17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/814 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2023

relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, lettere a), d), e), f), h), i), j), k) e m),

avendo invitato le parti interessate a presentare osservazioni,

sentito il comitato consultivo per i mercati digitali,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/1925 autorizza la Commissione ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di determinati aspetti dello stesso. Nel rispetto del principio di buona amministrazione e del principio della certezza del diritto, è necessario stabilire norme riguardanti in particolare le notifiche, le richieste, le relazioni e altre comunicazioni di informazioni, compresa la determinazione della data alla quale le notifiche e le comunicazioni di informazioni prendono effetto, e l’apertura di procedimenti a norma del regolamento (UE) 2022/1925. Occorre inoltre stabilire norme relative all’esercizio del diritto di essere ascoltati e del diritto di accesso al fascicolo da parte dei destinatari delle constatazioni preliminari della Commissione.

(2)

Al fine di garantire procedimenti equi ed efficienti nonché l’applicazione effettiva e completa del regolamento (UE) 2022/1925 e garantire la certezza del diritto a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, è importante stabilire, tra l’altro, il quadro per la trasmissione di documenti di cui al regolamento (UE) 2022/1925. In particolare, è necessario stabilire norme relative al formato e alla lunghezza massima dei documenti, all’uso delle lingue e alle procedure di trasmissione e ricevimento dei documenti. È inoltre necessario stabilire norme sulle informazioni che le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base devono includere nelle notifiche inviate a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, o nelle comunicazioni di informazioni a seguito di richieste della Commissione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1925. Nella fase di preparazione di una notifica a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925 e dell’articolo 2 del presente regolamento ed entro tempi ragionevoli prima dell’invio della notifica, le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base dovrebbero essere in grado di prendere contatto con la Commissione al fine di garantire l’efficacia della procedura di notifica a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925. Nello svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2022/1925, Commissione dovrà basarsi principalmente sulle informazioni fornite dalle imprese interessate. Risulta pertanto particolarmente importante che le informazioni siano corrette, complete e non fuorvianti e che siano fornite entro i termini, qualora questi siano stati fissati.

(3)

Il regolamento (UE) 2022/1925 richiede un quadro procedurale specifico che tenga conto delle particolarità del regolamento stesso. Tale quadro dovrebbe mirare a creare un processo di indagine e di esecuzione rapido ed efficace, garantendo nel contempo che venga efficacemente tutelato il diritto delle parti del procedimento ad essere ascoltate. È pertanto opportuno stabilire norme chiare e proporzionate relative all’esercizio del diritto di essere ascoltati e del diritto di accesso al fascicolo della Commissione. Le imprese o le associazioni di imprese cui la Commissione comunica le sue constatazioni preliminari dovrebbero avere il diritto di esprimere le proprie osservazioni per iscritto entro un termine che dovrebbe essere fissato dalla Commissione in modo tale da conciliare l’efficienza e l’efficacia del procedimento, da un lato, e la possibilità di esercitare il diritto di essere ascoltati, dall’altro. I destinatari delle constatazioni preliminari dovrebbero avere il diritto di esporre sinteticamente i fatti pertinenti e di fornire gli opportuni documenti giustificativi. Sebbene i destinatari delle constatazioni preliminari debbano sempre avere il diritto di ottenere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti ivi menzionati, dovrebbe venire loro garantito anche l’accesso a tutti i documenti del fascicolo della Commissione senza espunzioni, a condizioni da stabilire tramite decisione della Commissione. In determinate situazioni, l’accesso dovrebbe venire limitato, in particolare se la divulgazione di determinati documenti danneggerebbe la parte che li ha presentati o qualora prevalgano altri interessi.

(4)

Nel concedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate l’accesso ai fascicoli, la Commissione dovrebbe garantire, in maniera proporzionata, la protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese che presentano o hanno presentato documenti, dichiarazioni comprese, di segnalare i segreti aziendali o le altre informazioni riservate. Al fine di valutare adeguatamente le osservazioni dei terzi relative alle pubblicazioni o alle consultazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, dell’articolo 18, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 19, paragrafo 2 e dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, tali osservazioni dovrebbero essere considerate non riservate ai fini della concessione dell’accesso ai fascicoli e della preparazione delle decisioni della Commissione, conferendo nel contempo ai terzi in questione il diritto di chiedere l’espunzione del nome dell’autore e del mittente e di altre informazioni che potrebbero permetterne l’identificazione, prima che le osservazioni siano condivise con il destinatario delle conclusioni preliminari o con altri terzi.

