21.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2023

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Clamate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l'adozione, nell'ambito dell'UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C — invece che di 2 °C — gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l'azione volta a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C.

(2)

Nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha fornito le più recenti evidenze scientifiche sull'erosione mondiale della biodiversità in corso. La comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» («strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030») rafforza l'ambizione dell'Unione in merito alla tutela e al ripristino della biodiversità e al buon funzionamento degli ecosistemi. Foreste e suoli sani sono estremamente importanti per la biodiversità ma anche per la purificazione di acqua e aria, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e la fornitura di prodotti legnosi durevoli ottenuti in modo sostenibile. La natura e la funzione delle foreste variano notevolmente all'interno dell'Unione e alcuni tipi di foreste sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di impatti diretti, quali siccità, degrado forestale dovuto alla temperatura o cambiamenti nell'aridità. La deforestazione e il degrado forestale contribuiscono alla crisi climatica globale in quanto aumentano le emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano, eliminando pertanto definitivamente la capacità di assorbimento del carbonio, diminuendo la resilienza ai cambiamenti climatici delle aree colpite e riducendone in modo sostanziale la biodiversità.

Il carbonio organico nel suolo e i comparti di carbonio costituito da legno morto, molti dei quali alimentano il «pool» di carbonio nel suolo, sono altresì particolarmente importanti in una serie di categorie di rendicontazione, dal punto di vista sia dell'azione per il clima che della protezione della biodiversità. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 su una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 («nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030») e la comunicazione della Commissione, del 17 novembre 2021, dal titolo «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 — Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» («strategia dell'UE per il suolo per il 2030») hanno entrambe riconosciuto la necessità di tutelare e migliorare la qualità delle foreste e degli ecosistemi del suolo nell'Unione e di incoraggiare pratiche di gestione sostenibile rafforzate che possano migliorare il sequestro del carbonio e potenziare la resilienza delle foreste e dei suoli alla luce della crisi legata al clima e alla biodiversità. Le torbiere costituiscono il più grande deposito terrestre di carbonio organico e il miglioramento della gestione e della protezione delle torbiere è un aspetto importante che contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla protezione della biodiversità e del suolo contro l'erosione.

(3)

La comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo («Green Deal europeo») fornisce un punto di partenza per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e dell'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Essa combina una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, tale transizione ha aspetti inerenti all'uguaglianza di genere, nonché conseguenze particolari su alcuni gruppi svantaggiati e vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che non lasci indietro nessuno.

(4)

L'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro del Green Deal europeo. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (5), ha chiesto la necessaria transizione verso una società climaticamente neutra entro il 2050 e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato tale stato di emergenza (6). La necessità e il valore del Green Deal europeo sono stati ulteriormente enfatizzati dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

(5)

È importante garantire che le misure adottate per conseguire gli obiettivi del presente regolamento siano perseguite in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo», se del caso, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)

Nel contributo aggiornato, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

(7)

Mediante l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119, l'Unione ha sancito l'obiettivo di conseguire un equilibrio all'interno dell'Unione tra le emissioni antropogeniche in tutti i settori dell'economia dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra entro il 2050 e, ove opportuno, di conseguire successivamente emissioni negative nella legislazione. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Ci si aspetta che tutti i settori dell'economia contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo, compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF»). Al fine di garantire che vengano profusi sforzi di mitigazione sufficienti in altri settori fino al 2030, il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel settore LULUCF entro il 2030.

(8)

Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e di garantire che il settore LULUCF apporti un contributo sostenibile e prevedibile a lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione, è opportuno fissare obiettivi vincolanti per l'aumento degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore LULUCF nel periodo dal 2026 al 2030, con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto del divario tra l'obiettivo dell'Unione e le emissioni e gli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro nella propria presentazione del 2020, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore LULUCF, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità. Il superamento degli obiettivi da parte degli Stati membri contribuirebbe ulteriormente al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione.

(9)

Gli obiettivi vincolanti per la maggiore ambizione in termini di emissioni e assorbimenti netti di emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, alla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Al fine di garantire il conseguimento collettivo dell'obiettivo dell'Unione al 2030, tenendo conto nel contempo della variabilità interannuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nel settore LULUCF, è opportuno stabilire per ciascuno Stato membro l'impegno di conseguire una somma di assorbimenti netti di emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2029 («bilancio per il periodo 2026-2029») in aggiunta all'obiettivo nazionale per il 2030.

(10)

Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore LULUCF potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'Unione di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantirebbe coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), con il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e con il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende il settore LULUCF.

(11)

Il 16 giugno 2022 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (11), in cui ha sottolineato la necessità di adottare misure di accompagnamento e di accordare una particolare attenzione al sostegno alle regioni, alle industrie, alle microimprese, alle piccole e medie imprese, ai lavoratori, alle famiglie e ai consumatori che si troveranno ad affrontare le maggiori sfide. Tale raccomandazione incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione una serie di misure nei settori dell'occupazione e delle transizioni nel mercato del lavoro, della creazione di posti di lavoro e dell'imprenditorialità, della salute e della sicurezza sul lavoro, degli appalti pubblici, della fiscalità e dei sistemi di protezione sociale, dei servizi essenziali e degli alloggi, nonché al fine, tra l'altro, di rafforzare la parità di genere, l'istruzione e la formazione.

