24.2.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 59/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/410 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta della Repubblica democratica del Congo, di Gibilterra, del Mozambico, della Tanzania e degli Emirati arabi uniti alla tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 e la soppressione del Nicaragua, del Pakistan e dello Zimbabwe dalla medesima tabella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione deve assicurare la protezione efficace dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

(3)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)

In linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi.

(5)

Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato in misura sostanziale l’elenco di «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato». Nella riunione plenaria del marzo 2022 il GAFI ha aggiunto gli Emirati arabi uniti e ha soppresso lo Zimbabwe. Nella riunione plenaria del giugno 2022 il GAFI ha aggiunto Gibilterra. Nella riunione plenaria dell’ottobre 2022 il GAFI ha aggiunto la Repubblica democratica del Congo, il Mozambico e la Tanzania e ha soppresso il Nicaragua e il Pakistan. Tutte queste modifiche sono state valutate dalla Commissione conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(6)

Nel febbraio 2022 gli Emirati arabi uniti hanno assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Da allora gli Emirati arabi uniti hanno registrato progressi positivi, anche destinando risorse aggiuntive all’Unità di informazione finanziaria per rafforzarne le capacità di analisi e trasmettendo informazioni finanziarie alle autorità di contrasto e ai pubblici ministeri per lottare contro le minacce ad alto rischio in materia di riciclaggio.Gli Emirati arabi uniti dovrebbero continuare ad adoperarsi per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) dimostrando, attraverso studi di casi e statistiche, un aumento sistematico delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca verso l’estero al fine di facilitare le indagini in materia di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e reati presupposto ad alto rischio; 2) favorendo e preservando un’interpretazione condivisa dei rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra i diversi istituti e i vari settori di determinate imprese e professioni non finanziarie; 3) dimostrando un aumento del numero e della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette tramesse dagli istituti finanziari e da determinate imprese e professioni non finanziarie; 4) assicurando una comprensione più dettagliata del rischio di abuso delle persone giuridiche e, se del caso, degli istituti giuridici, in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 5) dimostrando un maggiore ricorso alle informazioni finanziarie per perseguire le minacce ad alto rischio in materia di riciclaggio nonché un aumento sistematico di indagini e azioni penali efficaci su casi di riciclaggio di varia natura corrispondenti al profilo di rischio degli Emirati arabi uniti; e 6) individuando e contrastando in modo proattivo l’elusione delle sanzioni, anche dimostrando una migliore comprensione di tale fenomeno da parte del settore privato. Nonostante l’impegno e i progressi compiuti, le preoccupazioni che hanno portato il GAFI a inserire gli Emirati arabi uniti nell’elenco non sono ancora state pienamente dissipate. È pertanto opportuno considerare gli Emirati arabi uniti un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(7)

Nel giugno 2022 Gibilterra ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il MONEYVAL, il comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione, nel dicembre 2019, del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, Gibilterra ha compiuto progressi su un’ampia serie di azioni ivi raccomandate, quali il completamento di una nuova valutazione nazionale del rischio, l’eliminazione delle carenze tecniche relative alla conservazione dei documenti relativi alla titolarità effettiva, l’introduzione di requisiti in materia di trasparenza per azionisti e amministratori fiduciari, il rafforzamento dell’Unità di informazione finanziaria e un migliore allineamento ai rischi della politica in materia di indagini sul riciclaggio. Gibilterra dovrebbe adoperarsi per attuare il piano d’azione, anche 1) garantendo che le autorità di vigilanza per gli istituti finanziari non bancari e determinate imprese e professioni non finanziarie applichino una serie di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regime AML/CFT e 2) dimostrando che sta procedendo in modo più attivo ed efficace a sentenze definitive di confisca nel quadro di procedimenti penali o civili basati su indagini finanziarie. Nonostante l’impegno e i progressi compiuti, le preoccupazioni che hanno portato il GAFI a inserire Gibilterra nell’elenco non sono ancora state pienamente dissipate. È pertanto opportuno considerare Gibilterra una giurisdizione di paese terzo con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(8)

Nell’ottobre 2022 la Repubblica democratica del Congo ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il gruppo di azione finanziaria dell’Africa centrale contro il riciclaggio di denaro (GABAC), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione, nell’ottobre 2020, del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, la Repubblica democratica del Congo ha compiuto progressi su alcune delle azioni ivi raccomandate, tra cui quella di rendere la confisca dei proventi di reato una priorità politica. La Repubblica democratica del Congo si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) completando la valutazione nazionale del rischio in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottando una strategia nazionale in materia di AML/CFT; 2) designando autorità di vigilanza per tutti i tipi di determinate imprese e professioni non finanziarie e sviluppando e attuando un piano di vigilanza basato sul rischio; 3) assegnando risorse adeguate all’Unità di informazione finanziaria e potenziandone le capacità di analisi operativa e strategica; 4) rafforzando le capacità delle autorità coinvolte nelle indagini e nelle azioni penali su casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e 5) dimostrando l’effettiva attuazione di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Nonostante l’impegno e i progressi compiuti, le preoccupazioni che hanno portato il GAFI a inserire la Repubblica democratica del Congo nell’elenco non sono ancora state pienamente dissipate. È pertanto opportuno considerare la Repubblica democratica del Congo un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(9)