(5)

Prima di mettere i documenti a disposizione dei destinatari delle conclusioni preliminari, la Commissione dovrebbe valutare se, ai fini dell’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati, la necessità di divulgazione sia preminente rispetto ai danni che i terzi potrebbero subire a causa della divulgazione.

(6)

Ai fini della certezza del diritto, i termini previsti dal regolamento (UE) 2022/1925 e dal presente regolamento, compresi i termini fissati dalla Commissione a norma di detti regolamenti, dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (2). È tuttavia opportuno stabilire, nella misura appropriata, norme specifiche in materia di termini.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate relative a:

1)

forma, contenuto ed altri aspetti specifici delle notifiche e delle comunicazioni di cui all’articolo 3, delle richieste motivate di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e agli articoli 9 e 10, delle relazioni regolamentari di cui all’articolo 11 e delle notifiche e delle comunicazioni a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/1925;

2)

i procedimenti di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/1925;

3)

l’esercizio del diritto di essere ascoltati e la procedura di divulgazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2022/1925;

4)

i termini.

CAPO II

NOTIFICHE, RICHIESTE E ALTRE COMUNICAZIONI

Articolo 2

Notifiche e comunicazioni di informazioni a seguito di richieste della Commissione

1.   Le notifiche a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2022/1925 devono contenere tutte le informazioni, documentazione compresa, indicate nel modulo di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Le informazioni trasmesse a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1925 devono contenere tutte le informazioni, documentazione compresa, indicate nella richiesta della Commissione. La Commissione può specificare, nella sua richiesta di informazioni, quali sezioni del modulo di cui all’allegato I del presente regolamento devono essere compilate.

3.   Se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, l’impresa notificante desidera trasmettere, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, essa non soddisfa i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, essa fornisce tali argomentazioni in allegato alla notifica. L’impresa notificante invia un allegato per ciascun servizio di piattaforma di base distinto per il quale desidera fornire argomentazioni motivate. L’impresa notificante indica inoltre chiaramente a quale dei tre requisiti cumulativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925, si riferiscono le sue argomentazioni e, per ciascuna argomentazione, spiega perché, eccezionalmente, il servizio di piattaforma di base pertinente non soddisfa il requisito in questione, pur avendo raggiunto la soglia corrispondente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4.   Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere corrette, complete e non fuorvianti e vanno presentate in modo chiaro, ben strutturato e intelligibile.

5.   Qualora l’impresa notificante chieda che alcune informazioni fornite non siano pubblicate o altrimenti divulgate ad altre parti, essa trasmette le informazioni in questione in un documento separato, apponendo chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «segreti aziendali» ed indica le ragioni della richiesta.

6.   Le notifiche e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione. La lingua del procedimento è la lingua della notifica di cui al paragrafo 1 o, in mancanza della notifica, la lingua in cui sono state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2, salvo diversamente concordato tra la Commissione e l’impresa interessata. Gli eventuali allegati di cui al paragrafo 1 sono presentati nella lingua originale e, se questa non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, sono corredati di una traduzione fedele nella lingua del procedimento.

7.   Le notifiche e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono corredate di una prova scritta attestante che le persone che le trasmettono sono state autorizzate ad agire per conto dell’impresa interessata.

8.   La Commissione può, su richiesta motivata, esentare un’impresa dall’obbligo di fornire determinate informazioni o determinati documenti richiesti per la notifica di cui al paragrafo 1, se essa ritiene che il rispetto di tale obbligo non sia necessario ai fini della valutazione della notifica a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925.

9.   La Commissione conferma per iscritto, senza indebiti ritardi, all’impresa interessata o ai suoi rappresentanti l’avvenuto ricevimento delle notifiche o delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 3

Data alla quale prendono effetto le notifiche e le comunicazioni di informazioni

1.   Se le informazioni contenute nelle notifiche, nelle comunicazioni di informazioni o nelle argomentazioni fondate di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento sono incomplete sotto qualsiasi aspetto sostanziale, la Commissione ne informa per iscritto, senza indebiti ritardi, le imprese interessate o i loro rappresentanti. In tal caso, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete o dalla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che, alla luce delle circostanze specifiche, le informazioni richieste non sono più necessarie.

