31.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 93/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/706 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2023

che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (1) mira alla riduzione volontaria e, se necessario, obbligatoria della domanda di gas nell’Unione tramite l’agevolazione del riempimento degli impianti di stoccaggio di gas e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell’approvvigionamento. Il regolamento (UE) 2022/1369 è stato adottato in base all’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nell’imminenza di una crisi di approvvigionamento di gas causata dall’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e in considerazione della necessità di una reazione dell’Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2022/1369, ciascuno Stato membro era tenuto a adoperarsi al massimo per ridurre del 15 % il consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023. Qualora le misure di riduzione volontaria della domanda fossero risultate insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell’approvvigionamento, il Consiglio era abilitato a dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell’Unione, che avrebbe attivato la riduzione obbligatoria della domanda. Negli ultimi mesi, gli Stati membri hanno lavorato alacremente e in uno spirito di solidarietà hanno adottato misure volte a ridurre del 15 % la rispettiva domanda di gas. Da tali iniziative è già scaturita, in tutta l’Unione, una riduzione effettiva di oltre il 15 % della domanda di gas nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023.

(3)

Permangono tuttavia gravi difficoltà in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Nonostante la riduzione della domanda conseguita a norma del regolamento (UE) 2022/1369, da febbraio 2022 la situazione globale del mercato del gas non è migliorata e l’Unione continua a fare affidamento su un certo volume proveniente dalla Russia per soddisfare la domanda complessiva di gas. Nell’ultimo anno, misure efficaci di riempimento degli impianti di stoccaggio e di riduzione della domanda hanno scongiurato tagli all’erogazione dell’energia a danno dei cittadini dell’Unione. Tuttavia, undici Stati membri continuano a dichiarare il livello di preallarme e uno Stato membro il livello di allarme a norma del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Poiché i prezzi del gas restano eccezionalmente elevati e la situazione dell’offerta mondiale non è migliorata dalla data di adozione del regolamento (UE) 2022/1369 nell’agosto 2022, è quindi urgente prorogare le misure che hanno contribuito a contenere la crisi, in particolare mantenendo la riduzione della domanda. Un’interruzione delle misure di riduzione della domanda comporterebbe alterazioni della precaria stabilità raggiunta finora dall’Unione e comprometterebbe la resilienza rispetto a una probabile evoluzione futura, quale l’arresto completo delle importazioni russe. È pertanto della massima importanza continuare a impedire che l’Unione si ritrovi esposta a una penuria di gas e a un’elevata volatilità dei prezzi.

(4)

Poiché nell’ultimo anno l’importazione di gas russo via gasdotto è diminuita sensibilmente, la capacità dell’Unione di riempimento degli impianti di stoccaggio risulta oggi notevolmente ridotta, anche rispetto alla situazione dell’estate 2022. Nonostante la crisi energetica fosse già iniziata nel 2022, in tale anno l’Unione ha potuto importare dalla Russia circa 60 miliardi di metri cubi di gas per riempire gli impianti di stoccaggio, anche tramite il gasdotto NordStream 1. Nell’estate 2022 la Russia ha tuttavia interrotto e quindi arrestato completamente l’approvvigionamento attraverso tale gasdotto, il quale a settembre 2022 ha subito atti di sabotaggio tali da impedirne l’uso per il trasporto di gas, ad oggi così come nel prossimo futuro. Tenendo conto degli attuali livelli d’importazione tramite gasdotto, l’Unione riceverà per quella via al massimo 20 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, ammesso che tale inaffidabile canale d’importazione non si blocchi completamente. Il rischio di una penuria di gas nell’Unione nel prossimo inverno 2023-2024 è pertanto elevato.

(5)

Vari rischi aggiuntivi e fattori nuovi vengono ad acuire le gravi difficoltà menzionate, tra cui: ripresa della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL) che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale; recente ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con ripercussioni sull’accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli delle acque; nuovi sviluppi tecnici che aumentano il livello di incertezza circa la disponibilità della produzione nucleare esistente e impongono un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas; ulteriori possibili interruzioni dell’approvvigionamento di gas, compreso l’arresto completo del flusso delle importazioni dalla Russia.

