2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/16


REGOLAMENTO (UE) 2023/447 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2023

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici glucosilati come edulcorante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Nel gennaio 2019 è stata presentata una domanda di autorizzazione dei glicosidi steviolici glucosilati come nuovo additivo alimentare da utilizzare come edulcorante. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

I glicosidi steviolici glucosilati sono prodotti mediante bioconversione enzimatica, utilizzando la ciclomaltodestrina glucanotransferasi che catalizza il trasferimento di glucosio dall’amido alle miscele arricchite di uno o più singoli glicosidi steviolici ottenuti da estratti purificati di foglie di Stevia rebaudiana. Consistono di una miscela di glicosidi steviolici glucosilati contenenti 1-20 unità di glucosio supplementari legate ai glicosidi steviolici d’origine. Presentano un profilo di dolcezza migliore rispetto agli altri edulcoranti autorizzati, compresi i glicosidi steviolici da Stevia (E 960a).

(6)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici glucosilati e ha formulato il suo parere il 15 dicembre 2021 (4). L’Autorità ha ritenuto che il metabolismo dei glicosidi steviolici glucosilati fosse sufficientemente simile a quello dei glicosidi steviolici già autorizzati e che pertanto la loro sicurezza come additivo alimentare fosse supportata dai dati tossicologici precedentemente valutati dall’Autorità per i glicosidi steviolici (E 960a). Sulla base dei dati forniti all’Autorità (5) l’enzima ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) ottenuto da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus e destinato a essere utilizzato nella produzione di glicosidi steviolici modificati non desta preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni d’uso previste. L’Autorità ha concluso che non sussistono preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall’uso di glicosidi steviolici glucosilati come additivo alimentare per gli stessi usi proposti e agli stessi livelli d’uso dei glicosidi steviolici (E 960a – 960c) impiegati come edulcoranti.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare l’additivo alimentare «glicosidi steviolici glucosilati» (E 960d) come edulcorante nelle categorie alimentari in cui sono attualmente autorizzati i glicosidi steviolici (E 960a – 960c), agli stessi livelli massimi.

(8)

Poiché i glicosidi steviolici glucosilati vengono inseriti per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, è opportuno includerne le specifiche nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)   EFSA Journal 2022;20(2):7066.

(5)   EFSA Journal 2022;20(1):7004.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte B, punto 2 (Edulcoranti), dopo la voce E 960c è inserita la voce seguente:

«E 960d

Glicosidi steviolici glucosilati»;

b)

nella parte C, punto 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione), la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v)

E 960a – 960d: glicosidi steviolici

Numero E

Denominazione

E 960a

Glicosidi steviolici da Stevia

E 960c

Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente

E 960d

Glicosidi steviolici glucosilati»;

c)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

2)

nella categoria 03 (Gelati), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

3)

nella categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi»;

4)

nella categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico»;

5)

nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;

6)

nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;

7)

nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

8)

nella categoria 05.1 (Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

9)

nella categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito), la voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

350

(1) (60)

Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto contenuto calorico

Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto contenuto calorico

Solo liquirizia a ridotto contenuto calorico

Solo torrone a ridotto contenuto calorico

Solo marzapane a ridotto contenuto calorico

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

2 000

(1) (60)

Solo microconfetti per rinfrescare l’alito, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

670

(1) (60)

Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

10)

nella categoria 05.3 (Gomme da masticare (chewing gum)], la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

3300

(1) (60)

Solo senza zuccheri aggiunti»;

11)

nella categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

12)

nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

13)

nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo essoblaten - carta di riso commestibile»;

14)

nella categoria 09.2 (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi»;

15)

nella categoria 11.4.1 (Edulcoranti da tavola in forma liquida), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

16)

nella categoria 11.4.2 (Edulcoranti da tavola in polvere), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

17)

nella categoria 11.4.3 (Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

18)

nella categoria 12.4 (Senape), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

120

(1) (60)»;

 

19)

nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

40

(1) (60)

Solo zuppe e minestre a ridotto contenuto calorico»;

20)

nella categoria 12.6 (Salse), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

120

(1) (60)

Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

175

(1) (60)

Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)»;

21)

nella categoria 13.2 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)], la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)»;

 

22)

nella categoria 13.3 (Alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)»;

 

23)

nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

24)

nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

80

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

25)

nella categoria 14.1.5.2 (Altro), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

30

(1) (60) (93)

Solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

30

(1) (60) (93)

Solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

20

(1) (60) (93)

Solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

26)

nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

70

(1) (60)

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin»;

27)

nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

150

(1)(60)»;

 

28)

nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

20

1) (60)»;

 

29)

nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

20

(1) (60)»;

 

30)

nella categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

31)

nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

670

(1) (60)

 

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

1800

(1) (60)

Solo integratori alimentari in forma da masticare»;

32)

nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

 

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

1800

(1) (60)

Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo».


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 960c (iv) è inserita la voce seguente:

«E 960d   GLICOSIDI STEVIOLICI GLUCOSILATI

Sinonimi

 

Definizione

Miscela di glicosidi di steviolo a maggior peso molecolare ottenuti dalla glucosilazione di glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta di Stevia rebaudiana Bertoni. La miscela è composta da glicosidi steviolici glucosilati e da residui di glicosidi steviolici d’origine ottenuti dalle foglie di Stevia. I glicosidi steviolici glucosilati sono prodotti mediante il trattamento dei glicosidi steviolici, estratti dalle foglie di Stevia, e di amido adatto al consumo umano con ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) ottenuta da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus St-88. L’enzima trasferisce le unità di glucosio dall’amido ai glicosidi steviolici. Il materiale così ottenuto è riscaldato e trattato con carbone attivo per rimuovere l’enzima, e successivamente è fatto passare attraverso resina di adsorbimento/desorbimento per rimuovere l’amido idrolizzato residuo (destrina); seguono la purificazione e la preparazione del prodotto finale, mediante processi che possono includere la decolorazione, la concentrazione e l’essicazione a spruzzo.

