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2.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 65/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/448 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione (2) stabilisce le norme per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. Tale sistema mira a fornire agli Stati membri e alla Commissione uno strumento efficace che permetta la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti del tabacco in tutta l’Unione, nonché l’individuazione delle attività fraudolente che consentono ai consumatori di entrare in possesso di prodotti illeciti. |
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(2) |
A questo proposito le norme per il funzionamento del sistema di tracciabilità svolgono un ruolo importante nel garantire che la Commissione e gli Stati membri ricevano i dati di cui necessitano, rispettivamente, per assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco e il controllo dell’applicazione della legislazione sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco e per dare applicazione a tale legislazione. |
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(3) |
Il 20 maggio 2019 il sistema di tracciabilità istituito in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 ha iniziato a raccogliere i dati relativi ai movimenti dei prodotti del tabacco e alle transazioni. L’esperienza della sua attuazione ha ulteriormente dimostrato l’importanza di garantire la qualità elevata, l’accuratezza, la completezza e la comparabilità dei dati che devono essere registrati e trasmessi al sistema in modo tempestivo. |
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(4) |
Nella relazione sull’applicazione della direttiva 2014/40/UE del 20 maggio 2021 (3), la Commissione ha sottolineato che gli Stati membri e la Commissione avevano incontrato notevoli problemi a livello di qualità dei dati di tracciabilità, ad esempio per quanto riguarda i numeri di partita IVA, le informazioni sulle macchine di produzione o sugli ultimi movimenti dei prodotti verso i punti di vendita al dettaglio. In particolare l’attuale definizione di macchinario dovrebbe essere modificata per tenere conto della diversità delle relative configurazioni adottate nel settore e per affrontare il problema riscontrato della qualità scadente delle informazioni sui macchinari. La relazione conclude inoltre che la qualità dei dati rimane fondamentale per l’applicazione della legislazione sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco e per il pieno conseguimento degli obiettivi del sistema di tracciabilità. |
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(5) |
Le discussioni tra la Commissione e gli Stati membri che si svolgono regolarmente nell’ambito del sottogruppo di esperti sulla tracciabilità e gli elementi di sicurezza hanno ulteriormente evidenziato che solo dati solidi, completi e di buona qualità possono garantire un sistema di tracciabilità pienamente funzionante e di successo. Per il monitoraggio e l’utilizzo di questi dati, gli Stati membri e la Commissione devono disporre di strumenti analitici e soluzioni tecniche efficaci, in particolare delle interfacce necessarie che permettano loro di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli. |
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(6) |
Sulla base dell’esperienza e delle conoscenze acquisite, è necessario modificare talune norme tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 al fine di facilitare la segnalazione da parte di tutti gli attori coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, rafforzare le buone pratiche in termini di gestione e analisi dei dati e di conseguenza migliorare il funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. Tali norme tecniche riguardano il funzionamento dei diversi componenti del sistema di repertori, i compiti degli emittenti di identificativi e le procedure che essi devono seguire, nonché le attività di segnalazione degli operatori economici e gli strumenti tecnici a disposizione degli Stati membri nell’ambito dei loro compiti di applicazione, in particolare tutte le interfacce di accesso, comprese quelle per le ispezioni mobili. |
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(7) |
Le modifiche riguardano una serie di eccezioni e casi particolari riscontrati dopo l’entrata in funzione del sistema di tracciabilità, tra cui la presenza di operatori economici coinvolti esclusivamente in operazioni commerciali non logistiche, il coinvolgimento di soggetti di paesi extra-UE nella catena di approvvigionamento dell’UE, l’esistenza di impianti che combinano funzioni di vendita al dettaglio e funzioni di altro tipo, casi di smarrimento di identificativi, casi di recupero di merci rubate, incidenti informatici che richiedono la rielaborazione dei dati e la presenza di destinazioni non commerciali atipiche come laboratori o centri di smaltimento dei rifiuti. Le operazioni effettive del sistema di tracciabilità hanno anche aiutato a ottenere un quadro migliore delle dimensioni degli insiemi di dati conservati e trattati nell’ambito del sistema di repertori, che a sua volta richiede talune modifiche delle norme riguardanti le possibilità e le caratteristiche del sistema di repertori e i compiti del fornitore del repertorio secondario. |
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(8) |
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 stabilisce le procedure di selezione dei gestori dei repertori primari e del repertorio secondario. Per garantire l’uniformità delle modalità con cui le notifiche sull’identità del fornitore proposto sono presentate alla Commissione dal gruppo di imprese, dagli importatori e dai fabbricanti di paesi extra-UE, e con cui sono firmati i pertinenti contratti di archiviazione dei dati, è opportuno chiarire ulteriormente talune norme sulla presentazione delle notifiche e sulla firma dei contratti di archiviazione dei dati. Inoltre, dato che l’estensione del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco a tutti i prodotti del tabacco, prevista dall’articolo 15, paragrafo 13, della direttiva 2014/40/UE, può aumentare il numero di tali notifiche e contratti di archiviazione dei dati, è altresì necessario stabilire ulteriori dettagli sulla procedura di approvazione delle modifiche degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati, anche prevedendo esplicitamente la possibilità per la Commissione di approvare tacitamente tali modifiche. |
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(9) |
È inoltre opportuno modificare il termine entro il quale i contratti tra ciascun fornitore di repertori primari e il fornitore del repertorio secondario sono firmati e trasmessi alla Commissione, per garantire che tali soggetti abbiano tempo sufficiente per adempiere ai loro obblighi. Per quanto riguarda le prescrizioni che si applicano alla procedura di risoluzione del rapporto contrattuale tra la Commissione e il fornitore del repertorio secondario, è necessario stabilire ulteriori dettagli sul periodo di preavviso che deve essere rispettato dal fornitore del repertorio secondario, in modo che, nell’ambito del sistema, siano pienamente garantiti la continuità operativa e il flusso ininterrotto di dati. |
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(10) |
Il 25 settembre 2018 è entrato in vigore il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (4), che prevede un pacchetto di misure che le parti devono adottare per eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco. È opportuno che il sistema di tracciabilità istituito nell’UE sia aggiornato con gli sviluppi tecnici relativi all’istituzione di un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità. |
