periodo in esame.

3.7.3.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(158)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

70 753

64 150

59 880

67 335

Indice

100

91

85

95

Quota di mercato

31  %

30  %

31  %

29  %

Fonte:

dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(159)

Nel periodo in esame il volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 5 % nel mercato dell’Unione. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 2 punti percentuali nel periodo in esame. La quota di mercato evidenzia una tendenza al ribasso nel periodo in esame, interrotta da una tendenza al rialzo in atto nel 2020, che può essere spiegata dalla pandemia di COVID-19 e dalla carenza di container nel 2020, che ha reso più difficili le spedizioni dai paesi dell’Asia orientale.

3.7.3.2.3.   Crescita

(160)

Tra il 2018 e il PIR il consumo dell’Unione sul mercato libero è aumentato dell’1 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 5 %, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato pari a due punti percentuali nel corso del periodo in esame.

3.7.3.2.4.   Occupazione e produttività

(161)

L’occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

1 024

1 014

993

1 034

Indice

100

99

97

101

Produttività (in tonnellate/addetto)

102

99

91

113

Indice

100

97

89

110

Fonte:

dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(162)

In ragione della ripresa della domanda durante il PIR, l’occupazione dell’industria dell’Unione è aumentata dell’1 % durante il periodo in esame, nonostante un andamento negativo dal 2018 al 2020. Analogamente anche la produttività è diminuita tra il 2018 e il 2020. Tuttavia, per l’intero periodo in esame, la produttività registra un aumento.

3.7.3.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(163)

Tutti i margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dagli esportatori cinesi, attualmente soggetti a dazi.

(164)

Anche la continua iniquità dei prezzi praticati dagli esportatori cinesi, attualmente soggetti a dazi, ha reso impossibile la ripresa dell’industria dell’Unione dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. Con un prezzo medio di 1 440 EUR/tonnellata, il prezzo da essi praticato era altresì inferiore del 31 % rispetto al prezzo all’importazione dalla Corea del Sud, del 6 % rispetto al prezzo all’importazione dal Vietnam e del 21 % rispetto al prezzo al prezzo all’importazione da Taiwan.

3.7.3.3.   Indicatori microeconomici

3.7.3.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(165)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)

2 042

1 974

1 713

1 957

Indice

100

97

84

96

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

2 371

2 357

2 039

2 246

Indice

100

99

86

95

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(166)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è diminuito del 16 % dal 2018 al 2020 e ha recuperato solo parzialmente 12 punti percentuali durante il PIR, raggiungendo 1 957 EUR/tonnellata. Il calo del prezzo di vendita è dovuto principalmente alla pressione sui prezzi esercitata dalle esportazioni cinesi. Inoltre, nel 2019 e nel 2020, il rallentamento dell’economia mondiale ha inciso sui prezzi delle materie prime e, di conseguenza, su quelli dei filati di poliestere industriali determinandone un ribasso.

(167)

Il costo di produzione ha registrato un andamento analogo, in parte in ragione del calo dei prezzi delle materie prime durante il rallentamento economico mondiale nel 2019 e nel 2020 e in parte a causa di razionalizzazioni quali la riduzione del personale in questi anni. Nel 2019 e nel 2020 il costo unitario è diminuito rispettivamente di 1 e 13 punti percentuali. Tuttavia i prezzi sono diminuiti secondo un tasso più elevato di 16 punti percentuali in tali due anni. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare di tali riduzioni dei costi. Nel PIR i costi unitari sono aumentati di 9 punti percentuali, mentre il prezzo di vendita è aumentato di 12 punti percentuali. Tuttavia, rispetto all’inizio del periodo in esame, i prezzi sono diminuiti pressoché della stessa percentuale dei costi unitari, una circostanza questa che dimostra che i prezzi sono calati. L’industria dell’Unione non è stata in grado di beneficiare del calo dei costi, non ha potuto aumentare i prezzi e non ha nemmeno potuto mantenere i prezzi al livello iniziale.

3.7.3.3.2.   Costo del lavoro

(168)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

48 153

49 499

46 821

51 680

Indice

100

103

97

107

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(169)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato costantemente del 7 % durante il periodo in esame. Tale tendenza è stata interrotta soltanto nel 2020, in parte in ragione delle razionalizzazioni e in parte a causa di misure specifiche per la pandemia di COVID-19, quali la riduzione dell’orario lavorativo.

3.7.3.3.3.   Scorte

(170)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

7 721

8 052

6 510

6 991

Indice

100

104

84

91

Scorte finali in percentuale sulla produzione

14  %

16  %

13  %

12  %

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(171)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è diminuito del 9 % nel periodo in esame. Nel PIR il livello delle scorte rappresentava circa il 12 % della loro produzione.

3.7.3.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(172)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

-10  %

-15  %

-17  %

-8  %

Indice

100

153

174

86

Flusso di cassa (EUR)

-8 902 195

-4 318 803

-2 067 021

-5 374 726

Indice

100

49

23

60

Investimenti (EUR)

12 926 148

7 405 795

2 087 298

4 495 812

Indice

100

57

16

35

Utile sul capitale investito

-4  %

-6  %

-6  %

-4  %

Indice

100

158

154

101

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(173)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Durante il periodo in esame, la redditività dell’industria dell’Unione è stata negativa. L’andamento è iniziato da - 10 % nel 2018 e ha incrementato tale perdita fino a - 17 % fino al 2020. Durante il PIR, in ragione della domanda elevata, tale valore ha potuto registrare un lieve miglioramento, attestandosi a - 8 %.

(174)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è stato negativo per tutto il periodo in esame. Pur essendo gradualmente migliorato tra il 2018 e il 2020, è nuovamente diminuito durante il PIR. Sebbene abbia registrato un miglioramento del 40 % nel periodo in esame, tale valore ha continuato a essere negativo. Di conseguenza il miglioramento del flusso di cassa non indica una stabilizzazione della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, in quanto quest’ultima rimane comunque negativa.

(175)

Gli investimenti sono diminuiti del 65 % durante il periodo in esame. Gli investimenti riguardavano il miglioramento della conformità ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente, l’aumento della capacità e l’efficacia degli impianti di produzione. Mentre nel 2018 erano possibili investimenti a sostegno di un aumento di capacità, negli anni successivi ciò non è stato più possibile.

(176)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile ha seguito un andamento analogo a quello della redditività. Tale valore è sceso dal 2018 al 2020 e poi nel corso del PIR è tornato a un livello vicino ai dati del 2018. È rimasto comunque negativo per tutto il periodo in esame. Di conseguenza l’utile sul capitale investito evidenzia una situazione finanziaria negativa dell’industria dell’Unione nel corso dell’intero periodo in esame.

3.7.4.    Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(177)

A livello macroeconomico dall’inchiesta è emerso che la situazione dell’industria dell’Unione non è migliorata e nemmeno l’aumento della domanda durante il PIR ha determinato vendite più elevate sul mercato dell’UE rispetto all’inizio del periodo in esame. Nonostante gli investimenti a sostegno di un aumento della capacità, l’Unione non è stata in grado di mantenere nemmeno la propria quota di mercato.

(178)

Dall’inchiesta è emerso altresì che la situazione dell’industria a livello microeconomico non stava conseguendo un livello sostenibile e che l’industria ha subito perdite in tutti gli anni del periodo in esame, anche durante il PIR nel corso del quale la domanda si era ripresa. La situazione economica dell’industria dell’Unione era pertanto soggetta a pregiudizio nonostante l’esistenza di misure antidumping ai livelli attuali sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dagli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi.

(179)

I volumi delle importazioni degli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi nel periodo in esame sono aumentati del 17 %, mentre i loro prezzi sono ulteriormente diminuiti del 13 %.

(180)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.8.   Nesso di causalità

3.8.1.    Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(181)

Durante l’intero periodo in esame, le esportazioni degli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi hanno rappresentato una quota sostanziale delle importazioni nell’UE. La loro quota di mercato è persino aumentata di 4 punti percentuali, passando dal 27 % al 31 %. Il livello dei prezzi delle loro esportazioni è diminuito del 13 % durante il periodo in esame: durante il PIR, attestandosi a 1 440 EUR/tonnellata, il prezzo è stato inferiore del 26 % rispetto a quello dell’industria dell’Unione. Gli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi hanno così ridotto il livello dei prezzi per l’industria dell’Unione, contribuendo a una situazione di continue perdite nel periodo in esame per l’industria dell’Unione. È stata registrata un’evidente coincidenza temporale tra la pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni, che rappresentano un’importante quota di mercato pari al 31 %, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza, in ragione della notevole pressione sui volumi e sui prezzi esercitata da tali esportazioni, vi è stata una relazione autentica e sostanziale di causa ed effetto tra le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità dalla Cina soggetti ai dazi antidumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

3.8.2.    Effetti di altri fattori

3.8.2.1.   Importazioni da esportatori cinesi attualmente non soggetti a dazi

(182)

Hangzhou Huachun Chemical Fiber ha cessato di esistere nel 2021. Le sue esportazioni sono diminuite del 99 % durante il periodo in esame e sono state trascurabili (inferiori allo 0,01 % della quota di mercato dell’Unione) durante il PIR. Inoltre il prezzo all’esportazione è stato notevolmente superiore al prezzo praticato dall’industria dell’Unione e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Tali esportazioni non hanno pertanto contribuito al pregiudizio durante il PIR.

(183)

Le importazioni di Hailide nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni nell’Unione effettuate da Hailide Cina (in tonnellate)

[50 000 -55 000 ]

[51 000 -56 000 ]

[43 000 -48 000 ]

[43 000 -48 000 ]

Indice

100

102

86

86

Quota di mercato

[20  %-25  %]

[23  %-28  %]

[21  %-26  %]

[18  %-23  %]

Indice

100

109

102

85

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(184)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni di Hailide nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Hailide

[1 700 -1 800 ]

[1 600 -1 700 ]

[1 300 -1 400 ]

[1 500 -1 600 ]

Indice

100

96

77

91

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(185)

Mantenendo un elevato volume di esportazioni nell’Unione europea durante il periodo in esame, che rappresenta nel PIR una quota di mercato pari al [18 %-23 %], a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, Hailide ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Hailide ha venduto a [1 500-1 600] EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame e ha registrato una riduzione complessiva dei prezzi del 9 % nel corso dell’intero periodo in esame.

(186)

Tali importazioni non hanno tuttavia attenuato il nesso riscontrato tra le importazioni oggetto di dumping da parte di esportatori attualmente soggetti a dazi e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione in misura tale da fare sì che tale nesso non possa più essere qualificato come una relazione autentica e sostanziale di causa ed effetto. Durante il PIR le esportazioni degli esportatori attualmente soggetti a dazi rappresentavano una quota di mercato pari al [29 %-34 %] sul mercato dell’Unione. Tale quota di mercato elevata, associata a prezzi bassi, ha un peso così importante sul mercato da esercitare una pressione indipendente significativa sui prezzi dell’industria dell’Unione.

(187)

Di conseguenza gli effetti delle esportazioni effettuate da Hailide, anche se hanno contribuito al pregiudizio, non hanno ridotto in misura sostanziale l’importanza relativa delle importazioni oggetto di dumping degli esportatori attualmente soggetti a dazi ai fini del persistere del pregiudizio.

3.8.2.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(188)

Le importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità da paesi terzi diversi dalla Cina sono provenute principalmente da Corea del Sud, Vietnam e Taiwan.

(189)

Il volume (aggregato) delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Corea del Sud

Volume (in tonnellate)

15 150

13 025

9 259

15 167

 

Indice

100

86

61

100

 

Quota di mercato

7  %

6  %

5  %

7  %

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

2 024

2 051

1 803

2 077

 

Indice

100

101

89

103

Vietnam

Volume (in tonnellate)

500

129

776

12 231

 

Indice

100

26

155

2 444

 

Quota di mercato

0  %

0  %

0  %

5  %

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

2 340

4 136

2 276

1 537

 

Indice

100

177

97

66

Taiwan

Volume (in tonnellate)

6 776

4 485

3 795

7 375

 

Indice

100

66

56

109

 

Quota di mercato

3  %

2  %

2  %

3  %

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

1 874

1 858

1 636

1 816

 

Indice

100

99

87

97

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

19 759

15 261

11 917

11 364

 

Indice

100

77

60

58

 

Quota di mercato

9  %

7  %

6  %

5  %

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

2 586

2 780

2 683

2 740

 

Indice

100

108

104

106

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume (in tonnellate)

42 185

32 900

25 747

46 137

 

Indice

100

78

61

109

 

Quota di mercato

18  %

15  %

13  %

20  %

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

2 267

2 371

2 200

2 055

 

Indice

100

105

97

91

Fonte:

Eurostat.