(12)

Tenuto conto delle specificità del settore LULUCF in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

(13)

Nel 2032 disposizioni alternative per le perturbazioni naturali (abiotiche e biotiche) quali incendi, focolai di parassiti, tempeste e inondazioni estreme, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali nel settore LULUCF, dovrebbero essere messe a disposizione degli Stati membri che hanno fatto il possibile per tenere conto di ogni parere della Commissione loro rivolto nel contesto delle misure correttive introdotte dal presente regolamento modificativo, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per il settore LULUCF sia stato conseguito.

(14)

Inoltre, dovrebbero essere presi in considerazione gli effetti diffusi e a lungo termine dei cambiamenti climatici, in contrapposizione ai disturbi naturali che, in sostanza, sono più temporanei e geograficamente localizzati. Ciò dovrebbe inoltre consentire di tenere conto degli effetti ereditati da misure di gestione passate legate a una percentuale di suoli organici sulla superficie gestita, che è eccezionalmente elevata in alcuni Stati membri rispetto alla media dell'Unione. Gli importi non utilizzati delle compensazioni disponibili a norma dell'allegato VII nel periodo dal 2021al 2030 dovrebbero essere messi a disposizione a tal fine, sulla base della presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri interessati, di prove basate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e su indicatori oggettivi, misurabili e comparabili, quali l'indice di aridità, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione nei paesi colpiti da gravi siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa (12), definiti come il rapporto tra precipitazioni medie annuali e evapotraspirazione media annuale. La ripartizione tra gli Stati membri dovrebbe essere effettuata, alla luce delle prove presentate, sulla base del rapporto tra l'importo di 50 Mt CO2 disponibile per la flessibilità e il quantitativo totale di compensazioni richiesto da tali Stati membri.

(15)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti la fissazione delle emissioni e degli assorbimenti annuali di gas a effetto serra per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029, stabilita sulla base di una traiettoria lineare che termina nell'obiettivo per il 2030 per gli Stati membri, e per l'adozione di norme dettagliate sulla metodologia relativa alle prove relative agli impatti a lungo termine dei cambiamenti climatici che sfuggono al controllo degli Stati membri e riguardo agli effetti di una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(16)

Le norme di governance dovrebbero essere stabilite in modo da promuovere un'azione tempestiva per conseguire l'obiettivo intermedio dell'Unione in materia di clima per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione in tutti i settori dell'economia, seguendo la traiettoria per gli anni dal 2026 al 2029 introdotta dal presente regolamento modificativo. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con un moltiplicatore calcolato nel modo seguente: 108 % del divario tra il bilancio di uno Stato membro per il periodo 2026-2029 e i corrispondenti assorbimenti netti comunicati sarà aggiunto alla cifra comunicata per il 2030 da tale Stato membro. Inoltre, l'eventuale disavanzo accumulato entro il 2030 da ciascuno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione quando la Commissione presenta proposte relative al periodo successivo al 2030.

(17)

L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (14) («convenzione di Aarhus»). Il controllo pubblico e l'accesso alla giustizia sono elementi fondamentali dei valori democratici dell'Unione e strumenti per salvaguardare lo Stato di diritto.

(18)

Al fine di consentire un'azione rapida ed efficace, qualora la Commissione constati che uno Stato membro non sta compiendo progressi sufficienti verso il conseguimento del suo obiettivo per il 2030, tenendo conto della traiettoria, del bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 e degli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento, dovrebbe essere applicato un meccanismo di azione correttiva per aiutare tale Stato membro a riprendere la traiettoria verso il 2030, garantendo l'adozione di ulteriori misure che portino a un aumento degli assorbimenti netti di gas a effetto serra.

(19)

Gli inventari dei gas a effetto serra miglioreranno grazie a un maggiore ricorso alla tecnologia di monitoraggio e a migliori conoscenze. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di «adeguamento metodologico». Le seguenti questioni, ad esempio, potrebbero determinare un adeguamento metodologico: modifiche delle metodologie di comunicazione, nuovi dati o correzioni di errori statistici, inclusione di nuovi comparti di carbonio o gas, ricalcolo delle stime storiche sulla base di nuovi dati scientifici, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, inclusione di nuovi elementi di comunicazione e miglioramento del monitoraggio dei disturbi naturali. Ai dati dell'inventario delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro in questione dovrebbe essere applicato un adeguamento metodologico allo scopo di neutralizzare l'effetto dei cambiamenti nella metodologia sulla valutazione del conseguimento collettivo dell'obiettivo dell'Unione al 2030, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

(20)

In Europa gli inventari nazionali delle foreste sono utilizzati per fornire informazioni per le valutazioni dei servizi ecosistemici forestali. Il sistema di monitoraggio degli inventari delle foreste varia da un paese a un altro, poiché ogni paese dispone del proprio sistema d'inventario delle foreste dotato di una propria metodologia. La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha sottolineato la necessità di una pianificazione forestale strategica in tutti gli Stati membri, basata su un monitoraggio e dati affidabili, una governance trasparente e uno scambio coordinato a livello dell'Unione. A tal fine, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa per istituire un quadro di monitoraggio integrato delle foreste a livello dell'Unione.

