27.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/174 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

(2)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

(3)

Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2022 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.

(4)

Dall’ottobre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall’Argentina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(5)

Dal gennaio 2019 le noci del Brasile con guscio e i miscugli di noci del Brasile o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alle noci del Brasile provenienti dal Brasile figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(6)

Dal gennaio 2017 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione delle arachidi e dei prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia. In particolare, tutte le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(7)

Dall’ottobre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è quindi opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(8)

Inoltre, per quanto riguarda le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(9)

Per quanto riguarda le partite di olio di palma proveniente dalla Costa d’Avorio, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da coloranti Sudan. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dalla Costa d’Avorio. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(10)

Per quanto riguarda le partite di granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis) provenienti dalla Colombia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di questi prodotti provenienti dalla Colombia. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(11)

Dal gennaio 2022 i meloni Galia (C. melo var. reticulatus) provenienti dall’Honduras sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella Braenderup. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Inoltre l’autorità competente dell’Honduras ha presentato un piano d’azione soddisfacente inteso a garantire che i meloni Galia (C. melo var. reticulatus) esportati nell’Unione siano conformi alle prescrizioni dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(12)

Per quanto riguarda le partite di basilico (Ocimum basilicum) e menta (Mentha) provenienti da Israele (5), i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di questi prodotti provenienti da Israele. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(13)

Dal gennaio 2019 le foglie di betel (Piper betle L.) provenienti dall’India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa alle foglie di betel (Piper betle L.) provenienti dall’India figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questo prodotto introdotto nell’Unione sia conforme alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella.

(14)

Dal maggio 2020 le foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione delle foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India. In particolare, tutte le partite di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(15)

Dal dicembre 2021 i frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano la presenza di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Il rischio derivante dalla contaminazione di questo prodotto riguarda anche i frutti della moringa congelati. Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da residui di antiparassitari dei frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India, è pertanto opportuno aggiungere un pertinente codice NC nella colonna «Codice NC» della tabella di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per la voce relativa ai frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India.

(16)

Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Kenya e dal Ruanda, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dal Kenya e dal Ruanda. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(17)

Dal gennaio 2022 gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa agli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(18)

Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel primo semestre del 2022 indicano che questi prodotti non sono stati importati nell’Unione. Di conseguenza, non è stato possibile raccogliere e valutare i risultati di controlli ufficiali effettuati su questi prodotti dagli Stati membri per un intero semestre. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia figuranti nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene.

(19)

Dal gennaio 2019 i semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa ai semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e ai prodotti derivati provenienti dalla Nigeria figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.

(20)

Dall’ottobre 2014 il sedano da taglio (Apium graveolens) e i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Cambogia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere le relative voci nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(21)

Dal luglio 2018 le rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodammina B. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione delle rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano. In particolare, tutte le partite di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(22)

Per quanto riguarda le partite di gotu kola (Centella asiatica) e mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(23)

Diversi codici NC o suddivisioni TARIC sono stati modificati nel sistema TARIC. Al fine di consentire un’identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno correggere nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la suddivisione TARIC per il codice NC ex 1211 90 86 nella voce relativa al gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka.

(24)

Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dal Marocco sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(25)

Dall’aprile 2016 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Madagascar sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(26)

Per quanto riguarda le partite di fagioli dall’occhio (Vigna unguiculata) provenienti dal Madagascar, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dal Madagascar. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(27)

Dal gennaio 2022 la salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro provenienti dal Messico sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(28)

Dal luglio 2017 i semi di sesamo provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di sesamo provenienti dalla Nigeria figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(29)

Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dal Pakistan, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine e ocratossina A. È pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(30)

Dall’aprile 2016 i semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Sierra Leone sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(31)

Dal luglio 2018 le rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dalla Siria sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodammina B. I dati di Eurostat evidenziano bassi volumi di scambi del suddetto prodotto importato nell’Unione e i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(32)

Per quanto riguarda le partite di limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e pompelmi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(33)

Per quanto riguarda le partite di semi di cumino e origano secco provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. È pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(34)

Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dalla Turchia. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(35)

Dal gennaio 2013 i gombi (okra) provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di gombi (okra) provenienti dal Vietnam. In particolare, tutte le partite di gombi (okra) provenienti dal Vietnam dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai gombi (okra) provenienti dal Vietnam figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(36)

Dal gennaio 2013 le foglie di coriandolo, il basilico, la menta e il prezzemolo provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(37)

Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(38)

Dal gennaio 2019 i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(39)

Svariate spezie essiccate (pepe del genere Piper, vaniglia, cannella, garofani, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie) provenienti dall’India sono elencate nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 in un’unica voce. Al fine di consentire una migliore valutazione dei dati risultanti dai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e di stabilire misure più mirate per le spezie essiccate provenienti dall’India che possono causare problemi di salute pubblica, è necessario dividere la voce in base ai prodotti e ai codici NC. Le partite di tutte le suddette spezie essiccate che entrano nell’Unione dovrebbero essere controllate con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 %.