(190)

Durante il PIR sono state importate da paesi terzi, esclusa la Cina, 46 137 tonnellate di filati di poliestere ad alta tenacità; tale volume rappresenta il 20 % del mercato dell’Unione. Complessivamente, la quota di mercato di tali importazioni è diminuita tra il 2018 e il 2020, passando dal 18 % al 13 %, per poi salire al 20 % nel PIR. Tale andamento segue quello dei consumi dell’UE, ma in modo più marcato. Il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi, esclusa la Cina, è aumentato del 5 % nel 2019, per poi diminuire di 8 punti percentuali nel 2020 e di ulteriori 6 punti percentuali nel PIR. Tali importazioni provengono principalmente dalla Corea del Sud (7 % del mercato dell’Unione), dal Vietnam (5 % del mercato dell’Unione) e da Taiwan (3 % del mercato dell’Unione). Poiché tutti questi paesi si trovano nell’Asia orientale, sono stati tutti interessati dalla carenza di container per le spedizioni e dai conseguenti costi elevati di trasporto, una circostanza questa che spiega il motivo per cui nel 2020 la quota di mercato di tali paesi terzi è diminuita.

(191)

Le importazioni da tutti i paesi terzi nel loro complesso hanno aumentato di 2 punti percentuali la loro quota di mercato sul mercato dell’Unione. Tuttavia il prezzo medio di tutte le importazioni da paesi terzi durante il PIR, ma anche in tutti gli anni precedenti del periodo in esame, è stato notevolmente superiore al prezzo medio di vendita nell’UE. Di conseguenza tutti i paesi terzi nel loro complesso non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto analizzato se le importazioni da uno specifico paese terzo abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(192)

Le importazioni provenienti dalla Corea del Sud hanno seguito l’andamento dei consumi dell’UE in modo più accentuato, diminuendo tra il 2018 e il 2020 e registrando una ripresa durante il PIR leggermente superiore al livello del 2018. La quota di mercato è gradualmente diminuita tra il 2018 e il 2020, passando dal 7 % al 5 %, per poi risalire al 7 % nel PIR. Il livello dei prezzi delle importazioni sudcoreane è aumentato gradualmente nel periodo in esame, fatta eccezione per il 2020, che ha registrato un calo dei prezzi che può essere collegato alla bassa domanda in tale anno.

(193)

Il livello dei prezzi delle importazioni dalla Corea del Sud durante il PIR e nei due anni precedenti è stato superiore al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione. In considerazione del livello più elevato dei prezzi, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Corea del Sud non hanno contribuito al pregiudizio.

(194)

Le importazioni dal Vietnam hanno registrato un livello molto basso tra il 2018 e il 2020, che rappresentava una quota di mercato nettamente inferiore all’1 % in tale periodo, sono poi aumentate durante il PIR a quantitativi pari al 5 % della quota di mercato dell’Unione. Ciò è coinciso con un calo dei prezzi da livelli superiori al prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione a un prezzo di 1 537 EUR/tonnellata durante il PIR, che costituisce un valore notevolmente inferiore al prezzo di vendita praticato dall’industria dell’Unione.

(195)

Tuttavia le importazioni nell’UE effettuate dagli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi durante il PIR sono state notevolmente più elevate. Tali importazioni ammontavano a [69 000-74 000] tonnellate, mentre le importazioni dal Vietnam ammontavano soltanto a 12 231 tonnellate, rappresentando quindi soltanto una piccola quota delle importazioni dalla Cina nell’UE.

(196)

La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene le importazioni dal Vietnam possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, esse non attenuano il nesso di causalità in quanto il volume delle importazioni dal Vietnam rappresenta soltanto una piccola frazione delle esportazioni effettuate dagli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi nell’Unione e non presentano un peso comparabile tale da esercitare pressioni sull’industria dell’Unione.

(197)

All’inizio del periodo in esame e durante il PIR le importazioni provenienti da Taiwan rappresentavano una quota di mercato pari al 3 %. Il prezzo all’importazione di 1 816 EUR/tonnellata durante il PIR è stato leggermente inferiore al prezzo di vendita praticato dall’industria dell’Unione, ma notevolmente superiore al prezzo praticato dagli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi, pari a 1 440 EUR/tonnellata.

(198)

La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene le importazioni da Taiwan possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, esse non attenuano il nesso di causalità in quanto il volume delle importazioni da Taiwan rappresenta soltanto una piccola frazione delle esportazioni effettuate dagli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi, il prezzo praticato nel loro contesto era sostanzialmente superiore al prezzo applicato per le importazioni provenienti dagli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi e tali importazioni non presentano un peso comparabile tale da esercitare pressioni sull’industria dell’Unione.

(199)

Le importazioni da Taiwan e dal Vietnam, se considerate congiuntamente alle importazioni da parte di Hailide, non hanno attenuato il nesso riscontrato tra le importazioni oggetto di dumping da parte dei produttori esportatori soggetti ai dazi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in misura tale da fare sì che tale nesso non possa più essere qualificato come una relazione autentica e sostanziale di causa ed effetto. Le esportazioni dei produttori esportatori soggetti a dazi rappresentavano una quota di mercato pari al [29 %-34 %] sul mercato dell’Unione durante il PIR e sono state vendute, in media, a prezzi notevolmente inferiori ai costi di produzione dell’industria dell’Unione. Tenuto conto di tale entità e della conseguente pressione sui prezzi, le importazioni da Taiwan, dal Vietnam e da parte di Hailide non hanno ridotto sostanzialmente l’importanza relativa delle importazioni oggetto di dumping dei produttori esportatori soggetti a dazio nella generazione del pregiudizio.

3.8.2.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(200)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

21 674

19 603

18 729

21 299

Indice

100

90

86

98

Prezzo medio (in EUR/tonnellate)

2 208

2 161

1 767

2 272

Indice

100

98

80

103

Fonte:

dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(201)

Mentre nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno seguito un andamento analogo a quello delle vendite sul mercato dell’Unione, durante il PIR tali volumi sono stati inferiori di appena il 2 % rispetto ai dati del 2018 e si sono ripresi in misura maggiore rispetto alle vendite sul mercato dell’Unione, che hanno registrato comunque valori del 5 % inferiori rispetto ai volumi del 2018.

(202)

Il prezzo medio delle esportazioni per ogni anno è stato nettamente superiore al prezzo di vendita sul mercato dell’UE e durante il PIR è stato superiore di oltre il 10 %. Il prezzo medio delle esportazioni ha seguito un andamento analogo a quello dei prezzi sul mercato dell’UE. Tuttavia, mentre nel 2020 il prezzo all’esportazione è diminuito in misura maggiore, durante il PIR ha registrato una ripresa più rapida rispetto ai prezzi sul mercato dell’UE, raggiungendo un livello superiore del 3 % rispetto al prezzo medio del 2018, mentre il prezzo di vendita sul mercato dell’UE durante il PIR è stato comunque del 4 % inferiore rispetto al prezzo del 2018.

(203)

Dal confronto emerge che i produttori dell’Unione sono fortemente impegnati sul mercato dell’Unione, pur essendo in grado di raggiungere prezzi più elevati per le vendite all’esportazione.

(204)

La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha contribuito al pregiudizio, quanto piuttosto a limitare la perdita.

3.8.2.4.   Consumo vincolato

(205)

Il consumo vincolato dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente durante il PIR e nel corso del periodo in esame l’aumento è stato del 39 %. Tuttavia la decisione di aumentare il consumo vincolato al fine di vendere i prodotti a valle a un livello di fabbricazione più elevato è una conseguenza diretta dell’incapacità di conseguire un prezzo di mercato equo sul mercato libero per i filati di poliestere ad alta tenacità a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che non si tratta di un fattore che contribuisce al pregiudizio.

3.8.2.5.   Prezzi elevati per l’energia e inflazione

(206)

In risposta a una comunicazione del richiedente sugli sviluppi successivi al PIR, diversi utilizzatori unitamente a un’associazione di utilizzatori hanno asserito che l’aumento dei costi dell’energia e la crisi dell’inflazione interrompono il nesso di causalità tra le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità cinesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’aumento dei costi dell’energia e l’inflazione, come sostenuto dal richiedente, si sono tuttavia verificati dopo il PIR. Gli utilizzatori non hanno precisato che tale sviluppo si sia verificato durante il PIR. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.8.3.    Conclusioni relative al nesso di causalità

(207)

È stata rilevata un’evidente coincidenza temporale tra le consistenti esportazioni dalla Cina degli esportatori attualmente soggetti a dazi e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione.

(208)

La Commissione ha esaminato anche altri fattori di pregiudizio e non ha riscontrato altri fattori che attenuino il nesso di causalità tra tali esportazioni dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(209)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le esportazioni oggetto di dumping effettuate dagli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi hanno contribuito in misura rilevante al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e che nessun altro fattore, considerato individualmente o collettivamente, attenua il nesso di causalità tra le esportazioni oggetto di dumping degli esportatori cinesi attualmente soggetti a dazi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

3.9.   Rischio di persistenza del pregiudizio

(210)

La Commissione ha concluso al considerando 180 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(211)

A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina nonché la relazione tra i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi e i prezzi nell’Unione.

3.9.1.    La capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina

(212)

Come analizzato in dettaglio nella sezione 3.5.1, rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione, i produttori cinesi dispongono di ampie sovraccapacità, che difficilmente saranno assorbite dal consumo interno o da esportazioni verso altri paesi terzi.

3.9.2.    Relazione tra i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione

(213)

Come analizzato in dettaglio nella sezione 3.5.2, il mercato dell’Unione rimane il principale mercato di esportazione per gli esportatori cinesi anche in ragione dei suoi prezzi attraenti. In effetti, anche in presenza di dazi antidumping, i prezzi cinesi sono comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione in media del 26 %. Sebbene i prezzi praticati negli Stati Uniti (secondo maggiore mercato di esportazione durante il PIR) si siano mantenuti a un livello analogo a quello dei prezzi dell’Unione, il prezzo all’esportazione cinese sul mercato coreano è risultato essere di circa il 10 % inferiore rispetto ai prezzi all’esportazione nell’Unione. Le misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione aumentano ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione.

(214)

È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi continuerebbero a praticare una politica aggressiva di fissazione dei prezzi, al fine di aumentare la loro (già elevata) quota di mercato nell’Unione e a collocare il loro considerevole eccesso di capacità sul mercato dell’Unione.

3.9.3.    Conclusioni

(215)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza la redditività dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

3.10.   Interesse dell’Unione

(216)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti, al livello di dazio riveduto secondo il riesame intermedio combinato, sarebbe contrario all’interesse dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(217)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(218)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato innanzitutto se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di persistenza del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione, Si ricorda che nell’inchiesta iniziale si era ritenuto che l’adozione delle misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione.

(219)

La Commissione ha inoltre esaminato l’impatto sugli utilizzatori derivante dalla modifica del livello delle misure risultante dal riesame intermedio. In effetti, sebbene il riesame intermedio non comprenda di per sé un’analisi dell’interesse dell’Unione, le misure prorogate a seguito del riesame in previsione della scadenza acquisiranno necessariamente efficacia al livello dei dazi stabilito dal riesame intermedio, poiché entrambe le procedure coincidono in termini di tempistiche. La Commissione ha pertanto tenuto conto anche del livello dei dazi determinato mediante il riesame intermedio nell’analizzare se esistessero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore non fosse nell’interesse dell’Unione.

3.10.1.    Interesse dell’industria dell’Unione

(220)

Come spiegato al considerando 215, la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza la redditività dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

(221)

Il mantenimento delle misure nei confronti della Cina andrebbe quindi a vantaggio dell’industria dell’Unione.

3.10.2.    Interesse degli importatori indipendenti

(222)

Nessun importatore indipendente ha collaborato alla presente inchiesta di riesame.

(223)

La Commissione ha concluso che non vi erano motivi validi per giustificare la posizione degli importatori indipendenti contro la proroga delle misure.

3.10.3.    Interesse degli utilizzatori

(224)

I filati di poliestere ad alta tenacità sono utilizzati in numerose applicazioni. Esistono due gruppi principali di diversi utilizzatori di filati di poliestere ad alta tenacità: i produttori di pneumatici che rappresentano circa il 50 % della domanda di filati di poliestere ad alta tenacità nell’Unione e i produttori di tessuti tecnici, nastri, fasce, cinghie, funi e cinture, che rappresentano anch’essi circa il 50 % della domanda di filati di poliestere ad alta tenacità nell’Unione. I tessuti tecnici, le fasce, le cinghie, le funi e le cinture sono utilizzati nel settore automobilistico, nelle operazioni di sollevamento, nel fissaggio di carichi da trasportare e in tutti i tipi di applicazioni meccaniche. In ragione del numero elevato di applicazioni, l’industria utilizzatrice in questo segmento è piuttosto frammentata.

(225)

Al momento dell’apertura del riesame in previsione della scadenza sono stati contattati e invitati a collaborare 64 utilizzatori noti e associazioni di utilizzatori nell’Unione.

(226)

Due utilizzatori hanno risposto al questionario nel contesto del riesame in previsione della scadenza e i loro dati sono stati verificati dalla Commissione. In seguito all’apertura del riesame intermedio, altri cinque utilizzatori si sono manifestati insieme a un’associazione di utilizzatori (che rappresenta complessivamente 9 utilizzatori) al fine di partecipare alle procedure parallele. Gli utilizzatori che si sono manifestati appartengono al segmento dei produttori di tessuti tecnici, nastri, fasce, cinghie, funi e cinture. Gli utilizzatori partecipanti rappresentano oltre il 10 % del consumo dell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità. Nessun utilizzatore del segmento dei produttori di pneumatici si è manifestato.

