4.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 95/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/731 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2023

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l’ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione (3).

(2)

Nell’Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da trenta/quaranta prodotti. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari (4). Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.

(4)

Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.

(5)

Orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi (5) sono pubblicati sul sito web della Commissione.

(6)

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente (6).

(7)

Per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità hanno concordato mezzi di attuazione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».

(8)

Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (7), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)

È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (8), all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (9) e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

(12)

Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2023.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri (11) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare è quello stabilito nell’allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2.   Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2024, 2025 e 2026 rispettivamente entro il 31 agosto 2025, 2026 e 2027 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 è abrogato.

Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2023, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1o settembre 2024.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione, del 13 maggio 2022, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 12).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del disegno concettuale», EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documento SANTE/11312/2021.

(6)  SANCO/12574/2014 — Documento di lavoro sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi.

(7)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).

(10)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(11)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2, sezione 24, di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti  (1) di origine vegetale  (2) da sottoporre a campionamento nel 2024, 2025 e 2026

2024

2025

2026

(b)

(c)

(a)

(0151010) Uve da tavola (3)

(0130010) Mele (3)

(0110020) Arance dolci (3)

(0163020) Banane (3)

(0152000) Fragole (3)

(0130020) Pere (3)

(0110010) Pompelmi (3)

(0140030) Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili (3)

(0162010) Kiwi (3)

(0231030) Melanzane (3)

Vino (rosso o bianco) da (0151020) uve da vino (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino).

(0241020) Cavolfiori (3)

(0241010) Cavoli broccoli (3)

(0251020) Lattughe (3)

(0220020) Cipolle (3)

(0233010) Meloni (3)

(0242020) Cavoli cappucci (3)

(0213020) Carote (3)

(0280010) Funghi coltivati (3)

(0231010) Pomodori (3)

(0211000) Patate (3)

(0231020) Peperoni (3)

(0252010) Spinaci (3)

(0300010) Fagioli (secchi) (3)

(0500090) Chicchi di frumento (4)

(0500050) Chicchi di avena (4)  (5)

(0500070) Chicchi di segale (4)

Olio di oliva vergine da (0402010) olive da olio (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati).

(0500010) Chicchi d’orzo (4)  (6)

(0500060) Riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all’asportazione delle glumelle dal risone (7)

PARTE B

Prodotti  (1) di origine animale  (2) da sottoporre a campionamento nel 2024, 2025 e 2026

2024

2025

2026

(d)

(e)

(f)

(1012020) Grasso bovino (3)  (8)

(1020010) Latte vaccino (9)

(1016020) Grasso di pollame (3)  (8)

(1030010) Uova di gallina (3)  (10)

(1011020) Grasso suino (3)  (8)

(1012030) Fegato bovino (3)

PARTE C

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2024

2025

2026

Osservazioni

2,4-D

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2025 in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su arance dolci, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi.

2-Fenilfenolo

(b)

(c)

(a)

 

Abamectina

(b)

(c)

(a)

 

Acefato

(b)

(c)

(a)

 

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

 

Aclonifen

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su carote.

Acrinatrina

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarb

(b)

(c)

(a)

 

Aldrin e dieldrin

(b)

(c)

(a)

 

Ametoctradin

(b)

(c)

(a)

 

Azinfos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Azossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

 

Bifenil

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanolo

(b)

(c)

(a)

 

Boscalid

(b)

(c)

(a)

 

Ione bromuro

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni; nel 2025 in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su riso bruno.

Bromopropilato

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimato

(b)

(c)

(a)

 

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

 

Captano

(b)

(c)

(a)

 

Carbaril

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazim e benomil

(b)

(c)

(a)

 

Carbofurano

(b)

(c)

(a)

 

Clorantraniliprolo

(b)

(c)

(a)

 

Clorfenapir

(b)

(c)

(a)

 

Clormequat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2025 in e su pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, pere, segale e riso bruno.

