8.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 70/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/502 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/745 stabilisce un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici. Tale regolamento rafforza in maniera significativa la supervisione sugli organismi notificati e le procedure di valutazione della conformità.

(2)

A norma dell’articolo 44, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/745, tre anni dopo la notifica di un organismo notificato, e successivamente ogni quattro anni, è effettuata una nuova e completa valutazione degli organismi notificati per determinare se l’organismo notificato è ancora conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII di tale regolamento.

(3)

Il numero esiguo e le capacità limitate degli organismi notificati attualmente designati a norma del regolamento (UE) 2017/745 hanno creato strozzature nella certificazione dei dispositivi medici durante il periodo transitorio di cui all’articolo 120, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(4)

Al fine di consentire alle autorità responsabili degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato di concentrarsi sulla valutazione delle nuove domande di designazione quale organismo notificato e di consentire agli organismi notificati di trattare un numero elevato di certificazioni durante il periodo transitorio di cui all’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745, la prima nuova e completa valutazione di un organismo notificato dovrebbe essere posticipata a cinque anni dopo la notifica.

(5)

Dato che gli organismi notificati sono soggetti ad attività di monitoraggio e valutazione continue a norma dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, anche le nuove e complete valutazioni successive dovrebbero essere effettuate ogni cinque anni.

(6)

L’autorità responsabile degli organismi notificati dovrebbe avere la possibilità di effettuare una nuova e completa valutazione prima della scadenza prevista nel normale ciclo, qualora ciò sia giustificato dai risultati delle attività di valutazione annuali dell’organismo notificato oppure su richiesta dell’organismo notificato.

(7)

Le nuove e complete valutazioni già avviate dovrebbero, in linea di principio, continuare a essere effettuate, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse già impiegate. L’autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato, dopo aver sentito l’organismo notificato in questione, può decidere di sospendere o cessare una nuova e completa valutazione in corso, tenendo conto delle risorse già impiegate per la nuova valutazione e dei risultati delle valutazioni annuali già effettuate.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/745.

(9)

Alla luce dell’esigenza imperativa di rafforzare immediatamente le capacità degli organismi notificati nell’interesse della salute pubblica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 44 del regolamento (UE) 2017/745, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Cinque anni dopo la notifica di un organismo notificato, e successivamente ogni cinque anni, una nuova e completa valutazione per determinare se l’organismo notificato è ancora conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII viene effettuata dall’autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui l’organismo è stabilito e da un gruppo di valutazione congiunta secondo la procedura di cui all’articolo 39.

L’autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato può effettuare una nuova e completa valutazione prima delle date di cui al primo comma su richiesta dell’organismo notificato oppure qualora essa, sulla base dei risultati delle valutazioni annuali effettuate a norma del paragrafo 4 del presente articolo, nutra dubbi circa il persistere della conformità di un organismo notificato alle prescrizioni di cui all’allegato VII.

Le nuove e complete valutazioni già avviate prima dell'11 marzo 2023 continuano a essere effettuate, a meno che l’autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato non decida di sospendere o cessare la nuova e completa valutazione in corso tenendo conto delle proprie risorse e delle risorse dell’organismo notificato già impiegate per la nuova valutazione, nonché dei risultati delle valutazioni annuali effettuate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Prima di sospendere o di cessare a una nuova e completa valutazione in corso, l’autorità responsabile degli organismi notificati sente l’organismo notificato interessato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.