(227)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, dieci utilizzatori, un’associazione di utilizzatori e un produttore integrato, che produce anche prodotti tessuti, hanno presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni e si sono opposti all’intenzione della Commissione di aumentare il livello dei dazi antidumping rispetto alle misure iniziali.

(228)

Diversi utilizzatori congiuntamente all’associazione di utilizzatori hanno sostenuto che l’analisi della Commissione si basa su fatti incompleti, in quanto quest’ultima avrebbe verificato soltanto le risposte fornite dai due utilizzatori inclusi nel campione e ignorato le osservazioni presentate dalle società utilizzatrici, che sono piccole e medie imprese (PMI), nonostante abbiano offerto di verificare i loro dati in loco o mediante una verifica a distanza.

(229)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. In effetti la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni di tutti gli utilizzatori nell’analisi dell’interesse dell’Unione. Tuttavia, poiché i due utilizzatori verificati dalla Commissione rientrano anch’essi nella categoria delle PMI e poiché i loro modelli imprenditoriali, le loro esigenze di approvvigionamento e la loro situazione finanziaria erano comparabili a quelli delle società rappresentate dall’associazione, la Commissione ha constatato che non era necessaria alcuna verifica supplementare per giungere alle proprie conclusioni.

3.10.3.1.   Incidenza finanziaria

(230)

Gli utilizzatori partecipanti si sono principalmente opposti a un aumento del dazio. Diversi utilizzatori hanno sostenuto che quando le misure sono state istituite nel contesto della procedura iniziale, la Commissione ha trovato il giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori UE di filati di poliestere ad alta tenacità e quelli delle industrie utilizzatrici. Di conseguenza il mantenimento delle misure ai livelli iniziali potrebbe essere assorbito dall’industria utilizzatrice.

(231)

Al contrario, un aumento sostanziale del livello dei dazi danneggerebbe notevolmente il segmento dei produttori di tessuti tecnici, nastri, fasce, cinghie, funi e cinture. Sebbene l’industria degli pneumatici non abbia fornito dati, la Commissione ha raccolto informazioni dai produttori di filati di poliestere ad alta tenacità che indicano che quest’ultimo prodotto rappresenta soltanto una percentuale inferiore del costo di produzione degli pneumatici. La Commissione ha pertanto concluso che l’impatto finanziario delle misure su tale industria utilizzatrice sarà minore.

(232)

Dagli utilizzatori inclusi nel campione è evidente che i prodotti a nastro contenenti filati di poliestere ad alta tenacità presentano un basso livello di profitto. Tuttavia la Commissione ha constatato altresì che in passato erano possibili aumenti moderati dei prezzi in ragione degli aumenti dei costi delle materie prime. Inoltre nessuno degli utilizzatori inclusi nel campione produce esclusivamente prodotti contenenti filati di poliestere ad alta tenacità e la loro situazione finanziaria complessiva è stabile. Tale constatazione non è stata contraddetta dalle informazioni non verificate presentate dagli utilizzatori non inclusi nel campione. I dazi riveduti variano tra il 9,7 % e il 23,7 %, ossia un intervallo di valori che rappresenta un aumento significativo rispetto ai dazi esistenti, compreso tra il 5,1 % e il 9,8 %. La Commissione ha tuttavia osservato che gli utilizzatori possono comunque scegliere di optare per un produttore esportatore soggetto alla fascia inferiore dei dazi.

(233)

La Commissione ha pertanto concluso che l’incidenza finanziaria sugli utilizzatori dell’intervallo di dazi riveduto non costituisce nemmeno un motivo valido contro il mantenimento delle misure al livello riveduto.

(234)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, dieci utilizzatori, l’associazione di utilizzatori e il produttore integrato hanno sostenuto che un ulteriore aumento dei costi derivante da dazi più elevati sulle loro principali materie prime eroderebbe ulteriormente la loro posizione concorrenziale in quanto fabbricanti aventi sede nell’UE. Tali soggetti hanno fornito numerosi esempi di offerte da parte di fabbricanti cinesi di prodotti a valle fabbricati con filati di poliestere ad alta tenacità presentate a clienti europei, i cui prezzi erano molto vicini o addirittura inferiori al prezzo dei filati di poliestere ad alta tenacità dopo l’aggiunta dei dazi proposti. Tali soggetti hanno sostenuto che il problema principale di un aumento dei dazi antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità consiste nel fatto che non si estendono ai prodotti a valle quali tessuti, cinture, cinghie di ancoraggio, brache ad anello e brache di nastro.

(235)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto altresì che la preoccupazione principale degli utilizzatori è legata alla concorrenza sleale che devono affrontare sui mercati a valle proveniente dalla Cina. Tale preoccupazione sarebbe ulteriormente aggravata in caso di aumento del livello dei dazi antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità. In effetti gli utilizzatori hanno ripetutamente dichiarato di non opporsi a una proroga delle misure antidumping iniziali.

(236)

Al fine di affrontare la questione della concorrenza sleale sui prodotti a valle, cinque utilizzatori, insieme a un’associazione di utilizzatori, hanno chiesto alla Commissione di estendere i dazi ai filati di poliestere ad alta tenacità contenuti nelle brache, nelle corde e nelle manichette antincendio. Tali soggetti hanno fatto riferimento al regolamento della Commissione sulle torri eoliche in acciaio originarie della Cina (89), nel contesto del quale il dazio antidumping si applicava non soltanto alle torri eoliche, ma anche alle turbine eoliche che incorporano torri eoliche in acciaio.

(237)

Innanzitutto la Commissione ha riconosciuto che la concorrenza degli esportatori cinesi di prodotti a valle limita la possibilità per gli utilizzatori di aumentare i prezzi e trasferire i costi aggiuntivi derivanti dall’aumento dei dazi. Tuttavia una potenziale concorrenza sleale a livello degli utilizzatori non può costituire di per sé un motivo valido per non affrontare il dumping pregiudizievole riscontrato sul mercato a monte. Sebbene abbiano dimostrato che l’aumento dei dazi sui filati di poliestere ad alta tenacità determina uno svantaggio competitivo nei confronti dei fabbricanti cinesi del medesimo prodotto, gli utilizzatori hanno indicato altresì che una protezione contro tali importazioni di prodotti a valle potrebbe essere conseguita mediante l’istituzione di dazi antidumping su tali prodotti. Tali soggetti non hanno dimostrato che l’industria utilizzatrice non sia in grado di presentare una denuncia per avviare un’inchiesta contro le importazioni potenzialmente oggetto di dumping di tessuti a base di filati di poliestere ad alta tenacità o di altri prodotti secondari.

(238)

Inoltre gli utilizzatori continuano ad avere la possibilità di optare per un produttore esportatore cinese che si colloca nella fascia più bassa dei dati, nonché di rifornirsi da altri paesi terzi quali la Corea del Sud, Taiwan e il Vietnam, che stanno aumentando la loro capacità produttiva.

(239)

Per quanto concerne la proposta di estendere le misure ai filati di poliestere ad alta tenacità incorporati nei prodotti a valle, la Commissione ha osservato che, contrariamente al caso relativo alle torri eoliche in acciaio, i prodotti ai quali i dazi sarebbero estesi non erano inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In effetti la definizione del prodotto in esame nel caso delle torri eoliche in acciaio comprendeva già le torri importate come parte di una turbina eolica: «[i]l prodotto in esame è costituito da determinate torri eoliche industriali in acciaio, […], attualmente classificate con i codici NC ex 7308 20 00 (codice TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (codice TARIC 7308909811) e, se importate come parte di una turbina eolica , attualmente classificate con il codice NC ex 8502 31 00, […].». In linea di principio, la Commissione non può istituire dazi su un prodotto che non rientrava nella definizione oggetto dell’inchiesta. In questo caso, in particolare, la Commissione ha ritenuto che la moltitudine di possibili trasformazioni contemplate dai codici NC proposti estenderebbe l’applicazione dei dazi al di là della portata dell’inchiesta.

(240)

La Commissione ha pertanto constatato che la domanda degli utilizzatori avrebbe ampliato la portata dell’inchiesta al di là dell’applicazione possibile. La richiesta è stata pertanto respinta.

(241)

Di conseguenza la Commissione ha confermato la propria posizione iniziale sul livello di dazio riveduto.

3.10.3.2.   Stabilità dell’approvvigionamento

(242)

Gli utilizzatori hanno inoltre sottolineato la mancanza di capacità dei produttori dell’Unione. Il consumo dell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità è stato pari a 230 000 tonnellate durante il PIR, ossia il 73 % in più rispetto alla capacità produttiva dell’industria dell’Unione, pari a solo 134 000 tonnellate. Ciò dimostra la necessità generale di importazioni.

(243)

Inoltre, dopo il PIR, nel 2022 diversi produttori dell’Unione hanno ridotto temporaneamente o cessato completamente la produzione in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia in Europa. Tuttavia si è trattato soltanto di una misura temporanea e non è evidente che ciò porterà a una riduzione a lungo termine del volume di produzione dei produttori dell’Unione.

(244)

Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato hanno sostenuto che, per il loro segmento, soltanto un produttore dell’Unione fornisce la qualità dei filati di poliestere ad alta tenacità utilizzati nei loro prodotti, mentre altri produttori dell’Unione si concentrano in larga misura sulla fornitura dell’industria degli pneumatici o sono concorrenti integrati. Gli utilizzatori hanno sostenuto altresì che altri paesi terzi producono qualità specializzate costose, quali la Corea del Sud, o non offrono capacità o qualità sufficienti, ad eccezione del Vietnam.

(245)

Le esportazioni dal Vietnam durante il PIR rappresentavano una quota di mercato dell’Unione pari al 5 %. Tuttavia le esportazioni vietnamite ammontavano soltanto a 12 000 tonnellate e coprono solo una frazione delle importazioni necessarie per soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto osservato che le importazioni dalla Cina sono in generale necessarie per garantire la stabilità dell’approvvigionamento sul mercato dell’Unione.

(246)

Nella sezione precedente la Commissione ha tuttavia concluso che i dazi riveduti che variano tra il 9,7 % e il 23,7 % non avranno un effetto proibitivo per chi intenderà continuare ad approvvigionarsi dalla Cina, soprattutto in considerazione del fatto che gli utilizzatori possono comunque ancora scegliere di optare per un produttore esportatore appartenente alla fascia inferiore dei dazi. Di conseguenza la proroga dei dazi al livello di dazio riveduto non comprometterà la stabilità dell’approvvigionamento.

(247)

La Commissione ha pertanto concluso che l’interesse degli utilizzatori alla stabilità dell’approvvigionamento non costituisce un motivo valido contro la prosecuzione delle misure.

3.10.3.3.   Rischio di trasferimento di capacità produttive al di fuori dell’UE

(248)

Diversi utilizzatori e il produttore integrato hanno sottolineato l’importanza dell’industria della tessitura e del rivestimento dei filati di poliestere ad alta tenacità per il mercato del lavoro e il fatto che l’aumento dei dazi su tali filati può comportare un trasferimento di capacità produttive al di fuori dell’UE. Il produttore integrato ha sostenuto che la forza lavoro nell’UE coinvolta nella produzione di prodotti a valle fabbricati con filati di poliestere ad alta tenacità è costituita da circa 100 000 lavoratori qualificati.

(249)

La Commissione ha riconosciuto che l’industria della tessitura e del rivestimento di filati di poliestere ad alta tenacità è un importante datore di lavoro per il mercato del lavoro dell’UE. Tuttavia, come indicato ai considerando 238 e 240, gli utilizzatori continuano ad avere la possibilità di approvvigionarsi da fornitori che si collocano nella fascia inferiore dei dazi o da altri paesi terzi e l’impatto finanziario previsto dei dazi riveduti non costituisce un motivo valido per non istituire i dazi. Inoltre non sono stati presentati elementi di prova concreti a sostegno di tali argomentazioni.

(250)

La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.

3.10.4.    Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(251)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell’Unione che ostino al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina e alla loro proroga ai livelli riveduti.

(252)

In seguito alle osservazioni di cui sopra dell’utilizzatore, dell’associazione di utilizzatori e di un produttore integrato, la Commissione ha confermato la propria valutazione.

3.11.   Argomentazioni a sostegno della sospensione presentate da Unifull e OTIZ

(253)

Due produttori esportatori cinesi, Unifull e OTIZ, hanno sostenuto che le condizioni per la sospensione delle misure ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 sarebbero soddisfatte. Tale argomentazione si basa sull’aumento dei prezzi delle importazioni cinesi nel periodo successivo al PIR e sull’asserzione secondo la quale il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sarebbe stato causato dalla crisi energetica, dalla carenza di semiconduttori per l’industria automobilistica (che ha determinato un riduzione della domanda di prodotti a base di filati di poliestere ad alta tenacità per l’industria dell’Unione) e dalla diminuzione dei costi di trasporto marittimo internazionale.

(254)

Secondo questi due esportatori, le importazioni dalla Cina potrebbero aiutare l’industria a valle dell’UE a superare l’attuale carenza di approvvigionamento ed evitare l’aumento dei prezzi dei filati di poliestere ad alta tenacità dei produttori dell’Unione nel periodo successivo al PIR.

(255)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione e qualora la sospensione sia nell’interesse dell’Unione.