Denominazione chimica

Steviolbioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rubusoside: 13-β-D-glucopyranosyloxykaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Dulcoside A: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Stevioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside A: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D- glucopyranosyl ester

Rebaudioside B: 13-[(2-O-β–D-glucopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rebaudioside C: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside D: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside E: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside F: 13-[(2-O-β-D-xylofurananosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside M: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

E loro derivati glucosilati (1-20 unità di glucosio aggiunte)

Formula molecolare

Nome comune

Formula

Fattore di conversione

 

Steviolbioside n-glucosilato

C(32+n*6)H(50+n*10)O(13+n*5)

 

Rubusoside n-glucosilato

C(32+n*6)H(50+n*10)O(13+n*5)

 

Dulcoside A n-glucosilato

C(38+n*6)H(60+n*10)O(17+n*5)

 

Stevioside n-glucosilato

C(38+n*6)H(60+n*10)O(18+n*5)

 

Rebaudioside A n-glucosilato

C(44+n*6)H(70+n*10)O(23+n*5)

 

Rebaudioside B n-glucosilato

C(38+n*6)H(60+n*10)O(18+n*5)

 

Rebaudioside C n-glucosilato

C(44+n*6)H(70+n*10)O(22+n*5)

 

Rebaudioside D n-glucosilato

C(50+n*6)H(80+n*10)O(28+n*5)

 

Rebaudioside E n-glucosilato

C(44+n*6)H(70+n*10)O(23+n*5)

 

Rebaudioside F n-glucosilato

C(43+n*6)H(68+n*10)O(22+n*5)

 

Rebaudioside M n-glucosilato

C(56+n*6)H(90+n*10)O(33+n*5)

 

n: numero di unità di glucosio aggiunte enzimaticamente al glicoside steviolico d’origine (n = 1-20)

Fattore di conversione tipico per le miscele di glicosidi steviolici glucosilati = 0,20 (sulla sostanza secca senza destrina)

 

Steviolo

C20H30O3

1,00

 

Steviolbioside

C32H50O13

0,50

Rubusoside

C32H50O13

0,50

Dulcoside A

C38H60O17

0,40

Stevioside

C38H60O18

0,40

Rebaudioside A

C44 H70 O23

0,33

Rebaudioside B

C38 H60 O18

0,40

Rebaudioside C

C44H70O22

0,34

Rebaudioside D

C50H80O28

0,29

Rebaudioside E

C44H70O23

0,33

Rebaudioside F

C43H68O22

0,34

Rebaudioside M

C56H90O33

0,25

Peso molecolare e n. CAS

Nome comune

Numero CAS

Peso molecolare (g/mol)

Steviolbioside n-glucosilato

Non disponibile

642,73+n*162,15

Rubusoside n-glucosilato

Non disponibile

642,73+n*162,15

Dulcoside A n-glucosilato

Non disponibile

788,87+n*162,15

Stevioside n-glucosilato

Non disponibile

804,88+n*162,15

Rebaudioside A n-glucosilato

Non disponibile

967,01+n*162,15

Rebaudioside B n-glucosilato

Non disponibile

804,88+n*162,15

Rebaudioside C n-glucosilato

Non disponibile

951,02+n*162,15

Rebaudioside D n-glucosilato

Non disponibile

1129,15+n*162,15

Rebaudioside E n-glucosilato

Non disponibile

967,01+n*162,15

Rebaudioside F n-glucosilato

Non disponibile

936,99+n*162,15

Rebaudioside M n-glucosilato

Non disponibile

1291,30+n*162,15

Steviolo

 

318,46

Steviolbioside

41093-60-1

642,73

Rubusoside

64849-39-4

642,73

Dulcoside A

64432-06-0

788,87

Stevioside

57817-89-7

804,88

Rebaudioside A

58543-16-1

967,01

Rebaudioside B

58543-17-2

804,88

Rebaudioside C

63550-99-2

951,02

Rebaudioside D

63279-13-0

1 129,15

Rebaudioside E

63279-14-1

967,01

Rebaudioside F

438045-89-7

936,99

Rebaudioside M

1220616-44-3

1 291,30

Tenore

Non meno del 95 % dei glicosidi steviolici totali, costituiti dai glicosidi steviolici summenzionati e dai loro derivati glucosilati (1-20 unità di glucosio aggiunte), sulla sostanza secca senza destrina.

Descrizione

Polvere bianco-giallina. Potere dolcificante approssimativamente da 100 a 200 volte superiore a quello del saccarosio (saccarosio equivalente al 5 %).

Identificazione

Solubilità

Solubile in acqua

pH

Tra 4,5 e 7,0 (soluzione 1 a 100)

Purezza

Ceneri totali

Non più dell’1 %

Perdita all’essiccazione

Non più del 6 % (105 °C, 2 ore)

Solventi residui

Non più di 200 mg/kg metanolo

Non più di 3 000  mg/kg etanolo

Arsenico

Non più di 0,015 mg/kg

Piombo

Non più di 0,1 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,1 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio della carica (aerobica) totale su piastra

Non più di 1 000 CFU/g

Lieviti e muffe

Non più di 200 CFU/g

E. coli

Negativo in 1 g

Salmonella

Negativo in 25 g».