2.   Se le notifiche o le comunicazioni di informazioni o le argomentazioni fondate di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, riguardano due o più servizi di piattaforma di base, la Commissione può specificare che le informazioni contenute nelle notifiche o nelle comunicazioni sono incomplete solo in relazione a uno o più di detti servizi di piattaforma di base. In tal caso, soltanto per quanto attiene a questi ultimi servizi di piattaforma di base, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete o dalla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che, alla luce delle circostanze specifiche, le informazioni richieste non sono più necessarie.

3.   Durante la fase di esame di una notifica, le imprese notificanti comunicano alla Commissione, senza indebiti ritardi, quanto segue:

a)

cambiamenti sostanziali dei fatti riportati nelle notifiche o comunicazioni di informazioni o di argomentazioni fondate di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, emersi dopo le notifiche o le comunicazioni, di cui l’impresa è, o dovrebbe essere, a conoscenza;

b)

nuove informazioni emerse dopo le notifiche o le comunicazioni di informazioni di cui l’impresa è, o dovrebbe essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere trasmesse, se note, al momento della notifica o comunicazione.

4.   La Commissione informa l’impresa interessata per iscritto e senza indebiti ritardi in merito al ricevimento della comunicazione relativa ai cambiamenti sostanziali o alle nuove informazioni di cui al paragrafo 3. Qualora detti cambiamenti o informazioni possano avere un’incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, delle notifiche o delle comunicazioni di informazioni o argomentazioni fondate di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa l’impresa in merito.

5.   Ai fini del presente articolo, le informazioni parzialmente o totalmente inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete.

Articolo 4

Formato e lunghezza dei documenti

1.   I documenti presentati alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 rispettano il formato e i limiti massimi di pagine di cui all’allegato II del presente regolamento.

2.   La Commissione può, su richiesta motivata, autorizzare un’impresa o un’associazione di imprese a superare i limiti massimi di pagine se e nella misura in cui l’impresa o l’associazione di imprese dimostri che sia oggettivamente impossibile o eccessivamente difficile trattare questioni di diritto o di fatto particolarmente complesse rispettando i limiti massimi di pagine previsti.

3.   Se un documento presentato da un’impresa o da un’associazione di imprese a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) 2022/1925 non è conforme ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può chiedere all’impresa o all’associazione di imprese che lo mettano a norma.

CAPO III

APERTURA DEI PROCEDIMENTI

Articolo 5

Apertura dei procedimenti

1.   La Commissione può decidere di avviare un procedimento al fine di adottare una decisione a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/1925 in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui ha formulato le constatazioni preliminari a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

2.   La Commissione rende pubblica l’avvio del procedimento.

CAPO IV

DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI E ACCESSO AL FASCICOLO

Articolo 6

Osservazioni sulle constatazioni preliminari

I destinatari delle constatazioni preliminari di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925 possono, entro il termine fissato dalla Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, presentare alla Commissione per iscritto, sinteticamente e conformemente ai requisiti relativi alla lunghezza e al formato dei documenti di cui all’allegato II del presente regolamento, le loro osservazioni e trasmettere prove a sostegno di queste ultime. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito.

Articolo 7

Individuazione e protezione delle informazioni riservate

1.   Salvo diversamente disposto dal regolamento (UE) 2022/1925 o dall’articolo 8 del presente regolamento, e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione non divulga né rende accessibili le informazioni o i documenti che raccoglie o riceve nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche.

2.   Quando richiede informazioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/1925 o quando procede ad audizioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione informa le persone fisiche o giuridiche interessate in merito al fatto che, fornendo informazioni alla Commissione, esse accettano che possa essere concesso l’accesso a tali informazioni conformemente all’articolo 8 del presente regolamento. In ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano a qualsiasi documento presentato spontaneamente alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento.

3.   Fermo restando il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche che hanno prodotto la documentazione raccolta nel fascicolo di indicare i documenti, le dichiarazioni, o le rispettive parti, che a loro avviso contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. La Commissione può inoltre fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono indicare le parti di una decisione della Commissione che, a loro avviso, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.

4.   La Commissione può fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono:

a)

per ogni singolo documento, singola dichiarazione o parti di questi, motivare in modo circostanziato le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;

b)

fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;

c)

fornire una descrizione concisa, non riservata e chiara di ogni informazione espunta.

5.   Se le persone fisiche o giuridiche non ottemperano, entro il termine fissato dalla Commissione, ad una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4, la Commissione può ritenere che i documenti o le dichiarazioni in questione non contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate.