(256)

È vero che i prezzi cinesi sono aumentati del 36 % nel periodo successivo al PIR. Tuttavia l’aumento dei prezzi cinesi si attesta comunque su un livello inferiore al costo della produzione dell’industria dell’Unione durante il PIR. Di conseguenza i prezzi cinesi più elevati nel periodo successivo al PIR non hanno portato a una variazione della situazione nel contesto della quale è improbabile che il pregiudizio riemerga. Al contrario, una sospensione delle misure porterebbe a una circostanza nella quale l’attuale situazione pregiudizievole dei produttori dell’Unione, sommata agli elevati prezzi dell’energia, sarebbe peggiore dovendo affrontare i prezzi di dumping praticati dai concorrenti cinesi. Sebbene sia nell’interesse degli utilizzatori ottenere l’accesso a filati di poliestere ad alta tenacità più economici, Unifull e OTIZ non hanno specificato un interesse prevalente dell’Unione a sospendere le misure. In ogni caso, l’interesse degli utilizzatori è analizzato in dettaglio nella sezione 3.10.

(257)

Unifull e OTIZ non spiegano inoltre in che modo il presunto calo dei costi di trasporto marittimo internazionale sia correlato alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

(258)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.12.   Conclusioni

(259)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha constatato la persistenza del dumping pregiudizievole, di conseguenza è nell’interesse dell’Unione mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   INCHIESTA DI RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

4.1.   Parti interessate e campionamento

(260)

Nell’avviso di apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori in Cina, gli importatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale, invitandoli a partecipare all’inchiesta.

(261)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito all’apertura del riesame intermedio parziale e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(262)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

4.1.1.    Campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti

(263)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della Cina e gli importatori indipendenti nell’Unione di fornire le informazioni specificate nel corrispondente avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Cina presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(264)

Un importatore indipendente si è manifestato come parte interessata, ma non ha fornito le informazioni richieste per il campionamento. Otto produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società appartenenti a due gruppi di imprese, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo a disposizione. Tali società rappresentavano oltre il 70 % del totale stimato delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame soggetto a misure. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

4.1.2.    Richiesta di esame individuale

(265)

Un produttore esportatore cinese (Oriental Industries (Suzhou) Ltd, («OTIZ»)] ha chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e ha risposto al questionario entro il termine stabilito. Occorre osservare che l’inchiesta di riesame intermedio è stata condotta parallelamente a quella in previsione della scadenza e a un’inchiesta aperta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. Data l’ulteriore complessità delle valutazioni concomitanti e distinte in tre inchieste in materia di filati di poliestere ad alta tenacità, la Commissione ha ritenuto che l’esame della richiesta, anche nella fase definitiva dell’inchiesta, sarebbe stato indebitamente gravoso e sproporzionato e avrebbe impedito il corretto completamento dell’inchiesta in tempo utile. Non è stato pertanto concesso alcun esame individuale ad OTIZ.

4.2.   Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza

(266)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(267)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(268)

Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario da tre gruppi di produttori esportatori (dai produttori esportatori inclusi nel campione e da OTIZ).

(269)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede dei produttori esportatori.

(270)

La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue decisioni, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (90).

(271)

La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza dei produttori esportatori seguenti:

Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd., Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. e Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd. (in appresso collettivamente: «Unifull»);

Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd. («Guxiandao»).

4.3.   Richiesta di sospensione

(272)

Come indicato al considerando 253, due esportatori cinesi, Unifull e OTIZ, hanno sostenuto che erano soddisfatte le condizioni per sospendere le misure a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

(273)

La Commissione ha respinto tale argomentazione anche per quanto concerne il riesame intermedio per i motivi esposti ai considerando da 253 a 258.

4.4.   Fase successiva della procedura

(274)

Il 20 febbraio 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva rivedere il livello dei dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(275)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione.

4.5.   Dumping

4.5.1.    Determinazione del valore normale

(276)

Come illustrato nella sezione 3.4.4.1, la Commissione ha concluso che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina ai fini della determinazione del valore normale in relazione alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità dalla Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(277)

Nel contesto dell’inchiesta di riesame intermedio parziale la Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(278)

Secondo quanto emerge dall’analisi di cui alla sezione 3.4.4.2, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

(279)

In aggiunta alla prima nota (cfr. considerando 39 e 40) e dopo aver analizzato le osservazioni ricevute in merito alla stessa, il 30 novembre 2022 la Commissione ha pubblicato la seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale («seconda nota») (la prima nota e la seconda nota sono collettivamente indicate come le «note»).

(280)

Nella seconda nota la Commissione ha aggiornato l’elenco dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate della sua intenzione di usare la Turchia come paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sulla base dei bilanci pubblicamente disponibili di un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità stabilito in Turchia. Il 16 dicembre 2022 è stata inoltre pubblicata e inserita nel fascicolo pubblico una nota aggiuntiva con tassi di cambio riveduti per una serie di valori di riferimento e comprendente una divulgazione più dettagliata del valore di riferimento per il calcolo del costo del lavoro.

(281)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle note. Sono pervenute osservazioni da tutti i produttori esportatori inclusi nel campione, dal richiedente (a sostegno della Turchia in qualità di paese rappresentativo) e da un gruppo di utilizzatori (IVGT, Delcotex, Gleistein, Guth&Wolf, Heytex e Jakob Eschbach). Le argomentazioni delle parti sono trattate nella sezione 4.5.3.

4.5.2.    Osservazioni delle parti interessate sull’esistenza di distorsioni significative

(282)

In seguito alla determinazione dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, di cui alla sezione 3.4.4.1, nel contesto dell’inchiesta di riesame intermedio parziale sono pervenute le seguenti osservazioni che sono state trattate dalla Commissione come segue.

(283)

Nel corso dell’inchiesta sono pervenute osservazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, da OTIZ e da un gruppo di utilizzatori.

(284)

Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Guxiandao, oltre ad affermare che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sarebbe incompatibile con le norme dell’OMC, ha sostenuto che l’analisi contenuta nella domanda relativa all’esistenza di distorsioni significative, in Cina in generale e riguardante nello specifico Guxiandao, era viziata per i seguenti motivi: i) le asserzioni contenute nella domanda di riesame intermedio hanno natura generale, ad esempio quando si riferiscono ai costi dell’energia o del lavoro, e riguardano la Cina o il suo settore chimico, piuttosto che il mercato dei filati di poliestere ad alta tenacità; le asserzioni si basano inoltre esclusivamente sulla relazione, anziché essere fondate su elementi di prova positivi; ii) nel valutare l’eventuale esistenza di distorsioni significative, il richiedente si basa su elementi di prova a sostegno che sono irrilevanti, segnatamente obsoleti, o errati in termini fattuali, citando obblighi distorsivi passati che non esistono più ai sensi del diritto cinese; iii) le materie prime PTA e MEG sono due beni di base scambiati a livello mondiale, a prezzi trasparenti e in linea con i prezzi internazionali, motivo per cui le argomentazioni di cui alla domanda circa la distorsione dei loro prezzi in Cina sono viziate; iv) il richiedente non ha fornito elementi di prova positivi e concreti per quanto concerne i fattori di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base e pertanto non è possibile trarre conclusioni valide in merito all’esistenza di distorsioni significative.

(285)

Analogamente Unifull e OTIZ hanno espresso il parere secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sarebbe compatibile con gli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e con la giurisprudenza dell’OMC; tali soggetti hanno asserito altresì che esiste una mancanza di elementi di prova per quanto concerne le presunte distorsioni significative in relazione all’industria cinese dei filati di poliestere ad alta tenacità. Un gruppo di utilizzatori ha presentato un’argomentazione analoga a sostegno dei produttori esportatori.

(286)

Le argomentazioni addotte dalle parti non hanno potuto essere accolte. In via preliminare, la Commissione ha sottolineato la propria posizione secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC. Per quanto riguarda le argomentazioni relative all’analisi delle distorsioni significative asseritamente viziata di cui alla domanda di riesame intermedio, la Commissione ha ricordato innanzitutto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione di tale metodo quando l’inchiesta è stata avviata su tali basi. Di conseguenza, lungi dal trarre conclusioni in merito all’esistenza di distorsioni significative, la Commissione si è limitata a considerare sufficienti gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alle distorsioni significative per avviare l’inchiesta. La Commissione ha inoltre sottolineato che alcuni tipi di distorsioni presenti in Cina, quali quelle legate all’energia o al lavoro, sono trasversali e incidono sull’intera economia cinese e quindi anche sui prezzi e/o sulle materie prime e sui costi di produzione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, per quanto riguarda l’argomentazione secondo la quale le asserzioni contenute nella domanda di riesame intermedio si baserebbero esclusivamente sulla relazione e si fonderebbero in ogni caso su informazioni obsolete o inesatte, la Commissione ha sottolineato che la domanda potrebbe cercare di dimostrare il carattere immutato delle distorsioni significative facendo riferimento a documenti strategici del dodicesimo o tredicesimo ciclo di pianificazione. La Commissione ha inoltre ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), del regolamento di base offre esplicitamente all’industria dell’Unione la possibilità di fare riferimento agli elementi di prova della relazione nel presentare una denuncia oppure una domanda di riesame. La Commissione ha pertanto ritenuto che gli elementi di prova individuati nella domanda e cui si fa riferimento nel corrispondente avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui le materie prime PTA e MEG sono commercializzate a livello internazionale e i loro prezzi in Cina non sono pertanto distorti, tale argomentazione deve essere respinta (fatta salva la valutazione di un’argomentazione specifica sulla natura esente da distorsioni delle materie prime provenienti dall’estero, come indicato ai considerando 309 e 310, per i motivi di cui sopra, in particolare quelli di cui ai considerando da 98 a 100).

4.5.3.    Osservazioni delle parti sulla scelta del paese rappresentativo

(287)

Per quanto concerne la scelta del paese rappresentativo, un gruppo di utilizzatori ha suggerito in risposta alla seconda nota che la Repubblica di Corea costituisce il paese rappresentativo più appropriato, dato il livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità, la disponibilità di dati pubblici pertinenti e il livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(288)

Si ricorda che, al fine di individuare i paesi aventi un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, la Commissione considera, sulla base della banca dati della Banca mondiale (91), soltanto i paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. Tuttavia la Repubblica di Corea è stata classificata, durante e prima del PIR, come paese «a reddito alto» dalla Banca mondiale e pertanto non può essere considerata un potenziale paese rappresentativo.

(289)

Nella sua risposta alle note, Guxiandao ha asserito che i dati del GTA relativi alle principali materie prime per la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità sono inesatti rispetto alle statistiche del portale ufficiale dei dati dell’Istituto di statistica turco. La Commissione ha osservato che i dati riportati nel sistema GTA per la Turchia si basano sulla visione generale del commercio, mentre i dati raccolti dalle statistiche ufficiali turche si basano su una visione commerciale speciale (che esclude le merci che entrano o escono da una zona franca o da un deposito doganale). Di conseguenza le differenze nei dati sono debitamente giustificate e non possono rendere inattendibili i dati del GTA. Di conseguenza Guxiandao non può validamente sostenere che i dati del GTA sono inesatti e la sua argomentazione deve essere respinta.

(290)

Guxiandao ha inoltre sostenuto, in risposta alla seconda nota, che i prezzi delle materie prime in Turchia, divulgati nell’allegato I (Elenco dei fattori produttivi e relativi prezzi in Turchia), non sono coerenti con i prezzi divulgati per la Turchia nell’allegato II (Confronto delle statistiche sulle importazioni per i potenziali paesi rappresentativi). La Commissione ha osservato che le statistiche di cui all’allegato II sono soltanto dati grezzi ai fini di un confronto tra paesi diversi, aggregati al livello comune dei codici del sistema armonizzato (SA) a 6 cifre senza includere i dazi doganali applicabili ai singoli paesi importatori. I dati di cui all’allegato I illustrano invece i valori a livello dei codici tariffari nazionali turchi e comprendono anche i dazi doganali. Di conseguenza i livelli di prezzo di cui agli allegati I e II non intendono essere identici e l’argomentazione della parte deve essere respinta in quanto infondata.

(291)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Guxiandao ha asserito che non era stato fornito alcun foglio di calcolo in relazione all’adeguamento volto a tenere conto dei dazi all’importazione di cui all’allegato I, circostanza questa che ha reso inadeguata la divulgazione delle informazioni effettuata dalla Commissione. La Commissione ha rilevato che i dati che comprendono i prezzi dei fattori produttivi in Turchia sono stati generati automaticamente dal GTA a livello dei codici tariffari nazionali turchi (compresi tutti i dazi doganali convenzionali e preferenziali basati sulla banca dati Market Access Map - MacMap), sono stati debitamente divulgati e sono stati utilizzati dalla Commissione nel presente caso senza ulteriori modifiche. È stato rilevato che la Commissione non ha prodotto a tal fine alcun foglio di calcolo aggiuntivo o documento analogo. Di conseguenza l’argomentazione di Guxiandao deve essere respinta.

