22.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/657 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2023

recante le modalità d’esercizio dei diritti dell’Unione ai fini dell’attuazione e dell’applicazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 5, l’articolo 188, l’articolo 189, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») (3). Tale accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(2)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha concluso, a nome dell’Unione, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») (4). Tale accordo si è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(3)

Sia l’accordo di recesso che l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permettono a ciascuna parte di adottare determinate misure nei casi specifici ivi stabiliti e alle condizioni e procedure ivi stabilite. Tali misure possono comportare la sospensione di taluni obblighi derivanti dall’accordo in questione.

(4)

L’Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale. Si rammenta che, in conformità dell’articolo 774, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tale accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio.

(5)

Qualora emergesse la necessità di adottare misure unilaterali a norma dell’accordo di recesso, incluso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’Unione dovrebbe essere in grado, alla luce dell’interesse generale dell’Unione, di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, efficace e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri. È opportuno che l’Unione possa adottare misure adeguate se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù dell’accordo di recesso o dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all’adozione di tali misure.

(6)

Si rammenta che la procedura per l’adozione di misure autonome conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a norma del presente regolamento non pregiudica l’esercizio costante e permanente da parte del Consiglio delle funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conferitegli dai trattati per quanto riguarda l’attuazione degli accordi tra l’Unione e il Regno Unito.

(7)

Per dare attuazione ai poteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il processo decisionale interno in relazione all’attuazione dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si riflette nelle decisioni (UE) 2020/135 (6) e (UE) 2021/689 del Consiglio (7). Per essere in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali a tale riguardo, il Consiglio dovrebbe essere tenuto costantemente informato, in modo permanente e regolare, circa l’attuazione di tali accordi, comprese tutte le difficoltà che possano sorgere, in particolare le eventuali violazioni di tali accordi o altre situazioni che possano dar luogo a misure adottate a norma del presente regolamento. A tale riguardo il Consiglio dovrebbe essere debitamente informato in modo tempestivo delle possibili risposte a disposizione dell’Unione per garantire una piena e corretta attuazione di tali accordi, nonché del seguito dato alle misure eventualmente adottate.

(8)

Il Parlamento europeo dovrebbe essere immediatamente e pienamente informato, come previsto all’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il Parlamento europeo di tutte le difficoltà che possano sorgere, in particolare di eventuali violazioni dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e di altre situazioni che potrebbero comportare l’adozione di misure a norma del presente regolamento.

(9)

Le modalità e procedure stabilite nel presente regolamento dovrebbero prevalere su qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione che disciplini la stessa materia adottata in virtù del TFUE.

(10)

Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro tre anni dall’entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame, accompagnato se del caso da pertinenti proposte legislative.

(11)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare al fine di assicurare l’esercizio celere, efficace e flessibile dei corrispondenti diritti dell’Unione previsti dall’accordo di recesso e dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle misure adottate a norma del presente regolamento e, se del caso, di misure di restrizione degli scambi o di altre attività. Tali competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Poiché le misure previste comportano l’adozione di atti di portata generale e per la maggior parte riguardano i settori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili ai fini di un’adeguata tutela degli interessi dell’Unione.

(12)

Qualora decida, a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, di sospendere in tutto o in parte l’accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell’Unione per svolgervi attività di pesca in virtù della rubrica quinta dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio dovrebbe tenere conto dell’efficacia di tale sospensione nell’indurre il Regno Unito a conformarsi all’accordo pertinente e agli eventuali criteri specifici ivi stabiliti. Tale sospensione dovrebbe essere attuata in relazione a singole navi del Regno Unito in conformità del titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(13)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia stabilire le modalità e procedure che presiedono all’esercizio dei diritti dell’Unione derivanti dall’accordo di recesso e dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie, nel caso anche sotto forma di restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Poiché soltanto l’Unione è parte dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sul piano del diritto internazionale l’Unione è l’unica che possa intervenire in relazione ad essi. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure che permettono l’esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell’Unione ai fini dell’attuazione e applicazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») e degli accordi integrativi dello stesso.

2.   Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dall’Unione:

a)

la sospensione temporanea del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all’articolo 34 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

b)

le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all’articolo 374 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

c)

le misure di riequilibrio e le contromisure di cui all’articolo 411 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

d)

le misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, limitare o subordinare a condizioni le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di vettori del Regno Unito e a rifiutare, revocare, sospendere, limitare o subordinare a condizioni le operazioni dei medesimi vettori, di cui all’articolo 434, paragrafo 4, e all’articolo 435, paragrafo 12, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

e)

la sospensione degli obblighi di accettazione di cui all’articolo 457 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

f)

le misure correttive di cui all’articolo 469 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

g)

le misure compensative, in particolare la sospensione degli obblighi di cui all’articolo 501 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

h)

le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all’articolo 506 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

i)

la sospensione o la cessazione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività dell’Unione adottati in virtù del TFUE, o a parte di essi, di cui agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

j)

l’offerta o l’accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell’esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell’articolo 749 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

k)

le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all’articolo 773 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

l)

le restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il Regno Unito non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie in virtù di detto accordo o dell’accordo di recesso possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;

m)

la sospensione degli obblighi derivanti dall’articolo 178 dell’accordo di recesso nel contesto dell’esecuzione di un lodo del collegio arbitrale;

n)

le misure correttive di cui all’articolo 13 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso;

o)

le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all’articolo 16 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso.

Articolo 2

Esercizio dei diritti dell’Unione

1.   Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione:

a)

di adottare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, ad eccezione della sospensione, totale o parziale, dell’accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell’Unione per svolgervi attività di pesca in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e,

b)

laddove la misura consista nella sospensione di un obbligo derivante da uno degli accordi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di imporre restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’accordo in questione, che l’obbligo sospeso altrimenti precluderebbe.

Tali atti di esecuzione indicano, se del caso, il periodo di validità delle misure adottate.

2.   Le misure adottate a norma del presente regolamento sono proporzionate agli obiettivi perseguiti ed efficaci nell’indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Esse rispettano i criteri specifici stabiliti in tali accordi.

3.   È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione.

4.   Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

5.   Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all’articolo 411 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

6.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 3 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

7.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

8.   Qualora decida, a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, di sospendere, in tutto o in parte, l’accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell’Unione per svolgervi attività di pesca in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio applica i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 3

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato «Regno Unito». Esso è un comitato ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011. Conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tempestivamente e regolarmente informati dei lavori del comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di controllo ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4

Informazioni

1.   Per dare attuazione ai poteri conferitigli dai trattati, quali rispecchiati nelle decisioni (UE) 2020/135 e (UE) 2021/689 del Consiglio, il Consiglio è tenuto costantemente informato, in modo permanente e regolare, circa l’attuazione dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2.   Per dare attuazione ai poteri conferitigli dai trattati, il Parlamento europeo è tenuto immediatamente e pienamente informato, a norma dei trattati, affinché possa esercitare le sue prerogative istituzionali.

Articolo 5

Relazione con le altre disposizioni del diritto dell’Unione

Il presente regolamento si applica a prescindere da qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione che disciplini la stessa materia adottata in virtù del TFUE.

Quando presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le sue relazioni annuali sull’attuazione e sull’applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Commissione, include anche una panoramica dei reclami ricevuti in merito all’accordo sugli scambi e la cooperazione, nonché del seguito datovi, e delle misure adottate a norma dell’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

Riesame

Entro il 12 aprile 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’applicazione del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da proposte legislative pertinenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  GU C 365 del 23.9.2022, pag. 66.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2023.

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).