6.   Se la Commissione stabilisce che alcune informazioni che una persona fisica o giuridica ritiene riservate possono essere divulgate, o perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, essa informa la persona fisica o giuridica interessata in merito alla sua intenzione di divulgarle se non riceve obiezioni entro una settimana. Se la persona fisica o giuridica in questione si oppone alla divulgazione, la Commissione può adottare una decisione motivata in cui specifica il termine a partire dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non è inferiore ad una settimana dalla data della notifica. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.

7.   Salvo indicazione contraria della Commissione, eventuali osservazioni di terzi in merito a una pubblicazione o una consultazione di cui agli articoli 8, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafi 5 e 6, all’articolo 19, paragrafo 2 e all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925 sono considerate non riservate. I terzi interessati che presentano osservazioni hanno il diritto di chiedere l’espunzione del nome dell’autore e del mittente o di altre informazioni che potrebbero permetterne l’identificazione prima che le osservazioni siano condivise con il destinatario delle constatazioni preliminari o con altri terzi. La Commissione può rendere accessibili al pubblico tali osservazioni, o le eventuali versioni non riservate di tali osservazioni, a condizione di avere segnalato, in sede di pubblicazione o consultazione, la possibilità di procedere in tal senso.

Articolo 8

Accesso al fascicolo

1.   Su richiesta, la Commissione concede l’accesso al fascicolo all’impresa o all’associazione di imprese cui ha inviato le constatazioni preliminari a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925 (il «destinatario»). L’accesso al fascicolo non è concesso prima della notifica delle constatazioni preliminari.

2.   Nel fornire l’accesso al fascicolo, la Commissione fornisce al destinatario tutti i documenti menzionati nelle constatazioni preliminari, fatte salve le espunzioni effettuate a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, al fine di proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione fornisce inoltre l’accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione si basa sui seguenti criteri:

a)

l’accesso ai documenti è concesso solo a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dal destinatario e indicati espressamente, i cui nominativi sono comunicati preventivamente alla Commissione.

b)

I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati sono imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un’impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione.

c)

Le persone che figurano nell’elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici esterni indicati non possono, a partire dalla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere un rapporto di lavoro con il destinatario o trovarsi in una situazione analoga a quella di un dipendente del destinatario. Se nel corso dell’indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell’indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati stringono un rapporto di questo tipo con il destinatario o con altre imprese attive sugli stessi mercati del destinatario, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati e il destinatario informano tempestivamente la Commissione in merito alle caratteristiche di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati in questione forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che essi non hanno più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi della lettera a) e che la Commissione non ha messo a disposizione del destinatario. Essi forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

d)

I consulenti giuridici ed economici e gli esperti tecnici indicati non possono divulgare i documenti forniti o il loro contenuto a persone fisiche o giuridiche che non sono vincolate dall’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione, né possono utilizzare i documenti forniti o il loro contenuto per fini diversi da quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 8.

e)

Nella procedura di divulgazione la Commissione specifica, le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione può essere effettuata per via elettronica o (per alcuni o per tutti i documenti) fisicamente, presso i locali della Commissione.

4.   In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l’accesso a determinati documenti o di concedere l’accesso a documenti parzialmente espunti a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 3, se essa stabilisce che il danno che la parte che ha trasmesso i documenti in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sarebbe nel complesso maggiore dei benefici della divulgazione dei documenti nella loro forma integrale ai fini dell’esercizio del diritto di essere ascoltati. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 4, quarta e quinta frase, del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione può, per lo stesso motivo, decidere di non divulgare o di divulgare parzialmente la corrispondenza tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi e altri tipi di documenti sensibili.

5.   I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati espressamente di cui al paragrafo 3 possono, entro una settimana dal ricevimento dell’accesso al fascicolo a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito al destinatario a norma del paragrafo 2, al fine di mettere tale versione non riservata a disposizione del destinatario, o di estendere la possibilità di accesso al fascicolo, a norma della procedura di divulgazione, ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni indicati espressamente. Tali accessi supplementari ed estensioni possono essere concessi soltanto in via eccezionale e a condizione che venga dimostrato il loro carattere indispensabile ai fini del corretto esercizio del diritto del destinatario di essere ascoltato.

6.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 4 o 5, la Commissione può chiedere alla parte che ha presentato i documenti in questione di fornirne una versione non riservata a norma dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4.