(292)

Guxiandao ha asserito che la Turchia non è appropriata per essere selezionata come paese rappresentativo. La società ha sostenuto che, innanzitutto, il deprezzamento della valuta e l’inflazione elevata hanno portato a condizioni di mercato anormale in Turchia, che hanno inevitabilmente inciso sui costi locali e che, a loro volta, hanno reso la Turchia manifestamente inadatta a fungere da paese rappresentativo. Guxiandao ha ribadito la propria argomentazione in risposta alla divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che i prezzi locali e/o i prezzi all’importazione influenzati da un significativo deprezzamento della valuta locale in Turchia non possono rispecchiare prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. In secondo luogo, secondo Guxiandao, Kordsa Turchia non può essere considerata un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità destinati al mercato aperto, in quanto la sua limitata capacità produttiva di filati di poliestere è utilizzata principalmente, se non esclusivamente, per l’uso vincolato nella sua produzione a valle di nappe a trama per pneumatici. Tale opinione è stata sostenuta anche da un gruppo di utilizzatori secondo cui Kordsa Turchia utilizza i filati di poliestere ad alta tenacità principalmente per la propria produzione di materiali per la fabbricazione di pneumatici. Guxiandao ha sostenuto che i filati di poliestere ad alta tenacità costituiscono soltanto un’attività marginale e subordinata a sostegno della produzione di nappe a trama e che la maggior parte, se non la totalità, delle entrate esterne del segmento «nappe a trama e filati industriali» è relativa a entrate proventi delle vendite di tessuti e filati di nylon industriali e non di filati di poliestere ad alta tenacità. Guxiandao ha ribadito tale argomentazione nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni. Le parti hanno concluso che il risultato finanziario della società non è quindi rappresentativo di un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità e pertanto non vi sono informazioni finanziarie prontamente disponibili per l’operazione relativa ai filati di poliestere ad alta tenacità in Turchia. In terzo luogo, Guxiandao ha sostenuto in risposta alla seconda nota che Kordsa Turchia produce soltanto un tipo specifico di filati di poliestere ad alta tenacità (i filati ad alto modulo e bassa retrazione ad elevato valore aggiunto per uso automobilistico), circostanza questa che lo rende inadatto a fungere da paese rappresentativo, in quanto il risultato operativo derivante da un unico tipo di prodotto non è rappresentativo di quello relativo ai produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità che producono un’ampia serie di tipi di prodotto. In conclusione Guxiandao ha sostenuto che la Commissione dovrebbe ignorare il margine di profitto di Kordsa Turchia e utilizzare un margine di profitto più ragionevole rappresentativo dei produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità. Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni Guxiandao ha sostenuto che il livello di profitto del 15,3 % stabilito dalla Commissione è eccessivamente elevato per un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità e che un massimo del 6 % (pari al margine di profitto di riferimento per i produttori dell’Unione inclusi nel campione nel caso di specie, stabilito applicando l’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base) costituisce quindi un’approssimazione ragionevole del profitto esente da distorsioni e ragionevole che un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità può normalmente conseguire.

(293)

La Commissione ha osservato che la scelta del paese rappresentativo si basa sui tre criteri seguenti: livello di sviluppo economico, produzione del prodotto in esame e disponibilità di dati pubblici pertinenti. Un potenziale impatto di una svalutazione della valuta o del livello di inflazione non rientra tra tali criteri. In ogni caso, la parte che ha presentato l’argomentazione non ha dimostrato in che modo il deprezzamento della lira turca e l’inflazione elevata avrebbero inciso in effetti sui prezzi dei fattori produttivi acquistati in Turchia e, in caso affermativo, quale sarebbe stato l’impatto reale sul valore normale calcolato in CNY. Inoltre le parti non hanno fornito alcuna informazione che indichi che (e in quale misura) la lira turca sarebbe stata utilizzata nelle operazioni di importazione di materie prime che costituiscono la base per stabilire i valori di riferimento dei costi esenti da distorsioni nel caso di specie. Inoltre quando si stabiliscono valori di riferimento basati sui prezzi all’importazione per calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base, i valori delle importazioni nei paesi rappresentativi sono da ultimo convertiti nella valuta del paese esportatore, ossia in CNY del caso di specie. La Commissione ha pertanto riscontrato che tale argomentazione era infondata e l’ha respinta.

(294)

Per quanto concerne il portafoglio di prodotti e la fonte di entrate di Kordsa Turchia, la Commissione ha osservato che, nel caso in cui non siano prontamente disponibili informazioni finanziarie specificamente e unicamente in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta (nel caso di specie i filati di poliestere ad alta tenacità), circostanza che si verifica raramente, la Commissione cerca di individuare l’approssimazione migliore prontamente disponibile, comprese le informazioni consolidate di produttori attivi, tra l’altro, nel settore di attività in cui rientra il prodotto in esame. Nel caso di specie, come illustrato al considerando 111, circa l’86 % delle entrate esterne di Kordsa Turchia nel 2021 è stato generato nel segmento in cui rientrano i filati di poliestere ad alta tenacità. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, Kordsa Turchia genera effettivamente entrate esterne producendo e vendendo anche filati di poliestere (92). In effetti Kordsa Turchia è «[uno] dei leader del […] mercato dei filati di poliestere ad alto modulo e bassa retrazione», con «un portafoglio di filati adatti all’uso in applicazioni quali le nappe a trama, i tessuti pesanti, i tessuti industriali, le tele per penumatico, le corde e le funi a estremità singola» (93), ossia prodotti da utilizzare anche in settori diversi dall’industria automobilistica. Ciò rende infondata l’argomentazione delle parti circa l’uso vincolato di filati di poliestere ad alta tenacità. Inoltre il rafforzamento di pneumatici è una delle principali applicazioni per i produttori di filati di poliestere ad alta tenacità e i produttori cinesi di tali filati, tra cui Guxiandao, che producono anche filati ad alto modulo e bassa retrazione e servono clienti dell’industria automobilistica. Sarebbe quindi fuorviante affermare che l’attività relativa ai filati di poliestere ad alta tenacità di Kordsa Turchia non è rappresentativa delle attività commerciali dei produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità. Infine le parti non hanno proposto, in alternativa a Kordsa Turchia, nessun altro produttore idoneo di filati di poliestere ad alta tenacità che disponga di dati finanziari prontamente disponibili specificamente e unicamente per filati di poliestere ad alta tenacità, né tanto meno un produttore di tali filati avente un portafoglio di tali prodotti più ampio di quello di Kordsa Turchia.

(295)

In queste circostanze le SGAV consolidate e i profitti individuati per Kordsa Turchia sono pertanto considerati sufficientemente rappresentativi e idonei da poter essere applicati ai fini della presente inchiesta e le argomentazioni delle parti devono essere respinte. È stato inoltre osservato che il profitto di riferimento del 6 % proposto da Guxiandao e il profitto nel paese rappresentativo fanno riferimento a concetti diversi disciplinati da norme diverse prescritte da disposizioni giuridiche diverse. In particolare, il profitto di riferimento corrisponde al profitto generato dall’industria dell’Unione per le vendite effettuate sul mercato interno dell’Unione in condizioni di concorrenza normali ed è utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Il profitto nel paese rappresentativo è stato utilizzato ai fini del calcolo del valore normale, con riferimento al paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base. Tale profitto deve riflettere quello generato da una società che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta o un prodotto simile in un paese rappresentativo. Poiché i concetti di profitto di riferimento e di profitto in un paese rappresentativo non sono comparabili, l’argomentazione di Guxiandao è stata respinta in quanto irrilevante. Inoltre Guxiandao non ha fornito elementi di prova del fatto che l’importo del profitto incluso nel valore normale costruito non fosse esente da distorsioni e ragionevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(296)

Guxiandao ha ritenuto che la Commissione dovrebbe selezionare il Brasile come paese rappresentativo appropriato anziché la Turchia, dato che i dati finanziari sono prontamente disponibili per la società del gruppo Kordsa avente sede in Brasile e che nel 2021 il Brasile non presentava pressoché alcuna importazione di fattori produttivi dalla Cina per quanto riguarda i fattori produttivi principali per la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità (PTA, MEG e granuli di PET) rispetto alla Turchia ed era pertanto meno probabile che tale paese fosse interessato dalle presunte distorsioni. Guxiandao ha ribadito tale argomentazione nella propria risposta alla divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che se la relazione annuale di Kordsa Turchia per il 2021 a livello consolidato del gruppo di società era accettabile come fonte per stabilire le SGAV e il profitto esenti da distorsioni in Turchia, lo stesso valeva anche per Kordsa Brasile, dato che i conti consolidati comprendevano anche il risultato operativo di Kordsa Brasile.

(297)

Innanzitutto i dati finanziari per Kordsa Brasile sono disponibili soltanto per il 2019, mentre il periodo oggetto del riesame nel caso di specie, che è di primaria importanza, include l’anno 2021. Inoltre, come indicato in precedenza, esistono dati prontamente disponibili e utili relativi a Kordsa Turchia per il 2021. Sebbene il bilancio di Kordsa Turchia per il 2021 utilizzato ai fini del presente caso consolidasse anche i dati delle sue controllate, tra cui Kordsa Brasile, era evidente che i dati relativi al profitto e alle SGAV contenuti nel bilancio consolidato erano più rappresentativi delle attività di Kordsa Turchia piuttosto che di quelle di Kordsa Brasile. Ciò è dovuto al fatto che le entrate generate dal segmento geografico Europa-Medio Oriente-Africa (relativo unicamente ad operazioni condotte in Turchia) erano quasi tre volte superiori rispetto alle entrate generate da Kordsa Brasile (che rappresenta il segmento sudamericano) (94). In ogni caso, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede che l’importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti inclusi nel valore normale costruito sia congruo ed esente da distorsioni. Guxiandao non ha fornito alcun elemento di prova che dimostri che ciò non corrisponde a verità. In secondo luogo, sebbene la percentuale di quantitativi importati esenti da distorsioni rispetto al totale delle importazioni di PTA, di MEG e di granuli di PET in Turchia fosse inferiore a quella delle importazioni esenti da distorsioni in Brasile, il quantitativo totale di importazioni esenti da distorsioni per ciascuno di tali fattori produttivi in Turchia era notevolmente superiore rispetto al quantitativo totale delle importazioni esenti da distorsioni in Brasile. In effetti, sebbene il Brasile possa disporre di dati sufficientemente rappresentativi sulle importazioni di granuli di PET e di MEG, ciò non si applica alle importazioni di PTA, che erano insignificanti rispetto al caso della Turchia e rappresentavano soltanto il 7 % circa delle importazioni di PTA in Turchia. L’argomentazione presentata da Guxiandao deve pertanto essere respinta.

(298)

Per quanto riguarda le SGAV di Kordsa Turchia, che devono essere applicate nel caso di specie ai fini della determinazione del valore normale per i produttori esportatori, Guxiandao ha sostenuto che, per garantire un confronto equo tra il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione, dovrebbero essere escluse le spese di imballaggio che, secondo Guxiandao, rientrano nelle SGAV (sulla base della nota 21 dei bilanci di Kordsa Turchia).

(299)

Innanzitutto, come base per il calcolo delle SGAV di Kordsa Turchia, la Commissione ha utilizzato il conto economico della società e le voci operative ivi elencate. La nota 21 ai bilanci, cui fa riferimento Guxiandao, elenca le «Spese per natura», che comprendono chiaramente non soltanto le spese di esercizio, ma anche i costi dei materiali, compresi i costi di imballaggio inclusi nel costo dei beni venduti. Anche da un semplice confronto tra il totale delle spese di esercizio di cui al conto economico e il totale delle spese di cui alla nota 21 emerge che quest’ultimo importo è notevolmente più elevato. Sarebbe pertanto manifestamente errato desumere dal mero riferimento alla nota 21 relativa al conto economico che elenca le voci di esercizio che tutte le spese di cui alla nota 21 corrispondano alle spese di esercizio. Alla luce di quanto precede, l’argomentazione di Guxiandao deve essere respinta.

(300)

Inoltre un gruppo di utilizzatori ha esortato la Commissione a utilizzare le SGAV e i profitti dei produttori esportatori cinesi per calcolare il valore normale.

(301)

La Commissione ha osservato che, una volta accertata l’esistenza di distorsioni significative per il paese esportatore conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, il valore normale è costruito facendo riferimento a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato (nel caso di specie la Turchia) per ciascun produttore esportatore conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). La Commissione sottolinea che tale disposizione prevede anche specificamente che il valore normale costruito comprenda un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo appropriato. Quando accerta l’esistenza di distorsioni significative che incidono sul prodotto oggetto del riesame nel paese esportatore, la Commissione non può più utilizzare le SGAV e i profitti effettivi dei singoli produttori esportatori, avendo constatato che tali spese e profitti erano oggetto di distorsione. Le parti interessate non hanno fornito alcun elemento di prova del fatto che le SGAV e i profitti effettivi dei produttori esportatori cinesi fossero esenti da distorsioni. L’argomentazione è quindi respinta.

