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6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 34/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/249 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2023
recante trecentotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 27 gennaio 2023 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha aggiunto una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
«Stato islamico dell’Iraq e del Levante in Asia sudorientale (ISIL-SEA, ISIL-Asia sudorientale) [alias: a) Divisione Asia orientale dello Stato islamico; b) Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq]. Altre informazioni: costituito nel giugno 2016 su annuncio del fu Isnilon Hapilon. Associato allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 27.1.2023.».