7.   Se ritiene che una richiesta a norma del paragrafo 5 sia fondata, alla luce della necessità di garantire che il destinatario sia in grado di esercitare il diritto di essere ascoltato in modo effettivo, la Commissione sceglierà di chiedere alla parte che ha fornito le informazioni in questione di accettare di mettere a disposizione del destinatario una versione non riservata o di accettare di estendere ad altre persone o imprese indicate espressamente la possibilità di accesso, a norma della procedura di divulgazione, soltanto per quanto riguarda i documenti in questione. In caso di rifiuto della parte cha ha fornito le informazioni, la Commissione adotta una decisione che stabilisce la procedura di divulgazione dei documenti in questione.

8.   I documenti ottenuti attraverso l’accesso al fascicolo fornito a norma del presente articolo sono utilizzati solo ai fini dei pertinenti procedimenti nell’ambito dei quali è stato concesso l’accesso a tali documenti o dei procedimenti amministrativi o giudiziari, collegati ai primi, riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) 2022/1925.

9.   In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell’accesso al fascicolo di cui al paragrafo 3, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l’accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.

CAPO V

TERMINI

Articolo 9

Decorrenza dei termini

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, i termini di cui al regolamento (UE) 2022/1925 e al presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

2.   In deroga al paragrafo 1, i termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento.

3.   Se un documento non è conforme ai requisiti relativi al formato e alla lunghezza di cui all’allegato II del presente regolamento, i termini iniziano a decorrere soltanto dopo la messa a norma del documento, conformemente alla richiesta della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 10

Fissazione dei termini

1.   Se fissa un termine a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento, la Commissione tiene debitamente conto di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto e di tutti gli interessi in gioco, in particolare della possibilità per i singoli di esercitare il loro diritto ad essere ascoltati e della necessità che il procedimento si svolga con celerità.

2.   Se del caso, e su richiesta motivata delle imprese o delle associazioni di imprese interessate prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento, il termine può essere prorogato. Nel decidere se concedere tale proroga, la Commissione valuta se la richiesta motivata è sufficientemente fondata e se la proroga richiesta non rischia di compromettere il rispetto dei termini procedurali applicabili previsti dal regolamento (UE) 2022/1925.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 11

Trasmissione e ricevimento dei documenti

1.   La trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 e del presente regolamento avviene per via digitale. Le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e di firma possono essere pubblicate dalla Commissione e aggiornate periodicamente.

2.   I documenti trasmessi per via digitale sono firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   I documenti trasmessi alla Commissione per via digitale si considerano ricevuti il giorno in cui la Commissione invia l’avviso di ricevimento.

4.   Un documento trasmesso alla Commissione per via digitale si considera non ricevuto se si verifica una delle seguenti circostanze:

a)

il documento, o parti del documento, risultano inaccessibili o inutilizzabili;

b)

il documento contiene virus, malware o altre minacce;

c)

il documento contiene una firma elettronica la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.

5.   Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 4, la Commissione informa il mittente senza indebiti ritardi e gli dà la possibilità di esprimere il proprio parere e di correggere la situazione entro un termine ragionevole.

6.   In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale, i documenti possono essere trasmessi alla Commissione per posta raccomandata. Tali documenti si considerano ricevuti dalla Commissione il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione.

7.   In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale e per posta raccomandata, i documenti possono essere consegnati a mano alla Commissione. Tali documenti si considerano ricevuti il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. La Commissione conferma l’avvenuta consegna con un avviso di ricevimento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).


ALLEGATO I

MODULO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 PER LA DESIGNAZIONE DI GATEKEEPER («Modulo GD»)

SEZIONE 1

Informazioni sull’impresa notificante

1.1.

Fornire le seguenti informazioni sull’impresa notificante:

1.1.1.

denominazione dell’impresa;

1.1.2.

una descrizione della struttura aziendale dell’impresa notificante, comprese le identità: i) dei soggetti che gestiscono ciascuno dei servizi di piattaforma di base di cui alla sezione 2.1.1 e ii) dei soggetti che individualmente o collettivamente controllano, direttamente o indirettamente, i soggetti di cui al punto i) (1); e

1.1.3.

estremi, tra cui:

1.1.3.1.

nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l’indirizzo fornito deve essere un indirizzo eletto ai fini della notifica dove è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;

1.1.3.2.

se l’impresa nomina uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati: nome e cognome, indirizzo, telefono ed indirizzo e-mail di ciascun rappresentante e loro funzioni; e il documento scritto originale attestante che ciascun rappresentante è autorizzato ad agire (basato sul modello di delega disponibile sul sito della Commissione).