(302)

Unifull, pur concordando con la scelta della Turchia come paese rappresentativo appropriato, ha contestato la scelta dei dati sull’energia elettrica/sul gas naturale. Tale parte ha sostenuto che il deprezzamento della lira turca nei confronti dell’euro e del dollaro statunitense abbia determinato un aumento del prezzo all’importazione di gas naturale/energia elettrica, che l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 abbia inciso sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica della Turchia e che anche le condizioni meteorologiche straordinarie registrate in Turchia nel 2021 abbiano fatto salire il prezzo dell’energia elettrica. Unifull ha sostenuto che di conseguenza la Commissione dovrebbe abbandonare l’utilizzo dei dati relativi ai prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica della Turchia e sostituirli con dati provenienti dal Brasile o da altri paesi appropriati, al fine di rispecchiare in modo equo il prezzo effettivo e normale dell’energia.

(303)

La Commissione ha osservato che, sebbene il deprezzamento possa aver contribuito a un aumento dei prezzi del gas/dell’energia elettrica in Turchia, tale aumento dei prezzi non sarebbe inusuale, in quanto corrisponderebbe a una tendenza europea di più ampia portata, come confermato proprio dall’articolo citato da Unifull a sostegno della sua argomentazione. Inoltre le condizioni meteorologiche secche registrate nel 2021 e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 sono sviluppi che avrebbero inciso, se del caso, sui prezzi dell’energia nel 2022 anziché nel periodo dell’inchiesta di riesame. Ciò risulterebbe dagli articoli citati da Unifull e dal fatto che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha avuto luogo nel febbraio del 2022. Inoltre, come indicato da Unifull, nel 2021 la Turchia ha importato circa il 45 % del gas dalla Russia e quindi non dipende interamente dalle importazioni provenienti dalla Russia. Unifull non ha pertanto corroborato la propria argomentazione che invitava a operare una sostituzione del prezzo del gas/dell’energia elettrica e pertanto tale argomentazione deve essere respinta.

(304)

Il richiedente ha sostenuto che Turchia presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della Repubblica popolare cinese e dispone di un insieme di dati molto più rappresentativo per i fattori produttivi rispetto agli altri paesi. In tal modo il richiedente ha sostenuto la conclusione della Commissione.

4.5.4.    Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(305)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate (otto produttori esportatori hanno presentato informazioni sui fattori produttivi dei filati di poliestere ad alta tenacità) e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito nella prima nota un elenco iniziale di fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(306)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha anche individuato fonti da utilizzare per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La principale fonte proposta dalla Commissione comprendeva il Global Trade Atlas («GTA»). La Commissione ha individuato infine i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, nella prima nota, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, pensava inizialmente di utilizzare ai fini dell’analisi GTA.

(307)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella prima nota. Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato le informazioni sulla classificazione tariffaria e ampliato l’elenco aggiungendo una serie di fattori produttivi sulla base delle osservazioni ricevute dalle parti interessate.

(308)

In considerazione di quanto precede, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti per quanto riguarda la Turchia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 15

Fattori produttivi dei filati di poliestere ad alta tenacità

Fattore produttivo

Linea tariffaria

Fonte dei dati che la Commissione intende utilizzare

Materie prime

Prezzi (CNY)

 

Acido tereftalico purificato (PTA)

291736 00 0011

Global Trade Atlas (GTA) (95).

Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap) (96)

4,91 CNY/Kg

Glicole monoetilenico (MEG)

290531

Global Trade Atlas (GTA)

Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap)

4,73 CNY/Kg

Granuli di polietilene tereftalato (PET)

390769

Global Trade Atlas (GTA)

Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap)

7,14 CNY/Kg

Olio lubrificante di finitura di filatura

340311

340391

Global Trade Atlas (GTA)

Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap)

17,41 CNY/Kg

Lavoro

Lavoro

[n.a.]

Istituto di statistica turco (97)

37,83 CNY/ora di lavoro

Energia

Energia elettrica

[n.a.]

Istituto di statistica turco

Fasce di consumo (MWh)

20 000 ≤ T < 70 000

0,50 CNY/kWh

T > 150 000

0,47 CNY/kWh

 

 

 

 

Gas

[n.a.]

Istituto di statistica turco

Fasce di consumo (m3)

T < 26 100

1,34 CNY/m3

261 000 ≤ T < 2 610 000

1,66 CNY/m3

Carbone

270111

270112 10

270112 90

270119

Global Trade Atlas (GTA)

Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap)

716,59 CNY/MT

Sottoprodotto/scarto

Cascami di filati

550510 30 0011

550510 30 0019

Global Trade Atlas (GTA)

Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap)

3,15 CNY/Kg

(309)

Guxiandao ha sostenuto che due dei suoi materiali importati direttamente o indirettamente sono stati acquistati a valori esenti da distorsioni da paesi terzi. Guxiandao ha inoltre ritenuto che il valore di un’altra materia prima principale non debba essere influenzato dalle presunte distorsioni significative, in quanto i prezzi di acquisto sono stati negoziati con i fornitori sulla base di prezzi applicati sui mercati internazionali molto trasparenti e i prezzi di acquisto sono in linea con i prezzi internazionali. Guxiandao ha inoltre ritenuto che i materiali forniti da fornitori privati e il costo dell’energia elettrica da energia solare non debbano essere considerati distorti.

(310)

Guxiandao ha fornito elementi di prova a sostegno (ossia fatture d’acquisto, documenti per l’importazione e contratti) per le due materie prime di cui al considerando 309. Dagli elementi di prova è emerso che gli acquisti per la grande maggioranza di uno e per una piccola parte dell’altro materiale sono stati effettuati in USD e direttamente su mercati esenti da distorsioni. La Commissione ha pertanto accolto tale argomentazione nella misura in cui sono interessate tali importazioni esenti da distorsioni delle due materie prime in Cina per questo particolare produttore esportatore durante il PIR. Tuttavia, per gli altri costi relativi a materiali acquistati in Cina (indipendentemente dalla proprietà del fornitore o dalla fonte di energia), la Commissione non è stata in grado di stabilire positivamente, sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, che tali costi non erano soggetti a distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Come esposto al considerando 114, nel caso in esame la Turchia è stata scelta come paese rappresentativo e, di conseguenza, i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi devono essere stabiliti sulla base dei corrispettivi prezzi all’importazione, esenti da distorsioni, in Turchia.

(311)

Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni il CIRFS ha sostenuto che la Commissione dovrebbe spiegare in che modo poteva garantire che le due materie prime importate da Guxiandao e utilizzate per il calcolo del valore normale non fossero influenzate da alcuna distorsione significativa. Il CIRFS ha osservato di non essere in grado di esercitare pienamente i propri diritti di difesa per formulare osservazioni utili in merito a tale trattamento specifico applicato a Guxiandao.

(312)

Si è fatto riferimento alla valutazione della Commissione in merito all’argomentazione di Guxiandao e ai criteri utilizzati per esaminarla e accoglierla. La Commissione ha sostenuto di aver divulgato in maniera sufficiente i fatti, rispettando nel contempo la riservatezza dei dati relativi agli acquisti di Guxiandao. L’approccio adottato per valutare l’argomentazione di Guxiandao (e spiegato dalla Commissione) ha comportato un attento esame delle registrazioni degli acquisti e dei contratti, nonché l’analisi di vari parametri quali i canali di vendita utilizzati, i certificati di origine, la valuta di fatturazione e altri termini di vendita. Il CIRFS è stato quindi in grado di presentare osservazioni in merito all’approccio applicato e di esercitare debitamente i suoi diritti di difesa.

4.5.5.    Materie prime utilizzate nel processo di produzione

(313)

Al fine di stabilire il prezzo delle materie prime esente da distorsioni, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione (cif) nel paese rappresentativo, come indicata nel GTA, da tutti i paesi terzi esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina in quanto ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base (cfr. considerando 100). In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sulle esportazioni. La media ponderata del prezzo all’importazione è stata adeguata per tenere conto dei dazi all’importazione, se del caso. Dopo aver escluso le importazioni dalla Cina e da paesi non membri dell’OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(314)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la stessa percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.

(315)

Per un numero limitato di fattori produttivi, in ragione della loro quota insignificante nel contesto dei costi totali delle materie prime durante il PIR, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha trattato tali fattori produttivi come materiali di consumo, come spiegato al considerando 334.

(316)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Unifull ha sostenuto che il MEG acquistato e utilizzato da tale gruppo è stato importato dall’estero attraverso operatori commerciali e, di conseguenza, tale MEG non è stato influenzato dalle distorsioni presenti sul mercato cinese. Unifull ha pertanto sostenuto che, ai fini della determinazione del valore normale, dovrebbero essere utilizzati i suoi costi, anziché i valori di riferimento di cui sopra.

(317)

La Commissione ha sottolineato che il questionario antidumping chiede esplicitamente al produttore esportatore di indicare se ritiene che uno qualsiasi dei fattori produttivi sia stato fabbricato a valori esenti da distorsioni e, in tal caso, di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti a sostegno di tale argomentazione. Tuttavia, in nessun momento durante l’inchiesta, prima delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Unifull aveva presentato alcuna argomentazione specifica o documentata secondo cui i materiali erano stati acquistati a valori esenti da distorsioni né aveva individuato operazioni che sarebbero state effettuate a valori esenti da distorsioni. Al contrario, Unifull aveva riferito che tutti gli acquisti di MEG erano stati effettuati da un fornitore nazionale cinese senza alcun riferimento alle importazioni. I documenti inviati dopo la divulgazione finale delle informazioni, essenzialmente i contratti di acquisto e le fatture dell’operatore commerciale cinese di MEG, non spiegano circostanziatamente il motivo per cui il prezzo di acquisto del MEG non sarebbe influenzato da distorsioni. L’argomentazione, basata su un’affermazione che non era stata sostenuta da elementi di prova e che non è stato possibile verificare durante l’inchiesta, è stata pertanto respinta.

(318)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Unifull ha sostenuto altresì che il prezzo di riferimento del PTA è stato gonfiato in ragione di circostanze eccezionali (tariffe di spedizione eccezionalmente elevate dall’Asia alla Turchia nel 2021) che non rispecchiano le normali condizioni di mercato, mentre Unifull non ha sostenuto nel contempo costi di trasporto internazionale per il PTA in quanto si riforniva di PTA sul mercato interno in Cina. Di conseguenza Unifull ha ritenuto che il prezzo di riferimento del PTA dovesse essere adeguato al ribasso di 0,24 CNY/kg o di almeno 0,15 CNY/kg al fine di compensare gli elevati costi di spedizione.

(319)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), il valore normale deve essere costruito utilizzando valori di riferimento corrispondenti ai costi di produzione nel paese rappresentativo appropriato. Contrariamente a quanto sostenuto da Unifull, la metodologia utilizzata dalla Commissione è rigorosamente conforme a tale principio e quest’ultima ha applicato il corrispondente costo esente da distorsioni del PTA registrato in Turchia per stabilire il valore di riferimento. Unitamente alle sue osservazioni, Unifull ha fornito un’analisi dei dati sulle importazioni della Turchia estratti dalla banca dati COMTRADE delle Nazioni Unite. Tuttavia, tale analisi si limita a illustrare i prezzi all’importazione cif e fob (franco a bordo) e quindi a dedurre i costi di spedizione, ma non fornisce alcun elemento di prova a sostegno dell’argomentazione di Unifull secondo cui i prezzi all’importazione in Turchia sarebbero distorti o non rispecchierebbero le normali condizioni di mercato.

(320)

La Commissione ha osservato altresì che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo, nel caso di specie la Turchia. Dovrebbe pertanto riflettere il prezzo che un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità pagherebbe in Turchia per una materia prima consegnata all’uscita dalla fabbrica. La metodologia applicata dalla Commissione rispecchia tale approccio. Se fossero applicati gli adeguamenti suggeriti da Unifull, il prezzo risultante non rispecchierebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato turco, bensì un prezzo arbitrario che si colloca tra il prezzo che un produttore di filati di poliestere ad alta tenacità pagherebbe in Turchia e il prezzo EXW (franco fabbrica) (in caso di vendita per l’esportazione) nei paesi che vendono alla Turchia. Ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e pertanto tale argomentazione è respinta.

4.5.6.    Lavoro

(321)

Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall’Istituto di statistica turco (98) che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro relativo al 2020 per l’attività economica «Fabbricazione di prodotti chimici» codice 20 secondo la classificazione NACE Rev.2. I valori sono stati ulteriormente adeguati al fine di tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi al consumo (99) sul mercato interno in modo da rispecchiare i costi del periodo dell’inchiesta di riesame. Rispetto alla seconda nota e a seguito di un’argomentazione sollevata da Guxiandao, il valore di riferimento per il lavoro è stato modificato al fine di tenere conto del tasso di inflazione medio annuo.

4.5.7.    Energia

(322)

Per stabilire il prezzo di riferimento per l’energia elettrica e il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall’Istituto di statistica turco (100). Il valore di riferimento è stato stabilito sulla base del prezzo per l’energia elettrica e del gas pubblicato il 31 marzo 2022. Il prezzo cui si fa riferimento è la media del 2021. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica e del gas ad uso industriale nelle fasce di consumo corrispondenti al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

(323)

Guxiandao ha sostenuto che, oltre all’IVA applicata sui prezzi dell’energia elettrica e del gas individuati per Turchia, i prezzi dell’energia elettrica comprendono imposte e contributi supplementari (imposta sui consumi, contributi TRT e per il Fondo per l’energia), che dovrebbero essere dedotte dalla Commissione ai fini della determinazione del costo di riferimento dell’energia elettrica. Innanzitutto è stato osservato che non vi sono elementi di prova nel fascicolo che dimostrino che (e, se del caso, in quale misura) le società di Turchia avrebbero recuperato un qualsiasi importo di tali imposte e diritti, motivo che giustificherebbe una loro deduzione dai costi di riferimento. Inoltre Guxiandao non ha suffragato la propria affermazione specificamente per quanto riguarda l’insieme di dati pubblicato dall’Istituto di statistica turco e utilizzato ai fini del presente caso.

