13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 74/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2023

concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto, la data e la dose dell’applicazione e l’area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.

(2)

A norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, su richiesta, gli utilizzatori professionali devono inoltre mettere le informazioni pertinenti a disposizione dell’autorità competente. Terzi possono altresì chiedere alle autorità competenti di fornire l’accesso alle suddette informazioni e le autorità competenti devono garantire tale accesso conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione applicabile.

(3)

La strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (strategia «Dal produttore al consumatore») (2), adottata dalla Commissione nel 2020, mira a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici e il loro utilizzo. Un’adeguata registrazione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari e le attività di monitoraggio e controllo delle autorità nazionali basate sui registri in questione sono pertanto fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore».

(4)

Vi sono differenze tra i regimi nazionali per quanto riguarda i registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la loro eventuale tenuta in formato elettronico. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme dettagliate sul contenuto e sul formato di tali registri.

(5)

Le suddette norme definiscono le modalità con cui devono essere registrati gli elementi elencati all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (la denominazione del prodotto, la data, la dose, l’area e la coltura dell’applicazione), così da garantire in tutta l’Unione una qualità adeguata e uniforme dei registri tenuti a norma di tale articolo.

(6)

Poiché l’impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali avviene nella maggior parte dei casi nell’ambito di attività agricole, e al fine di allinearsi alle prescrizioni esistenti pertinenti per l’agricoltura, ove possibile l’identificazione dell’ubicazione dell’area o della struttura in cui il prodotto fitosanitario è stato utilizzato dovrebbe essere effettuata mediante l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (3). Qualora ciò non fosse possibile, gli Stati membri dovrebbero fornire agli utilizzatori professionali metodi alternativi adeguati per identificare l’ubicazione dell’area in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la posizione geospaziale.

(7)

Per assicurare l’uniformità dei registri, le denominazioni delle colture, le situazioni o gli usi dei terreni dovrebbero essere registrati, se del caso, in linea con i codici utilizzati dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («codici EPPO») e gli stadi di sviluppo delle piante, se del caso, conformemente alla monografia BBCH (4).

(8)

Per evitare che gli utilizzatori professionali debbano creare più serie di registri per lo stesso utilizzo al fine di adempiere a obblighi diversi, è opportuno chiarire che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre agli utilizzatori di includere altre informazioni in combinazione con i registri previsti dall’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

I registri dovrebbero essere tenuti in formato elettronico, in quanto i mezzi elettronici di registrazione dei dati sono i più adatti per consentire un’applicazione uniforme del relativo obbligo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità dei registri, ne facilita la raccolta e la verifica da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, sostiene attività di monitoraggio e controllo accurate, efficienti ed efficaci da parte degli Stati membri. A tal fine, i formati elettronici utilizzati dovrebbero anche essere leggibili meccanicamente, secondo la definizione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10)

Per ridurre gli oneri amministrativi, gli utilizzatori professionali dovrebbero disporre di tempo sufficiente tra la registrazione di ciascun utilizzo di prodotti fitosanitari e la conversione dei registri in formato elettronico.

(11)

Un utilizzatore professionale può utilizzare prodotti fitosanitari nel quadro di accordi contrattuali per un’altra persona fisica o giuridica. In tali casi l’utilizzatore professionale dovrebbe fornire a tale persona l’accesso ai pertinenti registri tenuti o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.

(12)

Il presente regolamento non pregiudica l’uso dei dati contenuti nei registri per altre finalità che esulano dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. La disponibilità di registri elettronici armonizzati può facilitare l’uso delle informazioni per altre finalità legittime, evitando in tal modo la duplicazione degli sforzi e riducendo l’onere per gli utilizzatori professionali e le autorità pubbliche.

(13)

Per consentire agli utilizzatori professionali di prepararsi a soddisfare le prescrizioni di cui al presente regolamento, è opportuno concedere loro un periodo di tempo ragionevole prima che tali prescrizioni diventino applicabili.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto dei registri

1.   Nei registri di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 («i registri») gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari forniscono le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento.

2.   Se l’ubicazione di un’area o di una struttura in cui è stato utilizzato un prodotto fitosanitario non può essere identificata mediante l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, o se, a norma del paragrafo 1, ciò non è richiesto per un tipo di utilizzo, gli Stati membri forniscono agli utilizzatori professionali adeguati metodi alternativi di identificazione. Tali metodi di identificazione consentono di identificare l’ubicazione dell’area, dell’unità o della struttura in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la sua posizione geospaziale.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori professionali denominazioni comuni di colture, situazioni o usi dei terreni corrispondenti ai codici EPPO e degli stadi di sviluppo delle colture conformemente alla monografia BBCH per la registrazione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari.