1.2.

Indicare se l’impresa notificante è stata precedentemente designata come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925. In caso affermativo, indicare i servizi di piattaforma di base di cui alla designazione e il numero e la data della decisione di designazione della Commissione.

SEZIONE 2

Informazioni sui servizi di piattaforma di base

Ai fini del presente modulo GD, una delimitazione plausibile di un servizio di piattaforma di base è una delimitazione del servizio di piattaforma di base che abbia una portata differente da quella che l’impresa notificante ritiene pertinente e che sia plausibile alla luce di tutte le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2022/1925, in particolare della sezione D, paragrafo 2, e della sezione E dell’allegato e del considerando 14 del medesimo regolamento.

Le delineazioni alternative plausibili dei servizi di piattaforma di base possono comprendere: i) delimitazioni di portata più ampia di quelle che l’impresa notificante ritiene pertinenti (ad esempio, se l’impresa notificante ritiene che determinati servizi siano servizi di piattaforma di base diversi in quanto vengono forniti su tipi diversi di dispositivi) o ii) delimitazioni di portata più ristretta di quelle che l’impresa notificante ritiene pertinenti (ad esempio, se l’impresa notificante ritiene che determinati servizi che offre e commercializza separatamente facciano parte di un unico servizio di piattaforma di base).

2.1.

Per ciascuna categoria pertinente di servizi di piattaforma di base di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/1925, fornire:

2.1.1.

un elenco esaustivo di tutti i servizi di piattaforma di base forniti dall’impresa notificante, comprese eventuali definizioni alternative plausibili di ciascuno di tali servizi di piattaforma di base; e

2.1.2

una spiegazione dettagliata dei confini tra i diversi servizi di piattaforma di base comprendente l’indicazione del modo in cui è stata applicata la metodologia di cui alla sezione D, paragrafo 2, e alla sezione E dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1925, tenuto conto di tutte le disposizioni rilevanti di tale regolamento, e in particolare del considerando 14, al fine di individuare i diversi servizi di piattaforma di base e le definizioni alternative plausibili di tali servizi di piattaforma di base.

2.2.

Per tutti i servizi di piattaforma di base forniti dall’impresa notificante, indicare, sulla base delle informazioni fornite ai sensi delle sezioni 4.1 e 4.2 del presente modulo:

2.2.1.

quali servizi di piattaforma di base, conformemente a una delimitazione alternativa plausibile, raggiungono le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2022/1925; e

2.2.2.

quali servizi di piattaforma di base, conformemente a una delimitazione alternativa plausibile, raggiungono le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ma non lettera c), del regolamento (UE) 2022/1925.

2.3.

Per ciascun servizio di piattaforma di base fornito dall’impresa notificante che raggiunge le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1925, conformemente a una delimitazione alternativa plausibile, fornire una breve descrizione delle attività dell’impresa notificante a tale riguardo, indicando la natura dell’impresa, le sue principali società controllate, i marchi, i nomi dei prodotti e i marchi di fabbrica.

2.4.

Indicare se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, l’impresa notificante presenta, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, essa non soddisfa i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento. In caso affermativo, specificare i servizi di piattaforma di base in questione e fare riferimento ai rispettivi allegati.

SEZIONE 3

Informazioni relative alle soglie quantitative di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1925

Fornire le seguenti informazioni sull’impresa notificante:

3.1.

il fatturato annuo realizzato nell’Unione negli ultimi tre esercizi finanziari (2);

3.2.

la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente nell’ultimo esercizio finanziario;

3.3.

per ciascun servizio di piattaforma di base fornito dall’impresa notificante, secondo una delimitazione alternativa plausibile, un elenco degli Stati membri in cui essa fornisce tale servizio;

3.4.

spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni di cui alle sezioni da 3.1 a 3.3 del presente modulo.

SEZIONE 4

Informazioni relative alle soglie quantitative di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2022/1925

Per ciascun servizio di piattaforma di base fornito dall’impresa notificante, secondo una delimitazione alternativa plausibile, che raggiunge le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1925, fornire, separatamente, le seguenti informazioni, conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui alle sezioni A, B, C, D ed E dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1925:

4.1.

il numero di utenti finali attivi su base mensile (3) stabiliti o situati nell’Unione in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari;

4.2.

il numero di utenti commerciali attivi su base annua stabiliti o situati nell’Unione in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari;

4.3.

spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni di cui alle sezioni 4.1 e 4.2 del presente modulo;

4.4.

eventuali relazioni esterne e documenti interni utilizzati per ottenere le informazioni di cui alle sezioni 4.1 e 4.2 del presente modulo.