(324)

Per quanto concerne il carbone, la Commissione ha utilizzato il prezzo medio del carbone in Turchia nel 2021 sulla base delle statistiche del GTA (101).

(325)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il richiedente, CIRFS, ha contestato l’uso del carbone come fonte di energia per stabilire il valore normale e anche l’eventualità che il costo ambientale del carbone si rispecchi equamente nel prezzo esente da distorsioni del carbone.

(326)

La Commissione ha ricordato che, secondo la metodologia di cui al regolamento di base e a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), di detto regolamento, il valore normale deve essere calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Ne consegue che, nonostante la sostituzione dei prezzi dei fattori produttivi con valori di riferimento esenti da distorsioni, il consumo dei fattori produttivi deve rispecchiare separatamente il consumo effettivo di ciascun esportatore e produttore. Di conseguenza la Commissione non disponeva di alcun potere discrezionale per scegliere fonti di energia alternative per sostituire quelle utilizzate da ciascun produttore esportatore o per aggiungere elementi arbitrari ai prezzi esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo appropriato. Procedere in tal modo sarebbe in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Per quanto concerne la considerazione dei costi ambientali nel prezzo esente da distorsioni del carbone, è stato osservato che nel determinare il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, i costi ambientali non sono tenuti specificamente in conto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(327)

Inoltre, in risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il CIRFS ha chiesto alla Commissione che, alla luce della relazione di quest’ultima sulle distorsioni significative in Russia (102), le importazioni di carbone dalla Russia in Turchia fossero escluse dal prezzo medio all’importazione del carbone in Turchia considerato ai fini della costruzione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Più specificamente, con riferimento alla relazione della Commissione, il CIRFS ha sostenuto che, sebbene l’industria carboniera russa sia stata in larga misura privatizzata, il mercato è concentrato e i prezzi sono influenzati dalle misure fiscali applicabili e dai costi ferroviari (fissati dalle società ferroviarie di proprietà dello Stato). Il CIRFS ha inoltre presentato ulteriori osservazioni sei giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, ribadendo la propria richiesta e argomentando inoltre a favore dell’esclusione delle importazioni di carbone colombiano dal prezzo all’importazione del carbone per la Turchia. La Commissione, tenendo conto dell’impatto trascurabile che l’accoglimento o il respingimento di tale argomentazione avrebbe sulle misure, ha deciso che non era necessario analizzarla ulteriormente. Per quanto concerne l’ulteriore argomentazione relativa alle importazioni di carbone colombiano, si è fatto riferimento al punto 7 dell’avviso di apertura. Tale disposizione specifica che al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Di conseguenza le argomentazioni del CIRFS sono state respinte.

(328)

In risposta alla divulgazione finale delle informazioni il CIRFS ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto spiegare perché il prezzo del gas del 2021 in Turchia selezionato ai fini del calcolo del valore normale sia diminuito in modo significativo, mentre secondo l’Istituto di statistica turco il prezzo medio unitario del gas naturale in Turchia sarebbe notevolmente aumentato nel 2021 rispetto al 2020. Come già illustrato nella seconda nota divulgata, la Commissione ha reperito i dati sui prezzi del gas direttamente dalla banca dati dell’Istituto di statistica turco, utilizzando i prezzi medi per il 2021 per le rispettive fasce di consumo, convertendo nel contempo gli importi dalla lira turca al renminbi cinese (CNY) utilizzando il tasso di cambio ufficiale applicabile al fine di costruire il valore normale per i produttori esportatori.

(329)

In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il CIRFS ha inoltre asserito che la Commissione dovrebbe spiegare, per quanto riguarda il gas, la metodologia utilizzata per selezionare la fascia di consumo più appropriata per ciascun produttore cinese. A questo proposito è stato osservato che, come illustrato al considerando 322, la Commissione ha attribuito a ciascun produttore incluso nel campione il costo del gas nella fascia di consumo corrispondente al suo consumo totale effettivo di gas durante il PIR.

4.5.8.    Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti

(330)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(331)

Al fine di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato le SGAV (6,6 %) e i profitti (15,3 %) del produttore di filati di poliestere ad alta tenacità con sede in Turchia, Kordsa Turchia, per i quali erano prontamente disponibili dati finanziari del 2021 (ossia per il periodo che si sovrapponeva completamente al PIR).

4.5.9.    Calcolo del valore normale

(332)

Sulla base dei prezzi esenti da distorsioni e dei valori di riferimento descritti sopra, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(333)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione non soggetti a distorsioni per ciascuna persona giuridica che fabbrica ed esporta il prodotto oggetto del riesame sulla base dei fattori produttivi acquistati da ciascuna società e individuati nella tabella 15. La Commissione ha quindi applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore incluso nel campione ed ha quindi dedotto dai costi di produzione le entrate esenti da distorsioni generate per sottoprodotti (in questo caso cascami di filati) rivenduti.

(334)

In secondo luogo, per arrivare a un costo totale di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inclusi nel campione sono state sommate ai costi dei materiali di consumo di cui al considerando 315 e sono state successivamente espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(335)

Infine la Commissione ha aggiunto l’importo di SGAV e profitti determinato sulla base del produttore turco di filati di poliestere ad alta tenacità (cfr. considerando 331). Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle vendite e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 6,6 % e al 15,3 %.

(336)

Su tale base la Commissione ha stabilito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(337)

In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Guxiandao ha sostenuto che la Commissione ha ingiustificatamente collegato il valore dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione a quello di altri fattori produttivi. Secondo Guxiandao, la Commissione deve individuare il valore di riferimento per i materiali di consumo e le spese generali di produzione separatamente dagli altri fattori produttivi o, in caso contrario, accettare il costo effettivo dei materiali di consumo e le spese generali di produzione della società. Un’argomentazione analoga è stata sollevata da Guxiandao in merito alla costruzione dei costi di trasporto per la fornitura di materie prime.

(338)

Come illustrato al considerando 100, dall’inchiesta è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Guxiandao non ha dimostrato che i prezzi dei suoi materiali di consumo, le sue spese generali di produzione o i suoi costi di trasporto non sono soggetti a distorsioni. Non è stato possibile accertare positivamente che tali costi non sono esenti da distorsioni e pertanto, in considerazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, terzo trattino, tali costi non possono essere utilizzati nella costruzione del valore normale. La Commissione non è stata in grado di individuare alcun valore di riferimento ragionevole per tali costi, né Guxiandao o qualsiasi altra parte interessata ha suggerito alcun valore di riferimento ragionevole per tali costi. In linea di principio, qualora non sia possibile riscontrare valori di riferimento adeguati per un costo, la Commissione può stabilirli sotto forma di rapporto rispetto al gruppo di costi cui essi si riferiscono (che si tratti del costo di tutte le materie prime o dei costi di produzione). Una volta stabiliti i costi esenti da distorsioni delle materie prime o i costi di produzione, la Commissione applicherà il valore di riferimento per stimare il costo esente da distorsioni in questione, preservando in tal modo la struttura dei costi del produttore esportatore. Ciò significa che se ad esempio i materiali di consumo rappresentano l’1 % di tutti i costi delle materie prime nei conti di un produttore esportatore, in seguito alla costruzione del valore normale essi continueranno a rappresentare l’1 % dei costi delle materie prime.

(339)

Come illustrato al considerando 334, al fine di giungere a un costo dei materiali di consumo e a spese generali esenti da distorsioni, la quota relativa ai produttori inclusi nel campione del costo dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione rispetto ai costi di produzione effettivamente sostenuti è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. Come spiegato al considerando 338, in assenza di dati specifici relativi alle spese generali esenti da distorsioni nei dati finanziari disponibili del produttore o dei produttori del paese rappresentativo, la Commissione ha determinato i dati relativi alle spese generali esenti da distorsioni per il produttore esportatore seguendo tale metodo. Inoltre, dato che nel caso di specie sono stati individuati numerosi fattori produttivi che rappresentano in genere una quota insignificante dei costi totali delle materie prime, la Commissione ha ritenuto ragionevole includere tali fattori produttivi (utilizzando i costi effettivi dei produttori) tra i materiali di consumo e trattarli di conseguenza. Inoltre, per quanto concerne i costi di trasporto, come illustrato al considerando 314, e in assenza di dati nel fascicolo in merito ai costi di trasporto esenti da distorsioni nel paese di riferimento, la Commissione ha ritenuto che il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. L’argomentazione di Guxiandao è stata pertanto respinta.

4.6.   Prezzo all’esportazione

(340)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione per Guxiandao e Unifull per tali vendite dirette era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(341)

Oltre alle vendite dirette, il gruppo Unifull ha effettuato altresì alcune vendite tramite l’altro produttore collegato del gruppo. Per tali vendite il prezzo all’esportazione è stato adeguato conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, detraendo le rispettive spese di vendita dell’entità di vendita e il profitto ragionevole (stabilito corrispondere al 6,89 % nella recente inchiesta su determinati alcoli polivinilici (103) e utilizzato nella presente inchiesta, data la somiglianza dell’industria e la mancanza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti).

4.7.   Confronto

(342)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(343)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, al fine di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all’esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, degli sconti, delle commissioni, dei costi del credito, delle spese bancarie e degli altri oneri all’importazione.

(344)

Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Guxiandao ha chiesto un adeguamento del valore normale costruito al fine di garantire un confronto equo con il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Secondo Guxiandao, elementi quali il nolo e l’assicurazione che potrebbero essere stati inclusi nelle SGAV utilizzate nella costruzione del valore normale dovrebbero essere eliminati, in quanto gli stessi sono stati detratti dal prezzo all’esportazione creando in tal modo un’asimmetria tra i due.

(345)

La Commissione ha osservato che Guxiandao non ha dimostrato che il nolo e l’assicurazione sono stati inclusi nelle SGAV utilizzate per la costruzione del valore normale. Ne consegue che l’adeguamento richiesto non è stato né motivato né quantificato e pertanto la richiesta è stata respinta.

(346)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Unifull ha sostenuto che un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato per le vendite effettuate tramite produttori collegati appartenenti al gruppo. In particolare Unifull ha sostenuto che nessuna delle società del gruppo agisce in qualità di agente che vende i prodotti del preponente. Unifull ha inoltre sostenuto che agisce nel suo complesso come un unico gruppo e che le sue decisioni, i suoi accordi di produzione e le sue vendite sono tutti effettuati a livello di gruppo e sotto la supervisione di un unico direttore generale, piuttosto che dalle singole società del gruppo. Nella versione sensibile delle osservazioni Unifull ha inoltre illustrato i motivi per cui le vendite sono state effettuate tramite ciascuna parte e ha sostenuto che tali motivi non erano collegati alle funzioni di operatore commerciale/agente.

(347)

A questo proposito la Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, occorre effettuare un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Secondo tale disposizione, se il valore normale e il prezzo all’esportazione non si trovano in una situazione comparabile, si deve tenere debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Tra i fattori per i quali è possibile applicare un adeguamento, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, prevede in particolare che si proceda ad un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Tale disposizione stabilisce che nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Tuttavia un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non può essere effettuato se il produttore stabilito in un paese terzo e il suo distributore collegato competente per le esportazioni verso l’Unione europea costituiscono un’entità economica unica.

(348)

Nell’analisi dell’eventuale esistenza di un’entità economica unica tra un produttore e il suo distributore collegato, è fondamentale considerare la realtà economica del rapporto tra tale produttore e tale distributore. Tenuto conto dell’esigenza di una conclusione che rispecchi la realtà economica del rapporto tra tale produttore e tale distributore, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti al fine di determinare se tale distributore svolga o meno le funzioni di un ufficio vendite integrato all’interno di tale produttore o, a sua volta, svolga altri tipi di funzioni. Conformemente alla necessità di prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti e al potere discrezionale generale di cui dispone la Commissione per valutare situazioni economiche complesse, quest’ultima deve effettuare la propria valutazione caso per caso e in modo olistico.

(349)

In termini di onere della prova, se la Commissione ha fornito indizi concordanti per stabilire che un operatore commerciale collegato a un produttore svolge funzioni paragonabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, spetterà a tale operatore commerciale o a tale produttore fornire elementi di prova per dimostrare che un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato.