(6)

Le citate gravi difficoltà, siano esse persistenti o nuove, si ripercuotono negativamente sulla capacità dell’Unione di soddisfare la domanda di gas, in particolare sul riempimento tempestivo ed efficiente degli impianti di stoccaggio sotterraneo in vista dell’inverno 2023-2024 e sulla conciliazione fra offerta e domanda nell’inverno 2023-2024.

(7)

La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) 2022/1369 in conformità dello stesso e le sue conclusioni sono state esposte in sintesi in una relazione presentata dalla Commissione al Consiglio. La relazione analizza diversi scenari, con e senza proroga delle misure di riduzione della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/1369, tra cui le ipotesi di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, di una proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024 e di una proroga di un anno da aprile 2023 a marzo 2024. La relazione giunge alla conclusione che, se verrà meno la continuità nella riduzione della domanda, a fine ottobre 2023 il volume stoccato sarà di appena 69 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell’obiettivo del 90 % (89,4 miliardi di metri cubi) fissato per il 1o novembre dal regolamento (UE) 2017/1938, e a febbraio 2024 si sarà esaurito completamente.

(8)

Riguardo ai diversi scenari valutati nella relazione, nel caso di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, gli impianti di stoccaggio sarebbero sufficientemente pieni entro la fine dell’estate 2023 (95 miliardi di metri cubi per fine ottobre 2023, raggiungendo in tal modo l’obiettivo del 90 %). Poiché, anche in condizioni invernali normali, la domanda di gas è in inverno doppia rispetto all’estate, alla fine dell’inverno 2023/2024 gli impianti di stoccaggio si sarebbero tuttavia esauriti quasi completamente (9 miliardi di metri cubi per fine marzo 2024). Una situazione di questo tipo darebbe adito a timori estremamente acuti per la sicurezza dell’approvvigionamento e renderebbe molto difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l’inverno successivo. In caso di proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024, il riempimento degli impianti di stoccaggio sarebbe troppo lento, in quanto a fine ottobre 2023 raggiungerebbe appena 80 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell’obiettivo, e il volume stoccato scenderebbe al di sotto del 30 % entro la fine dell’inverno 2023/2024 (al di sotto di 28 miliardi di metri cubi), dando adito a gravi timori per la sicurezza dell’approvvigionamento e rendendo difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l’inverno successivo. Soltanto nel caso di una proroga di un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, con continuità delle misure di riduzione del 15 % della domanda, il volume stoccato sarebbe conforme all’obiettivo di riempimento del 90 % fissato per il 1o novembre 2023, raggiungendo 89,4 miliardi di metri cubi per il 1o novembre 2023, e gli Stati membri sarebbero sulla buona strada verso un approvvigionamento sicuro di gas per il prossimo inverno 2023/2024, con 43 miliardi di metri cubi stoccati a livello dell’Unione entro fine marzo 2024.

(9)

Alla luce di tali scenari, la relazione giunge alla conclusione che, affinché gli Stati membri siano in grado di rispettare l’obiettivo di riempimento del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938, indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, e per prevenire deficit di approvvigionamento nell’inverno 2023/2024, occorre mantenere per un periodo di 12 mesi, sino a fine marzo 2024, le misure di riduzione del 15 % della domanda di gas.

(10)

Benché gli Stati membri possono decidere quali misure siano maggiormente atte a permettere il conseguimento degli obiettivi di riempimento, questi non possono essere raggiunti senza misure di riduzione della domanda. La relazione conclude che i volumi di gas disponibili sul mercato non sono sufficienti a rispettare l’obbligo in tutti gli Stati membri. Ciò significa che non tutti gli Stati membri sono materialmente in grado di riempire gli impianti di stoccaggio a un livello adeguato, con conseguenti gravi difficoltà in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di gas alla fine dell’inverno 2023-2024.

(11)

La relazione indica inoltre che nel periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024 è necessaria una riduzione del consumo di gas proporzionata a quella prevista dal regolamento (UE) 2022/1369. La necessaria proroga corrisponderebbe a una riduzione del 15 % nel periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024 rispetto al periodo di riferimento che va dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2022. La proroga delle misure di riduzione della domanda e il prolungamento del periodo di riduzione offrirebbero inoltre al mercato la flessibilità che gli consentirebbe di contenere la volatilità dei prezzi del gas e scongiurare picchi di prezzo come quelli osservati nel 2022.