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(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(12) |
Talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero iniziare ad applicarsi in una data successiva alla sua entrata in vigore, al fine di consentire agli emittenti di identificativi, nonché ai fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e ad altri operatori economici, di prepararsi alle prescrizioni introdotte da tali disposizioni. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/40/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni:
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2) |
all’articolo 3, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. L’emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore, basate sui costi e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna. Le tariffe possono riflettere tutti i costi fissi e variabili sostenuti dall’emittente di identificativi per soddisfare le prescrizioni di cui presente regolamento.» |
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3) |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. Le registrazioni generate dal dispositivo dimostrano la corretta applicazione e la leggibilità di ciascun identificativo univoco a livello unitario. Il dispositivo garantisce che siano registrate eventuali omissioni nella procedura di apposizione del contrassegno di cui all’articolo 6.» |
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4) |
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello unitario conformemente all’allegato III.» |
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5) |
l’articolo 9 è così modificato:
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6) |
all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello aggregato.» |
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7) |
l’articolo 14 è così modificato:
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8) |
l’articolo 15 è così modificato:
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9) |
l’articolo 16 è così modificato:
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10) |
all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.» |
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11) |
l’articolo 18 è così modificato:
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12) |
all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.» |
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13) |
all’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Gli emittenti di identificativi forniscono un servizio online sicuro agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite che consente loro di consultare i registri di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i rispettivi codici identificativi operatore economico, impianto e macchina. Tale servizio comprende una procedura sicura che consente agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite di chiedere nuovamente il rispettivo codice identificativo operatore economico.» |
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14) |
l’articolo 21 è così modificato:
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15) |
all’articolo 25, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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16) |
l’articolo 27 è così modificato:
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17) |
l’articolo 28 è così modificato:
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18) |
all’articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5. I fabbricanti e gli importatori che nutrono dubbi sul corretto funzionamento dei loro repertori primari hanno la possibilità di verificare dal router, consultando il gestore del router, se i messaggi inviati ai repertori primari relativi alla spedizione finale di prodotti, che quindi non sono più in loro possesso materiale, sono stati trasmessi correttamente. L’operatore del router può stabilire un limite giornaliero per l’utilizzo di tale funzionalità. 6. Il fornitore del repertorio secondario stabilisce e comunica agli operatori economici e ai fornitori di servizi informatici i termini e le condizioni, compresa la politica di utilizzo corretto, applicabili all’uso del repertorio secondario e del router. I termini e le condizioni garantiscono il diritto degli operatori economici di utilizzare il repertorio secondario e il router in linea con le loro esigenze operative e prevengono casi ripetuti di uso negligente.» |
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19) |
l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Costi del sistema di repertori 1. Tutti i costi ordinari relativi al sistema di repertori di cui all’articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali costi sono equi, ragionevoli e proporzionati:
2. I costi ordinari, a seconda dei casi, dell’istituzione, della gestione e della manutenzione del repertorio secondario e del router sono trasferiti ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco attraverso i costi addebitati loro dai fornitori di repertori primari. 3. Tutti i costi straordinari relativi alle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, addebitati dal fornitore del repertorio secondario al fornitore del repertorio primario che ha presentato la richiesta sono equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi resi. Il fornitore del repertorio secondario sostiene tuttavia egli stesso i costi straordinari delle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, nella misura in cui sia responsabile delle cause che hanno portato all’effettuazione di tali operazioni.» |
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20) |
l’articolo 32 è così modificato:
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21) |
all’articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’operatore economico che è il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è il venditore dei prodotti del tabacco.» |
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22) |
l’articolo 34 è così modificato:
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23) |
all’articolo 36, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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24) |
è inserito il seguente articolo 36 bis: «Articolo 36 bis Qualità dei dati 1. Gli Stati membri possono redigere relazioni sulla qualità inadeguata dei dati trasmessi dagli operatori economici al sistema dei repertori. Tali relazioni sono indirizzate agli operatori economici in questione e includono esempi di segnalazioni errate. 2. Gli Stati membri impongono agli emittenti di identificativi di effettuare controlli sugli indirizzi e su altri dati verificabili elettronicamente forniti al sistema dagli operatori economici e dagli operatori di prime rivendite tramite gli emittenti di identificativi.» |
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25) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento; |
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26) |
è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 21 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7).
(3) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione della direttiva 2014/40/UE concernente la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati [COM(2021) 249 final].
(4) Protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (GU L 268 dell’1.10.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è così modificato:
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1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
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3) |
è aggiunto il seguente allegato III: «ALLEGATO III Struttura di un identificativo univoco a livello unitario
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