Clorotalonil

(b)

(c)

(a)

 

Clorprofam

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos metile

(b)

(c)

(a)

 

Clofentezina

(b)

(c)

(a)

 

Clopiralid

(b)

(c)

(a)

 

Clothianidin

(b)

(c)

(a)

 

Composti del rame

(b)

(c)

(a)

 

Cyantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Ciazofamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflufenamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Cimoxanil

(b)

(c)

(a)

 

Cipermetrina

(b)

(c)

(a)

 

Ciproconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Ciromazina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, peperoni, meloni e funghi coltivati; nel 2025 in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su patate, cipolle e carote.

Deltametrina

(b)

(c)

(a)

 

Diazinon

(b)

(c)

(a)

 

Diclorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

 

Dietofencarb

(b)

(c)

(a)

 

Difenoconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Dimetoato

(b)

(c)

(a)

 

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

 

Diniconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Difenilammina

(b)

(c)

(a)

 

Ditianon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola; nel 2025 in e su mele e pesche; nel 2026 in e su pere e riso bruno.

Ditiocarbammati

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d’oliva, vino e cipolle.

Dodina

(b)

(c)

(a)

 

Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

Epossiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Etefon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni, frumento e uve da tavola; nel 2025 in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere.

Etion

(b)

(c)

(a)

 

Etirimol

(b)

(c)

(a)

 

Etofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Etossazolo

(b)

(c)

(a)

 

Ossido di etilene

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su frumento; nel 2025 in e su orzo e avena; nel 2026 in e su fagioli (secchi), segale e riso bruno.

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

 

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

 

Fenazaquin

(b)

(c)

(a)

 

Fenbuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatin ossido

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, pompelmi, peperoni e uve da tavola; nel 2025 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere.

Fenexamide

(b)

(c)

(a)

 

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

 

Fenoxicarb

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropatrin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirazamina

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirossimato

(b)

(c)

(a)

 

Fention

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalerato

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Flonicamid

(b)

(c)

(a)

 

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote.

Flubendiamide

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufenoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopicolide

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Flupyradifurone

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Fluxapyroxad

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formetanato

(b)

(c)

(a)

 

Fosetil-Al

(b)

(c)

(a)

 

Fostiazate

(b)

(c)

(a)

 

Glufosinato-ammonio

(b)

(c)

(a)

 

Glifosato

(b)

(c)

(a)

 

Alossifop incluso alossifop-P

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2026 in e su fagioli secchi.

Esaconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Exitiazox

(b)

(c)

(a)

 

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarb

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarb

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbofos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprotiolano

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno. Non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2024 e nel 2025.

Kresoxim-metile

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cialotrina

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufenurone

(b)

(c)

(a)

 

Malation

(b)

(c)

(a)

 

Idrazide maleica

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su cipolle e patate.

Mandipropamide

(b)

(c)

(a)

 

Mepanipirim

(b)

(c)

(a)

 

Mepiquat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su funghi coltivati e frumento; nel 2025 in e su orzo e avena; nel 2026 in e su pere, segale e riso bruno.

Metaflumizone

(b)

(c)

(a)

 

Metalaxil e metalaxil-M

(b)

(c)

(a)

 

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

 

Metidation

(b)

(c)

(a)

 

Metiocarb

(b)

(c)

(a)

 

Metomil

(b)

(c)

(a)

 

Metossifenozide

(b)

(c)

(a)

 

Metrafenone

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotofos

(b)

(c)

(a)

 

Miclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Nicotina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola; nel 2025 in e su mele, lattughe e pomodori; nel 2026 in e su cipolle e patate.

Ometoato

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixil

(b)

(c)

(a)

 

Oxamil

(b)

(c)

(a)

 

Ossidemeton-metile

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazol

(b)

(c)

(a)

 

Paration metile

(b)

(c)

(a)

 

Penconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Pencicuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

 

Permetrina

(b)

(c)

(a)

 

Fosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarb

(b)

(c)

(a)

 

Pirimifos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Procloraz

(b)

(c)

(a)

 

Procimidone

(b)

(c)

(a)

 

Profenofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarb

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2026 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Propizamide

(b)

(c)

(a)

 

Proquinazid

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfocarb

(b)

(c)

(a)

 

Protioconazolo

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni e frumento; nel 2025 in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno.