(40)

Per quanto riguarda le partite di carbonato di calcio proveniente dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(41)

Per quanto riguarda le partite di fichi secchi e prodotti derivati dai fichi secchi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(42)

Per quanto riguarda le partite di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti, i dati delle notifiche RASFF evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono condizioni speciali di importazione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. Le partite di questo prodotto dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di ossido di etilene. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. Una voce relativa all’estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti dovrebbe quindi essere inserita nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(43)

Al fine di chiarire che anche le materie prime per la produzione di integratori alimentari sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, è opportuno aggiungere un’apposita nota nell’allegato I e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(44)

Al fine di garantire un livello accettabile di rilevazione dei residui di coloranti Sudan nell’olio di palma e di rodammina B nelle rape (Brassica rapa ssp. Rapa) affinché sia consentito l’ingresso di tali prodotti nell’Unione, è opportuno aggiungere alle note di cui all’allegato I e all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 una formulazione adeguata.

(45)

L’attuale modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non contempla tutti i rischi menzionati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica, è pertanto opportuno modificare il modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per prevedere la possibilità di certificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in relazione a tutti i rischi menzionati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione.

(46)

Al fine di garantire la certezza del diritto per l’ingresso nell’Unione di partite che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è comunque garantita in relazione alle partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione, e in relazione all’estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti, il quale è soggetto a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione

(47)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

(48)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 16 ottobre 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 25 del 27.1.2023, pag. 36).»;"

2)

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento;

3)

nella parte II del modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV, è aggiunto il punto II.2.5 seguente:

«(3) e/o

[II.2.5.   ☐ Certificazione per … (indicare il prodotto) elencato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, anche per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da… (indicare un rischio diverso dai rischi di cui ai punti da II.2.1 a II.2.4)

dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) nel … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell’Unione.]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Azerbaigian (AZ)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

(Alimenti)

 

 

2

Brasile (BR)

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00 ;

 

Aflatossine

50

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

(Alimenti)

ex 0813 50 99

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

3

Costa d’Avorio (CI)

Olio di palma

1511 10 90

 

Coloranti Sudan  (16)

20

(Alimenti)

1511 90 11

 

 

ex 1511 90 19

90

 

1511 90 99

 

4

Cina (CN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari  (3)  (5)

20

5

Colombia (CO)

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti)

ex 0810 90 20

30

Residui di antiparassitari  (3)

10

6

Egitto (EG)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (3)  (6)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

7

Georgia (GE)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

30

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

(Alimenti)

 

 

8

Israele (IL)  (18)

Basilico (Ocimum basilicum)

(Alimenti)

ex 12 11 90 86

20

Residui di antiparassitari  (3)

10

Menta (Mentha)

(Alimenti)

ex 12 11 90 86

30

Residui di antiparassitari  (3)

10

9

India (IN)

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonella  (6)

30

Gombi (Okra)

ex 0709 99 90 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (7)  (15)

20

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0710 80 95

30

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

10

75

Residui di antiparassitari  (3)

10

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

5

Residui di antiparassitari  (3)

5

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari  (3)

20

Guaiava (Psidium guajava)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

30

Residui di antiparassitari  (3)

20

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

10

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

ex 0710 80 59

20

11

Corea del Sud (KR)

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici  (17)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (15)

30

12

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

60

Residui di antiparassitari  (3)

30

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari  (3)

30

13

Madagascar (MG)

Fagioli dall’occhio (Vigna unguiculata)

(Alimenti)

0713 35 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

14

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (15)

30

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

15

Nigeria (GN)

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

10

Aflatossine

30

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

16

Pakistan (PK)

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatossine

50

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

Residui di antiparassitari  (3)

5

17

Ruanda (RW)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

ex 0710 80 59

20

18

Senegal (SN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

19

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (8)

30

ex 0710 80 59

20

20

Turchia (TR)

Limoni (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

Pompelmi

(Alimenti)

