13.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/314 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, le procedure di gestione del rischio, compresi il livello e la tipologia delle garanzie e gli accordi di segregazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, che le controparti finanziarie sono tenute ad adottare per lo scambio di garanzie in relazione ai loro contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

(2)

L’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabiliscono una data di applicazione differita dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione. Il differimento della data di applicazione si è reso necessario per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti ai requisiti in materia di margini bilaterali prima dell’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(3)

Finora sono stati adottati otto atti di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia sono ancora in atto iniziative volte ad analizzare qualsiasi altra giurisdizione di paesi terzi per la quale un analogo atto di esecuzione potrebbe essere giustificato. L’applicazione immediata dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, senza l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, avrebbe tuttavia un impatto economico negativo sulle controparti dell’Unione. Pertanto l’applicazione dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale dovrebbe essere ulteriormente differita.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(5)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito le «AEV»).

(6)

Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata di dette modifiche e l’urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte delle AEV di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Le AEV hanno tuttavia chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(7)

Onde garantire quanto prima la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è così modificato:

1)

all’articolo 36, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il 30 giugno 2025, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;»;

2)

all’articolo 37, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il 30 giugno 2025, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).