(21)

Al fine di modificare e integrare elementi non essenziali dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del regolamento (UE) 2018/841 al fine di stabilire le norme per la registrazione e lo svolgimento accurato delle operazioni nel registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 e per quanto riguarda la modifica dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, parte 3, aggiornando l'elenco delle categorie conformemente alla pertinente normativa dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)

La comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030, suggeriva diversi percorsi e opzioni strategiche per raggiungere l'obiettivo climatico più ambizioso dell'Unione per il 2030. Poneva in evidenza che il conseguimento della neutralità climatica richiederà un considerevole potenziamento dell'azione dell'Unione in tutti i settori dell'economia. I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell'Unione e, in particolare, i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo possono apportare un contributo importante in tale contesto. Quando la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del regolamento (UE) 2018/841 nell'ambito del riesame introdotto dal presente regolamento modificativo e redige una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, dovrebbe includere le tendenze attuali e le proiezioni future delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura, da un lato, e delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da terre coltivate, pascoli e zone umide, dall'altro, ed esaminare opzioni normative per garantire che siano coerenti con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e agli obiettivi climatici intermedi. Inoltre, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione agli effetti della struttura per età delle foreste, anche laddove tali effetti siano legati a specifiche circostanze di guerra o postbelliche, in modo scientificamente solido, affidabile e trasparente e al fine di garantire la resilienza a lungo termine e la capacità di adattamento delle foreste.

Tenendo conto dell'importanza che ciascun settore apporti un equo contributo e del fatto che la transizione verso la neutralità climatica richiede cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come sottolineato nel Green Deal europeo, la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative, se del caso, che definiscano il quadro post-2030.

(23)

I cambiamenti di origine antropica previsti relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra negli ambienti marini, costieri e di acqua dolce possono essere significativi, e si prevede che nel futuro varieranno a seguito dei cambiamenti nell'uso tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura necessari per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione dovrebbe poter considerare la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione agli ambienti marino e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a tali flussi al momento di effettuare la revisione introdotta dal presente regolamento modificativo.

(24)

Al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e puntare a conseguire successivamente emissioni negative, è della massima importanza garantire in modo coerente che gli assorbimenti di gas a effetto serra nell'Unione aumentino costantemente e, al tempo stesso, siano permanenti. Se del caso, possono essere necessarie soluzioni tecniche, come la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio («BECCS»), nonché soluzioni basate sulla natura per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO2. In particolare, i singoli agricoltori, proprietari terrieri e di foreste o gestori forestali devono essere incoraggiati a immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano, dando priorità agli approcci basati sugli ecosistemi e alle pratiche rispettose della biodiversità, come le pratiche forestali vicine alla natura, aree messe a riposo, il ripristino degli stock di carbonio nelle foreste, l'espansione della copertura agroforestale, il sequestro del carbonio nel suolo e il ripristino delle zone umide, nonché altre soluzioni innovative. Si tratta di incentivi che migliorano la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione complessiva delle emissioni in tutti i settori concernenti la bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Dovrebbe essere possibile valutare la possibilità di istituire un processo per l'inclusione dei prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841 nel riesame introdotto dal presente regolamento modificativo, garantendo la coerenza con altri obiettivi ambientali dell'Unione, nonché con le linee guida IPCC.

(25)

Data l'importanza di fornire sostegno finanziario ai proprietari o ai gestori di terreni e foreste per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento modificativo, la Commissione, nel valutare i progetti di aggiornamento degli ultimi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, dovrebbe garantire che il sostegno finanziario, compresa la quota pertinente dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote EU ETS a norma della direttiva 2003/87/CE e che sono utilizzati per il LULUCF, sia destinato a politiche e misure mirate per conseguire i bilanci e gli obiettivi degli Stati membri di cui al presente regolamento modificativo. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi e alla necessità di garantire la permanenza di ulteriori assorbimenti di gas a effetto serra, tenendo conto della legislazione vigente.

(26)

La fissazione dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 è basata sui dati degli inventari comunicati dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018. La solidità delle relazioni di inventario presentate è di grande importanza. Pertanto, le metodologie applicate dagli Stati membri dovrebbero essere verificate ove gli assorbimenti netti siano diminuiti in modo significativo per gli anni 2016, 2017 e 2018. Conformemente al principio di trasparenza e al fine di rafforzare la fiducia nei progressi compiuti nelle relazioni, i risultati di tali verifiche dovrebbero essere resi pubblici. Sulla base di tali verifiche, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte per garantire che l'Unione rimanga sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di assorbimento netto di 310 Mt.

(27)

Al fine di stabilire la traiettoria per gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2029, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione completa per verificare i dati degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023. A tal fine, in aggiunta alle revisioni che la Commissione deve effettuare nel 2027 e nel 2032 in conformità dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999, nel 2025 dovrebbe essere effettuata un'ulteriore revisione completa.

(28)

I valori per ciascuno Stato membro per la copertura arborea di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/841 dovrebbero essere allineati ai valori comunicati all'UNFCCC o agli aggiornamenti prevedibili di tali valori.

(29)

A causa dell'introduzione di obiettivi basati sulla rendicontazione, come conseguenza del presente regolamento modificativo, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 su una strategia «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, la strategia dell'UE per il suolo per il 2030, la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 sui cicli del carbonio sostenibili, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021«Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti, ove applicabile utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

(30)

È opportuno introdurre disposizioni in materia di mappatura e monitoraggio, sia sul campo che mediante telerilevamento, per consentire agli Stati membri di disporre di informazioni geolocalizzate in modo da individuare aree prioritarie che abbiano potenzialità di contribuire all'azione per il clima. Inoltre, nel quadro di un miglioramento generale del monitoraggio, della comunicazione e della verifica, i lavori dovrebbero concentrarsi anche sull'armonizzazione e sul perfezionamento delle banche dati di attività e fattori di emissione per migliorare gli inventari dei gas a effetto serra.

(31)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare l'adeguamento, alla luce del regolamento (UE) 2021/1119, degli impegni assunti dagli Stati membri nel settore LULUCF che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/841 è così modificato:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

a)

gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (“LULUCF”) che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;

b)

la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;

c)

l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF;

d)

gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030»

;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:

a)

uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali (“terreni imboschiti”);

b)

uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni (“terreni disboscati”);

c)

uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di “terre coltivate gestite” elencate di seguito:

i)

terre coltivate che restano tali;

ii)

pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;

iii)

terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;

d)

uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di “pascoli gestiti” elencate di seguito:

i)

pascoli che restano tali;

ii)

terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;

iii)

pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;

e)

uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali (“terreni forestali gestiti”);

f)

qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere le zone umide gestite nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento rendicontando l'uso del suolo tramite una delle categorie elencate di seguito (“zone umide gestite”):

zone umide che restano tali;

insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;

zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

2.   Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto sera serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo o settori:

a)

terreni forestali;

b)

terre coltivate;

c)

pascoli;

d)

zone umide;

e)

insediamenti;

f)

altri terreni;

g)

prodotti legnosi;

h)

altro;

i)

deposizione atmosferica;

j)

lisciviazione e deflusso di azoto.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).»;"

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

“disturbi naturali”: ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni nel settore LULUCF e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;»;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«11)

“cambiamenti climatici”: qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, che altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Impegni e obiettivi

1.   Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma dei valori delle emissioni e degli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri nel 2030 di cui all'allegato II bis, colonna D, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 quale presentato nel 2020.

3.   Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), comunicate per l'anno 2030 nel suo inventario dei gas a effetto serra presentato nel 2032, rispetto alla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2032, non superi l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis, colonna C.

4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la somma delle differenze tra i punti seguenti per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 non superi il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029:

a)

le sue emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j); e

b)

il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2032.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito come la somma delle differenze per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 per lo Stato membro in questione tra:

a)

i valori limite annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra per tali anni, stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso il 2030; e

b)

il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2025.

La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, e ha come punto finale per il 2030 il valore ottenuto aggiungendo il valore stabilito per tale Stato membro nell'allegato II bis, colonna C, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025; la conformità al bilancio è valutata sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i valori limite annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo dal 2026 al 2029, in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

6.   Nell'adottare politiche volte a rispettare i loro impegni, obiettivi e bilanci di cui al presente articolo, gli Stati membri tengono conto della necessità di assicurare una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può emanare orientamenti per sostenere gli Stati membri in tal senso.»

;

5)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, pubblicamente accessibili, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (–).»

;

6)

all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati, calcolati come emissioni totali e assorbimenti totali per ogni anno del periodo dal 2021 al 2025.

2.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e non oltre il 2025, se l'uso del suolo è stato convertito da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni in terreni forestali, uno Stato membro può, 30 anni dopo la data della conversione, modificare la classificazione di tali terreni da “terreni convertiti in terreni forestali” a “terreni forestali che rimangono terreni forestali”, qualora tale modifica sia debitamente giustificata sulla base delle linee guida IPCC.»

;

7)

all'articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

2.   Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

3.   Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo in questione e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.»

;

8)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono il livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell'allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet.»

;

c)

i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del paragrafo 6, primo comma, e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche formulate a norma del paragrafo 6, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.

8.   Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2025.

9.   Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025, sulla base di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

10.   Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025.»

;

9)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla fine del periodo dal 2021 al 2025, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali (“livello di fondo”). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.»

;

b)

al paragrafo 2, lettera b), l'anno «2030» è sostituito da «2025»;

10)

gli articoli 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Strumenti di flessibilità e governance

1.   Uno Stato membro può avvalersi:

a)

degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e

b)

al fine di rispettare l'impegno, l'obiettivo e il bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 13 e 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, può utilizzare la compensazione addizionale a norma dell'articolo 13 bis.

2.   L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE (“amministratore centrale”) vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.

Articolo 12

Strumenti di flessibilità generali

1.   Se, nel periodo dal 2021 al 2025, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è positiva, e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse è presa in considerazione per quanto riguarda il rispetto, da parte dello Stato membro, dell'impegno, dell'obiettivo o del bilancio rispettivamente fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento.

2.   Nella misura in cui, nel periodo dal 2021 al 2025, gli assorbimenti totali superano le emissioni totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è negativa, e previa deduzione di qualsiasi quantità presa in considerazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, tale Stato membro può trasferire la quantità residua di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente rispettivamente all'impegno, all'obiettivo o al bilancio fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, si tiene conto della quantità trasferita.

3.   Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Gli Stati membri dovrebbero usare i proventi, o il loro equivalente in valore finanziario, generati dai trasferimenti a norma del paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.

5.   Qualsiasi trasferimento a norma del paragrafo 2 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitato il doppio conteggio e garantita la tracciabilità.