Pimetrozina

(b)

(c)

 

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, meloni e peperoni; nel 2025 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. Non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2026.

Piraclostrobin

(b)

(c)

(a)

 

Piridaben

(b)

(c)

(a)

 

Pyridalyl

(b)

(c)

(a)

 

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

 

Piriproxifen

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxifen

(b)

(c)

(a)

 

Spinetoram

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofen

(b)

(c)

(a)

 

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamina

(b)

(c)

(a)

 

Spirotetrammato

(b)

(c)

(a)

 

Sulfoxaflor

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinato

(b)

(c)

(a)

 

Tebuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenozide

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenpirad

(b)

(c)

(a)

 

Teflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Terbutilazina

(b)

(c)

(a)

 

Tetraconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

 

Tiabendazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tiacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Thiamethoxam

(b)

(c)

(a)

 

Tiodicarb

(b)

(c)

(a)

 

Tiofanato metile

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Triadimefon

(b)

(c)

(a)

 

Triadimenol

(b)

(c)

(a)

 

Triazofos

(b)

(c)

(a)

 

Triciclazolo

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno.

Triflossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Triflumizolo

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinclozolin

(b)

(c)

(a)

 

Zoxamide

(b)

(c)

(a)

 

PARTE D

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine animale

 

2024

2025

2026

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

(d)

(e)

(f)

 

Bifentrin

(d)

(e)

(f)

 

Clordano

(d)

(e)

(f)

 

Clormequat

 

(e)

(f)

Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino.

Clorpirifos

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos metile

(d)

(e)

(f)

 

Composti del rame

(d)

(e)

(f)

 

Cipermetrina

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltametrina

(d)

(e)

(f)

 

Diazinon

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalerato

(d)

(e)

(f)

 

Fipronil

(d)

(e)

(f)

 

Glufosinato-ammonio

(d)

(e)

(f)

 

Glifosato

(d)

(e)

(f)

 

Eptacloro

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorobenzene

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH, isomero alfa)

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH, isomero beta)

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarb

 

(e)

 

Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino.

Lindano

(d)

(e)

(f)

 

Mepiquat

 

(e)

(f)

Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino.

Metossicloro

(d)

(e)

(f)

 

Paration

(d)

(e)

(f)

 

Pendimetalin

(d)

(e)

(f)

 

Permetrina

(d)

(e)

(f)

 

Pirimifos-metile

(d)

(e)

(f)

 


(1)  Codici di prodotto secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(2)  Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 della Commissione, salvo indicazione contraria.

(3)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

(4)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare anche la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.

(5)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d’orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi d’orzo.

(6)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d’orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d’orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d’orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.

(7)  Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare se si è analizzato il riso decorticato o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.

(8)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

(9)  La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell’allegato della direttiva 2002/63/CE della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(10)  Devono essere analizzati il latte fresco (non trasformato) come pure il latte congelato, pastorizzato, riscaldato, sterilizzato o filtrato.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all’articolo 1

1)   

Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I è indicato al punto 5).

2)   

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5):

nel 2024 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali;

nel 2025 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali;

nel 2026 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

3)   

I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4)   

Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.

5)   

Numero minimo di campioni per anno per prodotto:

BE

15

 

LT

12

 

 

BG

15

LU

12

 

 

CZ

15

HU

15

 

 

DK

12

MT

12

 

 

DE

106

NL

20

 

 

EE

12

AT

15

 

IE

12

PL

51

 

 

EL

15

PT

15

 

 

ES

55

RO

22

 

 

FR

78

SI

12

 

 

HR

12

SK

12

 

 

IT

75

FI

12

 

 

CY

12

SE

15

LV

12

UK(NI)  (1)

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683


(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.