18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/119 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(2)

L’applicazione delle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda gli animali acquatici e i loro prodotti ha messo in luce la necessità di una maggiore chiarezza in merito a quali prodotti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato. In particolare, è opportuno chiarire che gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici che sono sbarcati da pescherecci ed entrano nella filiera alimentare ai fini del consumo umano diretto sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento. È inoltre opportuno chiarire che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

Diversi Stati membri e portatori di interessi hanno indicato che, a seguito di recenti sviluppi e specializzazioni nel settore del materiale germinale, la definizione di «gruppi di raccolta di embrioni» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe includere anche i gruppi che raccolgono e manipolano solo ovociti non fecondati. È pertanto opportuno modificare tale definizione per includervi i suddetti gruppi.

(4)

Inoltre, ai fini delle prescrizioni specifiche per gli equini per quanto riguarda la peste equina e l’encefalomielite equina venezuelana di cui all’allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, occorre introdurre una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» all’articolo 2 del regolamento delegato. Una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figura già all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) nel contesto dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). È pertanto opportuno che la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ai fini della peste equina e dell’encefalomielite equina venezuelana sia coerente con la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figurante all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V di tale regolamento. L’articolo 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V del medesimo regolamento siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori. Occorre di conseguenza adeguare le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le prescrizioni relative ai movimenti e alla manipolazione degli animali terrestri dopo il loro ingresso nell’Unione di cui all’articolo 19 del suddetto regolamento delegato agli animali da compagnia detenuti in abitazioni private. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 19 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(6)

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile, tra l’altro, il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. È necessario prevedere una deroga a tale prescrizione affinché gli Stati membri consentano l’ingresso nell’Unione di tali ungulati identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166. Tale deroga dovrebbe essere concessa solo dalla Commissione e su richiesta di un paese terzo o territorio interessato.

(7)

L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che, successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità se, dopo una politica di abbattimento totale e una pulizia e disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato un programma di sorveglianza per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione. Tale periodo di tempo non è tuttavia coerente con quello applicabile a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro. L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

L’articolo 53, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale contenente, tra l’altro, il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. Poiché alcuni volatili sono validamente identificati in paesi terzi o territori che non sono i paesi terzi o territori da cui i volatili entrano nell’Unione, oppure con un numero di identificazione individuale contenente il codice del paese terzo o territorio di origine in forma di codice a tre lettere conforme alla norma ISO 3166, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.

(9)

L’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di spedizione nell’Unione di cani, gatti e furetti. Esso non prevede l’obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spediti nell’Unione partite di cani, gatti e furetti, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (4) prevede tale obbligo di riconoscimento per i movimenti all’interno dell’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere allineato a tale riguardo al regolamento delegato (UE) 2020/688 e l’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22 di tale regolamento. L’articolo 22 del regolamento delegato stabilisce che l’ingresso di tali partite nell’Unione è consentito solo se rispettano, tra le varie condizioni, il divieto di vaccinazione dei bovini, suini, ovini e caprini donatori contro, tra l’altro, l’afta epizootica. Tuttavia il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (5) e le pertinenti norme internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) consentono la vaccinazione di bovini, suini, ovini e caprini contro l’afta epizootica a determinate condizioni. L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per prevedere una deroga in relazione a tale vaccinazione e per allineare l’articolo alle norme analoghe applicabili all’interno dell’Unione e alle norme internazionali.

(11)

L’articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali destinate a stabilimenti confinati. Successivamente alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 diversi Stati membri e portatori di interessi hanno messo in dubbio la proporzionalità di tali prescrizioni alla luce delle specificità delle partite in questione e delle differenze nei relativi rischi per la sanità animale. È pertanto opportuno modificare il suddetto articolo per garantire agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda la gestione dei rischi nelle loro circostanze specifiche e in funzione delle specie animali interessate, tenendo conto nel contempo degli elenchi dell’Unione di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6).