(12)

Dato l’attuale fragilità dell’equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione della fornitura di gas, per quanto modesta, è in grado di produrre un effetto gravemente deleterio sul mercato del gas e causare gravi danni a lungo termine all’economia e ai cittadini dell’Unione. L’obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas si applica tranne se è dichiarata un’emergenza a livello regionale o dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Se non proseguisse la riduzione coordinata volontaria della domanda, quindi, una brusca interruzione del 10 % delle importazioni nell’Unione via gasdotto imporrebbe agli Stati membri di adottare autonomamente misure drastiche per rispettare il rispettivo obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio ovvero determinerebbe la dichiarazione di un’emergenza a livello regionale o dell’Unione. Una proroga di siffatta riduzione coordinata della domanda disposta da tutti gli Stati membri in uno spirito di solidarietà è essenziale ai fini del riempimento efficiente delle capacità di stoccaggio e con perturbazioni minime del mercato, che resta indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in vista dell’inverno2023-2024.

(13)

La proroga del regolamento (UE) 2022/1369, costituisce una misura di emergenza in risposta alle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico in continuità col passato e nuove, che comportano un rischio di crisi imminente e impongono un adeguamento del periodo di riduzione della domanda di gas, sia al fine di prorogare la riduzione volontaria della domanda sia al fine di permettere la dichiarazione dello stato d’allarme dell’Unione e l’attivazione della corrispondente riduzione obbligatoria della domanda di gas dopo marzo 2023.

(14)

La crisi attuale espone tutta l’Unione a rischi di penuria energetica e di prezzi elevati dell’energia. Poiché l’Unione è un mercato unico, la penuria di gas in uno Stato membro avrebbe conseguenze gravi in tutti gli altri, in termini di scarsità dell’approvvigionamento materiale di gas, di volatilità dei prezzi o di perturbazione delle catene industriali risultante da eventuali tagli all’erogazione in specifici settori industriali di uno Stato membro. In uno spirito di solidarietà, riducendo la domanda tutti gli Stati membri possono inoltre continuare a contribuire a ridurre i rischi di penuria energetica e contenere la volatilità dei prezzi del gas. Nell’ultimo anno l’effetto positivo dello spirito di solidarietà è emerso persino con maggior evidenza, grazie allo sviluppo di nuove capacità di interconnessione verso est e di ulteriori capacità di importazione di GNL che, materialmente o virtualmente, collegano meglio gli Stati membri agli impianti di rigassificazione del GNL. Un’azione continuativa e coordinata attraverso misure di riduzione della domanda adottate a livello dell’Unione andrebbero pertanto a vantaggio di tutti gli Stati membri nella misura in cui diminuiscono il rischio d’impatto più violento sulle rispettive economie.

(15)

È necessario intervenire con urgenza in quanto la stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio di gas inizia ad aprile. Date le illustrate gravi difficoltà in continuità col passato e nuove, la mancata proroga delle misure di riduzione coordinata della domanda in tempo utile prima del riempimento degli impianti di stoccaggio produrrebbe effetti immediati sulle traiettorie di riempimento, sulle condizioni di mercato che incidono sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla volatilità dei prezzi.

(16)

L’articolo 122, paragrafo 1, TFUE consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia. Alla luce delle considerazioni esposte, l’attuale crisi di approvvigionamento di gas, che è un prodotto energetico, configura una situazione di questo tipo. Per rispondervi in uno spirito di solidarietà tra Stati membri risultano quindi necessarie una proroga temporanea del regolamento (UE) 2022/1369 e modifiche mirate dello stesso. È pertanto giustificato che l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE sia la base giuridica del presente regolamento.