0805 40 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

Melegrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari  (3)  (9)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (3)  (10)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale  (11)  (12)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

20

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

 

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

40

Alcaloidi pirrolizidinici

20

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

21

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

ex 0710 80 59

20

Residui di antiparassitari  (15)

10

22

Stati Uniti (US)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

23

Uzbekistan (UZ)

Albicocche secche

0813 10 00

 

Solfiti  (13)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50

(Alimenti)

 

24

Vietnam (VN)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (14)

50

ex 0710 80 59

20

 

 

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e da rodammina B

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (19)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (27)

10

Salmonella  (24)

50

2

Bolivia (BO)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

 

Aflatossine

50

2008 11 96 ;

 

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brasile (BR)

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti — non tritati né

polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (20)

50

4

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari  (28)

20

5

Repubblica

dominicana (DO)

Melanzane (Solanum

melongena)

0709 30 00

 

Residui di antiparassitari  (22)

50

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Residui di antiparassitari  (22)  (31)

50

0710 80 51

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

10

Residui di antiparassitari  (22)  (30)

30

ex 0710 22 00

10

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

6

Egitto (EG)

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

Aflatossine

20

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

7

Etiopia (ET)

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

50

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (24)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

8

Ghana (GH)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Olio di palma

1511 10 90

 

Coloranti Sudan  (29)

50

(Alimenti)

1511 90 11

 

 

ex 1511 90 19

90

 

1511 90 99

 

9

Gambia (GM)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

10

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

11

India (IN)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari  (22)  (31)

50

 

 

 

 

Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

0904 21 10

 

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

ex 0904 21 90

20

Aflatossine

10

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatossine

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (22)  (23)

20

ex 0710 80 59

20

Semi di sesamo

(Alimenti e mangimi)

1207 40 90

 

Salmonella  (24)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

Residui di antiparassitari  (28)

50

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Pentaclorofenolo e diossine  (21)

5

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

(Alimenti — spezie essiccate)

0904

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Vaniglia

(Alimenti — spezie essiccate)

0905

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Cannella e fiori di cinnamomo

(Alimenti — spezie essiccate)

0906

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

(Alimenti — spezie essiccate)

0907

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

(Alimenti — spezie essiccate)

0908

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

(Alimenti — spezie essiccate)

0909

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92/98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Residui di antiparassitari  (28)

30

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici  (32)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

12

Iran (IR)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

(Alimenti)

 

 

13

Corea del Sud (KR)

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari  (28)

20

14

Libano (LB)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodammina B  (33)

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B  (33)

50

15

Sri Lanka (LK)

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

16

Malaysia (MY)

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

17

Nigeria (GN)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (24)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Pakistan (PK)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (22)

20

ex 0710 80 59

20

19

Sudan (SD)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Semi di sesamo

1207 40 90

 

Salmonella  (24)

50

(Alimenti)

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

20

Turchia (TR)

Fichi secchi

0804 20 90

 

Aflatossine

30

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

ex 1106 30 90

60

(Alimenti)

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

(Alimenti)

 

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Residui di antiparassitari  (22)  (25)

50

Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Residui di antiparassitari  (22)

20

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari  (22)

20

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 3824 99 93

ex 2106 90 98

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

21

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (24)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Stati Uniti (US)

Estratto di vaniglia

(Alimenti)

1302 19 05

 

Residui di antiparassitari  (28)

20

23

Vietnam (VN)

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

20

Residui di antiparassitari  (22)  (26)

50

ex 0710 80 95

30

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari  (22)  (26)

20

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari  (28)

20

2.   Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati

 

Codice NC  (34)

Descrizione  (35)

1

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

2

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

3

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

»

(1)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(5)  Residui di tolfenpyrad.

(6)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7)  Residui di diafentiuron.

(8)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9)  Residui di procloraz.

(10)  Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11)  “Prodotti non trasformati” quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(12)  “Immissione sul mercato” e “consumatore finale”, quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(13)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(14)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(15)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(16)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

(17)  Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna “Codice NC”.

(18)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(19)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(20)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(21)  La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

a)

i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b)

l’incertezza di misura del risultato dell’analisi;

c)

il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

d)

il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

(22)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(23)  Residui di carbofuran.

(24)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(25)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(26)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(27)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(28)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(29)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

(30)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(31)  Residui di acefato.

(32)  Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna “Codice NC”.

(33)  Ai fini del presente allegato i residui di rodammina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,1 mg/kg.

(34)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(35)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna “Designazione delle merci” della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).