(350)

Nel caso di specie la Commissione rileva che entrambe le società appartengono al medesimo gruppo e rispondono alla medesima dirigenza. Tuttavia entrambe le società interessate hanno venduto il prodotto in esame da esse fabbricato e rivenduto i prodotti in esame fabbricati dall’altra società. La Commissione ha ritenuto che ciascuna società di produzione, vendita e rivendita dovrebbe essere considerata un agente che opera sulla base di commissioni piuttosto che l’ufficio vendite interno dell’altra società. È indubbio che ciascuna società disponeva di un proprio effettivo ufficio vendite e ne sosteneva i relativi costi. Per quanto concerne le rivendite, ciascuna società ha svolto una funzione di un operatore commerciale che operava sulla base di commissioni, che si rispecchiava nella componente del prezzo all’esportazione che doveva essere adeguata al fine di eliminare l’asimmetria rispetto al prezzo praticato sul mercato interno costruito a livello franco fabbrica. La Commissione ha quindi fornito indizi concordanti per dimostrare che ciascun produttore esportatore del gruppo svolgeva funzioni paragonabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni per quanto concerne le rivendite dei prodotti dell’altro produttore. Unifull, al contrario, non ha fornito elementi di prova del fatto che un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non sia giustificato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(351)

In considerazione di quanto sopra, e considerando che si verifica un trasferimento di fondi tra due entità collegate, la Commissione è stata legittimata ad esaminare l’eventualità che il valore effettivo della maggiorazione differisca da quello che avrebbe ottenuto un operatore commerciale indipendente. Sulla base del profitto nominale individuato nel caso di specie, la Commissione non ha ritenuto che la maggiorazione rispecchiasse in misura sufficiente una commissione che sarebbe stata dovuta in un’operazione a condizioni di mercato. Come indicato al considerando 341, la Commissione ha pertanto ritenuto che un adeguamento dovesse essere basato sulle SGAV dell’operatore commerciale e su un profitto nominale individuato nel caso di specie.

4.8.   Margini di dumping

(352)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame per calcolare il margine di dumping, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(353)

Per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping sulla base dei margini dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(354)

Su tale base, il margine di dumping definitivo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 17,2 %.

(355)

Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano la grande maggioranza, se non la totalità delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato del produttore esportatore incluso nel campione, ossia il gruppo Unifull. Il margine di dumping così stabilito era pari al 23,7 %.

(356)

In conclusione i margini di dumping definitivi per il caso di cui all’articolo 11, paragrafo 3, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd., Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. e Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd

23,7  %

Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.

9,7  %

Altre società che hanno collaborato

17,2  %

Tutte le altre società

23,7  %

4.9.   Carattere duraturo del mutamento delle circostanze nel riesame intermedio parziale

(357)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ritenuto di carattere duraturo.

(358)

Tra il periodo dell’inchiesta di riesame dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009) e il 2021, la capacità produttiva dei produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità soggetti a misure è più che triplicata, passando da [747 000-955 000] tonnellate nel 2009 a [2 508 000-3 205 000] tonnellate nel 2021. Inoltre, come dimostrato dalle strategie governative e dai documenti di pianificazione pubblicati a livello provinciale e comunale (cfr. considerando da 69 a 75), dall’inchiesta iniziale il settore cinese dei filati di poliestere ad alta tenacità si è trasformato concentrandosi su investimenti significativi in infrastrutture e sull’accelerazione della ricerca in tecnologie all’avanguardia e sullo sviluppo di materiali ad alte prestazioni. Tale notevole aumento degli investimenti e della capacità ha inevitabilmente avuto un impatto sulla struttura dei costi e ha comportato un aumento dei costi fissi per i produttori esportatori cinesi. Ciò, a sua volta, deve aver inciso strutturalmente sul valore normale e quindi sul margine di dumping.

(359)

Dato che il consumo interno di filati di poliestere ad alta tenacità è rimasto stabile in Cina e non è quindi in grado di assorbire le maggiori capacità disponibili e di diluire l’aumento dei costi fissi, i produttori esportatori cinesi hanno cercato di incrementare il volume di produzione aumentando le vendite all’esportazione, principalmente nell’Unione (essendo la principale destinazione delle esportazioni per i produttori esportatori cinesi). Di fatto i volumi di produzione dei produttori esportatori cinesi soggetti a misure sono quasi raddoppiati dall’inchiesta iniziale, il che è in linea con il raddoppio delle esportazioni cinesi nell’Unione durante tale periodo. Per aumentare le vendite all’esportazione, i produttori devono aver adeguato i loro prezzi all’esportazione a un livello adeguato per garantire i necessari guadagni in termini di volume (cfr. considerando 147 per la tendenza al ribasso della fissazione dei prezzi delle importazioni cinesi soggette a misure). Ciò è dimostrato dal fatto che tra il PIR dell’inchiesta iniziale e il 2021 le esportazioni cinesi (soggette a misure) nell’Unione sono quasi raddoppiate in termini di volume nonostante fossero soggette a dazi antidumping e fossero oggetto di dumping, come stabilito nella presente inchiesta (e coerentemente con le risultanze del riesame in previsione della scadenza del 2017). In conclusione i produttori cinesi di filati di poliestere ad alta tenacità hanno ampliato in modo significativo la loro capacità produttiva e adeguato il loro comportamento all’esportazione per ottenere incrementi di efficienza che giustificassero tale ampliamento. Tali modifiche hanno inciso strutturalmente sul valore normale, sul prezzo all’esportazione dei produttori esportatori cinesi e quindi sul loro margine di dumping in un modo considerato avere carattere duraturo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.   MISURE ANTIDUMPING

(360)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(361)

Inoltre, in seguito al riesame intermedio parziale, effettuato conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina al livello del margine più basso di pregiudizio su cui si basano le misure in vigore e dei margini di dumping rilevati nel presente riesame intermedio.

(362)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping definitivo

Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd.

23,7  %

57,6  %

23,7  %

Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.

9,7  %

57,1  %

9,7  %

Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione

17,2  %

57,3  %

17,2  %

Tutte le altre società

23,7  %

57,6  %

23,7  %

(363)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(364)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente al diritto doganale.

(365)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(366)

Le aliquote individuali del dazio antidumping per società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e prodotto dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(367)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (104). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(368)

Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per fissare il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per fissare il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto ed è pertanto soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione.

(369)

Le importazioni da parte di Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. sono oggetto di un’inchiesta distinta e i dazi possono essere istituiti con un regolamento distinto.

(370)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti e l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità dalla Cina. Inoltre, dopo tale divulgazione delle informazioni, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

(371)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (105), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(372)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato), attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402200010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd.

23,7

899E

Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.

9,7

899F

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

17,2

A977

Tutte le altre società (eccetto Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. — codice addizionale TARIC A976)

23,7

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5.   Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci descritte al paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell’inchiesta di riesame (tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021),

b)

non è collegata a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, e

c)

ha effettivamente esportato le merci descritte al paragrafo 1 o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta di riesame,

la Commissione può modificare l’allegato al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, pari al 17,2 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(4)  GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.

(5)  GU L 167 del 30.6.2017, pag. 31.

(6)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(7)  GU C 248 del 30.6.2022, pag. 107.

(8)  GU C 205 del 31.5.2021, pag. 4.

(9)  GU C 87 del 23.2.2022, pag. 2 e GU C 248 del 30.6.2022, pag. 142.

(10)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017 (SWD(2017) 483 final/2).

(11)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(12)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(13)  Disponibile all’indirizzo: costituzione della Repubblica popolare cinese (npc.gov.cn), consultato il 15 novembre 2022.

(14)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(15)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74.

(16)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(17)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(18)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(19)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(20)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-9.

(21)  Cfr.: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_70517450166132 (consultato il 18 novembre 2022).

(22)  Cfr.: http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?786334a3-123e-4960-bb6a-19fa0d397bd9, pag. 99 (consultato il 18 novembre 2022).

(23)  Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era del 2020.

(24)  Cfr.: cfa.com.cn (consultato il 21 novembre 2022).

(25)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-1.

(26)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(27)  Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble, The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster, Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.

(28)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-2.

(29)  Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 15 novembre 2022).

(30)  Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 15 novembre 2022).

(31)  Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 15 novembre 2022).

(32)  Cfr.: http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?786334a3-123e-4960-bb6a-19fa0d397bd9, pag. 43 (consultato il 18 novembre 2022).

(33)  Cfr.: https://www.guxiandao.com/index.php?g=news&m=index&a=view&id=161 (consultato il 18 novembre 2022).

(34)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(35)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.

(36)  Disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_a01b7532a39a41e891d2540da6981d72.html (consultato il 17 novembre 2022).

(37)  Ottimizzare la struttura regionale, rafforzare la cooperazione internazionale, promuovere la trasformazione digitale, eliminare la capacità produttiva obsoleta e realizzare fusioni e riorganizzazioni conformemente alle leggi e ai regolamenti, coltivare imprese leader, promuovere l’integrazione e lo sviluppo delle grandi e piccole imprese e consolidare e rafforzare la competitività industriale.

(38)  Ibidem, articolo II.

(39)  Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210906/1175114.shtml (consultato il 17 novembre 2022).

(40)  Cfr. capitolo V del piano.

(41)  Cfr. sezione 2.2.2 del piano.

(42)  Cfr. sezione 4.1.1 del piano.

(43)  Cfr. sezione 4.1.3 del piano.

(44)  Disponibile all’indirizzo: www.qg.gov.cn/zwgk/zcfg/sjfgwj/202112/t20211207_2666343.htm (consultato il 18 novembre 2022).

(45)  Cfr. sezione III.2.5 del piano.

(46)  Cfr. sezione III.4.1 del piano. Disponibile all’indirizzo:

https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210707/1162695.shtml (consultato il 22 novembre 2022).

(47)  Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 18 novembre 2022).

(48)  Cfr. sezione III.2.1 del piano.

(49)  Cfr. il piano; disponibile all’indirizzo:

https://www.zj.gov.cn/art/2021/6/24/art_1229540815_4671249.html (consultato il 22 novembre 2022).

(50)  Cfr. sezione IV.7 del piano.

(51)  Disponibile all’indirizzo: https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202108/t20210803_9538603.html (consultato il 22 novembre 2022).

(52)  Cfr. sezione III.1.4 del piano.

(53)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(54)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(55)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(56)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(57)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(58)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(59)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(60)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(61)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(62)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(63)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121, 122, 126-128, 133-135.

(64)  Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: Piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022), disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 15 novembre 2022). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». Inoltre la sezione II del piano mira a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza».

(65)  Cfr. la Comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020; http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(66)  Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 18 novembre 2022).

(67)  Cfr. paragrafo 3 della sezione Misure di salvaguardia del piano.

(68)  Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210906/1175114-3.shtml (consultato il 22 novembre 2022).

(69)  Cfr. sezione 8.7 del piano.

(70)  Cfr.: http://zj.sina.cn/shaoxing/2022-03-03/detail-imcwipih6326336.d.html (consultato il 18 novembre 2022).

(71)  Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI), «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(72)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121, 122, 126-128, 133-135.

(73)  Cfr. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo:

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 15 novembre 2022).

(74)  Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 22 novembre 2022).

(75)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(76)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(77)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(78)  Cfr. https://www.kordsa.com/en/images/pdf/Kordsa_Annual_Report_EN_2021.pdf, pag. 160.

(79)  Cfr. https://www.kordsa.com/en/images/pdf/Kordsa_Annual_Report_EN_2021.pdf, pag. 117.

(80)  La Commissione ha informato i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione in merito alla propria intenzione di utilizzare i dati forniti da tali produttori ai fini delle inchieste di riesame in previsione della scadenza. Non sono state ricevute obiezioni.

(81)  Wood Mackenzie – cfr. https://www.woodmac.com/.

(82)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 31).

(83)  Circa il 14 %, se si considerano esclusivamente le esportazioni soggette a misure.

(84)  Relazioni semestrali 2022 dei paesi sul sito web dell’OMC: https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.

(85)  Per maggiori dettagli cfr. Fujian Billion diversifica nella produzione di filati industriali (innovationintextiles.com) e http://en.three-v.com.cn/about.html.

(86)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/977 della Commissione, del 22 giugno 2022, relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 55).

(87)  La banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, contiene dati sulle importazioni dei prodotti sottoposti a misure o a inchieste antidumping o antisovvenzioni, provenienti sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e altri produttori esportatori, a livello di codice TARIC a 10 cifre e codici addizionali TARIC.

(88)  I dati dei produttori esportatori cinesi soggetti a dazi non sono di per sé riservati. Tuttavia la comunicazione di dati dettagliati rivelerebbe indirettamente i dati precisi relativi alle importazioni di Hailide, l’esportatore non soggetto a dazi.

(89)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59 (il caso relativo alle torri eoliche in acciaio).

(90)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(91)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(92)  Relazione annuale 2021, pag. 133.

(93)  Relazione annuale 2021, pag. 61, disponibile all’indirizzo: https://www.kordsa.com/en/images/pdf/Kordsa_Annual_Report_EN_2021.pdf.

(94)  Cfr. Kordsa_Annual_Report_EN_2021.pdf, pag. 158, Note 3 - Segment reporting, a) External revenue e Directory a pag. 205 della relazione annuale (solo in EN).

(95)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(96)  http://www.macmap.org.

(97)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo

(98)  Il costo del lavoro è disponibile all’indirizzo: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.

(99)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-December-2021-45789

(100)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2021-37459

(101)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(102)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Federazione russa ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 22.10.2020 (SWD(2020) 242 final) (solo in EN).

(103)  Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).

(104)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(105)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione (Codice addizionale TARIC A977):

Nome della società

Città

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.

Jinjiang

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.

Suzhou

Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd.

Yixing

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

Suzhou

Zhejiang Kingsway High-tech Fiber Co., Ltd.

Haining

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.

Taizhou