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1.   Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni corrispondenti al risultato di tale calcolo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

lo Stato membro, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, nonché informazioni sull'impatto di tali misure sugli obiettivi ambientali pertinenti, tra cui la protezione della biodiversità e l'adattamento ai disturbi naturali; e

b)

le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

3.   La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e, per il periodo dal 2021 al 2025, non supera il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII.

4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, e le misure che intendono adottare al fine di prevenire o attenuare simili impatti in futuro, per poter beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025, di cui all'allegato VII. Laddove le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati. La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri.»

;

11)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Compensazione addizionale

1.   La Finlandia può compensare fino a 5 milioni di tonnellate addizionali di emissioni di CO2 equivalente contabilizzate nelle categorie di contabilizzazione del suolo “terreni forestali gestiti”, “terreni disboscati”, “terre coltivate gestite” e “pascoli gestiti” nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Finlandia, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali;

b)

le emissioni totali nell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento nel periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

2.   La compensazione addizionale è circoscritta a:

a)

l'importo che supera la flessibilità per i terreni forestali gestiti a disposizione della Finlandia nel periodo dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 13;

b)

le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;

c)

l'importo necessario ai fini della conformità all'articolo 4;

3.   La compensazione addizionale non è oggetto di trasferimento a norma dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842.

4.   Sono annullate eventuali compensazioni addizionali inutilizzate dell'importo di 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di cui al paragrafo 1.

5.   L'amministratore centrale esegue le operazioni necessarie ai fini del paragrafo 2, lettera a), e dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo ricorrendo al registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 (“registro dell'Unione”).

Articolo 13 ter

Meccanismo relativo all'uso del suolo per il periodo dal 2026 al 2030

1.   Un meccanismo relativo all'uso del suolo, corrispondente a una quantità fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo relativo all'uso del suolo è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

2.   Se, nel periodo dal 2026 al 2030, dopo che uno Stato membro ha fatto tutto il possibile per tenere conto di qualsiasi parere che la Commissione gli ha rivolto a norma dell'articolo 13 quinquies, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente fissato per detto Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il bilancio fissato per detto Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il proprio bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4.

3.   Se, nel periodo dal 2026 al 2030, uno o entrambi i calcoli di cui al paragrafo 2 risultano positivi, lo Stato membro ha il diritto di avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, o a fronte di entrambi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

lo Stato membro abbia incluso nel suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;

b)

lo Stato membro abbia esaurito la flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento;

c)

nel 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, la condizione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sia stata soddisfatta, la Commissione include fino al 30 %, ma non più di 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, dell'eccedenza inutilizzata rispetto agli impegni degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che uno o più Stati membri forniscano alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali in conformità del paragrafo 5 del presente articolo. La Commissione assicura che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

4.   L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può superare, per il periodo dal 2026 al 2030, il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione stabilito nell'allegato VII.

5.   Gli Stati membri presentano alla Commissione prove sull'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione delle emissioni nette o degli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2026 al 2030, di cui all'allegato VII. Laddove le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.

6.   Gli Stati membri hanno il diritto di compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, fino all'importo inutilizzato dagli altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2030 di cui all'allegato VII, tenuto conto dell'articolo 13, paragrafo 4, e del paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che tali Stati membri:

a)

abbiano esaurito gli strumenti di flessibilità a loro disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, e dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo; e

b)

abbiano fornito alla Commissione prove:

i)

dell'impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al loro controllo; o

ii)

degli effetti di una percentuale eccezionalmente elevata, rispetto alla media dell'Unione, di suoli organici nella loro superficie fondiaria gestita, con conseguenti emissioni in eccesso, a condizione che tali effetti siano attribuibili a pratiche di gestione del suolo in uso prima dell'entrata in vigore della decisione n. 529/2013/UE;

c)

abbiano incluso nei loro più recenti piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi dell'ecosistema provocati dai cambiamenti climatici.

7.   Il quantitativo della compensazione di cui al paragrafo 6 non supera 50 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per l'Unione nel suo insieme. Laddove le richieste di compensazione superino il quantitativo massimo della compensazione disponibile, tale compensazione è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.

8.   Le prove di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i), comprendono una valutazione quantitativa degli effetti sulle emissioni nette o sugli assorbimenti netti, in termini di milioni di tonnellate di CO2 equivalente nell'area interessata, e sono basate su indici quantitativi comparabili e affidabili, dati geolocalizzati e sulle migliori prove scientifiche disponibili. Tali indici e dati e tali prove si basano sui cambiamenti osservati che coprono almeno il periodo dal 2001 al 2025 e su proiezioni e osservazioni scientificamente verificate per il periodo dal 2026 al 2030. Tali indici e dati e tali prove rispecchiano i cambiamenti di fondo a medio o lungo termine delle caratteristiche climatiche pertinenti per il settore LULUCF, quali aridità, temperature medie, precipitazioni medie, giorni di gelo e durata della siccità meteorologica o dovuta a scarsa umidità del suolo.

9.   Le prove di cui al paragrafo 6, lettera b), punto ii), comprendono una giustificazione del fatto che la percentuale di suoli organici sulla superficie fondiaria gestita per lo Stato membro interessato supera la percentuale media dell'Unione per il 2030. Le prove comprendono un'analisi quantitativa, in milioni di tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni comunicate a causa degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti sulla base di osservazioni rivedute per il periodo dal 2026 al 2030, di dati geolocalizzati comparabili e affidabili, e delle migliori prove scientifiche disponibili, in particolare per quanto riguarda siti simili nello Stato membro interessato. Le prove sono accompagnate anche da una descrizione delle misure politiche attualmente attuate che riducono al minimo gli impatti negativi degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti.

