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17.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 15/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/116 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oxamil
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva oxamil fino al 31 gennaio 2023. |
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(3) |
Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxamil è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4). |
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(4) |
Sebbene siano disponibili le conclusioni (5) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla valutazione della sostanza attiva oxamil e la Commissione abbia già avviato discussioni in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sembra comunque probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. Di conseguenza, e poiché detto ritardo è imputabile a motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è necessario prorogare l’approvazione di detta sostanza attiva per un periodo di tempo limitato per consentire il completamento della valutazione necessaria al fine di adottare una decisione sulla domanda di rinnovo dell’approvazione. |
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(5) |
Nel caso in cui debba adottare un regolamento in forza del quale l’approvazione dell’oxamil non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nel caso in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione dell’oxamil, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(7) |
Tenuto conto del fatto che l’attuale approvazione dell’oxamil scadrà il 31 gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla voce 116 (Oxamil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 25).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell’approvazione di dette sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
(5) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva oxamil. EFSA Journal 2022;20(5):7296, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7296.