3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/450 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre garantire che i partecipanti diretti non inadempienti che hanno diritto al risarcimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 siano trattati in modo equo. Pertanto, qualora il risarcimento sia erogato in parte mediante liquidità e in parte sotto forma di titoli attestanti un credito sugli utili futuri, è opportuno che la ripartizione tra liquidità e titoli sia identica per tutti i partecipanti diretti non inadempienti che devono essere risarciti.

(2)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente della CCP può imporre alla CCP di risarcire i partecipanti diretti emettendo titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. L’emissione di questi titoli e i conseguenti crediti sugli utili futuri della CCP non dovrebbero tuttavia compromettere la sostenibilità economica della CCP e la sua capacità di soddisfare le esigenze di investimento, né ridurre l’attrattiva della CCP per gli azionisti e gli investitori esterni a lungo termine. Per ridurre questo rischio è opportuno stabilire che i crediti annuali sugli utili futuri di una CCP non dovrebbero superare il 70 % degli utili annuali della CCP e che tali titoli e crediti non dovrebbero essere validi per più di dieci anni.

(3)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(4)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ordine in cui devono essere versati i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23

1.   Le CCP a cui l’autorità competente ha imposto di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 risarciscono i suddetti partecipanti diretti garantendo loro pari trattamento.

2.   Le CCP a cui l’autorità competente ha imposto di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti sia mediante liquidità che attraverso la distribuzione di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP stesse utilizzano esattamente lo stesso sistema di ripartizione per tutti i partecipanti diretti non inadempienti nello stabilire quale quota del risarcimento debba essere assegnata mediante liquidità e quale con altri mezzi.

3.   Qualunque accordo di trasferimento degli utili che possa compromettere il livello di profitto è reintegrato nell’ammontare degli utili della CCP.

Articolo 2

Quota massima degli utili annuali della CCP che deve essere utilizzata per pagamenti relativi a titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP

I risarcimenti annuali che la CCP deve versare per rimborsare titoli che attestano un credito sui suoi utili futuri e che sono stati emessi a favore di ciascun partecipante diretto non inadempiente non superano il 70 % degli utili annuali della CCP per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 3

Numero massimo di anni durante i quali il possessore ha diritto a ricevere pagamenti dalla CCP fino al recupero della perdita

Il periodo durante il quale un titolo attestante un credito sugli utili futuri della CCP conferisce al possessore il diritto di ricevere pagamenti dalla CCP su base annua fino al recupero della perdita non supera i 10 anni.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).