10.   Entro il 12 maggio 2024 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la struttura, il formato, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.

11.   La Commissione rende disponibile al pubblico le prove presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 6, lettera b), e può chiedere a uno Stato membro di presentare prove aggiuntive se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate.

Articolo 13 quater

Governance

Se, a seguito della revisione completa svolta nel 2032, la Commissione constata che, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non è rispettato, un importo pari all'importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni nette di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nel 2030, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

Articolo 13 quinquies

Misure correttive

1.   Se, nell'ambito della sua valutazione annuale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione rileva che uno Stato membro non compie sufficienti progressi verso il conseguimento del suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, tenuto conto della traiettoria e del bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, nonché delle flessibilità di cui al presente regolamento, tale Stato membro trasmette alla Commissione, entro tre mesi, un piano di misure correttive che include:

a)

una spiegazione dettagliata dei motivi per cui non compie sufficienti progressi;

b)

una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell'Unione hanno sostenuto i suoi sforzi volti al rispetto del suo obiettivo e del suo bilancio e di come intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi in vista del loro rispetto;

c)

misure aggiuntive, che integrino il piano nazionale integrato per l'energia e il clima di detto Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 o rafforzino la sua attuazione, che lo Stato membro in questione attuerà al fine di rispettare il suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il suo bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, attraverso politiche e misure nazionali e l'attuazione di misure dell'Unione, corredate di una valutazione dettagliata — basata su dati quantitativi, ove disponibili, — degli assorbimenti netti previsti di gas a effetto serra che risulterebbero da tali misure;

d)

un rigoroso calendario di attuazione di tali misure, che consenta di valutarne i progressi annuali.

Nel caso in cui uno Stato membro abbia istituito un organo nazionale di consulenza sul clima, può chiedere la consulenza di tale organo per identificare le misure necessarie di cui alla lettera c).

2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani di misure correttive.

3.   La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani di misure correttive presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano di misure correttive. Se lo Stato membro interessato non dà seguito al parere o a una parte considerevole di esso, tale Stato membro fornisce alla Commissione una giustificazione.

4.   Ogni Stato membro rende il proprio piano di misure correttive di cui al paragrafo 1 e qualsiasi giustificazione di cui al paragrafo 3 disponibili al pubblico. La Commissione rende il proprio parere di cui al paragrafo 3 disponibile al pubblico.»

;

12)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità, basata su serie di dati annuali, in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

a)

possibili considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure, compresi almeno quelli con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli stabiliti nel 8o programma di azione per l'ambiente di cui alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018“Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente”;

b)

le modalità con cui gli Stati membri hanno tenuto conto del principio “non arrecare un danno significativo” in sede di adozione delle loro politiche e misure per rispettare l'obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o rispettare il bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, nella misura in cui ciò sia pertinente;

c)

sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali e al clima;

d)

sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

La relazione di conformità comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare le flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali flessibilità e relativi importi. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di conformità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.

(*2)  Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).»;"

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   I dati dell'inventario delle emissioni di gas a effetto serra trasmessi da ciascuno Stato membro e convalidati a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 possono essere oggetto di un adeguamento metodologico da parte della Commissione in caso di cambiamento della metodologia utilizzata dagli Stati membri. Tuttavia, tali adeguamenti metodologici non incidono, ai fini della valutazione della conformità con l'obiettivo dell'Unione per il 2030, sul valore dei 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma dei valori degli assorbimenti netti di gas a effetto serra, in kt di CO2 equivalente, nel 2030 per gli Stati membri di cui all'allegato II bis, colonna D, né sugli obiettivi di cui alla colonna C di detto allegato.

1 ter.   Gli Stati membri che manifestano l'intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, descrivono, in apposite sezioni della relazione, le misure adottate per attenuare o invertire gli effetti di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, lettera b), nonché gli effetti osservati e previsti di tali misure.

1 quater.   La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

Parallelamente a tale esame completo, la Commissione valuta in che modo gli Stati membri hanno tenuto conto del principio “non arrecare un danno significativo” di cui al paragrafo 1, lettera b). A tal proposito, prima della sua prima valutazione la Commissione emana orientamenti sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” ai fini del presente regolamento.»

;

13)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione:

a)

l'iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;

b)

l'applicazione di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis;

c)

l'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter; e

d)

la valutazione della conformità a norma dell'articolo 13 quater.»

;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

15)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Riesame

1.   Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro:

a)

degli sviluppi internazionali;

b)

degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi; e

c)

del diritto dell'Unione, anche in materia di ripristino della natura.

La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), o sulla base delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di assorbimento netto di gas a effetto serra per il 2030, fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, e il contributo di tale obiettivo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi.