(12)

L’articolo 124, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali detenuti, ad eccezione degli animali detenuti come selvaggina d’allevamento che sono stati abbattuti in loco, è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali detenuti che, durante il trasporto al macello, non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche. Tuttavia, per quanto riguarda le partite di pollame, il rispetto di tale prescrizione richiederebbe in determinati casi il ricorso a strade meno dirette, il che inciderebbe in modo sproporzionato sui normali modelli di scambio commerciale e allungherebbe altresì i tempi di spostamento. Per risolvere la questione garantendo nel contempo l’applicazione di misure di riduzione dei rischi volte a prevenire la diffusione di malattie, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2020/692 una deroga a tale prescrizione a determinate condizioni.

(13)

L’articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne per quanto riguarda lo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche utilizzate per la loro produzione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per fare riferimento alla data di macellazione o abbattimento degli animali anziché a quella di spedizione della partita nell’Unione, al fine di collegare meglio i potenziali rischi per la sanità animale a specifici prodotti della partita.

(14)

L’articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi e prodotti esclusivamente a partire da latte crudo. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, a condizione che siano rispettate determinate condizioni, in quanto il rischio è analogo.

(15)

L’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), e lettera c), punto i), e stabilisce prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l’approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari dagli Stati membri e di prodotti lattiero-caseari trattati da paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo per la produzione di prodotti composti a lunga conservazione. È inoltre opportuno precisare le prescrizioni relative ai prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 163, paragrafo 3.

(16)

L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma di tale regolamento, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. In taluni paesi terzi e territori le ispezioni cliniche degli animali acquatici prima dell’esportazione nell’Unione erano in passato effettuate da professionisti della sanità degli animali acquatici, oltre che dai veterinari. È pertanto opportuno modificare l’articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire ai professionisti della sanità degli animali acquatici di effettuare ispezioni cliniche prima dell’esportazione nell’Unione, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione del paese terzo o territorio esportatore.

(17)

Taluni animali acquatici sono imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prima del loro ingresso nell’Unione. Tali animali acquatici presentano un rischio di diffusione di malattie inferiore rispetto ad altri animali acquatici che entrano nell’Unione e che non sono imballati ed etichettati nello stesso modo. È pertanto opportuno modificare l’articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di esentare gli animali acquatici vivi di cui all’articolo 172, lettere d), e) ed f), di tale regolamento dall’obbligo di spedizione nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine. La modifica consentirebbe, ad esempio, di mantenere tali prodotti in un deposito frigorifero riconosciuto durante il tragitto dal loro luogo di origine situato in un paese terzo o territorio al luogo di destinazione nell’Unione. Un’esenzione analoga dovrebbe applicarsi anche all’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativo alla manipolazione di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l’ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali articoli.

(18)

Anche alla luce del minore rischio di diffusione delle malattie associato a tali prodotti, le partite di animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) ed f), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero essere esentate dall’obbligo di essere accompagnate, al loro ingresso nell’Unione, da una dichiarazione firmata dal comandante della nave nella quale sono state trasportate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 168 di tale regolamento.

(19)

Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano adottare misure nazionali in relazione a una malattia diversa da una malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Tali misure, se riguardano i movimenti tra Stati membri di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, devono essere approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Tali misure possono applicarsi alle malattie elencate che sono malattie di categoria E quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (8) e alle malattie non elencate. È pertanto opportuno modificare la parte V, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per chiarire che le misure nazionali approvate a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano non solo alle malattie non elencate, ma anche alle malattie di categoria E.

(20)

È stato rilevato un errore di riferimento incrociato all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare tale articolo eliminando il riferimento all’articolo 176 e sostituendolo con un riferimento all’articolo 175 di tale regolamento.

(21)

L’articolo 178 del regolamento (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. L’articolo 179 di tale regolamento stabilisce le prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. Tuttavia il rischio di introduzione di malattie animali nell’Unione da parte di volatili in cattività è analogo a quello del pollame. Le prescrizioni speciali di cui all’articolo 178 dovrebbero pertanto applicarsi anche ai volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 178 e 179 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(22)

L’allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie nello stabilimento di origine per gli equini. Il punto in questione omette la possibilità che le restrizioni dei movimenti siano revocate dall’autorità competente nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni da quando l’ultimo animale di una specie elencata nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati. Tale possibilità è disponibile in caso di movimenti di equini tra Stati membri in conformità dell’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/688 per gli stabilimenti in cui sono stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina. Al tempo stesso, i modelli di certificati sanitari di cui all’allegato II, capitoli da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (9) prevedono già tale possibilità nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni senza che siano stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina nello stabilimento di origine per gli equini. È pertanto necessario allineare l’allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere allineato di conseguenza.