SEZIONE 5

Dichiarazione

La notifica deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta dall’impresa notificante o per conto di essa:

«L’impresa notificante dichiara in fede che le informazioni fornite nella presente notifica, compresi i suoi allegati, sono esatte, complete e non fuorvianti, che sono state trasmesse copie veridiche e complete dei documenti richiesti nel presente modulo, che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Essa è a conoscenza delle disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1925.»

Per i moduli firmati digitalmente, il campo seguente è previsto a titolo puramente informativo e dovrebbe corrispondere ai metadati della corrispondente firma elettronica.

Data:

[firmatario]

Nome e cognome:

Impresa:

Funzione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]


(1)  Per quanto riguarda le definizioni di «impresa» e di «controllo», cfr. articolo 2, punti 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(2)  Per il calcolo del fatturato, cfr. la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(3)  Conformemente alla sezione B, paragrafo 2, dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1925, il numero degli utenti finali attivi su base mensile è basato sul numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell’esercizio finanziario.


ALLEGATO II

FORMATO E LUNGHEZZA DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925

FORMATO DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925

I documenti da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 3, dell’articolo 8, paragrafo 3, e degli articoli 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 29 e 34 del regolamento (UE) 2022/1925 vengono trasmessi in un formato che consenta alla Commissione di elaborarli elettronicamente e, in particolare, che ne permetta la digitalizzazione e il riconoscimento dei caratteri.

A tal fine, dovranno essere osservati i seguenti requisiti:

a)

il testo, in formato A4, deve essere facilmente leggibile e deve figurare solo su una faccia della pagina («recto», non «recto verso»);

b)

i documenti trasmessi in formato cartaceo devono essere assemblati mediante strumenti facilmente rimuovibili (le pagine non devono essere rilegate o accorpate con strumenti di difficile rimozione come colla, punti di spillatrice ecc.);

c)

il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente (come Times New Roman, Courier o Arial) di dimensioni di almeno 12 punti nel testo e di almeno 10 punti per le note a piè di pagina, con un’interlinea 1 e con margini, in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina, di almeno 2,5 cm (al massimo 4 700 caratteri per pagina);

d)

le pagine e i paragrafi di ciascun documento devono essere numerati in ordine progressivo.

LUNGHEZZA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925

Ai tipi di documenti indicati si applicano le seguenti norme relative al limite massimo di pagine. Eccezionalmente, gli eventuali allegati che accompagnano i documenti non vengono conteggiati al fine della verifica del rispetto dei limiti massimi di pagine applicabili, purché essi abbiano una funzione puramente probatoria e strumentale e siano proporzionati in termini di numero e lunghezza.

a)   Notifiche a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e trasmissione di informazioni a seguito di una richiesta della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1925

Tutte le informazioni relative alle soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925 sono presentate nel corpo del modulo GD di cui all’allegato I del regolamento.

Per ciascun servizio di piattaforma di base distinto, comprese tutte le delimitazioni alternative plausibili, per il quale l’impresa notificante raggiunge tutte le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine della relativa notifica è 50. Questo limite massimo di pagine si applica alle informazioni fornite in relazione ai servizi di piattaforma di base di cui alla sezione 2 e alla sezione 4 del modulo GD. Nella compilazione delle sezioni 2, 3 e 4 del modulo, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia più conveniente presentare le informazioni in ordine numerico oppure raggruppate per ciascun servizio di piattaforma di base distinto.

b)   Argomentazioni fondate a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925

Per ciascun servizio di piattaforma di base distinto per il quale l’impresa notificante sceglie di presentare argomentazioni fondate a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine è 30.

c)   Richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10, del regolamento (UE) 2022/1925

Per le richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine è 30.

d)   Risposte alle constatazioni preliminari ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925

Se la Commissione ha informato per iscritto le imprese o le associazione di imprese interessate in merito alle sue constatazioni preliminari in vista dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 8, dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29, 30 e dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine della risposta scritta è 50 o è pari al numero di pagine delle constatazioni preliminari, se quest’ultimo è maggiore.