2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal primo bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento. La relazione si basa sui più recenti dati disponibili forniti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e sull'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). In vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché del perseguimento di una transizione socialmente giusta, e con riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, la relazione include, se del caso, quanto segue:

a)

una valutazione degli effetti delle flessibilità di cui all'articolo 11;

b)

una valutazione del contributo del presente regolamento all'obiettivo della neutralità climatica e ai traguardi intermedi in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

c)

una valutazione del contributo del presente regolamento al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi;

d)

una valutazione dell'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale negli Stati membri, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le categorie e i settori del suolo di cui all'articolo 2;

e)

una valutazione dei progressi compiuti a livello internazionale per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'accordo di Parigi e, se del caso, le proposte di modifica del presente regolamento, in particolare al fine di evitare il doppio conteggio e di applicare gli adeguamenti corrispondenti;

f)

una valutazione delle tendenze attuali e delle proiezioni future per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide, nonché delle opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

g)

le tendenze attuali e le proiezioni future per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra generate dalle seguenti categorie di rendicontazione del suolo, nonché le opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119:

i)

fermentazione enterica;

ii)

gestione del letame;

iii)

risicoltura;

iv)

suoli agricoli;

v)

incendi controllati delle savane;

vi)

incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;

vii)

calcinazione;

viii)

applicazione di urea;

ix)

altri fertilizzanti contenenti carbonio;

x)

altro.

Tale relazione tiene conto, se del caso, degli effetti della struttura per età delle foreste, anche laddove tali effetti siano legati a specifiche circostanze di guerra o postbelliche, in modo scientificamente solido, affidabile e trasparente e al fine di garantire la resilienza a lungo termine e la capacità di adattamento delle foreste.

Tale relazione può inoltre, successivamente all'adozione di un'adeguata metodologia di rendicontazione fondata su dati scientifici e sulla base dei progressi compiuti nella rendicontazione e delle più recenti informazioni scientifiche disponibili, valutare la fattibilità dell'analisi e l'impatto della rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce, nonché le pertinenti opzioni normative.

A seguito della relazione e tenendo conto dell'importanza che ciascun settore apporti un equo contributo all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative. In particolare, tali proposte possono stabilire obiettivi dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, tenendo debitamente conto dell'eventuale disavanzo accumulato da ciascuno Stato membro entro il 2030.

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) (“comitato consultivo”) può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell'Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e di assorbimenti e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni e ad aumentare gli assorbimenti nei sotto-settori contemplati dal presente regolamento.

3.   Entro 12 mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui possibili benefici e compromessi dell'inclusione, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio. La relazione valuta come considerare le emissioni e gli assorbimenti diretti e indiretti di gas a effetto serra connessi a tali prodotti, come quelli derivanti dal cambiamento d'uso del suolo e i conseguenti rischi di rilocalizzazione delle relative emissioni, nonché i possibili benefici e compromessi con altri obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare gli obiettivi in materia di biodiversità. Se del caso, la relazione può prendere in considerazione un processo per l'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in modo coerente con altri obiettivi ambientali dell'Unione, nonché con le linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una corrispondente proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

(*4)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)."

(*5)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).»;"

16)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento modificativo;

17)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento modificativo;

18)

nell'allegato III, la voce relativa al Regno Unito è soppressa;

19)

è inserito come allegato II bis il testo di cui all'allegato III del presente regolamento modificativo;

20)

nell'allegato IV, sezione C, la voce relativa al Regno Unito è soppressa;

21)

l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento modificativo;

22)

nell'allegato VII, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

1)

all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«63)

“sistema d'informazione geografica”: un sistema informatico in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;

64)

“domanda geospaziale”: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione informatica basata su un sistema d'informazione geografica (SIG) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.»;

2)

all'articolo 4, lettera a), punto 1, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841;»;

3)

all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

la coerenza delle pertinenti misure di finanziamento, compresa la quota pertinente dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE che sono utilizzati per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, come ad esempio gli strumenti della politica agricola comune, le politiche e le misure, per quanto riguarda il conseguimento degli impegni, degli obiettivi e dei bilanci degli Stati membri stabiliti conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.»;

4)

all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

modificare l'allegato V, parte 3, per aggiornare l'elenco delle categorie conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione.»;

5)

all'articolo 37 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Qualora, durante il controllo iniziale effettuato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione rilevi una differenza tra la media annua degli assorbimenti netti negli anni specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841 comunicata da uno Stato membro nel 2020 e nel 2023 o nella successiva presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra che sia superiore a 500 kt di CO2 equivalente, la Commissione verifica:

a)

la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse; nonché

b)

il fatto che la contabilità LULUCF sia svolta in modo coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCCC o con le norme dell'Unione.

La Commissione rende pubblici i risultati di tale verifica.»

;

6)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di determinare sia gli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.»

;

b)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La revisione completa di cui ai paragrafi 1 e 1 bis comprende:»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione determina, con atti di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; e determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.»

;

7)

l'allegato V è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento modificativo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 192.

(2)  GU C 301 del 5.8.2022, pag. 221.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 marzo 2023.

(4)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(5)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

(6)  GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.

(7)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(8)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(9)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(10)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(11)  Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

(12)  GU L 83 del 19.3.1998, pag. 3.

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(16)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/841, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.

Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

a)

biomassa vivente;

b)

lettiera (1);

c)

legno morto1;

d)

materia organica morta (2);

e)

suoli minerali;

f)

suoli organici;

g)

prodotti legnosi nelle categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti.».


(1)  Si applica unicamente ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti.

(2)  Si applica unicamente ai terreni disboscati, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite.


