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10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/308 DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 2023
che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cervidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, e l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri. |
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(2) |
L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 11 e 12 del suddetto allegato figurano, rispettivamente, il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi non destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-X») e il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-Y»). |
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(3) |
Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono stati recentemente modificati dal regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione (4) al fine di limitare gli spostamenti di cervidi in connessione con l’attività umana tra la Norvegia, attualmente colpita da focolai di malattia del dimagrimento cronico (CWD) in tali animali, nonché gli Stati membri che sono anch’essi attualmente colpiti da focolai di CWD, e gli altri Stati membri non colpiti da CWD. Tale restrizione degli spostamenti è necessaria per prevenire la diffusione della CWD nell’Unione. È pertanto opportuno modificare i modelli «CER-INTRA-X» e «CER-INTRA-Y» di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 al fine di riflettere detta restrizione degli spostamenti. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione, del 15 novembre 2022, che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi (GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Capitolo 11
Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi non destinati alla macellazione (modello “CER-INTRA-X”)
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UNIONE EUROPEA |
Modello di certificato CER-INTRA-X |
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II. Informazioni sanitarie |
II.a. |
Riferimento del certificato |
II.b. |
Riferimento IMSOC |
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Parte II: certificazione |
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……………(indicare la data). Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I
Parte II
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Veterinario ufficiale |
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Nome e cognome (in stampatello) |
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Qualifica e titolo |
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Nome dell’unità di controllo locale |
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Codice dell’unità di controllo locale |
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Data |
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Timbro |
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Firma |
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CAPITOLO 12
Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-Y»)
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UNIONE EUROPEA |
Modello di certificato CER-INTRA-Y |
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II. Informazioni sanitarie |
II.a. |
Riferimento del certificato |
II.b. |
Riferimento IMSOC |
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Parte II: certificazione |
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……………(indicare la data). Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I
Parte II
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Veterinario ufficiale |
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Nome e cognome (in stampatello) |
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Qualifica e titolo |
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Nome dell’unità di controllo locale |
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Codice dell’unità di controllo locale |
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Data |
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Timbro |
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Firma» |
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