(23)

L’allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di ovini per quanto riguarda l’infezione da Brucella di cui all’articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato. Le prescrizioni relative a un periodo di permanenza nello stabilimento di origine dovrebbero essere allineate a quelle di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii), del regolamento delegato e alla pertinente voce riguardante gli ovini nella tabella di cui all’allegato III di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(24)

L’allegato XI, punto 2.1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per la peste equina cui devono conformarsi gli equini che entrano nell’Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario E o F. Gli animali devono essere stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «struttura protetta da vettori», riservato a uno stabilimento confinato di cui all’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2020/692, al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all’articolo 2 di tale regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(25)

L’allegato XI, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l’encefalomielite equina venezuelana cui devono conformarsi gli equini che entrano nell’Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario C o D. Gli animali devono essere stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «quarantena protetta da vettori» al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all’articolo 2 del suddetto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(26)

È inoltre opportuno specificare i criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori da parte dell’autorità competente. È pertanto necessario stabilire tali criteri nell’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. I criteri dovrebbero essere coerenti con i criteri di cui all’allegato V, parte II, capitolo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e all’articolo 12.1.10, punto 1, del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(27)

L’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692, punto 2, lettera b), specifica il periodo durante il quale deve essere somministrato il trattamento contro l’infestazione da Echinoccocus multilocularis. Tale periodo si è dimostrato difficile da rispettare. È possibile prevedere un certo grado di flessibilità senza incrementare i rischi per la sanità pubblica o animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1.

all’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:

a)

pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;

b)

molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum Mollusca;

c)

crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum Crustacea;

d)

animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX del presente regolamento che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali che sono state approvate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*1).

(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;"

2.

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 36) è sostituito dal seguente:

«36)

“gruppo di raccolta di embrioni”: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni concepiti in vivo destinati all’ingresso nell’Unione;»

;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«50)

“rifugio per animali”: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento del loro ingresso nello stabilimento;

51)

“stabilimento protetto dai vettori”: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi di Culicoides spp. o di Culicidae, a seconda dei casi, mediante adeguati mezzi fisici e di gestione, che abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall’autorità competente e che soddisfino i criteri di cui all’allegato XI, punto 3.»

;

3.

all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Il paragrafo 1 non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»

;

4.

all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»

;

5.

all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest’ultima, il codice del paese esportatore di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito da un codice diverso in forma di codice a due lettere.»

;

6.

all’articolo 38, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato, con esito negativo, un programma di sorveglianza che offre almeno la confidenza, sulla base di un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative ai focolai che si sono verificati.»

;

7.

all’articolo 53, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato ad almeno una zampa dell’animale, recante una marcatura unica con un’indicazione visibile, leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, o un transponder iniettabile con un’indicazione leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

il codice del paese terzo o territorio in cui sono stati inizialmente identificati conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due o tre lettere;»

;

8.

all’articolo 73 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti provenienti da un rifugio per animali è consentito solo se tali partite sono state spedite da un rifugio per animali:

a)

riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

b)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio;

c)

elencato a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»

;

9.

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Paese terzo o territorio di origine o loro zona

1.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto da animali in paesi terzi, territori o loro zone che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione alla prescrizione in materia di sanità animale di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera a), l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini e caprini può essere consentito se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto in paesi terzi o territori in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica, purché sia stato raccolto da animali conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 5, capitolo I, punto 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.»