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/841 è così modificato:

1)

le voci relative alla Spagna, alla Slovenia e alla Finlandia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro

Superficie (ha)

Copertura arborea (%)

Altezza arborea (m)

Spagna

1,0

20

A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2028 in poi: 10

3

Slovenia

0,25

10

5

Finlandia

0,25

10

5 »;

2)

la voce relativa al Regno Unito è soppressa.


ALLEGATO III

«ALLEGATO II bis

Obiettivo dell'Unione (colonna D), dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (colonna B) e obiettivi nazionali degli Stati membri (colonna C) di cui all'articolo 4, paragrafo 3, da conseguire nel 2030

A

B

C

D

Stato membro

Dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (kt di CO2 equivalente), presentazione del 2020

Obiettivi dello Stato membro, 2030 (kt di CO2 equivalente)

Valore degli assorbimenti netti di gas a effetto serra (kt di CO2 equivalente) nel 2030, presentazione del 2020 (colonne B + C)

Belgio

–1 032

– 320

–1 352

Bulgaria

–8 554

–1 163

–9 718

Repubblica ceca

– 401

– 827

–1 228

Danimarca

5 779

– 441

5 338

Germania

–27 089

–3 751

–30 840

Estonia

–2 112

– 434

–2 545

Irlanda

4 354

– 626

3 728

Grecia

–3 219

–1 154

–4 373

Spagna

–38 326

–5 309

–43 635

Francia

–27 353

–6 693

–34 046

Croazia

–4 933

– 593

–5 527

Italia

–32 599

–3 158

–35 758

Cipro

– 289

–63

– 352

Lettonia

–6

– 639

– 644

Lituania

–3 972

– 661

–4 633

Lussemburgo

– 376

–27

– 403

Ungheria

–4 791

– 934

–5 724

Malta

4

–2

2

Paesi Bassi

4 958

– 435

4 523

Austria

–4 771

– 879

–5 650

Polonia

–34 820

–3 278

–38 098

Portogallo

– 390

– 968

–1 358

Romania

–23 285

–2 380

–25 665

Slovenia

67

– 212

– 146

Slovacchia

–6 317

– 504

–6 821

Finlandia

–14 865

–2 889

–17 754

Svezia

–43 366

–3 955

–47 321

UE-27/Unione

– 267 704

–42 296

– 310 000

»

ALLEGATO IV

L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/841 è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie di contabilizzazione del suolo nel periodo dal 2021 al 2025 e per categorie di rendicontazione del suolo nel periodo dal 2026 al 2030;»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 per le categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, superano il livello di fondo maggiorato di un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Il margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.»;

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Le seguenti emissioni non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 10:

a)

emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

b)

emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025;

c)

emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.»;

d)

il punto 5 è così modificato:

i)

la lettera a) è soppressa;

ii)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

c)

una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025;»;

iii)

le lettere d) ed e) sono soppresse;

e)

è aggiunto il punto seguente:

«6.

Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 13 e 13 ter includono le seguenti:

a)

individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;

b)

ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;

c)

ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.».


ALLEGATO V

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Parte 3

Metodi per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF

Per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF, gli Stati membri utilizzano dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. La Commissione fornisce un sostegno e un'assistenza adeguati agli Stati membri al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati raccolti. Gli Stati membri sono incoraggiati a esplorare sinergie e opportunità per consolidare la comunicazione con altri settori strategici pertinenti, nonché ad adoperarsi per realizzare inventari dei gas a effetto serra che consentano l'interoperabilità con le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica pertinenti, fra cui:

a)

un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;

b)

un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle categorie seguenti:

i terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità quali definiti all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

i siti di importanza comunitaria scelti e le zone speciali di conservazione designate in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*) e le unità di suolo esterne a tali siti, soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;

i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;

gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della stessa direttiva che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 della suddetta direttiva o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE (**);

le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e le unità di suolo che si trovano al di fuori di tali zone e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;

le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare e mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;

qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****);

le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*****);

le aree protette designate dagli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi delle aree protette;

c)

un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo che sono oggetto di ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle categorie seguenti:

i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di tali zone che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;

gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;

gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della suddetta direttiva al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE, o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;

le zone identificate come bisognose di ripristino o che sono soggette a misure volte a scongiurare il loro deterioramento secondo un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;

le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;

le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;

le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (******);

d)

un sistema di monitoraggio delle seguenti unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:

le zone soggette a compensazione a norma dell'articolo 13 ter, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2018/841;

le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;

le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima;

e)

un sistema per il monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo che utilizzi, fra l'altro, la serie di dati annuali “land use/cover area frame statistical survey” (LUCAS).

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, in modo da facilitarne la comparabilità e l'accessibilità al pubblico.

Per il periodo 2021-2025, gli Stati membri applicano almeno metodi di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, tranne per un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, nel qual caso si applicano almeno metodi di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2028, gli Stati membri applicano almeno metodologie di livello 2 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, mentre gli Stati membri applicano, quanto prima possibile e al più tardi a partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2030, metodologie di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera a), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere b) e c), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera d).

In deroga al comma precedente, se la superficie compresa in una delle singole categorie elencate alle lettere da a) a d) rappresenta meno dell'1 % della superficie di suolo gestito comunicata dallo Stato membro, gli Stati membri applicano almeno le metodologie di livello 2 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.


(*)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(**)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(***)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(****)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(*****)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(******)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).».»