(17)

Le disposizioni del regolamento 2022/1369 che riconoscono condizioni nazionali specifiche per la riduzione obbligatoria della domanda scattata dallo stato di allarme dell’Unione continuano ad applicarsi. Gli Stati membri continuano a poter limitare temporaneamente la riduzione obbligatoria della domanda, nei casi in cui uno Stato membro si trovi ad affrontare una crisi dell’energia elettrica di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale scenario può includere una limitazione proporzionale a un aumento consistente dell’uso del gas per la generazione di energia elettrica, necessario per esportare una quantità significativamente maggiore di energia elettrica verso uno Stato membro limitrofo, per via di circostanze eccezionali quali la scarsa disponibilità di energia idroelettrica o nucleare nello Stato membro interessato, o nello Stato membro limitrofo verso il quale viene esportata una quantità significativamente maggiore di energia elettrica. Tale limitazione non dovrebbe superare il volume di gas corrispondente alle suddette esportazioni supplementari. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tale limitazione nella loro comunicazione della disaggregazione del consumo di gas per settore.

(18)

Gli Stati membri che introducono significative misure di decarbonizzazione con il passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento dovrebbero poter dedurre tali volumi di gas dalla loro riduzione obbligatoria della domanda, a condizione che tali volumi di gas siano direttamente attribuibili al passaggio dal carbone al gas.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tramite Eurostat, con cadenza almeno bimestrale entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il loro consumo di gas. Ai fini della valutazione della riduzione della domanda conseguita e della fornitura di dati aggiornati, gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare il consumo di gas con cadenza mensile. Se è dichiarato lo stato di allarme dell’Unione, la comunicazione dovrebbero avvenire con cadenza mensile. Per orientare meglio le misure di riduzione della domanda e migliorare il monitoraggio del consumo di gas, gli Stati membri sono incoraggiati a includere nella loro comunicazione il consumo di gas disaggregato per settore, comprendendo l’uso di gas per la produzione di energia elettrica e termica, il consumo di gas nell’industria e il consumo di gas nel settore delle famiglie e nei servizi, secondo le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(20)

A norma del regolamento (UE) 2022/1369, la Commissione è tenuta a effettuare un riesame sulla base dei cui risultati può proporre una proroga del periodo di applicazione di tale regolamento. In considerazione dell’ulteriore proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369, è opportuno fissare una nuova data di riesame al 1o marzo 2024.

(21)

Le misure prorogate e modificate di riduzione della domanda dovrebbero essere temporanee e rimanere in vigore sino alla fine dell’inverno 2023/2024. È opportuno che la Commissione possa se del caso proporre di prorogarne il periodo di applicazione sulla scorta del nuovo riesame previsto entro il 1o marzo 2024.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1o aprile 2023 per garantire una riduzione del 15 % della domanda continua per un periodo di 12 mesi dal 1° aprile 2023 a fine marzo 2024 e per consentire agli operatori economici, agli Stati membri e alla Commissione di adottare le misure necessarie per conseguire tale obiettivo.

(23)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/1369,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/1369

Il regolamento (UE) 2022/1369 è così modificato:

1)

all’articolo 2, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

«5)

“consumo di gas di riferimento”: il volume del consumo medio di gas dello Stato membro durante il periodo di riferimento; per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell’8 % nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento, il “consumo di gas di riferimento” indica solo il volume del consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022;

6)

“periodo di riferimento”: il periodo dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2022»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Riduzione volontaria della domanda

Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022 (“riduzione volontaria della domanda”). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell’Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 (“periodo di riduzione”) è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell’Unione.»

;

4)

all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

«6 bis.   Uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell’obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 sulla base del volume dell’aumento di consumo di gas risultante dal passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento, se tale aumento è pari ad almeno l’8 % nel periodo compreso tra il 1o agosto 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento sia direttamente attribuibile al passaggio.»

;

5)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l’attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione il consumo di gas (in terajoule (TJ)) con cadenza almeno bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Se è dichiarato lo stato di allarme dell’Unione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa con cadenza mensile.

Gli Stati membri possono includere nella comunicazione la disaggregazione del consumo di gas per settore, comprendendo il consumo di gas per i settori seguenti:

a)

uso di gas per produzione di energia elettrica e termica;

b)

consumo di gas nell’industria;

c)

consumo di gas nel settore delle famiglie e nei servizi.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.

(*1)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1)»;"

6)

all’articolo 9, la data «1o maggio 2023» è sostituita dalla data «1o marzo 2024»;

7)

all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 marzo 2024».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304, del 14.11.2008, pag. 1).