10.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/308 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2023

che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cervidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, e l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri.

(2)

L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 11 e 12 del suddetto allegato figurano, rispettivamente, il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi non destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-X») e il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-Y»).

(3)

Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono stati recentemente modificati dal regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione (4) al fine di limitare gli spostamenti di cervidi in connessione con l’attività umana tra la Norvegia, attualmente colpita da focolai di malattia del dimagrimento cronico (CWD) in tali animali, nonché gli Stati membri che sono anch’essi attualmente colpiti da focolai di CWD, e gli altri Stati membri non colpiti da CWD. Tale restrizione degli spostamenti è necessaria per prevenire la diffusione della CWD nell’Unione. È pertanto opportuno modificare i modelli «CER-INTRA-X» e «CER-INTRA-Y» di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 al fine di riflettere detta restrizione degli spostamenti.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione, del 15 novembre 2022, che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi (GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Capitolo 11

Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi non destinati alla macellazione (modello “CER-INTRA-X”)

Image 1

Image 2

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Parte II: certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

i cervidi(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1.

sono identificati come previsto all’articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2.

per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.2.1.

hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2.

non sono stati a contatto con cervidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3.

non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.1.3.

non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l’esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la data di partenza della partita, il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);

II.2.

secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1.

non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei cervidi;

II.2.2.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei cervidi nei 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.3.

provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui cervidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

II.2.4.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5.

provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la data di partenza della partita non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;

II.2.6.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.7.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e

(2)

[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) oppure

[sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino:

alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti, e

alla data in cui gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

(2)[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata nei 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2) e/o [II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e

(2)[II.2.8.1.

sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione

(2)[II.2.8.1.1.

per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

(2)e/o[II.2.8.1.2.

per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell’animale nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2)e/o[II.2.8.1.3.

per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell’animale nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

(2)e/o[II.2.8.2.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori

(2)[II.2.8.2.1.

per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

(2)e/o[II.2.8.2.2.

per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2)e/o[II.2.8.2.3.

per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2)e/o[II.2.8.3.

sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o una sua zona nei due anni precedenti la data di partenza della partita e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(2)[II.2.8.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2)e/o[II.2.8.3.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

(2)e/o[II.2.8.4.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona nei due anni precedenti la data di partenza della partita, e

(2)[II.2.8.4.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2)e/o[II.2.8.4.2.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data di partenza della partita;]]]

(2) e/o[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e

(2)[II.2.8.1.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori

(2)[II.2.8.1.1.

per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

(2)e/o[II.2.8.1.2.

per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2)e/o[II.2.8.1.3.

per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2)e/o[II.2.8.2.

nei 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un’area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2)[II.2.8.2.1.

sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(2)[II.2.8.2.1.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2)e/o[II.2.8.2.1.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]

(2)e/o[II.2.8.2.2.

sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e

(2)[II.2.8.2.2.1.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2)e/o[II.2.8.2.2.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o[II.2.8.

non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona

(2)[II.2.8.1.

aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2)[II.2.8.1.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato;]]

(2)e/o[II.2.8.1.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato;]]

(2)e/o[II.2.8.1.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato;]]

(2)e/o[II.2.8.1.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento delegato;]]]

(2)e/o[II.2.8.2.

aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2)[II.2.8.2.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato;]]

(2)e/o[II.2.8.2.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato;]]

(2)e/o[II.2.8.2.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato;]]

(2)e/o[II.2.8.2.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento delegato;]]]

(2)e/o[II.2.8.3.

non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati

(2)[II.2.8.3.1.

senza alcuna condizione;]]

(2)e/o[II.2.8.3.2.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689;]]

(2)e/o[II.2.8.3.3.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689;]]

(2)e/o[II.2.8.3.4.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689;]]

(2)e/o[II.2.8.3.5.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento delegato;]]]

II.2.9.

con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

(2)[II.2.9.1.

sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

(2) oppure[II.2.9.2.

sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Finlandia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per il pascolo stagionale in Finlandia;]

(2) oppure[II.2.9.3.

sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Svezia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dopo il pascolo stagionale in Norvegia, o dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, o per il pascolo stagionale in Svezia, o per manifestazioni sportive o culturali in Svezia, e l’autorità competente della Svezia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure[II.2.9.4.

sono renne semi addomesticate che hanno pascolato in Norvegia nella zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia e stanno tornando in Finlandia;]

(2) oppure[II.2.9.5.

sono spostati da una zona della Norvegia verso un’altra zona della Norvegia con transito attraverso la Svezia o la Finlandia, e l’autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale transito;]

(2) oppure[II.2.9.6.

sono spostati da una zona della Svezia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Norvegia, e l’autorità competente della Norvegia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure[II.2.9.7.

sono renne selvatiche spostate da una zona della Svezia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Finlandia, e l’autorità competente della Finlandia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure[II.2.9.8.

sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia, e l’autorità competente di destinazione ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure[II.2.9.9.

sono spostati da uno stabilimento confinato come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429, situato in uno Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, verso uno stabilimento confinato, come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429, situato in un altro Stato membro, e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2)[II.2.10.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei cervidi nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partenza della partita;]

II.3.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4.

sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5.

il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2) (3)[II.6.

dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

(2)

[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……………(indicare la data).

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:

«Luogo di spedizione»: indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Casella I.12:

«Luogo di destinazione»: indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17:

«Documenti di accompagnamento»: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30:

«Numero di identificazione»: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all’articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1)

La partita può consistere di uno o più animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

 

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma

 

CAPITOLO 12

Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-Y»)

Image 3

Image 4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-Y

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Parte II: certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

i cervidi(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1.

sono identificati come previsto all’articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2.

non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l’esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita, il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);

(2) [II.1.3.

sono destinati a essere macellati ai fini dell’eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all’articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

II.2.

secondo le informazioni ufficiali, i cervidi della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1.

non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei cervidi;

II.2.2.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.3.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.4.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5.

con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

(2)[II.2.5.1.

sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

(2) oppure[II.2.5.1.

sono spostati dalla Norvegia verso la Svezia o la Finlandia, e l’autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure[II.2.5.1.

sono spostati da una zona elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 verso una zona della Svezia o della Finlandia diversa da una zona elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento, e l’autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure[II.2.5.1.

sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia;]

(2)[II.2.6.

sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l’infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’articolo 33 del regolamento delegato (CUE) 2020/688 della Commissione;]

II.3.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4.

sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5.

il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2) (3)[II.6.

dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

(2)

[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……………(indicare la data).

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:

«Luogo di spedizione»: indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12:

«Luogo di destinazione»: indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17:

«Documenti di accompagnamento»: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30:

«Numero di identificazione»: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all’articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1)

La partita può consistere di uno o più animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

 

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma»