25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/423 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/430 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’8 dicembre 2020 nella dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune. |
(2) |
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2197 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 (3), con cui sono stati designati il Wagner Group e tre dei suoi membri coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in varie parti del mondo. |
(3) |
L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, perpetrati dal Wagner Group in diversi paesi, tra cui l’Ucraina, la Libia, la Repubblica centrafricana (RCA), il Mali e il Sudan. |
(4) |
Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l’Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE, in particolare l’obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale in conformità del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo. |
(5) |
In tale contesto, otto persone e sette entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 10).
ALLEGATO
1. |
Nell’elenco delle persone fisiche che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, alla sezione A («Persone fisiche») sono aggiunte le voci seguenti:
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2. |
Nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, alla sezione B. («Persone giuridiche, entità e organismi») sono aggiunte le voci seguenti:
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