;

10.

nella parte III, l’intestazione del titolo 3 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERE A) E B), DESTINATO A STABILIMENTI CONFINATI»

;

11.

l’articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Articolo 117

Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a stabilimenti confinati

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione può essere consentito purché:

a)

l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi che l’ingresso di tale materiale germinale può comportare per l’Unione;

b)

gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona da cui l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali è autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*2) o, a norma dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, dallo Stato membro di destinazione, a seconda delle specie in questione;

c)

gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di uno stabilimento nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona di origine che figura in un elenco stabilito dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione da cui può essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali di determinate specie;

d)

il materiale germinale sia destinato a uno stabilimento confinato nell’Unione, riconosciuto conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;

e)

il materiale germinale sia trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera d).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).»;"

12.

all’articolo 124 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

in deroga alla lettera c), punto i), durante il trasporto al macello le partite di pollame possono passare attraverso una zona di un paese terzo o territorio non elencato per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

lo stabilimento di origine del pollame, la zona del paese terzo o territorio non elencato per l’ingresso nell’Unione e il macello sono situati nello stesso paese terzo o territorio;

ii)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato senza soste o operazioni di scarico in tale zona;

iii)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato utilizzando in via prioritaria le autostrade o linee ferroviarie principali;

iv)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato evitando le aree vicine a stabilimenti che detengono animali delle specie elencate per le pertinenti malattie del pollame;

v)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato dopo lo spopolamento e la pulizia e disinfezione dello stabilimento o degli stabilimenti interessati da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;

vi)

dopo il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione, il pollame è portato direttamente al macello ed è macellato entro sei ore dal suo arrivo al macello.

In assenza di alternative adeguate e purché siano rispettate tutte le condizioni di cui ai punti da i) a vi) della presente lettera, il pollame trasportato al macello può passare attraverso più di una zona di cui alla presente lettera.»

;

13.

l’articolo 150 è sostituito dal seguente:

«Articolo 150

Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne di cui all’elenco figurante all’allegato I, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione o abbattimento degli animali.»

;

14.

l’articolo 156 è sostituito dal seguente:

«Articolo 156

Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da animali delle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius;

b)

il latte crudo o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari erano conformi alle pertinenti prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli da 3 a 10 e alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di latte crudo di cui agli articoli 153 e 154 e quindi idonei all’ingresso nell’Unione ed erano originari di uno dei seguenti:

i)

di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati;

ii)

di un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati e che sono autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo; o

iii)

di uno Stato membro.»

;

15.

l’articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1.   In deroga all’articolo 3, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

a)

prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che siano stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

ii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, o di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

iii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) della presente lettera o sono stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;

b)

ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

a)

accompagna partite di prodotti composti solo laddove la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione;

b)

è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita di prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e dei prodotti composti contenenti ovoprodotti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di:

a)

prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti; o

b)

prodotti della pesca conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625.»

;

16.

all’articolo 166, dopo la frase introduttiva è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia l’ispezione clinica di cui al primo comma può essere effettuata da un professionista della sanità degli animali acquatici, purché sia autorizzato a svolgere tale attività dal paese terzo o territorio interessato a norma del relativo diritto nazionale.»

;

17.

all’articolo 167, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine;»

;

18.

all’articolo 168, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), se la spedizione nell’Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all’articolo 167 possono entrare nell’Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell’arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni:»

;

19.

all’articolo 169, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell’Unione e sono destinati a ulteriore trasformazione soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

devono essere identificati mediante un’etichetta leggibile all’esterno del contenitore, che faccia riferimento al certificato che è stato rilasciato per la partita in questione;

b)

l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:

i)

“prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

ii)

“prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

iii)

“prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”.»

;

20.

all’articolo 174, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di:

a)

animali acquatici diversi da quelli di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), sono trasportate direttamente al luogo di destinazione nell’Unione;

b)

animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici sono manipolate correttamente per garantire che le acque naturali non siano contaminate.»

;

21.

nella parte V, l’intestazione del titolo 2 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE INTESE A LIMITARE LE RIPERCUSSIONI DI DETERMINATE MALATTIE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429»

;

22.

all’articolo 178, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 178

Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:»

;

23.

all’articolo 179, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 179

Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:»

;

24.

gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così rettificato:

 

all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

malattie per le quali alcuni Stati membri hanno adottato le misure nazionali di cui all’articolo 175 del presente regolamento, quando una partita contiene le specie pertinenti elencate nell’allegato XXIX del presente regolamento ed è destinata a uno Stato membro, una zona o un compartimento elencati nell’allegato I o II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*3);

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1)

nell’allegato VIII, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie elencate nello stabilimento di origine per gli equini, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

 

Periodo

Prescrizioni da rispettare qualora sia stato precedentemente segnalato un caso o focolaio nello stabilimento

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

6 mesi

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei tre anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti, e

gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.6.11, punto 3.1, del manuale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) per animali terrestri (versione 2018) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.