4.   Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di imporre agli utilizzatori professionali di includere nei registri altre informazioni che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 2

Formato dei registri

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono i registri in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024.

Articolo 3

Tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico

L’utilizzatore professionale registra senza indebito ritardo ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario.

Qualora non siano inizialmente creati nel formato elettronico prescritto, i registri sono convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi per la conversione nel formato elettronico prescritto.

Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono consentire periodi più lunghi di quelli di cui al secondo comma per la conversione dei registri nel formato elettronico prescritto, purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.

Articolo 4

Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche

Se l’autorità competente lo richiede a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo.

Se l’autorità competente richiede esplicitamente le informazioni contenute nei registri creati per gli utilizzi di prodotti fitosanitari nel formato elettronico prescritto di cui all’articolo 2 prima della scadenza del pertinente periodo di cui all’articolo 3, secondo e terzo comma, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni nel formato elettronico prescritto prima della scadenza di tale periodo oppure, se la data è precedente, entro 10 giorni lavorativi.

Gli utilizzatori professionali che agiscono nel quadro di accordi contrattuali per un’altra persona fisica o giuridica forniscono a tale persona contraente l’accesso ai registri o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (COM(2020) 381 final).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 23).

(4)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(5)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).


ALLEGATO

Informazioni da includere nei registri di cui all’articolo 1

Tipo di utilizzo

Prodotto fitosanitario utilizzato

Data dell’utilizzo

Dose dell’applicazione (1)

Ubicazione o identificazione dell’area o dell’unità trattata (2)

Dimensioni o quantitativo dell’area o dell’unità trattata (3)

Coltura o situazione/uso dei terreni

Trattamento delle superfici (ad esempio terreni agricoli, aree ricreative, binari ferroviari, superfici non coltivate o serre diverse da quelle di cui alla riga successiva)

Denominazione del prodotto e numero dell’autorizzazione

Data e, se pertinente (4), orario d’inizio (ora)

Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per ettaro in chilogrammi/litri

Se disponibile, l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

Se l’area non può essere identificata nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale di cui sopra, il metodo di identificazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Numero di ettari trattati

Denominazioni delle colture, situazioni/usi dei terreni in linea con i codici EPPO (5), se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH (6), se pertinente (7)

Trattamento di o in ambienti chiusi (quali strutture di immagazzinamento con nebulizzazione/irrorazione, depositi di cereali vuoti o serre permanenti, come definite all’articolo 3, punto 27), del regolamento (CE) n. 1107/2009)

Denominazione del prodotto e numero dell’autorizzazione

Data

Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per metro cubo o per metro quadrato in chilogrammi/litri

Numero del deposito/della serra e metodo di identificazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Volume in metri cubi o superficie (8) in metri quadrati della struttura trattata

Denominazioni delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH, se pertinente

Trattamento delle sementi o del materiale riproduttivo vegetale (come le patate da semina)

Denominazione del prodotto e numero dell’autorizzazione

Data

Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per chilogrammo, tonnellata o numero di sementi (9) in chilogrammi/litri

Metodo di identificazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi

Denominazioni delle colture in linea con i codici EPPO, se del caso, e numero di lotto, se del caso


(1)  Le unità per la registrazione dei quantitativi possono essere adattate, se del caso.

(2)  Indicare, se del caso, quale frazione dell’unità o dell’area è trattata.

(3)  Le unità per la registrazione dell’area e del volume possono essere adattate, se del caso.

(4)  Ad esempio, se l’utilizzo del prodotto fitosanitario è limitato a orari specifici del giorno o se l’orario di utilizzo è pertinente nel contesto di un utilizzo particolare.

(5)  https://gd.eppo.int/

(6)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(7)  Ad esempio, se l’utilizzo del prodotto fitosanitario è limitato a uno specifico stadio di sviluppo o se lo stadio di sviluppo è pertinente nel contesto di un utilizzo particolare.

(8)  Per le strutture a più piani, dovrebbe essere registrata la superficie totale trattata.

(9)  Le unità per la registrazione dei quantitativi trattati possono essere adattate, se del caso.