Nell’ottobre 2022 il Mozambico ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo in materia di riciclaggio di denaro dell’Africa orientale e meridionale (ESAAMLG) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione, nell’aprile 2021, del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, il Mozambico ha compiuto progressi su alcune azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche completando la valutazione nazionale del rischio e intensificando gli sforzi in materia di confisca dei beni. Il Mozambico si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) garantendo la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti per attuare strategie e politiche basate sul rischio in materia di AML/CFT; 2) organizzando per tutte le autorità di contrasto attività di formazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca per migliorare l’acquisizione di prove o il sequestro/la confisca dei proventi di reato; 3) dotando le autorità di vigilanza di risorse finanziarie e umane adeguate, sviluppando e attuando un piano di vigilanza basato sul rischio; 4) fornendo alle autorità le giuste risorse per avviare la raccolta di informazioni adeguate, precise e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche; 5) aumentando le risorse umane dell’Unità di informazione finanziaria, così come le informazioni finanziarie inviate alle autorità; 6) dimostrando la capacità delle autorità di contrasto di indagare efficacemente sui casi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo servendosi delle informazioni finanziarie; 7) effettuando una valutazione globale dei rischi legati al finanziamento del terrorismo e iniziando ad attuare una strategia nazionale globale in materia; 8) accrescendo la consapevolezza in materia di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento del terrorismo e della proliferazione e 9) effettuando la valutazione dei rischi legati al finanziamento del terrorismo riguardo alle organizzazioni senza scopo di lucro in linea con le norme del GAFI e utilizzandola come base per elaborare un piano di sensibilizzazione. Nonostante l’impegno e i progressi compiuti, le preoccupazioni che hanno portato il GAFI a inserire il Mozambico nell’elenco non sono ancora state pienamente dissipate. È pertanto opportuno considerare il Mozambico un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)

Nell’ottobre 2022 la Tanzania ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e l’ESAAMLG per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione, nell’aprile 2021, del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, la Tanzania ha compiuto progressi su alcune azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche predisponendo un quadro giuridico in materia di finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie mirate, e diffondendo le analisi strategiche condotte dall’Unità di informazione finanziaria. La Tanzania si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) migliorando la vigilanza basata sul rischio degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie, anche effettuando ispezioni in funzione del rischio e applicando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 2) dimostrando la capacità delle autorità di condurre efficacemente una serie di indagini e azioni penali sui casi di riciclaggio in funzione del profilo di rischio del paese; 3) dimostrando che le autorità di contrasto stanno adottando misure per individuare, rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi e gli strumenti di reato; 4) effettuando una valutazione globale dei rischi legati al finanziamento del terrorismo e iniziando ad attuare una strategia nazionale globale in materia, nonché dimostrando la capacità di condurre indagini sul finanziamento del terrorismo e di perseguire azioni penali in funzione del profilo di rischio del paese; 5) accrescendo la consapevolezza del settore privato e delle autorità competenti in materia di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento del terrorismo e della proliferazione e 6) effettuando la valutazione dei rischi legati al finanziamento del terrorismo riguardo alle organizzazioni senza scopo di lucro in linea con le norme del GAFI e utilizzandola come base per elaborare un piano di sensibilizzazione. Nonostante l’impegno e i progressi compiuti, le preoccupazioni che hanno portato il GAFI a inserire la Tanzania nell’elenco non sono ancora state pienamente dissipate. È pertanto opportuno considerare la Tanzania un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(11)

Nella sua valutazione la Commissione conclude pertanto che è opportuno considerare la Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, il Mozambico, la Tanzania e gli Emirati arabi uniti giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione, in base ai criteri di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(12)

La Commissione ha riesaminato i progressi compiuti per colmare le carenze strategiche dei paesi che erano elencati nel regolamento delegato (UE) 2016/1675, ma che sono stati depennati nel marzo, nel giugno e nell’ottobre 2022 dal GAFI. Al fine di aggiornare l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 come previsto dall’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha riesaminato i progressi compiuti dal Nicaragua, dal Pakistan e dallo Zimbabwe.

(13)

Il GAFI si è compiaciuto dei notevoli progressi compiuti dal Nicaragua, dal Pakistan e dallo Zimbabwe per migliorare i rispettivi regimi AML/CFT e ha osservato che tali paesi hanno ciascuno istituito il quadro giuridico e normativo necessario per rispettare gli impegni assunti nei rispettivi piani d’azione onde colmare le carenze strategiche identificate dal GAFI. Il GAFI non sottopone quindi più il Nicaragua, il Pakistan e lo Zimbabwe a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale. Il Nicaragua dovrebbe continuare a collaborare con il gruppo di azione finanziaria dell’America latina contro il riciclaggio di denaro (GAFILAT), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per migliorare ulteriormente il regime di AML/CFT, anche garantendo che il controllo esercitato sulle organizzazioni senza scopo di lucro sia basato sul rischio e in linea con le norme del GAFI. Il Pakistan continuerà a collaborare con il gruppo Asia-Pacifico, gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per migliorare ulteriormente il regime AML/CFT. Lo Zimbabwe dovrebbe continuare a collaborare con l’ESAAMLG per migliorare ulteriormente il regime AML/CFT, anche garantendo che il controllo esercitato sulle organizzazioni senza scopo di lucro sia basato sul rischio e in linea con le norme del GAFI.

(14)

La valutazione delle informazioni disponibili ha portato la Commissione a concludere che il Nicaragua, il Pakistan e lo Zimbabwe non presentano più carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT. Questi paesi hanno rafforzato l’efficacia dei rispettivi regimi AML/CFT e hanno colmato le relative carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nei piani d’azione in risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).


ALLEGATO

«N.

Paese terzo ad alto rischio (1)

1

Afghanistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Cambogia

5

Isole Cayman

6

Repubblica democratica del Congo

7

Gibilterra

8

Haiti

9

Giamaica

10

Giordania

11

Mali

12

Marocco

13

Mozambico

14

Myanmar

15

Panama

16

Filippine

17

Senegal

18

Sud Sudan

19

Siria

20

Tanzania

21

Trinidad e Tobago

22

Uganda

23

Emirati arabi uniti

24

Vanuatu

25

Yemen


(1)  Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.»