Encefalomielite equina venezuelana

6 mesi

Se provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, soddisfano le condizioni di cui al seguente punto i) e quelle di cui al seguente punto ii) o al seguente punto iii):

i)

nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; e

ii)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari a 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e

sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, o

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;

iii)

gli animali sono stati sottoposti a:

una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, e

una prova, con esito negativo, per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell’Unione, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo tra il campionamento e la spedizione.

Durina

6 mesi

1.

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione, e

gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al primo trattino del presente punto tenuti separati dalle femmine, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto.

2.

In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l’ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.

Surra

(Trypanosoma evansi)

6 mesi

1.

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e

gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento.

2.

In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l’ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.

Anemia infettiva equina

90 giorni

1.

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, e

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.

2.

In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l’ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.

Rabbia

30 giorni

Carbonchio ematico

15 giorni

–»;

2)

nell’allegato X, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

OVINI

I maschi non castrati di ovini, diversi da quelli destinati alla macellazione nell’Unione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 30 giorni in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (Brucella ovis) nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis) nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.»;

3)

l’allegato XI è così modificato:

a)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Prescrizioni specifiche per la peste equina

Gli equini devono soddisfare la serie di prescrizioni stabilita in una delle lettere che seguono:

a)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono state effettuate, con esito negativo in ciascun caso, una prova sierologica e una prova di identificazione dell’agente per la peste equina su un campione di sangue prelevato non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori ed entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, senza un incremento significativo del titolo degli anticorpi, su campioni di sangue prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, di cui il primo campione prelevato almeno sette giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;

c)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione ed è stata effettuata, con esito negativo, una prova di identificazione dell’agente per il virus della peste equina su un campione di sangue prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori e non più di 72 ore prima del momento della spedizione nell’Unione, e il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l’assenza di insetti vettori all’interno degli stabilimenti protetti dai vettori;

d)

esistono prove documentate del fatto che gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina mediante un primo ciclo vaccinale completo, e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro tutti i sierotipi del virus della peste equina presenti nella popolazione di origine almeno 40 giorni prima dell’ingresso negli stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

e)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati durante il periodo di isolamento in stabilimenti protetti dai vettori in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo. Il secondo di questi deve essere stato prelevato entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, con esito negativo in ciascun caso o con esito negativo in una prova di identificazione dell’agente per il virus della peste equina sul secondo campione.»;

b)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Prescrizioni specifiche per l’encefalomielite equina venezuelana

Gli equini devono soddisfare almeno una delle seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l’isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana;

b)

gli animali non sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali. Durante il periodo di isolamento gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell’isolamento degli animali in stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono rimasti protetti da insetti vettori fino alla spedizione nell’Unione.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l’isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana;

c)

gli animali sono stati sottoposti a un test di inibizione dell’emoagglutinazione per l’encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali prelevato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione nell’Unione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a una prova, con esito negativo, di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell’Unione, e sono stati protetti da attacchi di vettori dal momento del prelievo per la prova di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l’utilizzo combinato sugli animali di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto degli animali.»;

c)

è aggiunto il punto 3 seguente:

«3.

STABILIMENTO PROTETTO DAI VETTORI

Criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori:

a)

lo stabilimento è dotato di appropriate barriere fisiche all’ingresso e all’uscita, ad esempio di un sistema di entrata-uscita a doppia porta;

b)

le aperture dello stabilimento protetto dai vettori devono essere schermate dai vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate a intervalli regolari con un insetticida omologato, secondo le istruzioni del fabbricante;

c)

il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all’interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;

d)

devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori;

e)

devono essere in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme, da seguire nella gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali da tale stabilimento al luogo di carico per la spedizione nell’Unione.»;

4)

nell’allegato XXI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il prodotto deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima della spedizione nell’Unione;».