13.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/315 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti delegati (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) e (UE) 2016/1178 (4) della Commissione specificano, tra l’altro, le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti delegati. L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di detti regolamenti delegati stabilisce date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione. Il differimento di tali date di applicazione si è reso necessario per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all’obbligo di compensazione prima dell’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

Ad oggi non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all’obbligo di compensazione. L’applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, senza l’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, avrebbe un impatto economico negativo sulle controparti dell’Unione. Pertanto l’applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC infragruppo stipulati con una controparte di un paese terzo dovrebbe essere ulteriormente differita.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.

(4)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.

(5)

Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata di dette modifiche e l’urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte dell’ESMA di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Tuttavia l’ESMA ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

(6)

Onde garantire quanto prima la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

All’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;».

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

All’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/592, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;».

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

All’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;».

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).